LA NUOVA DISCIPLINA DELLE INDAGINI FINANZIARIE

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1 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE INDAGINI FINANZIARIE Intervento di dott. VINCENZO ERRICO Dirigente Ufficio Ricerca dati e notizie Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate

2 2 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE INDAGINI FINANZIARIE Sommario: 1. Premessa. 2. Il cosiddetto segreto bancario. 3. L Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito. 4. Le modifiche agli articoli 32, primo comma, numero 7), del DPR n. 600/1973 e all articolo 51, secondo comma, numero 7), del DPR n. 633/ Gli adempimenti degli operatori finanziari in relazione alla raccolta del codice fiscale. 6. Le modifiche introdotte dal decreto legge n. 203/2005: 6.1 La rilevazione del codice fiscale; I periodi pregressi per le operazioni extra conto. 7. L archivio dei rapporti finanziari. 1. Premessa Le modifiche apportate dai commi 402 e 403 della legge n. 311/2004 all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno rafforzato i poteri di controllo in materia di indagini bancarie ampliando l accesso alle informazioni sia dal punto di vista soggettivo, includendo qualsiasi operatore creditizio o finanziario nell elenco dei soggetti cui poter rivolgere le richieste, sia dal punto di vista oggettivo, potendo l organo procedente richiedere informazioni relative ad ogni tipologia di rapporto, operazione (intesa in senso omnicomprensivo) anche isolata o servizio, indipendentemente da qualsivoglia collegamento funzionale, anche solamente connesso, ad un conto, che nella nuova accezione assume la connotazione di uno dei possibili rapporti intrattenuti fra intermediario finanziario e cliente. La modifiche in parola sono state così innovative da rendere obsoleto lo stesso termine di indagini bancarie che, dalla data di entrata in vigore delle norme novellate, devono più correttamente definirsi indagini finanziarie. L attuale formulazione delle norme in materia di accertamento, così come definite dai citati commi 402 e 403, rappresentano la naturale evoluzione storica della progressiva eliminazione del cosiddetto segreto bancario. Per evidenziare appieno l impatto delle novità introdotte giova schematizzare l evoluzione nel corso del tempo della disciplina in materia di indagini finanziarie.

3 3 2. Il cosiddetto segreto bancario Con la legge delega al Governo per l attuazione della riforma tributaria era stato disposto che, nei decreti delegati da emanarsi in materia di accertamento, doveva essere prevista l introduzione, limitata ad ipotesi di particolari gravità, di deroghe al segreto bancario, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Di conseguenza gli uffici dell Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza potevano accedere alle informazioni bancarie solo al verificarsi di specifiche condizioni e nel rispetto di un apposita procedura. In particolare: in relazione all oggetto delle richieste, gli uffici potevano acquisire la copia dei conti intrattenuti con il cliente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; in relazione alle condizioni, tale potere era consentito soltanto nel caso in cui l ufficio fosse in possesso di elementi certi indicativi di gravi irregolarità nell adempimento degli obblighi tributari (ad esempio omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in presenza di ricavi superiori a 100 milioni di lire, ecc.); in relazione al profilo procedurale, il potere era attivabile a condizione che fosse stato preventivamente acquisito il parere conforme dell Ispettorato compartimentale delle imposte dirette o indirette, nonché la successiva autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente. Gli uffici avevano, inoltre, la facoltà di approfondire le indagini mediante la produzione e l invio di questionari alle banche, recanti la richiesta di ulteriori dati e notizie aggiuntivi a quelli già acquisiti mediante la copia dei conti. Naturalmente restava impregiudicata la facoltà di accesso di propri funzionari presso le banche per l acquisizione diretta delle suddette informazioni. I limiti e le condizioni, posti con la normativa in parola, hanno notevolmente limitato in quegli anni l attività istruttoria di acquisizione delle informazioni di natura bancaria da parte degli uffici dell Amministrazione

