Lavoro (Rapporto di)

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1 Lavoro (Rapporto di) - Lavoro subordinato - Addetti alla pulizia dei locali. Tribunale di Trento - 4/ , n. 58/00 - Dott. Flaim - Condominio Apollonio (Avv. Valcanover) - INPS (Avv.ti Montanari, Maritato). Sussiste un rapporto di lavoro subordinato tra un condominio ed una lavoratrice addetta alla pulizia dei locali, nel caso in cui le prestazioni di lavoro vengano eseguite con notevole regolarità e continuità, ed in mancanza di una benché minima organizzazione imprenditoriale. FATTO. - Con ricorso depositato in data il CONDOMINIO APOLLONIO con sede in Trento, via Apollonio, 27, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto emesso sub n. 67/1999 dal pretore di Trento in data e notificato in data , con cui veniva ad esso ingiunto il pagamento, in favore dell'inps, della somma di a titolo di contributi omessi nel periodo , somme aggiuntive ex art. 4 co. 1 lett. a) e co. 2 L. 1988/48 calcolate fino al nonché sanzioni una tantum ex art.1 co. 217 lett. b) L. 662/1996 e somme aggiuntive ex art. 1 co. 217 lett. a) L. 662/1996 calcolate fino al Esponeva il ricorrente che le pretese azionate dall'inps si fondavano sul verbale di ispezione del Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento dd e sul verbale di accertamento dell'inps dd ; ad avviso degli ispettori, allorquando il CONDOMINIO si era avvalso, nel periodo , per la pulizia delle scale comuni, delle prestazioni lavorative di tale Delac Marinka, con una frequenza di tre ore settimanali (abitualmente nella giornata di sabato), verso un corrispettivo settimanale di , era intercorso tra il CONDOMINIO e Delac Marinka un rapporto di lavoro subordinato; di contro il CONDOMINIO non aveva provveduto alla prescritta copertura contributiva ed assicurativa. L'opponente sosteneva che il rapporto di lavoro intercorso con Delac Marinka avesse natura autonoma in quanto: a) la lavoratrice "organizzava liberamente il proprio lavoro, veniva quando, se voleva e se ne aveva la possibilità posto che la stessa svolgeva attività analoghe per altri committenti", difettando così i requisiti della continuità e della sistematicità, ma trattandosi piuttosto di prestazioni a carattere occasionale; a questo proposito negava che la lavoratrice eseguisse 1e sue prestazioni per tre ore settimanali sempre di sabato, dato che "a volte svolgeva la sua attività di sabato, altre volte il lunedì, altre volte il martedì, altre volte addirittura non si presentava"; 1

2 b) oggetto dell'obbligazione assunta dalla lavoratrice era "il risultato della pulizia delle scale condominiali" senza alcun impegno in ordine alla durata della prestazione, la quale poteva essere eseguita "sia in un minuto che in dieci ore" c) il corrispettivo prescindeva dalla durata della prestazione, dato che per ogni pulizia settimanale veniva versata alla lavoratrice sempre e comunque la somma di ; d) la lavoratrice non era assoggettata a direttive del CONDOMINIO né era stabilmente inserita nell'organizzazione di quest'ultima. Costituendosi in giudizio, l'inps chiedeva il rigetto dell'opposizione. Concordava che la pretesa contributiva azionata in via monitoria si fondava sugli addebiti mossi al CONDOMINIO opponente nel verbale di ispezione del Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento dd e nel verbale di accertamento dell'inps dd In ordine alle censure mosse dall'opponente così replicava: a) alla luce delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice interessata agli ispettori INPS le prestazioni erano state, nell'arco di più di un anno ( ), eseguite nei giorni (di solito il sabato) e con una frequenza (tre ore settimanali) stabiliti dal CONDOMINIO, di talché la lavoratrice aveva dovuto osservare un orario di lavoro; b) oggetto dell'obbligazione assunta dalla lavoratrice era l'attività di pulizia e non già il suo risultato, tant'è vero che gli strumenti ed il materiale necessario all'esecuzione delle prestazioni erano sempre stati forniti dal CONDOMINIO, mentre la lavoratrice era priva di qualsiasi, seppur minima, organizzazione imprenditoriale e non aveva assunto alcun rischio; c) il corrispettivo era stato predeterminato dal CONDOMINIO; d) nel caso di lavori di pulizia l'assoggettamento gerarchico del lavoratore poteva configurarsi, trattandosi di attività elementari, anche in presenza di sole direttive generali impartite all'inizio del rapporto. Espletate le prove orali offerte, depositate da entrambe le parti note finali autorizzate, all'udienza odierna la causa era decisa come da dispositivo in atti. DIRITTO. - È evidente che la sussistenza/insussistenza della pretesa contributiva azionata dall'inps in via monitoria e contrastata dall'opponente dipende dalla natura subordinata/autonoma del rapporto di lavoro incontestatamente intervenuto tra il CONDOMINIO APOLLONIO e la lavoratrice Delac Marinka. I CRITERI DISCRETIVI ELABORATI IN VIA GENERALE DALLA GIURISPRUDENZA Secondo gli ormai consolidati orientamenti della Suprema Corte (ex plurimis, anche di 2

