COMUNE DI GENGA PROVINCIA DI ANCONA

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1 COMUNE DI GENGA PROVINCIA DI ANCONA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato con atto di C.C. n. 16 del 13/03/2010 1

2 SOMMARIO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Ambito di applicazione e classificazione del Comune Art. 3 Impianti per le affissioni pubbliche e private Categorie delle località Art. 4 - Piano generale degli impianti Art. 5 - Provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari Art. 6 - Limitazioni e divieti Art. 7 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBLICITA' Art. 8 - Oggetto Art. 9 - Soggetto passivo Art Modalità di applicazione dell'imposta Art Tariffe Art Dichiarazione Art Pagamento dell'imposta Art Rimborsi Art Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta Art Riduzione dell'imposta Art Esenzioni dall'imposta Art. 17 bis Non applicabilità imposta ai soggetti di cui all art. 20 D.Lgs 507/93. CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art Oggetto Art Superficie degli impianti Art Diritto sulle pubbliche affissioni Art Modalità delle pubbliche affissioni Art Riduzione del diritto Art Esenzione dal diritto Art Pagamento del diritto CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI Art Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni Amministrative Art Gestione del servizio Art Rinvio ad altre disposizioni 2

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt del Decreto legislativo , n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Genga sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/ Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 507/1993, questo Comune, con popolazione residente di n abitanti al , é classificato nella classe V. Art. 3 IMPIANTI PER LE AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE CATEGORIE DELLE LOCALITA 1 L'Amministrazione comunale, visto quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs 507/93 tenuto conto della popolazione residente stabilisce che la superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e private è attualmente di complessivi mq 186,50, modificabile con adozione di specifico Piano generale degli impianti così` ripartiti: a) 11% della superficie complessiva destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica, effettuate del servizio comunale; b) 74% della superficie complessiva destinata alle affissioni di natura commerciale e comunque di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale; c) 5% della superficie complessiva` destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione; d) 10% della superficie complessiva` destinata alle affissioni dei manifesti dei soggetti di cui all'art. 20 del D.lgs. 507/93, specificando che ogni singola richiesta di affissione, effettuata con le modalità previste dalla legge, non può avere durata superiore a quindici giorni e non può occupare una superficie superiore al 10% della superficie destinata allo scopo. L'affissione negli spazi riservati e` esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. 2. In attesa della attuazione del Piano generale degli impianti gli ulteriori spazi da destinare all'occorrenza alle pubbliche affissioni sono steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, sui quali il Comune (direttamente o tramite il proprio Concessionario) ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta. 3. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e` vietata la installazione dei mezzi pubblicitari a norma di legge e dei regolamenti vigenti in materia". 4. Le località` del territorio del Comune, sono suddivise in due categorie: speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità` e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali. 3

4 5. Nella categoria speciale e` applicata alla tariffa normale dell'imposta e del diritto una maggiorazione non superiore al 150% da stabilirsi annualmente in sede di determinazione delle tariffe. 6. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non può superare il 35% di quella del centro abitato, in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà` di quella complessiva anche nel caso di future modifiche del piano generale degli impianti. 7. La località in categoria speciale e` individuata nella zona "LA CUNA" "Nel rispetto delle norme contenute nel Piano generale degli impianti". Art. 4 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 507/1993 per la realizzazione del piano generale degli impianti sono fissati i seguenti criteri: - localizzazione degli impianti in ubicazioni ottimali al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale già posizionata; - rispetto delle norme del codice della strada; - installazione degli impianti in ubicazioni atte a garantire il pieno rispetto delle cose di interesse artistico o storico anche al fine della protezione delle bellezze naturali e della tutela del paesaggio; - salvaguardia dell'estetica e del decoro dell'abitato; - rimozione di eventuali impianti ubicati in posizione contrastanti con le norme del codice della strada o altre norme di legge. Art. 5 PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune con le modalità stabilite con il Piano generale degli impianti" Art. 6 LIMITAZIONI E DIVIETI 1. E' consentito esercitare pubblicità sonora nei centri abitati dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17,30 alle ore 19 da parte di soggetti autorizzati. 2. E' vietata in modo permanente la pubblicità sonora limitatamente alle ore di lezione nei pressi degli istituti scolastici. 3. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, nelle zone turistico - ricettive utilizzate a luogo di sosta, transito e permanenza dei turisti visitatori (V.le Giovanni Marinelli - S.Vittore - Gola di Frasassi- La Cuna). 4. Il Consorzio Frasassi, per finalità istituzionali, può comunicare messaggi sonori e diffondere immagini nell'ambito delle strutture turistico - ricettive di cui al precedente 3' comma. 5. La pubblicità effettuata mediante distribuzione e/o getto, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, che ha anche come conseguenza l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (ad esempio i volantini che sono messi sulle auto in sosta o casi analoghi) oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita anche "pubblicità in forma ambulante" è vietata su tutto il territorio comunale. 6. Nell' area "La Cuna" (individuata dalla allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) la distribuzione e consegna a mano di manifestini, volantini, opuscoli e biglietti da visita ecc. che reclamizzino attività commerciali è consentita nell' area indicata come zona B esclusivamente dalle ore 10,30 alle ore 14,00 mentre è assolutamente vietata nell'area indicata come zona A comprendente il mercato, i servizi igienici, le zone di transito e l'area di salita - discesa Bus navetta. La distribuzione è altresì vietata assolutamente all'interno dello stesso Bus navetta, lungo 4

