COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 30/12/2014 CHIUSURA UFFICI CALENDARI SECONDA FASE CAMPIONATI GIOVANILI

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1 STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 30/12/2014 CHIUSURA UFFICI Si ricorda che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi per ferie nelle seguenti giornate: Mercoledì 31 dicembre 2014 Sabato 3 gennaio 2015 CALENDARI SECONDA FASE CAMPIONATI GIOVANILI Pubblichiamo, di seguito, i calendari della 1 giornata dei Gironi dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi che avranno inizio l 11/01/2015, precisando che alla data odierna non è ancora pervenuto un referto arbitrale della prima fase del Campionato Regionale Allievi (indipendentemente dal quale le posizioni di classifica sono acclarate) e che il mancato arrivo dello stesso comporterà lo slittamento dell inizio della 2 FASE PRIMAVERILE dello stesso campionato e si dovrà, purtroppo, provvedere allo svolgimento di ulteriori turni infrasettimanali. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE A - ELITE 1 Giornata - Domenica 11/01/2015 ore SAN LUIGI CALCIO DONATELLO CALCIO PRO GORIZIA SACILESE CALCIO SANVITESE BEARZI TOLMEZZO CARNIA ANCONA COM. FONTANAFREDDA TRIESTE CALCIO Via Felluga, Trieste Via della Mochetta, Lucinico (GO) Viale Prodolone, S.Vito al Tagl.To (PN) Via Val di Gorto A, Tolmezzo (UD) Via dello Sport, Fontanafredda (PN) CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE A - ELITE 1 Giornata - Domenica 11/01/2015 ore TRIESTE CALCIO COM. FONTANAFREDDA ANCONA MANZANESE COM. FIUME V.BANNIA SACILESE CALCIO TRICESIMO SANVITESE DONATELLO CALCIO SAN LUIGI CALCIO Via Petracco A, Trieste Via Friuli, Udine Via Verdi B, Fiume Veneto Via Valente, Udine Via delle Fornaci, Udine 1

2 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE B 1 Giornata - Domenica 11/01/2015 ore TOLMEZZO CARNIA UDINESE CALCIO/B CALCIO SAN VITO AL TORRE SANGIORGINA AQUILEIA CORDENONS PRO GORIZIA NUOVA AC SANDANIELESE SISTIANA DUINO AURISINA CORMONESE Via Val di Gorto B, Tolmezzo (UD) Via Dante Alighieri, Visco (UD) Via Gemina, Aquileia (UD) Via Ciso Tuni, Moraro (GO) Loc. Visogliano, Duino Aurisina (TS) Si precisa che tutti i calendari integrali della 2 FASE PRIMAVERILE verranno pubblicati nella giornata di giovedì 08 gennaio p.v., fermo restando l arrivo del referto mancante. CALENDARI SECONDA FASE TORNEI GIOVANILI Pubblichiamo, di seguito, i calendari della 1 giornata dei Gironi dei Tornei Allievi e Giovanissimi Sperimentali Fascia B che avranno inizio l 11/01/2015, precisando che essendo pervenute due richieste per la partecipazione fuori classifica alla seconda fase del Torneo Giovanissimi Sperimentali Fascia B, si rimane in attesa del parere vincolante da parte del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale prima dell eventuale inserimento delle stesse. TORNEO ALLIEVI SPERIMENTALI FASCIA B GIRONE A/1 1 Giornata - Domenica 11/01/2015 ore U.FINC. MONFALCONE SESTO BAGNAROLA SANVITESE TRIESTE CALCIO TRICESIMO MAJANESE COM. FONTANAFREDDA OL3 Riposa: DOMIO Via Cosulich, Monfalcone (GO) Via dello Sport, S.Vito al Tagl.To (PN) Via S. Francesco B, Tricesimo (UD) Via Kennedy, Caneva (PN) TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI FASCIA B GIRONE A/1 1 Giornata - Domenica 11/01/2015 ore CJARLINS MUZANE/A MANZANESE SAN LUIGI CALCIO/A ACADEMY UDINESE I.S.M. GRADISCA FUTURO GIOVANI TRIESTE CALCIO/A SANVITESE COM. FONTANAFREDDA TOLMEZZO CARNIA Via Rizzolo, Carlino (UD) Via degli Alpini, Opicina (TS) Via Tosorat, Aiello del Friuli (UD) Via Petracco B, Trieste Via Baracca, Vigonovo (UD) Si precisa che tutti i calendari integrali della SECONDA FASE verranno pubblicati nella giornata di giovedì 08 gennaio p.v.. 2

