Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
|
|
- Serena Corona
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 18 capoverso 2 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge sulla circolazione stradale (LCStr) 1, ordina: 1 Disposizioni generali 1.1 Campo d applicazione La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, sottoposti alla LCStr, di cui negli articoli 14 lettere a e b e 15 dell ordinanza del 19 giugno concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Sono esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza: I veicoli che non dispongono di un approvazione generale (approvazione del tipo ) o di un certificato di conformità e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore; i veicoli impiegati anche su rotaia, in acqua o in aria; i veicoli ai quali, prima o dopo l immatricolazione, sono state apportate modifiche per cui non esistono approvazioni o dichiarazioni di conformità; i veicoli che, per la loro costruzione, hanno una velocità massima di 6 km/h; i veicoli fuoristrada concepiti soprattutto per il tempo libero, con tre ruote disposte in modo simmetrico, di cui una anteriore e due posteriori; i veicoli di piccola serie, vale a dire i veicoli appartenenti a un tipo di veicolo giusta l articolo 2 numero 1 della direttiva 92/61/E del RS RS RS ; RU ,
2 Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, il cui numero di esemplari all anno è limitato a 200; i veicoli speciali e i veicoli di lavoro (art. 25 cpv. 1 o art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV); i veicoli condotti da pedoni; i veicoli destinati all uso da parte di motulesi; i veicoli destinati a gare sportive su strada o fuori strada; i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi o immunità diplomatici o consolari; questi devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell allegato 5 della Convenzione internazionale dell 8 novembre sulla circolazione stradale Tutti i veicoli che non rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza sottostanno alle disposizioni dell OETV. I veicoli di cui al dal momento della trasformazione sottostanno alle disposizioni dell OETV. 1.2 Esigenze generali I veicoli che rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni menzionate ai numeri della (direttive E/) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti E) come anche ai dati del fabbricante conformemente all elenco completo giusta l allegato I della direttiva 92/61/E del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote Le esigenze tecniche giusta il sono adempiute se sono stati presentati un approvazione generale o un certificato di conformità giusta la direttiva 92/61/E del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Inoltre la conformità alle esigenze tecniche può essere provata mediante approvazioni parziali, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità Nella misura in cui nella presente ordinanza non sia definita nessuna esigenza tecnica, si applica l OETV L approvazione del tipo dei veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull ordinanza del 19 giugno concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV). 3 RS RS
3 1.3 Dichiarazione del DATEC che attribuisce forza vincolante a prescrizioni internazionali Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) è autorizzato a: aggiornare le modifiche apportate alle prescrizioni internazionali menzionate in allegato in quanto concernono particolari tecnici di importanza secondaria; dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l equipaggiamento inerenti a particolari tecnici di importanza secondaria Le autorità interessate devono essere consultate. In caso di divergenze d opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale. 1.4 Definizioni secondo il diritto e il diritto svizzero La definizione Motocicli corrisponde nel diritto svizzero a Motoveicoli (art. 14 lett. a OETV) La definizione Motoleggere corrisponde nel diritto svizzero a Motoleggere (art. 14 lett. b OETV) La definizione Tricicli corrisponde nel diritto svizzero a Tricicli a motore (art. 15 cpv. 1 OETV) La definizione Quadricicli leggeri corrisponde nel diritto svizzero a Quadricicli leggeri a motore (art. 15 cpv. 2 OETV) La definizione Quadricicli corrisponde nel diritto svizzero a Quadricicli a motore (art. 15 cpv. 3 OETV). 2 Esigenze tecniche 2.1 Alle singole esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore,, corrispondentemente alla loro classificazione si applicano le prescrizioni menzionate ai numero della (direttive E/) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti E) e i dati del fabbricante conformemente all elenco completo giusta l allegato I della direttiva 92/61/E del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. 2.2 I testi delle direttive E/ e dei regolamenti E menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi delle direttive E/ possono essere ottenuti, contro pagamento, presso lo Schweizerisches Informationszentrum für technische Regeln (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, e i regolamenti E presso l Ufficio federale delle strade, 3003 Berna. 2489
