STATUTO NAZIONALE della ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INVESTIGAZIONI e SICUREZZA TITOLO I DENOMINAZIONE E SCOPI

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1 1 STATUTO NAZIONALE della ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INVESTIGAZIONI e SICUREZZA TITOLO I DENOMINAZIONE E SCOPI Art. 1 L ASSOCIAZIONE E costituita una Associazione Professionale Italiana (A.P.I.) senza scopo di lucro e senza rappresentanza esclusiva - denominata Associazione Professionale Investigazioni e Sicurezza di seguito in forma abbreviata APIS - retta dal presente Statuto e riguardosa - in particolare della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26/01/ 13, nonché ossequiosa delle norme previste dall ordinamento giuridico italiano per le associazioni in genere e dell art. 148 del T.U.I.R. La sede legale ed operativa - coincidente anche con il Distretto Interregionale Nord è fissata in Rivoli (TORINO), via Aosta 28. L eventuale trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo non comporterà alcuna modifica statutaria. L associazione accluderà altre sedi, denominate Distretti Interregionali, in Centro e Sud d Italia. L attività della APIS è indipendente da ogni confessione religiosa e da ideologie politiche e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità e pari opportunità e sono rispettose dei diritti inviolabili e inderogabili della persona, garantiti anche dai trattati europei. L associazione è aperta a tutte le figure professionali che operano nell ambito delle investigazioni private e della sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata oppure a tutte le imprese/agenzie che forniscono servizi di investigazione e/o sicurezza (security), ovvero ai loro componenti. Il Regolamento avrà il compito di definire la terminologia, specificando le qualificazioni ed i requisiti occorrenti per rientrare nelle attività e nelle figure professionali di cui sopra, elaborazione che potrà ispirarsi alle direttive delle commissioni UNI (ente di formazione tecnica) - quando disponibili - relative alle attività professionali sopra menzionate. Art. 2 SCOPI DELL ASSOCIAZIONE L associazione si propone di promuovere la tutela dei comuni interessi professionali, giuridici, economici, sociali e morali delle persone fisiche e giuridiche private che operano nell ambito delle investigazioni e della sicurezza e mira specificatamente a realizzare i seguenti obiettivi: 1) La ricerca di soluzioni unitarie con le altre associazioni professionali nazionali dei problemi che interessano i security manager e tutti gli operatori della sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata perseguendo rivendicazioni comuni e con la finalità di proporre opportune modifiche legislative, volte a rendere migliore l attuale quadro normativo; 2) lo studio dell evoluzione e le trasformazioni della professione dell investigatore privato, del security manager e di tutte le figure professionali che si occupano di sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata in Europa, approfondendone le tendenze e le consuetudini; 3) il progresso del livello culturale, la qualificazione e l aggiornamento professionale del security manager, dell investigatore privato e di tutte le figure professionali

2 2 che si occupano di sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata, nonché dei giovani che intendono intraprendere queste professioni, oltre la valorizzazione delle competenze degli associati attraverso la formazione permanente presso una struttura tecnico-scientifica costantemente a nostra disposizione; 4) il monitoraggio ed il contrasto del fenomeno dell abusivismo nell ambito delle professioni non regolamentate (prive di albo) oggetto di interesse per l APIS e della eventuale pubblicità ingannevole prodotta nei settori connessi; 5) la promozione di un dibattito, incoraggiando il confronto tra le parti in causa, sulle tematiche relative alla sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata e alle investigazioni private, attraverso la massima diffusione, adesione, partecipazione alle attività della associazione; 6) il conseguimento, soprattutto tra le giovani e future generazioni di investigatori privati e di security manager o di ogni altra figura professionale che si occupa di sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata di una coscienza ed una competenza adeguate alla complessità dei problemi inerenti dette professioni, mettendo in comune le esperienze concrete maturate nel campo delle attività predette; 7) l erogazione di un parametro di valutazione ai consumatori che si accingono a scegliere un investigatore privato o un security manager o una figura professionale che si occupa di sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata al quale affidare un incarico/appalto, imperniato sulla visibilità dei requisiti dei nostri associati, altresì certificati da enti indipendenti; 8) l istituzione di un sito internet di informazioni rivolto ai consumatori e di uno sportello reclami destinato alla eventuale risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i nostri associati ed i loro clienti/committenti; 9) la vigilanza sulla condotta professionale degli associati tenuti al rispetto delle regole deontologiche stabilite dall associazione; 10) l impegno a conformarsi in futuro alle disposizioni connesse alle associazioni professionali e alle direttive impartite a riguardo dagli enti di accreditamento indipendenti ed esterni all associazione. Art. 3 ASPETTI FINANZIARI All associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, nonché ad essa corre l obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L APIS si impone l obbligo inoltre - di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e provvederà a richiedere una certificazione di bilancio, se le condizioni di cassa consentiranno di sostenerne il costo. Tutti gli incarichi sociali sono rivestiti a titolo gratuito ed onorifico. Soci o dirigenti/funzionari pertanto - prestano la loro opera o collaborazione solo ed esclusivamente per spirito di volontariato, altresì è ammesso il rimborso delle spese documentato/analitico sostenute nell interesse e per conto dell associazione. Art. 4 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE L APIS è organizzata in tre Distretti Interregionali dislocati rispettivamente nel Nord, Centro e Sud d Italia cui verranno affidati i Distretti Regionali, tenuti ad osservare lo Statuto ed il Regolamento.

