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1 COMUNE DI AVIO Provincia di Trento Verbale di Deliberazione N. 68 del Consiglio Comunale Adunanza di prima convocazione Seduta pubblica OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 27 E 28 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. L anno duemilaquindici addì ventotto del mese di settembre alle ore nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. Presenti i signori: Presenti Assenti giust. ingiust. MARGONI CASIMIRO - Presidente SECCHI FEDERICO - Sindaco CAMPOSTRINI GIAM PAOLO CAVAZZANI LORENZA FEDERICI GIANLUCA FUMANELLI MANOLO GIOVANAZZI MANUEL GIULIANI BENIAMINO GIULIANI FABIANO MARTELLO ALESSANDRO PEDRINOLLA LIVIA PILATI MARCO SALVETTI DARIO SALVETTI MARINO SALVETTI MATTIA SALVETTI MORENO VALLI ANNA VAONA ALESSANDRO Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Laura Brunelli. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Margoni Casimiro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di cui all art. 15 del Regolamento del Consiglio comunale, sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg. Giuliani Fabiano e Vaona Alessandro.

2 Delibera consiliare n. 68 dd OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 27 E 28 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. Il Sindaco comunica: - con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd , esecutiva, veniva approvato il Regolamento Edilizio comunale per il Comune di Avio; - con deliberazioni del Consiglio comunale n. 25 dd e n. 47 dd , esecutive, veniva modificato l articolo 27 del Regolamento Edilizio comunale relativamente alla composizione della Commissione Edilizia comunale, in adeguamento alle disposizioni legislative di cui alla l.p. 1/2008; - in data è entrata in vigore la legge provinciale , n. 15 denominata Legge provinciale per il governo del territorio che, all articolo 9, detta disposizioni in materia di composizione e funzioni della commissione edilizia comunale; - il vigente Regolamento Edilizio comunale, per quanto concerne gli articoli 27 e 28, deve essere dunque adeguato alle recenti disposizioni normative al fine di poter consentire all Amministrazione comunale di nominare la Commissione Edilizia comunale secondo i nuovi criteri e requisiti. Dato atto di quanto sopra premesso; DATA lettura da parte del Sindaco del testo degli articoli 27 e 28 del R.E.C. vigente, relativamente alla composizione e competenze della Commissione, del seguente tenore: Art. 27 COMPOSIZIONE E FORMAZIONE 1. E istituita presso il Comune di Avio la Commissione Edilizia Comunale. 2. E composta da: Presidente con diritto di voto: a) Sindaco o Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato, che la presiede; componenti ordinari elettivi: b) quattro tecnici di comprovata esperienza scelti all interno degli albi, ordini o collegi: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali edili, geologi, agronomi, forestali, di cui almeno uno esperto in materie giuridiche urbanistico - edilizie, o avvocati o dipendenti della Pubblica Amministrazione con esperienza nel campo dell urbanistica/edilizia/territorio/ambiente; c) il comandante del corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto; 3. e il responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono 1

3 affidate al responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico o a un dipendente comunale da lui delegato. 4. La Giunta Municipale, su proposta del Sindaco, nomina i componenti scegliendo quelli ordinari elettivi di cui al precedente comma 2, uno dei quali viene indicato dalla minoranza consiliare. La Giunta Municipale osserva le seguenti condizioni: non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia; i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici; 5. La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale e i suoi componenti ordinari non possono essere nominati nella Commissione immediatamente successiva se sono rimasti in carica almeno 30 mesi, ad eccezione dell esperto in materie giuridiche urbanistico - edilizie. 6. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui al punto 4 del presente articolo. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo. 7. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente ordinario più anziano presente. 8. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto. 9. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in Commissione su richiesta della stessa, del responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico o del progettista medesimo. Art. 28 COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 1. La Commissione Edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l autorità comunale nella attività attinente all edilizia e all urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nell ambiente. 2. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere obbligatorio sui piani attuativi, sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, sugli interventi di restauro e risanamento, sulle autorizzazioni paesaggistiche di cui all art. 99 della L.P. 22/1991 e s.m., sulle concessioni ad edificare, sulle opere pubbliche per le quali il parere è prescritto, sulle deroghe urbanistiche. Non è obbligatorio il parere della Commissione Edilizia per le concessioni relative a lavori per opere interne agli edifici e per le autorizzazioni, escluse quelle soggette a tutela paesaggistica di competenza comunale di cui all art.99 della L.P. 22/1991 e s.m.. Il parere della Commissione Edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal funzionario responsabile al rilascio del relativo provvedimento. Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile ed opportuno. 3. La Commissione si riunisce di norma a cadenza mensile in giorni fissi e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. 4. Per la validità delle adunanze è richiesto l intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. 5. I pareri della Commissione Edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 6. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla Commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza. 2

