CAPITOLO OTTAVO PORTATORI DI ALTRI INTERESSI PRIVATI E DI INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI

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1 CAPITOLO OTTAVO PORTATORI DI ALTRI INTERESSI PRIVATI E DI INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI SOMMARIO: 1. Una folla di ulteriori interessati sulla scena processuale. 2. Un concetto di genere: la vittima del reato e la sua protezione nelle fonti internazionali e una proiezione procedurale della tutela di diritti fondamentali sostanziali. 4. Uno sdoppiamento (non solo) concettuale, tutto italiano. 5. La persona offesa dal reato: solo una quasi-parte il diritto di querela e altre prerogative. 7. L esercizio dell azione civile nel processo penale e la costituzione di parte civile. 9. Il responsabile civile. 10. Conseguenze dell esercizio dell azione civile nel processo penale. 11. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 12. Gli enti e le associazioni esponenziali. 13. L obbligatorietà del ministero di un difensore per le parti private diverse dall imputato e per gli enti esponenziali (rinvio). 1. Una folla di ulteriori interessati sulla scena processuale. Oltre a chi si trova a dover fronteggiare l addebito di aver commesso un reato e oltre ai soggetti chiamati ad esercitare ruoli legati alla loro posizione istituzionale la scena del processo penale è tale dar spazio anche alla presenza di altri personaggi: vuoi in quanto portatori di interessi (talora particolari, talaltra diffusi ) che possono aver bisogno di essere tutelati anche nell ambito di quel processo; vuoi, invece, in quanto chiamati ad esercitare specifici ruoli, lato sensu collaborativi per il perseguimento di fini di giustizia, ma non espressivi di una particolare posizione istituzionale. Dei soggetti della seconda categoria diremo nel capitolo successivo. Qui ci occupiamo di quelli della prima. 2. Un concetto di genere: la vittima del reato e la sua protezione nelle fonti internazionali... Vengono anzitutto in considerazione quelle che in senso lato possono denominarsi vittime dei reati; al qual proposito è facile constatare che nella terminologia ufficiale degli organismi internazionali oltreché di molte legislazioni straniere proprio il concetto di vittima del reato ( victim of the offence, victime de l infraction ) è di largo impiego, non senza che si ci curi di darne apposite definizioni Così, in una recente fonte emanata nell ambito dell Unione europea ed istitutiva di «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato» (la

2 222 Capitolo VIII DIR. 2012/29/UE), si chiarisce che, ai fini dell applicazione della direttiva medesima, s intende in via generale per «vittima» la «persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», estendendosi poi la nozione, per il caso di morte di una persona «causata direttamente da un reato», anche al «familiare [...] che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (art. 2). La direttiva suddetta cui ha dato attuazione in Italia il d.lgs. 212/2015 ha sostituito, riproducendone in parte i contenuti, una precedente fonte della stessa Unione europea (DQ 2002/220/GAI), che solo parzialmente era stata implementata nell ordinamento interno italiano sulla base di deleghe conferite dalla legge comunitaria 2009 (l. 96/2010). Quanto ai diritti di natura processuale che la direttiva impone di garantire, sono di vario genere: a taluni tra essi si farà cenno a proposito delle tematiche specifiche cui afferiscono. Qui, ci si limita a sottolineare che, in termini del tutto generali, lo scopo della direttiva è individuato nella finalità di «garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali», prescrivendosi agli Stati dell Unione di «assicurare che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un autorità competente operante nell ambito di un procedimento penale», e precisandosi che i diritti contestualmente previsti dalla direttiva «si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno»: così il 1 dell art. 1, il cui 2 fa poi carico agli Stati di assicurare che nell applicazione della direttiva medesima, «se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale», dovendosi comunque «privilegiare un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni»; inoltre, il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale devono essere «informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori». In una prospettiva di apposita attenzione a categorie di vittime particolarmente vulnerabili si collocano varie altre fonti internazionali e sovranazionali. Tra esse si segnalano, in particolare, due Convenzioni promosse dal Consiglio d Europa: quella di Lanzarote del , per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l abuso sessuale, e quella di Istanbul dell , sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (le relative norme di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione sono contenute, rispettivamente, nella l. 172/2012 e nella l. 77/2013), nonché una direttiva (2011/36/UE) dell Unione europea che nell ambito di una normativa concernente «la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime» a sua volta sostitutiva di una precedente decisione-quadro in materia (DQ 2002/629/GAI) dedica una specifica attenzione alla «protezione delle vittime» di tale crimine. In sua attuazione è stato emanato il d.lgs. 24/2014, integrativo, tra l altro, della normativa in tema di incidente probatorio (cfr. cap. XVIII, ). Un rilievo particolare ha la dir. 2011/99/UE (cui ha dato attuazione il d.lgs. 9/2015), in quanto non si limita a fissare regole da tradurre in norme interne, da applicare nell ambito di ciascun ordinamento statale, ma costruisce uno strumento di cooperazione transnazionale, l ordine di protezione europeo. Ce ne occuperemo al cap. XLI Una sensibilità in argomento affiora anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, sebbene della vittima in quanto tale non si parli in modo esplicito nelle pertinenti disposizioni convenzionali di cui la Corte è giudice supremo Già si è visto come la Corte europea abbia talora sottolineato la necessità che, nel globale equilibrio di garanzie che il connotato dell equità comporta per il processo penale, si tenga anche conto del diritto della vittima specialmente se in veste di testimone alla protezione della sua incolumità (cfr. il cap. I, 9.2). Circa, invece, la possibilità di riconoscere alla vittima in quanto tale un diritto di accesso al giudice penale ai sensi dell art. 6 1 CEDU, la Corte la esclude 1, coerentemente con la formulazione testuale del- 1 Così, tra le altre, già la sent , Helmers c. Svezia.