3 3 Art. 5 - LOGO Il logo dell APIS consiste in una fenice stilizzata di colore azzurro, ovvero nella riproduzione del volatile mitologico nei suoi tratti essenziali che, dispiegando le ali verso l alto, compone un ovale nel quale è iscritta la denominazione sociale della nostra associazione professionale sottolineata da una fascetta del tricolore italiano. Essa rappresenta ed evoca la nostra presunta capacità di raccogliere informazioni nell'ambiente che ci circonda e sugli eventi che si dipanano al suo interno per contribuire al progresso della società moderna e simboleggia l'inizio di un nuovo ciclo. Apis è anche il nome - in latino - dell ape, insetto emblema dell operosità e, di riflesso, della volontà solerte di ogni associato di perseguire gli obiettivi del sodalizio. TITOLO II SOCI Art. 6 SOCI APIS assicura una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Possono essere Soci dell APIS, in numero illimitato, le persone fisiche di ambo i sessi che ne condividono principi e scelte, purché maggiorenni e di cittadinanza italiana ed in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento. Art. 7 CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE a) Per essere ammessi come Soci occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo Nazionale. b) I Soci sono tenuti a versare all APIS, dal momento in cui ne richiedono l iscrizione, un contributo annuo, detto anche quota associativa - a copertura dell anno solare in corso - nella misura e con le modalità stabilite dall Assemblea dei Soci. Sono esonerati dalla corresponsione di tale contributo i Soci Fondatori ed i Soci Onorari. Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale sull ammissione dei nuovi associati sono inappellabili e viene garantito a priori che i respingimenti non saranno in alcun modo basati su motivazioni pretestuose oppure in ragione di discriminazioni di sesso, razza o religione. In caso di rigetto della domanda di iscrizione la quota viene rimborsata. c) La qualità di associato non è trasmissibile mortis causa o per atto tra vivi. L adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La quota o contributo associativo non è trasmissibile o rivalutabile. d) Non sono ammessi e non possono essere iscritti all APIS i soggetti colpiti da sentenze penali passate in giudicato, salvo non abbiano chiesto e ottenuto la riabilitazione. e) Opportune integrazioni sulle modalità ed i requisiti di ammissione saranno convenientemente descritti nel Regolamento, parte integrante del presente Statuto, in sintonia con la disciplina normativa relativa alle associazioni professionali. f) Particolare riguardo verrà posto per determinare i titoli professionali dei nostri associati per fregiarsi delle qualifiche di cui al successivo articolo 8 e pari attenzione sarà adoperata per la

