La nuova classificazione dei rifiuti

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1 AMBIENTE La nuova classificazione dei rifiuti M. Sanna A M B IEN T E Mauro Sanna La nuova classificazione dei rifiuti L applicazione della Decisione 16 gennaio 2001 (2001/118/CE) modificata ed integrata dalle decisioni 2001/119/CE e 2001/573/CE e dalla Legge 21 dicembre 2001 n. 443 (art. 1, comma 15) La nuova classificazione dei rifiuti L applicazione della Decisione 16 gennaio 2001 (2001/118/CE) modificata ed integrata dalle decisioni 2001/119/CE e 2001/573/CE e dalla Legge 21 dicembre 2001 n. 443 (art. 1, comma 15) Mauro Sanna Uno strumento pratico e semplice da utilizzare per tutti gli operatori tecnici ed amministrativi, di aziende industriali, di imprese di smaltimento e degli uffici della pubblica amministrazione a cui è demandato l obbligo di applicare le nuove modalità di classificazione dei rifiuti pericolosi. Come è noto, infatti, dal primo gennaio 2001, con l entrata in vigore della decisione 2001/118/CE, i criteri di classificazione della maggior parte dei rifiuti pericolosi rendono necessaria un attenta caratterizzazione e analisi. Partendo da una visione d insieme dell evoluzione della normativa di settore, sia nazionale che comunitaria, la guida offre, mediante schemi e tabelle, le procedure operative per individuare e classificare i rifiuti pericolosi. Una particolare attenzione viene dedicata alla classificazione ai fini del regime di smaltimento, di smaltimento in discarica, dell incenerimento e del recupero. Inoltre, ci si sofferma sulla codificazione dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti pericolosi ed alla classificazione ed etichettatura delle e dei preparati pericolosi in miscele. La guida offre un quadro dettagliato, inoltre, delle disposizioni contenute nella Direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, in materia di armonizzazione della disciplina relativa alla classificazione, all imballaggio ed all etichettatura dei preparati pericolosi, soffermandosi sui rifiuti contenenti sostanze tossiche, irritanti, corrosive, classificate per il ciclo riproduttivo, mutagene, cancerogene o infiammabili. Infine, un intera sezione viene dedicata alle recenti evoluzioni normative in ambito nazionale che, con la legge 21 dicembre 2001 n. 443, hanno introdotto numerose novità nel settore.

2 3 La nuova classificazione dei rifiuti pericolosi La Decisione del Consiglio CE 94/904 aveva individuato un elenco di rifiuti pericolosi secondo quanto stabilito dall articolo 1 paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEEE. Tale elenco era stato costituito, individuando conformemente alla procedura prevista all articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, i rifiuti pericolosi sulla base degli allegati I, II e III della medesima direttiva. L allegato D al D.Lgs. 22/97 costituiva appunto il recepimento da parte della normativa italiana di questo elenco. I rifiuti pericolosi previsti dall allegato D erano stati enucleati da tutti quelli previsti nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), considerando i rifiuti che rientrano tra quelli elencati nell allegato I della direttiva (attuale allegato G del D.Lgs. 389/97, che contengono le sostanze previste dall allegato II della medesima direttiva (allegato H al D.Lgs. 389/97) e che presentano le caratteristiche elencate nell allegato III della suddetta direttiva (allegato I al D.Lgs. 389/97), che tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione (Tavole A, B e C del capitolo 1). I tre allegati contengono rispettivamente: - Allegato I 40 categorie di rifiuti pericolosi, individuate sia in base alla natura del residuo, sia all attività che li ha prodotti; - Allegato II 51 sostanze e classi di sostanze che, se costituenti e/ o presenti nel rifiuto ne possono determinare la classificazione come pericoloso; - Allegato III 14 caratteristiche tipologiche di pericolo, definite in relazione a rischi per la salute e l ambiente. Per i diversi rifiuti pericolosi, il riferimento fatto alle presenti ed alle caratteristiche di pericolo possedute era però del tutto generico. Non venivano infatti indicate le concentrazioni con le LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 159

