Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

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1 Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Roma, 10 Aprile 2003 Circolare n. 75 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Art. 21, co. 10 della legge n. 289/2002. Proroga, con modifiche, della disciplina prevista dall art. 52, co. 32 della legge n. 448/2001 in materia di sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Modalità operative per la fruizione dello sgravio previsto, per il triennio , a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio. Premessa. L articolo 21, c. 10 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (allegato 1) riconosce, a favore delle imprese armatrici italiane, l estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Lo sgravio, previsto per gli anni dal 2003 al 2005 nella misura del 25 per cento, compete alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o

2 contratti di servizio. Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, la disposizione è stata notificata alla Commissione Europea, che ha considerato l aiuto compatibile con il mercato comune.(1) Con la presente circolare si forniscono le disposizioni per l attuazione pratica della normativa in commento. 1) Contenuto della norma. Si evidenzia in via preliminare che l art.21, co. 10 della legge 289/2002 differisce solo per la misura e la durata dal previgente sgravio previsto per il 2002 dall art. 52, co. 32 della legge 448/2001. (2) 2) Destinatari. 2.1) Navi rientranti nello sgravio. Premesso che, in forza del dettato normativo, sono in linea generale interessate allo sgravio le imprese armatoriali, si sottolinea che la legge dispone il beneficio con esclusivo riferimento alle singole navi. Nello sgravio rientrano le navi battenti bandiera italiana, iscritte nelle Matricole delle navi maggiori o nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, gestite da armatori privati, adibite anche in via non esclusiva per l intero anno ad attività di cabotaggio (3). Le imprese armatoriali che hanno in vigore convenzioni o contratti di servizio pubblico di linea possono accedere allo sgravio, limitatamente ai marittimi componenti gli equipaggi delle navi impiegate in collegamenti fuori convenzione.(4) Sono altresì ammessi allo sgravio relativamente ai loro equipaggi i galleggianti privi di propulsione propria, adibiti al cabotaggio marittimo con navigazione a rimorchio ed i rimorchiatori che ne consentono l utilizzo in tale attività di cabotaggio. 2.2) Navi escluse dallo sgravio L art. 21, comma 10 della legge 289/2002 individua le navi che, pur essendo adibite ad attività di cabotaggio marittimo nazionale, restano escluse dall applicazione del regime di sgravio. Si tratta delle navi di proprietà dello Stato ovvero di quelle navi impiegate dalle imprese titolari di un servizio pubblico di linea per l espletamento del servizio stesso. Restano altresì escluse dallo sgravio in trattazione le navi iscritte nel Registro internazionale che svolgano anche navigazione di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili. 3) Lavoratori interessati dallo sgravio contributivo e rispetto delle condizioni contrattuali. Relativamente ai lavoratori interessati allo sgravio contributivo e per quanto riguarda il rispetto delle condizioni contrattuali per l ammissione ai benefici, si rinvia ai punti 3) e 3.1) della circolare n. 150 del 13 settembre ) Misura e durata dello sgravio. La norma in oggetto prevede per il triennio la concessione di uno sgravio, nella misura del 25%, dei contributi relativi ai lavoratori facenti parte degli equipaggi imbarcati nelle navi individuate al precedente punto 2.1). La contribuzione oggetto dello sgravio comprende sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore (5).

3 5) Adempimenti a carico delle aziende. Ai fini dell'accesso allo sgravio contributivo in argomento, le imprese armatoriali dovranno far pervenire alla competente Sede INPS, per ciascuna nave gestita, una dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il facsimile di cui all allegato 2, attestante l'operatività della nave nel cabotaggio marittimo nazionale secondo quanto richiesto dalla normativa in commento. La predetta dichiarazione, oltre che alla competente Sede dell'istituto che ha in carico la posizione nave ex art. 10 della legge n. 413/84, dovrà essere indirizzata anche all'ufficio marittimo nelle cui "Matricole delle navi maggiori" o "Registro delle navi minori e dei galleggianti" la nave è iscritta. Ciò al fine di consentire all Autorità marittima di svolgere gli accertamenti di competenza, del cui esito dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sede dell'inps, ai sensi dell'art.17 della legge n. 413/84. La dichiarazione di cui sopra, riferita all'attività di cabotaggio marittimo nazionale resa nell'anno 2003, dovrà comunque pervenire alla competente Sede dell'istituto contestualmente alla prima operazione di conguaglio del beneficio. Analoga dichiarazione dovrà essere fatta pervenire all INPS per ciascuno degli anni 2004 e 2005, entro la data della prima operazione di conguaglio riferita ai medesimi anni. 6) Codifica aziende - Modalità operative. Le posizioni contributive, riferite al personale marittimo imbarcato, dipendente da imprese destinatarie dello sgravio in trattazione, dovranno essere contraddistinte dal previsto codice di autorizzazione 9E, che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, assume il nuovo significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 21 co.10 legge n. 289/2002. Al riguardo, si precisa che tale codice non dovrà essere attribuito alle posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione 2N (impresa armatoriale: posizione contributiva relativa al solo personale non soggetto alla legge , n. 413). Per gli adempimenti contributivi relativi ai periodi di riposo compensativo dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL), le Sedi attribuiranno alle aziende armatoriali una separata posizione contrassegnata con il previsto codice di autorizzazione 9N che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, assume il nuovo significato di "posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex art. art. 21 co.10 legge n. 289/2002". Per l operatività dello sgravio a favore dei galleggianti privi di propulsione propria e dei rimorchiatori, di cui al punto 2.1), le posizioni contributive continueranno ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 9N, che, pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2003, assume anche il significato di posizione relativa ai galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici ex art. 21, c. 10 L. n. 289/2002 Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue: - esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del modello DM10/2, secondo le modalità comuni ; (6) - calcoleranno l importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia, pari al 25% della contribuzione (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura sgravio cabot. ex art. 21 L.289/2002 e dal codice di nuova istituzione C930 ; - determineranno l'ammontare dello sgravio contributivo relativo a periodi pregressi e lo indicheranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura

4 "arr. sgravio cabot. ex art. art. 21 L.289/2002 e dal codice di nuova istituzione C931 ; tale operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (delibera del Consiglio di amministrazione dell Istituto n. 5 del 26/3/1993). 6.1) Chiarimenti per la regolarizzazione dei periodi pregressi. Si ricorda che l eventuale credito maturato potrà essere recuperato dalle aziende interessate con una delle seguenti procedure: 1) Compensazione su modello F24, nel limite massimo di ,90, come stabilito dal 1 gennaio 2001 dall art. 34 della legge n. 388/ ) Richiesta di rimborso del credito (o dell'eccedenza dello stesso) alla competente Sede dell Istituto. 3) Richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della procedura ordinaria. Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il sopracitato limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa. Si ricorda, da ultimo, che la denuncia a credito dell'azienda deve essere presentata direttamente alla Sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge. 7) Istruzioni contabili. Ai fini della rilevazione contabile della proroga degli sgravi contributivi, concessi dall'art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002 agli armatori per le navi che esercitano il cabotaggio marittimo, anche in via non esclusiva, ed evidenziati nelle denunce di modello DM 10/2 con i codici " C930" e "C931", sono stati istituiti i conti GAW 37/170 e GAW 37/100, a seconda che gli sgravi di che trattasi siano, rispettivamente, di competenza dell'anno in corso oppure di competenza degli anni precedenti. Ciò in quanto gli oneri in questione devono essere rendicontati allo Stato distintamente da quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001 di cui alla circolare 150 del 13 settembre 2002 e al messaggio 2002/0014/ del 18 settembre Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento "95". Nell'allegato n. 3 vengono riportati i citati conti GAW 37/100 e GAW 37/170. IL DIRETTORE GENERALE f. f. PRAUSCELLO (1) La disposizione di cui si tratta costituisce l aiuto di Stato n. N19/2003 Italia, autorizzato dalla Commissione con provvedimento n. C(2003) 192 del 14 marzo (2) Sul previgente sgravio, relativo all anno 2002, si vedano la circolare n.150 del 13 settembre 2002, la circolare n. 48 del 10 marzo 2003 ed il messaggio della Direzione Centrale delle Entrate Contributive n. 345 dell 8 ottobre (3) Come già illustrato con la circolare 150/2002, circa la misura dell impiego delle navi in attività di cabotaggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 14 febbraio 2002, ha chiarito che le navi debbono essere impiegate in attività di cabotaggio marittimo nazionale anche se non in maniera esclusiva nel corso dell arco temporale di riferimento che è l anno, e quindi a prescindere dalla durata del periodo di impiego.

5 (4) La questione circa l applicazione dello sgravio alle imprese titolari di servizi pubblici di linea si era posta nei medesimi termini per lo sgravio relativo al 2002 ed è stata risolta, nel senso illustrato nel testo, con nota del 9/1/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nota del 7/2/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (vedi circolare 48/2003) (5) Ciò alla luce di quanto previsto dall art. 1, c. 1, della legge n. 472/1999, il quale dispone che: Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente. (6) Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici statistici C000, X000, e N000.

6 Allegato 1 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre Suppl. Ord. n ) STRALCIO Art.21, comma 10 I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

7 Allegato 2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA DELL IMPRESA DI NAVIGAZIONE Alla Sede Inps di All Ufficio Marittimo (1) OGGETTO: Dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ai fini dello sgravio delle contribuzioni di cui all art.21, comma 10 della legge n. 289/2002. DATI DELL IMPRESA DI ARMAMENTO E DELLA NAVE IMPRESA DI ARMAMENTO SEDE/ DOMICILIO DENOMINAZIONE DELLA NAVE Iscritta al n. Matricole delle navi maggiori Registro delle navi minori e dei galleggianti dell Ufficio marittimo in indirizzo. POSIZIONE CONTRIBUTIVA I.N.P.S. DELLA NAVE: matricola aziendale n. presso la Sede I.N.P.S. di. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA Il sottoscritto nato a il, in qualità di, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, che la nave sopra indicata nell anno eserciterà, anche in via non esclusiva per l intero anno, attività di cabotaggio. Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la nave suddetta (2): (a) non è di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio; (b) verrà impiegata nell anno in collegamenti non rientranti nell ambito di applicazione della convenzione di servizio pubblico di cui l impresa è titolare. Il sottoscritto dichiara, infine, di applicare, per il personale imbarcato, il contratto collettivo nazionale di lavoro. Data, In fede (Nel caso in cui venga trasmessa per posta o tramite soggetti diversi dal dichiarante, la presente dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante) La presente dichiarazione è stata sottoscritta alla presenza del funzionario INPS. (nome, cognome, qualifica, ufficio). (firma) (1) Indicare l Ufficio marittimo di iscrizione della nave: Capitaneria di porto, Ufficio circondariale marittimo, Ufficio locale marittimo, Delegazione di spiaggia. (2) Depennare la voce che non interessa.

8 Allegato 3 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : GAW 37/100 Denominazione completa : Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo, anche in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata : SGR.CTR.IMPR.CABOTAGGIO ART.21 C.10 L.289/02-A.P. Tipo variazione : I Codice conto : GAW 37/170 Denominazione completa : Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo, anche in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata : SGR.CTR.IMPR.CABOTAGGIO ART.21 C.10 L.289/02-A.C.

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