REGOLAMENTO DI FRUIZIONE delle Gole del Raganello "Gole Sicure"
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- Caterina Mancuso
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1 COMUNE DI CIVITA (Provincia di Cosenza) BASHKIA e ÇIFTIT - KATUND ARBËRESH Indirizzo : Piazza Municipio, N CIVITA Telefono : 0981/ Fax : 0981/73039 Codice Fiscale N Partita I.V.A. N REGOLAMENTO DI FRUIZIONE delle Gole del Raganello "Gole Sicure" Approvato con delibera di C.C. n. del
2 Art.1 (Riferimenti ed efficacia) 1. Le presenti norme si riferiscono ad un area con estensione di oltre ettari, sita lungo il versante sud orientale del Parco Nazionale del Pollino in territorio calabro ed identificata con il cosi detto Canyon del Raganello ; 2. Il Canyon del Raganello rappresenta una lunga e profonda spaccatura disegnata, nei tempi geologici, dell'azione combinata dei movimenti tettonici e dell'erosione,che, abbinati fra loro, hanno generato paesaggi carsici variegati rendendo il geosito particolare e unico nel panorama nazionale. 1. Il Canyon è lungo circa 12 km circa e si sviluppa tra i 700 m e i m s. l.m.. 2. Il Canyon è suddiviso in due parti, la parte Alta (detta anche Gola di Barile) e la parte Bassa (detta propriamente Gola del Raganello) con ingressi ed uscite diverse. 3. La parte alta del Canyon è ricompresa nella Riserva Naturale Biogenetica delle Gole del Raganello, istituita D.M.A.M.B. 21 luglio 1987, n. 424, come Zona di Protezione Speciale per la conservazione di habitat essenziali per alcune specie di uccelli selvatici e inserita tra i siti naturali d'interesse comunitario con Direttiva 92/43/CEE; 4. Le presenti norme, introdotte in fase sperimentale dal comune di CIVITA, sono frutto di un lavoro che ha visto coinvolti a partire dal 2014 i comuni interessati, l ente Parco, l organismo gestore della Riserva e il Soccorso alpino (CNSAS). Esse regolano l accesso alla parte bassa delle gole, attualmente soggetta ad una forte pressione antropica, legata alle attività turistiche ed escursionistiche, e quindi più bisognosa di tutela e di protezione, e sono il primo passo di un processo di regolamentazione che via, via, interesserà tutto il territorio, arrivando a ricomprendere anche il regolamento di fruizione della parte relativa alla Riserva, mediante una procedura che porterà la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dalla normativa vigente; 5. Per l ambito territoriale di riferimento, le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano del Parco e del Regolamento del Parco. Art.2 (Accesso al Canyon) 1. L'accesso al canyon e ai precorsi acquatici è consentito solo dal 10 giugno al 30 settembre; 2. Per i sentieri e i percorsi prospicienti le Gole, tranne quelli di accesso al sito stesso, al fine di ridurre al minimo la caduta pericolosa di materiale detritico sul letto del fiume l accesso è precluso nei periodi di apertura delle Gole stesse cioè dal primo giugno al 30 settembre; 3. L accesso è consentito esclusivamente in presenza di guide e previo pagamento al comune di apposito pedaggio; 4. Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare la visita al Canyon in gruppi di non più di 20 persone; 5. Chiunque può effettuare all'interno del Canyon studi e ricerche di carattere scientifico, anche in deroga alla presente legge, previa comunicazione del programma di ricerca al comune di CIVITA e all Ente Parco Nazionale del Pollino;
3 6. L'Ente di gestione, può negare il permesso di effettuare attività scientifiche e culturali qualora esse siano giudicate negative o incompatibili con le finalità istitutive della Riserva. 7. Per la complessità del tracciato e per le particolari condizioni climatiche si vieta l'accesso alle Gole ai minori di anni 10. (Rif. Normativi art. 7 dm 21 luglio 1987, nr 424- (art.1. DM15 dicembre 1984) Art.3 (Modalità di accesso al Canyon) 1. E' fatto obbligo ai visitatori delle Gole di indossare dispositivi di protezione individuale e in particolare un casco per la protezione di cadute dall'alto; 2. E' vietato entrare nel Canyon a piedi nudi, con scarpe aperte o sandali o privi di idonee calzature (consigliate scarpe da torrentismo) 3. E' vietato immergersi nelle acque del fiume privi di idonei dispositivi di protezione individuale per le acque gelide; 4. E vietato l ingresso e la permanenza nelle gole nelle ore notturne; Art.4 (Consumo di pasti