4 4 finanziaria e della Guardia di Finanza. Solo con l introduzione della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in particolare con l art. 18 1, è stato ampliato notevolmente il potere di indagine degli uffici finanziari eliminando alcuni vincoli e semplificando l attività istruttoria, introducendo contestualmente maggiori garanzie per il contribuente. Le novità possono essere così sintetizzate: il potere di richiedere la copia dei conti non era più subordinato al preventivo accertamento di gravi irregolarità, lasciando maggiore discrezionalità agli uffici, che possono agire comunque solo sulla base di specifici elementi investigativi; l autorizzazione all espletamento delle indagini veniva rilasciata dall organo sovraordinato (Ispettore compartimentale, ecc.); l operatore finanziario doveva dare immediata notizia al contribuente, sottoposto a indagine, della richiesta effettuata dall organo procedente. Rimanevano immodificati, invece, l oggetto delle richieste (copia dei conti) e il potere di richiedere ulteriori dati e notizie tramite l invio di questionari. A conferma del nuovo orientamento in materia impresso dalla 1 Si riporta il testo dell art. 18 nella parte in cui è intervenuto sui rispettivi n. 7 citati dell art. 32 del DPR n. 600/73 e dell art. 51 del DPR n. 633/72: c)nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti: 7)richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

5 5 legge n. 413/91, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51 del , aveva negato l esistenza di un principio riassumibile nel cosiddetto segreto bancario, di fronte al quale gli interessi pubblici, volti all accertamento di illeciti tributari, sarebbero da configurarsi come deroghe eccezionali, ed aveva affermato invece che, in via di principio, nessun documento o dato, relativo ad un cliente di un operatore finanziario, doveva essere sottratto ai poteri di accertamento degli uffici finanziari e della Guardia di Finanza. Inoltre, a seguito di tale orientamento, i rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuenti si attestavano su un equo contemperamento tra l interesse privato alla riservatezza, derivante dal predetto segreto bancario, e quello pubblico al conseguimento del gettito erariale e alla repressione dell evasione. Tuttavia, nonostante il cambiamento di prospettiva e l eliminazione di alcuni vincoli e limiti all attività di indagine degli organi procedenti, lo strumento delle indagini bancarie risultò negli anni ancora scarsamente utilizzato, rispetto alle sue potenzialità. Alcuni ostacoli non rimossi frenavano l attività degli uffici. Fra questi possono essere individuabili i seguenti: lunghezza eccessiva dei tempi minimi necessari per le risposte (60 giorni più un eventuale proroga di altri 30 giorni); impossibilità materiale di poter individuare preliminarmente quali erano gli operatori finanziari con cui il soggetto intratteneva rapporti per poter inoltrare richieste mirate; per converso impossibilità materiale di poter comunicare in modalità cartacea con tutti gli operatori finanziari (circa un migliaio di operatori finanziari per le sole banche); esclusione dall elencazione della norma di diverse categorie di operatori finanziari, potenziali oggetto di richieste; esclusione delle cosiddette operazioni extra conto. In particolare, sulla l individuazione di tutte le categorie degli operatori finanziari e di quelli interessati alle richieste, pesava la mancata attuazione della cosiddetta anagrafe dei rapporti di conto e di deposito.

6 6 Il varo di tale anagrafe avrebbe rappresentato un efficace strumento di indagine per gli uffici finanziari. 3. L Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito Il nostro ordinamento, per assecondare le avvertite esigenze di economicità, di efficienza e di speditezza dell azione accertatrice e con l intento di individuare a monte i conti dei soggetti sottoposti a controllo, aveva previsto all art. 20, comma 4, della legge n. 413 del , l istituzione di una Anagrafe, nella quale censire tutti i conti e i depositi esistenti, non solo presso banche e poste, e dalla quale attingere i dati identificativi di ogni soggetto che intratteneva tali rapporti o che degli stessi poteva disporre. Il nuovo assetto, regolamentato successivamente con il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, e basato su un sistema informativo gestito dalla società interbancaria per l automazione (SIA) 3, comportava un 2 Recita il testo: 4. Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con i ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'amministrazione postale nonché delle società fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonché i criteri per le relative utilizzazioni. 3 Il sistema di comunicazioni prevedeva l istituzione di un centro operativo, costituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al quale i soggetti, addetti ai controlli per le diverse aree di competenza, fiscale, penale e valutaria, indicati nel successivo articolo 4 potevano richiedere, con riferimento a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito a loro intestati o cointestati o relativamente ai quali esse potevano agire in nome e per conto o ne potevano disporre nell'ambito dell'archivio unico informatico tenuto dagli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane. A sua volta il centro operativo, ai sensi del successivo art. 5, comma 2, ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi informativi, si avvale del servizio fornito dalla Società interbancaria per l'automazione (S.I.A.), responsabile del trattamento dei dati, attraverso la rete telematica dalla medesima gestita. Con i successivi commi 3 e 4 veniva stabilito che 3. Con apposito