3 COMUNICAZIONI F.I.G.C. Comunicato Ufficiale n. 95/A della F.I.G.C. Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 95/A della F.I.G.C.: COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2014/2015) RELATIVI: - AI CAMPIONATI DI SERIE A A2 B - UNDER 21 SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE - ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE PER LA STAGIONE SPORTIVA ALLE GARE DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE DI CALCIO A 5 PER LA STAGIONE SPORTIVA ALLE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 - ALLE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5 - ALLE GARE VALEVOLI PER I SEDICESIMI DI FINALE E PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA UNDER 21 - ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5. Il Presidente Federale preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2014/2015, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello delle seguenti gare: 1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A A2 B Serie A Femminile - Under 21; 2. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all assegnazione del Titolo di Campione d Italia maschile e femminile (Play Off) e di Campione d Italia Under 21 ( Play Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play Off); 3. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2014/2015; 4. spareggio/promozione al campionato Nazionale Femminile di Serie A Stag. Sport. 2015/2016; 5. gare della I^ Fase della Coppa Italia di Serie B e della I^ Fase della Coppa Italia Femminile di Serie A 6. gare valevoli quali sedicesimi ed ottavi di Finale della Coppa Italia Under gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Juniores di calcio a 5. ravvisata l esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d ufficio o introdotti ai sensi dell art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare; visto l art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva d e l i b e r a che gli eventuali procedimenti d ufficio o introdotti ai sensi dell art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 e 7 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati: i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara; 3

4 Segue Comunicato Ufficiale n. 95/A della F.I.G.C. gli eventuali reclami a norma dell art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno; gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello con procedura d urgenza, ai sensi dell art. 36 bis, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione; l introduzione dei reclami l invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati; Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva. PUBBLICATO IN ROMA L 11 DICEMBRE 2014 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio Comunicato Ufficiale n. 99/A della F.I.G.C. Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 99/A della F.I.G.C.: COMUNICATO UFFICIALE N. 99/A Il Consiglio Federale - Preso atto delle dimissioni dell Avv. Luca Pancalli da Presidente del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.; - vista la proposta da parte del Presidente Federale di nomina del sig. Vito Roberto Tisci, quale Presidente del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.; - visti gli artt. 15 e 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a di nominare il sig. Vito Roberto Tisci Presidente del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.. PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio 4

5 Comunicato Ufficiale n. 103/A della F.I.G.C. Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 103/A della F.I.G.C.: COMUNICATO UFFICIALE N. 103/A Il Consiglio Federale ritenuto opportuno modificare l art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva; visto l art. 27 dello Statuto Federale; d e l i b e r a di approvare la modifica dell art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio All. A) VECCHIO TESTO Art. 37 Procedimenti innanzi alla Corte federale di appello 1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l appellante deve inviare all organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NUOVO TESTO Art. 37 Procedimenti innanzi alla Corte federale di appello 1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l appellante deve inviare all organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. 5

6 Segue Comunicato Ufficiale n. 103/A della F.I.G.C. c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta. 2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie. 3. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte. 4. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all Organo che ha emesso la decisione, per l esame del merito. 5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze. 6. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l eventuale inoltro all Organo federale competente. c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l attività giovanile e scolastica, nonché per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell AIA. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta. 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO 5. INVARIATO 6. INVARIATO 6

7 Comunicato Ufficiale n. 104/A della F.I.G.C. Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 104/A della F.I.G.C.: COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A Il Consiglio Federale Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile; - ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tese a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori; - visto l art. 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1 gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali. La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni: a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all art. 1 comma 5 del C.G.S., o d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori; e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all art.1, comma 5 del C.G.S.. Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento. In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva. I costi medi gara di cui all allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali. PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio 7