4 2.3 Le date di pubblicazione e modifica di direttive E/ e di regolamenti E sono indicate in allegato. Se riguardo alle direttive E/ o ai regolamenti E menzionati in allegato o ai regolamenti E è fatto riferimento a rispettive direttive o regolamenti per autoveicoli di trasporto o trattori agricoli, le date di pubblicazione e di modifica delle direttive e dei regolamenti cui si fa riferimento vanno tratte dall allegato all ordinanza del 19 giugno concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1), rispettivamente dall allegato all ordinanza del 19 giugno concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2). 2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegno Dimensioni e pesi 93/93/E Dati prescritti 93/34/E Posto per il montaggio della targa ufficiale posteriore 93/94/E Reg. E 2.5 Propulsione/Gas di scarico/ Livello sonoro Reg. E Velocità massima, coppia massima, potenza utile massima del motore Provvedimenti contro l inquinamento atmosferico Livello sonoro ammesso e dispositivo di scappamento 95/1/ Ruote/Pneumatici Reg. E Pneumatici 1 E-R 30 E-R 54 E-R 64 E-R 75 5 RS RS
5 2.7 Freni Reg. E Impianti di frenatura 93/14/E E-R Carrozzeria/Telaio Reg. E Sporgenze esterne Cinture di sicurezza e loro ancoraggi 11 E-R Vetri, tergicristallo, lavacristallo, dispositivi di sbrinamento e disappannamento Dispositivi d illuminazione Reg. E Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 93/92/E E-R 53 2 E-R 3 E-R 19 E-R 20 E-R 37 E-R 38 E-R 50 E-R 56 E-R 57 E-R 72 E-R Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari Reg. E Specchio retrovisore 4 E-R Identificazione dei comandi, lucispia 93/29/E E-R 60 e indicatori 2491
6 Reg. E Dispositivo di avvertimento acustico 93/30/E E-R Supporti 93/31/E Dispositivo di ritenuta per passeggeri 93/32/E Dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato 93/33/E E-R Serbatoi per carburante Provvedimenti contro interventi non 7 autorizzati Sopportabilità elettromagnetica Dispositivi d agganciamento per rimorchi 10 3 Disposizioni penali e finali 3.1 Disposizioni penali Si applicano le disposizioni penali dell articolo 219 OETV. 3.2 Esecuzione Si applicano le disposizioni d esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV. 3.3 Disposizioni transitorie I veicoli ammessi a circolare prima del 1 ottobre 1998 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni Per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in allegato vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione. 3.4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin 2492
7 Allegato 1. Direttive della della Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche direttive di modificazione con date di pubblicazione 92/61/E Direttiva 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 225 del , pag. 72 Reg. E 93/14/E Direttiva 93/14 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alla frenatura dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 121 del , pag. 1 E-R 78 93/29/E Direttiva 93/29 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 188 del , pag. 1 93/30/E Direttiva 93/30 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di avvertimento acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 188 del , pag. 11 E-R 60 E-R 28 93/31/E Direttiva 93/31 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al supporto dei veicoli a motore a due ruote; GU L 188 del , pag /32/E Direttiva 93/32 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri di veicoli a motore a due ruote; GU L 188 del , pag /33/E Direttiva 93/33 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 188 del , pag. 32 E-R 62 93/34/E Direttiva 93/34 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni prescritte dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 188 del , pag
