LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

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1 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11. Conversione in legge, con modi cazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: PROMULGA Art Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modi cazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf ciale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uf ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 2015 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO MATTARELLA RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192 Allarticolo 1: al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Allarticolo 6, comma 21-sexies, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi cazio- ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modi- cazioni, le parole: Per il quinquennio sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni dal 2011 al ter. Le disposizioni di cui al comma 8 -bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dellapparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui allarticolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Allarticolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2015»; dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: «11-bis. Allarticolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: e comunque non oltre il 31 maggio ter. Allarticolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: di sei mesi no a: per lanno 2014 sono sostituite dalle seguenti: no al 30 giugno 2015»; al comma 12, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»; dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Allarticolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in ne, il seguente periodo: Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dellarticolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dallarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modi- cazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di nan- za pubblica. 12-ter. Al ne di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti allallertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui allarticolo 3 - bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata no al 31 dicembre 2015 lef cacia delle disposizioni di cui allarticolo 14 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Uf ciale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modi cazioni. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dellordinanza n del 4 agosto quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui allarticolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per lanno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi allesercizio 2013, di cui 1

2 allarticolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per lanno 2015, ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modi cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modi - cazioni, è prorogato al 31 gennaio I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefìci di cui al secondo periodo del presente comma per lanno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati allarticolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalità individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui allarticolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefìci medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui allarticolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio A tal ne, la Commissione trasmette allagenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, lelenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dellarticolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui allarticolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei nanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3». Allarticolo 2: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il termine di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uf ci del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitro compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modi che alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Uf ciale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uf ci del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante orga- niche degli altri uf ci del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura de nisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati ono- rari destinati agli uf ci del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dellarticolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modi cazioni. Allattuazione del presente comma si provvede nellambito delle risorse umane, strumentali e nanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della nanza pubblica». Dopo larticolo 2 sono inseriti i seguenti: «Art. 2-bis. -- (Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà) Lintervento di cui allarticolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per lanno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal ne, lammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui allarticolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modi cazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modi cazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nellanno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nellanno Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per lanno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Art. 2-ter. -- (Proroga della disciplina transitoria per lesame di abilitazione allesercizio della professione di avvocato) Allarticolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: due è sostituita dalla seguente: quattro». Allarticolo 3: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comma 5 dellarticolo 3 -quinquies del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modi cazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modi ca- zioni, è sostituito dal seguente: 5. Al ne di favorire linnovazione tecnologica, a partire dal 1º gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al ne di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dellalta de nizione, a partire dal 1º luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codi che approvate nellambito dellunione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime nalità, a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB- T2 con tutte le codi che approvate nellambito dellitu. Per le successive evoluzioni delle codi che, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente 2

3 dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi allapprovazione da parte dellitu. Con regolamento dellautorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codi che che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Al ne di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dallarticolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dellarticolo 30 -bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui allallegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre quater. I termini di cui allarticolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3 -ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui allallegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui allarticolo 4, comma 3 -bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi ca- zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n quinquies. La data di inizio dellanno convenzionale di cui allarticolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente allanno 2014/2015, è differita al 1º ottobre sexies. Allarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: A decorrere dall1º aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dellanno successivo; sono sostituite dalle seguenti: Per anno convenzionale si intende lanno termico intercorrente tra il 1º ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dellanno successivo;. 3 -septies. La misura di cui allarticolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per lanno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. Lonere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». Dopo larticolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. -- (Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese) Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto no al 31 dicembre 2015 è sospesa lef- cacia dellarticolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dellarticolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse no alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Allarticolo 4: al comma 2, le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Allarticolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso sono sostituite dalle seguenti: entro il 7 ottobre ter. La proroga del termine di cui al comma 2 -bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dallarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dallarticolo 4 del medesimo regolamento»; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Per lanno 2015 sono confermate le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf ciale n. 145 del 23 giugno Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per lanno 2015 si provvede con decreto del Ministero dellinterno, di concerto con il Ministero delleconomia e delle nanze. Per lanno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di scalizzazio- ne, corrisposti dal Ministero dellinterno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dellarticolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modi cazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n ter. Allarticolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: al periodo precedente sono inserite le seguenti:, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna. 5 -quater. Allarticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modi cazioni, sono apportate le seguenti modi cazioni: a) al comma 573: 1) al primo periodo: 1.1) le parole: Per lesercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego dapprovazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio nanziario, come previsto dallarticolo 243 -quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle seguenti: Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui allarticolo 243 -bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modi cazioni,; 3