3 Portatori di altri interessi privati e di interessi collettivi e diffusi 223 la norma, che in relazione alle accuse di carattere penale risulta guardare soltanto a chi ne è gravato. Dopo un periodo di maggiore ritrosia interpretativa, i giudici europei di Strasburgo sono però venuti ad ammettere 2 che, nella misura in cui sia già la legislazione nazionale a riconoscere alla vittima un diritto ad instaurare un processo penale (o ad intervenirvi) per difendere i propri interessi, tale diritto, sempre alla stregua dell art. 6 1 CEDU, va considerato un diritto civile, con le conseguenze che ne derivano quanto alla possibilità, per la vittima stessa, di far valere l esigenza di equità e le altre caratteristiche che il processo deve avere ai sensi di tale previsione, in particolare quanto alla sua durata ragionevole e una proiezione procedurale della tutela di diritti fondamentali sostanziali. Ampio sviluppo la Corte europea ha comunque dato a una indiretta ma non per questo meno tangibile prospettiva di tutela delle vittime da reato, rapportandola, con particolare frequenza, al diritto alla vita, garantito dall art. 2 CEDU, e al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, fissato dall art. 3 CEDU. È quello che la Corte stessa designa come aspetto procedurale della relativa tutela che i princìpi ivi fissati vogliono si concretizzi 4. L espressione che si è riportata traduce alla lettera quella che si legge nelle versioni inglesi delle pronunce della Corte europea («procedural aspect»). Più suggestiva, ma meno facilmente traducibile, la formula delle versioni francesi, che parlano di «volet procédural». Segnaliamo sin d ora che in quest aspetto della tutela di tali diritti fondamentalissimi può scorgersi anche qualche assonanza con il principio aut dedere aut iudicare che vedremo svolgere un ruolo di rilievo in tema di estradizione e che porta a configurare un impegno all instaurazione di un procedimento penale quando, in determinate circostanze, lo Stato richiesto dell estradizione di una persona, rifiuti di soddisfare la richiesta (v., nel cap. XXXVIII, il 12) Chiamata a pronunciarsi su ricorsi con cui si denunciano omicidi o gravissime lesioni dell incolumità di persone o della loro dignità, la Corte europea dei diritti dell uomo non si limita insomma ad esaminare se sia da ravvisarsi un diretto coinvolgimento, nei fatti denunciati, di persone da ritenere espressioni istituzionali dello Stato chiamato in causa. Molto sovente, essa si spinge invece a valutare se quand anche un tale coinvolgimento non risulti provato una responsabilità dello Stato per la violazione di quelle norme non scaturisca comunque dai comportamenti di organi istituzionali che abbiano impedito o intralciato l accertamento delle responsabilità al riguardo. Possiamo aggiungere che un eco della giurisprudenza sviluppatasi in proposito si può scorgere nel dettato dell art. 49 della citata Convenzione di Istanbul, nel cui 1 sui legge che le Parti contraenti «adottano le misure legislative o d altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo della [...] Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale», mentre l articolo successivo, non senza una certa ridondanza, aggiunge che nei confronti dei reati «stabiliti conformemente alla [...] Convenzione», le Parti stesse adottano analoghe misure, «in conformità con i princìpi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci». 2 Leading case, al riguardo, Corte eur , Perez c. Francia. 3 Tra le più recenti pronunce a tal proposito la sent , Associazione delle vittime etc. c. Romania. 4 L ampiezza della portata che, in particolare, agli artt. 2 e 3 CEDU viene attribuita nel diritto vivente della Corte europea si coglie anche nel rilievo che la Corte dà all obbligo, per gli Stati, di adottare efficaci strumenti di protezione, volti a scongiurare preventivamente il rischio di morte o di gravissimi maltrattamenti di una persona in caso di circostanziata denuncia, da parte della vittima potenziale, di minacce o violenze ad opera di un altra persona: cfr. la sent , Talpis c.italia.

4 224 Capitolo VIII 3.2. Secondo la Corte europea, dall art. 2 così come dall art. 3 CEDU letti alla luce di quanto stabilisce l art. 1 della stessa Convenzione circa il dovere delle Parti contraenti di assicurare a tutti i diritti e le libertà da questa riconosciuti 5 si ricava che le istituzioni statali, le quali vengano poste di fronte a una morte sospetta (in particolare se derivata dall uso della forza da parte di pubbliche autorità) oppure a seri indizi di gravi violenze (anche sessuali) subite da una persona, devono svolgere una «effettiva investigazione ufficiale», idonea a mettere in chiaro i fatti e a consentire l eventuale identificazione e punizione dei responsabili 6. Né lo scrutinio di effettività si arresta allo stadio delle indagini, giacché, quando sia stata esercitata l azione penale, «è l insieme della procedura, compresa la fase del giudizio, a dover soddisfare gli imperativi dell obbligo positivo» che si riflette nell aspetto procedurale della protezione della vita o dell incolumità delle persone 7. Possiamo aggiungere che sono ormai frequentissime le constatazioni di violazioni, da parte della Corte, sulla base del riscontro di carenze o insufficienze nelle indagini e nei processi penali avviati in proposito. Nelle sintesi che è la stessa giurisprudenza a fornire con riferimento a una copiosa messe di precedenti, si sottolinea che, per potersi considerare effettiva, l attività investigativa, oltre ad essere condotta con indipendenza 8 (e talora si aggiunge con obiettività), ha da risultare esauriente