7 7 generale ed evidente valore aggiunto sulla tempistica delle indagini. Il regolamento chiarì in particolare che il sistema informativo previsto non prevedeva un archivio unico contenente i nominativi dei cittadini e i loro rapporti di conto e deposito, bensì un sistema di smistamento delle richieste di informazioni al fine di individuare quali fossero gli operatori finanziari titolari di un rapporto con il soggetto sul quale venivano svolte le indagini. Si trattava di un procedimento, quindi, che per la prima volta aveva stabilito quali dovessero essere i soggetti in campo e i tempi di operatività delle richieste (da motivare succintamente ai sensi dell art. 3, comma 1) e delle relative risposte, nonché l oggetto delle stesse ricomprendendovi esplicitamente, soprattutto, gli estremi identificativi dei rapporti di conto e di deposito, la data di accensione (art. 3, comma 2, lettera b). Per ottenere tali estremi identificativi era necessaria, come peraltro per la richiesta diretta alle banche e alle poste, un apposita autorizzazione rilasciata dalla autorità decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione e acquisizione, su base consolidata giornaliera, dei dati tra il centro operativo e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed i soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei requisiti di segretezza e sicurezza conformi agli standards e alle compatibilità informatiche e telematiche stabilite dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, nonché di attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n Con apposita convenzione stipulata tra il centro operativo e la S.I.A. ed approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'interno e delle finanze, sono stabilite le procedure tecnico-operative per lo svolgimento del servizio, e la disciplina dei relativi oneri e le modalità del controllo del centro operativo sulla regolarità e correttezza del servizio espletato dalla S.I.A. Il decreto citato non è stato mai emanato e di conseguenza la relativa convenzione non è mai stata stipulata

8 8 sovraordinata, prevista dalla lettera d) del comma 2 dell art. 4 dello stesso regolamento. L effettiva operatività dell Anagrafe, inoltre, era stata subordinata alla emanazione di alcuni decreti attuativi, specialmente per quanto atteneva all aspetto tecnologico. Infatti i predetti decreti avevano la finalità di disciplinare: le modalità di inoltro delle richieste al Centro operativo, nonché quelle delle relative risposte (art. 4, comma 4, del regolamento); le modalità di trasmissione e di acquisizione dei dati tra il Centro operativo e la SIA e tra questa società e gli intermediari finanziari (art. 5, comma 3); le procedure tecnico-operative per lo svolgimento dell attività, la disciplina dei relativi oneri e le modalità del controllo a opera del Centro operativo sul servizio SIA (art. 5, comma 4). Tali regolamenti attuativi, probabilmente anche a causa delle difficoltà tecnologiche presenti all epoca, non sono stati mai emanati. 4. Le modifiche agli articoli 32, primo comma, numero 7), del DPR n. 600/1973 e all articolo 51, secondo comma, numero 7), del DPR n. 633/72 In tale quadro sono intervenute le modifiche introdotte dai commi 402, 403 e 404 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che possono così essere sintetizzate: sotto il profilo soggettivo, sono stati attratti nell orbita dell articolo 32, primo comma, n. 7, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dell articolo 51, secondo comma, n. 7, del DPR n. 633/72, anche altri operatori finanziari, prima non inclusi, fra i quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie, le imprese di investimento, ecc.; sotto il profilo oggettivo, le richieste vengono estese a qualsiasi rapporto intrattenuto nonché a qualsiasi operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati e le garanzie prestate da terzi; sotto il profilo temporale, vengono sensibilmente ridotti i termini entro cui il destinatario delle richieste

