L ATTIVITA DELLE COMMISSIONI NELLA XV LEGISLATURA. Commissione Cultura. n. 1/7 parte seconda

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1 L ATTIVITA DELLE COMMISSIONI NELLA XV LEGISLATURA Commissione Cultura n. 1/7 parte seconda 14 maggio 2008

2 Camera dei deputati XVI LEGISLATURA SERVIZIO STUDI Documentazione e ricerche L attività delle Commissioni nella XV legislatura Commissione Cultura n. 1/7 parte seconda 14 maggio 2008

3 La documentazione di inizio legislatura predisposta dal Servizio Studi e, quanto ad alcune parti, dall Ufficio per i Rapporti con l Unione europea, dal Servizio Biblioteca, dal Servizio Bilancio dello Stato, dal Servizio Commissioni e dal Servizio per il Controllo parlamentare, si compone di: un dossier ipertestuale su CD-ROM (Documentazione e ricerche, n. 1), che illustra analiticamente le principali politiche legislative e attività istituzionali svolte dalla Camera dei deputati nel corso della XV legislatura; 14 fascicoli di accompagnamento (Documentazione e ricerche, nn. da 1/1 a 1/14 prima parte) recanti, per ciascuna Commissione, una nota di sintesi sulle aree tematiche di interesse, sull attività svolta e sugli adempimenti governativi nelle materie di competenza; 14 volumi (Documentazione e ricerche, nn. da 1/1 a 1/14 seconda parte) recanti, per ciascuna Commissione, un estratto del dossier ipertestuale concernente le politiche legislative e l attività istituzionale nelle materie di competenza. DIPARTIMENTO CULTURA Consigliere Federica SINDICI (4279) Documentaristi Sara CARUSO (2312) Chiara MARTINI (2789) Segretario parlamentare Serenella PAPARELLI (3255) I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. File: CU0001b

4 INDICE POLITICHE LEGISLATIVE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA Ministeri istruzione e università 5 Il Ministero della pubblica istruzione 6 Il Ministero dell università e della ricerca 8 Razionalizzazione degli organismi collegiali 9 Riordino degli Istituti di ricerca e valutazione 10 Ordinamenti scolastici 13 Attività parlamentare 18 Personale insegnante 21 Dotazioni organiche 21 Reclutamento e formazione iniziale 22 Stato giuridico e trattamento economico 25 Dirigenti scolastici 27 Gestione delle risorse per la scuola 31 Ordinamento delle università 37 Le nuove classi di laurea e di laurea magistrale 37 Altre misure sugli ordinamenti didattici 39 Alta formazione artistica e musicale 41 Attività parlamentare 42 Programmazione del sistema universitario 43 Valutazione università e ricerca 47 Docenti universitari 53 Finanziamento delle università 59 Il sistema di finanziamento 59 Le manovre finanziarie della legislatura 59 Specifici interventi di finanziamento 63 I

5 Ricerca scientifica e tecnologica 65 La riforma degli enti di ricerca 65 Il personale degli enti di ricerca 66 Gli interventi di sostegno alla ricerca 68 CULTURA, SPETTACOLO E SPORT Ministero dei beni culturali 75 Beni ed attività culturali 81 Cinema e spettacolo 87 Diritto d autore 93 Sport 99 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI Il sistema radiotelevisivo 107 Editoria 113 ATTIVITÀ PRESSO LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA (a cura dell Ufficio Rapporti con l Unione europea) Cultura 121 Dialogo interculturale 121 Multilinguismo 121 Agenda europea per la cultura 122 Istruzione 123 Istruzione e apprendimento permanente 123 Efficienza ed equità 125 Modernizzazione delle università 125 Erasmus Mundus 126 Conclusioni del Consiglio europeo di primavera POLITICHE LEGISLATIVE NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI (a cura del Servizio Biblioteca Ufficio Legislazione straniera) Riforme dell istruzione 131 Francia 131 Regno Unito 131 Spagna 133 II

6 SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA Obbligo scolastico 139 Esami e percorsi di orientamento 145 I precedenti 145 La riforma degli esami di maturità (L. n. 1/2007, art. 1) 146 L orientamento scolastico e la valorizzazione dell eccellenza (L. n. 1/2007, art. 2) 150 Riordino degli enti di ricerca 155 CULTURA, SPETTACOLO E SPORT Codice dei beni culturali 165 Fondazioni lirico-sinfoniche 177 Riforma della Siae 183 Diritti radiotelevisivi 191 Sicurezza nello sport 199 III

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8 Politiche legislative e attività istituzionale

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10 SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

