ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI LATINA

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1 REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Approvato nella seduta consiliare del COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DELL ORDINE 1. Il Consiglio dell Ordine è composto da membri eletti, fra gli iscritti all Albo, sia nella sezione A Commercialisti sia nella sezione B Esperti Contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti. 2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell Albo alla data di convocazione dell Assemblea elettorale, nel modo che segue: a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento; b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento; c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento; d) Quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento. 3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1 provvede il Presidente all atto della convocazione dell Assemblea elettorale, in conformità alle norme di legge e del presente Regolamento. 4. Il Consiglio dell Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni. 2. INDIZIONE DELLE ELEZIONI 1. Per l elezione del Consiglio dell Ordine il presidente convoca l Assemblea degli iscritti nell Albo, esclusi i sospesi dall esercizio della professione e gli iscritti nell elenco di cui all art.34, comma 8, D.Lgs 139/2005, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per l elezione di tutti i Consigli dell Ordine. Il seggio elettorale è aperto per due giorni consecutivi, con un minimo di apertura di otto ore al giorno. 2. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell assemblea elettorale, ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto. 3. L avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l ora e lo scopo dell adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti Contabili dell Albo, calcolato secondo i criteri di cui all art.3. Sull avviso deve essere indicata l ubicazione di eventuali seggi aggiuntivi istituiti in conformità alla previsione di cui all art. 21 co.14 del D.Lgs 139/ L avviso è spedito, alternativamente, mediante raccomandata, posta prioritaria, fax, messaggio di posta elettronica certificata e deve comunque essere affisso in modo visibile negli uffici dell Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente alle votazioni. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio sul sito internet del Consiglio Nazionale. Ove il numero degli iscritti 1

2 all Albo superi le cinquecento unità, l avviso per posta prioritaria, fax, messaggio di posta elettronica certificata, può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione delle elezioni in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l Ordine per due giorni lavorativi di settimane diverse. E posto a carico dell Ordine l onere di dare prova solo dell effettivo invio delle comunicazioni. 3. MODALITA DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL ORDINE 1. Al fine di cui all art.2, comma 3, il Presidente provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio da eleggersi rispettivamente fra gli iscritti alla sezione A Commercialisti e alla sezione B Esperti Contabili dell Albo. La ripartizione dei seggi tra le due sezioni degli albi avviene in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti dell Ordine. 4. PROPAGANDA ELETTORALE La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale ed è vietata nel luogo in cui si svolge l assemblea e nelle sue immediate vicinanze. Gli iscritti potranno segnalare la loro candidatura agli elettori mediante l invio o la distribuzione di lettere, volantini e con qualsiasi altro mezzo compatibile con le inderogabili norme di dignità e di decoro che disciplinano la professione. 5. DIRITTO DI ELETTORATO 1. L elettorato attivo per l elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell Albo, salvo coloro che sono stati sospesi e per i quali perduri lo stato di sospensione a seguito dell irrogazione di sanzione disciplinare. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all art.2, comma 2 del presente Regolamento. 2. L elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritto all albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, alla data di convocazione dell Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell albo. 3. Può essere eletto Presidente solo un iscritto nella sezione A dell Albo. 6. CANDIDATURE 1. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno e/o motto e dall indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all articolo E consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste. 3. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all art.5, comma 2, il cui fac simile è allegato al presente Regolamento sotto la lettera A). 2

