Comune di Montemarciano

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1 Comune di Montemarciano PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' (Sezione del Piano triennale della corruzione)

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3 Indice Premessa 4 I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità 5 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 6 L'organizzazione 7 Il Responsabile per la trasparenza 10 I Referenti per la trasparenza 11 I Responsabili di Settore 12 Misure organizzative 13 Il ruolo dell Organismo di Valutazione 14 La sezione "Amministrazione Trasparente" 15 La sezione "Amministrazione Trasparente" 16 Le caratteristiche delle informazioni 17 I collegamenti con il piano di assegnazione delle risorse degli obiettivi e della performance 18 Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 20 Il processo di controllo 21 Le sanzioni 22 Accesso Civico 26 Iniziative di comunicazione della trasparenza 28 Allegato "A": OBBLIGHI DI TRASPARENZA 29 3

4 COMUNE DI MONTEMARCIANO Premessa 4

5 I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune di Montemarciano intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" ( 1). IIpieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate (1), rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici dell'amministrazione. Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione e corruzione, del quale il programma ne costituisce una sezione. 1 Art. 1, Comma 3 D.Lgs. 33/2003 e art. 117, secondo comma, lett. M) Costituzione 5

6 Comune di Montemarciano Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi Informativi 6

7 L'organizzazione ORGANIGRAMMA - Macro struttura del Comune di Montemarciano (2) servizio segreteria generale - ufficio segreteria SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI servizio affari generali - ufficio risorse umane - ufficio stampa e comunicazione - ufficio affari generali (protocollo messi e centralino) servizio attività produttive - ufficio commercio e turismo servizi demografici e cimiteriali ufficio ufficio anagrafe, ufficio stato civile ufficio leva militare ufficio elettorale ufficio statistica e censimenti ufficio cimiteriale SETTORE II - SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO-EDUCATIVI servizi sociali ufficio assistente sociale ufficio amministrativo dei servizi sociali residenza protetta anziani nido d'infanzia comunale servizi educativi 7

8 ufficio scuola servizi culturali e politiche giovanili ufficio cultura (teatro e biblioteca) SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI servizio finanziario ufficio ragioneria generale ufficio contabilità servizio tributi ufficio tributi ufficio entrate servizio economato e CED ufficio CED ufficio economato ufficio personale (parte economica) SETTORE IV - URBANISTICA E AMBIENTE servizio urbanistica ufficio urbanistica ufficio segreteria di settore - assegnazione alloggi E.R.P. servizio edilizia ufficio edilizia privata ufficio demanio marittimo Sportello Unico Attività Produttive.U.A.P. servizio ambiente ufficio ambiente 8

9 SETTORE V - LAVORI PUBBLICI Servizio lavori pubblici ufficio programmazione ufficio progettazione ufficio espropri ufficio gare appalti e forniture servizio gestione e manutenzione del patrimonio ufficio manutenzione immobili ufficio manutenzione verde ed arredo pubblico ufficio manutenzione infrastrutture servizio protezione civile e sicurezza sul lavoro ufficio protezione civile Ufficio sicurezza sul lavoro servizio Polizia Municipale Ufficio Polizia Amministrativa Ufficio Verbali Ufficio Segreteria del Corpo Ufficio Polizia Locale SETTORE VI - CORPO POLIZIA MUNICIPALE (3) 2 Organigramma approvato con atto di G.C. n. 37 del 28/02/2008, cosi' come modificato con atti di G.C.n.93 del e n. 122 del Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Montemaciano e gestito in associazione con il Comune di Senigallia dal

10 Il Responsabile per la trasparenza Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Montemarciano è individuato nel Segretario Generale ( 4), responsabile anche per la prevenzione della corruzione. Compiti del Responsabile per la trasparenza Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo di Valutazione, all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice dell'amministrazione, al Organismo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'autorità nazionale anticorruzione. 4 Decreto del Sindaco n.12 del