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12 MINISTERI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ MINISTERI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ Nell ambito del processo di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, intervenuto ad inizio legislatura con il decreto legge 18 maggio 2006, n , le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca, già accorpate con il d.lgs. n. 300/ nel Ministero dell istruzione e della ricerca scientifica (MIUR), sono state nuovamente distribuite in due distinti dicasteri: il Ministero della pubblica istruzione (MPI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) (per una ricostruzione generale del riassetto dei Ministeri (vedi capitolo Assetto dei ministeri, nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali). In particolare, al Ministero della pubblica istruzione (art. 1, co. 7) sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di istruzione non universitaria attribuite all ex MIUR dall'articolo 50, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 300 del 1999 (organizzazione generale dell istruzione scolastica, assegnazione risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, valutazione del sistema scolastico, riconoscimento dei titoli di studio in ambito europeo ed internazionale, istruzione superiore e formazione tecnica superiore). Parallelamente, al Ministero dell università e della ricerca (art. 1, co. 8) sono state devolute le funzioni in materia di istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica di cui alla lettera b) del medesimo articolo 50, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999 nonché i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento riguardanti le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge n. 508/ Il d.l. n. 181/2006 ha altresì indicato la tipologia organizzativa dei due dicasteri, prevedendo la struttura per dipartimenti nel Mpi, e il modello a direzioni generali per il Mur 4 (in precedenza, il Miur era articolato in tre dipartimenti) D.L. 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1 della legge 17 luglio 2006, n D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Cfr. art. 1, co. 8-bis, d.l. n. 181/2006. Dapprima, il decreto legge prevedeva il modello dipartimentale anche per il Ministero dell università; la modifica è intervenuta ad opera dell art. 2, co. 137, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1 della l. 24 novembre 2006, n

13 POLITICHE LEGISLATIVE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Per rendere operativo sin dall inizio il c.d. spacchettamento, è stato dapprima emanato il D.P.C.M. 14 luglio , con il quale si è disposta l immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite, nonché l individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione. Successivamente, sono stati adottati, per ciascun ministero, i regolamenti di organizzazione delle strutture amministrative e degli uffici di diretta collaborazione, come previsto dalla normativa vigente in materia. Peraltro, si deve sottolineare che nella predisposizione degli schemi di regolamento ci si è dovuti attenere alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n (l. finanziaria 2007) che, all art. 1, commi da 404 a 416, ha stabilito un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento (per un approfondimento sul punto, vedi la scheda Il processo di riorganizzazione interna, nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali). Di seguito, si analizza sinteticamente il nuovo assetto organizzativo dei due ministeri. Tuttavia, occorre segnalare che la l. finanziaria per il (art. 1, co ) ha previsto che, a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni originarie di cui al d.lgs. n. 300/1999, ossia è pari a dodici. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ivi comprese quelle recate dal D.L. 181/2006 (vedi la scheda La composizione dei successivi Governi, nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali). Il Ministero della pubblica istruzione Nel dettaglio della nuova organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, il D.P.R. 21 dicembre 2007, n dispone che lo stesso sia articolato in due dipartimenti: dipartimento per l istruzione e dipartimento per la programmazione. All interno dei dipartimenti operano otto direzioni generali, nel numero di quattro per ciascun dipartimento. In totale, l amministrazione centrale del dicastero comprende 74 uffici di livello dirigenziale non generale (di cui 7 con compiti di studio, consulenza e ricerca) D.P.C.M. 14 luglio 2006, recante Competenze e Uffici del Ministero dell istruzione e del Ministero dell università e della ricerca. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 6

14 MINISTERI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ Al fine di garantire il coordinamento delle attività svolte e per formulare proposte al Ministro per l emanazione di indirizzi e direttive, il regolamento ha previsto una Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali, presieduta dal Ministro che provvede a convocarla periodicamente. A livello periferico, il Ministero è, invece, articolato negli uffici scolastici regionali, che hanno sede in ciascun capoluogo di regione e costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa. Il numero complessivo è di 18 uffici. A questi (di livello dirigenziale generale) sono assegnate le funzioni di governo complessivo del sistema scolastico della regione, fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti. Gli uffici scolastici regionali si articolano al loro interno per funzioni e sul territorio, a livello provinciale, in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali, ai quali è preposto un dirigente di livello dirigenziale non generale. In attuazione del nuovo assetto organizzativo, si è proceduto con d.m. 27 febbraio 2008 alla individuazione ed organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale. Con riferimento alle strutture di staff del Ministro, il D.P.R. 29 novembre 2007, n individua gli uffici di diretta collaborazione istituiti all interno del dicastero della pubblica istruzione come segue: ufficio di gabinetto; segreteria del Ministro; ufficio legislativo; ufficio stampa; segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato; servizio di controllo interno; segreteria tecnica. Rispetto alla tipizzazione degli uffici di diretta collaborazione dell ex Miur si osserva la presenza di un nuovo ufficio, corrispondente alla segreteria tecnica, alla quale è affidato il compito di assicurare al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tra tutti gli uffici, solo il gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa. Il limite del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito in 194 unità, di cui 1 di qualifica dirigenziale di livello generale e 14 aventi qualifica dirigenziale di livello non generale. Le posizioni dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione (Capo di gabinetto, Capo dell'ufficio legislativo, Capo della segreteria particolare e Segretario particolare del Ministro e dei Sottosegretari, Capo dell'ufficio stampa, componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno) sono da intendersi aggiuntive. Inoltre, oltre al contingente così determinato, il Ministro può assumere collaboratori con contratto a tempo determinato in numero massimo di 18 unità, nonché consulenti con incarichi di collaborazione 9 Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione. 7

