LA NORMATIVA SUL CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO/DIGITALE E SUI TEMPI DI GUIDA

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1 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 10/01/2018. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 10/01/2018 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Legale e Urbanistica Piazza Castello Vicenza tel fax legale@confindustria.vicenza.it LA NORMATIVA SUL CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO/DIGITALE E SUI TEMPI DI GUIDA Introduzione Capitolo n. 1. Il codice della strada Capitolo n. 2. La normativa comunitaria Capitolo n. 3. Categorie di veicoli che devono essere dotate di cronotachigrafo Capitolo n. 4. Categorie di veicoli che sono esentate da tale obbligo Capitolo n. 5. Il dischetto di registrazione e le modalità di utilizzazione del cronotachigrafo Capitolo n. 6. I controlli sul dischetto e sul cronotachigrafo Capitolo n. 7. I controlli italiani sull'applicazione della normativa comunitaria Capitolo n. 8. La normativa sul lavoro: i tempi di guida Capitolo n. 9. Le sanzioni per l'inosservanza della normativa Capitolo n. 10. La revisione del cronotachigrafo analogico e digitale Capitolo n. 11. I testi della normativa comunitaria Capitolo n. 12. Il cronotachigrafo digitale Capitolo n. 13. Le modifiche ai tempi di guida ed alla disciplina del cronotachigrafo introdotte dal Regolamento CE n. 561/06 Capitolo n. 14. Tempi di guida per i conducenti di autobus: ripristino della deroga per i servizi occasionali Capitolo n. 15. I nuovi cronotachigrafi intelligenti Introduzione La normativa sul cronotachigrafo analogico/digitale e sui tempi di guida La presente guida completa ha lo scopo di fornire un'informazione di base sulla normativa che regola l'apparecchio cronotachigrafo (analogico e digitale) e sui tempi di guida, normativa comunitaria applicata in tutti gli Stati dell'unione europea che ha lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del trasporto stradale (di merci e persone), nonchè l'aspetto sociale del lavoro attraverso una precisa regolamentazione delle ore di guida. Si riporta, inoltre, una versione sintetica della stessa. Guida sintetica cronotachigrafo.pdf

2 ELABORATO DA Alessandro Fanutti - Confindustria Udine

3 Capitolo n. 1 Il codice della strada La disciplina sulla sicurezza sociale nel trasporto su strada (passeggeri e merci) è trattata nel nuovo Codice della Strada agli articoli nn. 174 e 179, che, a loro volta, rimandano alla disciplina comunitaria. Infatti, l'art. 174 stabilisce che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose ed i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 3820/85 e dal recente regolamento (CE) n. 561/06 (modificato da ultimo dal regolamento (CE) n, 165/14). L'art. 179 stabilisce, invece, che i veicoli immatricolati in qualunque Stato dell'unione europea sono obbligati ad avere a bordo un dispositivo cronotachigrafo in grado di registrare i tempi, le distanze e le velocità tenute durante il viaggio (salvo che non rientrino nelle categorie esentate dal rispetto dalla disciplina comunitaria sui periodi di guida e di riposo). In tale dispositivo deve essere sempre inserito un foglio di registrazione (il c.d. dischetto), da esibire agli organi di Polizia preposti al controllo. Le caratteristiche e le modalità d'impiego devono essere conformi a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 3821/85.

4 Capitolo n. 2 La normativa comunitaria Come visto più sopra, la Comunità europea ha legiferato sulla materia in argomento con due distinti regolamenti: il n. 3820/85 del 20 dicembre 1985, modificato dal regolamento (CE) n. 561/06, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ed il n. 3821/85, anch'esso del 20 dicembre 1985, relativo invece all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il 29 settembre 1986 e sono stati immediatamente applicati in tutti gli Stati della Comunità europea in quanto essi non hanno la necessità di essere recepiti nelle singole legislazioni ; con il regolamento (CE) n. 561/06 sono state invece introdotte importanti modifiche all'intera disciplina, in funzione del nuovo cronotachigrafo digitale, obbligatorio dal 1 maggio 2006 per i veicoli di nuova immatricolazione; il regolamento (CE) n. 581/10 ha infine armonizzato a livello comunitario i tempi per il trasferimento in azienda dei dati dalla memoria del cronotachigrafo digitale sul veicolo e dalla memoria delle cards dei conducenti. Successivamente è stato emanato il regolamento (CE) n. 165/14 (che abroga dal 2 marzo 2016 il regolamento (CE) n. 3821/85) relativo ai nuovi cronotachigrafi "intelligenti" che dovrebbero equipaggiare autocarri ed autobus di nuova immatricolazione presumibilmente a partire dal Di seguito, se ne da una spiegazione dei loro contenuti. Regolamento CE n. 561/06 Regolamento CE n. 165/14 Reg. CE agg 2014.pdf Reg. CE pdf