4 4 vigilanza delle regole deontologiche (codice di condotta) che essi sono tenuti a rispettare scrupolosamente al fine di tutelare i consumatori/committenti nel rispetto del Codice del Consumo. L ausilio e l accreditamento di enti certificatori indipendenti ed esterni super partes garantiranno l imparzialità riguardo la valutazione delle competenze maturate dai professionisti iscritti nell APIS. g) L anzianità per l esercizio delle cariche sociali viene calcolata dalla data di corresponsione della quota associativa all atto della prima iscrizione. Art. 8 TIPOLOGIA SOCI I Soci si distinguono nelle seguenti tipologie: 1) Soci Fondatori Si definiscono e qualificano come soci fondatori: - i tre (3) sottoscrittori dell atto costitutivo. 2) Soci Effettivi Sono ammissibili come soci effettivi: - i titolari delle agenzie investigative o delle imprese di sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata, nonché i security manager tesserati da almeno un anno e che vogliano corrispondere la quota associativa prevista per detta posizione. 3) Soci Sostenitori Sono ammissibili come soci sostenitori: - i titolari delle agenzie investigative o delle imprese di sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata, nonché i security manager in attesa di maturare un anzianità associativa di almeno un anno prima di richiedere l eventuale adesione quali Soci Effettivi; - i soci delle imprese di sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata o delle agenzie investigative, presenti nelle compagini sociali; - il personale subordinato e assunto dalle agenzie investigative o dalle imprese di sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata in applicazione dei rispettivi contratti collettivi di lavoro; - il personale parasubordinato e autonomo operante nelle imprese di sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata o nelle agenzie investigative. 4) Soci Simpatizzanti Sono ammissibili come soci simpatizzanti: - gli investigatori privati o i security manager o gli operatori della sicurezza partecipata, sussidiaria, complementare, integrata in quiescenza; - tutti gli studenti universitari iscritti nelle Facoltà di Scienze delle Investigazioni, Scienze Criminologiche, Psicologia Criminale e Investigativa e/o Forense, Giurisprudenza, Scienze della Difesa e della Sicurezza. - gli appartenenti alle Forze dell Ordine in servizio o in congedo.

5 5 5) Soci Onorari Sono ammissibili come soci onorari: - le persone fisiche o giuridiche, nominate dal Consiglio Direttivo nella misura massima di uno all anno, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno, alla costituzione e/o al sostentamento e/o alla crescita ed espansione dell'associazione. Art. 9 DIRITTI Tutti i Soci hanno i seguenti medesimi diritti: a) diritto di voto; b) diritto di partecipare alle assemblee; c) diritto di nominare gli organi direttivi dell associazione; d) diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri dell associazione; e) diritto di partecipare alle attività organizzate dall associazione; f) diritto di usufruire di tutti i servizi che l associazione mette a disposizione, comprese eventuali agevolazioni e/o convenzioni; g) diritto di entrare in possesso di un tesserino di riconoscimento. Art. 10 DOVERI I Soci hanno i seguenti doveri: a) obbligo di rispettare lo Statuto, il Regolamento, il Codice Deontologico e il Codice del Consumo, nonché ossequiare tutte le delibere assunte, aderendo allo scopo associativo e condividerne le finalità istituzionali; b) versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari deliberati per far fronte alle necessità economiche e sociali, fatta eccezione per i Soci Fondatori e Onorari; c) collaborare, in base alla propria disponibilità, capacità e competenza, al buon funzionamento ed alla crescita dell associazione; d) osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano la civile convivenza e la buona educazione; e) rispettare tutte le norme che disciplinano l organizzazione ed il funzionamento della associazione e dei suoi Distretti; f) comunicare agli organi associativi competenti qualsiasi cambiamento relativo al venire meno dei requisiti che sono essenziali ed imposti per appartenere all APIS; g) aderire alle iniziative promosse dall associazione in ordine alla formazione permanente, così come previsto dalle norme relative alle associazioni professionali. Art RECESSO Il Socio può recedere ad nutum dall associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 60gg. rispetto alla scadenza annuale, ovvero entro e non oltre il 31 ottobre. In difetto perdura la posizione di Socio anche per l'anno successivo con l obbligo di adempiere ai propri doveri. Il Socio dimissionario o radiato dall associazione non ha diritto al rimborso della quota annuale versata, neppure in misura parziale.