8 Segue Comunicato Ufficiale n. 104/A della F.I.G.C. All. A) CAMPIONATI COSTO MEDIO GARA CAMPIONATO DI SERIE D 700 CAMPIONATO DI ECCELLENZA 210 CAMPIONATO DI PROMOZIONE 200 CAMPIONATO DI I CATEGORIA 70 CAMPIONATO DI II CATEGORIA 60 CAMPIONATO DI III CATEGORIA 55 CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI 90 CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI 60 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 40 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 35 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 35 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 35 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE 150 CAMPIONATO NAZIONALE. SERIE B FEMMINILE 100 CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE 60 CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE 40 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5 600 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5 400 CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5 200 CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5 60 CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5 50 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5 40 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5 40 CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5 40 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE 200 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE 50 COMUNICAZIONI L.N.D. Comunicato Ufficiale n. 138 della L.N.D. In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 138 della L.N.D. dd. 23/12/2014 inerente la convenzione stipulata tra la L.N.D. e l Istituto per il Credito Sportivo. Comunicato Ufficiale n. 139 della L.N.D. In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 139 della L.N.D. dd. 23/12/2014 inerente le nomine alle commissioni della L.N.D. 8

9 COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE Segreteria COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2014/2015 TROFEO DIEGO MEROI Di seguito ricordiamo il programma aggiornato per la gara di finale della manifestazione di cui all oggetto tra le società: che si disputerà CHIONS VIRTUS CORNO DOMENICA 04 GENNAIO 2015 ORE Campo neutro Viale Europa a Lignano Sabbiadoro (UD) In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15 l uno; in caso di ulteriore parità si procederà all esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2014/2015 TROFEO ALDO TORTUL A seguito dei risultati conseguiti nelle gare di semifinale, si sono qualificate per la finale della manifestazione di cui all oggetto le società La gara si disputerà SAN LUIGI CALCIO TORVISCOSA MARTEDÌ 06 GENNAIO 2015 ore Via Atleti Azzurri d Italia a Romans d Isonzo (GO) In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15 l uno; in caso di ulteriore parità si procederà all esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative. COPPA REGIONE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA 2014/2015 TROFEO MARIO MAREGA Di seguito ricordiamo il programma della rimanente gara di semifinale della manifestazione di cui all oggetto: SABATO 10/01/2015 ORE (salvo eventuali recuperi di categoria) GARA SF/2: MARANESE U.C. 3 STELLE Le gara sarà ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15 l uno; in caso di ulteriore parità si procederà all esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative. La squadra vincente accederà alla finale. 9

10 COMUNICAZIONI ATTIVITA GIOVANILE Nessuna Comunicazione. COMUNICAZIONI PER L ATTIVITÀ DI BASE Segreteria TORNEI AUTORIZZATI Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei: TORNEO Categoria Calciatori Categoria Torneo Dal Al Società Ser.Vi.Gen Esordienti 9 Regionale 31/01/15 14/02/15 Trieste Calcio Di Carnevale Pulcini Misti Regionale 25/01/15 // Futuro Giovani Di Carnevale Pulcini Misti Provinciale 20/01/15 11/02/15 Muggia Memorial F.Frontali Pulcini Misti Provinciale 07/01/15 04/03/15 Chiarbola Ser.Vi.Gen Pulcini 1 Anno Regionale 31/01/15 14/02/15 Trieste Calcio Ser.Vi.Gen Pulcini 2 Anno Regionale 31/01/15 14/02/15 Trieste Calcio Ser.Vi.Gen Pulcini 3 Anno Regionale 31/01/15 14/02/15 Trieste Calcio MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE POSTICIPI CALCIO A 5 REGIONALE GIRONE A Data Gara N Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 05/01/ A MANIAGO GOLD FEET 19/12/ :00 08/01/ A CALCETTO LIGNANO PENTALCOR GRADO C5 18/12/ :45 Altre Variazioni CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE A Data Gara N Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 10/01/ R COM. FIUME V. BANNIA CHIONS 16:00 17:00 Nessuna comunicazione. Recuperi d'ufficio Recuperi Programmati Nessuna comunicazione. 10

