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1 Centro d informazione AVS/AI Updates Stato: 1 settembre AI 195 OMAI 15.02, AI 196 OIC AVS 251 OAVS AVS 252 OAVS 134 quater I AVS 253 LAVS 93 bis AVS 254 LAVS 101 bis 255 LAVS 50b 256 LAVS 153a, disp.fin. 257 OAVS 5a, 5c II, 133 bis, 135 bis, 150, 174, 175, 211 ter AI 197 LAI LAI 80a 199 OMAI 1.03, 5.06, , 7.01, 11.04, 11.05, 14.03, 14.04, 15.02, 15.05, 15.06, LIPIn 10 PC 56 LPC 32 IPG 55 LIPG 28a AF 54 LAF 23a AVS 258 Ordinanza UCC 1, 5, 6, 7, 9, 10, AVS 259 LAVS 50a I AI 201 LAI 66a I Internazionale La convenzione di sicurezza sociale con l Uruguay è entrata in vigore il 1 aprile 2015 (RU ). La convenzione di sicurezza sociale con la Corea del Sud è entrata in vigore il 1 giugno 2015 (RU ). In relazione con la Croazia, l Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è in vigore dal 1 gennaio 2017 (RU ). La convenzione di sicurezza sociale con la Cina è entrata in vigore il 19 giugno 2017 (RU ).

2 AVS, edizione 2015 atto legislativo modificato del in vigore dal O 15 [OIPG] a OAVS (correzione) OAVS OAVS [O E-VERA] LAVS [LAsi] LAVS [LFCo] LAVS [LAINF] LAVS [ALC] OAVS Ordinanza UCC LAVS [LAIn] LAVS Art. 50a cpv. 1 lett. d bis ed e n. 7 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all articolo 33 LPGA: d bis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l articolo 19 capoverso 2 LAIn; 259 e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: Art. 50b cpv. 1 lett. c e d, nonché 2 1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4): c. gli assicuratori contro gli infortuni secondo la LAINF, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso; 255 RU d. l assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicura-tori contro gli infortuni e dell assicurazione militare. 255 Art. 93 bis 253 Informazione della Segreteria di Stato della migrazione 1 L Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri d assicurato delle persone dei settori dell asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. 2 Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l Ufficio centrale di compensazione lo comunica d ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale. 3 La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati. Art. 101 bis cpv. 1 lett. d 1 L assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane: d. formazione continua per il personale ausiliario. 254 Art. 153a Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato II sezione A dell Accordo del 21 giugno 1999 tra la dall altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

3 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell allegato II dell Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l Accordo sulla libera circolazione delle persone. Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno Le persone che risiedono in Croazia e sono assicurate facoltativamente, all entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 all Accordo del 21 giugno 1999 tra la dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all Unione europea, possono restare assicurate durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall entrata in vigore di detto Protocollo. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell entrata in vigore della presente modifica, può restare assicurato fino all età legale di pensionamento. 2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l entrata in vigore di detto Protocollo, finché essi adempiono le condizioni in materia di reddito. OAVS Art. 5a 257 Richiesta Per continuare l assicurazione occorre presentare alla competente cassa di compensazione una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d informazione previsto nell ambito dell assoggettamento assicurativo. Art. 5c cpv. 2 2 Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l assicurazione continua se entro sei mesi dall inizio del lavoro è presentata una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d informazione previsto nell ambito dell assoggettamento assicurativo. 257 Art. 9 cpv. 1 1 Sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante. 123a Art. 18 A Evoluzione: ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,0 %; ,0 %; ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,5 %; ,5 %; ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,5 %; ,0 %; ,0 %; ,5 %; ,0 %; ,5 %; ,0 %. Art. 133 bis cpv. 4 lett. j 4 L UCC può esigere i dati seguenti: j. data del decesso. 257 Art. 134 quater cpv. 1 1 L UCC comunica il numero d assicurato a Infostar, SIMIC e E-VERA, subito dopo la sua assegnazione, mediante procedura elettronica automatizzata. 252 Titolo prima dell art. 135 H bis. Certificato d assicurazione e conto individuale 251 Art. 135 bis 257 Certificato di assicurazione 1 Ogni assicurato può esigere dalla cassa di compensazione competente il rilascio di un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita. 2 Se la cassa di compensazione chiede l assegnazione di un numero d assicurato, il certificato di assicurazione è rilasciato d ufficio. Art abrogato