4 1.2) le parole: entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2015; 2) al secondo periodo, le parole: di centoventi giorni sono soppresse; b) al comma 573 -bis, primo periodo, le parole: entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2015»; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I termini di cui allarticolo 14, comma 31 - ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modi cazioni, sono prorogati al 31 dicembre ter. Allarticolo 17, comma 4 -quater, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi cazio- ni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modi - cazioni, le parole: 30 giugno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2015». Allarticolo 5: al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dellarticolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate no al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la nanza pubblica. 1 -ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delleconomia e delle nanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1 -bis, che assume la denominazione di Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo». Allarticolo 6: dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dellarticolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni»; dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Allarticolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modi cazioni, le parole: 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2015»; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui allarticolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre Allonere nan- ziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nellanno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui allarticolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui allarticolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n ter. Al ne di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati». Allarticolo 7: al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) allarticolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui allarticolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando linvarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento»; dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modi cato dal presente articolo»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Allarticolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: al 90 percento nel 2015 sono sostituite dalle seguenti: al 90 per cento nel ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui allavviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le pari opportunità pubblicato nella Gazzetta Uf ciale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile delluniversità degli studi di Roma La Sapienza per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sullabuso allinfanzia è prorogata al 31 dicembre Allonere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a euro per lanno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai ni del bilancio triennale , nellambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle nanze per lanno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero. 4 -quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui allarticolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modi cazioni, lef cacia del- 4

5 le disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui allarticolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modi cazioni, è differita no al 31 dicembre Fino a tale data, ai ni dellacquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente liscrizione allalbo dei farmacisti». Allarticolo 8: al comma 2, lettera b), le parole: «31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2015»; al comma 3, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al de- creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, af dati a seguito di gare bandite o di altra procedura di af damento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e no al 31 dicembre 2015, lanticipazione di cui allarticolo 26 -ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modi cazioni, è elevata al 20 per cento dellimporto contrattuale. 3 -ter. Allarticolo 23 -ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: 1º gennaio 2015 no alla ne del periodo sono sostituite dalle seguenti: 1º settembre quater. La disposizione di cui al comma 3 -ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Allarticolo 45-bis, comma 2, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi cazio- ni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: 22 marzo 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2015»; al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nelle more dellattuazione, per lannualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui allarticolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modi cazioni, e delleffettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque no al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al ne di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per nita locazione di cui allarticolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modi cazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dellesecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dellesecuzione di dette procedure. Ai ni della determinazione della misura dellacconto dellimposta sul reddito delle persone siche dovuto per lanno 2016, non si tiene conto dei benefìci scali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per lanno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dellarticolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». Allarticolo 9: al comma 1, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; al comma 2, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»; al comma 3, lettera c), le parole: «1º febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º aprile 2015»; al comma 4, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Allarticolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: Entro i 60 giorni successivi sono sostituite dalle seguenti: Entro i centoventi giorni successivi. 4 -ter. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modi cazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, e successive modi ca- zioni, le parole: 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre quater. La proroga di cui al comma 4 -ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei ri uti in Campania. 4 -quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relati- vo allef cacia delle disposizioni di cui allordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Uf ciale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dallarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modi cazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre Allattuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura nanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n del 5 dicembre 2006». Dopo larticolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-bis. -- (Proroga della Commissione istruttoria per lautorizzazione ambientale integrata -- IPPC) Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo loriginaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare di cui allarticolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per lautorizzazione ambientale integrata -- IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle proprie funzioni no al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto». Allarticolo 10: dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui allarticolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018»; 5