11 I Referenti per la trasparenza I Responsabili di Settore sono i referenti per l'attuazione e il monitoraggio del piano anticorruzione e svolgono anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste dal programma. Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza Direttive Disposizioni Referenti Monitoraggio Altri Responsabili Responsabile Settore I "Affari Istituzionali e Generali " Settore II "Servizi Demografici e Socio-educativi" Settore III "Servizi Finanziari" Settore IV "Urbanistica ed Ambiente" Settore V "Lavori Pubblici" Settore VI "Corpo di Polizia Municipale Dott. ssa Rota Antonella Dott.Gregorini Sandro Rag.Santoni Maria Pia Geom.Giancarli Paolo Ing.Bolli Luciano Dott.Brunaccioni Flavio 11

12 I Responsabili di Settore Responsabilità: adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato "A" al presente Programma; garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; 12

13 Misure organizzative L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente avverrà a cura materiale di ogni Responsabile di Settore, a cui verra assegnata una specifica password da parte del Responsabile del sito istituzionale dell Ente.. L'attività riguarderà tutti i Responsabili, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. Nell'allegato "A" al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito "Amministrazione trasparente" previste dal D.Lgs. 33/2013. Dall'analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza per le strutture dell'ente. Nel dettaglio: Grado di Coinvolgimento Alto Alto Segreteria Generale Alto Settore III "Servizi Finanziari" Medio Ufficio risorse umane Medio Settore V "Lavori Pubblici" Medio Settore "Servizi Demografici e Socio-educativi" Settore I "Affari Istituzionali e Generali" Medio Settore IV "Urbanistica e Ambiente" Basso Settore VI "Corpo di Polizia Municipale" 13

14 Il ruolo dell'organismo di Valutazione Responsabilità Organismo di Valutazione Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs.33/2013 e quelli indicati nel Piano di Assegnazione delle Risorse degli Obiettivi e della Performance ( P. A. R. O. P.). Valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei Responsabili di Settore responsabili della trasmissione dei dati. 14

15 Comune di Montemarciano La sezione "Amministrazione trasparente" 15

16 La sezione "Amministrazione trasparente" Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page dei sito istituzionale dell'ente un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente"; che sostituisce la precedente sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" (5). Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i seguenti dati, informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria: Gli atti di carattere normativo e amministrazione generale L'organizzazione dell'ente I componenti degli organi di indirizzo politico I titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza La dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato Il personale non a tempo indeterminato Gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici Bandi di concorso La valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale La contrattazione collettiva Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto privato I provvedimenti amministrativi I dati aggregati relativi all'attività amministrativa I controlli sulle imprese Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati L'elenco dei soggetti beneficiari L'uso delle risorse pubbliche Il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e i risultati attesi di bilancio nonché il monitoraggio degli obiettivi I beni immobili e la gestione del patrimonio I servizi erogati I tempi di pagamento dell'amministrazione I procedimenti amministrativi I pagamenti informativi Le opere pubbliche I processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche L'attività di pianificazione e governo del territorio Le informazioni ambientali 5 Art. 11 del D.Lgs. 150/

17 Le caratteristiche delle informazioni L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documento originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (6) I Responsabili di Settore quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati: In forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne rende visione; Completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto; Con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione; Tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia; Per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati i resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio. Sono fatti salvi i diversi termini di pubblicazione previsti dagli articoli 14, comma 3, e 15, comma 4, del Dlgs. n. 33/2013. In formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. (7) 6 Art. 6 del D.Lgs. 33/ In sede di prima applicazione verranno utilizzati file in formato microsoft word, microsoft excel, adobe pdf, ecc.. 17

18 Comune di Montemarciano I collegamenti con il piano di assegnazione delle risorse degli obiettivi e della performance 18

