Revisione dell ordinanza sulle armi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Revisione dell ordinanza sulle armi"

Transcript

1 Page 1 sur Amministrazione federale admin.ch Pagina di avvio Contatto Aiuto Pagina di avvio Stampa Revisione dell ordinanza sulle armi Berna, (DFGP) - Procedura di consultazione concernente le disposizioni esecutive delle modifiche dovute a Schengen Oggi il Consiglio federale ha avviato presso i Cantoni la procedura di consultazione relativa alla revisione dell ordinanza sulle armi. L avamprogetto applica le prescrizioni minime dell Accordo di adesione a Schengen, già trasposte nel diritto svizzero a livello di legge in seguito al sì del popolo del giugno Le modifiche della legge sulle armi mirano a un miglior controllo delle vie commerciali. Esse dovranno tuttavia essere applicate solo al momento dell entrata in vigore dell Accordo di adesione a Schengen. La revisione dell ordinanza ora inviata in consultazione precisa le pertinenti disposizioni di legge e ne disciplina l applicazione. Le novità più importanti riguardano i seguenti settori. Acquisto di armi da fuoco per successione ereditaria: l accordo di Schengen equipara l acquisto di armi da fuoco per successione ereditaria agli altri tipi di acquisto. L ordinanza disciplina la procedura d autorizzazione per l acquisto di armi da fuoco per successione ereditaria. Alienazione di munizioni ed elementi di munizioni: in virtù della riveduta legge sulle armi, all acquisto di armi da fuoco e di munizioni si applicano gli stessi presupposti sostanziali. L ordinanza sulle armi disciplina gli obblighi di diligenza che deve osservare una persona che aliena munizioni o elementi di munizioni. Contrassegno di armi da fuoco: secondo l articolo 18a della legge riveduta sulle armi, i fabbricanti devono contrassegnare le armi da fuoco. L ordinanza stabilisce quali indicazioni apportare sulle armi da fuoco. Importazione ed esportazione di armi da fuoco: anche all interno dello spazio di Schengen l importazione e l esportazione di armi da fuoco sono di principio soggette ad autorizzazione. Per l esportazione definitiva di armi da fuoco verso lo spazio di Schengen è necessaria una bolletta di scorta che reca le indicazioni in merito al trasporto. L introduzione della carta europea d armi da fuoco semplifica le formalità necessarie per l importazione e l esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri tra gli Stati membri di Schengen. L ordinanza precisa la procedura per il rilascio di tale documento. Trattamento dei dati da parte dell Ufficio centrale Armi: secondo la riveduta legge sulle armi, l Ufficio centrale Armi dell Ufficio federale di polizia deve trasmettere allo Stato di domicilio i dati sull acquisto di armi da parte di cittadini residenti in un altro Stato membro di Schengen. A livello di ordinanza sono ora disciplinati i diritti d accesso, i contenuti delle corrispondenti banche dati e la comunicazione dei dati. La revisione dell ordinanza sulle armi è necessaria in questo momento affinché i Cantoni dispongano del tempo necessario per effettuare gli adattamenti richiesti a livello cantonale. I Cantoni possono esprimersi in merito all avamprogetto di revisione entro metà giugno. La revisione nazionale in corso della legge sulle armi, che il Consiglio federale ha trasmesso al

2 Page 2 sur Parlamento nel gennaio 2006, completa le modifiche dovute all adesione a Schengen mirando soprattutto a una migliore prevenzione dell abuso di armi. Essa comporterà un ulteriore revisione dell ordinanza sulle armi. Indirizzo per informazioni di complemento Danièle Bersier, Ufficio stampa fedpol, tel Editore DFGP - Dipartimento federale di giustizia e polizia (Berna, ) Internet: info@gs-ejpd.admin.ch 2005 Autorità federali della Confederazione Svizzera Contatti Aspetti giuridici Downloads Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (pdf, 76 kb) Rapporto esplicativo (pdf, 65 kb)

3 Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni modifica del avamprogetto del 17 marzo 2006 Art. 5b Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente (Art. 5 cpv. 1 bis e 1 ter LArm ) 1 Sono considerati ordigni militari per il lancio con effetto dirompente in particolare i razzi anticarro, i lanciarazzi, i lanciagranate e i lancia mine che possono essere portati e manovrati da una sola persona. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide quali altri ordigni sono da considerarsi ordigni militari per il lancio con effetto dirompente. Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 settembre sulle armi è modificata come segue: Sostituzione di un espressione Nell intero testo l espressione «armi da fuoco portatili» è sostituita con «armi da fuoco». Art. 2 lett. a Per armi antiche s intendono: a. armi da fuoco fabbricate prima del 1870; Art. 5 lett. d Sono considerate parti essenziali di armi: d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente: 1. il dispositivo di puntamento, 2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio. Art. 8 Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco vietate o di loro parti essenziali (Art. 6a LArm) 1 L autorizzazione eccezionale di cui all articolo 6a della legge è rilasciata dalla competente autorità cantonale a un rappresentante nominato dal defunto o dalla comunità ereditaria. 2 La domanda per il rilascio di un autorizzazione eccezionale dev essere presentata entro sei mesi dalla morte del defunto. 3 Alla domanda è allegata la lista dei singoli oggetti ereditati con l indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell arma. La lista è firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1. 4 Se le condizioni per il rilascio di un autorizzazione eccezionale sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unica autorizzazione per tutte le armi da fuoco o le parti essenziali di armi elencate nella lista. 5 Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista una o più armi da fuoco o una o più parti essenziali di armi, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per un autorizzazione eccezionale. Sono applicabili i capoversi 3 e 4. 6 È competente l autorità cantonale dell ultimo luogo di domicilio del defunto. Titolo prima dell art. 10 Capitolo 2: Acquisto di armi e munizioni 1 RS Art. 10 Domanda per il rilascio di un permesso d acquisto di armi (Art. 8 LArm) 1 Chiunque intende ottenere un permesso d acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma è designata mediante l indicazione del tipo di arma. 2 Il modulo è inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: 1 2