5 la direttrice stradale compresa fra lo svincolo di Camponocecchio S.S 76 e l'abitato di Pianello sino al ponte sul fiume Sentino, compresi gli abitati di Camponocecchio, Genga Stazione e San Vittore e la rampa di accesso al complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi. 7. La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, é ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri aditati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. 495/ La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze é consentita secondo le modalità stabilite dal Piano generale degli impianti" Art. 7 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunali o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile. CAPO II 5

6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Art. 8 OGGETTO 1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di rimuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. 3.Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi. 4. L'insegna per come definita per essere esclusa dal tributo deve limitarsi alla indicazione dell'attività generica esercitata, della titolarità e del marchio o simbolo, dell'esercizio e può essere posta all'interno, sulle vetrine e negli ingressi, sulle pareti soprastanti e laterali e se bifacciale o a più facce, anche infissa sulle medesime. 5. Le insegne poste su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, in prossimità, o a distanza della sede dell'esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa, o delle eventuali pertinenze accessorie, sono soggette ad imposta di pubblicità. 6. L'imposta e` dovuta parimenti sulle insegne di esercizio che superano, singolarmente o complessivamente, la superficie di 5 metri quadrati. La detta superficie e` da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 7 del D.Lgs 507/93 per ogni sede nel caso di pluralità di sedi nello stesso comune. Art. 9 SOGGETTO PASSIVO 1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 10 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 1. L' imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale é circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta é calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta é calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario. Art. 11 6

7 TARIFFE 1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale. 2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. Art. 12 DICHIARAZIONE 1. Il soggetto passivo di cui al punto 9 che intenda installare, ripristinare o modificare insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione, da parte del Comune con le modalità stabilite nel Piano generale degli impianti" 2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche negli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1,2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui é stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui é stato effettuato l'accertamento. Art. 13 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 1. L'imposta é dovuta per la fattispecie di cui all'art. 12, commi 1 e 3, all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta é quello specificato nelle relative disposizioni. 2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale. 3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore. Art. 14 RIMBORSI 1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine stabilito dalla normativa vigente. Art. 15 ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA 1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs 507/1993 e le disposizioni normative vigenti in materia di rettifica delle dichiarazioni e accertamento d'ufficio" Art. 16 RIDUZIONI D'IMPOSTA 1. Per le riduzioni dell'imposta si osservano le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 507/

8 Art. 17 ESENZIONI D'IMPOSTA 1. Per le esenzioni dell'imposta si osservano le disposizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs 507/1993. Art.17bis NON APPLICABILITA IMPOSTA AI SOGGETTI DI CUI ALL ART. 20 D-LGS 507/93 1. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs 507/93 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità`. 8

9 CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 18 OGGETTO 1. Il servizio delle pubbliche affissioni é di esclusiva competenza comunale; esso é inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti. Art. 19 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI 1. Il Comune di Genga con popolazione al di n abitanti é tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 24 (mq. 12 per ogni abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 186,50 (24 cartelli per mq. 60,10 e 11 murale per mq 126,50) pari a circa 266 manifesti delle dimensioni di cm 70x100. Tale superficie può essere modificata a seguito di approvazione del Piano generale degli impianti. Fino a quando non risulterà operativo il nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti. Art. 20 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso é richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. 2. La tariffa del diritto é applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale. Art. 21 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui é stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate e con l'indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 5. Nel caso di ritardo nella effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni. 6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. 7. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 8. Per le affissioni richieste per il giorno cui é stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due 9