15 POLITICHE LEGISLATIVE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE coordinata e continuativa, anche in tal caso in numero non superiore a 18 unità 10. Il Ministero dell università e della ricerca Il regolamento di organizzazione del Ministero dell università è stato adottato con D.P.R. 19 novembre 2007, n , ai sensi del quale il dicastero si articola nel segretariato generale e in sei uffici dirigenziali generali. Al segretario generale sono affidati prevalentemente compiti di coordinamento amministrativo, tecnico ed istruttorio, nonché la cura delle relazioni con il pubblico e della comunicazione istituzionale, la redazione del bilancio, la cura dei rapporti tra il Ministero e l Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema universitario (vedi capitolo Valutazione università e ricerca, pag. 47). Per quanto concerne le unità di primo livello, sono previsti quattro uffici con funzioni finali relative ai principali settori di intervento del dicastero (direzione generale dell università; direzione generale dell alta formazione artistica, musicale e coreutica; direzione generale dello studente e del diritto allo studio; direzione generale della ricerca) e due che svolgono compiti strumentali all esercizio della missione istituzionale del dicastero (direzione affari generali e del personale e direzione generale dei sistemi informativi). Il segretariato generale e le unità di primo livello sono complessivamente articolati al loro interno in 43 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti devono essere definiti con apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare. Il D.P.R. 13 febbraio 2007, n ha provveduto a dettare l organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro. Tutte le attività di supporto all organo di direzione politica e di raccordo con questo e le strutture dell amministrazione sono coordinate dal Gabinetto, il quale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai fini della gestione del bilancio. In tale ambito sono costituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione: ufficio di Gabinetto (nel cui ambito opera il consigliere diplomatico del Ministro); uffici della segreteria del Ministro; ufficio legislativo; ufficio stampa (nel cui ambito opera il portavoce); segreterie dei Sottosegretari di Stato; Il comma 2 della disposizione in commento specifica che la durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario. Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca». Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca. 8

16 MINISTERI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ servizio del controllo interno. A differenza di quanto determinato in passato, nell area della diretta collaborazione figura anche la segreteria tecnica per il coordinamento della politica della ricerca, istituita dal d.lgs n. 204/ , la quale coadiuva il Ministro nelle funzioni di coordinamento, programmazione e valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è fissato in 100 unità, di cui 9 dirigenti, scelti prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altra amministrazione pubblica. A questi si aggiungono non più di 12 collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato ed un massimo di 12 incarichi di collaborazione per esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero. Sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contingenti sopra riportati le posizioni dei responsabili dei singoli uffici, nonché i componenti della segreteria tecnica (11 membri). Razionalizzazione degli organismi collegiali Nel corso della legislatura sono stati adottati alcuni provvedimenti di riordino degli organismi operanti presso i Ministeri, in attuazione dell articolo 29 del d.l. n. 223/ Tale disposizione ha, infatti, stabilito una riduzione del 30 per cento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche, rispetto alla spesa sostenuta nel 2005, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle singole amministrazioni. Le misure che possono essere adottate riguardano: soppressione o accorpamento delle strutture, eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; razionalizzazione delle competenze; diminuzione dei componenti degli organismi; riduzione dei compensi. Per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione, sono stati confermati 61 organismi e soppressi 36, realizzando un risparmio di spesa pari a circa 417 mila euro (D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75 e D.P.C.M. 23 aprile 2007). Per gli organismi operanti presso il Ministero dell università, si è provveduto con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97 e D.P.C.M. 4 maggio 2007, i quali hanno D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 2, comma 3). D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n