4 a. estratto dal casellario giudiziale rilasciato da meno di tre mesi; b. copia di un documento ufficiale di legittimazione; c. attestazione ufficiale secondo l articolo 9a della legge. 3 La competente autorità cantonale controlla che le condizioni per l acquisto di armi siano adempite. Art. 11 Titolo e cpv. 1 Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un solo permesso d acquisto (Art. 9b cpv. 2 LArm) 1 La competente autorità cantonale può rilasciare un solo permesso che autorizza ad acquistare fino a tre armi o tre parti essenziali di armi a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante. Art. 12 Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi (Art. 8 cpv. 2 bis e 9b cpv. 2 LArm) 1 Il permesso d acquisto di armi di cui all articolo 8 della legge è rilasciato dalla competente autorità cantonale a un rappresentante nominato dal defunto o dalla comunità ereditaria. 2 La domanda per il rilascio di un permesso d acquisto di armi va presentata entro sei mesi dalla morte del defunto. 3 Alla richiesta è allegata la lista dei singoli oggetti ereditati con l indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell arma. La lista è firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1. 4 Se le condizioni per il rilascio di un permesso d acquisto di armi sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unico permesso d acquisto di armi per tutte le armi da fuoco o le parti essenziali di armi elencate nella lista. 5 Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista una o più armi da fuoco o una o più parti essenziali di armi, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per un permesso d acquisto di armi. Sono applicabili i capoversi 3 e 4. 6 È competente l autorità cantonale dell ultimo luogo di domicilio del defunto. Art. 13 Titolo e cpv. 1 Obbligo di diligenza (Art. 10a e 11 LArm) 1 Se per l acquisto di un arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d acquisto di armi, l alienante deve badare che, per l alienazione, non esista alcun motivo d impedimento giusta l articolo 8 capoverso 2 della legge. Art. 14 Titolo e cpv. 1 periodo introduttivo Fucili a ripetizione portatili (Art. 10 cpv. 1 lett. b LArm) 1 I seguenti fucili a ripetizione portatili possono essere acquistati senza permesso d acquisto di armi: Art. 15 titolo e cpv. 3 Eccezione all obbligo di ottenere un permesso d acquisto (Art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm) 3 Chiunque intende acquistare un arma che non sia un arma da fuoco necessita di un permesso d armi solo se acquista l arma nell ambito commerciale. Art. 15a Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Art. 10 cpv. 2 LArm) 1 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d acquisto di armi ai sensi dell articolo 8 della legge per ogni acquisto di un arma o di una parte essenziale di arma. 2 È fatto salvo l articolo 15 capoversi 1 e

5 Titolo prima dell art. 15b Sezione 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni Art. 15b Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni (Art. 15 e 16 LArm) 1 Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni, l alienante deve badare che, per l alienazione, non esista alcun motivo d impedimento giusta l articolo 8 capoverso 2 della legge. 2 L alienante è autorizzato a presupporre l assenza di un motivo d impedimento se: a. non sussistono indizi contrari; e b. l acquirente presenta per un arma un autorizzazione eccezionale o un permesso d acquisto di armi rilasciatigli da meno di due anni oppure la carta europea d armi da fuoco valida. 3 Se sussistono dubbi in merito all adempimento delle condizioni per l alienazione dell arma, l alienante deve esigere dall acquirente un estratto del casellario giudiziale centrale rilasciato non più di tre mesi prima dell acquisto o richiedere, previo consenso dell acquirente, le informazioni necessarie presso le autorità o persone competenti. Art. 16 cpv. 2 2 L Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d arma; l acquisto, il possesso, l importazione o il commercio di armi di tale tipo sono consentiti soltanto dopo che l esame abbia dimostrato che non si tratta di un arma da fuoco per il tiro a raffica vietata. Art. 17 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. d 1 Sono vietati l acquisto, il possesso, la fabbricazione e l importazione dei seguenti tipi di munizione: d. munizioni, proiettili e missili per ordigni militari per il lancio con effetto dirompente. Titolo prima dell art. 18 Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi a. quantità, tipo, designazione, calibro e numero delle armi, parti essenziali di armi, accessori di armi fabbricati, acquistati e alienati nonché data d acquisto, fabbricazione o alienazione; Art. 20a Contrassegno di armi da fuoco (Art. 18a LArm) 1 Sulle armi da fuoco o parti essenziali di armi fabbricate o importate sono apportati immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile: a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico; b. la designazione del fabbricante. 2 Le armi da fuoco o le parti essenziali di armi non contrassegnate possono essere importate per: a. la lavorazione attiva; b. l esposizione e la dimostrazione. 3 L Ufficio centrale Armi può autorizzare altre eccezioni. L autorizzazione è a tempo limitato. Titolo prima dell art. 21 Capitolo 5: Importazione ed esportazione Sezione 1: Definizioni Art Per importazione s intende l introduzione all interno dei confini della Svizzera di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni per: a. l immissione in libera pratica doganale; b. l immagazzinamento in depositi doganali aperti, in depositi per merci di grande consumo o in punti franchi doganali; c. l utilizzazione temporanea; d. la lavorazione attiva. 2 Per importazione temporanea s intende l introduzione all interno dei confini della Svizzera di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni per l utilizzazione temporanea. Art. 20 cpv. 2 lett. a 2 Deve tenere un registro progressivo relativo a fabbricazione, acquisto, alienazione o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nel quale indicano: 5 6