e tempestiva (nel senso sia di venire sollecitamente avviata sia di essere proseguita con diligenza), dovendo inoltre offrire alla vittima un effettiva possibilità di accesso alla procedura 9. In questo quadro spiccano, tra le altre, due precisazioni: la prima riguarda il caso di denuncia di omicidio a carico di funzionari dello Stato, in relazione al quale le indagini necessarie non devono essere affidate a persone legate da vincoli gerarchici o istituzionali (o anche soltanto di fatto) a quelle sotto accusa 10 ; con la seconda si individua nella prescrizione del reato (o dell azione penale) uno degli sbocchi che la tempestività delle indagini da svolgere devono mirare a scongiurare 11. In una pronuncia riguardante un caso italiano particolarmente con- 5 Talora, i ricorsi e, più raramente, le pronunce di cui trattasi associano al riferimento all art. 2 e/o all art. 3 CE- DU quello all art. 13 CEDU, che garantisce ad ogni persona, i cui diritti e libertà garantiti dalla Convenzione siano stati lesi, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un istanza nazionale. L orientamento giurisprudenziale di cui si discorre si è comunque sviluppato anche e soprattutto in relazione a casi nel quali l art. 13 non veniva in questione. 6 Così, rispettivamente, Corte eur , Shchiborshch e Kuzmina c. Russia e Corte eur., , Ðekić e altri c. Serbia. Tra i precedenti in materia, di particolare interesse la sent. (G.C.) , Labita c. Italia. 7 Così, tra le altre, Corte eur , Alikaj e altri c. Italia. 8 Parzialmente riduttiva, peraltro, circa il livello d indipendenza da richiedersi in questi casi alle persone e agli organi incaricati delle indagini, la sent. (G.C.) , Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia: basterebbe infatti l indipendenza «dalle persone e dalle strutture la cui responsabilità è suscettibile di essere chiamata in causa» e la sua sufficienza, del resto, sarebbe da valutare alla luce «dell insieme delle circostanze, necessariamente particolari, di ogni singolo caso». 9 Tra le sintesi più efficaci, Corte eur. (G.C.) , O Keeffe c. Irlanda e la già citata sent. Shchiborshch e Kuzmina, dove si osserva altresì che l obbligazione a carico degli Stati «non è di risultato ma di mezzi», non essendo necessario che le indagini portino ad esiti fruttuosi né, tantomeno, che la conclusione sia nel senso voluto dal denunciante. Più specificamente, la sent , Oruk c. Turchia, osserva che l art. 2 CEDU non implica affatto per alcuno un diritto di far perseguire o condannare penalmente dei terzi, ribadendo che non su tratta di «un obbligazione di risultato, come se ogni azione penale dovesse sfociare in una condanna, o addirittura nell inflizione di una pena determinata»; tuttavia prosegue la pronuncia gli organi giudiziari nazionali «non devono in alcun caso mostrarsi disposti a lasciare impunite lesioni ingiustificate al diritto alla vita», un tale atteggiamento essendo «indispensabile per conservare la fiducia della collettività e assicurarne l adesione allo Stato di diritto, così come per smentire ogni apparenza di tolleranza nei confronti di atti illegali o di collusione nella loro perpetrazione». 10 Tra le pronunce che mettono l accento su quest aspetto la citata sent. Alikaj. 11 Ex plurimis, Corte eur , Stoev e altri c. Bulgaria. Pure sotto questo profilo, le esigenze si fanno più rigorose se è un funzionario pubblico ad essere accusato di atti contrari agli artt. 2 o 3 CEDU: in casi del genere, infatti, «il procedimento non dovrebbe essere reso inutile da prescrizione, né dovrebbe essere autorizzata l applicazione di misure come l amnistia o la grazia» (così, ancora, la sent. Alikaj, cit.). Più sfumata, ma in relazione a un caso di omicidio colposo, una pronuncia meno recente Corte eur , Calvelli e Giglio c. Italia dove si giunge ad ammettere che in relazione ad una morte provocata da comportamento di cui non sia configurabile il carattere doloso potrebbe anche

5 Portatori di altri interessi privati e di interessi collettivi e diffusi 225 troverso, la Grande Chambre della Corte europea oltre a ribadire le più ricorrenti sottolineature dei requisiti di indipendenza e di effettività che devono inerire alle indagini ma anche circa il carattere di obbligo di mezzi e non di risultato che al riguardo s impone agli Stati ha messo l accento sull esigenza che l indagine sia «accessibile alla famiglia della vittima nella misura necessaria alla salvaguardia dei suoi legittimi interessi», aggiungendo però che, al contrario, non discenderebbe automaticamente dall art. 2 CEDU, un obbligo di garantire «la divulgazione o la pubblicazione di rapporti di polizia e di elementi dell inchiesta», potendone venire, attraverso la pubblicità data a «dati sensibili», «effetti pregiudizievoli per privati o per altre indagini», cosicché «l accesso di cui devono beneficiare il pubblico o i parenti della vittima» potrebbe opportunamente essere posticipato ad «altre fasi del procedimento» 12. Peraltro, la Corte europea non trascura neppure di considerare che «possono esserci ostacoli o difficoltà che in una particolare situazione impediscono il progredire di un indagine», né si potrebbe pensare a «un inderogabile obbligo a che ogni azione penale sfoci in una condanna o, ancor più specificamente, nell inflizione di una determinata pena» 13. Circa le pronunce polarizzate sull art. 3 CEDU, tra le numerose che si potrebbero segnalare ne vanno qui ricordate almeno due, originate da brucianti vicende della nostra storia nazionale degli ultimi anni, e non disgiunte, d altronde, da un più globale contesto tra le cui componenti quelle più appariscenti, come