REGIONE VENETO AZIENDA ULSS 16 DI PADOVA

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1 . REGIONE VENETO AZIENDA ULSS 16 DI PADOVA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER L AZIENDA ULSS 16 DI PADOVA, L AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA E L ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (IOV) CAPITOLATO D ONERI CIG: D8

2 CARATTERISTICHE DELL APPALTO Art. n. 1 Oggetto Il presente Capitolato ha per oggetto l esecuzione del servizio di tesoreria a favore dell Azienda ULSS 16 di Padova, dell Azienda Ospedaliera di Padova e dell Istituto Oncologico Veneto (IOV). Art. n. 2 Durata Il servizio avrà la durata massima di 9 anni con decorrenza dalla data indicata nel contratto, con le seguenti scadenze opzionali: 1. primo periodo di vigenza contrattuale della durata di 60 mesi; 2. un secondo periodo opzionale della durata di 42 mesi condizionato alla verifica, da parte della stazione appaltante, della perdurante efficienza, efficacia ed economicità del servizio. L appaltatore si impegna comunque a garantire, alle medesime condizioni contrattuali, la prosecuzione del servizio oltre le scadenze sopra indicate, fino ad un massimo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento della procedura di scelta del contraente. Art. n. 3 Modalità e termini di esecuzione Per quanto riguarda le modalità ed i termini di esecuzione del servizio, si rinvia al contenuto dell allegato capitolato tecnico. PRINCIPI RELATIVI ALL ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. n. 4 Deposito cauzionale definitivo L appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % del valore economico dell appalto o per il diverso importo stabilito dall art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. L importo può essere ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate le certificazioni indicate nell art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia, ai sensi dell art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, rilasciata nelle forme previste dall art. 75 comma 3 del Decreto citato, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 del Codice Civile, nonché l operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Pag. 2 di 12

3 La cauzione viene prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell eventuale maggiore spesa pagata per l esecuzione in danno dell appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dalla stazione appaltante rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. La stazione appaltante, nel caso in cui la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all appaltatore la reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza dell appaltatore, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere all appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia è svincolata nella misura del 10 % per ogni anno di esecuzione del contratto fino al limite massimo dell 80 % dell importo iniziale garantito; al termine di ogni periodo annuale, il responsabile del procedimento acquisisce dal direttore dell esecuzione del contratto il documento attestante la corretta esecuzione della prestazione. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato finale di conformità delle prestazioni eseguite da parte del direttore dell esecuzione del contratto, con il conseguente svincolo dell importo residuo rispetto a quello inizialmente garantito. Art. n. 5 Varianti in corso di esecuzione del contratto Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall appaltatore, se non è disposta dal direttore dell esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti di seguito. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Nei casi sopra citati, la stazione appaltante può chiedere all appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, deve essere stipulato un atto aggiuntivo contrattuale con l appaltatore. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano Pag. 3 di 12

4 motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. L appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni normative previste dagli art. 310 e 311 del DPR. 207/2010. Art. n. 6 Vicende soggettive dell esecutore del contratto Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all appaltatore non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni nei confronti della stazione appaltante previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di idoneità in relazione alla prestazione subappaltata, nonché quelli di moralità di cui all art. 38 del D. lgs. n. 163/2006. Nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011; decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti inerenti la vicenda soggettiva producono effetti nei confronti della stazione appaltante. Nelle more delle verifiche previste dal presente articolo, l adempimento delle obbligazioni contrattuali rimane a carico del cedente, pena l escussione della cauzione definitiva. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione l art. 116 del D. lgs. n. 163/2006. Art. n. 7 Cessione del contratto Il contratto, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, non può essere ceduto a pena di nullità. Art. n. 8 Cessione dei crediti derivanti dal contratto Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto devono essere notificate alla stazione appaltante e sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate dalla stessa con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. Pag. 4 di 12

5 Art. n. 9 Subappalto L'affidamento in subappalto o in cottimo è ammesso alle condizioni previste nell art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, in particolare l appaltatore dovrà: - indicare all atto dell offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; - depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle prestazioni subappaltate e contestualmente presentare la certificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità in relazione alla prestazione subappaltata e la autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 in capo al subappaltatore; - allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta salvo la riduzione dei termini prevista dall art. 118 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006; tale termine, può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. La stazione appaltante corrisponderà comunque gli importi delle prestazioni oggetto di subappalto all appaltatore che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l art. 118 del D.lgs. n. 163/2006. ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. n. 10 Direttore dell esecuzione del contratto Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali. A tale fine, il direttore svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti. Art. n. 11 Avvio dell esecuzione del contratto Pag. 5 di 12