17 POLITICHE LEGISLATIVE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE confermato 27 organi, mentre ne risultano soppressi 8 per un risparmio di spesa pari a circa 959 mila euro 15. In entrambi i casi, per gli organismi che continuano ad operare presso i Ministeri è prevista una riduzione della spesa per gli oneri di funzionamento, compresi i compensi e i gettoni di presenza per i componenti degli stessi. La durata degli organi è limitata a tre anni, trascorsi i quali occorre valutarne la perdurante utilità per poterne prorogare la durata. Riordino degli Istituti di ricerca e valutazione Ancora in relazione ad esigenze di razionalizzazione della spesa, la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha disposto il riordino di alcuni istituti che svolgono attività di supporto del Ministero della pubblica istruzione nel settore della ricerca educativa e della valutazione del sistema scolastico. Alla data dello scioglimento delle Camere, tuttavia, la riforma non era stata perfezionata con l adozione dei necessari adempimenti; nelle more dell adozione di questi ultimi, con successivi DPCM, è stata protratta la durata in carica degli amministratori straordinari, nominati ai sensi della medesima legge finanziaria, in attesa della costituzione dei nuovi organi di gestione. Con riguardo alle strutture oggetto di riordino, si ricorda che l art. 1, co. 610 e 611, della l. finanziaria per il 2007 ha istituito l Agenzia nazionale per lo sviluppo dell autonomia scolastica, destinata ad assumere i compiti di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), dei quali si è prevista la soppressione. L ordinamento dell Agenzia è stato demandato ad un regolamento governativo (da emanare ai sensi dell art. 17, co. 2, della legge n. 400/ ) indicante anche la dotazione organica del personale dell'agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti assegnati alle strutture soppresse. Lo schema di regolamento è in corso di emanazione. La medesima legge finanziaria (art. 1, co ) ha inoltre riordinato gli organi di gestione dell Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione e ha esteso l attività dell istituto alla formulazione di proposte e procedure per la valutazione dei dirigenti scolastici. Altre disposizioni nel corso della legislatura hanno attribuito all INVALSI ulteriori compiti in materia I risultati finali ottenuti dalle singole amministrazione nel programma di riordino sono stati presentati nel Consiglio dei ministri dell 11 maggio L. 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio. 10

18 MINISTERI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ di osservazione dei livelli di apprendimento e predisposizione delle prove degli esami conclusivi dei corsi di istruzione secondaria Cfr. articolo 1, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, in legge, con modificazioni, dall art. 1, L. 25 ottobre 2007, n. 176; nonché articolo 1, L. 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università. 11

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20 ORDINAMENTI SCOLASTICI ORDINAMENTI SCOLASTICI Per quanto attiene l ordinamento scolastico, l attività legislativa nella XV legislatura sembra poter essere ricondotta a due linee direttrici: da un lato, la proroga dei termini per l avvio del riordino del secondo ciclo di istruzione delineato dalla cosiddetta riforma Moratti 18 ; dall altro, l adozione di disposizioni in varia misura innovative rispetto all impianto della riforma citata. Riguardo al primo filone di interventi, si ricorda che, poco dopo l inizio della legislatura, l art. 1 della legge di conversione del dl 173/ ha prorogato, fino a trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i termini per l emanazione di disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi riguardanti il diritto-dovere all istruzione, l alternanza scuola lavoro, il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, la formazione dei docenti e le procedure concorsuali (emanati nel corso del 2005) 20. Il medesimo articolo ha inoltre rinviato all anno scolastico e formativo l avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione 21 ; un ulteriore proroga all anno scolastico è stata poi disposta dall art 13, comma 1-quater del dl Si ricorda che la legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha delineato una nuova articolazione del sistema dell istruzione, rimettendone l attuazione a decreti legislativi ed ha contestualmente dettato alcune disposizioni immediatamente applicative concernenti l iscrizione anticipata alla scuola dell infanzia e alla scuola primaria e la valutazione dei titoli dei docenti scolastici. Le deleghe citate riguardano in particolare: la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione articolato in due cicli; la valutazione del sistema educativo; la formazione iniziale dei docenti; l alternanza scuolalavoro. In attuazione delle deleghe sono stati delineati il riordino della scuola dell infanzia e del primo ciclo dell istruzione (d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) ed il riordino del secondo ciclo nonché l indicazione dei livelli essenziali di prestazione relativi all istruzione e formazione professionale di competenza regionale (d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226). E stato inoltre ridefinito il dirittodovere all istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76); è stata disciplinata l alternanza scuola-lavoro come modalità di formazione nel secondo ciclo sia nei licei sia nel sistema dell istruzione e della formazione professionale (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77); è stato riordinato il servizio nazionale di valutazione del sistema educativo (d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286); sono state modificate la formazione iniziale per l accesso alla docenza, nonché le relative procedure concorsuali per la copertura del 50 per cento dei posti in organico (d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 227). Legge 12 luglio 2006, n. 228, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione. Il D.Lgs.227/2005, concernente formazione iniziale dei docenti e procedure di reclutamento, è stato poi abrogato dall art. 2, comma 416, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007). Giova ricordare che la riforma del primo ciclo (comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado) avviata dall anno scolastico è ormai entrata a regime. 13