4 I pareri della Commissione, nella forma dell estratto del verbale firmato dal segretario, sono comunicati all Amministrazione Comunale per le decisioni di competenza. 7. I singoli componenti della Commissione non possono presenziare all esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio, anche associato, di cui fanno parte o che riguardino comunque l interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. 8. E fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa. RITENUTO necessario, per dare effettiva operatività alla nuova normativa nonché nell ottica di evitare eventuali opposizioni o vertenze in ordine alla nomina e attribuzione di competenze alla Commissione, sostituire i sopra citati articoli con il nuovo testo degli articoli 27 e 28 del R.E.C. come qui di seguito riportato: Art. 27 COMPOSIZIONE E FORMAZIONE 1. E istituita presso il Comune di Avio la Commissione Edilizia Comunale. 2. E composta da: Presidente con diritto di voto: a) Sindaco o Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato, che la presiede; componenti ordinari elettivi: b) quattro componenti scelti fra le seguenti figure: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, geologi, agronomi, forestali, avvocati esperti in materie giuridiche urbanistico-edilizie, dipendenti della Pubblica Amministrazione esperti in materie giuridiche urbanistico-edilizie o con esperienza nel campo dell urbanistica/edilizia/territorio/ambiente. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali; c) il comandante del corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto. 3. e il responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico o a un dipendente comunale da lui delegato. 4. La Giunta comunale, su proposta del Sindaco, nomina i componenti scegliendo quelli ordinari elettivi di cui al precedente comma 2. Nella nomina la Giunta comunale osserva le condizioni stabilite dall art. 9 della l.p. 15/ La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale e continua a svolgere i propri compiti fino alla nuova nomina dei componenti. 6. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui al punto 4 del presente articolo. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo. 7. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente ordinario più anziano presente. 8. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto. 9. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in Commissione su richiesta della stessa, del responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico o del progettista medesimo. Art. 28 COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 1. La Commissione Edilizia è organo tecnico-consultivo in materia edilizia ed urbanistica. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l autorità comunale nell attività attinente 3

5 all edilizia e all urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nell ambiente. 2. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere consultivo in ordine a: - piani guida; - interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire che non siano già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica da parte della CPC; - provvedimenti di annullamento del permesso di costruire in sede di autotutela; - interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica del Sindaco; - progetti di opere pubbliche, diversi da quelli indicati all art. 7, comma 8, lett.b), n. 3), della l.p. 15/2015, aventi particolare rilevanza architettonica. La Commissione Edilizia è chiamata ad esprime il proprio parere, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco, l Assessore competente o il funzionario responsabile al rilascio del relativo provvedimento lo ritengano opportuno. Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia ed urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile ed opportuno. 3. La Commissione si riunisce di norma a cadenza mensile in giorni fissi e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di seduta d urgenza, l avviso di convocazione dovrà essere inviato a mezzo e- mail con almeno 24 ore di anticipo. 4. Per la validità delle adunanze è richiesto l intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. 5. I pareri della Commissione Edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 6. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla Commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza. I pareri della Commissione, nella forma dell estratto del verbale firmato dal segretario, sono comunicati all Amministrazione Comunale per le decisioni di competenza. 7. I singoli componenti della Commissione non possono presenziare all esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio, anche associato, di cui fanno parte o che riguardino comunque l interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. 8. E fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa. Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente provvedimento. DATO ATTO che la competenza a deliberare in materia è assegnata al Consiglio comunale, ai sensi dell art. 26 del T.U.O.C., approvato D.P.Reg n. 3/L. Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell art. 81 del T.U.O.C., approvato D.P.Reg n. 3/L, espressi dal: - Responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico geom. Andrea Colombo dd. 4