3 quali tali sostanze dovevano essere presenti perché il rifiuto possedesse effettivamente quelle caratteristiche di pericolo. Si considerava perciò pericoloso, ad esempio, un rifiuto o perché derivava da una determinata attività produttiva o perché conteneva una determinata sostanza pericolosa, indipendentemente da quale fosse la sua reale concentrazione nel rifiuto e ad esso conseguentemente venivano assegnate le caratteristiche di pericolosità di queste sostanze. Con la decisione (2001/118/CE) del 16 gennaio 2001, entrata in vigore l 1 gennaio 2002, determinate caratteristiche di pericolosità, indicate nell allegato III della direttiva 91/689/CEE, in particolare quelle relative ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del medesimo allegato, per specifiche tipologie di rifiuti, sono invece state connesse a determinate concentrazioni limite di riferimento. Tale regola vale però, solo per le caratteristiche di pericolosità H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11, per le altre caratteristiche di pericolosità H1, H2, H9, H12, H13, H14, la decisione 2001/119 non ha previsto invece alcun specifico limite (Tavola A). La medesima decisione, al punto 6 dell allegato, precisa infatti che se un rifiuto classificato come pericoloso è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a esso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato III della direttiva 91/689/ CEE del Consiglio, potrà essere classificato come tale. Si dovrà, perciò, ricorrere alla caratterizzazione chimica del rifiuto solo quando esso sia classificato pericoloso mediante riferimento specifico o generico a e non quando tale attribuzione di pericolo sia del tutto generica e generale. Sulla base di tale decisione, ad esempio, perché ad un rifiuto siano attribuite le caratteristiche di pericolo, per la presenza in esso di sostanze tossiche, ed esso sia considerato pericoloso, le sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte, non dovranno più essere semplicemente presenti, ma la loro concentrazione, dovrà risultare superiore o uguale allo 0,1% (Tavola B). Nei casi in cui è specificata la sostanza pericolosa, come ad esempio 160 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

4 nelle seguenti categorie di rifiuti pericolosi, si dovrà perciò procedere alla caratterizzazione del rifiuto al fine di verificare se le sostanze in esso contenute superino o meno la soglia fissata dall articolo 2 della decisione 2001/118: scarti di inchiostro, contenenti fanghi di inchiostro, contenenti rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio rifiuti contenenti cianuri emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni componenti contenenti PCB toner per stampa esauriti, contenenti E chiaro che, come detto, perché la classificazione di un rifiuto come pericoloso, sia vincolata alla effettiva concentrazione delle sostanze pericolose, la classe di pericolo assegnata dovrà essere comunque compresa tra quelle elencate all articolo 2 (Tavola C). Non sarà invece necessario procedere alla caratterizzazione, nel caso in cui la pericolosità degli stessi, non sia connessa, sulla base di quanto riportato nella voce che individua la categoria di rifiuto, a un riferimento specifico o generico a, ma la voce sia del tutto generica senza alcun richiamo a particolari come ad esempio per i rifiuti sotto elencati: scorie della produzione primaria residui di soluzioni chimiche per incisione ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburanti scorie della produzione primaria scorie saline della produzione secondaria resine a scambio ionico sature o esaurite fondente esaurito. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 161

5 Di fatto con la nuova decisione vengono a costituirsi due elenchi di rifiuti pericolosi, un primo elenco (Tavola D), in cui i rifiuti pericolosi in esso riportati sono tali solo sulla base della loro origine, ed un secondo elenco (Tavola E) in cui i rifiuti pericolosi in esso riportati sono tali solo quando la concentrazione delle, a cui ci si riferisce in modo specifico e generico nella denominazione del rifiuto, risultano superiori a quelle previste dall articolo 2 della decisione (Tavola B). Nella individuazione dei rifiuti pericolosi riportati nella tavola D per i quali non è necessario una caratterizzazione sono stati compresi anche quei rifiuti che pur se presentano un riferimento specifico o generico alle, non necessitano però, di fatto, di alcuna analisi perché anche il corrispondente rifiuto che non contiene e cioè non presenta un riferimento specifico o generico a è però classificato egualmente come pericoloso. 162 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

6 TAVOLA A Caratteristiche che devono essere verificate sui rifiuti ai sensi dell articolo 2 della decisione 2001/119/CE in funzione delle caratteristiche di pericolo previste dall allegato III alla direttiva 91/689 Caratteristiche di pericolo previste dall allegato III alla direttiva 91/689 H3-A Facilmente infiammabile: sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l aria a pressione normale, o - che, a contatto con l acqua o l aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose. H3-B Infiammabile : sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C. H4 Irritante : sostanze o preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; Caratteristiche che devono essere verificate sui rifiuti ai sensi dell articolo 2 della decisione 2001/119/CE - punto di infiammabilità è inferiore a 21 C: - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l aria a pressione normale, o - che, a contatto con l acqua o l aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose. - punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C ed inferiore o pari a 55 C. - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10% - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale 20% LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 163