6 Sezione 2: Importazione di armi soggette all obbligo di autorizzazione eccezionale e di munizioni vietate Art. 21a Autorizzazione per l importazione a titolo professionale (Art. 5 e 24 LArm) 1 La domanda per un autorizzazione eccezionale per l importazione a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell articolo 5 della legge deve essere inoltrata con l apposito modulo e i seguenti allegati all Ufficio centrale Armi: a. copia della patente di commercio di armi; b. permesso cantonale eccezionale giusta l articolo 5 capoverso 3 della legge; c. prova che le armi soggette all obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell articolo 2 capoverso 1 della legge e delle ditte addette alla sicurezza; d. prova che coloro che hanno fatto l ordinazione sono in possesso di un autorizzazione eccezionale per le armi, le parti essenziali o gli accessori di armi in questione. 2 La domanda per un autorizzazione eccezionale per l importazione a titolo professionale di munizioni vietate ai sensi dell articolo 17 della legge deve essere inoltrata con l apposito modulo e i seguenti allegati all Ufficio centrale Armi: a. copia della patente di commercio di armi; b. prova che le armi soggette all obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell articolo 2 capoverso 1 della legge e delle ditte addette alla sicurezza. Art. 21b Autorizzazione per l importazione a titolo non professionale (Art. 5 e 25 LArm) 1 La domanda per un autorizzazione eccezionale per l importazione a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell articolo 5 della legge deve essere inoltrata con l apposito modulo e i seguenti allegati all Ufficio centrale Armi: a. permesso cantonale eccezionale giusta l articolo 5 capoverso 3 della legge; b. copia del passaporto o della carta d identità. 7 2 La domanda per un autorizzazione eccezionale per l importazione a titolo non professionale di munizioni vietate ai sensi dell articolo 17 della legge deve essere inoltrata con l apposito modulo e i seguenti allegati all Ufficio centrale Armi: a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; b. copia del passaporto o della carta d identità; c. indicazione del motivo dell importazione, in particolare collezionismo. Titolo prima dell art. 22 Sezione 3: Importazione a titolo professionale Titolo prima dell art. 24 Sezione 4: Importazione a titolo non professionale Art. 24 Autorizzazione d importazione a titolo non professionale 2 (Art. 25 cpv. 1 LArm) 1 La domanda per un autorizzazione d importazione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inoltrata con l apposito modulo e i seguenti allegati all Ufficio centrale Armi: a copia del permesso d acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l oggetto da importare è necessario un tale permesso; b. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato al massimo tre mesi prima dell inoltro della domanda, se si tratta di armi di cui all articolo 10 della legge; c. copia del passaporto o della carta d identità; d. attestazione ufficiale secondo l articolo 9a della legge. 2 L autorizzazione consente l importazione simultanea di al massimo tre armi o parti essenziali di armi. È valida sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo. Art. 24a Autorizzazione per l importazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri (Art. 25a LArm) 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1 mar (RU ). 8

7 1 Chi intende importare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen 3, deve presentare, insieme alla domanda di cui all articolo 24, la carta europea d armi da fuoco. 2 Se l autorizzazione è rilasciata, essa è iscritta nella carta europea d armi da fuoco. L autorizzazione è valida un anno e autorizza alla ripetuta importazione e riesportazione di tre armi al massimo e delle relative munizioni. 3 I cacciatori e i tiratori non necessitano di un autorizzazione se rendono verosimile il motivo del viaggio, segnatamente per mezzo di un invito a un evento di caccia o sportivo, e le armi da fuoco trasportate sono iscritte nella carta europea d armi da fuoco. Art. 25a cpv. 1 1 Chiunque, nell ambito dell attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende importare e riesportare armi da fuoco con la relativa munizione da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen 4, necessita unicamente di un autorizzazione d importazione. Art. 26 Abrogato 3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS ); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...). 4 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS ); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...). 9 Titolo prima dell art. 27a Sezione 5: Esportazione Art. 27a Domanda di rilascio di una bolletta di scorta (Art. 22b LArm) 1 La domanda per il rilascio di una bolletta di scorta è inoltrata all Ufficio centrale Armi prima della prevista esportazione di armi da fuoco e contiene le seguenti indicazioni: a. nome e indirizzo di tutte le persone coinvolte; b. luogo di destinazione; c. quantità, tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero delle armi da fuoco; d. mezzo di trasporto; e. data dell invio e del previsto arrivo. 2 Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi verso un commerciante di armi riconosciuto nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera d ed e non sono necessarie. 3 L Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se: a. è garantito il trasporto sicuro; b. il richiedente presenta un attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale vi è legittimato al possesso degli oggetti in questione. 4 Se l attestazione di cui al capoverso 3 lettera b non può essere presentata, può rilasciarne una l Ufficio centrale Armi. Art. 27b Carta europea d armi da fuoco (Art. 25b LArm) 1 Chiunque, nel traffico passeggeri intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato vincolato da un accordo di associazione a Schengen 5, deve inoltrare una domanda per il rilascio della carta europea d armi da fuoco. 5 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS ); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...). 10