19 I collegamenti con il piano di assegnazione delle risorse degli obiettivi e della performance Si richiama, al riguardo, quanto la CIVIT ha previsto nella delibera n. 6/2013, par. 3.1, lett. b) in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance. La trasparenza deve essere assicurata non solo sotto un profilo statico, consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente collegato e correlato alla performance. Nel P. A. R. O. P. degli anni 2015/2017 saranno inseriti i seguenti obiettivi intersettoriali volti all'applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, di cui si riportano di seguito i caratteri principali: N. Attività Settore 1 Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti Segretario Generale 2 Aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità Segretario Generale 3 Adempimento obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa vigente, ivi compreso l aggiornamento dei dati gia pubblicati Obiettivo assegnato a tutti i Responsabili di Settore 19

20 Comune di Montemarciano Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

21 Il processo di controllo Il Segretario generale svolgerà la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili di Settore, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento. Tale controllo verrà effettuato: Nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal regolamento sui controlli approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 21/02/2013. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedimentali; Attraverso appositi controllo a campione bimensile, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate; Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 3/2013). Per ogni informazione pubblica verrà verificata: La qualità, L'integrità, il costante aggiornamento, la completezza la tempestività la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità la facile accessibilità, la conformità dei documenti originali in possesso dell'amministrazione, la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. In sede di aggiornamento annuale al programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione. 21

22 Le sanzioni L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente costituisce valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili oltre a potere dare luogo a responsabilità disciplinare. Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013. Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a: ragione sociale; misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.; numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: componenti degli organi di indirizzo; soggetti titolari di incarico SANZIONE Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante. SANZIONE Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante. 22

23 LE SANZIONI Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza FATTISPECI DI INADEMPIMENTO SANZIONE Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2: estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è SANZIONE In caso di pagamento del corrispettivo: responsabilità disciplinare; applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta. previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni FATTISPECI DI INADEMPIMENTO Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa SANZIONE - Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; - Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.; - Valutazione ai fini della corresponsione: - Della retribuzione accessoria di risultato; FATTISPECI DI INADEMPIMENTO Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità - Della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile; SANZIONE - Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; - Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.; - Valutazione ai fini della corresponsione: - Della retribuzione accessoria di risultato; - Della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale. 23

24 LE SANZIONI Art. 47 Sanzioni per casi specifici FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONE** Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: della mancata comunicazione; Situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico; Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet Titolarità di imprese; partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il dell'amministrazione o degli organismi interessati. secondo grado di parentela; ** si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Compensi cui dà diritto la carica. Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrita' e comunque a partire dal 180 giorno successivo dell'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3). FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONE** Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento violazione. a: Ragione sociale; ** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrita' e comunque a partire dal 180 giorno complessivo gravante sul bilancio della p.a.; Numero dei rappresentanti della p.a. negli successivo dell'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3). organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 24

25 FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite. SANZIONE** Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico degli amministratori societari. ** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo dell'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3). 25

26 Comune di Montemarciano Accesso Civico 26

27 ACCESSO CIVICO - PROCEDURA Che cos'è L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Come esercitare il diritto La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata: tramite posta elettronica all'indirizzo: segretario@comune.montemarciano.ancona.it tramite posta ordinaria tramite fax al n direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Montemarciano - Via Umberto 1, n. 20 La procedura Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente. Il responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica sul sito web sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del responsabile della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente. In alternativa il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 27

28 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA Il presente PTTI verrà pubblicato a tempo indeterminato, sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato, sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione di 1 livello Disposizioni generali sottosezione di 2 livello Programma per la trasparenza e l integrità, secondo le indicazioni fornite dall ANAC con comunicato in data 27/01/2014. Dell approvazione, con relativo link di collegamento, verrà data inoltre notizia nelle news sulla home page del sito medesimo. Per favorire la diffusione della conoscenza dei contenuti del Piano, oltre che più in generale dei temi dell etica, integrità e legalità, proporre approfondimenti in merito e raccogliere idee e suggerimenti, verrà organizzata almeno una giornata annuale della trasparenza, da svolgersi a livello locale o territoriale, fissata, salvo diversa disposizione, nell ultimo venerdi del mese di novembre di ogni anno.