10 giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, é dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con il minimo stabilito per legge per ciascuna commissione. 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni. Art. 22 RIDUZIONI DEL DIRITTO 1. Per le riduzioni del diritto si osservano le disposizioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 507/1993. Art. 23 ESENZIONI DAL DIRITTO 1. Per le esenzioni dal diritto si osservano le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/1993. Art. 24 PAGAMENTO DEL DIRITTO 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 13 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità. 2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. 10

11 CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI Art 25 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano le sanzioni di cui all'art. 23 e 24 del D.Lgs. 507/1993. Art. 26 GESTIONE DEL SERVIZIO 1.La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e` effettuata dal comune normalmente in forma diretta. 2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione a soggetto iscritto nell'albo di cui al D.M n. 289 dell'11/09/2000, in applicazione degli artt. 52, 1' e 5' comma e 53 del D.lgs. 446/ Nell'espletamento del servizio il concessionario subentra al Comune e al Funzionario responsabile in tutti i diritti, privilegi ed obblighi. 4. La gestione del servizio può essere estesa, in applicazione del comma 2 dell'art. 10 della L. 448/01, ad altre entrate comunali e relative attività propedeutiche, connesse, o complementari, a condizioni economiche da convenire. La estensione può avvenire per evidenti ragioni di opportunità e di convenienza con la stessa rinegoziazione del rinnovo della concessione in corso e per la stessa durata. 5. Il concessionario durante il corso del rapporto della concessione provvede alla manutenzione periodica delle attrezzature affissionistiche esistenti e, qualora le stesse siano insufficienti, all'installazione di nuovi impianti, con anticipazione della relativa spesa. Il concessionario alla scadenza della concessione ha diritto all'indennizzo dell'importo corrispondente alle quote non ammortizzate del costo delle attrezzature o, a discrezione di questo comune, del valore delle medesime nello stato di uso al momento della cessazione del rapporto, tenuto conto delle date di installazione e del periodo usuale di ammortamento. 6. E' fatto divieto al concessionario di notificare atti di accertamento o rettifica dopo la scadenza della concessione, salvo che intervenga atto di affidamento della gestione stralcio. 7. Il concessionario cessato resta obbligato a presentare assistenza al Comune anche dopo la scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito alle imposte e tasse accertate durante il periodo della sua gestione e in ogni stato e grado di giudizio. 8. Il concessionario cessato ha in ogni caso il diritto di percepire successivamente alla scadenza contrattuale, e con liquidazione trimestrale da parte del Comune, l'aggio di competenza sulle somme accertate nel periodo di propria gestione ed eventualmente introitate direttamente dal comune stesso o da terzo subentrante nella gestione, o in sede di riscossione coattiva, per imposta, sanzioni ed interessi, nonché il rimborso delle spese di notifica ed accessorie. 9. Il concessionario cessato ha l'obbligo di versare al Comune, al netto dell'aggio spettante ed entro venti giorni dal ricevimento, le somme che dovessero pervenirgli in dipendenza delle notifiche effettuate entro il termine di scadenza del contratto. 10. Le condizioni economiche dell'aggio e del minimo garantito devono essere rivedute a favore dell'una o dell'altra parte nel caso di variazione tariffarie o disposizioni regolamentari che incidano sulle entrate in misura superiore al 10%, tenuto conto degli aumenti dei costi di gestione rilevabili dai dati ISTAT. 11

12 E' prevista la rinegoziazione delle condizioni economiche a seguito di disposizioni legislative che escludano la imposta di pubblicità su determinati mezzi pubblicitari ivi compresa la eventuale estensione della esclusione già prevista dal comma 1 bis dell'art. 17 del D.lgs.507/93 introdotta dall'art. 10 comma 1 lettera c) della L. 448/01 così come modificato dalla L. n. 296/06.. La rinegoziazione avente lo scopo di ristabilire l'equilibrio fra prestazioni e corrispettivo potrà avvenire mediante l'affidamento di altre entrate secondo quanto previsto dal 2' comma dello stesso art. 10 della L. 448 del 28/12/01 e, in mancanza, mediante rideterminazione della misura dell'aggio e del minimo garantito. E' consentito al concessionario di effettuare alle singole scadenze trimestrali e fino a che non sarà rideterminata la nuova misura dell'aggio, in luogo delle competenze non ancora definibili, il versamento del rateo del minimo garantito annuo rapportato alle minori entrate che deve essere accompagnato dal rendiconto delle entrate lorde. Art. 27 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del capo I del Decreto legislativo , n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni. 12

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