8 2 La domanda è inoltrata con l apposito modulo alla competente autorità cantonale del Cantone di domicilio. 3 Alla domanda sono allegati: a. un estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; b. una copia del passaporto o della carta d identità; c. due fototessere attuali. 4 L autorità cantonale competente annota nella carta europea d armi da fuoco gli oggetti che il richiedente è autorizzato a possedere. 5 La carta europea d armi da fuoco è valida cinque anni. La sua validità può essere prorogata due volte di due anni. Art. 32 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste (art. 8 cpv. 2, 10 cpv. 1, 12 cpv. 2, 18 cpv. 1, 22 cpv. 1, 22a, 24 cpv. 1, 25a cpv. 1, 27a cpv. 1, 27b cpv. 2, 29 cpv. 1 e 47 cpv. 4) nonché un contratto modello per l alienazione di un arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 della legge). I moduli e il contratto modello possono essere richiesti all autorità cantonale competente o all Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Art. 33 cpv. 1 e 3 1 La competente autorità cantonale esercita, nell ambito delle sue competenze, la sorveglianza sulla fabbricazione, l acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. 3 L Ufficio centrale Armi esercita, nell ambito delle sue competenze, la sorveglianza sull importazione ed esportazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Art. 40 cpv. 1 lett. a, a bis, d- f e h 1 L Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti: a. gestisce una banca dati automatizzata sull acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA, art. 32b LArm); a bis gestisce una banca dati automatizzata sull acquisto di armi o parti essenziali di armi da parte di persone domiciliate in uno Stato estero 11 vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen 6 (DEWS, art. 32b LArm); d. verifica l autenticità di attestazioni estere (art. 6b cpv. 2, art. 9a cpv. 2 LArm); e. rilascia attestazioni ufficiali ai sensi dell articolo 9a capoverso 2 della legge; f. rilascia e rinnova le autorizzazioni d importazione di armi, parti essenziali di armi, parti appositamente costruite e accessori di armi ai sensi degli articoli 4 e 5 capoverso 1 e 1 bis della legge, nonché di munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 e 25 cpv. 3 LArm); h. effettua comunicazioni a Stati esteri (art. 22b cpv. 5 e art. 32c LArm); Art. 41 Diritto d accesso ai dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA (Art. 32b e 39 LArm) Soltanto l Ufficio centrale Armi può accedere ai dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA. Art. 42 Titolo e cpv. 1 periodo introduttivo Contenuto della DEWA, della DEWS e della DEBBWA (art. 32b e 39 LArm) 1 La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti: Art. 43 Titolo e cpv. 2 Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA (art. 32c e 39 LArm) 2 I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio. 6 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS ); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...). 12

9 Art. 43a Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA a uno Stato non vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen 7 (art. 32e LArm) 1 Le garanzie sono in generale date in forma scritta per mezzo di uno scambio di note o di una dichiarazione unilaterale. 2 La protezione adeguata delle persone interessate ai sensi dell articolo 32e capoverso 3 della legge è garantita se le garanzie sono concordate per contratto e contengono i seguenti elementi: a. i principi della legalità della raccolta dei dati, della buona fede nel trattamento dei dati e dell esattezza dei dati; b. lo scopo della comunicazione dei dati e l obbligo della proporzionalità del trattamento dei dati; c. l autorità autorizzata a trattare i dati trasmessi; d. il divieto di trasmettere i dati ricevuti a Stati che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati; e. la conservazione dei dati; f. la rettifica e la distruzione dei dati; g. l informazione relativa all utilizzazione dei dati; h. l informazione della persona interessata e la tutela del diritto di consultazione; i. la sicurezza dei dati. Art. 44 Diritti degli interessati (Art. 22b e 39 LArm) I diritti degli interessati sono retti dagli articoli 32b-i della legge e dalle legge federale del 19 giugno sulla protezione dei dati. Art. 45 Titolo e periodo introduttivo Durata della conservazione dei dati (Art. 22b cpv. 5 e 39 LArm) Sono cancellati dalla DEWA, dalla DEWS e dalla DEBBWA i dati riguardanti persone: Art. 47 cpv. 4 4 Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l articolo 32a della legge. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente. Art. 48 cpv. 3 3 Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un autorizzazione per la mediazione in Svizzera di più di un arma, di più di una parte essenziale di arma, di più di una parte appositamente costruita ai sensi dell articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o di più di un accessorio di arma a condizione che: II L allegato 1 è modificato come segue: lett. c, g, s, t, u e v. Emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia di armi sequestrate Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti: 7 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS ); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...). 8 RS c. autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di: 5 bis. armi ai sensi dell articolo 5 capoverso 1bis della legge ter. parti essenziali di armi ai sensi dell articolo 5 capoverso 1bis della legge 50. g. attestazione dell Ufficio centrale Armi (Art. 9a cpv. 2 LArm) s. Rilascio di una carta europea d armi da fuoco ( Art. 27b) 50. t. Proroga della validità della carta europea d armi da fuoco 13 14