6 dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ed è destinato dalle regioni allestinzione anticipata del debito sono sostituite dalle seguenti: ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito»; dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Allarticolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: per il 2015 sono sostituite dalle seguenti: per il 2016»; dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: «11-bis. Allarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modi cazioni, le parole: a decorrere dallanno 2015 sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dallanno ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dallarticolo 1, comma 9 -ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modi cazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dallarticolo 3 -bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai nanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nellanno 2015, a valere sulle risorse dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modi cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modi cata dallarticolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modi cazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui allarticolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modi cazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modi cazioni, ricorrendo eventualmente alla ride nizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. 11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e lassociazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui allarticolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modi cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dellarticolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dellarticolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modi cazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dellarticolo 3 -bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11 -ter del presente articolo. I nanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modi cati per effetto dellattuazione del comma 11 -ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro delleconomia e delle nanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modi cazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modi ca- zioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti»; dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Allarticolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: per lanno 2014, nel limite di 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno. 12-ter. Allarticolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: 31 gennaio 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre quater. Allarticolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: 2015, 2016 e 2017 sono sostituite dalle seguenti: 2016, 2017 e quinquies. Allarticolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modi cazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole: 22 giugno 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014; 2) alla lettera b), le parole: 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2015; b) al comma 2 sono aggiunti, in ne, i seguenti periodi: A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dellarticolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modi cazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto. 12-sexies. Allarticolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modi cazioni, le parole: 2013 e 2014, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 2015 e septies. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 12 -sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione nanziaria del fondo di cui allarticolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro delleconomia e delle nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 12-octies. Allarticolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modi cazioni, le parole: 31 dicembre 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre novies. Allarticolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modi cazioni, le parole: 15 maggio 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre

7 12-decies. Allarticolo 20, comma 1, del decretolegge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modi cazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: allesercizio nanziario 2013 sono sostituite dalle seguenti: agli esercizi nanziari 2013 e undecies. In deroga a quanto previsto dallarticolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modi cazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dellanno Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per lanno 2015, a 71,4 milioni di euro per lanno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per lanno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per lanno 2021, af uiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modi ca- zioni, dalla legge n. 307 del Il Ministro delleconomia e delle nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 12-duodecies. Allarticolo 1, comma 12 -bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modi- cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono sostituite dalle seguenti: per gli anni dal 2012 al terdecies. Allarticolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modi cazioni, le parole: entro il 30 marzo sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile. 12-quaterdecies. Allarticolo 5 -quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modi cazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: accertamento sono inserite le seguenti: e i termini di cui allarticolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modi cazioni e le parole: comma 2 -bis sono sostituite dalle seguenti: commi 2 -bis e 2-ter. 12-quinquiesdecies. In deroga allarticolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per lanno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui ri uti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per lanno Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nellanno successivo. 12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modi cazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno anche nellanno La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nellanno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui allarticolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modi- cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modi cazioni, una quota dellobiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al nanziamento della sanità, e del titolo III registrate nellultimo consuntivo disponibile. 12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12 -sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione allarticolo 40, comma 3 -quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli nanziari ivi previsti nonché di quanto previsto dallarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modi cazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dellarticolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dallarticolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modi cazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12 -sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni. 12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12 -sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per lanno 2014 non costituisce inadempimento ai ni dellapplicazione dellarticolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine allestinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 lesecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dellaccisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e de nito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo leventuale recupero nei confronti delleffettivo responsabile del reato. 12-vicies semel. Allarticolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modi cazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: Per lanno 2014 sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2014 e

8 12-vicies bis. Allarticolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: 31 gennaio sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno. 12-vicies ter. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 12 -vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per lanno 2015, a 0,5 milioni di euro per lanno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». Dopo larticolo 10 è inserito il seguente: «Art. 10-bis. -- (Proroga di termini in materia previdenziale) Il primo periodo dellarticolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione scale ai ni dellimposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, laliquota contributiva, di cui allarticolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modi cazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per lanno 2016 e del 29 per cento per lanno Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per lanno 2015, a 120 milioni di euro per lanno 2016 e a 85 milioni di euro per lanno 2017, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per lanno 2015 e a 35 milioni di euro per lanno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai ni del bilancio triennale , nellambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle nanze per lanno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro delleconomia e delle nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Allarticolo 11: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Allarticolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modi cazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modi cazioni, le parole: 31 dicembre 2014, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre ter. Allarticolo 19 -bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modi cazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modi ca- zioni, le parole: 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2015». Allarticolo 12: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Allarticolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2015». Allarticolo 14: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Allarticolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modi cazioni: a) al comma 418, le parole: 15 febbraio 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2015; b) al comma 419, le parole: 30 aprile sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio». Camera dei deputati (atto n. 2803): LAVORI PREPARATORI Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI ), in data 31 dicembre Assegnato alle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e V (bilancio), in sede referente, il 31 dicembre 2014, con pareri delle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni riunite I e V, in sede referente, il 14, 15, 19 e 22 gennaio 2015; il 3, 4, 5 e 16 febbraio Esaminato in Aula il 12 gennaio 2015, 17, 18 e 19 febbraio 2015 e approvato il 20 febbraio Senato della Repubblica (atto n. 1779): Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 5ª (bilancio), in sede referente, il 20 febbraio 2015 con pareri delle Commissioni 1ª (presupposti di costituzionalità), 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sullesistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 e 25 febbraio Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 5ª, in sede referente, il 24 febbraio Esaminato in Aula il 25 febbraio 2015 ed approvato il 26 febbraio Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è stato pubblicato nella Gazzetta Uf ciale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre A norma dellart. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dellattività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modi che apportate dalla presente legge di conversione hanno ef cacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Uf ciale alla pag G

