QUADRO NORMATIVO PER LE RETI
|
|
|
- Anna Maria Boni
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 QUADRO NORMATIVO PER LE RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE GESTITE DA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 1.1 INTRODUZIONE Nel presente capitolo verrà illustrato per grandi linee il quadro normativo Italiano che influenza le modalità di gestione delle reti di distribuzione dell energia elettrica (par. 1.2). La conoscenza delle regole da rispettare al fine di una corretta connessione degli utenti, produttori di energia elettrica e non, alle reti di distribuzione dell energia elettrica è di basilare importanza per poter affrontare le problematiche sviluppate nei capitoli successivi. Per poter definire lo scenario tecnico, è indispensabile conoscere quali siano gli schemi degli impianti, quali siano le protezioni da installare e quali le caratteristiche costruttive che tali dispositivi debbano possedere. Come previsto dalla Legge n. 481/95 1, il settore dell industria elettrica è sottoposto 1 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, 14 Novembre
2 all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas 2, la cui attività di controllo si esplica nell emanazione di Direttive volte alla determinazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti. A queste si aggiungono le norme tecniche emanate dal CEI ed i documenti di unificazione e regolamentazione interna emanati dagli enti gestori della distribuzione elettrica 3. Nel presente lavoro di tesi si prenderanno in esame le reti gestite da Enel, il maggiore distributore attualmente operante in Italia (par. 1.3). 1.2 UN QUADRO NORMATIVO IN EVOLUZIONE In Italia, con la Legge n. 481/95, il 14 novembre 1995 fu istituita l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas 4 (AEEG). Scopo dell AEEG è quello di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi" nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. 5 Compito dell AEEG è pure quello di dettare le condizioni tecnico-economiche per la connessione degli utenti alla rete di distribuzione. Nel 2002 viene emessa la Delibera 50/02 6 ; in essa, per definire quali siano le reti per le quali i gestori abbiano l obbligo di connessione di terzi, si fa riferimento al Decreto 2 Istituita con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell energia elettrica e del gas. 3 Un esempio di tali documenti sono le DK emanate da ENEL Distribuzione. 4 Istituita con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell energia elettrica e del gas. 5 Legge 481/95, articolo Condizioni per l erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kv i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi 1-2
3 Legislativo n. 79/99 7. Nell allegato 1 di tale delibera vengono così definiti i seguenti impianti: impianto per la connessione: insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico che risulta dedicato alla medesima connessione ; impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi ; impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione, la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione ; L immissione di tale Decreto ha lo scopo di redigere delle linee guida alle quali sia i gestori delle reti che i soggetti richiedenti la connessione sono tenuti ad attenersi. Nel 2003 viene emessa la Direttiva Europea 2003/54/CE 8 il cui scopo è quello di fornire delle norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica, ponendosi l obiettivo di estendere l accesso al libero mercato ad un numero sempre maggiore di soggetti. Scopo di tale Direttiva è anche quello di definire il ruolo e la figura del gestore del sistema di distribuzione il quale viene visto come l ente cui è affidata la responsabilità di garantire il funzionamento della rete di distribuzione in maniera efficiente ed affidabile. Inoltre, l articolo 14, comma 7, afferma che: il gestore del sistema di distribuzione, in fase di pianificazione dello sviluppo del sistema, deve prendere in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possono supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità. 7 Definizioni presenti nell articolo 3, comma 1 e nell articolo 9, comma 1. 8 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/Ce 1-3
4 Nel 2004 con la Delibera 136/04 9, l AEEG ha ritenuto opportuno avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione. Con tale Delibera l AEEG ha, inoltre, reputato necessario che ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive: a. siano costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento; b. possano essere coinvolti organismi tecnici di normazione impiantistica e società che svolgono ricerca di sistema nel settore elettrico, al fine della predisposizione di osservazioni e proposte. In ottemperanza a quanto disposto, in data 1 ottobre 2004 gli Uffici dell Autorità hanno costituito un tavolo di confronto tecnico composto da rappresentati della medesima Autorità, delle imprese di distribuzione, della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., nonché dai rappresentanti di numerose associazioni tecniche di produttori e di consumatori. E stato così possibile analizzare le regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell energia elettrica che già, sia precedentemente all introduzione nell ordinamento nazionale del Decreto Legislativo n. 79/99, che in seguito, le imprese distributrici hanno elaborato e adottato. L analisi di dette regole ha messo in risalto numerosi aspetti, riguardanti l erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione, che rispondono a criteri assunti in via discrezionale da parte delle imprese distributrici. Dal lavoro svolto all interno dei gruppi di lavoro è stato possibile notare che tali regole necessitavano di essere analizzate alla luce di un percorso teso a garantire l accesso alle reti basato su regole trasparenti e non discriminatorie. 9 AEEG, Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all articolo 9 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica, 29 Luglio