9 9 è obbligato a fornire risposta; sotto il profilo procedurale, viene introdotta una procedura telematica per l inoltro delle richieste e delle relative risposte, i cui ambiti sono stati determinati dal provvedimento del Direttore dell agenzia delle entrate. A partire dal 1 luglio 2005, termine poi prorogato al 1 gennaio 2006, la suddetta procedura telematica rappresenta l esclusiva modalità per lo scambio di informazioni. Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, emanato in attuazione del comma 404, ha stabilito le modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle relative risposte. Queste vengono inoltrate attraverso il sistema di posta elettronica certificata, così come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l innovazione e le tecnologie del 2 novembre Tale sistema è stato scelto in quanto garantisce il rispetto delle stesse regole previste per le comunicazioni tramite raccomandata. Inoltre viene utilizzata la firma elettronica per la sottoscrizione delle richieste e delle relative risposte. Infine il provvedimento definisce quali sono le operazioni e i rapporti oggetto dello scambio informativo fra organi preposti al controllo e operatori finanziari. Con la procedura telematica, quindi, viene rimosso uno dei maggiori ostacoli all operatività delle indagini finanziarie, anche nella nuova formulazione: cioè l impossibilità materiale di colloquiare con tutti gli operatori finanziari. Infatti la procedura, anche in assenza dell istituzione dell anagrafe dei rapporti di conto e deposito, consente già di comunicare telematicamente con tutti gli operatori finanziari distribuiti sul territorio nazionale a cui l organo procedente, sulla base di fondati elementi, ritiene di poter inoltrare le richieste. Peraltro il nuovo sistema, pur garantendo il massimo grado di riservatezza a normativa vigente, per poter funzionare in maniera corretta aveva ed ha necessità di avere un elemento certo nell individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, comune sia al sistema degli

10 10 operatori finanziari che quello degli organi procedenti. In altre parole una chiave unica utilizzabile sia per lo scambio che per la ricerca nei rispettivi sistemi informatici. Questa chiave unica è stata individuata nel codice fiscale che, notoriamente, rappresenta lo strumento certo di individuazione dei soggetti all interno del sistema dell Anagrafe tributaria, ma che, in gran parte, era già utilizzato dagli operatori finanziari per tutti i soggetti collegati ad un rapporto e per alcune operazioni per cassa, in particolare quelle da segnalare ai sensi dell art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (cosiddetta normativa antiriciclaggio) 4. Pertanto si rendeva necessario intervenire anche su tale aspetto per dare coerenza a tutto il sistema delineato con i commi 402, 403 e 404 della legge finanziaria. 5. Gli adempimenti degli operatori finanziari in relazione alla raccolta del codice fiscale Il comma 332 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente alle disposizioni concernenti l Anagrafe tributaria, ha apportato, in tal senso, all art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, talune modifiche in generale e in modo specifico al sesto comma per quanto riguarda gli adempimenti degli intermediari finanziari - obblighi peraltro già previsti in precedenza -, precisandone l ambito soggettivo e ampliandone decisamente quello oggettivo. La norma, quindi, è intervenuta sia sotto il profilo soggettivo sia oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, si rileva che l intervento della legge ha inteso meglio identificare gli operatori 4 L art. 2, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recita: A decorrere dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo.