9 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLISTRUZIONE, DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 21 ottobre Elenco dei soggetti bene ciari di cui allarticolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell8 agosto 2000, per lanno (Decreto n. 3262). IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per ladeguamento delle strutture di Governo in applicazione dellart. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Uf ciale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modi cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Uf ciale n. 164 del 15 luglio 2008; Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modi che e integrazioni»; Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antima a e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antima a, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scienti ca e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»; Visto il decreto ministeriale dell8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, lart. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di quali cato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; Visto inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali ni alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275; Visto lart. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, veri cata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo lordine di priorità ivi speci cato e nei limiti delle risorse nanziarie alluopo disponibili; Visto il decreto del Ministro delleconomia e delle nanze del 10 ottobre 2003, n , dintesa con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Uf ciale n. 274 del 25 novembre 2003; Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Uf ciale n. 119 del 22 maggio 2008; Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e nali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3»; Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Uf ciale n. 251 del 27 ottobre 2005, che speci ca le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui allart. 14 del decreto ministeriale n. 593; Visto il decreto direttoriale n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato lelenco dei soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui allart. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell8 agosto 2000; Ritenuta la necessità di procedere, per lanno 2012 alla formazione dei previsti elenchi, secondo lordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti bene ciari del contributo, nonché la misura del contributo stesso; Accertata la disponibilità nanziaria, conseguente allapplicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti bene ciari; Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno speci co gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per lanalisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui allart. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000; Viste le risultanze dellattività istruttoria effettuate dal gruppo di lavoro e completate nelle sedute del 16 luglio 2014 relative alla documentazione acquisita ai sensi dellart. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98; Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010, 332/Ric. del 10 giugno 2011 e 435/Ric. del 13 marzo 2013 rispettivamente relativi agli anni , 2009, e 2012; Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21 novembre 2013 di modi ca del predetto D.D. 332/Ric. del 10 giugno 2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto 9

10 dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dellimporto di euro ,00 dallart. 15 allart. 14 sezione «Nazionale» per le domande di assunzione di personale di ricerca; Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto; Decreta: Art I soggetti indicati nellallegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dallart. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell8 agosto 2000, per lanno Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art.14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto. 2. Le agevolazioni previste dallart. 14, comma 1, complessivamente pari a ,40 gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse per lagevolazione in credito dimposta per limporto di ,71, per la parte di agevolazione in contributo nella spesa per limporto di ,55 e alla sezione nazionale per la parte di agevolazione in contributo nella spesa per limporto di ,14. Art Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, lelenco dei soggetti bene ciari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identi cativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero delleconomia e delle nanze. 2. Lerogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché lautorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito dimposta, sono subordinate allacquisizione della prescritta certi - cazione antima a. Art. 3. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Uf ciale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2014 Il capo dipartimento: MANCINI Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014 Uf cio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro foglio n ALLEGATO Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari DIM. AREA OP. DATA PRESENTAZIONE RAGIONE SOCIALE/CUP AGEV. DM N Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA Contributo Spesa Credito d'imposta PMI Depressa 17/09/ :00: DOTT. DINO PALADIN B92F Contratto PADOVA PD ,00 PMI Depressa 17/09/ :00: OPEN MIND B82F Assunzione ROMA RM , ,63 PMI Depressa 17/09/ :00: CARS TRUKS SERVICE LOGISTIC S.r.l. Contratto B82F ROMA RM ,00 PMI Depressa 17/09/ :00: ONDULIT ITALIANA S.P.A. B82F Assunzione ROMA RM , ,54 PMI Depressa 17/09/ :00: RETEK RESEARCH S.r.l. B82F Contratto ROMA RM ,00 PMI Altro 17/09/ :00: EXO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. B32F Assunzione POTENZA PZ 5.164, ,27 PMI Altro 17/09/ :07: AGRICOLAE SOCIETA' COOPERATIVA B52F Assunzione OFFIDA AP 5.164, ,27 GI Depressa 17/09/ :00: MER MEC S.P.A. B62F Contratto MONOPOLI BA ,00 Totali () , ,71 15A