5 Inoltre, sempre secondo quanto disposto con la Delibera 136/04, l AEEG ha provveduto al coinvolgimento del CEI al fine della redazione di una norma tecnica in tema di connessioni alle reti di distribuzione dell energia elettrica in media tensione (MT) e alta tensione (AT); il CEI ha risposto a tali esigenze divulgando delle nuove edizioni riguardanti alcune delle norme. Basti, per esempio, pensare alle nuove edizioni della CEI e CEI Altro aspetto importante, al fine di una migliore gestione delle reti, è la definizione degli standard di qualità che le stesse devono garantire, ed è proprio per questo che con la Delibera 4/04 12 si tenta di porre delle regole al fine di ottenere una migliore continuità e qualità del servizio. L imposizione di tali regole introduce un meccanismo di premi e penali con obiettivi che vengono ad essere modificati anno dopo anno fino allo scadere del cosiddetto periodo di regolazione. I punti salienti di tale delibera sono: Obbligo di registrazione delle interruzioni, differenziandole in interruzioni lunghe (interruzione di durata superiore tre minuti) e brevi (interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti) 13 ; Obbligo di pubblicare gli indicatori di continuità, riportando, con riferimento ad ogni interruzione lunga 14 : a) l origine dell interruzione; b) l eventuale attestazione dell avvenuto preavviso; c) la causa dell interruzione; d) la data, l ora e il minuto di inizio dell interruzione; e) il numero e l elenco dei clienti AT coinvolti nell interruzione; f) la durata dell interruzione per ciascun cliente AT coinvolto nell interruzione; 10 CEI 11-20, ed. V1, Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria, CEI ed. II, Guida per l esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale. 12 AEEG Delibera n. 4/04: Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il periodo di regolazione Per la definizione delle interruzioni si fa riferimento all Allegato A, Articolo 1, della Delibera n. 4/ AEEG Delibera n. 4/04, Allegato A, art
6 g) il numero e l elenco dei clienti MT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; h) la durata dell interruzione per ciascun cliente MT coinvolto nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; i) il numero di clienti BT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; j) la durata dell interruzione per ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per grado di concentrazione; k) la data, l ora e il minuto di fine dell interruzione per tutti i clienti coinvolti dall interruzione. Obbligo di pubblicare gli indicatori di continuità, riportando, con riferimento ad ogni interruzione breve 15 : a) l origine dell interruzione; b) la causa dell interruzione; c) la data, l ora e il minuto di inizio dell interruzione; d) il numero e l elenco dei clienti AT coinvolti nell interruzione; e) il numero e l elenco dei clienti MT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; f) il numero di clienti BT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; g) la data, l ora e il minuto di fine dell interruzione per tutti i clienti coinvolti dall interruzione. L attuale regolazione fissata 16, per il numero di interruzioni dei clienti MT, è: a) 3 interruzioni senza preavviso lunga/anno (per luoghi ad alta concentrazione di utenze); 15 AEEG Delibera n. 4/04, Allegato A, art. 4.3; 16 Tale parametro è oggetto di revisione e/o conferma in funzione di vari aspetti tecnico-economici valutati annualmente dall AEEG. 1-6
7 b) 4 interruzioni senza preavviso lunga/anno (per luoghi a media concentrazione) c) 5 interruzioni senza preavviso lunga/anno (per luoghi a bassa concentrazione) Sono escluse da tale elenco le interruzioni dovute a: 1. Interruzioni originate sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN); 2. Interruzioni originate sulla rete AT (solo per clienti MT); 3. Blackout di trasmissione e distacchi programmati (PESSE). Le penalità a cui si è accennato nell elenco precedente vengono inflitte alle imprese distributrici qualora gli standard di continuità non vengano rispettati. Al fine di misurare la qualità del servizio realmente percepita dagli utenti, a partire dal 2005 gli indicatori riguardanti la durata delle interruzioni sono stati ridefiniti prendendo in considerazione anche dei parametri che facciano riferimento alle interruzioni dovute a cause esterne e di forza maggiore. I clienti peggio serviti di qualsiasi potenza, aventi impianti conformi con i requisiti fissati dall Autorità e che abbiano inviato all impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza, hanno diritto agli indennizzi automatici. 1.3 ATTUAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Le società di distribuzione dell energia elettrica hanno reagito ai cambiamenti richiesti, sia dal punto di vista burocratico, che tecnico pubblicando delle regole alle quali i clienti devono attenersi. Enel ha prontamente reagito modificando parecchie delle DK 17 che regolarizzano i requisiti tecnici che gli utenti devono possedere. Di particolare interesse risultano essere le modifiche apportate alla DK5600, DK5740, DK4451 e DK Le DK sono i documenti, redatti e pubblicati da ENEL Distribuzione, contenenti le regole inerenti gli impianti da essa gestiti nonché gli impianti ad essi connessi. 1-7