6 Il responsabile del procedimento, una volta acquisita l efficacia del contratto, autorizza il direttore dell'esecuzione a darne avvio, salvi i casi di esecuzione anticipata previsti dall art. 302 comma 2 del DPR n. 207/2010. Al momento di avvio dell esecuzione del contratto dovrà essere redatto apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal direttore dell esecuzione e dall appaltatore, che dovrà contenere: a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l appaltatore svolge l'attività; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell appaltatore dalla stazione appaltante per l'esecuzione del servizio; c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione. Nel caso in cui l appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Art. n. 12 Verifica di conformità Al termine di ogni periodo semestrale di esecuzione del servizio e alla scadenza del termine finale di efficacia del contratto, il direttore dell esecuzione deve effettuare la verifica di conformità. La verifica si svolge in contradditorio con la presenza del direttore dell esecuzione e dell appaltatore e con la redazione di apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il verbale dovrà essere trasmesso, entro 15 giorni dalla data del controllo, al responsabile del procedimento; nel verbale dovranno essere indicati il giorno della verifica, le generalità degli intervenuti e di coloro che, seppur invitati, non sono intervenuti, le singole operazioni e verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell appaltatore che mette a disposizione, a proprie cure e spese, i mezzi necessari. Il direttore dell esecuzione rilascia il certificato finale di verifica di conformità, entro 30 giorni dalla scadenza del termine finale di efficacia del contratto, quando risulti che l appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato avrà il contenuto indicato nell art. 322 del DPR n. 207/2010 e dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti nonché trasmesso per la conferma al responsabile del procedimento. Pag. 6 di 12

7 Il certificato verrà trasmesso per l accettazione all appaltatore che sottoscriverlo e restituirlo nel termine di 15 giorni. Il rilascio dei certificati di conformità intermedi e di quello finale costituiscono titolo per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi contrattuali nonché per lo svincolo della cauzione definitiva. Per quanti non disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione gli articoli dal 312 al 324 del DPR n. 207/2010. Penali per ritardo nell adempimento VICENDE PATOLOGICHE DEL CONTRATTO Art. n. 13 Penali Nei casi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, si applicheranno le seguenti penali: - nel caso di ritardato avvio dell esecuzione del servizio per cause imputabili all appaltatore, rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico, si applicherà la penale pari a 1 per mille del valore economico complessivo dell appalto per ogni giorno di ritardo; - nel caso di ritardato adempimento delle prestazioni oggetto dell appalto per cause imputabili all appaltatore, rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico e nell offerta di gara, si applicherà la penale pari all 1 per mille del valore economico complessivo dell appalto per ogni giorno di ritardo; Qualora il ritardo nell adempimento determini un importo massimo complessivo delle penali superiore al 10 % dell importo contrattuale, la stazione appaltante disporrà la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell art. 298 comma 2 del DPR n. 207/2010. Penali per l ipotesi di inadempimento Negli altri casi di inadempimento contrattuale, si applicheranno le seguenti penali: - nel caso di mancato o inesatto delle prestazioni oggetto dell appalto per causa imputabile all appaltatore, rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico e nell offerta di gara, si applicherà una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l 1 per mille del valore economico complessivo dell appalto sulla base dei costi indotti dalla mancata o inesatta attivazione del servizio Procedimento La stazione appaltante provvederà a contestare l addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Pag. 7 di 12

8 L appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata., le proprie controdeduzioni rispetto all illecito contestato. La stazione appaltante, valutata l infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sul deposito cauzionale definitivo. Recesso ex lege: Art. n. 14 Recesso Costituiscono casi in cui l ordinamento attribuisce alla stazione appaltante il diritto potestativo di recesso della stazione appaltante, le seguenti ipotesi: a) art. 17 comma 1 lett. a) del DL n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall art. 15 comma 13 lett. b) del DL n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012, qualora lo scostamento del prezzo contrattuale sia superiore al 20 % rispetto ai prezzi medi riferimento, nell ipotesi in cui l appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione del contratto; b) art. 94 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 159/2011, qualora la violazione degli obblighi imposti dalla normativa antimafia sia accertata successivamente alla stipula del contratto ; c) in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla legge. La stazione appaltante in seguito all esercizio del diritto potestativo di recesso potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l affidamento dell appalto fino al quinto miglior offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni proposte dall aggiudicatario in sede di offerta. Recesso convenzionale: La stazione appaltante si riserva il diritto potestativo di recesso nei seguenti casi: a) qualora le convenzioni stipulate da consip spa successivamente alla stipula del contratto siano migliorative rispetto a quelle del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta al relativo adeguamento; b) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto conseguente alla presente procedura, venga stipulato un contratto in esito all esperimento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale; c) nel caso in cui, a causa di processi di fusione o incorporazione con altre realtà aziendali sanitarie, intervengano variazioni di identità soggettiva della stazione appaltante o nel caso in cui mutino i limiti territoriali di competenza della stessa. Procedimento Con riferimento alle ipotesi di recesso ex lege e di recesso convenzionale sopra previste, la stazione appaltante comunica all appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima; all appaltatore spetta esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni contrattuali già regolarmente eseguite, secondo le condizioni pattuite, senza Pag. 8 di 12