7 H5 Nocivo : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 Tossico : sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H6 Molto Tossico : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 Cancerogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentare la frequenza; H8 Corrosivo : sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un azione distruttiva; H10 Teratogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; (segue) TAVOLA A Caratteristiche che devono essere verificate sui rifiuti ai sensi dell articolo 2 della decisione 2001/119/CE in funzione delle caratteristiche di pericolo previste dall allegato III alla direttiva 91/689 Caratteristiche di pericolo previste dall allegato III alla direttiva 91/689 Caratteristiche che devono essere verificate sui rifiuti ai sensi dell articolo 2 della decisione 2001/119/CE - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25% - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3% - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 1% - una sostanza come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1% - una sostanza come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1% - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1% - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5% - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 5% - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5% (*) 164 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

8 H11 Mutageno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre difetti genetici ereditari o aumentare la frequenza; (segue) TAVOLA A Caratteristiche che devono essere verificate sui rifiuti ai sensi dell articolo 2 della decisione 2001/119/CE in funzione delle caratteristiche di pericolo previste dall allegato III alla direttiva 91/689 Caratteristiche di pericolo previste dall allegato III alla direttiva 91/689 Caratteristiche che devono essere verificate sui rifiuti ai sensi dell articolo 2 della decisione 2001/119/CE - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1% - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1%. (*) L espressione sostanza tossica per il ciclo riproduttivo è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Il termine teratogena è stato sostituito dall espressione sostanza tossica per il ciclo riproduttivo, in quanto più confacente dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H10 dell allegato III della direttiva 91/689/CEE. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 165

9 TAVOLA B Criteri per la classificazione dei rifiuti previsti dalla Decisione della commissione del 16 gennaio 2001* SOSTANZE TOSSICHE Sostanze Concentrazione limite Codice di pericolosità Nocive 25% H5 Tossiche 3% H6 Molto tossiche 0,1% H6 SOSTANZE CORROSIVE Corrosive R 34 5% H8 Corrosive R 35 1% H8 SOSTANZE IRRITANTI Irritanti R36, R37, R38 20% H4 Irritanti R41 10% H4 SOSTANZE TOSSICHE PER IL CICLO PRODUTTIVO Sostanze tossiche R62, R63 (categoria 3) Sostanze tossiche R60 (categoria 1 e 2) Sostanze tossiche R40 (categoria 3) Sostanze tossiche R46 (categoria 1 e 2) 5% 0,5% SOSTANZE MUTAGENE 1% 0,1% H10 H10 H11 H11 SOSTANZE CANCEROGENE Sostanze tossiche (categoria 1 e 2) Sostanze tossiche R60 (categoria 3) 0,1% 1% H7 H7 166 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

10 (segue) TAVOLA B Criteri per la classificazione dei rifiuti previsti dalla Decisione della commissione del 16 gennaio 2001* SOSTANZE INFIAMMABILI Sostanze con punto di infiammabilità Sostanza con punto di infiammabilità 21 C 21 C - 55 C H3A H3B * La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura delle (G.U. L 196 del , pag. 1) e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi (G.U. L 187 del , pag. 14) e successive modifiche. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 167

11 TAVOLA C Procedura per la classificazione di un rifiuto pericoloso ai sensi della decisione 2001/118/CE Il materiale è un rifiuto ai sensi del D.Lgs. 22/97? SI NO Il rifiuto è classificato come pericoloso nell allegato alla decisione 2001/118/CE? SI Il rifiuto presenta le caratteristiche di pericolo da H3 ad H8, H10, H11 previste dall allegato III alla Direttiva 91/689? NO SI Il rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose dell allegato alla decisione 2001/118/CE? NO SI Il rifiuto non è da classificare come pericoloso ai sensi della decisione 2001/118/CE. NO Il rifiuto contiene le sostanze previste dall art. 2 della decisione 2001/118/CE in concentrazione superiore. SI Il rifiuto è da classificare come pericoloso ai sensi della decisione 2001/118/CE. 168 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

12 TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati (H04, H05, H06, H07, H3A e H3B) RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFI- CAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLI- TICO DEL CARBONE rifiuti della raffinazione del petrolio * fanghi da processi di dissalazione * morchie depositate sul fondo dei serbatoi (H04, H05, H06, H10, H3A e H3B) * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione (H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B) * perdite di olio (H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B) * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature * catrami acidi (H04, H05, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B) * altri catrami (H04, H05, H06, H07, H10, H11, H14, H3A e H3B) LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 169

13 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi * filtri di argilla esauriti RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi * acido solforico ed acido solforoso (H04, H05, H06, H08) * acido cloridrico (H04, H05, H06, H08) * acido fluoridrico (H04, H05, H06, H08) * acido fosforico e fosforoso (H04, H05, H06, H08) * acido nitrico e acido nitroso (H04, H05, H06, H08) * altri acidi Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi * idrossido di calcio (H04, H05, H06, H08) * idrossido di ammonio (H04, H05, H06, H08) * idrossido di sodio e di potassio * altre basi Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni * carbone attivato dalla produzione di cloro (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14) * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici (H04, H05, H06, H11, H13, H14) * carbone attivato esaurito (tranne ) (H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B) * fuliggine RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 170 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