8 Nella DK , modificata nel Marzo del 2004, sono presenti le prescrizioni aventi lo scopo di definire i criteri e le modalità per la connessione dei clienti alla rete MT di Enel Distribuzione. Le prescrizioni contenute in tale documento devono essere applicate: integralmente ai nuovi allacciamenti e in occasione del rifacimento di impianti esistenti; limitatamente al sistema di protezione, in occasione del cambiamento di esercizio della rete MT su cui è allacciato un cliente esistente, da neutro isolato a neutro collegato a terra tramite impedenza; limitatamente alla misura dell energia e relativo locale, per tutti i clienti dotati di gruppi di misura elettronici. Nella DK , modificata nel Febbraio 2005, sono presenti le prescrizioni aventi lo scopo di definire i criteri e le modalità di allacciamento degli impianti di produzione alla rete MT di ENEL Distribuzione, al fine di garantire il corretto esercizio del regime di parallelo e di consentire ad ENEL Distribuzione il mantenimento dei livelli di qualità del servizio fornito a tutti i Clienti. Le prescrizioni si applicano ai casi di nuovi allacciamenti alla rete di MT di impianti di produzione statici e rotanti, così come definiti nella norma CEI 11-20, o di modifica di impianti esistenti. Nella DK , aggiornata nel Marzo 2005, sono indicati, per le reti MT, i concetti base seguiti nello stabilire le prescrizioni per i criteri di impiego e taratura delle protezioni e degli automatismi ad esse associati; in essa vengono esaminate le protezioni da installare nel caso di reti esercite sia con neutro isolato che compensato. Nella DK , modificata nell ottobre 2004, sono presenti le prescrizioni che hanno lo scopo di descrivere la taratura delle protezioni e degli automatismi ad esse associati. 18 DK5600 ed. IV, Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione. 19 DK5740, ed. II, Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di Enel Distribuzione. 20 DK4451, ed. 2.1, Criteri di protezione della rete MT di distribuzione. 21 DK4452, ed. V, Taratura dei dispositivi per la rete MT. 1-8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE
Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600. Relatore GUIZZO P.I. GASTONE. Università di Padova 26 giugno 2004
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600 Relatore GUIZZO P.I. GASTONE Università di Padova 26 giugno 2004 L Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera
LE REGOLE AEEG PER LA QUALITA DEL SERVIZIO E LE CONNESSIONI DELLE RETI
LE REGOLE AEEG PER LA QUALITA DEL SERVIZIO E LE CONNESSIONI DELLE RETI Stefano Ramponi AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Direzione vigilanza e controllo ROVERETO 23 maggio 2006 Autorità per l'energia
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009. ModiÞ cazioni e integrazioni della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento
SEZIONE A GENERALITA 2
Ed. 4.0 - A1/6 SEZIONE A GENERALITA 2 A.1 OGGETTO 2 A.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 2 A.3 RIFERIMENTI 2 A.4 DEFINIZIONI 5 Ed. 4.0 - A2/6 SEZIONE A GENERALITA A.1 OGGETTO Il presente documento costituisce la
Le Regole Tecniche per. e la nuova edizione della Guida CEI 82-25
Le Regole Tecniche per la Connessione alle reti e la nuova edizione della Guida CEI 82-25 Ing. Francesco Iannello Responsabile Tecnico ANIE/Energia Vicenza, 16 Dicembre 2010 Indice Connessione alle reti
L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Autorità per l energia elettrica e il gas Deliberazione 11 aprile 2007, n. 88 Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione. (pubblicata nella G.U. n 97 del
Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione
Delibera n. 88/07 Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione L AUTORITA' PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell 11 aprile 2007 Visti: il
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI
Delibera n. 28/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Documenti collegati
Documenti collegati Comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 febbraio 2006 Delibera n. 28/06 CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL ENERGIA
Il ruolo di GAUDI. Delibera 8 marzo 2012 84/2012/R/eel Delibera 7 agosto 2014 421/2014/R/eel
Il ruolo di GAUDI Delibera 8 marzo 2012 84/2012/R/eel Delibera 7 agosto 2014 421/2014/R/eel Allegato A 70 - Quadro normativo di riferimento Delibera 84/2012/R/eel come successivamente integrata e modificata
Deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL 8 Marzo 2012. requisiti e modalità di attuazione per inverter AROS Solar Technology
Deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL 8 Marzo 2012 requisiti e modalità di attuazione per inverter AROS Solar Technology Principali contenuti della Delibera AEEG 84/2012/R/EEL In data 08 Marzo 2012, l Autorità
DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE
Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente
3. Ruoli ed attività dei soggetti coinvolti
La missione dell Autorita per l Energia Elettrica e il Gas Autorità per l Energia Elettrica e il Gas Garantire la promozione della concorrenza e dell efficienza, assicurare adeguati livelli di qualità
Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09
Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell
AGGIORNAMENTO DEL FATTORE DI CONVERSIONE DEI KWH IN TEP CONNESSO AL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
DCO 2/08 AGGIORNAMENTO DEL FATTORE DI CONVERSIONE DEI KWH IN TEP CONNESSO AL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (Articolo 2, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004) Documento per
Deliberazione 15 giugno 2000
Deliberazione 15 giugno 2000 Adozione del regolamento di cui all articolo 3 della deliberazione dell Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione della medesima
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.