11 11 finanziari già sostanzialmente contemplati dal previgente testo dello stesso sesto comma, indicando specificamente quali erano gli operatori finanziari obbligati alla rilevazione del codice fiscale, cioè: banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e, a chiusura dell elencazione, ogni altro operatore finanziario. Sotto il profilo oggettivo, invece, il sesto comma risulta implementato poiché la legge estende l obbligo di rilevazione e di evidenziazione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con gli operatori qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Con tale nuova formulazione gli operatori finanziari sono obbligati a rilevare e tenere in evidenza i codici fiscali dei soggetti collegati non solo ai rapporti, ma anche a singole operazioni (in particolare quelle cosiddette per cassa o extra conto). Il sistema, a tal punto, è sembrato perfettamente coerente e consistente. Tuttavia, nel corso dell anno 2005, sono emerse diverse problematiche relative all applicazione concreta del sistema, che è possibile così sintetizzare: le difficoltà tecniche, dovute alla introduzione nel nostro paese della Posta Elettronica Certificata; le difficoltà degli operatori finanziari a fornire le informazioni previste dalla nuova normativa (in particolare quelle per cassa o extra conto) per i periodi pregressi; l individuazione dei soggetti collegati ai rapporti o alle operazioni per l evidenziazione dei codici fiscali. Mentre per la prima questione la soluzione è stata trovata rinviando al 1 gennaio 2006 la decorrenza della procedura telematica e poi al 1 settembre 2006, data di effettiva entrata in funzione, dopo che la normativa in materia di Posta Elettronica Certificata è stata emanata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, le soluzioni alle altre due sono state trovate all interno del decreto legge n. 203/2005.

12 12 6. Le modifiche introdotte dal decreto legge n. 203/2005 L articolo 2, commi 14 e seguenti, del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha dato risposta alle problematiche applicative delle norme sulle nuove indagini finanziarie, intervenendo in particolare sull articolo 7, sesto comma, del DPR n. 605/73 e definendo quali sono le informazioni relative alle operazioni per cassa o extra conto che gli operatori finanziari sono obbligati a fornire per i periodi antecedenti al 1 gennaio La rilevazione del codice fiscale Con le modifiche apportate dall articolo 2 citato, comma 14, lett. c), l articolo 7, sesto comma, assume la seguente formulazione: Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro. La norma, con la locuzione ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro, intende semplificare gli adempimenti degli operatori finanziari, in particolare Poste italiane SpA, escludendo dall oggetto delle richieste di indagini tutte le operazioni finanziarie effettuate mediante bollettino di conto corrente postale per importi inferiori a euro. Trattasi di operazioni che riguardano in generale pagamento

13 13 di utenze, canoni, ecc., che da un lato non sono significative ai fini delle indagini e dall altro comporterebbero inutili e pesanti adempimenti agli sportelli. Inoltre le informazioni relative al pagamento di utenze sono già in possesso dell Amministrazione finanziaria che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera g-ter), e 7, quinto comma del DPR n. 605/73, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione, acquisisce le informazioni relative ai contratti di utenza direttamente per via telematica dai gestori dei contratti di somministrazione di energia elettrica, idrica e gas, e quelle telefoniche per la cosiddetta utenza business. Per quanto riguarda, invece, i soggetti per i quali deve essere evidenziato il codice fiscale, la norma chiarisce ogni dubbio in proposito. Infatti in primo luogo il testo novellato stabilisce in linea generale che gli operatori finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione dei soggetti non residenti per i quali gli operatori finanziari sono tenuti a rilevare per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il sesso, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta. In particolare per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi, relativi alle persone fisiche, per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Per tutti i non residenti, invece, non deve essere raccolto il dato relativo al domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. In secondo luogo la norma chiarisce che i soggetti, per i quali devono essere rilevati i dati anagrafici e il codice fiscale secondo le modalità sopra descritte, sono tutti quelli che intrattengano con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuino, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. Con tale formulazione, che costituisce una delle più