21 POLITICHE LEGISLATIVE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 7/ , anche in ragione delle innovazioni ordinamentali introdotte dal medesimo articolo 23 e di cui si darà conto di seguito. Sul secondo versante, si ripercorrono di seguito sinteticamente le misure legislative che hanno modificato l assetto ordinamentale della riforma Moratti o introdotto ulteriori innovazioni; tali misure hanno interessato di fatto tutti gli ordini di scuole. Con riguardo alla scuola dell infanzia è stata prevista l attivazione di sezioni sperimentali (cd. classi primavera ) destinate ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età 24, previo accordo in sede di Conferenza unificata 25 ; alle nuove spese si è fatto fronte utilizzando le risorse destinate dalla legge Moratti alla sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell infanzia ed alla scuola primaria 26, pari a 66,2 milioni di euro annui 27. Si è poi disposta 28 la reintroduzione nella scuola primaria delle classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali, compreso il tempo mensa) facendo riferimento al modello didattico anteriore al D.Lgs. 59/ Tra le disposizioni di maggiore portata adottate nel corso della legislatura figura senz altro l innalzamento a dieci anni (coincidenti con i sedici anni di età) dell obbligo di istruzione, introdotto a decorrere dall anno scolastico dalla legge finanziaria unitamente all innalzamento a 16 anni dell età Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnicoprofessionale e la rottamazione di autoveicoli. Per completezza di informazione si ricorda che l art. 1, comma 7, della legge di conversione del DL 173/2006 ha prorogato l assetto dell organico delle scuole secondarie di primo grado fino all anno scolastico , mentre esso avrebbe dovuto essere ridefinito (art. 14,comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2004) con l entrata a regime della riforma del primo ciclo (anno scolastico ). E stato contestualmente abrogato l'articolo 2 del D.Lgs. 59/2004 (recante riordino della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione) ai sensi del quale possono essere iscritti alla scuola dell infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la disciplina degli ingressi anticipati alla scuola materna viene pertanto sostituita con la previsione di un percorso specifico per i bambini dai due ai tre anni. Art. 1, comma 630, della legge finanziaria Articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53. Ulteriori risorse, messe a disposizione dai Ministeri dell istruzione, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale sono state individuate in sede di Conferenza unificata (Accordi 14 giugno 2007 e 20 marzo 2008). Art. 1, co. 1, del D.L. 7 settembre 2007, n. 147 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n Tale organizzazione didattica deve essere comunque realizzata, senza oneri aggiuntivi, nell ambito degli organici di diritto del personale docente indicati a livello regionale, secondo le determinazioni assunte dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Il DL 147 richiama in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n Art. 1, commi , legge 296/

22 ORDINAMENTI SCOLASTICI minima per l accesso al lavoro. Si è previsto, peraltro, che l adempimento dell obbligo sia espletato nelle istituzioni scolastiche o (limitatamente ai primi due anni di applicazione) nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (attivati ai sensi dell Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003) 31. Innovazioni consistenti 32 sono state apportate alla disciplina degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell istruzione. Per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado è stato ripristinato il giudizio di ammissione 33 all esame, formulato dal consiglio di classe; si è introdotta inoltre un ulteriore prova scritta a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento 34. Una riforma di più ampia portata ha interessato i cosidetti esami di maturità (esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). La nuova disciplina 35 - formulata come novella alla legge 425/ può sinteticamente riassumersi nella previsione di criteri più rigorosi per l ammissione alle prove, con particolare riferimento ai candidati esterni; nell individuazione di nuove modalità di valutazione (che valorizzino il profitto del candidato nell intero percorso scolastico) e nella ridefinizione della composizione della commissione d esame, con l inclusione di membri esterni. A tali innovazioni si è accompagnato il conferimento di una delega al Governo per l adozione di decreti legislativi aventi per oggetto la realizzazione di percorsi di orientamento al proseguimento degli studi o all inserimento nel mondo del lavoro; nonché la valorizzazione dell eccellenza scolastica (vedi scheda Esami e percorsi di orientamento, pag. 145). Con riguardo all istruzione secondaria, nel corso della legislatura è stato modificato l impianto del secondo ciclo, delineato dalla cd legge Moratti e dal D.Lgs. 226/ ed articolato nel sistema dell istruzione, costituito dai licei, e Per tale profilo la nuova disciplina si discosta dalle misure relative al diritto dovere all istruzione e alla formazione per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, disposto dalla legge Moratti e dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 ed espletabile nelle istituzioni scolastiche, nelle strutture della istruzione e formazione professionale o nell apprendistato 31. Art. 1 del citato DL 147/2007. Tale giudizio era previsto dall art. 177, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 (TU della scuola), abrogato dall art. 19 del D.Lgs. 59/2004 (recante norme generali per la scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53). Tale prova viene selezionata dal Ministro della pubblica istruzione tra testi predisposti dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione L. 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università. Legge 10 novembre 1997, n D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il d.lgs è stato predisposto ai sensi degli art 1, 2 e7 della Legge 53/2003 (cosiddetta legge Moratti ). 15