11 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 5 febbraio Conferma del riconoscimento del carattere scienti co dellistituto Oncologico Veneto, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, in Padova, per la disciplina di «oncologia». IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scienti co (di seguito IRCCS), come modi cato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modi cazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Visto lart. 13, comma 3, del citato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai ni del riconosci- mento del carattere scienti co degli IRCCS; Visto, in particolare, lart. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modi cazioni ed integrazioni che stabilisce che ogni due anni le fondazioni IRCCS, gli istituti di ricovero e cura a carattere scienti co non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui allart. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai ni della conferma, come individuata con decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, dintesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento; Visto il decreto dell11 dicembre 2009 del Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adottato dintesa con il presidente della regione Veneto con il quale è stato confermato il carattere scienti co dell«isti- tuto oncologico veneto», con sede legale in Padova, alla via Gattamelata n. 64, per la disciplina di «oncologia»; Vista la nota del 14 gennaio 2013, con la quale l«istituto oncologico veneto» ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai ni della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scienti co per la disciplina di «oncologia»; Vista la delibera di giunta n. 525 del 15 aprile 2014, con la quale la regione Veneto ha riconosciuto la coerenza dellistanza di conferma del riconoscimento del carattere scienti co con la propria programmazione sanitaria in re- lazione alla disciplina predetta; Vista la nota prot. n del 27 settembre 2013, con la quale lispettorato generale per la spesa sociale del Ministero delleconomia e delle nanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito al procedimento di conferma del riconoscimento del carattere scienti co dellirccs in questione; Vista la relazione sulla site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 15 settembre 2014 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale pro tempore della Direzione generale della ricerca e dellinnovazione in sanità del 19 maggio 2014; Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dallart. 13, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modi che; Vista la nota del 24 dicembre 2014 con la quale il presidente della regione Veneto ha espresso la propria formale intesa ai ni delladozione del provvedimento conferma del riconoscimento dellistituto di cui trattasi; Decreta: 1. È confermato il riconoscimento del carattere scienti- co dell«istituto oncologico veneto», ente con personali- tà giuridica di diritto pubblico, con sedi in Padova alla via Gattamelata n. 64 (sede legale) e alla via Giustiniani n. 1, per la disciplina di «oncologia». 2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dellart. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modi cazioni ed integrazioni, allesito dellinvio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai ni della conferma. 15A01341 Roma, 5 febbraio 2015 Il Ministro: LORENZIN 11

12 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modi che ed integrazioni, che disciplina lattività semen- tiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono listituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere lidenti cazione delle varietà stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modi ca la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dellorganizzazione di Governo a norma dellart. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare lart. 4, commi 1 e 2 e lart. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dellart. 2, comma 10 -ter, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli uf ci dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»; Viste le domande presentate ai ni delliscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo registro nazionale; Visti i risultati delle prove condotte per laccertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; Ritenuto di dover procedere in conformità; Decreta: Art. 1. Ai sensi dellart. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, no alla ne del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certi cate in quanto «sementi di base», «sementi certi cate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «se- menti standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero. 12