10 (Art. 27b cpv. 5) 20. u. Iscrizione dell autorizzazione nella carta europea d armi da fuoco (Art. 25a cpv. 2 LArm) 20. v. Rilascio di una bolletta di scorta (Art. 22b cpv. 2 LArm) 50. III Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 25 febbraio concernente il materiale bellico: Sostituzione di un espressione Nell intero testo l espressione «armi da fuoco portatili» è sostituita con «armi da fuoco». Art 1 cpv. 3 3 Al materiale bellico che rientra anche nel campo d applicazione della legge del 20 giugno sulle armi si applicano gli articoli 22b e 25b di detta legge. 2. Ordinanza del 25 giugno sul controllo dei beni a duplice impiego: Sostituzione di un espressione Nell intero testo l espressione «armi da fuoco portatili» è sostituita con «armi da fuoco». Art 1 cpv. 5 5 Ai beni che rientrano anche nel campo d applicazione della legge del 20 giugno sulle armi si applicano gli articoli 22b e 25b di detta legge. Art. 13 cpv. 3 3 Non è necessario alcun permesso d esportazione per l esportazione di armi da fuoco di cui all allegato 3, il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice ML 1, e di cui al numero 1 dell allegato 5 e delle relative munizioni: 9 RS La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato. 10 RS RS RS a. a destinatari privati verso uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen 13. b. nel traffico passeggeri verso uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen 14, se dette armi sono in seguito nuovamente importate oppure se precedentemente sono state importate con lo scopo di essere nuovamente esportate. 3. Ordinanza ISIS del 30 novembre Ingresso visti gli articoli 15 capoversi 3 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visti gli articoli 32b capoverso 2, e 39 capoverso 3 della legge federale del 20 giugno sulle armi; Art. 4 cpv. 2 lett. f bis 2 Le banche dati contengono le informazioni seguenti: f bis «Acquisto di armi da parte di persone domiciliate in uno Stato membro di Schengen» (DEWS): informazioni su persone, concernenti l acquisto di armi o parti essenziali di armi da parte di 13 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS ); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...). 14 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS ); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...). 15 RS La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato. 16 RS RS

11 persone domiciliate in uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen 18 ; Art. 10 cpv. 2 bis lett. b 2bis Inoltre, le persone seguenti sono autorizzate a introdurre i dati e a determinare la categoria delle comunicazioni: b. i collaboratori dell Ufficio centrale Armi del SAP per quanto concerne i dati delle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA; y.y.2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il Presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz Art. 13 cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 6 1 Ad eccezione di quelli delle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA nonché dei dati rilevati nell ambito dei controlli di sicurezza delle persone, in singoli casi il SAP può comunicare i dati personali trattati nell ISIS: 6 La comunicazione di dati contenuti nelle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA è retta dall articolo 43 dell ordinanza del 21 settembre sulle armi. Art. 15 cpv. 2 2 Il diritto d essere informati concernente dati delle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno sulla protezione dei dati. Art. 17 cpv. 4 4 La conservazione dei dati contenuti nelle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA è retta dall articolo 45 dell ordinanza del 21 settembre sulle armi. V La presente modifica entra in vigore il Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS ); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...). 19 RS RS SR

12 Spiegazioni in merito all atto modificatore 2006 concernente l ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS ), l ordinanza sul materiale bellico (RS ), l ordinanza sull esportazione, l importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (RS ) e l ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (RS 120.3) 1. Spiegazioni concernenti l ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS ) I. Situazione iniziale La Svizzera ha approvato gli accordi di adesione alla normativa di Schengen e Dublino. Secondo la pianificazione attuale, gli accordi entreranno in vigore probabilmente alla fine del 2006, dopo le rispettive procedure di ratifica. Essi tuttavia non saranno applicati a partire da quel momento, bensì soltanto quando il Consiglio dell Unione europea (UE) ne avrà decretato formalmente l entrata in vigore. Ciò avverrà solo quando la Svizzera avrà concluso tutti i lavori di trasposizione e gli altri Stati membri di Schengen li avranno valutati positivamente. L entrata in vigore formale sarà pertanto dichiarata dall UE probabilmente nel In concomitanza con questa data è prevista anche l entrata in vigore in Svizzera dei presenti adattamenti legislativi. Dopo la trasposizione nella legge federale sulle armi delle disposizioni in materia di armi, principalmente della cosiddetta direttiva sulle armi 1, mediante il decreto federale del 17 dicembre , è ora necessario procedere agli adattamenti a livello di ordinanza. La presente revisione rispetta l idea di disciplinamento 3 sinora applicata, limitandosi esclusivamente alle modifiche che corrispondono al minimo obbligatorio imposto da Schengen. Non si sono effettuate modifiche che vanno oltre questo minimo necessario. Le modifiche qui proposte vanno pertanto distinte dagli adattamenti oggetto della corrente revisione «nazionale» della legislazione sulle armi. Il Consiglio federale ha licenziato il corrispondente messaggio all attenzione del Parlamento l 11 gennaio Con la revisione «nazionale» della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm) 5 s intendono colmare le lacune affiorate nell applicazione pratica della legge e migliorare la prevenzione dell uso abusivo di armi. Anche tale revisione ne comporterà in seguito una specifica dell ordinanza Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell acquisizione e della detenzione di armi (Gazzetta ufficiale L 256 del , p. 51). Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l UE per l associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF ). Cfr. Messaggio concernente l approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II») (FF , 5558). FF 2006 RS II. Principi delle modifiche Gli adattamenti legislativi necessari in seguito all adesione a Schengen riguardano principalmente l ordinanza del 21 settembre sulle armi (OArm). Accanto a diversi adattamenti del contenuto, l ordinanza è stata parzialmente modificata anche dal punto di vista strutturale. Anche l ordinanza del 25 febbraio concernente il materiale bellico (OMB) e l ordinanza del 25 giugno sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) sono state rivedute. Dal punto di vista del contenuto le modifiche si limitano agli ambiti dell acquisto e del possesso di armi da fuoco e munizioni nonché dell importazione e dell esportazione di tali oggetti. 1. Adattamenti concernenti l acquisto e il possesso di armi Nell ordinanza va precisata la necessità di un autorizzazione eccezionale (art. 8 OArm per la successione ereditaria e art. 5 OArm in generale), di un permesso d acquisto di armi (art OArm) o di un contratto scritto (art OArm) per l acquisto di un arma sia in ambito commerciale sia tra privati. Ulteriori norme sono necessarie per l acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco per il quale è necessario un autorizzazione eccezionale (art. 8 OArm) o un permesso d acquisto di armi (art. 12 OArm). Una necessità di adattamento risulta inoltre dal fatto che per l acquisto di munizioni valgono ora gli stessi presupposti materiali come per l acquisto di armi (art. 15b OArm). Sono necessarie delle norme supplementari anche per l introduzione di una banca dati per le persone domiciliate in un altro Stato membro di Schengen che hanno acquistato un arma da fuoco o una parte essenziale di arma in Svizzera (DEWS, art a OArm). 2. Adattamenti concernenti l importazione e l esportazione di armi da fuoco Per l esportazione definitiva di armi da fuoco verso lo spazio Schengen è necessaria una bolletta di scorta contenente indicazioni sul trasporto. L ordinanza disciplina i particolari della relativa procedura (art. 27a OArm). Inoltre, l introduzione della carta europea d armi da fuoco semplifica le formalità per l importazione e l esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri tra gli Stati membri di Schengen. Anche in questo caso l ordinanza disciplina i particolari (art. 27b OArm). In seguito agli adattamenti necessari per la trasposizione degli accordi di adesione a Schengen e Dublino, sono sottoposte a revisione anche l ordinanza concernente il materiale bellico e l ordinanza sul controllo dei beni a duplice RS RS RS