il disagio sociale e il terrorismo, non sono sempre le più drammatiche: la sentenza più recente è quella relativa al c.d. caso Abu Omar, alla radice del quale sta un operazione di extraordinary rendition condotta sul nostro territorio da agenti statunitensi con cooperazioni interne e riguardo alla quale il procedimento penale ebbe un esito pressoché fallimentare, quanto a chiarezza di accertamenti e quanto a punizione dei responsabili, soprattutto per l opposizione del segreto di Stato da parte dei vari Governi succedutisi in Italia negli anni: e la Corte europea ha sentenziato che sarebbe stato proprio ciò, ad aver avuto «l effetto di evitare la condanna» di parte dei responsabili «nonostante la mole di lavoro degli inquirenti e dei magistrati italiani», così da determinare una violazione dell art. 3 CEDU, alla stregua dei principi elaborati dalla stessa Corte europea, non senza aggiungersi che «le istanze giudiziarie interne non devono in alcun caso mostrarsi disposte a lasciare impuniti lesioni all integrità fisica e morale delle persone costituenti tortura o maltrattamenti inflitti da agenti dello Stato» 14. Sulle violenze commesse da appartenenti alle forze di polizia in occasione del G8 del 2001, una pronuncia precedente, nella quale la Corte europea, nel rilevare che pure in tal caso era rimasta insoddisfatta l esigenza di un efficace tutela procedurale del diritto garantito dall art. 3 CEDU, da un lato aveva riconosciuto l esemplare impegno del personale giudiziario occupatosi della vicenda, dall altro aveva fortemente stigmatizzato le carenze strutturali e le distorsioni esterne che ne avevano paralizzato gli sforzi, e si era spinta sino a sollecitare, da parte dell ordine giuridico italiano, l adozione di «strumenti giuridici idonei» non solo «a sanzionare in maniera adeguata i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti» ma anche «ad impedire a costoro di beneficiare di misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte.» medesima, con palese allusione, in particolare, al meccanismo della prescrizione 15. Molto significativo anche quanto affermato dalla Corte in relazione a un altra vicenda italiana : non senza ricordare che «la Convenzione di Istanbul impone agli Stati parti di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della [...] Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale», i giudici di Strasburgo hanno altresì sottolineato come, «nel trattamento giudiziario del contenzioso delle violenze contro le donne, spetti ai giudici essere sufficiente, a soddisfare l esigenza di rispetto dell art. 2 CEDU, l instaurazione di procedure non aventi carattere penale. 12 Così la sent , Giuliani e Gaggio c. Italia. 13 Cfr. la sent , Cindrić e Bešlić c. Croazia. 14 Si tratta della sent , Nasr e Ghali c. Italia. Già in occasione di altre operazioni analoghe, la Corte europea aveva d altronde avuto modo di affermare che la tutela dei diritti dell uomo garantiti dalla Convenzione, specialmente negli artt. 2 e 3, postula, non soltanto indagini effettive su denunce di violazioni al riguardo ma anche «opportune cautele di diritto e di fatto nei confronti dei servizi di intelligence [ ] particolarmente in relazione alle operazioni da loro condotte sotto copertura» (così la sent , Al Nashiri c. Polonia). 15 Corte eur , Cestaro c. Italia. Utili precedenti, al riguardo, sia nella sent. Alikaj, cit., sia nella sent , Saba c. Italia.

6 226 Capitolo VIII nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità morale, fisica e/o materiale della vittima, e di valutare la situazione di conseguenza, nel più breve tempo possibile» 16. Può ancora aggiungersi che l obbligo di svolgere indagini serie ed effettive, quando vi sia una denuncia di trattamenti inumani e degradanti (ma la stessa cosa, logicamente, deve dirsi a proposito di possibili lesioni dell art. 2 CEDU), è stato fatto gravare sugli Stati, da parte della Corte europea, anche laddove il comportamento criminoso ipotizzato risulti addebitato a privati Meno numerose, ma non meno significative, le pronunce che si riconducono al medesimo orientamento di fondo quanto al diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CE- DU). Si va invero da casi riguardanti violenze private e sessuali 18 (e qui l art. 8 viene spesso invocato insieme all art. 3 CEDU) 19 ad altri, tra i quali quelli concernenti la divulgazione di contenuti di intercettazioni telefoniche riguardanti persone e fatti estranei al procedimento penale di pertinenza 20. Almeno per i casi più gravi, come quelli di stupro e di abuso sessuale (in particolare, se commessi a danno di minorenni), la Corte applica anche qui la sua teoria dell aspetto procedurale della tutela convenzionale, affermando che pure dall art. 8 CEDU scaturisce un «obbligazione positiva» imposta agli Stati e tale da riverberarsi in un esigenza di «effettività di un indagine penale» Uno sdoppiamento (non solo) concettuale, tutto italiano. Tornando a tematiche più tradizionali, cominciamo col constatare che nella nostra cultura e nella nostra legislazione è radicata una distinzione non solo concettuale, ma anche di trattamento giuridico tra due figure (pur se esse vengono per lo più a identificarsi in una medesima persona): quella della persona offesa dal reato e quella del civilmente danneggiato, entrambe riportabili la prima sicuramente, la seconda con qualche maggiore sforzo a quell ampia nozione di vittima del reato che abbiamo visto propria dei documenti internazionali. La distinzione non è altrettanto netta in altre tradizioni culturali e legislative, caratterizzate da più strette compenetrazioni di trattamento delle due posizioni, e dove pertanto prevale la propensione all unificazione delle tematiche tramite il riferimento, appunto, al più generale concetto di vittima. Così, in particolare, in Francia, dove sono, tra l altro, «les victimes» a essere individuate come titolari di una somma di diritti di cui devono essere avvisate «par tout moyen» già dalla polizia giudiziaria (art del code de procedure pénale). 