14 14 importanti novità apportate dal decreto legge n. 203/2005, si precisa che devono essere rilevati i dati non solo del titolare di un rapporto, ma anche degli altri soggetti in qualche modo connessi a quel rapporto, nonché, per le operazioni per cassa o extra conto, non solo i dati del soggetto che effettua l operazione, ma anche quelli del soggetto a nome o per conto del quale viene effettuata l operazione. In altre parole la norma chiarisce esplicitamente che devono essere rilevati i dati anagrafici e il codice fiscale di qualsiasi soggetto entri in un rapporto, anche temporaneo e casuale, con l operatore finanziario. Per venire incontro, comunque, alle difficoltà operative degli operatori finanziari e in coerenza con quanto stabilito per l entrata in vigore del flusso telematico, il successivo comma 14-bis fissa al 1 gennaio 2006 gli effetti dell art. 7, sesto comma, del DPR n. 605/73, così come modificato dal comma 14, lett. c). Infine il comma 14, lett. c-bis), punto 2 stabilisce che "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". 6.2 I periodi pregressi per le operazioni extra conto Pur nella considerazione che le disposizioni, che hanno ampliato i poteri in materia di indagini finanziarie, hanno in generale natura meramente procedimentale e, in quanto tali, esplicano la loro efficacia anche per i periodi di imposta pregressi, con l art. 2, comma 14-ter del decreto legge n. 203/2005, il legislatore ha ritenuto di venire incontro ad una serie di richieste da parte delle associazioni di categoria degli operatori finanziari che evidenziavano le difficoltà nel reperire informazioni lontane nel tempo relativamente alle cosiddette operazioni per cassa o extra conto. Per tali operazioni, infatti, la norma citata stabilisce che: Per i periodi di imposta antecedenti il 1

15 15 gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione. Per i periodi antecedenti il 1 gennaio 2006, quindi, in relazione alle operazioni per cassa o extra conto, gli operatori finanziari sono obbligati alle risposte unicamente per le informazioni rilevate ai fini del decreto legge n. 143/1991 (normativa antiriciclaggio). Infatti tale normativa, sensibilmente rivista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, prevede sostanzialmente che i flussi finanziari convergano presso gli operatori finanziari abilitati i quali assumono obblighi di collaborazione con gli organismi addetti ai controlli ai fini della repressione del riciclaggio illecito del denaro. Per quel che interessa l utilizzo della suddetta norma ai fini delle indagini finanziarie, gli obblighi di collaborazione si sostanziano nei seguenti adempimenti: identificazione e registrazione dei dati anagrafici relativi ai soggetti che effettuano talune operazioni ben identificate con apposite direttive emanate dall Ufficio Italiano Cambi nel corso del tempo; istituzione dell archivio unico informatico nel quale inserire i dati identificativi dell operazione e del soggetto che effettua l operazione. In particolare per gli obblighi disciplinati dal citato art. 2 è stato precisato che, per quanto attiene le operazioni, devono intendersi tutte quelle di trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento per un importo superiore a euro oppure di accensione di un conto, un deposito o altro rapporto continuativo. Tale rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le operazioni siano singolarmente inferiori all importo previsto, ma, facendo parte di un unica operazione,

16 16 superino la soglia del nell arco temporale di sette giorni. Per convenzione fra le associazioni degli operatori finanziari e l Ufficio Italiano Cambi 5 la soglia, per cui tali singole operazioni sono da prendere in considerazione per effettuare il calcolo del superamento dell importo di euro, ammonta a euro. 7. L archivio dei rapporti finanziari La nuova procedura telematica delle indagini finanziarie ha prodotto un incremento notevole delle richieste di indagini da parte degli organi procedenti. Infatti nell anno 2007 i soggetti indagati per cui sono pervenute risposte positive, cioè risposte contenenti informazioni finanziarie, sono circa (a fronte dei dell anno 2006). Tuttavia per raggiungere tale risultato sono state inviate agli operatori finanziari circa 5 milioni di richieste di indagine che hanno prodotto a fronte di circa risposte positive, circa 4 milioni e 970 mila risposte negative. Tale fenomeno è dovuto alla impossibilità da parte degli organi procedenti di conoscere preventivamente a quali operatori finanziari inoltrare le richieste. Per superare tale criticità, che è emersa già nella prima fase della procedura telematica, è intervenuta la norma contenuta nel D.L. n. 223 del Al fine di razionalizzare il processo di acquisizione degli elementi utili alle indagini finanziarie e nella stessa logica della Anagrafe dei rapporti di conto e deposito di cui al decreto legge n. 269 del 2000, l art. 37, comma 4, del D.L. n. 223 del 2006 ha apportato le seguenti modifiche 5 Con l entrata in vigore del Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231, l Ufficio Italiano Cambi è stato assorbito nella struttura della Banca d Italia ed ha assunto la denominazione di Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), cioè una struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In particolare all art. 6. comma 1, viene specificato che Presso la Banca d'italia e' istituita l'unita' di informazione finanziaria per l'italia (UIF)., mentre all art. 62, comma 1, viene specificato che Alla Banca d'italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'ufficio italiano dei cambi (UIC)..