13 impiego. La legge sul materiale bellico 9 e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego 10 prevedono entrambe la possibilità di rinunciare al doppio obbligo d autorizzazione (autorizzazione d esportazione e, se necessario, bolletta di scorta o necessità di una carta europea d armi da fuoco). Questa possibilità è applicata nell ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (art. 13 cpv. 1 lett. k). L autorizzazione d esportazione non è richiesta se per l esportazione è necessaria la bolletta di scorta o la carta europea d armi da fuoco. portatili militari quali ad esempio le armi da fuoco d ordinanza svizzere (cfr. il messaggio sugli Accordi bilaterali II 13 ). Poiché l evoluzione tecnica dei suddetti sistemi d armi militari progredisce rapidamente, il capoverso 2 contiene una norma di delega al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Quest ultimo può pertanto, se del caso, definire «ordigni militari per il lancio con effetto dirompente» i sistemi d armi militari che producono un effetto analogo a quello dei sistemi di cui al capoverso 1 e di conseguenza sottoporli al disciplinamento dell articolo 5 LArm. III Commento delle singole disposizioni Articolo 2 lett. a L anno è stato fissato in base alla definizione dell articolo 82 lett. a della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS). Se armi da fuoco sono considerate armi antiche, esse non sono contemplate dalle disposizioni in materia di armi di Schengen e pertanto è il legislatore nazionale ad essere competente per il loro disciplinamento. Poiché l articolo 82 lettera a della CAS 11 definisce armi antiche le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, è necessario adattare l attuale definizione dell articolo 2 lettera a OArm. Articolo 5 lett. d Con l articolo 5 capoverso 1 bis LArm la cerchia delle armi di principio vietate è stata estesa alla categoria degli ordigni militari per il lancio (di munizioni, proiettili e missili) con effetto dirompente, adattandola alle prescrizioni della direttiva sulle armi 12. Poiché sono contemplate anche le parti essenziali di tali ordigni, esse devono essere definite nell articolo 5 lett. d. Articolo 5b (nuovo) Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente Il capoverso 1 della disposizione definisce in modo esaustivo quali oggetti sono da considerarsi «ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili e missili con effetto dirompente» ai sensi dell articolo 5 della legge. Si tratta dei razzi anticarro, dei lanciarazzi, dei lanciagranate e dei lancia mine. Non sono invece oggetti di tale tipo - e perciò non sono contemplati dall articolo 5 della legge le armi da fuoco RS RS Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (CAS, Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000, pag. 19), cfr. LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):IT:HTML. Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell acquisizione e della detenzione di armi (Gazzetta ufficiale. L 256 del 13/09/1991, pag. 51). 3 Articolo 8 (sostituito) Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco vietate o di loro parti essenziali Il nuovo articolo 6a della legge sulle armi, creato in seguito all adesione a Schengen, disciplina l acquisto per successione ereditaria di armi vietate (art. 5 LArm) e, come per gli altri tipi di acquisto, statuisce la necessità di un autorizzazione eccezionale se le armi in questione non sono alienate entro il termine stabilito a un avente diritto. L articolo 8 precisa le disposizioni della legge e statuisce quali misure bisogna prendere in vista dell acquisto di armi da fuoco o parti essenziali vietate secondo l articolo 5 LArm. Secondo il capoverso 1, se non l aveva già fatto il defunto, la comunità ereditaria deve innanzitutto nominare un rappresentante. In seguito il rappresentante deve richiedere, entro 6 mesi dalla morte del defunto, un autorizzazione eccezionale a proprio nome (cpv. 2). Con questa procedura si affida la responsabilità legale degli oggetti ereditati a una determinata persona anche nel caso in cui la comunità ereditaria non avesse ancora deciso a chi affidare gli oggetti in questione. Secondo il capoverso 3 alla domanda dev essere allegata una lista delle armi da fuoco e delle parti essenziali di armi con le indicazioni necessarie per la loro identificazione. La lista dev essere firmata dal rappresentante. Se le condizioni sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unica autorizzazione per tutti gli oggetti elencati nella lista (capoverso 4). Il capoverso 5 contempla il caso in cui, dopo la divisione ereditaria, le armi o le parti essenziali di armi sono affidate a un erede che non è il rappresentante precedentemente nominato. In tal caso l erede deve chiedere, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, un autorizzazione eccezionale a proprio nome. Anche in questo caso la competente autorità cantonale rilascia un unica autorizzazione eccezionale e pertanto alla richiesta dev essere allegata una lista delle armi da fuoco e delle parti essenziali di armi con le indicazioni necessarie. Come già previsto dalla legge (art. 6a LArm), eventuali terzi che acquistano le armi o le parti essenziali di armi in questione non godono di questi privilegi. Ad essi si applica il principio generale secondo cui è necessario richiedere un autorizzazione eccezionale per ogni arma da fuoco o parte essenziale di arma. 13 FF