29 Comune di Montemarciano Allegato -A 29

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31 Denomlnazi one Sotto-Sezione 1 Disposizioni generali Denomlnazion e Sotto-Sezione 2 Programma per la trasparenza e l'integrità Atti generali Contenut i Riferirne nti a D. Lgs. Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione 33/2013 Art. 10, c. 8, Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito lett. a istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; Art. 12, c. 1,2 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. Ciascun responsabile dovrà curare la pubblicazione delle norme per quanto di competenza Tempistica Aggiornamento Dati Segretario Generale; 1 anno Segretario Generale; I - Affari Istituzionali e Generali II Servizi Demografici e Socio-Educativi III Servizi Finanziari IV - Urbanistica ed Ambiente V - Lavori Pubblici VI - Comandante del Corpo di P.M. 3 mesi 31

32 Denominazi one Sotto- Sezione 1 SottoSezione 2 Contenut i Riferirne nti a D. 33/2013 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione empistica Aggiornamento Dati Attestazioni OIV o di struttura analoga Art. 14, c. 4, lett. g) D.Lgs. 150/2009 Gli Organismi Indipendenti di Valutazione hanno il compito di promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità. Delibera CIVIT 71/2013 Segretario Generale; 32

33 Denominazi one Sotto-Sezione 1 Organizzazione Sotto-Sezione 2 Organi di indirizzo politicoamministrativo Contenut i Riferirne nti a D. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione Art Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; Art Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. Abrogazione art. 41bis del d.lgs. 267/2000 (originariamente introdotto dal DL n. 174/2012, convertito in legge 213/2012). Con deliberazione dell Autorita Nazionale Anticorruzione n.144/2014, che ha sostituito la delibera n.65/2013, si sono forniti chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzi politico nelle pubbliche amministrazioni. Vanno pubblicate le informazioni relative alla Giunta ed al Consiglio Comunale. L'art. 14, lett.f), non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai abitanti. I - Affari Istituzionali e Generali III Servizi Finanziari Tempistica Aggiornamento Dati 28 33

34 Denominazi one Sotto- Sezione 1 Sotto-Sezione 2 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti gruppi consiliari - regionali/provi nciali Contenut i Riferirne nti a D. 33/2013 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione Art La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n Art. 28, c.1 1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo Le sanzioni si applicano dal primo aggiornamento annuale del Piano Triennale della Trasparenza e comunque dal 180 giorno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 (vedi art. 49) Le sanzioni si applicano dal 16/10/2013. Con delibera dell Autorita Nazionale Anticorruzione n.10 del 21 gennaio 2015 si e individuata l autorita amministrativa competente all irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di traspararenza ( art.47 del d,lgs.n.33/2013) NON PREVISTO PER COMUNI I - Affari Istituzionali e Generali III Servizi Finanziari Tempistica Aggiornamento Dati 34

35 Denominazi one Sotto- Sezione 1 SottoSezione 2 Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica Contenut i Riferirne nti a D. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. b, c Art. 13, c. 1, lett. d Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. Pubblicare PEC, n. telefono, mail di tutti gli uffici. NO telefoni cellulari Segretario Generale; I - Affari Istituzionali e Generali II Servizi Demografici e Socio-Educativi III Servizi Finanziari IV - Urbanistica ed Ambiente V - Lavori Pubblici VI - Comandante del Corpo di P.M. I - Affari Istituzionali e Generali Tempistica Aggiornamento Dati 35