11 RISULTATI GARE GIOVANISSIMI REG. RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2014 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE B - 7 Giornata - R BEARZI - COMUNALE FIUME V. BANNIA 0-0 Y GIUSTIZIA SPORTIVA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo Territoriale, Cav. Livio Lupetin (effettivo), assistito dal rappresentante dell A.I.A., Avv. Davor Blaskovic, nella seduta del 30/12/2014 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 14/12/2014 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR PELLARIN ALESSANDRO (COMUNALE FIUME V. BANNIA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) BRUNO JACOPO (BEARZI) AMMONIZIONE (I INFR) GARBELLOTTI LORENZO (BEARZI) COLASUONNO MATTIA (COMUNALE FIUME V. BANNIA) DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Nessuna comunicazione. 11

12 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. composto dall avv. Silvio Franceschinis (Presidente) dall avv. Severino Lodolo (Vice Presidente) e dall avv. Andrea Canzian (componente effettivo), dal dr. Alessandro Benzoni, dall avv. Luca De Pauli e dall avv. Daniele Pezzetta (componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del ha assunto la seguente decisione: DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Andrea ZANELLO, Presidente della società A.S.D. LUMIGNACCO, nonché la Società A.S.D. LUMIGNACCO. Con raccomandata dd (proc. 1121/1159 pf 13 14/SS/vdb) ritualmente inviata agli interessati il Vice Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell art. 32 comma 4 del C.G.S.: il Sig. ZANELLO Andrea, Presidente dell A.S.D. LUMIGNACCO, nonché la Società A.S.D. LUMIGNACCO per rispondere: - il sig. Andrea ZANELLO della violazione dell art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all attività sportiva) in relazione all art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. (secondo il quale i tecnici per prestare la loro attività devono essere regolarmente tesserati per la società) per avere consentito al signor Carlo ZILLI di svolgere l attività di allenatore il tutto come descritto al capo 1 r dal capo 2 della parte motiva; - la società A.S.D. LUMIGNACCO della violazione dell art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente Andrea ZANELLO. Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, nessuno per le parti (sig. ZANELLO e A.S.D. LUMIGNACCO). Si dà altresì atto che nessuna memoria difensiva è stata presentata dai deferiti. Da ciò il Sostituto Procuratore Federale ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto alla Sig. ZANELLO Andrea mesi quattro (4) di inibizione; - quanto all A.S.D. LUMIGNACCO euro seicento ( 600,00) di ammenda. La motivazione. Il deferimento trae origine dall attività di indagine compiuta dalla Procura Federale all esito di una segnalazione pervenuta nel febbraio del 2014 al CR FVG del Presidente Regionale AIAC del FVG il quale aveva rilevato la posizione irregolare, in qualità di allenatore, del sig. Carlo Zilli svolta per conto dell A.S.D. LUMIGNACCO in occasione di gare di Coppa Italia e del Campionato di Eccellenza. Tale segnalazione ha trovato piena conferma sia nei tabulati del settore Tecnico della FIGC, che nelle dichiarazioni del segretario della stessa società A.S.D. LUMIGNACCO, il quale - in corso di audizione innanzi alla Procura - ha esplicitamene ammesso come il nuovo tesseramento quale allenatore del sig. Carlo Zilli non fosse stato formalizzato nei tempi previsti 3 per negligenza e per non essere stati sollecitati dal diretto interessato ; nonché nelle dichiarazioni del sig. Zilli medesimo. Vista l univocità sul punto della documentazione ufficiale in atti e delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale, considerata la mancanza di ogni nota difensiva delle parti deferite che non si sono neppure presentate innanzi a questo Tribunale Federale seppur ritualmente convocate si ritengono pacificamente comprovati i fatti contestati nell atto di incolpazione e corretta la loro qualificazione giuridica, sia nei confronti del sig. ZANELLO, che della società A.S.D. LUMIGNACCO. 12