5 Capitolo n. 3 Categorie di veicoli che devono essere dotate di cronotachigrafo Gli autoveicoli che devono essere dotati del dispositivo di cronotachigrafo sono i seguenti: - veicoli che trasportano merci di massa complessiva superiore a 3,5 t., inclusi i rimorchi; - autobus con più di 9 posti complessivi in servizio di noleggio con conducente o di corse fuori linea; - autobus in servizio di linea internazionali su percorso superiore a 100 km e capolinea distante più di 50 km. in linea d'aria dalla frontiera.

6 Capitolo n. 4 Categorie di veicoli che sono esentate da tale obbligo Non sono obbligati ad essere muniti di cronotachigrafo i seguenti mezzi: - veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km. orari; - veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi non supera le 3,5 t.; - veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione ed alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso e sono destinati a tale fine; - veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 km.; - carri attrezzi specializzati (entro i 100 km dalla base operativa); - veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione; - veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; - veicoli adibiti al servizio delle fognature, di protezione contro le innondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali (entro i 100 km e massa non superiore a 7,5 t.), della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio ( solo a livello nazionale per effetto del DM ); - veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio; - veicoli speciali adibiti ad usi medici; - veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato (di massa complessiva non superiore a 7,5 t.); - veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie o alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale (solo a livello nazionale); - veicoli o combinazioni di veicoli di massa autorizzata non superiore a 7,5 t., impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solo entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente. Per i veicoli che sono immatricolati in Paesi non facenti parte della Comunità europea non sussiste l'obbligo del cronotachigrafo. DM esenz cronot.pdf Con nota del 20 maggio 2004, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che l'attività di spurgo pozzi neri è assimilabile ai servizi delle fognature; pertanto, anche i veicoli per trasporto specifico spurgo pozzi neri sono esentati dal cronotachigrafo. Nota. Min infrastrutture (1).doc

7 Capitolo n. 5 Il dischetto di registrazione e le modalità di utilizzazione del cronotachigrafo Ai sensi del regolamento (CE) n. 3821/85, tanto il datore di lavoro che i conducenti devono provvedere al buon funzionamento ed al buon uso dell'apparecchio cronotachigrafo. E' stabilito che il datore di lavoro debba rilasciare ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione (nel caso di cronotachigrafo analogico), in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire quelli eventualmente sciupati o ritirati dagli agenti incaricati del controllo. Possono essere utilizzati solo fogli di registrazione omologati, atti ad essere inseriti nell'apparecchio montato a bordo del veicolo. Non possono, per contro, essere utilizzati fogli di registrazione sporchi o deteriorati; i conducenti devono utilizzare fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. I conducenti devono poi preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel Paese di immatricolazione del veicolo; devono altresì azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente il tempo di guida, tutti gli altri tempi di lavoro, il tempo di disponibilità e le interruzioni di guida, nonchè i periodi di riposo giornaliero. Le indicazioni che il conducente deve apportare sul dischetto sono le seguenti: a) cognome, nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio; b) data e luogo all'inizio ed alla fine dell'utilizzazione del foglio; c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio; d) la lettura del contachilometri: - prima del primo viaggio registrato sul foglio; - alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio; - in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato); e) se del caso, l'ora del cambio del veicolo. Il foglio di registrazione, sempre secondo la normativa comunitaria, deve essere inserito nel cronotachigrafo all'inizio del viaggio e sostituito dopo 24 ore. Il foglio va compilato in ogni sua parte. Il conducente era obbligato a conservare a bordo del veicolo, secondo la vecchia disposizione, i dischetti di registrazione della settimana in corso e quello riferito all'ultimo giorno di lavoro della settimana precedente; dal 1 maggio 2006 si devono trovare a bordo i dischi cartacei relativi alla settimana in corso e dei 15 giorni precedenti; dal 1 gennaio 2008 i dischi cartacei da tenere a bordo dovranno essere relativi ai 28 giorni precedenti (tempo corrispondente alla memoria della card conducente per il cronotachigrafo digitale). In caso di assenza dal posto di lavoro del conducente o di mancata guida per ferie/malattia/permessi/altri lavori, allo scopo di raccordare i periodi di guida prima e dopo l assenza, la Commissione UE, con decisione del 14 dicembre 2009 (in sostituzione di precedente provvedimento), ha previsto un apposito modulo da compilare e controfirmare a cura dell azienda e del conducente, modulo che deve essere conservato tanto a bordo, quanto in azienda per lo stesso periodo previsto per le registrazioni dei dati sui tempi di guida/sosta/risposo (cartacee o elettroniche, a seconda che si tratti di cronotachigrafo analogico o digitale). Attestazione ferie malattia altri lavori Attestazione ferie word 2003 Attestazione ferie malattia altri lavori.pdf Attestazione ferie word 2010 Attestazione ferie Word 2003.doc Attestazione ferie Word 2010.docx Al riguardo, occorre precisare che una nota del Ministero dell'interno del 1 settembre 2016, recependo le più recenti disposizioni comunitarie (Regolamento UE n. 165/14 e nota di chiarimento n.