3 7. PRESENTAZIONE DELLE LISTE 1. Al fine della presentazione, ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di iscritti aventi diritto al voto, determinato in base al numero complessivo degli iscritti all Albo, nel modo seguente: a) venti sottoscrittori, se gli iscritti all Albo non superano il numero di duecento; b) trenta sottoscrittori, se gli iscritti all Albo superano il numero di duecento ma non superano il numero di cinquecento; c) cinquanta sottoscrittori, se gli iscritti all Albo superano il numero di cinquecento ma non superano il numero di millecinquecento; d) cento sottoscrittori, se gli iscritti all Albo superano i millecinquecento. Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione e firma dei proponenti, dovranno essere apposte in calce alle liste presentate, con pagine successive che riportino l indicazione del motto o nome del candidato presidente, ed accompagnate dalla produzione di copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, compresa la tessera di riconoscimento rilasciata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti o dall Ordine, da conservare agli atti. Non è consentita la sottoscrizione della lista da parte dei candidati. Le sottoscrizioni dovranno essere raccolte su appositi moduli recanti ciascuno il nome della lista e l elenco dei candidati, riportanti nelle pagine successive alla prima il motto o il nome del candidato presidente. Il fac simile è allegato al presente Regolamento sotto la lettera B). 2. Le liste, corredate dalla documentazione di cui al comma 3, dell art.6 del presente Regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell Ordine almeno entro il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l Assemblea elettorale. 3. Il Presidente del Consiglio dell Ordine numera le liste secondo l ordine cronologico di presentazione verificandone il rispetto delle previsioni di legge e del Regolamento. 4. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l esclusione dalla procedura elettorale. 5. Il Presidente provvede affinché all ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l ordine di lista. 8. SCHEDE ELETTORALI 1. Le schede elettorali, stampate a cura dell Ordine, devono contenere l indicazione delle liste presentate e saranno conformi al fac simile allegato al presente Regolamento sotto la lettera C). 2. Su ogni scheda il Consigliere segretario dell Ordine o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio appone il timbro dell Ordine e la propria sigla. 9. L ASSEMBLEA ELETTORALE 1. L assemblea per l elezione del Consiglio dell Ordine si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario nell ora, giorno, luogo indicati sull avviso di cui all articolo 2, comma Il Presidente può prevedere seggi aggiuntivi elettorali la cui ubicazione è da comunicarsi nell avviso di cui all art.2, comma 3. Ogni seggio aggiuntivo è presieduto da un presidente e da un segretario nominati dal Presidente dell Ordine 3

4 tra i Consiglieri. Le operazioni di voto si svolgono in tutti i seggi con analoghe modalità. 3. L assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un commissario da parte del Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale. 4. Il Presidente ed il Consigliere Segretario dell Ordine sono rispettivamente il Presidente ed il Segretario dell assemblea elettorale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell Ordine questi è sostituito dal Vicepresidente. In mancanza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano per iscrizione nell Albo e, a pari anzianità, dal più anziano per età. 5. Le funzioni di Segretario dell assemblea vengono svolte dal Consigliere Segretario dell Ordine; possono, se necessario, essere delegate dal Presidente ad un qualsiasi presente, iscritto all Albo. 6. Il conferimento delle deleghe deve essere annotato nel verbale. 10. PROCEDIMENTO ELETTORALE 1. E consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista. 2. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l ordine di lista, fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere, escluso il presidente. 3. L espressione di singole preferenze determina anche l assegnazione del voto alla lista alla quale i candidati votati appartengono. 4. Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze, stante l incertezza dell attribuzione, si considerano non apposte; in caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido. 5. Non è ammesso il voto per delega nè per corrispondenza. 6. Il Presidente dell assemblea, nell ora indicata nell avviso di convocazione: a) verifica la validità della convocazione; b) dichiara pubblicamente aperta l assemblea elettorale; c) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati; d) dà inizio alle operazioni elettorali assistito dal Segretario dell assemblea. 7. Il Segretario dell assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione. 8. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti. 9. Durante l Assemblea elettorale vengono ammessi al voto tutti gli iscritti all Albo che abbiano il diritto di voto come previsto dall Ordinamento Professionale. L eventuale stato di incompatibilità per la iscrizione all Albo che non sia stato accertato mediante una delibera definitiva assunta in data anteriore all assemblea elettorale, non è causa di esclusione dall elettorato attivo e passivo. 10. Per la garanzia della segretezza delle votazioni il voto si esprime nelle apposite cabine elettorali predisposte ed allestite nel seggio a cura del Presidente, e successiva consegna della scheda già piegata al Presidente dell Assemblea. 4

