Legge sulla protezione civile (LPCi) del (entrata in vigore ) Capitolo II Organizzazione della protezione civile
|
|
- Umberto Morandi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La Legge sulla protezione civile (LPCi) e il relativo Regolamento sulla protezione civile (RPCi), entrati in vigore il luglio 008, possono essere visionate e scaricate integralmente al seguente indirizzo internet Aprire la Raccolta delle Leggi online Norme generali capitolo punto.5.. Protezione civile Legge sulla protezione civile (LPCi) del (entrata in vigore ) Estratto parte edilizia Capitolo II Organizzazione della protezione civile Competenze a) Regioni Art. 5 Le Regioni sono competenti per l adozione di tutti i provvedimenti atti a garantire l intervento in caso di bisogno, segnatamente: a) realizzare e gestire secondo la pianificazione cantonale le costruzioni protette, le attrezzature speciali e quelle dell allarme della popolazione; b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni; b) Comuni Art. 6 I Comuni sono tenuti a: a) realizzare e gestire i rifugi pubblici; b) collaborare con le autorità cantonali e le Regioni nell allestimento delle indispensabili pianificazioni; d) vigilare sul rispetto delle normative sull edilizia di protezione civile sul proprio territorio; Capitolo VII Edilizia di protezione civile I. Rifugi a) Competenze Art. 9 Il Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile. Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l obbligo di realizzazione del rifugio o l esonero come pure per l approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi dei rifugi obbligatori. Il Dipartimento è competente per l approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici. b) Zone di valutazione Art. 0 Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione. c) Rifugi obbligatori Art. I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell edificazione: a) nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza; b) per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d incendio; c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a cinque; d) per gli edifici realizzati secondo gli standard Minergie nel rispetto delle norme SIA; e) per gli edifici privi di interrato. I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi. Pag. /7
2 d) Rifugi pubblici Art. I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare rifugi pubblici. e) Raggruppamento di rifugi Art. Il Dipartimento, d intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale. f) Beni culturali Art. Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali ad adottare o tollerare misure destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni. g) Contributi sostitutivi Art. 5 Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi. Il Dipartimento fissa l ammontare dei contributi. h) Fondo contributi sostitutivi Art. 6 I contributi sostitutivi sono incassati dai Comuni; il loro impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento. I contributi sostitutivi dei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza sono destinati alla realizzazione di rifugi pubblici sul loro territorio. Nei Comuni con posti protetti garantiti a sufficienza: a) i contributi sostitutivi incassati prima dell entrata in vigore della presente legge possono essere impiegati per altri scopi di protezione civile dal Comune interessato; b) i contributi sostitutivi incassati dopo l entrata in vigore della presente legge: - possono essere impiegati, sentiti i preavvisi della Regione e della Commissione cantonale consultiva, prioritariamente per la realizzazione di rifugi pubblici in zone particolarmente carenti in posti protetti o per altri scopi di protezione civile nel comprensorio della Regione; - possono essere impiegati, sentito il preavviso della Commissione consultiva cantonale e interpellate le Regioni interessate, per la realizzazione di rifugi pubblici in zone particolarmente carenti in posti protetti o per altri scopi di protezione civile a livello regionale o interregionale. Sono altri scopi di protezione civile, in particolare: - la realizzazione, il rimodernamento e la sistemazione delle costruzioni protette, compreso il loro equipaggiamento; - l istruzione; - le pianificazioni e i preparativi; - l impiego in caso di catastrofe o di eventi straordinari; - la messa a disposizione di materiale, infrastrutture ed equipaggiamento di protezione civile; - le opere di prevenzione nell ambito della protezione civile. i) Soppressione di rifugi e cambiamento di destinazione Art. 7 Il Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione federale. Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento del contributo sostitutivo. II. Impianti di protezione Art. 8 Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale. Sono pure impianti di protezione i posti sanitari destinati alle cure ambulatoriali in caso di occupazione dei rifugi. Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della Confederazione. Pag. /7