13 Specie Varietà Codice SIAN Lista Registro Ibrido Responsabile conservazione in purezza Carciofo Romolo 3204 A H La Semiorto Sementi S.r.l. Cavolfiore Romy 3403 A H La Semiorto Sementi S.r.l. Cavolfiore Violet Star 3402 A H La Semiorto Sementi S.r.l. Cavolfiore Artemide 3404 A H La Semiorto Sementi S.r.l. Carciofo Life 3281 A Vitroplant Italia S.r.l. Carciofo Zuone 3271 A H Vitroplant Italia S.r.l.. Carciofo SMS 3422 A Vitro Sele S.r.l.. Peperone Centi H 3368 A Odorant Tokita Seed Co. Ltd. Cavolo Tirreno 3370 A H Tokita Seed Co. Ltd. broccolo Cavolo cappuccio rosso Scarlet Ohara 3369 A Carciofo C3SAB 3453 A Carciofo C3VZ 3454 A H Tokita Seed Co. Ltd. Società Agricola Progetto Meristema S.r.l. Società Agricola Progetto Meristema S.r.l. Pomodoro Clelia 3448 A H Med Hermes S.r.l. Pomodoro Isyde 3357 A H Med Hermes S.r.l. Pomodoro Gregory 3356 A H Med Hermes S.r.l. Zucchino Tinia 3310 A H Med Hermes S.r.l. Lattuga Rossana 3379 A Maraldi Andrea Lattuga Boeing 3381 A Maraldi Andrea Lattuga Silvestre 3380 A Maraldi Andrea Cicoria Rosa 3421 A Incao S.A.S. Carciofo C3Pepe 3451 A Consorzio Meristema Piana Del Sele Indivia Ascolbionda 3457 A Blumen S.r.l. scarola Carciofo Green bell 3373 A H Agriseeds S.r.l. 13

14 Art. 2. Ai sensi dellart. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, no alla ne del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero. Specie Varietà Codice SIAN Lista Registro Ibrido Pomodoro Rossetto 3612 B H Pomodoro Bryllo 3613 B H Pomodoro Marmyto 3614 B H Responsabile conservazione in purezza S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Uf ciale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2015 Il Direttore generale: CACOPARDI AVVERTENZAA : Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte delluf cio centrale del bilancio del Ministero delleconomia e delle nanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/ A01338 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 24 dicembre Liquidazione coatta amministrativa della «Pony Speed Service società cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 8 novembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 24 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato dinsolvenza della società cooperativa Pony Speed Service Società Cooperativa a r.l.; Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- giornata, effettuata duf cio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 5 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi dellart. 7 della legge 241/90, lavvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio; Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che allamministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali allesito dellistruttoria condotta, propone ladozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto lart terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto lart. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 14

15 Decreta: Art. 1. La società cooperativa Pony Speed Service Società Cooperativa a r.l., con sede in Foggia (codice scale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dellart terdecies c.c.. Considerati gli speci ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore lavv. Carlo Alberto Giusti, nato a Taranto il 23 agosto 1980 e domiciliato in Roma in via Cassia, 240. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà de nito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf - ciale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 15A01343 Roma, 24 dicembre 2014 DECRETO 24 dicembre Il Ministro: GUIDI Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Alberobellese Manifatture a.r.l. in liquidazione, in sigla AL.MA. S.C.A.R.L.», in Alberobello e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la sentenza del 7 luglio 2014 del Tribunale di Bari con la quale è stato dichiarato lo stato dinsolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Alberobellese Manifatture a r.l. in liquidazione, in sigla AL.MA. S.c. a r.l.; Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- giornata, effettuata duf cio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariati allesito dellistruttoria condotta, propone ladozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto lart. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa; Visto lart. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Società cooperativa Alberobellese Manifatture a r.l. in liquidazione, in sigla AL.MA. S.c.ar.l.», con sede in Alberobello (BA) (codice scale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dellart terdecies c.c. Considerati gli speci ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Barattolo nato a Bari il 5 ottobre 1946 ed ivi residente in Corso Cavour, 51. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà de nito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf - ciale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 15A01345 Roma, 24 dicembre 2014 DECRETO 13 gennaio Il Ministro: GUIDI Liquidazione coatta amministrativa della «General Service 2001 società cooperativa», in Gravina in Puglia e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 15