4 Art Norma La contabilità delle casse di compensazione riguardante l assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve indicare tutti i movimenti relativi ai regolamenti dei conti e dei pagamenti nonché quelli del conto d esercizio e, in ogni momento, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione. Per i contributi e le prestazioni non sono necessari né ratei o risconti né accantonamenti. Art. 174 cpv Art Organizzazione L UCC è sottoposto al DFF. Questo ne disciplina l organizzazione interna. Art. 211 ter cpv. 3 3 In caso di aumento dei sussidi forfetari di cui al capoverso 2, l importo da devolvere sottostà all approvazione del DFI. 257 Ordinanza UCC Art Composizione 1 L Ufficio centrale di compensazione (UCC) è una divisione principale dell Amministrazione federale delle finanze (AFF). 2 Esso si compone delle unità seguenti: Finanze e Registri centrali (FRC), Cassa federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni familiari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assicurati residenti all estero (UAIE). Queste unità sono appoggiate dagli stati maggiori e dai servizi di sostegno dell UCC. 3 Sempreché le leggi federali o le ordinanze facciano riferimento all UCC, quest ultimo designa l unità FRC, a eccezione delle disposizioni seguenti: a. articoli 113 capoverso 1 e 211 OAVS; b. articolo 43 OAI; c. articolo 9 dell ordinanza del 2 dicembre 1996 concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell AVS, dell AI e delle IPG; d. articolo 9 capoverso 3 dell ordinanza del 17 febbraio 2010 sull organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF). 2 La revisione della CFC, inclusa la CAF-CFC, e della CSC compete agli organi di revisione designati dall AFF. Le revisioni sono eseguite conformemente agli articoli 68 LAVS, nonché 159 e 160 OAVS. La portata della revisione include gli stati maggiori e i servizi di sostegno, sempreché essi siano pertinenti per la revisione. L Ispettorato interno dell UCC fornisce agli organi di revisione i rapporti necessari a tal fine. 3 Il CDF e gli organi di revisione di cui al capoverso 2 definiscono annualmente il piano di revisione e coordinano le revisioni. Il CDF informa gli organi di revisione sui rapporti redatti in virtù degli articoli 68 LAVS e 169 capoverso 2 OAVS e li mette a loro disposizione. 4 È fatta salva la vigilanza materiale esercitata dall Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sulle unità FRC, CFC, CSC e UAIE, nonché dai Cantoni sulla CAF-CFC. Art abrogato Art Le rappresentanze svizzere all estero sostengono le unità FRC, CSC e UAIE nell applicazione dell assicurazione facoltativa secondo l articolo 3 dell ordinanza del 26 maggio 1961 OAF. Art. 9 cpv. 2 2 D intesa con l UFAS, la CFC può affidare a organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro. 258 Art. 10 cpv. 1 1 Le spese amministrative della CFC sono fissate dal direttore dell UCC e iscritte nel preventivo della CFC. 258 Art. 15 cpv. 1 1 La CAF-CFC fissa i contributi dei datori di lavoro secondo le disposizioni cantonali, d intesa con la CFC e il direttore dell UCC. 258 Art Revisione e vigilanza materiale 1 La vigilanza finanziaria dell UCC è esercitata dal Controllo federale delle finanze (CDF) secondo la legge del 28 giugno 1967 sul Controllo delle finanze. Il CDF è appoggiato dall Ispettorato interno dell UCC.