3 recente, Cass. S.U , n ; Cass. l , n ; Cass , n. 9817; Cass , n (1); Cass , n ; Cass , n ; Cass , n. 7885; Cass , n. 5520; Cass , n. 6919; Cass , n. 5590; Cass , n. 5389; Cass , n. 1219; Cass. l , n. 7796; Cass , n. 6469; Cass , n ; Cass , n. 8120; Cass , n. 1502; Cass , n. 7608; Cass , n. 6086;) l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo è costituito dall'inserimento del prestatore nell'organizzazione del datore di lavoro con conseguente subordinazione intesa come vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si eserciti non solo sul risultato, ma anche sulle intrinseche modalità di esecuzione delle prestazioni. Altri elementi (quale l'oggetto - opus od operae - della prestazione, la continuità della stessa, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio, l'esistenza di una struttura imprenditoriale in capo al prestatore di lavoro) possono avere solo una portata sussidiaria e non decisiva ai fini della distinzione suddetta. È pure consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis, anche di recente, Cass , n. 9814; Cass , n. 5845; Cass , n ; Cass , n. 5520; Cass , n. 5532; Cass n. 8565; Cass , n. 2690; Cass , n. 649; Cass , n. 811; Cass , n. 5409; Cass , n ; Cass , n. 2024; Cass. l , n. 6284;) l'opinione, secondo cui, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti in quanto il principio, secondo cui, in ordine alla distinzione suddetta, è necessario aver riguardo al contenuto effettivo del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non comporta la manifestazione di volontà di queste in relazione alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto, quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di 3

4 rapporto (quali il mero inserimento nell'organizzazione aziendale, la continuità della prestazione, la retribuzione fissa, l'orario predeterminato, le direttive, l'inesistenza di un'organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore), pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che, in concreto, il detto elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo con l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e di controllarne intrinsecamente lo svolgimento. DISCRETIVI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA IN RIFERIMENTO A RAPPORTI DI LAVORO AVENTI PER OGGETTO LA PULIZIA DI LOCALI In relazione a fattispecie analoghe a quelle in esame, dove la prestazione consiste nell'attività di pulizia di immobili svolta in favore di soggetti talvolta privi di natura imprenditoriale, la Suprema Corte non ha mancato di adattare a queste peculiarità i principi generali più sopra ricordati. Ha, quindi, ritenuto (Cass , n. 4905; Cass , n. 3207;) che, dovendosi tener conto che l'attività di pulizia di immobili urbani sono considerate dal C.C.N.L. 30 aprile 1938 e della L , n. 23 come oggetto tipico di lavoro subordinato e mai autonomo, l'ipotesi del lavoro autonomo va considerata eccezionale e dunque desumibile soltanto da elementi ben certi e determinati ed in funzione del carattere prevalente degli stessi. A proposito dell'assoggettamento gerarchico, che, come si è visto, costituisce l'essenza della subordinazione, la Suprema Corte, se in presenza di "committenti" esercenti attività d'impresa ha ribadito l'insufficienza, ai fini della configurabilità della subordinazione, di mere direttive relative ad orari e modalità di esecuzione della prestazione o estrinsechi controlli sul risultato dell'attività (Cass , n. 8565; Cass , n. 4150; Cass , n. 1242; Cass , n. 3771(2)- citata dalla difesa dell'opponente nelle note conclusive -;), invece, quando il ricevente la prestazione non è (come nel caso di specie) un imprenditore, ha precisato (Cass , n proprio in riferimento a lavori di pulizia svolti in locali condominiali) che, affinché ricorra la subordinazione, non è necessario che il rapporto abbia gli stessi caratteri propri del rapporto di lavoro intercorrente tra un imprenditore ed un lavoratore operante in un'organizzazione produttiva gerarchicamente ordinata e quindi sottoposto a direttive inerenti l'intrinseco svolgimento della prestazione e ad una costante vigilanza del datore, ma è sufficiente che il potere direttivo del datore si esplichi in 4