5 11. Scaduto l orario destinato alle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dai due scrutatori. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto processo verbale. Nel caso di istituzione di più seggi elettorali ai sensi del precedente comma 2, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale centrale presieduto dal Presidente. 12. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all unità superiore. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi. 13. Risulterà eletto presidente il candidato indicato come tale nella lista con il maggior numero di voti validi. 14. Risulteranno eletti consiglieri i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell ordine della lista. 15. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al competente Presidente del Tribunale e a tutti gli Ordini territoriali. 16. Dopo la dichiarazione dei risultati il Presidente dell Assemblea ed il Segretario della stessa consegnano agli uffici di segreteria dell Ordine il verbale, le schede scrutinate e tutti gli altri documenti elettorali. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell Ordine. 11. RECLAMI CONTRO I RISULTATI 1. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti. 12. DURATA DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio dell Ordine, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui al D.Lgs 139/2005, dura in carica quattro anni. 2. Il Consiglio dell Ordine uscente rimane in carica fino all insediamento nel nuovo Consiglio; 3. La decorrenza della nomina si computa dalla data di insediamento del Consiglio. All insediamento del nuovo Consiglio si procede senza indugio, non oltre 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, in una apposita riunione convocata dal Presidente uscente. Nel corso di tale riunione dovrà farsi luogo all elezione delle cariche previste nell art.10 co.1 del D.Lgs 139/ INCOMPATIBILITA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI 1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell Ordine e del Consiglio Nazionale, né degli organi direttivi della Cassa di Previdenza. 2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza. 5

6 3. Fatta eccezione per il Presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti delle rispettive liste. 4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. 5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. In tal caso il Presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l Assemblea per l elezione dell intero Consiglio. All Assemblea elettorale, il Presidente nomina in qualità di segretario uno dei Consiglieri appartenenti al Consiglio decaduto. In caso di impedimento del Presidente, tale attribuzione è esercitata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l Ordine è istituito. 14. ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 1. Negli stessi giorni fissati per l elezione del Consiglio dell Ordine, l Assemblea degli iscritti elegge il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell Albo e nel Registro dei Revisori Contabili, dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. 3. Possono essere eletti alla carica di Revisore dei conti gli iscritti all albo ed al Registro dei Revisori Contabili che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 dell art.5 del presente Regolamento e che, alla data di convocazione dell Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nell Albo. 4. Negli Ordini locali con meno di mille iscritti l Assemblea può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio. 15. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SINGOLE E DELLE LISTE 1. Gli iscritti all Albo in possesso dei requisiti di cui al co.3 dell art.14 possono candidarsi alla carica di Revisore depositando, presso la segreteria dell Ordine, candidature singole o liste contenenti un numero di candidati non superiore ai revisori da eleggere, entro il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l assemblea elettorale. 2. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all art.5 comma SCHEDE PER L ELEZIONE DEI REVISORI 1. Le schede per l elezione dei Revisori stampate a cura dell Ordine, devono contenere, l indicazione delle candidature singole e delle liste presentate, nonché tanti spazi in bianco quanti sono i Revisori da eleggere. 17. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 1. Il Presidente del seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti relativi alla elezione dei Revisori dei Conti al termine dello spoglio dei voti relativi all elezione del Consiglio dell Ordine. 2. Risultano eletti come membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti i tre candidati più votati ed i successivi due, per ordine dei voti conseguiti, quali membri supplenti. 6