8 della Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. E 93/92/E Direttiva 93/92 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 311 del , pag. 1 rettificata in GU L 81 dell , pag. 7 93/93/E Direttiva 93/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 311 del , pag. 76 E-R 53 93/94/E Direttiva 93/94 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al posto di collocamento della targa d immatricolazione anteriore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 311 del , pag /1/ Direttiva 95/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione, come anche alla coppia massima e alla potenza massima netta del motore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 52 dell , pag. 1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote GU L 226 del , pag. 1 rettificata in GU L 65 del , pag. 35 E-R 3 E-R 16 E-R 19 E-R 20 E-R 30 E-R 37 E-R 38 E-R 50 E-R 54 E-R 56 E-R 57 E-R 64 E-R 72 E-R 75 E-R 81 E-R
9 2. Regolamenti E Reg. E Titolo del regolamento con complementi della E R 3 E-R 16 E-R 19 Regolamento E 3 del 1 novembre 1963 sulle condizioni unitarie per l omologazione dei catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Emend Emend Emend. 02 / Compl. 1 1 Emend. 02 / Compl. 2 1 Emend. 02 / Compl. 3 1 Emend. 02 / Compl. 4 Emend. 02 / Compl. 5 1 Rev. 2 del Regolamento E 16 del 1 dicembre 1970 sulle condizioni uniformi per l omologazione delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore; Emend. 01 Emend. 02 Emend. 03 Corr. 1 Emend Corr. 2 1 Emend. 04 / Compl. 1 1 Emend. 04 / Compl. 2 1 Emend. 04 / Compl. 3 1 Corr. 3 1 Emend. 04 / Compl. 4 Emend. 04 / Compl. 5 Rev. 3 / Corr.1 Emend. 04 / Compl. 6 Emend. 04 / Compl. 7 1 Rev. 3 del Regolamento E 19 del 1 marzo 1971 sulle condizioni uniformi per l omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; 2495
10 Reg. E Titolo del regolamento con complementi della Emend. 01 Emend Emend. 02 / Compl. 1 1 Emend. 02 / Compl. 2 1 Emend. 02 / Compl. 3 1 Emend. 02 / Compl. 4 1 Emend. 02 / Compl. 5 2 Rev. 3 / Corr. 1 2 Emend. 02 / Compl. 6 Emend. 02 / Compl. 7 1 Rev. 3 del Rev. 3 Emend. 1 del E-R 20 E-R 28 E-R 30 Regolamento E 20 del 1 maggio 1971 sulle condizioni uniformi per l omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampade H4) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici o per entrambi; Emend Emend Emend. 02 / Compl. 1 1 Emend. 02 / Compl. 2 1 Emend. 02 / Compl. 3 Emend. 02 / Compl. 4 Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 Emend. 02 / Compl. 5 Rev. 2 / Corr. 1 Emend. 02 / Compl. 6 1 Rev. 2 del Regolamento E 28 del 15 gennaio 1973 sulle condizioni uniformi per l omologazione dei dispositivi per segnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori acustici; Emend. 00 / Compl. 1 Emend. 00 / Compl. 2 Compl. 2 / Corr Regolamento E 30 del 1 aprile 1974 sulle condizioni uniformi per l omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; 93/30/E 2496
11 Reg. E Titolo del regolamento con complementi della Emend Emend. 02 1) Emend. 02 / Compl. 1 1 Emend. 02 / Compl. 2 1 Emend. 02 / Compl. 3 1 Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 1 Emend. 02 / Compl. 4 Emend. 02 / Compl. 5 Emend. 02 / Compl. 6 Emend. 02 / Compl. 7 Emend. 02 / Compl. 8 1 Rev. 1 del E-R 37 E-R 38 Regolamento E 37 del 1 febbraio 1978 sulle condizioni uniformi per l omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Emend. 01 Emend Emend Corr. 2 1 Emend. 03 / Compl. 1 1 Emend. 03 / Compl. 2 1 Emend. 03 / Compl. 3 1 Emend. 03 / Compl. 4 1 Emend. 03 / Compl. 5 1 Emend. 03 / Compl. 6 1 Emend. 03 / Compl. 7 1 Emend. 03 / Compl. 8 1 Emend. 03 / Compl. 9 1 Corr. 1 / Compl. 9 Emend. 03 / Compl. 10 Emend. 03 / Compl. 11 Emend. 03 / Compl. 12 Emend. 03 / Compl. 13 Emend. 03 / Compl. 14 Emend. 03 / Compl Rev. 2 del Regolamento E 38 del 1 agosto 1978 sulle condizioni uniformi per l omologazione dei proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; Emend. 00 / Compl. 1 Emend. 00 / Compl. 2 Corr. 1 Emend. 00 / Compl. 3 Emend. 00 / Compl. 4 Emend. 00 / Compl
12 Reg. E Titolo del regolamento con complementi della E-R 50 E-R 53 E-R 54 E-R 56 Regolamento E 50, del 1 giugno 1982, sulle condizioni uniformi per l omologazione delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa d immatricolazione posteriore per i ciclomotori, i motocicli e i veicoli analoghi; Corr. 1 Emend. 00 / Compl. 1 1 Corr. 2 1 Emend. 00 / Compl Compl. del Regolamento E 53, del 1 febbraio 1983, sulle condizioni uniformi per l omologazione dei veicoli della categoria L 2 (motocicli) per quanto concerne l installazione dei dispositivi d illuminazione e della segnalazione luminosa; Emend. 00 / Compl. 1 Emend. 00 / Compl Regolamento E 54 del 1 marzo 1983 sulle condizioni uniformi per l omologazione degli pneumatici per veicoli utilitari e loro rimorchi; Emend. 00 / Compl. 1 1 Corr. 1 1 Emend. 00 / Compl. 2 1 Emend. 00 / Compl. 3 1 Corr. 2 1 Emend. 00 / Compl. 4 1 Emend. 00 / Compl. 5 1 Emend. 00 / Compl. 6 1 Emend. 00 / Compl. 7 1 Emend. 00 / Compl. 8 1 Emend. 00 / Compl. 9 1 Rev. 1 / Corr. 1 Emend. 00 / Compl Rev. 1 del Regolamento E 56, del 15 giugno 1983, sulle condizioni uniformi per l omologazione dei proiettori per ciclomotori e veicoli assimilabili; Emend. 00 / Compl. 1 Rev. 1 / Corr. 1 Corr. 2 Emend. 00 / Compl /92/E 2498