16 Vista listanza del 26 novembre 2013 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 9 dicembre 2013 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «General Service 2001 Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della mancata revisione dellassociazione di rappresentanza conclusa in data 21 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato dinsolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- giornata, effettuata duf cio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 25 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi dellart. 7 della legge n. 241/90 lavvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché allassociazione nazionale di rappresentanza; Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che allamministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali allesito dellistruttoria condotta, richiede ladozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto lart terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto lart. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dellart. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dellassociazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «General Service 2001 Società cooperativa», con sede in Gravina in Puglia (BA) (codice scale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dellart terdecies c.c. Considerati gli speci ci requisiti professionali. come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Alessandro Zambetti nato a Bari il 12 novembre 1975 e domiciliato in Bitritto (BA) via Vito Vittorio Le Noci, n. 12. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà de nito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf - ciale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 15A01347 Roma, 13 gennaio 2015 DECRETO 16 gennaio Dordine del Ministro Il Capo di Gabinetto COZZOLI Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa tra pescatori Domenico di Pilato», in Bisceglie e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato dinsolvenza della società cooperativa «Cooperativa tra pescatori Domenico Di Pilato a r.l.»; Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- giornata, effettuata duf cio presso il competente registro delle Iiprese, dalla quale si evince che lultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito allesercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di ,00,00, si riscontra una massa debitoria di ,00 ed un patrimonio netto negativo di ,00; Considerato che è stato assolto lobbligo di cui allart. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dellavvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Visto lart terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto lart. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dellart. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dellassociazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 16

17 Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Cooperativa tra pescatori Domenico Di Pilato a r.l.», con sede in Bisceglie (BA) (codice scale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dellart terdecies c.c. Considerati gli speci ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Mattiace, nato a Bari il 14 giugno 1969, e domiciliato in Bari, viale Luigi Einaudi, n. 7. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà de nito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf - ciale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 15A01346 Roma, 16 gennaio 2015 DECRETO 20 gennaio Dordine del Ministro Il Capo di Gabinetto COZZOLI Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Agricola Allevatori Orsara», in Orsara di Puglia e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa Cooperativa Agricola Allevatori Orsara; Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- giornata, effettuata duf cio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che lultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito allesercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di ,00, si riscontra una massa debitoria di ,00 ed un patrimonio netto negativo di ,00; Considerato che è stato assolto lobbligo di cui allart. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dellavvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Visto lart terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto lart. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Decreta: Art. 1. La società cooperativa Cooperativa Agricola Allevatori Orsara, con sede in Orsara di Puglia (FG) (codice scale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dellart terdecies c.c.. Considerati gli speci ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore lavv. Pasquale Caso, nato ad Altamura (BA) il 2 agosto 1952 ed ivi domiciliato in via G. Giusti n. 16. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà de nito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf - ciale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 15A01344 Roma, 20 gennaio 2015 DECRETO 11 febbraio Il Ministro: GUIDI Nomina di un componente del collegio commissariale della S.r.l. Infocontact, in amministrazione straordinaria. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante Nuova Disciplina dellamministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato dinsolvenza; Visto il decreto del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 ottobre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dellart. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata lapertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Infocontact S.r.l.; 17

18 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 novembre 2014 con il quale sono stati nominati commissari della procedura il prof. Francesco Perrini, prof. Enrico Laghi ed avv. Federico Sutti; Preso atto delle dimissioni del prof. Enrico Laghi in data 21 gennaio 2015; Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del prof. Enrico Laghi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dellart. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; Ritenuto di dover nominare il prof. avv. Stefano Ambrosini, in possesso dei requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 10 aprile 2013; Decreta: Articolo unico Nella Procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Infocontact in amministrazione straordinaria, è nominato componente del collegio commissariale, in sostituzione del prof. Enrico Laghi, il prof. avv. Stefano Ambrosini nato a Torino il 2 maggio Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Lamezia Terme. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf - ciale della Repubblica italiana. 15A01342 Roma, 11 febbraio 2015 Il Ministro: GUIDI DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 11 febbraio Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Eylea». (Determina n. 124/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto lart. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce lagenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e delleconomia e nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sullorganizzazione ed il funzionamento dellagenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dellart. 48 sopra citato come modi cato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli cazione e delleconomia e delle nanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell8 novem- bre 2011, registrato dalluf cio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dellagenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di nanza pubblica» con particolare riferimento allart. 8; Visto lart. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della nanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»; Visto lart. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto lart. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Uf ciale n. 279 del 30 novembre 2007; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Uf ciale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente lattuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modi ca) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Visto il regolamento n. 726/2004/CE; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uf ciale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modi cazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Uf ciale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 18