16 Così la sent , Talpis c.italia. 17 In questo senso, particolarmente, la sent , M.C. e A.C. c. Romania. 18 A tale problematica, rapportata alla tutela dell art. 8 CEDU, si riferisce anzi la prima pronuncia della Corte europea che, sia pure con un argomentazione ancora embrionale e lontana dagli sviluppi poi registratisi specialmente in relazione agli artt. 2 e 3 CEDU si può ascrivere all orientamento in questione (sent , X. e Y. c. Paesi Bassi). 19 Un ampia panoramica si trova in Corte eur. (G.C.) , Söderman c. Svezia. 20 Così, in particolare, la sent , Craxi c. Italia. Più di recente, la dec , Cariello c. Italia. 21 In questi termini, ancora la sent. Söderman, la quale, d altronde, a sua volta precisa che «non esiste un diritto assoluto a ottenere l apertura di un procedimento penale contro una determinata persona, o la sua condanna, quando non vi siano riprovevoli carenze negli sforzi prodotti per obbligare gli autori di reati a renderne conto». Circa gli atti interindividuali di minore gravità (come la diffamazione, anche se a carico di un minorenne) che pur siano suscettibili di ledere l integrità morale di una persona, la sentenza citata ritiene invece che l obbligazione incombente sugli Stati ai sensi dell art. 8 CEDU, di porre in essere e di applicare concretamente «un adeguato quadro giuridico che offra una protezione», «non implichi sempre l adozione di disposizioni penali», ritenendo sufficiente anche la predisposizione, al riguardo, di ricorsi di natura civilistica. Pure l estensione della tutela procedurale dei diritti fondamentali al caso di addebiti mossi a privati è stata riconosciuta operante, dalla Corte europea, anche in relazione all art. 8 CEDU (così la sent. M.C. e A.C., cit.).

7 Portatori di altri interessi privati e di interessi collettivi e diffusi 227 Anche il vigente codice italiano di procedura penale continua a distinguere e, per certi versi, ancor più nettamente che quelli del passato le due figure, così denominandole testualmente. Esso evita, invece, di regola e non senza ragione l impiego delle espressioni parte lesa o parte offesa, pur di uso frequentissimo nel linguaggio giudiziario e forense. Un eccezione, sotto quest ultimo profilo, è fornita dall art. 472 c. 3-bis CPP, del resto inserito successivamente alla redazione originaria del testo dell articolo (l. 66/1996) e poi ulteriormente modificato (dalla l. 269/1998 e dalla l. 228/2003). Di «parte offesa» parla anche l art. 282-quater CPP, introdotto dal d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009. L offeso dal reato è denominato «parte offesa» pure dalla normativa sul giudice di pace (art. 20 d.lgs. 274/2000). Può osservarsi che, col parlare di parte offesa o di parte lesa, si vengono a collocare sotto una categoria di forte pregnanza semantica il concetto di parte gli interessi sostanziali di chiunque abbia subìto effetti negativi dal reato. Proprio l uso di quel concetto in un significato fortemente atipico sganciato, cioè, dalla connotazione che normalmente esso riceve quando viene impiegato con riferimento alla tipologia dei soggetti cui è riconosciuto un particolare ruolo processuale (come si è visto nel cap. I, 8) finisce però col caricare di ambiguità l espressione, il cui impiego è dunque consigliabile evitare, almeno quando si voglia descrivere un quadro concettualmente lineare. 5. La persona offesa dal reato: solo una quasi-parte... La persona offesa dal reato (cfr. la rubrica del titolo VI del libro I del codice) è la vittima in senso più proprio, identificandosi nel titolare del bene o dell interesse protetto dalla norma incriminatrice e pertanto leso dal reato in quanto tale Anzitutto, va peraltro detto che non sempre una o più persone (o uno o più gruppi di persone) fisiche risultano concretamente individuabili come offesi dal reato. Si pensi, ad esempio, ai delitti contro la personalità dello Stato, o ai reati contro l ambiente, bene eminentemente collettivo (così, la fattispecie di deturpamento di bellezze naturali, punita dall art. 734 CP) Altre volte, l offeso non può essere egli stesso soggetto processuale (o non può esserlo da solo) o perché deceduto o perché non ritenuto dalla legge in grado di gestire consapevolmente la propria partecipazione personale nel processo che pur lo coinvolge La prima ipotesi (offeso deceduto) dà luogo a una forma di sostituzione di presenza qualora il decesso sia «conseguenza del reato» stesso per cui si procede (tipico, il caso dell omicidio): l art. 90 c. 3 CPP legittima all esercizio delle facoltà e dei diritti della persona offesa i suoi «prossimi congiunti». Deve aggiungersi che la definizione di «prossimi congiunti» di una certa rilevanza, sotto parecchi profili, per la legge penale sostanziale come per quella processuale si trova tuttora confinata (ed è un particolare abbastanza singolare) in una disposizione della parte speciale del codice penale (l art. 307 c. 4 CP), che vi comprende, oltre al coniuge e ai parenti più stretti (ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle), anche gli affini nello stesso grado (non, pero, quando sia morto il coniuge e non vi sia prole), nonché gli zii e i nipoti e, in forza di una recentissima inserzione novellistica, anche «la parte di un unione civile fra persone dello stesso sesso». In precedenza, un altra novella, direttamente integrativa dell art. 90 c. 3 CPP, aveva già stabilito che, in caso di decesso della persona offesa, le facoltà e i diritti ad essa spettanti potessero essere esercitati anche «da 22 In questi termini, in giurisprudenza, Cass n