13 Segue Decisioni del Tribunale Federale Territoriale - DEFERIMENTO a carico del Sig. Andrea ZANELLO, nonché della Società A.S.D. LUMIGNACCO Il T.F.T. FVG così decide: P.Q.M. - ritenuta sussistere la responsabilità della Sig. ZANELLO Andrea, relativamente ai fatti ascritti, commina allo stesso l inibizione per quattro (4) mesi; - ritenuta sussistere la responsabilità diretta dell A.S.D. LUMIGNACCO per i fatti ascritti al suo Presidente commina alla stessa la sanzione dell ammenda di 600,00- (Seicento/00). Ai sensi dell art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell art. 38/8 C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall avv. Silvio Franceschini (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vicepresidente), dall'avv. Daniele Pezzetta (componente effettivo), dal dott. Alessandro Benzoni, dall'avv. Luca De Pauli, e dall'avv. Andrea Canzian (componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del ha assunto le seguenti decisioni: DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE e del suo PRESIDENTE sig. ZAMARIAN Luca. Il deferimento. Con raccomandata dd , ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale, ai sensi dell art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale: - il sig. ZAMARIAN Luca, presidente dell'a.s.d. UNIONE CALCIO 3 STELLE, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 201 per la Stagione Sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 22/05/2012, per avere pattuito, in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE, con il sig. Minut Mario, allenatore dilettante di terza categoria, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula ed indicato nella parte motivata ; - la A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., della violazione ascritta al proprio Presidente ed al sig. Minut Mario. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente del T.F.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione , dinanzi al T.F.T. sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota; il deferito sig. Luca ZAMARIAN, per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Le parti, dopo aver illustrato le rispettive ragioni, concludevano come in appresso. Le conclusioni. Il sig. Luca ZAMARIAN chiedeva il proscioglimento da ogni incolpazione. Il Sostituto Procuratore Federale. ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto al ZAMARIAN Luca: mesi 3 di inibizione; - quanto all A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE: euro settecento ( 750,00) di ammenda. 13

14 Segue Decisioni del Tribunale Federale Territoriale - DEFERIMENTO a carico dell A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE e del suo PRESIDENTE sig. ZAMARIAN Luca La motivazione. Il deferimento trae origine dalla nota, datata , con la quale il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal sig. Mario Minut (iscritto nei ruoli del settore tecnico quale allenatore di terza categoria) e la società deferita, inerente il mancato pagamento dei compensi pattuiti per la stagione sportiva 2010/2011 e 2011/2012, segnalando nel contempo che le parti, nell'accordo economico in questione, avevano superato i massimali previsti dall'intesa tra la L.N.D. e l'a.i.a.c. L istruttoria svolta dalla Procura Federale ha permesso di accertare, senza alcuna ombra di dubbio, che effettivamente la società deferita, per il tramite del suo Presidente, aveva stipulato con il sig. Minut un accordo economico superiore ai massimali previsti dalle disposizioni federali all'epoca vigenti, correttamente individuate e richiamate nell'atto di incolpazione. Nello specifico, l'accordo prevedeva un premio annuo di 4.000,00, a fronte di un massimale fissato in 2.500,00. Nel frattempo, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nel corso della riunione del 12 dicembre 2014, ha disposto in primo grado, a carico dell allenatore, la squalifica fino al 12 febbraio 2015 (in c.u. 128 del ). In ragione di un tanto, ed in considerazione della condotta processuale del sig. ZAMARIAN, che già in corso di indagini aveva ammesso la propria responsabilità, ritiene il T.F.T FVG che sanzioni eque ed adeguate rispetto ai fatti contestati siano quelle indicate in dispositivo. Il T.F.T F.V.G, così decide: P.Q.M. - ritenuta sussistere la responsabilità del sig. ZAMARIAN Luca, relativamente ai fatti ascritti, commina allo stesso l inibizione per mesi due; - ritenuta sussistere la responsabilità diretta e oggettiva dell A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE per i fatti ascritti al suo Presidente ed al suo (all'epoca) allenatore sig. Minut, commina alla stessa la sanzione dell ammenda di 500,00 (cinquecento/00). Ai sensi dell art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. F.V.G manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell art. 38/8 C.G.S. ERRATA CORRIGE Nessuna comunicazione. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Pubblicato in Trieste ed affisso all albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il Il Segretario (M.Maddalena Maicus) Il Presidente (Gianni Toffoletto) 14

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