Delibera n. 50/02. L Autorità per l energia elettrica e il gas. Nella riunione del 26 marzo 2002, Premesso che:
Delibera n. 50/02 Condizioni per l erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kv i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (pubblicata sul
IMPIANTI FOTOVOLTAICI Conto Energia
IMPIANTI FOTOVOLTAICI Conto Energia Bergamo 8 novembre 2007 INCENTIVI E LA CONNESSIONE ALLA RETE a cura di Raul Ruggeri ARGOMENTI FORMA DI INCENTIVAZIONE CONNESSIONE ALLA RETE RICONOSCIMENTO INCENTIVO
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014 326/2014/R/GAS MODALITÀ PER IL RIMBORSO, AI GESTORI USCENTI, DEGLI IMPORTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE
REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE
REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di
1) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO... 2 2) IL DECRETO LEGISLATIVO N 164/00... 2
CONTESTO NORMATIVO 1) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO... 2 2) IL DECRETO LEGISLATIVO N 164/00... 2 3) DELIBERE DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS RILEVANTI AI FINI DELLA
ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione
ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere
La normativa è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 e dalla Delibera AEEG del 13 aprile 2007.
1. GENERALITA Tariffe incentivanti e periodo di diritto (DM 19/02/207 art.6) La normativa è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 e dalla Delibera AEEG del 13 aprile 2007. L impianto
Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
Relazione tecnica Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato 1. Premessa e contesto normativo Il provvedimento
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013 391/2013/R/EFR DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE SOGGETTI
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 102/2012/R/EEL DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE DEL SISTEMA ENERGETICO
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2013 504/2013/R/IDR DETERMINAZIONE D UFFICIO DELLE TARIFFE PER LE GESTIONI CHE RICADONO NELLE CASISTICHE DI CUI AL COMMA 2.7, DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA
CARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 213/2015/A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 novembre 2008. ModiÞ cazioni e integrazioni alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di modalità applicative del regime
ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT. Caratteristiche dell impianto di produzione
ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT Quanto segue annulla e sostituisce le parti del Regolamento di Esercizio relative a capability dell impianto di produzione e caratteristiche ed impostazioni
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013 173/2013/R/COM MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 67/2013/R/COM IN MATERIA DI COSTITUZIONE IN MORA L AUTORITÀ PER
Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT
Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT Finalità del corso Il corretto allestimento delle cabine di trasformazione MT/BT di utente, anche per
Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007
Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell
DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE
Allegato A Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 così come modificata ed integrata con deliberazione 17 dicembre 2008 ARG/gas 185/08 DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA
Una Norma al mese. Rubrica di aggiornamento normativo. a cura di Antonello Greco
Una Norma al mese Rubrica di aggiornamento normativo a cura di Antonello Greco Questo mese vorrei parlarvi della Guida CEI 121-5:2015-07 dedicata alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa
Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:
Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il
COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016.
COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. Indice: Premessa 1. FONTI NORMATIVE 2. STRUMENTI 3. DATI DA PUBBLICARE 4. INIZIATIVE DI
GAUDI. Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e. Giugno 2012
GAUDI Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Processo di Qualificazione al mercato Giugno 2012 1 Perché GAUDI GAUDI è il sistema di Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti di Produzione Consente di
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09/12/2010 Indice Art.1 Oggetto Art.2 Riferimenti Art.3 Ambito di applicazione ed esclusioni Art.4 Principi
CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA 25/05/2009 P.I. Alessandro Danchielli 1 INDICE PREMESSA...3 DOMANDA DI CONNESSIONE.......4 SOPRALLUOGO E PREVENTIVO... 5 PAGAMENTO
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico 1 VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l articolo 132, recante Obbligo a contrarre;
"FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI?
"FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI? CONVEGNO DEL 30/05/2012 Novità per dimensionamento impianto Principali novità per dimensionamento: regole tecniche di connessione Passaggio dalle Normative di riferimento
DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione
REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE
REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale
Delibera n. 260/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 28 novembre 2006. Visti:
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 dicembre 2006 GU n. 7 del 10 gennaio 2007 Delibera n. 260/06 MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA
Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale
Comune di Monterotondo (RM) Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento
ALL. 6 SPECIFICA TECNICA RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE PER OSPITALITA DI ENTI ESTERNI
ALL. 6 SPECIFICA TECNICA RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE PER OSPITALITA DI ENTI ESTERNI RW/I/I/24871 Roma, 5 settembre 2002 Revisioni: Autore Revisione Data revisione Numero Revisione
Vigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
Mario Porzio & Carlo Spampatti. Bergamo a.a. 09/10
Mario Porzio & Carlo Spampatti Università degli studi di Università degli studi di Bergamo a.a. 09/10 Catena elettrica Produzione:costruzione e gestione degli impianti mirati a produrre energia elettrica
Requisiti tecnici degli impianti dei clienti MT e condizioni per avere diritto all indennizzo
Comunicazione all utenza MT ai sensi della Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas n. 333/07, articolo 35.4. Gentile Cliente, La informiamo che l Autorità per l energia elettrica e
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PARERE 14 OTTOBRE 2015 489/2015/I/EFR PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE PER L INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DIVERSE DALLA
La regolazione dei sistemi di accumulo
La regolazione dei sistemi di accumulo Seminario AEIT Trento, 22 maggio 2015 Andrea Galliani Direzione Mercati Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica Autorità per l energia
1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO Il primo Programma Triennale dei Servizi della Regione Abruzzo vede la luce nell ambito della redazione del PRIT ed in un momento di generale incertezza a livello nazionale
OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni per la tutela del consumatore nell ambito del mercato dell energia
4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI
Unione Industriale 35 di 94 4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 4.5.1 Generalità La documentazione, per una filatura conto terzi che opera nell ambito di un Sistema qualità, rappresenta l evidenza oggettiva
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 475/2012/E/COM INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 21 GIUGNO 2012, 260/2012/E/COM, RELATIVA AL SERVIZIO CONCILIAZIONE
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento
COMUNE DI CIGLIANO REGOLAMENTO DELLA RETE CIVICA E SITO INTERNET COMUNALE
REGOLAMENTO DELLA RETE CIVICA E SITO INTERNET COMUNALE Ottobre 2008 Art. 1 Oggetto del regolamento e riferimenti normativi Art. 2 Scopo della rete civica Art. 3 Gestione del sito internet/rete civica Art.
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014 610/2014/R/EEL AGGIORNAMENTO PER L ANNO 2015 DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL EROGAZIONE
Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria 2 Ottobre 2008, Catania, Marco Ravaioli Norma CEI 11-20 La norma CEI ha per oggetto
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Metodologia dell attività di vigilanza e controllo dell Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014 40/2014/R/GAS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO Nella riunione
Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Area Rete Unitaria - Sezione Interoperabilità Linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. DELIBERAZIONE 7 luglio 2005
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 7 luglio 2005 Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorita' di dispacciamento,
Delibera 84/2012/R/EEL Requisiti per gli impianti di produzione MT BT ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale
Delibera 84/2012/R/EEL Requisiti per gli impianti di produzione MT BT ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale Comunicazione di Gelsia Reti ai sensi degli art.5.2 e 6.6. della delibera 84/2012/R/EEL
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1
visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,
17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle
PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE
PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE (In vigore per le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale svolte dal 1 gennaio 2015)
MANUALE DELLA QUALITÀ SIF CAPITOLO 08 (ED. 01) MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO
INDICE 8.1 Generalità 8.2 Monitoraggi e Misurazione 8.2.1 Soddisfazione del cliente 8.2.2 Verifiche Ispettive Interne 8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei
MANDATO INTERNAL AUDIT
INTERNAL AUDIT MANDATO INTERNAL AUDIT Il presente Mandato Internal Audit di Società, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi in data 30 ottobre 2012 e sentito il Collegio Sindacale e l