14 Il capoverso 6 infine definisce l autorità competente per il rilascio dell autorizzazione eccezionale per l acquisto di armi per successione ereditaria. Si tratta dell autorità cantonale dell ultimo luogo di domicilio del defunto. Titolo prima dell articolo 10 Capitolo 2: Acquisto di armi e munizioni L articolo 15 LArm prevede di principio gli stessi presupposti concreti per l acquisto di munizioni e di armi. Per ragioni di sistematicità è pertanto opportuno trattare nel capitolo 2 l acquisto di armi e l acquisto di munizioni. Di conseguenza al titolo del capitolo si è aggiunta l espressione «e munizioni». Articolo 10 Domanda per il rilascio di un permesso d acquisto di armi L articolo 10 corrisponde ampiamente al disciplinamento attuale. La disposizione è stata precisata in quanto ora prevede espressamente che la domanda deve contenere indicazioni sul tipo di armi (cpv. 1). Inoltre le persone domiciliate all estero devono allegare, oltre agli annessi sinora previsti, anche un attestazione ufficiale secondo l articolo 9a della legge. L attestazione deve riferirsi espressamente all arma o alla parte essenziale di arma che la persona interessata intende acquistare. Articolo 12 (sostituito) Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi Analogamente all articolo 8, l articolo 12 disciplina la procedura nel caso di acquisto di armi da fuoco o parti essenziali di armi per le quali, secondo l articolo 8 LArm, è necessario un permesso d acquisto di armi. L articolo 12 è concettualmente identico all articolo 8, per cui si rinvia alle osservazioni di qui sopra. Articolo 13 capoverso 1 Obbligo di diligenza Dal punto di vista del contenuto la disposizione corrisponde al disciplinamento in vigore, essa tuttavia si applica solo alle armi e alle parti essenziali di armi. Per ragioni di sistematicità, l obbligo di diligenza dell alienante in caso di acquisto di munizioni ed elementi di munizioni è ora disciplinato nell articolo 15b dell ordinanza. Articolo 14 Fucili a ripetizione portatili La modifica è una semplice precisazione e non comporta modifiche sostanziali della situazione giuridica. Secondo l articolo 8 capoverso 1 LArm, per l acquisto di un arma è necessario un permesso d acquisto di armi indipendentemente dal fatto che si tratti di un arma da fuoco o di un arma bianca. Sono esenti da questa regola di principio le armi «vietate» secondo l articolo 5 LArm, per il cui acquisto è necessaria un autorizzazione eccezionale, e le armi da fuoco di cui all articolo 10 LArm (soprattutto armi da caccia e per il tiro sportivo), che sottostanno all obbligo di notifica. La distinzione della LArm finora in vigore tra l acquisto nell ambito commerciale (soggetto all obbligo del permesso d acquisto) e l acquisto in ambito privato (senza permesso d acquisto) è stata soppressa. Dato che, in virtù delle disposizioni di Schengen, tale soppressione è necessaria solo per le armi da fuoco, il Consiglio federale può, basandosi sull articolo 10 capoverso 2 della legge, ristabilire la situazione giuridica finora vigente per le armi bianche. Tale scopo è soddisfatto dal capoverso 3 dell articolo 15, secondo cui, com è il caso nel diritto finora vigente, l acquisto di un arma bianca è soggetto al permesso d acquisto solo se l arma è acquistata nell ambito commerciale. Per l acquisto di un arma bianca presso un privato è invece necessario un contratto scritto (art. 11 LArm). Articolo 15a (nuovo) Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio L articolo 12 capoverso 1 della legge sulle armi attualmente in vigore statuisce che i cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d acquisto per ogni acquisto di arma. Nel quadro delle modifiche di legge dovute all adesione a Schengen la disposizione è stata stralciata per ragioni di sistematicità. Al Consiglio federale è stata tuttavia affidata la competenza di mantenere la situazione giuridica attuale per mezzo dell ordinanza. Secondo l articolo 10 capoverso 2 LArm il Consiglio federale può infatti restringere il campo d applicazione delle eccezioni all obbligo del permesso d acquisto d armi per determinati gruppi di persone. Il Consiglio federale applica questa possibilità (Art. 15a cpv. 1). I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d acquisto di armi per ogni acquisto d arma, a condizione che non si tratti di armi vietate ai sensi dell articolo 5 LArm. Quest ultime si possono acquistare solo con un autorizzazione eccezionale. (art. 5 cpv. 1 e 1 bis in combinato disposto con cpv. 3 LArm). Il capoverso 2 statuisce due eccezioni. Chi fa riparare la propria arma da un negoziante di armi non necessita di un permesso d acquisto per un arma sostitutiva dello stesso tipo durante il periodo di riparazione (art. 15 cpv. 1). Il permesso d acquisto d armi non è inoltre necessario per la sostituzione di una parte essenziale di arma con una parte nuova (art. 15 cpv. 2). Articolo 15 Eccezione dall obbligo di ottenere un permesso d acquisto 5 6