8 228 Capitolo VIII persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente» (art. 90 c. 3 CPP). Le due innovazioni si devono, rispettivamente, al d.lgs. 6/2017 e al d.lgs. 212/ Una forma di rappresentanza processuale è, d altro canto, configurata dal c. 2 dello stesso art. 90 CPP per il caso in cui l offeso sia minorenne, interdetto per infermità mentale o inabilitato: le facoltà e i diritti che gli spettano vengono esercitati «a mezzo» di altri soggetti, individuati tramite il rinvio alle più specifiche disposizioni del codice penale in tema di querela (cfr. infra, ). «Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia», dopo la quale, «se [ ] permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell applicazione delle disposizioni processuali» (art. 90 c. 2-bis CPP) Anche quest innovazione è frutto del d.lgs. 212/ Di recente, con l inserzione, nel codice di procedura penale, di un art. 90- quater, è stato introdotto nel sistema il concetto di «condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa», con una serie di ricadute normative (cfr. infra, passim). Tale condizione è «desunta, oltre che dall età e dello stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto per cui si procede». Sempre l art. 90-quater CPP la cui inserzione si deve a sua volta al d.lgs. 212/2015 precisa che «per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall autore del reato» Nel sistema vigente così come nel codice anteriore la persona offesa in quanto tale non assume il ruolo di parte processuale, nonostante la maggior attenzione ad essa dedicata, rispetto al passato, dal codice del La collocazione della persona offesa in una posizione distinta da quella delle parti anche se caratterizzata (come vedremo) dal riconoscimento di poteri espressivi di un ruolo attivo in ordine a parecchi aspetti della dinamica del procedimento penale, nonché dalla titolarità del diritto di nominare un difensore si ricava dal silenzio che il codice mantiene circa la partecipazione sua o del suo legale alle discussioni, con cui vengono esposte le argomentazioni e precisate le richieste (appunto, di parte ) nelle fasi processuali idonee a concludersi con una decisione sul merito della regiudicanda: così, in particolare, l art. 421 c. 2 (dettato per l udienza preliminare, ma applicabile anche nei procedimenti speciali come il giudizio abbreviato e il patteggiamento ) e l art. 523 c. 1 CPP (concernente il dibattimento) Alla persona offesa, dunque, non è consentito avanzare richieste formali, in cui siano concretizzate le sue valutazioni circa l esito che il processo dovrebbe avere in vista della tutela dei suoi interessi morali o materiali, e alle quali il giudice sia obbligato a dare risposta in qualche capo specifico della sua pronuncia sulla regiudicanda. Le cose cambiano se l offeso, in quanto anche danneggiato (come del resto accade solitamente), si costituisce parte civile, a tutela, appunto, dei suoi interessi al risarcimento del danno e/o alle restituzioni Le precedenti constatazioni non sono in contrasto con quanto previsto, in via generale, dall art. 90 c. 1 CPP, dove accanto a un rinvio alle singole disposizioni di legge attributive di specifici diritti o facoltà della persona offesa si stabilisce che l offeso, «in ogni stato e grado del procedimento, può presentare memorie [ma senza obbligo di risposta da parte del giudice] e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova» (ma senza obbligo, per il giudice, di prenderli in considerazione).

9 Portatori di altri interessi privati e di interessi collettivi e diffusi 229 Nel corso delle indagini preliminari, peraltro, alle richieste che la persona offesa previsti nei casi dalla legge è invece fatto obbligo, al giudice, di dare risposta, così come a quelle provenienti dal pubblico ministero o dalle parti private (art. 328 c. 1 CPP). Può notarsi che l impegno a garantire alla vittima del reato, non solo «la possibilità [...] di essere sentita durante il procedimento» ma anche quella «di fornire elementi di prova» si trova già configurato, per gli Stati membri dell UE, dall art. 3 della decisione-quadro del 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale, ed è stato poi ribadito dall art. 10 della successiva direttiva del il diritto di querela e altre prerogative. All offeso spetta comunque una serie di prerogative, talune delle quali di lunga tradizione, altre introdotte dal vigente codice di procedura penale Tra le prime, ne troviamo una di particolare importanza che si colloca nella fase genetica dell iter processuale. Ci riferiamo al diritto di proporre quella querela che già sappiamo essere condizione di procedibilità per certi reati (cfr. il cap. V, 9.1) e la cui disciplina si ricava dal combinarsi di disposizioni del codice penale (art. 120 c. 1, nonché, per quanto concerne l istituto della remissione della querela, art. 152) e del codice di procedura penale (art. 336, e, per quanto riguarda la remissione, l art. 340 c. 1 e 4). Con la querela, la persona offesa viene a rimuovere l ostacolo alla promozione dell azione penale, che la legge pone in relazione a determinate fattispecie escludendone la perseguibilità d ufficio e sottoponendo la procedibilità, appunto, all attivarsi dell offeso. Resta fermo che la procedibilità a querela non