6 6 Art. 12 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO I Soci hanno diritto di entrare in possesso di un tesserino di riconoscimento di colore diverso in base alla qualifica nella piena consapevolezza che non sono pubblici ufficiali e che attualmente - non godono certamente di questo status gli operatori della sicurezza o gli investigatori privati. L APIS promette - altresì - di vigilare attentamente sulle eventuali condotte da parte dei propri associati che possano integrare il reato di sostituzione di persona e di punire severamente qualsiasi abuso. TITOLO III INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI Art. 13 SANZIONI DISCIPLINARI a) A carico dei tesserati (soci) che vengono meno ai doveri verso l associazione o ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse: 1) La deplorazione Consiste in un rimprovero ufficiale, ovvero una nota di biasimo, rivolta per iscritto ad un tesserato. 2) La sospensione Consiste nella interruzione dalla attività associativa - per un periodo di tempo che varia da 6 mesi a 1 anno e nel blocco di tutti i diritti previsti e sanciti dall art. 9 per la stessa durata. 3) La radiazione Consiste nella cancellazione definitiva dall elenco dei soci con conseguente divieto di partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività organizzata dall associazione. Il socio radiato potrà essere deferito all autorità competente. b) Il Socio può essere deplorato, sospeso o radiato dall associazione nei seguenti casi, considerati gravi motivi: - inadempienza dei doveri previsti all art. 10; - qualora sussistano motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all associazione stessa; - per aver commesso atti recanti turbamento ed in contrasto con le finalità e gli scopi o la linea strategica e politica dell associazione; - nel caso in cui venga compromesso il buon nome dell APIS per mezzo di iniziative denigratorie; - per aver diffuso notizie di qualsiasi tipo relative all associazione all interno o all esterno della medesima, non autorizzate dagli organi sociali competenti; - per non aver consultato e ottenuto dall Ufficio Stampa le autorizzazioni necessarie a divulgare comunicazioni di qualsiasi natura e con qualunque mezzo di diffusione all esterno dell associazione; - abusi compiuti per mezzo del tesserino di riconoscimento; - altre situazioni di indegnità che rendano incompatibile o pregiudizievole la permanenza del tesserato nell associazione. c) Le sanzioni disciplinari sono deliberate dalla Commissione di Vigilanza e devono essere comunicate al diretto interessato, congiuntamente alle motivazioni che le hanno generate,

7 7 tramite posta elettronica certificata o telefax. Sono impugnabili avanti il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento. d) Le sanzioni disciplinari non possono colpire o riguardare in alcun modo i Soci Fondatori che ne restano immuni. TITOLO IV ORGANI SOCIALI Art. 14 ORGANI SOCIALI NAZIONALI Gli organi sociali nazionali sono: l Assemblea dei Soci, il Presidente, il Vice- Presidente, il Segretario Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, la Commissione di Vigilanza, il Collegio dei Probiviri, l Ufficio Stampa. Art. 15 L ASSEMBLEA a) L Assemblea dei Soci è il massimo organo dell associazione ed è composta da tutti i Soci tesserati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria e diritto di parola e di voto tutti i Soci in regola con gli oneri derivanti dallo Statuto e dal Regolamento. Non possono partecipare all Assemblea coloro che risultano colpiti dalle sanzioni disciplinari identificate come sospensione e/o radiazione o che non sono in regola con il versamento delle quote sociali. b) L Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati o quando se ne ravvisa la necessità mediante una comunicazione affissa nella sede sociale e pubblicizzata nel sito internet con almeno 30 giorni di anticipo, nonché deve contenere l indicazione della data, dell ora e del luogo di svolgimento e l ordine del giorno dei lavori. c) L Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria una volta l anno per l approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e della relazione tecnico-morale-finanziaria del Consiglio Direttivo e su ogni altra questione, purché posta all ordine del giorno. Si riunisce invece ogni tre anni per il rinnovo delle cariche, ovvero per eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri e la Commissione di Vigilanza. d) L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza - su decisione congiunta del Presidente e del Consiglio Direttivo - la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente può scegliere due Soci scrutatori tra i presenti ed un Socio verbalizzante. e) Per l elezione alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procederà mediante ballottaggio. La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali. f) L Assemblea in sede ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione un ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. g) L Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l esame delle modifiche allo Statuto sociale in ottemperanza dell art oppure per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due terzi (2/3) degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell Associazione si rimanda all art. 32.