8 7/16), ha stabilito l'inapplicabilità delle sanzioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 144/08 per la mancata tenuta o tenuta incompleta o alterata dell'attestazione ferie/malattia/altri lavori del conducente. La Commissione UE ha infatti raccomandato alle autorità degli Stati membri di accettare tale modulo (in mancanza di registrazione retroattiva sull'apparecchio di controllo, anche nei casi in cui questa dovesse apparire troppo onerosa) per coprire le lacune nelle registrazioni tachigrafiche, invitanto gli Stati stessi a non imporre l'uso del modulo e a non sanzionare gli autisti per l'assenza dello stesso. Attestato nota di chiarimento n Nota MinInt Attestato nota di chiarimento n della Comm UE.pdf Nota MinInt su non obbligo modulo assenze.pdf Per le imprese, è suggeribile di continuare comunque a compilare il modulo di attestazione delle attività del conducente nei casi in cui le diverse attività del conducente (altre mansioni diverse dalla guida, guida di veicoli privi di cronotachigrafo, ferie, malattia) non siano state registrate manualmente utilizzando l'apparecchio di controllo o con annotazione sul foglio di registrazione. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzata, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata lungo il percorso. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio, i conducenti devono riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall'apparecchio, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione.

9 Capitolo n. 6 I controlli sul dischetto e sul cronotachigrafo I controlli degli organi di Polizia sono diretti ad accertare: - l'efficienza del dispositivo di cronotachigrafo e l'integrità dei sigilli; - la presenza della targhetta di omologazione e di quella di montaggio. L'esame del foglio di registrazione è invece teso ad accertare che: - le annotazioni manuali siano complete (nome, chilometri iniziali, estremi della targa, ecc.); - sia omologato e sia utilizzabile per il dispositivo su cui è montato; - l'orario registrato sia rispondente all'ora in cui avviene il controllo; - la velocità massima tenuta sia contenuta entro i limiti di categoria e/o i limiti di velocità che devono essere rispettati sul tratto di strada in cui avviene il controllo; - l'ora di partenza, in relazione al luogo ed ai chilometri percorsi, sia approssimativamente corrispondente alla velocità media tenuta ed al tempo impiegato; - siano rispettati i periodi di guida e siano state effettuate le previste interruzioni; - l'interruzione dei vari diagrammi coincida con il momento in cui si è verificato il controllo; se vi sono altre interruzioni con apertura del coperchio, che il tracciato delle distanze coincida (altrimenti potrebbe essere ipotizzabile una manomissione); - il diagramma delle velocità abbia inizio dalla linea dello zero del relativo campo del foglio (in caso contrario potrebbe essere ipotizzabile l'alterazione) e non presenti tratti eccessivamente rettilinei (altrimenti può esserci l'alterazione); - qualora si tratti di dispositivo omologato per 2 autisti, il percorso registrato sia compatibile con i km iniziali. Inoltre, vengono esaminati i dischetti di registrazione dei giorni precedenti per controllare il rispetto dei tempi di guida, dei periodi di riposo giornaliero e settimanale. Viene poi controllata anche la presenza dell'apposito modulo da compilare in caso di ferie/permesso/malattia/altri lavori del conducente. Attestazione ferie malattia altri lavori Attestazione ferie word 2003 Attestazione ferie malattia altri lavori.pdf Attestazione ferie word 2010 Attestazione ferie Word 2003.doc Attestazione ferie Word 2010.docx