14 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodottichimici organici di base * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * fondi e residui di reazione, alogenati (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri fondi e residui di reazione (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (H05, H06, H08, H14) * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B) * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B) * fondi e residui di reazione, alogenati (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri fondi e residui di reazione (H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B) * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati (H04, H05, H06, H07, H14) LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 171

15 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B) Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B) * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B) * fondi e residui di reazione alogenati (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri fondi e residui di reazione (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B) Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne e ), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14) * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * fondi e residui di reazione alogenati (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri fondi e residui di reazione (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) 172 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

16 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14) * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B) * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B) * fondi e residui di reazione, alogenati (H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B) * altri fondi e residui di reazione (H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B) * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati (H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B) * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati (H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B) Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14) * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) * fondi e residui di reazione, alogenati (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 173

17 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * altri fondi e residui di reazione (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * fondi e residui di reazione, alogenati (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri fondi e residui di reazione (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B) RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNI- TURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA * residui di vernici o di sverniciatori Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa * residui di soluzioni chimiche per incisione 174 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

18 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * oli dispersi Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) * olio di resina Rifiuti non specificati altrimenti alla voce * isocianati di scarto RIFIUTI DELL INDUSTRIA FOTOGRAFICA rifiuti dell industria fotografica * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa (H04, H05, H06, H08, H13, H14) * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa (H04, H05, H06, H08, H13, H14) * soluzioni di sviluppo a base di solventi (H04, H05, H06, H08, H13, H14) * soluzioni fissative (H04, H05, H06, H08, H13, H14) * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio (H04, H05, H06, H08, H13, H14) * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci , o * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell argento, diversi da quelli di cui alla voce RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia (H13) * acido solforico (H04, H08) LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 175

19 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante Rifiuti dell industria del ferro e dell acciaio rifiuti del trattamento delle scorie Rifiuti della metallurgia termica dell alluminio * scorie della produzione primaria (H04, H05, H13, H14) * scorie saline della produzione secondaria (H04, H05, H06, H12, H13, H14) * scorie nere della produzione secondaria (H04, H05, H06, H12, H13, H14) Rifiuti della metallurgia termica del piombo * scorie della produzione primaria e secondaria (H04, H05, H06, H13, H14) * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria (H04, H05, H06, H13, H14) * arsenato di calcio (H04, H05, H06, H13, H14) * polveri dei gas di combustione H04, H05, H06, H13, H14, H3A) * altre polveri e particolato (H04, H05, H06, H14, H3A) * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (H04, H05, H06, H13, H14) * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi (H04, H05, H06, H13, H14) Rifiuti della metallurgia termica dello zinco scorie della produzione primaria e secondaria (H04, H05, H13) * polveri dei gas di combustione (H04, H05, H07, H13, H3A) * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (H04, H05, H07, H13) * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi (H04, H05, H06, H13, H14, H3A) 176 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

20 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a Rifiuti della metallurgia termica del rame scorie della produzione primaria e secondaria * polveri dei gas di combustione * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino scorie della produzione primaria e secondaria Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi * scorie salate della produzione primaria e secondaria Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) * acidi di decappaggio (H04, H05, H06, H07, H08, H13) * acidi non specificati altrimenti * basi di decappaggio (H04, H05, H06, H07, H08, H13) * fanghi di fosfatazione (H04, H05, H08, H13, H14) * resine a scambio ionico saturate o esaurite Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 177

21 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) (H04, H05, H06, H08, H13) Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento * altri rifiuti (H04, H05, H06) Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo zinco solido * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi * fondente esaurito RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRAT- TAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche limatura e trucioli di materiali ferrosi * oli minerali per macchinari contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) (H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B) * emulsioni e soluzioni per macchinari contenenti alogeni * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni * oli sintetici per macchinari * cere e grassi esauriti * oli per macchinari, facilmente biodegradabili Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) * soluzioni acquose di lavaggio (H04, H05, H08, H14) * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore (H04, H05, H08, H14) 178 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

22 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) scarti di oli per circuiti idraulici * emulsioni clorurate (H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14) * emulsioni non clorurate (H04, H05, H06, H07, H13, H14) * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati * oli sintetici per circuiti idraulici * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili * altri oli per circuiti idraulici Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, nonclorurati * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione OLI ISOLANTI E TERMOCONDUTTORI DI SCARTO * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati * oli sintetici isolanti e termoconduttori * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili * altri oli isolanti e termoconduttori Oli di sentina * oli di sentina della navigazione interna (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 179