7 3. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente del Collegio. NORME TRANSITORIE 18. PRIME ELEZIONI ( ) 1. Per il periodo transitorio che va dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti esercitano separatamente l elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a dottori commercialisti e ragionieri commercialisti per ciascun Ordine ai sensi dell art. 63 del decreto 139/ Per lo stesso periodo, l elettorato passivo alla carica di Presidente è riservato ai dottori commercialisti della sezione A Commercialisti dell Albo e la carica di Vice Presidente è riservata ai ragionieri commercialisti della sezione A dell Albo. Ai dottori commercialisti iscritti nella sezione A Commercialisti è altresì riservata la maggioranza dei componenti del Consiglio dell Ordine, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili. 3. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Ai fini della rieleggibilità, in sede di prima elezione degli organi dell Ordine non rileva l espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati. 4. La presentazione delle candidature dei dottori commercialisti deve essere effettuata con le modalità e nel rispetto delle formalità previste dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento. 5. Le liste delle candidature per l elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai dottori commercialisti, escluso il Presidente, aumentato di cinque. 6. Le liste per l elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l indicazione del presidente candidato. 7. La data per la convocazione delle assemblee elettorali, che deve tenersi entro il 31 maggio 2007, è fissata dal Ministero della Giustizia. Le elezioni si svolgeranno quindi nel giorno 31 maggio. 8. Il Presidente del Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti convocano l assemblea degli iscritti, con le modalità dell art. 2, punto 4. del presente regolamento, non meno di quarantacinque giorni prima della data fissata dal Ministero della Giustizia, con esclusione di coloro che siano sospesi dall esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell elenco dei non esercenti. 9. La violazione dei termini di cui al comma 2 dell art.64 del D.Lgs 139/05 è accertata dal Ministero della Giustizia che adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. 10. E consentito votare per i candidati di una sola lista; 11. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza, fino al massimo dei consiglieri da eleggere, escluso il presidente, per i primi candidati in ordine di lista. 12. L espressione di singole preferenze determina anche l assegnazione del voto alla lista alla quale i candidati votati appartengono. 13. Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze, stante l incertezza di 7

8 attribuzione, si considerano non apposte; in caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido. 14. Si applicano all elezione del primo periodo transitorio gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 del presente regolamento, in quanto compatibili. 15. Alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti validi, verranno attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati per eccesso. I seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si collocherà seconda per numero di voti validi conseguiti. 16. Risulterà eletto presidente il candidato indicato come tale nella lista con il maggior numero di voti validi. 17. Risulteranno eletti consiglieri i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi di consiglieri assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, sarà preferito il candidato che precede nell ordine della lista. 18. I Consigli degli Ordini che si insediano il 1 gennaio 2008 decadono il 31 dicembre SECONDE ELEZIONI ( ) 1. Dal 1 gennaio 2013 il Consiglio dell Ordine dura in carica quattro anni. 2. A partire dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti, ai ragionieri commercialisti ed agli esperti contabili è effettuata dal Presidente del Consiglio dell Ordine all atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, degli iscritti con i titolo di ragioniere commercialista e degli iscritti nella sezione B esperti contabili, garantendo la maggioranza dei componenti del Consiglio dell Ordine ai Dottori commercialisti ed assicurando la rappresentatività e le proporzionalità dei Ragionieri commercialisti e degli esperti contabili. 3. Per l elezione del Consiglio dell Ordine, le liste presentate distintamente dai dottori commercialisti e dai ragionieri commercialisti possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste deve essere espressamente dichiarato al momento della presentazione delle stesse ed essere annotato con evidenza in ciascuna lista. In caso di collegamento, i voti ottenuti da entrambe le liste si sommano tra loro. 4. Per l elezione del Consiglio dell Ordine, gli iscritti nella sezione Esperti Contabili, sono convocati solo qualora il loro numero sia sufficiente ai fini dell elezione di almeno un componente del Consiglio stesso e purchè vi sia almeno un iscritto in possesso dei requisiti per l elettorato passivo.le liste contenenti le candidature per l elezione dei Consiglieri esperti contabili devono contenere un numero di candidati pari a quello ad essi riservato, aumentato di tre. 5. Per la presentazione delle liste dei candidati per l elezione dei consiglieri esperti contabili, il requisito della sottoscrizione delle stesse deve essere valutato con riferimento al numero degli iscritti nella sezione Esperti contabili e non già al numero degli iscritti all Albo. 8

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