6 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; - Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi dott. Claudio Parolari dd in ordine alla regolarità contabile. VISTA la l.p , n. 15 Legge provinciale per il governo del territorio. Visto lo Statuto comunale vigente. Visto il D.P.Reg n. 3/L. Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg n. 3/L, stante la necessità di rendere compiutamente operativa in tempi brevi la Commissione Edilizia comunale. Esperita la votazione per alzata di mano, con la quale si ottiene il seguente risultato: n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 voti astenuti su n. 17 Consiglieri presenti e votanti. D E L I B E R A 1. Di approvare, per le ragioni in premessa indicate, le modifiche agli articoli 27 e 28 del vigente Regolamento Edilizio comunale, relativi alla composizione e competenze della Commissione Edilizia comunale, sostituendoli nel testo di seguito riportato: Art. 27 COMPOSIZIONE E FORMAZIONE 1. E istituita presso il Comune di Avio la Commissione Edilizia Comunale. 2. E composta da: Presidente con diritto di voto: a) Sindaco o Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato, che la presiede; componenti ordinari elettivi: b) quattro componenti scelti fra le seguenti figure: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, geologi, agronomi, forestali, avvocati esperti in materie giuridiche urbanistico-edilizie, dipendenti della Pubblica Amministrazione esperti in materie giuridiche urbanistico-edilizie o con esperienza nel campo dell urbanistica/edilizia/territorio/ambiente. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali; c) il comandante del corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto. 3. e il responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico o a un dipendente comunale da lui delegato. 4. La Giunta comunale, su proposta del Sindaco, nomina i componenti scegliendo quelli ordinari elettivi di cui al precedente comma 2. Nella nomina la Giunta comunale osserva le condizioni stabilite dall art. 9 della l.p. 15/

7 5. La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale e continua a svolgere i propri compiti fino alla nuova nomina dei componenti. 6. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui al punto 4 del presente articolo. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo. 7. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente ordinario più anziano presente. 8. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto. 9. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in Commissione su richiesta della stessa, del responsabile dell Ufficio Tecnico Urbanistico o del progettista medesimo. Art. 28 COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 1. La Commissione Edilizia è organo tecnico-consultivo in materia edilizia ed urbanistica. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l autorità comunale nell attività attinente all edilizia e all urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nell ambiente. 2. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere consultivo in ordine a: - piani guida; - interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire che non siano già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica da parte della CPC; - provvedimenti di annullamento del permesso di costruire in sede di autotutela; - interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica del Sindaco; - progetti di opere pubbliche, diversi da quelli indicati all art. 7, comma 8, lett.b), n. 3), della l.p. 15/2015, aventi particolare rilevanza architettonica. La Commissione Edilizia è chiamata ad esprime il proprio parere, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco, l Assessore competente o il funzionario responsabile al rilascio del relativo provvedimento lo ritengano opportuno. Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia ed urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile ed opportuno. 3. La Commissione si riunisce di norma a cadenza mensile in giorni fissi e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di seduta d urgenza, l avviso di convocazione dovrà essere inviato a mezzo con almeno 24 ore di anticipo. 4. Per la validità delle adunanze è richiesto l intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. 5. I pareri della Commissione Edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 6. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla Commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza. I pareri della Commissione, nella forma dell estratto del verbale firmato dal segretario, sono comunicati all Amministrazione Comunale per le decisioni di competenza. 7. I singoli componenti della Commissione non possono presenziare all esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio, anche associato, di cui fanno parte o che riguardino comunque l interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. 6

8 8. E fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa. 2. Di dare evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, come modificato con L.P n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 29 dello Statuto comunale vigente; ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell allegato 1) del D.Lgs , n. 104; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R , n AC/ Con separata votazione resa per alzata di mano, favorevoli n. 17, contrari 0, astenuti 0, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg n. 3/L. 7

9 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto Il Presidente del Consiglio comunale Margoni Casimiro dott.ssa Laura Brunelli Relazione di pubblicazione La presente deliberazione è in pubblicazione per estratto all albo telematico giusta attestazione del Funzionario addetto dal al per 10 giorni consecutivi. dott.ssa Laura Brunelli Deliberazione dichiarata, per l urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg n. 3/L. dott.ssa Laura Brunelli Il presente verbale è stato pubblicato per 10 giorni, come sopra dichiarato, ed è divenuto esecutivo il giorno. dott.ssa Laura Brunelli Comunicazione ai capigruppo (art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.) Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Avio,

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