e pic nic) 1. I visitatori della Canyon sono tenuti a consumare i pasti e a soffermarsi per i pic-nic esclusivamente nelle aree attrezzate e nelle zone di sosta appositamente predisposte. (Rif. Normativi Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 art. 255) Art. 5. (Abbandono di piccoli rifiuti) 1.Al fine di preservare lo stato dei luoghi i visitatori dovranno portare i rifiuti prodotti durante il soggiorno a casa, pertanto è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic. (Rif. Normativi art.11 comma 3 lettera g) della legge 6 dicembre 1991 n. 394)) Art. 6. (Accensione di fuochi) 1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno. (Rif. Normativi art.11 comma 3 lettera g) della legge 6 dicembre 1991 n. 394)/ art. 10, commi 5 e 6 legge 21 novembre 2000, n. 353) Art. 7. (Introduzione di animali) 1. È vietata l'introduzione di cani di qualsiasi razza nelle Gole nonché di ogni altro animale domestico. 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1: a) i cani pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purchè sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare; b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; c) i cani utilizzati per il pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza delle gole;
4 3. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dal comune o dall ente Parco, per particolari e motivate necessità; 4. I proprietari dei cani e dei gatti e degli altri animali autorizzati all accesso nelle gole, sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di animali d affezione, concernenti tali animali. 5. E vietato nutrire animali randagi e inselvatichiti. La presenza di cani e gatti randagi all interno delle gole deve essere segnalata al fine di consentire la cattura e il trasferimento presso le apposite strutture, da parte dei soggetti competenti. (Rif. Normativi art. 11, comma 3, lettera a) della L. n. 394/1991 e art. 672 del codice penale, qualora si configuri l apposita norma per la tutela della pubblica incolumità) Art. 8. (Disturbo alla quiete naturale) 1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato, cosi come ogni rumore tale da arrecare disturbo alla quiete naturale. 2. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso abitazioni private. (Rif. Normativi dpr 15 novembre all.a. art.3- lett. a) Art. 9. (Raccolta di anfibi e molluschi e di pietre) 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono sempre vietate. 2. E vietata la raccolta e l asportazione di campioni di rocce e/o minerali; (Rif. Normativi dèpr 15 novembre all.a. art.3- lett. a, b e d) Art. 10. (Campeggio) 1.Su tutto il territorio delle Gole è vietato il campeggio, anche temporaneo al di fuori delle aree appositamente attrezzate; (Rif. Normativi dpr 15 novembre all.a. art.3- lett. a) Art. 11. (Danneggiamenti) 1. E vietata il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi e in particolare delle placche di sicurezza poste nelle gole che sono funzionali all attivazione dei soccorsi. 2. È vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti. (Rif. Normativi art. 635 codice penale) Art. 12.
5 (Divieti temporanei di accesso) 1. Il comune di CIVITA e l Ente Parco possono temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle. (Rif. Normativi art. 1 D.M: dicembre 1984) Art. 13 (Deroghe) 1. L ente Parco e il Comune di CIVITA possono sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. 2. Sono soggette a deroga le attività di esercitazione del Soccorso Alpino soggette a semplice comunicazione al comune e/o all Ente parco Nazionale del Pollino 3. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza. 4. Il personale della Riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni od i programmi dell'ente di gestione. Art. 14. (Vigilanza) 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al corpo dei carabinieri forestali e/o altre forze pubbliche oltre che quelle Comunali. Art. 15. (Procedure) 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano una sanzione amministrativa da un minimo di 250 a un max di 500 euro; 2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio del comune di CIVITA ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. 3. Alla giunta viene demandato l'organizzazione delle attività e dei divieti regolamentati nel presente atto;
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