36 Denominazi one SottoSezione 1 Consulenti e collaboratori SottoSezione 2 Contenut i Riferirne nti a D. Lgs. 33/2013 Art. 15, c. 1,2 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. Con deliberazione dell Autorita Nazionale Anticorruzione n.144/2014, che ha sostituito la delibera n.65/2013, si sono forniti chiarimenti in merito al fatto che gli obblighi di pubblicazione di cui all art.15 del Dlgs. n. 33/2013 riguardano anche le posizioni organizzative formalmente equiparate ai dirigenti, ai sensi dell art.109, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000. I - Affari Istituzionali e Generali II Servizi Demografici e Socio-Educativi III Servizi Finanziari IV - Urbanistica ed Ambiente V - Lavori Pubblici VI - Comandante del Corpo di P.M. Tempistica Aggiornamento Dati 36

37 Denominazi one SottoSezione 1 Personale Sotto-Sezione 2 Incarichi amministrativi di vertice Contenut i - Riferirne nti a D. 33/2013 Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione Art Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. Art Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. 3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario. L'art. 41 non riguarda i Comuni I - Affari Istituzionali e Generali II Servizi Demografici e Socio-Educativi III Servizi Finanziari IV - Urbanistica ed Ambiente V - Lavori Pubblici VI - Comandante del Corpo di P.M. Tempistica Aggiornamento Dati 1 anno 32 37

38 Denominazi one Sotto- Sezione 1 Sotto-Sezione 2 Contenut i Riferirne nti a D. 33/2013 Dirigenti Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione Art. 10, c. 8, lett. d Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. Art. 15, c. 1,2,5 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; I - Affari Istituzionali e Generali III Servizi Finanziari Tempistica Aggiornamento Dati 38

39 Denominazi one Sotto- Sezione 1 Sotto-Sezione 2 Contenut i - Riferirne nti a D. 33/2013 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n Art Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. 3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera L'art. 41 non riguarda i Comuni I - Affari Istituzionali e Generali III Servizi Finanziari Tempistica Aggiornamento Dati 3 mesi 34 39

40 Denominazi one Sotto- Sezione 1 Sotto-Sezione 2 Contenut i Riferirne nti a D. Lgs. 33/2013 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione Posizioni Art. 10, c. 8, 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito organizzative lett. d istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. Dotazione Organica Art. 16, c. 1,2 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. I - Affari Istituzionali e Generali III Servizi Finanziari I - Affari Istituzionali e Generali III Servizi Finanziari Tempistica Aggiornamento Dati 3 mesi 1 anno 40

41 Denominazi one Sotto- Sezione 1 SottoSezione 2 Personale non a tempo indeterminato Tassi di assenza Contenut i Riferirne nti a D. 33/2013 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione Art. 17, c. 1,2 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Art. 16, c Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Vi è dubbio se l'elenco debba essere nominativo Rilevazione ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 -analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, Gli elenchi non sono nominativi I - Affari Istituzionali e Generali III Servizi Finanziari I - Affari Istituzionali e Generali Tempistica Aggiornamento Dati 1 anno (dati personale) 3 mesi (costo personale) 3 mesi 41

42 Denominazi one Sotto- Sezione 1 SottoSezione 2 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva Contenut i Riferirne nti a D. 33/2013 Art. 18, c. 1 Art. 21, c. 1 Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. Occorre pubblicare anche quelli a titolo gratuito e quelli dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001? Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato Vanno autorizzati anche gli incarichi a titolo gratuito. Per incarico si intende qualsiasi conferimento di funzioni con potere decisionale, non meramente operativo. Vanno pubblicati anche gli incarichi di cui all'art. 53, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 che il dipendente deve semplicemente comunicare. I - Affari Istituzionali e Generali I - Affari Istituzionali e Generali III Servizi Finanziari Tempistica Aggiornamento Dati 1 anno 3 mesi 3S 42

43 Denominazi one Sotto- Sezione 1 SottoSezione 2 Contrattazione Integrativa Contenut i Riferirne nti a D. Lgs. 33/2013 Art. 21, c. 2 OIV Art. 10, c. S, lett. c Contenuti - Disciplina D. Lgs. 33/2013 Problematiche Declinazione 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato I - Affari Istituzionali e Generali III Servizi Finanziari Segretario Generale; 1 anno Tempistica Aggiornamento Dati 43

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