23 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * oli di sentina delle fognature dei moli (H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B) * altri oli di sentina della navigazione (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) Prodotti di separazione olio/acqua * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/ acqua (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14) * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B) * fanghi da collettori (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14) * oli prodotti dalla separazione olio/acqua * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua Rifiuti di carburanti liquidi * olio combustibile e carburante diesel * petrolio * altri carburanti (comprese le miscele) Rifiuti di oli non specificati altrimenti * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione * altre emulsioni * rifiuti non specificati altrimenti Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto * clorofluorocarburi, HCFC, HFC * altri solventi e miscele di solventi, alogenati * altri solventi e miscele di solventi 180 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

24 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL ELENCO veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, e 16 08) * veicoli fuori uso 3; N.B. questa voce non fa parte della proposta in merito alla quale è stato richiesto il parere del comitato. La presente voce sarà opportunamente modificata in base ai risultati della procedura in corso in seno al Consiglio circa la proposta contenuta nel documento COM(2000)546] * filtri dell olio * componenti esplosivi (ad esempio air bag ) * liquidi per freni * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da a , e Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso Esplosivi di scarto * munizioni di scarto (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B) * fuochi artificiali di scarto (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B) * altri esplosivi di scarto (H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B) Batterie ed accumulatori * batterie al piombo (H04, H05, H06, H08, H13) * batterie al nichel-cadmio (H04, H05, H06, H08, H13) * batterie contenenti mercurio (H05, H06, H13) LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 181

25 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata (H04, H05, H08, H13, H14, H3A) Sostanze ossidanti * permanganati, ad esempio permanganato di potassio * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio * perossidi, ad esempio perossido d idrogeno * sostanze ossidanti non specificate altrimenti RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMO- LIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) Metalli (incluse le loro leghe) rame, bronzo, ottone RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERI- NARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni * medicinali citotossici e citostatici * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni * medicinali citotossici e citostatici 182 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

26 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZA- ZIONE DELL ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14) * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14) * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14) * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi (H04, H05, H06, H07, H13, H14) Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso * oli e concentrati prodotti da processi di separazione Rifiuti stabilizzati/solidificati (4) * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati (5) * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione (4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi. (5) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell ambiente nel breve, medio o lungo periodo. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 183

27 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi (H04, H05, H13) * fase solida non vetrificata (H05, H13) Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico (H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B) * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti oli e grassi commestibili * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti * fanghi contenenti prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell olio * filtri di argilla esauriti * catrami acidi * rifiuti liquidi acquosi * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) * solventi (H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B) * acidi * sostanze alcaline * prodotti fotochimici (H04, H05, H08, H13, H14) 184 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

28 (segue) TAVOLA D Rifiuti pericolosi senza alcun riferimento specifico o generico a * pesticidi (H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14) * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce * medicinali citotossici e citostatici * batterie e accumulatori di cui alle voci , e nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce e , contenenti componenti pericolosi (6) (6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 185

29 TAVOLA E Rifiuti pericolosi che contengono un riferimento specifico o generico di RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi * altri sterili contenenti * altri rifiuti contenenti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi * rifiuti contenenti, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca * rifiuti agrochimici contenenti RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRO- DUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CAR- TONE Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati (H04, H05, H06, H07, H3A e H3B) 186 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

30 (segue) TAVOLA E Rifiuti pericolosi che contengono un riferimento specifico o generico di * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati (H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B) * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici (H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B) * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici (H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14) * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NON- CHÉ DELL INDUSTRIA TESSILE rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida (H04, H05, H06, H10, H3A e H3B) Rifiuti dell industria tessile * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici * tinture e pigmenti, contenenti * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFI- CAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLI- TICO DEL CARBONE rifiuti della raffinazione del petrolio * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti * acidi contenenti oli RIFIUTI PRODOTTI DALLA PURIFICAZIONE E DAL TRA- SPORTO DI GAS NATURALE * rifiuti contenenti mercurio (H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B) RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 187

31 (segue) TAVOLA E Rifiuti pericolosi che contengono un riferimento specifico o generico di Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri (H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14) * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti * ossidi metallici contenenti metalli pesanti Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce * rifiuti contenenti arsenico (H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14) * rifiuti contenenti mercurio (H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14) * rifiuti contenenti altri metalli pesanti (H04, H05, H06, H08, H!!, H12, H13, H14) Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione * rifiuti contenenti solfuri pericolosi Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto (H04, H05, H06, H07) * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 188 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

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