10 Capitolo n. 7 I controlli italiani sull'applicazione della normativa comunitaria Con il decreto del 4 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 17 settembre 2008, è stata data attuazione alla direttiva n. 22/06/CE, che prescrive procedure uniformi di controllo circa l'applicazione delle disposizioni in materia sociale per i conducenti dei veicoli (regolamenti (CE) nn. 3821/85 e 561/06, già più volte citati). Le attività di controllo su strada e presso i locali delle imprese saranno coordinate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell interno e con quello del lavoro e dovranno riguardare almeno il 2% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti, che diventeranno 3% nel 2010 e fino al 4% nel I controlli su strada si estendono su gran parte della rete stradale, in luoghi ed orari diversi, verificando il rispetto della disciplina dei periodi di guida, riposo giornalieri e settimanali, le interruzioni, i fogli di registrazione, le velocità, il corretto funzionamento dei cronotachigrafi analogici e digitali. I verbali dei controlli dovranno essere conservati dalle imprese presso i loro locali per un anno dalla data di verifica. Nei locali delle imprese verranno controllati i periodi di riposo settimanali ed i periodi di guida effettuati negli intervalli tra di essi, il limite di guida bisettimanale, i fogli di registrazione, i dati ed i tabulati dell unità di bordo e della carta conducente; il decreto legislativo prevede anche che le autorità possano accertare una eventuale corresponsabilità di altri soggetti della filiera del trasporto che abbiano concorso alla commissione delle infrazioni, oltre che la conformità dei contratti alle disposizioni sui tempi di guida/riposo. E inoltre essenzionale che i conducenti portino a bordo il modulo attestante eventuali assenze per ferie, malattia o guida di veicolo escluso dal campo di applicazione della disciplina del crontachigrafo, modulo che poi dovrà essere conservato dall impresa per un anno. L'azienda deve conservare per un anno, ordinatamente per ciascun autista, i dischetti, in caso di cronotachigrafo analogico; a richiesta, deve inoltre rilasciare ai conducenti copia delle rispettive registrazioni. In caso di cronotachigrafo digitale, la tempistica di conservazione dei dati è la stessa (1 anno), dati che, muniti di firma elettronica, dovranno essere invece trasferiti dalla memoria della card conducente entro e non oltre 28 giorni (regolamento (CE) n. 581/10), entro e non oltre 90 giorni dalla memoria dell apparecchio a bordo del veicolo, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 581/10 e con le modalità previste dal DM 31 marzo 2006, conservati in sicurezza su supporto esterno che ne garantisca l inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un ulteriore copia di salvataggio. Con appositi decreti del 1 dicembre 2008 e 14 settembre 2009 (che ha sostituito il DM 4 dicembre 2008), sono stati poi adottati i modelli di lista di controllo che le autorità competenti dovranno seguire al fine di accertare nelle aziende e su strada il rispetto della normativa sul cronotachigrafo. D.lgs D.M D.lgs pdf Modello controllo aziende DM lista controlli.pdf Mod contr aziende 1.pdf Reg. CE Mod contr aziende 2.pdf Reg. CE pdf