trasferisce la titolarità dell azione penale dal pubblico ministero al privato, il quale, con la sua iniziativa, integra soltanto la condizione cui l esercizio dell azione, da parte del suo titolare, e subordinato. La scelta di sottoporre le singole fattispecie al regime della procedibilità d ufficio o a quello della subordinazione a querela della persona offesa è, di regola, lasciata alla discrezionalità legislativa. Negli ultimi anni talune fra le sue concretizzazioni (in particolare, in tema di reati sessuali) sono state oggetto di vivaci dibattiti e di oscillazioni di disciplina. È opportuno segnalare quanto al riguardo dispone l art. 55 della Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati aderenti ad accertarsi che «le indagini e i procedimenti penali» per una serie di reati «non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l accusa o ritirare la denuncia» La querela è intrinsecamente una manifestazione di volontà affinché si proceda penalmente; si distingue perciò dalla denuncia, che come vedremo al cap. XVIII, 4.2 ha carattere meramente dichiarativo, come veicolo di notitia criminis. Ciò non impedisce che i due contenuti possano fondersi in un unico atto, vale a dire che la denuncia contenga anche una querela. Nella prassi si parla spesso, a tal proposito, di denuncia-querela : espressione fatta propria anche dal linguaggio giurisprudenziale Del resto, anche quando machi di un originale contenuto di notitia criminis (la quale debba perciò desumersi aliunde), l atto di querela orale o scritto si presenta, di regola, con le stesse forme della denuncia (art. 337 c. 2 CPP). Essenziale è che se ne colga l espressione di una manifestazione di volontà Per l esercizio della facoltà di querela si configurano possibilità di rappresentanza, nel caso di minorenni e di incapaci per infermità mentale (art. 120 c. 2 e 3 23 Così, in giurisprudenza, tra le altre, Cass n

10 230 Capitolo VIII CP), con possibilità di nomina di un curatore speciale in caso di assenza di rappresentante legale o in caso in cui tra costui e l offeso dal reato vi sia conflitto d interessi (art. 121 CP e art. 338 CPP) Il querelante in quanto tale può d altronde essere condannato alle spese e ai danni derivati al querelato dalla proposizione della querela: ciò, in caso di assoluzione del querelato stesso perché il fatto non sussiste o non è stato da lui commesso: art. 427 c. 1 e 3 e art. 542 CPP (cfr. il cap. XXXIV, 5.1.4) In ogni procedimento penale senza distinzione, pertanto, fra reati perseguibili a querela e reati perseguibili d ufficio la persona offesa ha poi diritto a ricevere determinate informazioni sull avvio del procedimento stesso, sui suoi primi sviluppi e sul suo eventuale sbocco in una richiesta di archiviazione. Di un ampia gamma di diritti informativi da riconoscere alle vittime di reati fa menzione la citata DIR. 2012/29/UE: li si trova enunciati analiticamente sotto due riferimenti di genere, l uno al «diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un autorità competente», in particolare circa gli strumenti e le istituzioni di sostegno e di assistenza (art. 4, in raccordo con gli artt. 8 e 9), l altro a quello «di ottenere informazioni sul proprio caso» (art. 6), una volta avviato il procedimento (art. 6). Particolare attenzione è d altronde data anche agli strumenti linguistici delle informazioni e più in generale dei mezzi e dei modi di comunicazione tra la vittima e gli altri soggetti che operano nel procedimento penale, nel quadro del riconoscimento, sia pur entro certi limiti, di un «diritto all interpretazione e alla traduzione» e, prima ancora, di un «diritto di comprendere e di essere compresi» (art. 3). Nell art. 90-bis CPP troviamo una sorta di compendio delle informazioni che, «sin dal primo contatto con l autorità procedente, vengono fornite» alla persona offesa «in una lingua a lei comprensibile.». Si tratta di un articolo introdotto dal d.lgs. 212/2015 e poi integrato dalla l. 103/2017, a proposito della «facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter» CPP Già sappiamo che due meccanismi informativi di base previsti dal vigente codice di procedura penale, di cui si è detto a proposito dell accusato (cap. VII, 16 e 17), hanno come destinataria anche la persona offesa. Si tratta dell «informazione di garanzia» (art. 369 CPP) e delle comunicazioni relative all iscrizione di una notizia di reato nell apposito registro (art. 335 c. 3 CPP): all offeso vanno date con le stesse modalità e negli stessi limiti che alla persona cui si rivolge l addebito di carattere penale. In entrambi i casi la parificazione tra l indagato e l offeso costituisce risposta discutibile a esigenze informative più correttamente soddisfatte attraverso strumenti come quelli di cui si dirà nei paragrafi seguenti Sganciati da una stretta sinallagmaticità con analoghi diritti dell indagato sono altri diritti, attribuiti ora alla vittima in quanto tale, ora a più ampio spettro soggettivo di titolarità Di taluni tra tali diritti spettanti, del resto, anche al semplice denunciante e imperniati sull interesse a ricevere attestazioni di quanto presentato alle pubbliche autorità, daremo cenno nel cap. XVIII, al Qui segnaliamo che in base a una recentissima innovazione la persona offesa dal reato, se è anche denunciante o querelante, «decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, [ ] può chiedere di essere informata dall autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo: così l art. 335 c. 3-ter CPP, il quale precisa che ciò deve avvenire «senza pregiudizio del segreto investigativo». La norma si deve alla l. 103/2017.