3 III. Disposizioni comuni a) Manutenzione e utilizzo Art. 9 Ai proprietari delle costruzioni di protezione civile incombe l obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all utilizzo soggiacciono all autorizzazione del Dipartimento competente. In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità. b) Controllo Art. 0 Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a controllare l ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione, l equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti. IV. Tasse Art. Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell ammontare massimo di fr Per ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell ammontare massimo di fr Il Consiglio di Stato fissa l ammontare delle tasse. Capitolo VIII Inadempienza e blocco dei lavori Inadempienza Art. Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del proprietario. Ipoteca legale Art. A garanzia del credito derivante da interventi ordinati dal dipartimento su immobili di proprietà di terzi è istituita un ipoteca legale. L ipoteca legale è di rango prevalente a ogni altro pegno immobiliare; essa richiede per la sua validità l iscrizione nel registro fondiario. Il diritto di domandare l iscrizione decade dopo un anno dal giudizio definitivo sul credito garantito dall ipoteca legale. Blocco dei lavori Art. Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell apertura del cantiere, come pure nell ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell approvazione del progetto di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione. Capitolo IX Finanziamento Principio Art. 5 Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio, in ragione della relativa competenza. Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell art. 6 della legge sulla gestione finanziaria dello Stato rispettivamente dell art. 65 cpv. della legge organica comunale. Pag. /7
4 Capitolo X Rimedi di diritto Reclamo e ricorso Art. 50 Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 0 marzo 987. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 9 aprile 966. In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale. Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo. Responsabilità per danni Art. 5 La Camera civile del Tribunale d appello è competente per trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale. La procedura è retta dal Codice di procedura civile. In presenza di una domanda di risarcimento, il Tribunale può preliminarmente ordinare un esperimento di conciliazione. Diritto di regresso Art. 5 Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d emergenza. Capitolo XI Disposizioni penali Procedura Art. 5 Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono perseguite: a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge di procedura per le contravvenzioni; b) dall autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria. Regolamento sulla protezione civile (RPCi) del (entrata in vigore ) Estratto parte edilizia Capitolo I: Disposizioni generali Dipartimento competente (art. cpv. LPCi) Pianificazione cantonale (art. cpv. LPCi) Art. Il Dipartimento delle istituzioni è l autorità competente per l applicazione della legge sulla protezione civile e emana le necessarie direttive. Art. Il Consiglio di Stato approva ogni quattro anni: b. la pianificazione per la realizzazione, il rinnovo e l equipaggiamento di rifugi e impianti. Il Dipartimento, considerate le necessità delle Regioni di protezione civile, fissa: g. le necessità e i requisiti tecnici supplementari per i rifugi e gli impianti da realizzare, da rinnovare e da equipaggiare; h. le modalità riguardanti le sanzioni in materia di edilizia di protezione civile. Pag. /7
5 Capitolo II: Organizzazione della protezione civile b. Compiti Art. La Regione esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna ai Comuni, riservato quanto previsto dall articolo 7 del presente regolamento, ed in particolare: a. promuove la realizzazione degli impianti e dei rifugi, secondo la pianificazione cantonale, in collaborazione con il Dipartimento; b. fornisce la consulenza ai Comuni per la realizzazione dei rifugi pubblici; c. gestisce gli impianti, le attrezzature speciali e quelle d allarme della popolazione e, se del caso, i rifugi pubblici, riservate eventuali convenzioni speciali con il singolo Comune; d. segue dal profilo tecnico la realizzazione e il rinnovo delle costruzioni di protezione civile, secondo le direttive federali e cantonali; j. segnala tempestivamente al Dipartimento ogni infrazione alle prescrizioni federali e cantonali in materia; k. effettua il collaudo dei rifugi obbligatori; l. fornisce al Dipartimento i dati della pianificazione e attribuzione per la gestione dei rifugi (PIAT); m. controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti secondo le direttive federali e cantonali. Capitolo V: Costruzioni protette Zone di valutazione Art. 9 La raccolta dei dati e la determinazione delle zone di valutazione sono aggiornate di regola ogni quattro anni. Le zone di valutazione possono essere in casi eccezionali estese oltre i confini comunali se attraverso questa operazione si ottiene una compensazione ottimale dei posti protetti. Il fabbisogno di posti protetti nelle zone di valutazione è coperto quando esiste un posto protetto completo a disposizione di ogni abitante con dimora fissa secondo le normative federali. Proprietari