13 Reg. E Titolo del regolamento con complementi della E-R 57 E-R 60 E-R 62 E-R 64 E-R 72 E-R 75 Regolamento E 57, del 15 giugno 1983, sulle condizioni uniformi per l omologazione dei proiettori per motocicli e veicoli assimilabili; Emend Emend. 01 / Compl. 1 1 Emend. 01 / Compl. 2 1 Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 1 1 Emend. 01 / Compl. 3 1 Rev. 1 del Regolamento E 60, del 1 luglio 1984, sulle condizioni uniformi per l omologazione dei motocicli e dei ciclomotori (a due ruote) per quanto concerne i comandi azionati dal conducente, compresa l identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori; Emend. 01 / Compl Regolamento E 62, del 1 settembre 1984, sulle condizioni uniformi per l omologazione dei veicoli a motore con volante per quanto concerne la loro protezione contro un impiego non autorizzato; Emend. 00 / Compl Regolamento E 64 del 1 ottobre 1985 sulle condizioni uniformi per l omologazione di veicoli equipaggiati con ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo; Emend. 00 / Compl Regolamento E 72, del 15 febbraio 1988, sulle condizioni uniformi per l omologazione dei proiettori con lampade alogene (lampade HS1) per proiettori a luce anabbagliante asimmetrica e proiettori di profondità per motocicli; Corr. 1 Emend. 00 / Compl. 1 Emend. 00 / Compl. 1 / Corr. 1 Emend. 00 / Compl Regolamento E 75, del 1 aprile 1988, sulle condizioni uniformi per l omologazione degli pneumatici per motocicli; 93/29/E 93/33/E 2499
14 Reg. E Titolo del regolamento con complementi della Emend. 00 / Compl. 1 1 Emend. 00 / Compl. 2 1 Compl. 1 / Corr. 1 1 Compl. 2 / Corr. 1 1 Emend. 00 / Compl. 3 1 Emend. 00 / Compl. 4 1 Emend. 00 / Compl. 5 1 Emend. 00 / Compl. 6 1 Emend. 00 / Compl. 7 1 Rev. 1 / Corr. 1 Emend. 00 / Compl. 8 1 Rev. 1 del E-R 78 E-R 81 E-R 82 Regolamento E 78, del 15 ottobre 1988, sulle condizioni uniformi per l omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i freni; Emend. 01 Emend. 01 / Corr. 1 Emend Emend. 02 / Compl. 1 1 Emend. 02 / Compl. 2 1 Compl. 2 dell Regolamento E 81, del 1 marzo 1989, sulle condizioni uniformi per l omologazione degli specchi retrovisori e dei veicoli a motore a due ruote, con o senza carrozzino laterale, per quanto concerne il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio; Emend. 00 / Compl Regolamento E 82, del 17 marzo 1989, sulle condizioni uniformi per l omologazione dei proiettori per ciclomotori equipaggiati di lampade alogene (lampade HS2). 93/14/E 2500
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 10 ottobre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) 741.412 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1 (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 10 giugno 200X Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 21 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.414 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza. del 16 novembre 2016
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16
Dettaglidel 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414
DettagliAccordo del 20 marzo 1958
Accordo del 20 marzo 1958 concernente l accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 15 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per
DettagliOrdinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)
Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2) del 1 mm 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
DettagliOrdinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)
Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l articolo
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE) (8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, (9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005,
28.4.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 108/13 REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2011 che modifica il (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliSupplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
ALLEGATO II Caratteristiche costruttive e funzionali, equipaggiamento e accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico Premessa I veicoli e loro complessi
DettagliELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti LIVELLO SONORO DM 13.4.2000 70/157/CEE 1999/101/CE
DettagliDIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 203/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.8.2009 DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
DettagliOrdinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L allegato 1 dell ordinanza del 4 marzo 1996 1 concernente le multe disciplinari è
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliDIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO
L 158/172 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.6.2013 DIRETTIVE DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliDirettiva base Regolamento
ALLEGATO B PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE/ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI (articolo 4, comma 1, lettera b) N. Argomento 1. LIVELLO SONORO
DettagliLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI
LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI Bologna, 19 novembre 2002 Fabio Ricci 1 Direttiva quadro 74/150/CEE
DettagliAccordo del 21 giugno 1999
Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n 2/2004 del Comitato dei trasporti
DettagliAspetti normativi e tecnici di sicurezza delle macchine agricole. Omologazione, adeguamento e revisione ai sensi del Codice della Strada
Aspetti normativi e tecnici di sicurezza delle macchine agricole. Omologazione, adeguamento e revisione ai sensi del Codice della Strada Vincenzo Laurendi Parco trattori dal 1960 al 2000 Omologazione
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale
DettagliTECHNOSERVICE STUDIO
DIRETTIVA 2003/37/CE del 26maggio2003 relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità
DettagliOrdinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) Modifica dell 11 aprile 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 marzo 1996 1 concernente le multe disciplinari è modificata come
DettagliOrdinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L allegato 1 dell ordinanza del 4 marzo 1996 1 concernente le multe disciplinari secondo la versione
DettagliOrdinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, ODPI) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) Modifica del 28 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 settembre 1979 1 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale è
DettagliOrdinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo Modifica del 30 novembre 2012 Il Dipartimento federale dell
DettagliGazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag
Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 2 marzo 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliDIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE
L 65/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.3.2006 DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE,
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliArchivio inpratica CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT
Archivio inpratica 226 - CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT Sommario: 226.0 QUADRO GENERALE 226.1 DISPOSITIVI CATADIOTTRI 226.1.1 Dispositivi per autoveicoli e loro
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 29 agosto 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 novembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) 941.261 del 1 marzo 1999 (Stato 24 ottobre 2006) Il Dipartimento federale di giustizia
DettagliUNIONE EUROPEA SOMMARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2ª SERIE SPECIALE. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 febbraio 2013 REGOLAMENTI. Anno 154 Numero 15
2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 Numero
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 267 final ANNEX 1.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 maggio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0106 (NLE) 9746/17 ADD 1 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 29 maggio 2017 Destinatario: ECO 35 ENT
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 12 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
DettagliDECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 17 dicembre 2009. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Disciplina e procedure per l iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
DettagliOrdinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale
Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV) del 1 marzo 1999 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2
DettagliDIRETTIVA 2006/27/CE DELLA COMMISSIONE
8.3.2006 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 66/7 DIRETTIVA 2006/27/CE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D036128/02 ANNEX.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 dicembre 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 15 dicembre 2014 Destinatario: Oggetto: Segretariato
DettagliOrdinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) Modifica del 3 dicembre 2013 L Ufficio federale delle strade (USTRA), d intesa con la Direzione generale
DettagliArt Circolazione su strada delle macchine operatrici - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :24 -
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 24 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale è
DettagliModalità di revisione periodica di autoveicoli motocicli e ciclomotori per l anno 2013
Modalità di revisione periodica di autoveicoli motocicli e ciclomotori per l anno 2013 Informazioni utili il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta
DettagliOrdinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS )
Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) L entrata in vigore delle seguenti proposte di modifica è prevista il 1 ottobre 2016. Definizione
DettagliOrdinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (O sulle ferrovie, Oferr) Modifica del 12 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente gli elementi di e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 10
Dettaglipresenta: CENNI NORMATIVI SULLE SSOCIATO POLIZIA DELL ASOLAN SERVIZIO AS NO E DELLA PEDEM MONTANA PROVINCIA DI TREVISO
SERVIZIO AS SSOCIATO POLIZIA LOCALE DELL ASOLAN NO E DELLA PEDEM MONTANA PROVINCIA DI TREVISO presenta: CENNI NORMATIVI SULLE MACCHINE AGRICOLE A cura dell Agente di P.L. Cunial Alberto DEF. Ai sensi dell
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliLe recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese
Assolombarda - CdS slides 2 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese GIANNI VESENTINI COMANDANTE POLSTRADA MILANO Milano, 7 luglio 2004
Dettagli(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI
31.7.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 200/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 661/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO
DettagliOrdinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero
DettagliClassificazione Internazionale dei Veicoli
Classificazione Internazionale dei Veicoli CATEGORIA L: Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote CICLOMOTORI: sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote con velocità non superiore a 45
DettagliOrdinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT) 819.11 del 12 giugno 1995 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del
DettagliConcluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;
Traduzione 1 0.741.619.291 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 30 giugno
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
DettagliUNIONE EUROPEA. Bruxelles, 22 giugno 2009 (OR. en) 2006/0175 (COD) PE-CONS 3629/08 CODIF 57 ENT 84 CODEC 523
UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 22 giugno 2009 (OR. en) 2006/0175 (COD) PE-CONS 3629/08 CODIF 57 ENT 84 CODEC 523 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA DEL
DettagliOrdinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima
Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima
DettagliCAPITOLO 9.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER L APPROVAZIONE DEI VEICOLI
CAPITOLO 9.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER L APPROVAZIONE DEI VEICOLI 9.1.1 Campo di applicazione e definizioni 9.1.1.1 Campo di applicazione 9.1.1.2 Definizioni Le disposizioni
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliDIRETTIVA 93/91/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla
DIRETTIVA 93/91/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione
DettagliModifica di sistemi e componenti Scania coperti da certificati
Informazioni generali Informazioni generali I veicoli e i sistemi con cui sono equipaggiati detengono certificati che ne confermano l'ottemperanza ai requisiti legali concernenti la sicurezza stradale,
DettagliOrdinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza relativa alle macchine, OMacch) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo
DettagliOrdinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli) del 1 novembre 2000 (Stato 14 gennaio
DettagliOrdinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) 741.621 del 29 novembre 2002 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della
DettagliCLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI. Veicoli privi di motore Veicoli a braccia Veicoli a trazione animale Velocipedi (biciclette). Ciclomotori e quadricicli Ciclomotori a ruote Ciclomotori a ruote Quadricicli
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo 2002
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE PRIMA
Dettagli