23 POLITICHE LEGISLATIVE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale 38 L art. 13 del DL 7/ ha, infatti, proceduto al ripristino dei percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e professionali; tali percorsi non erano menzionati dal citato d.lgs. 226/2005 che li sostituiva con due specifici indirizzi liceali (economico e tecnologico) 40. Il medesimo articolo ha affidato a regolamenti ministeriali (da emanarsi entro il 31 luglio 2008) il riordino dell istruzione professionale 41 secondo le seguenti linee direttrici: riduzione degli indirizzi e del monte ore annuale; individuazione di un area comune di istruzione; ridefinizione delle discipline connessa al potenziamento delle attività di laboratorio e tirocinio 42. Si è contestualmente prevista 43 l eventuale costituzione a livello provinciale e subprovinciale - di Poli tecnico professionali, comprensivi di istituti tecnici; istituti professionali; strutture formative preposte alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale 44 ; istituti tecnici superiori, risultanti dalla trasformazione degli attuali Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 45. La legge finanziaria ha, inoltre, previsto la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, tramite un decreto del La cui competenza è regionale ed in esito al quale si conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione indicati dalla legge statale. Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40. Si ricorda che la relazione governativa al ddl di conversione del D.L. motivava tale scelta con lo stato di incertezza determinatasi nella popolazione scolastica in ordine alla formazione assicurata dai costituendi licei economico e tecnologico, con prevedibile calo delle iscrizioni e contestuale depotenziamento dell'istruzione tecnico-professionale nonché dell offerta di personale tecnico alle imprese. Con riguardo agli istituti professionali va, inoltre, ricordato che, nell ambito di misure di razionalizzazione della rete scolastica, l'art. 1, comma 605, lett. f) della legge finanziaria 2007 ha previsto la riduzione dell orario settimanale di tale settore dell istruzione; il DM 25 maggio 2007, n. 41 ha poi ridotto il monte ore settimanale (da 40 a 36 ore) a partire dall'anno scolastico 2007/2008. Al fine di realizzare adeguati raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e l istruzione e formazione professionale di competenza regionale è stata altresì disposta l emanazione di linee guida (non adottate alla data di scioglimento delle Camere) da definire in sede di Conferenza unificata. Art. 13 del citato DL 7/2007. Specificati dal Capo III del d.lgs. n. 226 del Si ricorda che l art. 69 della L. 144/1999 aveva dato corso ad una nuova tipologia di formazione tecnico-professionale di livello non universitario istituendo percorsi finalizzati a specifiche competenze e programmati dalle regioni sulla base di indirizzi risultanti dall intesa tra i Ministri dei settori interessati (istruzione, lavoro, università e ricerca scientifica), la Conferenza unificata e le parti sociali. Con successivi provvedimenti sono stati individuati gli standard formativi di 37 figure tecnico professionali. La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, commi 631 e 875) ha poi disposto l emanazione di linee guida per un riordino della formazione tecnica superiore ed autorizzato un finanziamento specifico. Con DPCM 25 gennaio 2008 (G.U. 11 aprile 2008) è stato adottato il provvedimento in questione che definisce l IFTS e configura gli Istituti tecnici superiori. Art. 1, comma

24 ORDINAMENTI SCOLASTICI Ministro della pubblica istruzione da adottare previo parere della Conferenza unificata 47. Va segnalata, infine, una disposizione finalizzata ad innalzare la qualità del servizio scolastico e conseguire economie di spesa, che tuttavia non ha avuto seguito anche in relazione allo scioglimento delle Camere. Si tratta dell art. 2, commi , della legge finanziaria per il che ha affidato ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, l indicazione di linee guida per la sperimentazione di un nuovo, più efficiente, modello di organizzazione scolastica, inizialmente riferito ad ambiti provinciali ed eventualmente estensibile, dopo un triennio, a tutto il territorio nazionale 49. Proseguendo nel riordino dell istruzione non statale avviato nella XIV legislatura dall art. 1-bis, del DL 250/ sono stati adottati i regolamenti previsti dal medesimo articolo 51 ; inoltre è stata disposta dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, co. 642) la messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile 52, subordinatamente alla verifica del venir meno dei loro scopi statutari. Va segnalato ancora, conclusivamente, che con gli artt. 12 e 13 della legge comunitaria è stata ulteriormente perfezionata la procedura di riconoscimento dei titoli di studio (di istruzione di primo e di secondo grado) e delle qualifiche conseguite da cittadini comunitari o di Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione Elvetica. 47 A tale adempimento ha provveduto il decreto 25 ottobre 2007 che, secondo le indicazioni della legge, ha riarticolato le strutture citate su base provinciale (denominandole Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e le ha dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale Legge 24 dicembre 2007, n L atto in questione deve recare, tra l altro, indicazioni sulle tipologie di interventi possibili (con riguardo alla distribuzione della rete scolastica ed alla formazione delle classi), sulle modalità di coordinamento con gli enti locali, sul monitoraggio dei risultati didattici e delle economie di spesa nonché sulla finalizzazione di queste. Esso doveva essere emanato entro il 31 marzo 2008, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e d intesa con la Conferenza unificata. D.L. 31gennaio 2005 n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) convertito, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Tale provvedimento ha ricondotto le diverse tipologie di scuole non statali menzionate dal Titolo VIII del D.Lgs. 24 aprile 1994, n. 297(cd. Testo Unico della scuola), alle due categorie indicate dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Si tratta dei regolamenti ministeriali recanti modalità per l inclusione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie (DM 29 novembre 2007, n. 263) e per il riconoscimento della parita' scolastica (DM 29 novembre 2007, n. 267); nonché del regolamento governativo per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie (DPR 9 gennaio 2008, n. 23). Di cui, rispettivamente, al R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392, ed alla tabella allegata al R.D. 1 ottobre 1931, n Legge 25 gennaio 2006, n