e possessori di immobili. Sistemazione, equipaggiamento e infrastrutture dei rifugi Art. 0 I proprietari di immobili devono sistemare i rifugi ed equipaggiarli con il materiale indicato nelle prescrizioni tecniche ed organizzative dell Ufficio federale della protezione della popolazione. I proprietari e i possessori di immobili devono tollerare infrastrutture ed attrezzature, in particolare gli impianti tecnici d allarme. Sopralluoghi Art. I proprietari e i possessori di immobili sono tenuti a consentire sopralluoghi effettuati da funzionari cantonali e regionali così come da militi della protezione civile per il controllo dei rifugi e delle sirene d allarme. Le persone che effettuano il controllo devono essere in possesso di un documento di legittimazione. Il proprietario e il possessore dell edificio devono essere preventivamente avvisati e possono presenziare al sopralluogo. Raggruppamento di rifugi Art. Per assicurare entro un congruo termine la realizzazione di rifugi collettivi, il proprietario è tenuto a fornire una garanzia finanziaria per l importo pari al costo di realizzazione del rifugio, ritenuto comunque che la garanzia deve ammontare almeno alla somma dei contributi sostitutivi corrispondenti ai posti protetti da realizzare. Collaudo Art. Per l esecuzione del collaudo il Dipartimento fissa una tassa dell importo massimo di fr da versare alla Regione che effettua il collaudo. Se il collaudo deve essere ripetuto poiché la costruzione non ottempera le condizioni tecniche stabilite dalla legislazione e dalle prescrizioni in materia, la tassa è nuovamente dovuta. Se il collaudo non può essere eseguito per impedimenti causati dal proprietario, l ente incaricato fattura le spese. Pag. 5/7
6 Controlli periodici Rifugi pubblici o impianti di protezione in edifici privati Art. Le Regioni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti e la loro conformità con le esigenze tecniche minime stabilite dalla legislazione federale. Art. 5 Con il consenso del Dipartimento, i Comuni e le Regioni possono realizzare costruzioni protette, in particolare rifugi pubblici, in edifici privati. In tale caso l ente pubblico sottoscrive con il privato una convenzione che ne regola la proprietà, l uso in tempo di pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata dal Dipartimento. Rifugi pubblici per più Comuni Art. 6 In zone particolarmente carenti in posti protetti il Dipartimento promuove la collaborazione tra Comuni per la realizzazione congiunta di uno o più rifugi pubblici. In tal caso viene sottoscritta una convenzione che ne regola la proprietà, l uso in tempo di pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata dal Dipartimento. Soppressione di rifugi Art. 7 Gli eventuali sussidi devono essere restituiti se il rifugio adempie ai requisiti minimi richiesti dalle normative federali. I proprietari sono tenuti al versamento di un contributo sostitutivo pari ai posti soppressi qualora il rifugio adempie ai requisiti minimi richiesti. Tasse Art. 8 La tassa della decisione di esonero e di riesame è dovuta dal titolare del permesso di costruzione e è incassata dal Cantone. Il Cantone, per le decisioni riguardanti proprie iniziative edili, è esonerato dal pagamento della tassa di decisione. La tassa per ogni collaudo è dovuta dal proprietario dell immobile alla Regione che ne esegue il collaudo. Capitolo VI: Contributi sostitutivi Ammontare e Incasso (art. 5 cpv. LPCi) Art. 9 Il Dipartimento fissa l ammontare dei contributi sostitutivi. Il Dipartimento fissa all inizio di ogni anno i contributi sostitutivi a dipendenza del numero dei posti protetti obbligatori dei rifugi e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale. I contributi sono incassati dal Comune, prima dell inizio dei lavori, e figurano in un conto separato. L incasso e la gestione dei contributi sostitutivi possono essere affidati alla Regione che tiene un conto particolare dove gli stessi vengono contabilizzati separatamente per Comune. Impiego (art. 6 cpv. LPCi) Utilizzo per altri scopi di protezione civile (art. 6 cpv. e LPCi) Art. 0 L impiego dei contributi sostitutivi deve essere approvato e autorizzato dal Dipartimento, il quale tiene il controllo dei contributi sostitutivi incassati, conservati e spesi. Art. Il Dipartimento, sentiti il Comune interessato, la Regione coinvolta e la Commissione consultiva cantonale, potrà definire le priorità sull impiego dei contributi sostitutivi per altri scopi di protezione civile. Pag. 6/7