17 17 all art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973: - al sesto comma, prevedendo la comunicazione all Anagrafe tributaria da parte degli intermediari finanziari relativa alla esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi. Dette comunicazioni sono archiviate in apposita sezione, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale ; - all undicesimo comma, prevedendo che le predette comunicazioni, al pari delle rilevazioni e delle evidenziazioni di qualsiasi rapporto od operazione di natura finanziaria, effettuata per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, sono utilizzabili ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica, nonché per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo. Detti elementi, inoltre, con puntuale riferimento all art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e) dello stesso decreto n. 269 del 2000 sono utilizzabili da organi diversi dall amministrazione finanziaria per l espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l applicazione delle misure di prevenzione. Il successivo comma 5 dello stesso art. 37 del D.L. n. 223 del nel rinviare ad un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dello stesso art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 (cfr. provvedimento del 19 gennaio 2007) la determinazione delle specifiche tecniche e dei termini per le predette comunicazioni - puntualizza che l obbligo di comunicazione telematica riguarda tutti i rapporti ancora in essere al 1 gennaio 2005, non rilevando la circostanza che successivamente a tale data essi siano cessati; per converso l obbligo non è configurabile in relazione ai soggetti con i quali il rapporto sia cessato prima del 1 gennaio 2005 (cfr. circolare n. 28/E del 2006, paragrafo 47 e circ. n. 18/E del 4 aprile 2007). Successivamente, in forza dell art. 63, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legislativo del 21/11/2007 n , 6 Si riporta il testo citato: 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, sesto comma,

18 18 l archivio dei rapporti è stato ulteriormente integrato con i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato operazioni extra conto ovvero siano stati delegati ad operare su un rapporto. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008 sono state stabilite le modalità di comunicazioni dei suddetti dati. La nuova banca dati supera così anche sotto il profilo procedimentale il regolamento di cui al D.I. n. 269 del 2000, ferma restando per il suo utilizzo la necessità della preventiva autorizzazione dell organo gerarchicamente sovraordinato, la quale avrà efficacia omnicomprensiva anche per l inoltro delle singole richieste agli intermediari individuati, in quanto l utilizzo della banca dati stessa avviene esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui ai numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del La nuova strumentazione, così come è venuta delineandosi, è rivolta a una attività di selezione preventiva al fine di dimensionare più precisamente le indagini e, quindi, di consentire - anche in funzione del rispetto della privacy dei contribuenti - agli uffici procedenti, almeno tendenzialmente, di coinvolgere solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti con i contribuenti medesimi, sia titolari che delegati, ovvero abbiano effettuato operazioni extra conto, costituendo così un sistema coerente ed estremamente efficace per il contrasto all evasione fiscale. sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo"; b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".

19 1 Le nuove indagini finanziarie Vincenzo Errico LE MODIFICHE IN MATERIA DI POTERI DEGLI UFFICI Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 in materia di poteri degli uffici hanno riguardato: - i dati e le notizie che possono essere richiesti - i soggetti destinatari delle richieste di informazioni - le modalità di inoltro delle richieste e delle risposte Le indagini finanziarie e l Archivio dei rapporti

20 2 LE MODIFICHE IN MATERIA DI POTERI DEGLI UFFICI Prima della 311/2004 Indagini bancarie Movimento su conto Banche e Poste SpA Cliente Carta Ricavi Dopo la 311/2004 Indagini finanziarie Operazione (anche extra conto) Operatori finanziari Cliente e soggetti collegati Telematica Ricavi e compensi Le indagini finanziarie e l Archivio dei rapporti OGGETTO DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI Prima della Finanziaria copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi Ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Dopo la Finanziaria dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi I dati e le notizie sono forniti in modalità strutturata, cioè ogni informazione relativa ai rapporti e alle operazioni è codificata in apposite tabelle Le indagini finanziarie e l Archivio dei rapporti

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