5 AI, edizione 2015 atto legislativo modificato del in vigore dal 195 OMAI O 15 [OIPG] OIC LAI [LFCo] LAI [ALC] OMAI LIPIn [LFCo] LAI [LAIn] LAI Art. 21 cpv. 1, primo periodo 1 L assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale. 197 Art. 23 B Quindi 326 franchi. C Quindi franchi. Art. 23 bis Quindi 9 franchi. Art. 24 A Dal franchi. RU Art. 66a cpv. 1 lett. c 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all articolo 33 LPGA: c. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l articolo 19 capoverso 2 LAIn. 201 Art. 80a Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato II sezione A dell Accordo del 21 giugno 1999 tra la dall altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell allegato II dell Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l Accordo sulla libera circolazione delle persone.

6 OAI Art. 22 A Quindi franchi. Art. 26 A Sviluppo: ; franchi. OIC Allegato, N Trisomia 21 (sindrome di Down) 196 OMAI Allegato 1.03 Esoprotesi definitive del seno dopo mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un agenesia della mammella. L importo massimo annuo è di 500 franchi (IVA inclusa) per un lato e di 900 franchi (IVA inclusa) per entrambi i lati Parrucche Importo massimo annuo: 1500 franchi (IVA inclusa) Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni (prima frase) L importo massimo per l apparecchio e la successiva assistenza è di 2830 franchi (IVA inclusa) per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e di 4170 franchi (IVA inclusa) per la protesizzazione con apparecchi biauricolari * Occhiali se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d integrazione. L importo massimo per la montatura è di 150 franchi (IVA inclusa) Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre testi registrati su nastro magnetico. L importo massimo è di 200 franchi (IVA inclusa) * Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista se l invalidità rende necessari tali apparecchi per svolgere un attività lucrativa o per compiere le mansioni consuete Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori) per l uso nell ambito privato. Vengono rimborsate le spese d acquisto di un letto fino a un importo massimo di 2500 franchi (IVA inclusa). L importo massimo per le spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi (IVA inclusa) Modifiche architettoniche nell appartamento dell assicurato rese necessarie dall invalidità (ultima frase). L importo massimo per gli impianti segnaletici è di 1300 franchi (IVA inclusa) Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito. L importo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all uso) è di 140 franchi all ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa) Apparecchi per ampliare i contatti con l ambiente se l assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l ambiente soltanto grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di spostarsi in modo autonomo nell abitazione con la carrozzella con motore elettrico. Consegna in prestito. L importo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all uso) è di 140 franchi all ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa). 199

7 15.06 Videotelefono SIP se una persona sorda o gravemente audiolesa che comunica nella lingua dei segni non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all uso di un tale apparecchio. Consegna in prestito. L importo massimo è di 1700 franchi (IVA inclusa) Caschi di protezione se a causa di una malattia (p. es. epilessia o emofilia) un assicurato è esposto a un rischio molto elevato di procurarsi ferite alla testa in caso di cadute spostandosi in modo autonomo. 199 LIPIn Art. 10 cpv. 2 lett. e 1 La strategia comprende i seguenti elementi: e. principi per la formazione professionale e la formazione professionale continua del personale specializzato; 200

8 PC, edizione 2017 atto legislativo modificato del in vigore dal RU 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell allegato II dell Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l Accordo sulla libera circolazione delle persone. 56 LPC [ALC] LPC Art Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato II sezione A dell Accordo del 21 giugno 1999 tra la dall altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

9 IPG, edizione 2017 atto legislativo modificato del in vigore dal RU 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell allegato II dell Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l Accordo sulla libera circolazione delle persone. 55 LIPG [ALC] LIPG Art. 28a 55 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato II sezione A dell Accordo del 21 giugno 1999 tra la dall altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

10 AF, edizione 2017 atto legislativo modificato del in vigore dal RU 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell allegato II dell Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l Accordo sulla libera circolazione delle persone. 54 LAF [ALC] LAF Art. 23a 54 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato II sezione A dell Accordo del 21 giugno 1999 tra la dall altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

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