11 Portatori di altri interessi privati e di interessi collettivi e diffusi Circa ulteriori comunicazioni, relative a vicende attinenti allo status libertatis di persone sottoposte a procedimento penale, cfr. sub cap. XXX, il Di notevole significato di principio, e insieme non privo di importanza pratica, è anche un altro istituto, regolato per la prima volta dal codice vigente, fin dalla sua versione originaria. L offeso dal reato nel momento in cui, mediante denuncia e/o querela, porta a conoscenza dell autorità una notizia di reato, o anche successivamente può infatti chiedere di essere informato circa l eventuale sbocco abortivo del procedimento. A seguito di tale manifestazione di volontà, egli ha diritto di ricevere una notificazione dell avviso della richiesta di archiviazione, presentata dal pubblico ministero al g.i.p. (art. 408 c. 2 CPP) L informazione sulle richieste di archiviazione è strettamente collegata a una importante facoltà in proiezione attiva che all offeso e stata riconosciuta dal codice vigente, col consentirgli l opposizione alla richiesta medesima. In una logica analoga l art. 11 DIR. 2012/29/UE fa carico agli Stati dell Unione di garantire «alla vittima [...] il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l azione penale», nonché di provvedere «a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l azione penale». Mediante l opposizione la persona offesa chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, con l onere stabilito a pena di inammissibilità dell opposizione stessa di indicare l oggetto di tali indagini e di fornire i relativi supporti probatori (art. 410 c. 1 CPP). A tal proposito, non è inopportuno osservare sin d ora come resti, sì, fermo che il giudice può egualmente dichiarare de plano l archiviazione se ritiene inammissibile l opposizione e infondata la notizia di reato; tuttavia, ove non giunga a queste conclusioni, il g.i.p. dovrà convocare un udienza al fine di sentire in contraddittorio le ragioni del pubblico ministero, dell indagato e dell offeso, e gli sbocchi saranno analoghi a quelli che possono aversi quando sia lo stesso g.i.p. a nutrire dubbi sulla richiesta di archiviazione (art. 410 c. 2 e 3 CPP). Se ne parlerà al cap. XVIII, Nel corso del procedimento a parte la già ricordata facoltà di presentare memorie e di indicare elementi di prova la presenza della persona offesa in quanto tale viene ulteriormente sollecitata da una serie di norme che impongono di darle avviso del compimento di certe attività in vari momenti della fase preliminare. Così è quando si deve procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c. 1 CPP) o ad incidente probatorio (art. 398 c. 3 CPP). La persona offesa, di cui risulti agli atti l identità e il domicilio, deve altresì essere citata per l udienza preliminare (art. 419 c. 1 CPP). Peraltro, nel corso di questa stessa udienza (così come, del resto, in dibattimento), essa a meno che, rivestendo contemporaneamente il ruolo di civilmente danneggiata, non si costituisca come parte civile non è ammessa a partecipare al vero e proprio contraddittorio, ma potrà soltanto essere ascoltata dal giudice in qualità di testimone Da segnalare, ancora, una sorta di potere interdittivo della pubblicità dibattimentale, che è riconosciuto alla persona offesa nei processi per reati sessuali (v. l art. 472 c. 3-bis CPP) In relazione, poi, a certi atti, che l offeso non può compiere in proprio, il codice gli riconosce esplicitamente un potere di sollecitazione presso il pubblico ministero, affinché sia questi ad assumere certe iniziative, che peraltro il pubblico ministero già po-

12 232 Capitolo VIII trebbe avviare autonomamente. Così è per la richiesta di incidente probatorio (art. 394 CPP). Lo stesso vale per l impugnazione agli effetti penali (art. 572 CPP), da non confondere con l impugnazione contro la condanna alle spese e ai danni, che la persona offesa in quanto sia stata querelante può proporre in proprio. 7. L esercizio dell azione civile nel processo penale... La figura del civilmente danneggiato ci interessa qui, nella sua proiezione processuale di parte civile ma la disciplina relativa a questo soggetto che interviene a titolo privato nel procedimento penale affonda le sue radici nel codice civile (artt ss.) e nel codice penale (art. 185, di cui v., per quanto attiene alle restituzioni, il c. 1 e, per quanto concerne il risarcimento, il c. 2, anche per l estensione ai danni non patrimoniali, in deroga alla regola generale fissata al riguardo dall art CC) Chi vanti una posizione sostanziale di civilmente danneggiato è legittimato ad assumere, anche nel processo penale, un ruolo attivo, esercitando in quel processo l azione civile: lo dice l art. 74 CPP, che sottolinea come il relativo diritto possa essere fatto valere «dal soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell imputato e del responsabile civile». Come si coglie anche da questa disposizione, il danneggiato ha il suo naturale contraddittore in colui al quale viene addebitato il reato, cioè l imputato (da questo punto di vista, in quanto soggetto chiamato a rispondere dei danni che dal reato sono stati provocati); ma già dall art. 185 c. 2 CP nel suo riferimento, oltre che al «colpevole», alle «persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui» si intravvede la possibilità che ci siano anche (uno o più) «responsabili civili» distinti dall imputato, la cui presenza in quanto tali, ed esclusivamente in quanto tali, è messa in evidenza come si può constatare già dall art. 74 CPP. Della figura del responsabile civile si parlerà al 9. Sempre nel testo dell art. 74 CPP risalta un altro dato: qui, diversamente da quanto già visto in materia di diritti della persona offesa, il legislatore utilizza la locuzione «successori universali» in luogo dell espressione «prossimi congiunti», impiegata nell art. 90 CPP. La mancata corrispondenza tra i due riferimenti è correlata, del resto, alla natura strettamente civilistica degli interessi che si vogliono in questa sede tutelati Per gli incapaci valgono, a proposito dell esercizio dell azione civile nel processo penale, le norme relative alla rappresentanza, alle autorizzazioni e all assistenza, fissate per l esercizio delle azioni civili nelle sedi competenti (art. 77 c. 1 CPP), ma in casi eccezionali si può anche giungere alla nomina di un curatore speciale (art. 77 c. 2 e 3 CPP) e «in caso di assoluta urgenza» persino all esercizio, in via provvisoria, dell azione civile da parte del pubblico ministero (art. 77 c. 4 CPP) Dalla lettura delle norme di diritto sostanziale che fondano il diritto al risarcimento del danno si coglie che la categoria dei soggetti cui tale diritto è riconosciuto e, correlativamente, la categoria dei legittimati ad esercitare l azione civile nel processo penale è tendenzialmente più vasta di quella dei soggetti cui spetta la qualifica di persona offesa dal reato (o di vittima in senso stretto), anche se normalmente è proprio l offeso ad essere, in quanto anche danneggiato, il primo (e spesso l unico) a poter far valere quel diritto, con tutto ciò che ne consegue. Il «diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell autore del reato nell ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell ambito di un altro procedimento giudiziario» dev essere garantito alla vittima del reato alla stregua del 1 dell art. 16 Dir. 2012/29/UE, il cui 2, dal canto suo,

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