8 8 Essa viene convocata mediante una comunicazione affissa nella sede sociale e pubblicizzata nel sito internet con almeno 07 giorni di anticipo. i) L'assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti. l) Il Presidente dell Assemblea è il Presidente dell Associazione che sarà assistito da un segretario da lui designato tra i Soci presenti che avrà il compito di redigere un verbale. Copia del medesimo sarà a disposizione dei Soci che avranno l obbligo di non divulgarlo. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci. Art. 16 IL PRESIDENTE Il Presidente: a) rappresenta legalmente l associazione nei rapporti con i terzi e di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa; b) coordina gli organi sociali nei limiti delle sue attribuzioni e rispettando l autonomia della Commissione di Vigilanza, del Collegio dei Probiviri e dell Ufficio Stampa; c) esercita le funzioni stabilite dal Regolamento; d) presiede l Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; e) provvede alla direzione e gestione dell associazione in conformità alle delibere dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; f) in caso d estrema urgenza e necessità provvede su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del stesso non oltre 30 giorni dall emissione dei provvedimenti; g) in caso di sua assenza, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice-Presidente, al Segretario Nazionale o al Capo Ufficio Stampa; h) può conferire a terzi, associati o meno, procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti; i) è eletto dall Assemblea dei Soci e può essere scelto esclusivamente tra i Soci Fondatori ed Effettivi. E rieleggibile per un numero massimo di tre mandati; l) in caso di dimissioni volontarie viene sostituito pro-tempore dal Vice-Presidente che resta in carica fino a nuove elezioni; Art. 17 IL SEGRETARIO NAZIONALE ED IL VICE-PRESIDENTE 1) Il Segretario Nazionale: a) è eletto dall Assemblea dei Soci esclusivamente tra i Soci Fondatori ed Effettivi. E rieleggibile per un numero massimo di tre mandati; b) in caso di dimissioni volontarie viene sostituito pro-tempore dal membro iscritto da più tempo in APIS tra i Commissari Interregionali e resta in carica fino a nuove elezioni; 2) Il Vice-Presidente: a) supporta il Presidente in ogni sua funzione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e ne assume tutti i poteri e le responsabilità, nel caso in cui esso dovesse dimettersi, fino a nuove elezioni; b) è eletto dall Assemblea dei Soci esclusivamente tra i Soci Fondatori ed Effettivi. E rieleggibile per un numero massimo di tre mandati; c) in caso di dimissioni volontarie viene sostituito pro-tempore dal membro iscritto da più tempo in APIS tra i Commissari Interregionali e resta in carica fino a nuove elezioni.

9 9 Art. 17/bis I COMMISSARI INTERREGIONALI a) fanno parte nella misura di tre del C.D.N. e sono eletti dall Assemblea dei Soci scegliendo tra i Soci Fondatori ed Effettivi; b) in caso di dimissioni volontarie vengono sostituiti pro-tempore dai membri iscritti da più tempo in APIS tra i Commissari Regionali e restano in carica fino a nuove elezioni; c) in assenza di Soci Effettivi vengono scelti ed eletti i membri con una maggiore permanenza in associazione in termini di tesseramento nelle singole aree geografiche (Nord, Centro, Sud). Art. 18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Il Consiglio Direttivo Nazionale: a) è composto dai seguenti Funzionari Dirigenti: - Presidente (1) - Vice-Presidente (1) - Segretario Nazionale (1) - Commissari Interregionali (3) b) amministra e coordina l associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, eccetto quelli espressamente riservati dal presente Statuto agli altri organi sociali con particolare riguardo per l autonomia della Commissione di Vigilanza,il Collegio dei Probiviri e l Ufficio Stampa; c) delibera sulle domande d ammissione dei Soci; d) delibera sull attività da svolgere e sui programmi da realizzare; e) procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi; f) amministra il patrimonio e le rendite sociali; g) stabilisce la quota sociale, salvo quanto previsto dalle norme transitorie; h) approva il Regolamento sociale e ne conia ed integra le norme; i) può nominare commissioni e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali; l) procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi; m) stipula contratti per quanto occorre all associazione, determinando annualmente il corrispettivo da versare per l'affitto eventuale dei beni; n) incarica il Tesoriere che curerà materialmente la gestione economica ed amministrativa dell'associazione; o) ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso d estrema urgenza e necessità dal Presidente; p) esamina le osservazioni della Commissione di Vigilanza e dei Commissari Interregionali e adotta i necessari provvedimenti sui rilievi che gli vengono sottoposti; q) si riunisce in seduta ordinaria ogni anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria; r) i Funzionari Dirigenti che lo compongono sono eletti dall Assemblea dei Soci ogni tre anni e sono scelti esclusivamente tra i Soci Fondatori ed Effettivi; s) per tutto quanto non espressamente previsto alle lettere precedenti si applicano i principi validi per l Assemblea dei Soci. Art. 19 LA COMMISSIONE DI VIGILANZA La Commissione di Vigilanza è composta da tre membri scelti tra i Soci Effettivi eletti dall Assemblea dei Soci e per la durata di un solo mandato (tre anni). La Commissione ha il