25 POLITICHE LEGISLATIVE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Attività parlamentare Con riguardo all attività svolta dalla VII Commissione, si ricorda che essa ha avviato il 31 gennaio 2007 un'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla riforma del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e di quello di istruzione e formazione professionale. L indagine ha preso in considerazione anche l innalzamento dell obbligo di istruzione, appena disposto con la legge finanziaria per il 2007 ed il suo possibile espletamento nelle strutture formative regionali. Il documento conclusivo, approvato il 13 marzo 2008, ha evidenziato, tra l altro, l esigenza di favorire la sinergia tra il sapere e il saper fare, superando la dicotomia esistente in talune discipline tra l insegnamento teorico e quello pratico e, nello stesso tempo, orientando i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali verso la diffusione di saperi da considerare irrinunciabili. E stata, inoltre, sottolineata l opportunità di una sempre maggiore concertazione tra Stato e Regioni in materia di istruzione, in linea con quanto auspicato nel documento approvato nel luglio 2006 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome. Con riguardo all attività legislativa merita ricordare che la VII Commissione ha concluso l esame in sede referente del ddl C ter, risultante dallo stralcio di quattro articoli in materia di istruzione del cosidetto ddl Bersani sulle liberalizzazioni 54. Essa ha, inoltre, avviato, nell aprile 2007, l esame, in sede referente, di tre proposte di legge (A.C e abb.) in materia di istruzione: la pdl A.C. 1600, di iniziativa popolare, disegnava un intervento organico di riforma del sistema di istruzione; le altre due (C e C. 1299) erano incentrate su temi più circoscritti, riguardanti, rispettivamente, il diritto allo studio e l obbligatorietà e gratuità dell istruzione fino a 18 anni. Infine, nel luglio 2007 è stato avviato, l esame, in sede referente, di tre progetti legge (A.C.2843, già approvato dal Senato, C. 563 e C. 2474) finalizzati a garantire la piena fruizione del diritto allo studio a soggetti affetti da difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), quali la dislessia, la disgrafia e la discalculia (difficoltà nella lettura, nella 54 Il testo licenziato per l aula, notevolmente diverso dal ddl originario, constava di 6 articoli recanti disposizioni in materia di personale, ordinamenti scolastici, finanziamenti e gestione delle risorse. Ulteriori modifiche sono state apportate dall Assemblea della Camera che lo ha approvato (10 ottobre 2007) e trasmesso al Senato (A.S. 1848). Si ricorda tuttavia che alcune disposizioni contenute nel ddl erano confluite nel D.L. 7 settembre 2007, n. 147 (recante disposizioni urgenti per assicurare l ordinato avvio dell anno scolastico) altre sono state inserite durante l esame parlamentare nel ddl di conversione, poi divenuto legge 25 ottobre 2007, n Il testo trasmesso al Senato (il citato A.S.1848) si componeva di sei articoli aventi per oggetto rispettivamente: disposizioni varie in materia di ordinamenti e personale scolastico (in parte connesse al ripristino dell istruzione tecnico-professionale); riconoscimento di titoli conseguiti all estero da studenti extracomunitari; istituzione di un Fondo per le assegnazioni perequative a favore delle istituzioni scolastiche autonome; finanziamenti per l edilizia scolastica; ridefinizione dei programmi di promozione dei valori dello sport; proroga di termini per l adozione di decreti legislativi correttivi del d.lgs. 226/2005 (riordino del secondo ciclo di istruzione). 18

26 ORDINAMENTI SCOLASTICI scrittura e nello svolgimento di calcoli). La commissione è pervenuta all adozione di un testo base elaborato dal comitato ristretto (31 ottobre 2007). 19