5 direttive dettate in via programmatica, con conseguente presenza per il prestatore di margini di autonomia, iniziativa e discrezionalità. In tali casi, non essendo l'elemento dell'assoggettamento gerarchico agevolmente apprezzabile, occorre far riferimento ad altri criteri e cioè all'oggetto della prestazione, alla organizzazione d'impresa, all'incidenza del rischio, al sistema di retribuzione, alla esistenza di un orario di lavoro, alla collaborazione ed alla continuità della prestazione. IL RAPPORTO INTERCORSO TRA LE PARTI La difesa dell'opponente ne afferma la natura autonoma sostenendo che: a) la lavoratrice "organizzava liberamente il proprio lavoro, veniva quando, se voleva e se ne aveva la possibilità posto che la stessa svolgeva attività analoghe per altri committenti", difettando così i requisiti della continuità e della sistematicità, ma trattandosi piuttosto di prestazioni a carattere occasionale; a questo proposito nega che la lavoratrice eseguisse le sue prestazioni per tre ore settimanali sempre di sabato, dato che "a volte svolgeva la sua attività di sabato, altre volte il lunedì, altre volte il martedì, altre volte addirittura non si presentava"; b) oggetto dell'obbligazione assunta dalla lavoratrice era "il risultato della pulizia delle scale condominiali" senza alcun impegno in ordine alla durata della prestazione, la quale poteva essere eseguita "sia in un minuto che in dieci ore". c) il corrispettivo prescindeva dalla durata della prestazione, dato che per ogni pulizia settimanale veniva versata alla lavoratrice sempre e comunque la somma di ; d) la lavoratrice non era assoggettata a direttive dei CONDOMINIO né era stabilmente inserita nell'organizzazione di quest'ultima. La difesa dell'inps ha così replicato: a) alla luce delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice interessata agli ispettori INPS le prestazioni erano state, nell'arco di più di un anno ( ), eseguite nei giorni (di solito il sabato) e con una frequenza (tre ore settimanali) stabiliti dal CONDOMINIO, di talché la lavoratrice aveva dovuto osservare un orario di lavoro; b) oggetto dell'obbligazione assunta dalla lavoratrice era l'attività di pulizia e non già il suo risultato, tant'è vero che gli strumenti ed il materiale necessario all'esecuzione delle prestazioni erano sempre stati forniti dal CONDOMINIO, mentre la lavoratrice era priva di qualsiasi, seppur minima, organizzazione imprenditoriale e non aveva assunto alcun rischio; c) il corrispettivo era stato predeterminato dal CONDOMINIO; d) nel caso di lavori di pulizia l'assoggettamento gerarchico del lavoratore poteva 5

6 configurarsi, trattandosi di attività elementari, anche in presenza di sole direttive generali impartite all'inizio del rapporto. I risultati dell'istruttoria svolta portano a ritenere che: a) le prestazioni venivano eseguite dalla lavoratrice con notevole regolarità e continuità come si evince dal prospetto redatto dall'amministratore del CONDOMINIO: nell'arco di 96 settimane di durata del rapporto la lavoratrice ha prestato la sua opera settimanale per ben 78 volte; inoltre lo stesso amministratore ha ammesso nel suo interrogatorio libero che "la lavoratrice aveva assunto l'obbligo di effettuare le pulizie del giroscale ogni 5-6 giorni"; a fronte di tale continuità appare assumere scarso rilievo l'assunto dell'amministratore secondo cui "nel caso di assenza non venivo preavvertito"; b) è documentalmente provato (riepiloghi spese condominiali al ed al ) che gli strumenti ed il materiale necessari allo svolgimento di pulizia vennero forniti dal CONDOMINIO; è vero, come affermato dall'opponente, che si tratta di beni, la cui esiguità non consente di configurare un'organizzazione di tipo aziendale in capo al CONDOMINIO, ma non potrebbe essere altrimenti dato che questi non esercita un'attività d'impresa; resta il fatto che la lavoratrice non disponeva neppure di questo nucleo minimo di beni strumentali e quindi oggetto dell'obbligazione da lei assunta era necessariamente la mera attività di pulizia e non già il risultato di essa; c) il teste Miramonti ha smentito l'assunto di parte opponente, secondo cui il corrispettivo pattuito era stato determinato a prescindere dalla durata della prestazione, avendo egli dichiarato che "era stato stabilito dall'assemblea di compensare la lavoratrice alla settimana poiché si era ritenuto di pagare all'ora considerando che in via approssimativa sono necessarie circa tre ore per pulire il giroscale"; d) è verosimile che quanto meno all'inizio del rapporto l'amministratore del condominio abbia impartito le (poche) necessarie direttive sul da farsi; la circostanza è riferita dalla lavoratrice ("Ho sempre parlato di lavoro solo con lui"), della cui attendibilità non è lecito dubitare, considerato che la segnalazione della vicenda in esame all'inps non è stata una sua iniziativa. Dal rilascio (pure riferito dalla lavoratrice) di quietanze settimanali potrebbe evincersi la volontà delle parti di porre in essere un rapporto di lavoro di natura autonoma; tuttavia, se anche in riferimento a fattispecie relative ad attività di pulizia la volontà 6

7 negoziale conserva il suo ruolo di elemento dirimente nei casi dubbi (Cass , n. 8187; Cass , n. 8565;), nella vicenda in esame detta rilevanza non può essere riconosciuta, data l'evidente condizione di "contraente debole" di Delac Marinka, lavoratrice extracomunitaria. Alla luce di tutti questi elementi può considerarsi accertato che tra il CONDOM1NIO APOLLONIO e Delac Marinka è intervenuto nel periodo un rapporto di lavoro subordinato. Quindi il decreto ingiuntivo emesso sub n. 67/1999 dal pretore di Trento in data e notificato in data deve essere integralmente confermato. (Omissis) (1) V. in q. Riv., 2000, p. 181 (2) Idem, 1985, p

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