11 Capitolo n. 8 La normativa sul lavoro: i tempi di guida La durata della guida dei mezzi adibiti al trasporto di persone e merci ed i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/06 (ex n. 3820/85): in sintesi, le relative nuove disposizioni in vigore dall 11 aprile 2007 sono le seguenti. Il periodo di guida giornaliero non può superare le 9 ore. Per particolari esigenze dei trasporti, sono concesse tuttavia delle eccezioni: al massimo due volte durante la stessa settimana, il periodo di guida può venire esteso a 10 ore giornaliere, però il periodo di guida complessivo in due settimane di seguito non può comunque superare le 90 ore, per un massimo di 56 ore nel corso di una settimana e non superiore in ogni caso all orario di lavoro massimo. Dopo 4,5 ore di guida ininterrotta, il conducente deve effettuare una pausa di riposo durante la quale è assolutamente vietato svolgere altre attività lavorative (carico/scarico merci, riparazioni, ecc.). Le pause di riposo durante un periodo di guida non possono mai essere considerate come riposo giornaliero. Le pause che il conducente può effettuare possono consistere in un'unica interruzione di 45 minuti o in almeno due interruzioni, da ripartire al massimo in 15 minuti più trenta minuti, intercalate durante la guida. Le interruzioni possono essere passate a bordo di un veicolo in movimento ovvero nell'attesa di un treno navetta o traghetto: la condizione è che il conducente durante le interruzioni non effettui altri lavori. Il riposo giornaliero che spetta al conducente di un veicolo può essere fruito in un unico periodo o può essere frazionato in più periodi di più breve durata. In ambedue i casi è consentito che il riposo sia effettuato a bordo del veicolo purchè questo sia in sosta e sia munito di cuccette. Il periodo di riposo giornaliero deve avere una durata di almeno 11 ore consecutive, da ripartire al massimo in 3 ore almeno più 9 ore almeno (quindi, per un totale di 12 ore); eccezionalmente, ma per non più di tre volte in una settimana, questo periodo può essere ridotto a 9 ore. Dopo sei giorni di guida consecutivi, il conducente ha diritto ad un periodo di riposo. A tale diritto non si può rinunciare e deve essere obbligatoriamente concesso ogni sei giorni. Costituisce cioè violazione delle norme sulla tutela del lavoratore costringere quest'ultimo a lavorare per più di sei giorni consecutivi anche se a ciò segua la concessione di più giorni di riposo tutti insieme. Nel corso di ogni settimana, includendo preferibilmente la domenica, uno dei riposi giornalieri viene esteso a titolo di riposo settimanale fino a 45 ore consecutive. E' possibile la riduzione della durata del riposo settimanale purchè esso consista in un minimo di 24 ore continuative, a condizione che su due settimane consecutive vi sia un riposo settimanale regolare ed uno ridotto, con obbligo di compensazione con un periodo di riposo entro la fine della terza settimana, attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. Va sottolineato che il regolamento comunitario non si riferisce a giorni di lavoro, che sono stati talvolta intesi come scadenti alla mezzanotte, bensì a periodi lavorativi compresi tra due riposi giornalieri. La settimana è invece definita come settimana di calendario, dalle ore 0 del lunedi alle ore 24 della domenica. Tabella raffr. tempi guida.pdf