27

28 PERSONALE INSEGNANTE PERSONALE INSEGNANTE Nel corso della legislatura sono state varate disposizioni inerenti gli organici del personale docente, le procedure di reclutamento e riconversione professionale, nonché la formazione iniziale e lo stato giuridico. Merita segnalare, peraltro, che una più razionale programmazione del fabbisogno di docenti, un adeguata incentivazione economica e la modifica del sistema di reclutamento figurano tra i fattori di riqualificazione del sistema scolastico indicati nel Quaderno bianco sulla scuola (settembre 2007), contenente le risultanze di un analisi condotta dai Ministri dell Istruzione e dell Economia e finanze. Dotazioni organiche La consistenza delle dotazioni organiche del personale della scuola è stata oggetto delle misure di razionalizzazione della spesa introdotte, come già avvenuto nel passato, dalle leggi finanziarie. In particolare, la legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006, art. 1, comma 605), ha demandato a decreti del Ministro della pubblica istruzione (adottati di concerto con altri dicasteri interessati): - la revisione dei parametri per la formazione delle classi, nell ottica dell incremento del rapporto numerico alunni/classe; - la ridefinizione dell organico degli insegnanti di sostegno (allo scopo di modificare il rapporto numerico di un docente ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia) 55. A titolo informativo si ricorda che sono state contestualmente adottate altre disposizioni di contenimento della spesa (art. 1, commi , L. 296/2006) che hanno interessato la formazione dei docenti sprovvisti di titolo per l insegnamento dell inglese nella scuola primaria (al fine di razionalizzarne l utilizzo nelle classi), la riduzione degli orari dell istruzione professionale, le iniziative per la mobilità e riconversione dei docenti soprannumerari. La legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, commi ) è intervenuta indirettamente sulle dotazioni organiche del personale scolastico introducendo misure più restrittive per la formazione delle classi e demandando ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, la ridefinizione graduale del numero dei docenti di 55 Attraverso i citati decreti ministeriali è prevista inoltre la ridefinizione dell organico del personale ATA (amministrativo, tecnico ausiliario). 21

29 POLITICHE LEGISLATIVE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE sostegno. Questi ultimi, dall anno scolastico , non potranno superare il 25 per cento dell organico di diritto del , fino a raggiungere nel una consistenza pari al 70 per cento dei posti attivati nel 2006/ Merita, inoltre, segnalare alcune disposizioni recate dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 finalizzate ad agevolare, tramite la frequenza di appositi corsi di specializzazione, la riconversione professionale dei docenti soprannumerari, la cui riutilizzazione dovrà essere completata entro l anno scolastico 2009/2010, nonché la mobilità dei docenti dichiarati inidonei all insegnamento, tramite l iscrizione in un ruolo speciale ad esaurimento 57. Reclutamento e formazione iniziale Con la previsione di un Piano triennale per l assunzione a tempo indeterminato di 150 mila docenti per gli anni (art.1, comma 605, lettera c), della già citata legge finanziaria 2007) si è tentato di dare soluzione al problema del precariato 59. Il decreto interministeriale 3 luglio 2007, n. 56 ha poi fornito, per l anno scolastico , le istruzioni operative per le assunzioni citate che interessano 50 mila docenti 60 (ivi compresi i 10 mila già autorizzati nel corso della XIV legislatura 61 ). Con D.M. 17 luglio 2007 sono state infine programmate le nomine per il triennio scolastico In base alla relazione tecnica al ddl finanziaria 2008, le classi dell organico di diritto per l A.S erano ed erano attivati posti di sostegno; Il tetto imposto dalla norma in commento (equivalente a posti) interromperebbe il trend di crescita fino ad oggi registrato, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili. Secondo dati ministeriali i disabili iscritti nell anno scolastico 2007/08 sono , con un personale docente di sostegno di circa 90 mila unità. Art. 1, commi 608 e 609, L. n. 296/2006; art. 2, comma 411, e art. 3, comma 127, L. n 244/2007. Art. 1, comma 605, lettera c), della citata legge finanziaria E previsto analogo Piano triennale per l assunzione di 20 mila unità di personale personale A.T.A (amministrativo, tecnico ed ausiliario) nel medesimo triennio. Si è disposto comunque che le assunzioni fossero sottoposte a verifica annuale ed effettuate nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre Questi ultimi stabiliscono che, a decorrere dal 2000, il Consiglio dei ministri determini entro il 31 gennaio di ogni anno il numero massimo delle assunzioni da effettuare nella pubblica amministrazione (compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica del personale e con l espletamento delle procedure di mobilità) determinandone criteri, modalità e termini. Il medesimo DM disciplina le assunzioni di 10 mila unità di personale non docente (ATA). L articolo 1-bis del DL 7 aprile 2004, n. 97 convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, aveva previsto un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato, per il triennio Nelle more dell emanazione di quest ultimo, in prossimità dell avvio dell anno scolastico , l articolo 3 del DL 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, aveva autorizzato assunzioni di personale docente e A.T.A, rispettivamente nel numero di e unità. Con DM 18 ottobre 2005 è stato poi adottato il Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nel triennio scolastico 2005/2007: oltre a confermare le assunzioni già disposte per l anno scolastico 2005/2006, il piano ne prevede per il 2006/2007 e per il 2007/

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