C O M U N E D I C A M E R A N O
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- Livia Bernardi
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del Indice Art. 1 Finalità del Regolamento Art. 2 Definizione Art. 3 Principi e criteri generali Art. 4. Vincoli finanziari Art. 5 - Soggetti autorizzati Art. 6 Gestione delle risorse stanziate Art. 7 - Tipologie Art. 8 - Casi di non ammissibilità delle spese Art. 9 Norma di rinvio
2 Art. 1 Finalità del Regolamento 1. Il presente regolamento con criteri oggettivi, predeterminati e compatibili con la giurisprudenza contabile, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese. 2. La disciplina dettata dal presente Regolamento è altresì rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza. Art. 2 Definizione 1. Sono spese di rappresentanza quelle spese sostenute per fini istituzionali, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, finalizzate al pubblico interesse e che assolvano ad una funzione rappresentativa dell ente verso l esterno, di promozione della propria immagine e attività. Sono pertanto strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell ente verso l esterno, valorizzandone il ruolo e la presenza nel contesto sociale, con l intento di far conoscere ed apprezzare l attività svolta in favore della collettività, nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali. Art. 3 Principi e criteri generali 1. I principi ed i criteri generali a cui devono essere ispirate le spese di rappresentanza sono: - scopo promozionale dell immagine o dell attività del Comune di Camerano; - inerenza ai fini istituzionali dell Ente; - congruità e sobrietà rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del Comune, nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso; - ufficialità della spesa, cioè siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini; - carattere eccezionale rispetto all ordinaria attività amministrativa. - individuazione dei destinatari quali soggetti esterni all amministrazione, particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell Ente al quale appartengono. 2. Le spese di rappresentanza devono essere coerenti con i valori di imparzialità e buon andamento, rispondere ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa, nonché rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza.
3 Art. 4 Vincoli finanziari 1. Tutte le spese di rappresentanza sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto al bilancio di previsione annuale e pluriennale, nel rispetto dei limiti fissati dall art. 6 comma 8 del D.L. 78/ Ai sensi dell art. 16, comma 26, della Legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di redazione del Conto Consuntivo, le spese di rappresentanza vengono elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto. Tale prospetto viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito Internet dell Ente Locale. Art. 5 Soggetti autorizzati 1. Sono competenti a richiedere, al Responsabile di cui al successivo art. 6, l utilizzo dello stanziamento per spese di rappresentanza, il Sindaco, il Vice Sindaco, ciascun Assessore per quanto di propria competenza, il Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti la rappresentatività del consiglio comunale. Art. 6 Gestione delle risorse stanziate 1. Lo stanziamento di bilancio destinato al sostenimento delle spese di cui al presente regolamento è affidato, attraverso il piano esecutivo di gestione, al Responsabile dell Area Affari Generali. 2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con specifico riferimento agli scopi perseguiti. Art. 7 Tipologie 1. Nell ambito della definizione di cui al precedente art. 3, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per: Omaggi (targhe libri spille attestati omaggi floreali omaggi gastronomici, ecc.) - omaggi destinati a soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto rappresentativi dell Ente al quale appartengono. - omaggi floreali tenendo conto della particolare rilevanza sociale e civile delle ricorrenze e del conseguente ritorno d immagine che ne deriva a favore dell Ente (ad esempio in occasione della festa della donna o di altri eventi),
4 - piccoli omaggi (bandiere e costituzione italiana) offerti in occasione di matrimoni civili e cittadinanze. - targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale, a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. - targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo per la valorizzazione delle eccellenze locali ovvero di atleti che si sono particolarmente distinti in ambito locale e nazionale. - omaggi a centenari. - omaggi in occasione delle iniziative di pari opportunità tra uomo e donna. - omaggi per i nuovi nati e adozioni. Per gli omaggi va altresì privilegiato l acquisto di prodotti locali al fine di contribuire sia alla divulgazione dei prodotti della tradizione gastronomica locale, che alla promozione turistica del paese. Spese per necrologi o telegrammi - spese sostenute per onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze. - atti di onoranza in caso di partecipazione a lutti di personalità estranee all Ente, nel rispetto dei presupposti di legittimità di cui all art. 3. Ospitalità Intitolazioni Inaugurazioni Gemellaggi - ospitalità (colazioni di lavoro, spese di trasporto, alloggio, omaggi, ecc.) offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. La spesa deve essere inerente ad un incontro istituzionale, debitamente documentato, avente risonanza e importanza pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell Ente e non si traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti. Sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti. La partecipazione da parte dei rappresentanti dell Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamene indispensabili all accoglienza degli ospiti. - conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati di cui all art inviti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di intitolazioni, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all ente. - forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all Ente, oppure in occasione di visite all estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente.
5 - gemellaggi. Tali spese devono essere giustificate dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell Ente per i migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. Forniture - di carta intestata e di biglietti da visita per sindaco. - di nastro tricolore per inaugurazioni - di banner con pubblicità istituzionale 2. L elenco delle spese di cui al precedente comma 1. deve considerarsi esemplificativo e non esaustivo delle spese di rappresentanza legittime. Ulteriori spese non elencate sono ammissibili nel rispetto dei requisiti di cui all art. 3. Art. 8 Casi di non ammissibilità delle spese 1. Non sono considerate spese di rappresentanza: - gli atti di mera liberalità; - le spese di ospitalità effettuate in occasioni di visite di soggetti, anche istituzionali, in veste informale o non ufficiale; - gli omaggi ad amministratori o dipendenti; - le spese per pranzi e/o colazioni di lavoro (tranne che nei casi di cui all art. 7); - le spese per necrologi, manifesti o telegrammi per Amministratori e/o dipendenti non più in carica/servizio; - più in generale le spese che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti indicati al precedente articolo 2. Art. 9 Norma di rinvio Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
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