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni modifica del avamprogetto del 17 marzo 2006 Art. 5b Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente (Art. 5 cpv. 1 bis e 1 ter LArm ) 1

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni 13.12.06 Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 settembre 1998 1 sulle armi è modificata come segue: Ingresso

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Modifica del 15 dicembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 settembre 1998 1 sulle armi è modificata come segue:

Dettagli

II. Principi delle modifiche Spiegazioni in merito all atto modificatore 2006 concernente l ordinanza sulle

II. Principi delle modifiche Spiegazioni in merito all atto modificatore 2006 concernente l ordinanza sulle 13.12.06 Spiegazioni in merito all atto modificatore 2006 concernente l ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.541), l ordinanza sul materiale bellico (RS 514.511), l ordinanza

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 settembre 1998 1 sulle

Dettagli

(Sviluppo dell acquis di Schengen)

(Sviluppo dell acquis di Schengen) [Signature] [QR Code] Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 07/853 che modifica la direttiva

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 settembre 1998 1 sulle armi

Dettagli

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta: Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale

Dettagli

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta: Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari del 22 giugno 2001 L Assemblea

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) 514.541 del 2 luglio 2008 (Stato 1 luglio 2013) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 20 giugno 1997

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) del 2 luglio 2008 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 20 giugno 1997 1 sulle armi (LArm); visto l

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) 514.541 del 21 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 20 giugno

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi

Dettagli

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale

Dettagli

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) 514.54 del 20 giugno 1997 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio

Dettagli

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) 514.54 del 20 giugno 1997 (Stato 1 settembre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) del 21 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32 e 40 della legge federale del 20 giugno

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) 514.54 del 20 giugno 1997 (Stato 1 luglio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) 514.54 del 20 giugno 1997 (Stato 28 luglio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli

Dettagli

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA

Dettagli

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto

Dettagli

Decreto federale Disegno

Decreto federale Disegno Decreto federale Disegno che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare [Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione

Dettagli

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria

Dettagli

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 12 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti

Dettagli

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul traffico di rifiuti Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.

Dettagli

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Messaggio 2122 Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Dettagli

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) 120.3 del 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Dettagli

Roma, 01/12/2016. Alle Direzioni interregionali, regionali e interprovinciale. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e, per conoscenza

Roma, 01/12/2016. Alle Direzioni interregionali, regionali e interprovinciale. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e, per conoscenza Roma, 01/12/2016 Protocollo: Rif.: Allegati: 131897 R.U. uno Alle Direzioni interregionali, regionali e interprovinciale Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e, per conoscenza Alla Direzione centrale antifrode

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004) Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961 0.142.104

Dettagli

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) del 20 giugno 1997 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 40 bis della Costituzione

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifica del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1977 1 sui brevetti è modificata

Dettagli

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008) Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi

Dettagli

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d associazione alla normativa di Schengen e Dublino) Modifica del 13 giugno 2008 L Assemblea federale della

Dettagli

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza EGPAP) del 23 settembre 2016 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio

Dettagli

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL INTERNO

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL INTERNO D.M. 24 novembre 1978. Modalità per assicurare l effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all esportazione nonché per disciplinare l esportazione temporanea, da parte di persone

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 21 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

del 17 dicembre 2004 Art. 1

del 17 dicembre 2004 Art. 1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l UE per l associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri [Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo

Dettagli

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione di manifestazioni sportive) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea

Dettagli

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Disegno (soluzione costituzionale) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio

Dettagli

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio Legge federale sulle banche e le casse di risparmio Modifica del 22 aprile 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1998 1, decreta:

Dettagli

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia [Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sul sistema elettronico di gestione

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.

Dettagli

Ordinanza sull esportazione, l importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali

Ordinanza sull esportazione, l importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali Ordinanza sull esportazione, l importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) 946.202.1

Dettagli

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sui fondi d investimento Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a

Dettagli

Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo

Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo Serata AFTI Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo F. Dotto 07 febbraio 2002 Ispettorato chimico-farmaceutico della Repubblica e Cantone Ticino 1 Riferimenti legislativi principali

Dettagli

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS) del 16 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso

Dettagli

Guida alla classificazione di coltelli

Guida alla classificazione di coltelli Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Servizi Documenti d identità e compiti speciali Uffici centrali Esplosivi e pirotecnica / Armi Berna, 14 decembre 2016

Dettagli

persone dalla sparizione forzata è approvata.

persone dalla sparizione forzata è approvata. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata Disegno del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

ottobre 2009 ISTITUZIONI

ottobre 2009 ISTITUZIONI 6279 6 ottobre 2009 ISTITUZIONI Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre

Dettagli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 976

Dettagli

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina: Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea

Dettagli

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Concluso il 9 luglio 2002 Entrato in vigore mediante scambio di

Dettagli

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) 514.10 del 5 dicembre 2003 (Stato 22 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge federale sulla protezione dell ambiente Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Modifica del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione

Dettagli

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del decreta: I La legge

Dettagli

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo , Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 1 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 è modificata come segue:

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Testo originale Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Conclusa il 17 novembre 2009 Entrata in vigore il 17 novembre 2009 Il Dipartimento Federale di

Dettagli

Ordinanza sull esportazione, l importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali

Ordinanza sull esportazione, l importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali Ordinanza sull esportazione, l importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) 946.202.1

Dettagli

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 15 novembre 2007 La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche

Dettagli

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) 120.3 del 30 novembre 2001 (Stato 28 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali Ordinanza concernente il dʼinformazione elettronico per la gestione de sugli (OGEA) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 settembre 2010 1 concernente

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1

Dettagli

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di

Dettagli