10 10 compito di vigilare sull osservanza dello Statuto, del Codice Deontologico e del Codice del Consumo e di erogare le sanzioni disciplinari di cui all art. 13. Si interfaccia con il Consiglio Direttivo per richiedere pareri non vincolanti e decide autonomamente in merito alle infrazioni commesse dai Soci. La stessa si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta sia necessario o a richiesta motivata anche di uno solo dei suoi membri. Art. 20 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri con particolare autorità morale, scelti tra i Soci Effettivi ed eletti dall Assemblea dei Soci per la durata di un solo mandato (tre anni). Decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari inflitti dalla Commissione di Vigilanza. Nell esercizio delle proprie competenze ed attribuzioni, il Collegio ha le più ampie facoltà inquirenti. Si riunisce in seduta ordinaria ogniqualvolta debba esaminare un appello. Art. 21 L UFFICIO STAMPA a) Formano l organo denominato Ufficio Stampa i Soci Fondatori. Essi costituiscono l autorità interna per la garanzia delle comunicazioni. b) L Ufficio Stampa ha lo scopo principale di sostenere la reputazione dell associazione contribuendo al mantenimento di una specifica identità del sodalizio tratteggiata nel presente Statuto e racchiusa nei propositi dei fondatori dell APIS. c) All Ufficio Stampa spetta e compete selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall interno dell associazione verso l esterno che necessitano della sua preventiva approvazione. L Ufficio Stampa assolve i compiti istituzionali di informazione e gestisce senza ingerenze il sito web, i social network, le campagne di informazione e pubblicitarie, le pubblicazioni istituzionali, le attività editoriali e qualsiasi altra forma di comunicazione dell APIS verso l esterno, comprese le conferenze stampa e simili. d) L Ufficio Stampa è autonomo, pertanto non deve rispondere del proprio operato a nessun altro organo sociale. e) L Ufficio Stampa è diretto da un coordinatore che assume la qualifica di Capo Ufficio Stampa (CUS) - scelto tra i Soci Fondatori - mantiene i rapporti epistolari con media e istituzioni, organizza e dirige l Ufficio Stampa ed è il portavoce dell associazione; f) Il Capo Ufficio Stampa viene coadiuvato dagli altri Soci Fondatori e può incaricare anche all esterno dell associazione soggetti con qualifica di addetti stampa quali collaboratori nell attività tipica dell organismo di cui al presente articolo. Art. 22 IL TESORIERE Il Tesoriere ha il controllo contabile della associazione, cura materialmente la gestione economica ed amministrativa del sodalizio in ossequio alle norme contenute all art. 3 e nel Titolo V del presente Statuto. Viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra i Soci Fondatori ed Effettivi. E rieleggibile per un numero massimo di tre mandati. In caso di dimissioni volontarie viene sostituito pro-tempore dal membro iscritto da più tempo in APIS tra i Soci Effettivi o in assenza di questi da un Socio Fondatore e resta in carica fino a nuove elezioni. Art. 23 SEDUTE E DELIBERE Le sedute e le delibere di ogni organo sociale potranno essere assunte anche tramite riunioni virtuali purché le stesse siano convalidate dagli aventi diritto al voto con firma digitale oppure i verbali siano successivamente trasmessi ed approvati tramite Posta Elettronica Certificata.

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