12 Capitolo n. 9 Le sanzioni per l'inosservanza della normativa Sono previste le seguenti sanzioni per la non corretta osservanza della normativa in vigore (aggiornate a gennaio 2015): - il conducente che supera i periodi di guida di cui alla regolamentazione comunitaria, è sanzionato con una multa da euro 40 ad euro 161; il mancato rispetto del riposo giornaliero è sanzionato da euro 213 ad euro 850. In entrambi questi casi, nessun punto di decurtazione patente; - se la violazione del tempo di guida è tale che si superi del 10% la durata massima giornaliera del periodo di guida, la sanzione va da euro 319 ad euro (decurtazione 2 punti patente); - se la violazione del tempo di riposo giornaliero è superiore al 10% del tempo minimo di riposo, la sanzione va da euro 372 ad euro (decurtazione 5 punti patente); - se la violazione del tempo di guida o del tempo di riposo è superiore al 20%, la sanzione va da euro 425 ad euro (decurtazione 10 punti patente); - se il limite della durata della guida settimanale viene superato del 10%, la sanzione va da euro 266 ad euro (decurtazione 1 punto patente); - se non viene rispettato il limite del riposo settimanale di oltre il 10%, la sanzione va da euro 372 ad euro (decurtazione 3 punti patente); - se i limiti della durata della guida settimanale (decurtazione 2 punti patente) o del riposo settimanale (decurtazione 5 punti patente) non sono rispettati per oltre il 20%, la sanzione va da euro 425 ad euro 1.699; - il mancato rispetto delle interruzioni della guida è sanzionato da euro 164 ad euro 658 (decurtazione 2 punti patente). Per tutte queste violazioni, l impresa da cui dipende il lavoratore, è obbligata in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Inoltre, l impresa che nell esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/06, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 ad euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. - immissione in circolazione, da parte del titolare della licenza o dell autorizzazione al trasporto di cose o di persone, di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (in caso di cronotachigrafo analogico), ovvero di un veicolo con apparecchio manomesso o non funzionante, da euro 828 ad euro Nel caso di ripetute inadempienze, si arriva alla sospensione da 1 a 3 mesi del titolo autorizzativo. Per quanto riguarda l apposito modulo per ferie/malattia, il conducente che non ha con sé tale modulo o lo tiene in modo incompleto o alterato, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 143 ad euro 570; alla stessa sanzione è soggetta anche l impresa che non conserva questo modulo per almeno un anno (D. Lgs. n. 144/08). Attestazione ferie malattia altri lavori Attestazione ferie word 2003 Attestazione ferie malattia altri lavori.pdf Attestazione ferie word 2010 Attestazione ferie Word 2003.doc Attestazione ferie Word 2010.docx

13 Capitolo n. 10 La revisione del cronotachigrafo analogico e digitale La legge n. 132/87 aveva stabilito l'obbligo della revisione annuale del cronotachigrafo analogico, da effettuarsi presso le officine abilitate, che provvedono, a revisione effettuata, ad apporre nuovamente i sigilli all'apparecchiatura. Con il DL 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge n. 35/12, pubblicata sulla G.U. n. 82 del 6 aprile 2012, la revisione viene fissata ogni due anni (a partire dal 10 febbraio 2012) e l'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica del veicolo. Infatti, in occasione della revisione del veicolo, la verifica effettuata dall'ufficio della Motorizzazione riguarderà soltanto l'avvenuta revisione tecnica, presenza e sigillatura dell'apparecchio. Dal 1 gennaio 1996 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2479/95 che impone di fornire il cronotachigrafo di cavetti ricoperti con plastificazione antiruggine o altra protezioe anti-manomissione equivalente. Tale normativa è valida anche per il cronotachigrafo digitale, con l osservazione che le officine abilitate (c.d. centri tecnici) sono in numero inferiore rispetto a quelle abilitate per il solo cronotachigrafo analogico. Legge rev biennale cronotachigrafo.pdf

14 Capitolo n. 11 I testi della normativa comunitaria Si riportano i testi della normativa comunitaria in tema di cronotachigrafo e tempi di guida, a partire dai due regolamenti base, il regolamento (CE) n. 3820/85 ed il regolamento (CE) n. 3821/85, per seguire poi con il regolamenti (CE) n. 3688/92, n. 2479/95, n. 1056/97, n. 2135/98, n. 1360/02, la direttiva n. 2002/20/CE, il regolamento (CE) n. 561/06 e la direttiva n. 2006/22/CE, il regolamento (CE) n. 581/10 ed il regolamento (CE) n. 165/14. Reg. CE Reg. CE Reg. CE Reg. CE Reg. CE Reg. CE Dir. CE Reg. CE Dir. CE Reg. CE Reg. CE Reg. CE Reg. CE pdf Reg. CE pdf Reg. CE pdf Reg. CE pdf Reg. CE pdf Reg. CE pdf Dir. CE pdf Reg. CE pdf Dir pdf Reg. CE pdf Reg. CE agg 2014.pdf Reg. CE pdf