19 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Uf ciale - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Vista la domanda con la quale la ditta «Bayer Pharma AG» ha chiesto la classi cazione, ai ni della rimborsabilità; Visto il parere della commissione consultiva tecnicoscienti ca nella seduta del 10 novembre 2014; Vista la deliberazione n. 43 in data 28 novembre 2014 del consiglio di amministrazione dellaifa adottata su proposta del Direttore generale; Determina: Art. 1. Classi cazione ai ni della rimborsabilità Le nuove indicazioni terapeutiche: EYLEA è indicato per il trattamento negli adulti di compromissione della vista dovuta a edema maculare diabetico (Diabetic Macular Oedema - DME), del medicinale «Eylea» sono rimborsate come segue: confezioni: 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreosiringa preriempita (vetro)-1; A.I.C. n /E (in base 10), 18K9PY (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): 740,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.221,30; 40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo- aconcino (vetro)-1; A.I.C. n /E (in base 10), 18K9QB (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): 740,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.221,30. Validità del contratto: 24 mesi. Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali. Ai ni delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori speci catamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dellagenzia, piattaforma web, allindirizzo agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dellagenzia: registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio Art. 2. Classi cazione ai ni della fornitura La classi cazione ai ni della fornitura del medicinale «Eylea» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). Art. 3. Disposizioni nali La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gaz- zetta Uf ciale della Repubblica italiana, e sarà noti cata alla società titolare dellautorizzazione allimmissione in commercio. 15A01349 Roma, 11 febbraio 2015 DETERMINA 11 febbraio Il direttore generale: PANIP Riclassi cazione del medicinale per uso umano «Adempas (riociguat)», ai sensi dellarticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 125/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto lart. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce lagenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e delleconomia e nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sullorganizzazione ed il funzionamento dellagenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dellart. 48 sopra citato come modi cato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli cazione e delleconomia e delle nanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell8 novem- bre 2011, registrato dalluf cio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dellagenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 19

20 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di nanza pubblica» con particolare riferimento allart. 8; Visto lart. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della nanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto lart. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Uf ciale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente lattuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modi ca) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uf ciale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modi cazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Uf ciale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Uf ciale - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Visto il decreto con il quale la società Bayer Pharma AG è stata autorizzata allimmissione in commercio del medicinale ADEMPAS (riociguat); Vista la determinazione n. 620/2014 del 23 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Uf ciale della Repubblica italiana n. 159 dell11 luglio 2014, relativa alla classi- cazione del medicinale ai sensi dellart. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; Vista la domanda con la quale la ditta Bayer Pharma AG ha chiesto la riclassi cazione delle confezioni con n. AIC da /E a /E; Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scienti ca nella seduta del 15/09/2014; Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 05/11/2014; Vista la deliberazione n. 43 in data 28 novembre 2014 del Consiglio di Amministrazione dellaifa adottata su proposta del direttore generale; Determina Art. 1. Classi cazione ai ni della rimborsabilità Il medicinale ADEMPAS (riociguat) nelle confezioni sotto indicate è classi cato come segue: Confezioni: 0,5 mg - compressa rivestita con lm - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse - AIC n /E (in base 10) 19BFDU (in base 32) Classe di rimborsabilità: A Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1395,80 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2303,65 0,5 mg - compressa rivestita con lm - uso orale - blister (PP/ALU) - 84 compresse - AIC n /E (in base 10) 19BFDW (in base 32) Classe di rimborsabilità: A Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2791,60 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4607,29 0,5 mg - compressa rivestita con lm - uso orale - blister (PP/ALU) - 90 compresse - AIC n /E (in base 10) 19BFF8 (in base 32) Classe di rimborsabilità: A Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2991,00 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4936,38 1 mg - compressa rivestita con lm - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse - AIC n /E (in base 10) 19BFFN (in base 32) Classe di rimborsabilità: A Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1395,80 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2303,65 1 mg - compressa rivestita con lm - uso orale - blister (PP/ALU) - 84 compresse - AIC n /E (in base 10) 19BFG1 (in base 32) Classe di rimborsabilità: A Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2791,60 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4607,29 1 mg - compressa rivestita con lm - uso orale - blister (PP/ALU) - 90 compresse - AIC n /E (in base 10) 19BFGF (in base 32) Classe di rimborsabilità: A Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2991,00 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4936,38 1,5 mg - compressa rivestita con lm - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse - AIC n /E (in base 10) 19BFGH (in base 32) Classe di rimborsabilità: A Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1395,80 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2303,65 1,5 mg - compressa rivestita con lm - uso orale - blister (PP/ALU) - 84 compresse - AIC n /E (in base 10) 19BFGV (in base 32) Classe di rimborsabilità: A 20

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