9 poter far azionare alcuna ulteriore pretesa, a titolo risarcitorio, indennitario o anche a titolo di rimborso spese. Art. n. 15 Risoluzione del contratto Risoluzione del contratto per grave inadempimento La stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell art. 136 comma 1 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006, nelle seguenti ipotesi: a) l appaltatore non adempie alle istruzioni e alle direttive della stazione appaltante al momento dell avvio dell esecuzione del contratto; b) inadempimento imputabile all appaltatore di entità tale da compromettere la buona riuscita dell appalto; Il direttore dell esecuzione del contratto contesta il grave inadempimento all appaltatore assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. La stazione appaltante, acquisite e valutate negativamente le suddette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l appaltatore abbia risposto, dispone la risoluzione del contratto. Risoluzione del contratto per grave ritardo Al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento previste dal paragrafo precedente e fatta comunque salva l applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo dall art. 13 del presente capitolato, la stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave ritardo, ai sensi dell art. 136 comma 4 del D.lgs. n. 163/2006. In tali casi, il direttore dell esecuzione del contratto assegna un termine non inferiore a 10 giorni per eseguire le prestazioni in ritardo, che decorre dal ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine, il direttore dell esecuzione verifica in contradditorio con l appaltatore gli effetti dell intimazione comunicata e ne redige processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Qualora l inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto. Risoluzione del contratto per cause diverse dall inadempimento Costituiscono ulteriori cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi: a) art. 135 commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 163/2006, qualora sia intervenuta l applicazione definitiva di una o più misura di prevenzione antimafia, oppure sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti di cui al citato articolo; oppure nell ipotesi di falsità nella produzione di documentazione o dichiarazioni risultante dal casellario informatico dell ANAC; Pag. 9 di 12

10 b) art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, nell ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; c) art. 116 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, qualora il soggetto subentrante nell esecuzione del contratto sia privo dei requisiti soggettivi di qualificazione; d) art. 21 L. n. 646/1982, nell ipotesi di subappalto non autorizzato; e) art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, nell ipotesi di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; f) nell ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito di idoneità professionale; g) in caso di violazione del codice di comportamento della stazione appaltante di cui al successivo articolo 18; h) in tutti gli altri casi contemplati da previsioni normative. Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto Nel comunicare la risoluzione, il responsabile del procedimento chiede al direttore dell esecuzione la redazione dello stato di avanzamento del contratto e determina l onere da porre a carico dell appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l appalto da eseguire. L esecuzione in danno dell appaltatore inadempiente è ammessa nel limite di importo corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria ed è garantita dalla cauzione definitiva ai sensi dell art. 123 comma 3 del DPR 207/2010. La stazione appaltante, in seguito alla risoluzione, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l affidamento della prestazioni residue dell appalto fino al quinto miglior offerente escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. Obblighi di assicurazione Art. n. 16 Obblighi di carattere generale L appaltatore dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione che copra qualsiasi danno subito dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell appalto; l importo della somma assicurata dovrà corrisponde all importo del contratto. La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi o a cose di qualsiasi natura nel corso dell esecuzione dell appalto con un massimale pari ,00. Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio del servizio con scadenza alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima dell inizio dell esecuzione contrattuale. Obblighi di riservatezza L appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso Pag. 10 di 12

11 della stazione appaltante. L obbligo di riservatezza assunto dall appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell esecuzione del contratto ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. E fatto obbligo all appaltatore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per finalità e scopi diversi da quelli previsti dalla presente 20 convenzione, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di protezione dei dati personali. A detto scopo l appaltatore, per la parte di competenza, sarà formalmente nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell art. 29 del predetto D. Lgs. n. 196/2003. L appaltatore dovrà a sua volta provvedere a formalizzare la nomina di Incaricato del trattamento, a norma dell art. 30 del medesimo Decreto, nei confronti di tutto il proprio personale, che svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione, fornendo le necessarie istruzioni, affinchè i dati personali e sensibili, soprattutto a carattere sanitario, di cui quest ultimo venga a conoscenza nello svolgimento dell attività lavorativa, vengano considerati come riservati e come tali trattati nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 sopra indicato. L informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell art. 13 del D.lgs 196/2003) è visionabile sul sito Obblighi in materia di lavoro L appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni dovute trovano applicazione gli artt. 4 e 5 Del DPR 207/2010. Obblighi in materia di salute e di sicurezza L appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull igiene del lavoro. Obblighi di tracciabilità L appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l appaltatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi del conto corrente ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso saranno comunicati a seguito dell aggiudicazione provvisoria. Anche le transazioni tra la ditta ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa da comunicarsi preventivamente alle singole Aziende. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati. Tale Pag. 11 di 12

12 previsione andrà espressamente inserita, a pena di nullità, nella convenzione che sarà sottoscritta con l appaltatore. Obblighi derivanti dal Codice di comportamento Nel corso dell esecuzione del contratto, l appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 30/1/2014, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/4/2013, è pubblicato nel sito aziendale al seguente link: Obblighi derivanti dal protocollo di legalità Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: ( Art. n. 17 Contratto Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica, ai sensi dell art. 11 comma 13 del D.lgs. n. 163/2006. Tutti gli oneri e le spese conseguenti e inerenti il contratto, compresa l imposta di bollo, sono a carico dell appaltatore. Art. n. 18 Foro competente Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l appaltatore e la stazione appaltante è competente in via esclusiva il Foro di Padova. Art. n. 19 Clausola finale Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici, nel DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici nonché al al Codice Civile. * * * * * * Pag. 12 di 12

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