7 Modalità di impiego dei contributi sostitutivi Art. I contributi sostitutivi sono versati al beneficiario in base all avanzamento dei lavori o dietro fattura controllata e accettata. L ultima rata è versata di regola al termine della prestazione riconosciuta e dopo l approvazione della liquidazione finale. Rimedi di diritto Art. Contro le decisioni in materia di contributi sostitutivi è data facoltà di reclamo al Dipartimento entro il termine di 5 giorni dalla notificazione. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 5 giorni dalla notificazione. Capitolo VII: Surrogazione Inadempienza del Comune e della Regione Art. In caso di inadempienza del Comune o della Regione nell esecuzione delle misure ordinate o nella preparazione dei mezzi, il Dipartimento ne ordina la realizzazione entro un congruo termine. Se tale termine scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie. Gli oneri sono a carico dell ente inadempiente. Inadempienza dei privati Art. 5 In caso di inadempienza di un privato nell esecuzione delle misure ordinate in materia di costruzioni di rifugi, del loro equipaggiamento ed arredamento e della loro manutenzione, il Dipartimento fissa un congruo termine per la realizzazione delle misure correttive. Se il termine assegnato scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie. Le spese sono a carico del proprietario. Se la realizzazione del rifugio non è più possibile, il proprietario è tenuto a versare al Comune il contributo sostitutivo e al Cantone l eventuale multa. 5 Rimane riservato il procedimento penale. Pag. 7/7
Legge sulla protezione civile (del 26 febbraio 2007)
Legge sulla protezione civile (del 26 febbraio 2007) 1.5.4.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del
DettagliRegolamento sulla protezione civile (RPCi) (del 3 giugno 2008)
Regolamento sulla protezione civile (RPCi) (del 3 giugno 2008) 1.5.4.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione civile (in seguito
DettagliRifugi PCi Estratto tecnico articoli Legge e Ordinanze federali
La Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e l Ordinanza sulla protezione civile, entrate in vigore il 1 gennaio 2004, possono essere visionate e scaricate integralmente
DettagliLegge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)
9.2.1.2 Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del
DettagliLegge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)
Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) 9.1.3.2 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 giugno 1970 n. 1649 del Consiglio di Stato; richiamato l art. 99 della
DettagliLegge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il
DettagliREGOLAMENTO PER LO STATO DI NECESSITÀ
REGOLAMENTO PER LO STATO DI NECESSITÀ Il Consiglio Comunale di Locarno Visto l art. 13 cpv. 1 lett. c) della Legge federale sulla protezione civile del 17 giugno 1994, visto l art. 5 cpv. 2 lett. a) della
DettagliII. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliLegge sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliLegge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)
870.00 Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr) del giugno 008 (stato gennaio 04) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti l'art. della Costituzione cantonale
DettagliDiritto vigente. Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE) 1)
Legge sull energia del Cantone dei Grigioni (diritto vigente) Pagina di 6 30.06.009 APPENDICE 4 80.00 Diritto vigente Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE) ) accettata
DettagliREGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI LAVIZZARA
REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI LAVIZZARA CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Costituzione Art. 1 a) Conformemente alla legge ed al regolamento sull organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti
Dettaglidel 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003)
Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) 520.11 del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 1 sulla
DettagliLegge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010)
Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010) 3.1.1.5 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6361 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto
DettagliRegolamento Patriziale per l uso della strada forestale Costa Brignoi Selna Valle dei Mulitt
- 1 - Intragna, 19 maggio 2006 Messaggio Numero 3 Esame e approvazione regolamento concernente l uso della strada di preminenza forestale Costa Valle di Mulini Egregi signori, la possibilità di usare la
DettagliREGOLAMENTO CORPO POMPIERI ACQUAROSSA REGOLAMENTO. del Corpo Pompieri di Acquarossa. (del 1. gennaio 2005) Art. 1 Costituzione:
REGOLAMENTO del Corpo Pompieri di Acquarossa (del 1. gennaio 2005) Art. 1 Costituzione: a) Conformemente alla Legge sull organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della
DettagliLegge federale sulla cartella informatizzata del paziente
Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale
DettagliLegge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)
Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:
DettagliREGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE Quartino-Orgnana Cavriana
REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE Quartino-Orgnana Cavriana Il Patriziato di Magadino (in seguito Patriziato) richiamati la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale
DettagliRegolamento interno della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
DettagliIL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) 1 (del 1 dicembre 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA
Dettagli196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte
Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI) del 1 ottobre 2010
DettagliOrdinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio
DettagliOrdinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale
Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) 120.72 del 27 giugno 2001 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale
DettagliConvenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell ambito dell infrastruttura
Convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell ambito dell infrastruttura del 6 luglio 2007 (approvato dal Consiglio federale il 16 maggio 2007) Il Tribunale federale
DettagliLegge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza
Termine di referendum: 9 ottobre 2014 Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza (LPBC) del 20 giugno 2014 L Assemblea federale
DettagliLegge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica
1 Foglio ufficiale 100/2015 Venerdì 18 dicembre 10517 Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 4 novembre 2015 n.
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 1 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 è modificata come segue:
DettagliIL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
7.1.5.3 Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) 1 (del 1 dicembre 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
DettagliLegge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 17 giugno 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliIstruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale (Istruzioni informatiche del Consiglio federale, ITAF) del 23 febbraio 2000 Il Consiglio
DettagliLegge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) (del 26 giugno 2001)
Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) (del 26 giugno 2001) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.3.4.1 - visto il messaggio 13 aprile
DettagliLegge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto
Dettagliper professionisti dell edilizia
Workshop per professionisti dell edilizia Legge edilizia del 13 marzo 1991 André Engelhardt Direttore UTC Locarno Bellinzona, 23.10.2013 Premesse Legge edilizia RUEn norme SIA/CECE/Minergie PEC ESTI CF
DettagliContratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
[Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
[Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002)
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002) 2.1.2.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato;
DettagliLegge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010)
Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010) 4.2.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettagliadescamento di clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale.
Disegno di LEGGE sui locali erotici e l esercizio della prostituzione (Lerprost) Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero (CPS); visto il messaggio
DettagliArch COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE
Arch. 16.11 COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1 APPLICAZIONE E CAMPO D APPLICAZIONE 3 II. ENTE SCOLASTICO 3 ART. 2 COMPITO IN COMUNE 3 ART. 3 ENTI SCOLASTICI
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1
DettagliOrdinanza sulla protezione civile
Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) Modifica del 30 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 dicembre 2003 1 sulla protezione civile è modificata come segue: Sostituzione
Dettaglidel 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)
Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Il Consiglio
DettagliREGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI CAPRIASCA
1/5 REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI CAPRIASCA I COSTITUZIONE Art.1 Conformemente alla Legge sull organizzazione della lotta contro gli incendi e gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) è istituito
DettagliOrdinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari (OISAM) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 62 capoverso 3 della legge militare 1, ordina: Sezione 1:
DettagliLegge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) 1)
7.1.5.3 Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) (del 1 dicembre 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA
DettagliBollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
Repubblica e Cantone 505 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 13 dicembre 63/2013 Legge sull esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica
DettagliArt. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il
DettagliConcordato sulle imprese di sicurezza
Concordato sulle imprese di sicurezza del 18 ottobre 1996 Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 17 dicembre 1996 I. In generale Art. 1 Parti concordatarie Sono parti al concordato
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliLegge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) del 22 giugno 2007 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliLegge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011)
Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 6 luglio 2010 n. 6377 del Consiglio di Stato, d e c
DettagliTermine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015
Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza
DettagliLegge sul rilancio dell occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) (del 13 ottobre 1997)
Legge sul rilancio dell occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) (del 13 ottobre 1997) 10.1.4.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO in applicazione e complemento delle norme
DettagliOrdinanza municipale concernente le tasse e. tariffe per prestazioni particolari di Polizia
Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch 7.1.01.03 4 aprile 2016 tariffe per prestazioni particolari di Polizia Il Municipio di Mendrisio
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI
COMUNE DI PURA REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI del 19 dicembre 2016 011.7.1 Regolamento comunale sui posteggi 1 Il consiglio comunale di Pura: - Visto il messaggio municipale n. 676 del 7.11.2016 (ris.mun.435)
DettagliOrdinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione
Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre
DettagliORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
COMUNE DI SERRAVALLE ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE del 31 agosto 2015 Il Municipio di Serravalle, richiamati: - la Legge federale sulla protezione dell ambiente
DettagliComune di Roveredo Cantone dei Grigioni LEGGE SUGLI ALPI
Comune di Roveredo Cantone dei Grigioni LEGGE SUGLI ALPI Legge sugli alpi Pagina 1 di 5 Indice Art. 1... 3 Art. 2... 3 Art. 3... 3 Art. 4... 3 Art. 5... 3 Art. 6... 4 Art. 7... 4 Art. 8... 4 Art. 9...
Dettaglidel... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa
Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea
DettagliLegge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliREGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI MONTEGGIO
REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI MONTEGGIO ANNO 2016 Indice degli articoli del Regolamento sui posteggi pubblici comunali: Capitolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo d applicazione e competenza...
Dettagli6855 Stabio, 25 settembre Risoluzione n del 15 settembre 2015 ha deciso:
6855 Stabio, 25 settembre 2015 Ordinanza municipale che fissa le tariffe per i controlli degli impianti a combustione degli impianti alimentati con olio EL o gas e potenza termica pari od inferiore ad
DettagliLegge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)
Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del...
DettagliOrdinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio
DettagliORDINANZA MUNICIPALE CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE ALIMENTATI CON OLIO (extra leggero) O GAS E POTENZA TERMICA PARI OD INFERIORE AD 1 MW
ORDINANZA MUNICIPALE CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE ALIMENTATI CON OLIO (extra leggero) O GAS E POTENZA TERMICA PARI OD INFERIORE AD 1 MW Il Municipio di Porza, richiamati: la Legge federale sulla
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
Dettaglivista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino
Disegno di legge sulla Chiesa cattolica (del...) Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino preso
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliLegge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliLegge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3092 del
DettagliLegge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) 2.6.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n.
Dettagliconcernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del
REGOLAMENTO concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino richiamati: la Legge federale sulla circolazione stradale del 19
DettagliOrdinanza Municipale CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE
Ordinanza Municipale CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE a partire dal 17 ciclo concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati con elio EL (extra leggero) o gas e potenza termica
DettagliLegge sui contributi di miglioria (del 24 aprile 1990)
Legge sui contributi di miglioria (del 24 aprile 1990) 7.3.3.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 13 giugno 1984 n. 2826 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : CAPITOLO
DettagliOrdinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali
490.50 Ordinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali del 5 settembre 988 (stato luglio 004) emanata dal Governo il 5 settembre 988. Amministrazione e classificazione Art. Obbligo di gestire
DettagliLegge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta
Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliIL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (Lamc) 1 (del 17 aprile 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
DettagliComune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI
Comune di Cauco Cantone dei Grigioni REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI Regolamento comunale per la circolazione di veicoli a motore su strade forestali Pagina
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale dell 8 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso
Dettagli