15 Capitolo n. 12 Il cronotachigrafo digitale Con il regolamento (CE) n. 2135/98 (di modifica del regolamento (CE) n. 3821/85) è stato disposto che il vecchio cronotachigrafo meccanico (analogico) ed i relativi dischi cartacei vengano sostituiti dal cronotachigrafo digitale e dalle carte elettroniche; secondo la disposizione originaria, il nuovo apparecchio avrebbe dovuto dotare i mezzi di prima immatricolazione a partire dal 5 agosto 2004, successivamente prorogata per motivi tecnici al 5 agosto Nulla è disposto per i veicoli di precedente immatricolazione, se non quello che in caso di guasto del cronotachigrafo meccanico, questo dovrà essere sostituito con un cronotachigrafo digitale. A seguito di successive proroghe, l entrata in vigore del cronotachigrafo digitale, con regolamento (CE) n. 561/06 è stata disposta in modo definitivo a far data dal 1 maggio 2006 per i veicoli di nuova immatricolazione. Il cronotachigrafo digitale, della dimensione di un autoradio, ha una capacità di memoria di registrazione dati pari a 365 giorni ed è dotato di apposita stampante in grado di fornire agli agenti preposti al controllo una stampa cartacea relativa al lavoro del conducente durante la settimana in corso e nei 15 giorni precedenti, alla stessa maniera di quanto attualmente previsto in merito alla conservazione dei dischi cartacei a bordo dei veicoli con cronotachigrafo analogico. L obiettivo del regolamento sul cronotachigrafo digitale è quello di rendere sempre più difficili i tentativi di manomissione allo scopo di alterarne i dati, in modo da raggiungere un maggior rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo. L innovazione principale di tutto il sistema è data dalla scomparsa dei dischi cartacei, rimpiazzati da apposite smart-cards dotate di microchip in grado di memorizzare le informazioni necessarie al fine del controllo dei tempi di guida, di sosta, di riposo, ecc.: sono previste quattro card, una per il conducente, una per l impresa, una per l officina abilitata all installazione/riparazione/prima taratura del cronotachigrafo digitale (c.d. centri tecnici) ed una per le autorità di controllo. Ogni conducente deve essere munito di una propria card elettronica che ha una memoria sui dati di lavoro (tempi di guida, riposo, ecc.) pari a 28 giorni e conterrà tutti i dati personalizzati dello stesso conducente (generalità, numero della patente di guida, ecc.); la validità di questa card (emessa dalla Camera di Commercio territorialmente competente) è di 5 anni. La carta conducente è personale e non sostituisce in nessuna maniera la patente di guida. Il conducente deve inserire la propria card nel cronotachigrafo digitale (dotato di due lettori, uno per il primo conducente e l altro per il secondo conducente ove previsto) all inizio del suo periodo lavorativo. E poi prevista una card per l impresa di autotrasporto merci o persone, anch essa con una validità di 5 anni; l impresa deve provvedere al periodico trasferimento dei dati contenuti nel cronotachigrafo digitale a bordo di ogni mezzo in sua disponibilità (entro 90 giorni) e comunque anche in occasione della sua sostituzione, nonchè conservarli per almeno un anno su supporto esterno, avendo cura di predisporre una copia di salvataggio (DM 31 marzo 2006). Come detto, la memoria massima del cronotachigrafo digitale è di 365 giorni. I dati dalla card conducente devono invece essere trasferiti entro 28 giorni, per essere adeguatamente conservati. Una terza card è quella per le officine abilitate al montaggio, prima taratura, riparazione e sostituzione del cronotachigrafo digitale (denominate centri tecnici ai sensi del DM 10 agosto 2007 (che ha sostituito il precedente DM 11 marzo 2005), che ha stabilito le modalità per ottenere l autorizzazione per il tramite delle Camere di Commercio territorialmente competenti); è prevista una card per ogni addetto del centro tecnico a tali operazioni; la validità di questa card è solo di 1 anno, ovvero quanto dura l autorizzazione all esercizio di tale attività che viene concessa dal Ministero delle attività produttive, come detto previa richiesta per il tramite delle Camere di Commercio territorialmente competenti, che hanno anche il compito della verifica della persistenza dei requisiti ai fini del rinnovo dell autorizzazione. Il citato DM 10 agosto 2007 stabilisce che i soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada, con l eccezione delle imprese che svolgono attività di vendita di veicoli, cui è correllata un attività di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a terzi, purchè i controlli non vengano effettuati sui veicoli di proprietà. I centri tecnici possono operare contemporaneamente su più marche di cronotachigrafi digitali. Il centro tecnico, prima della sostituzione o del ritiro del cronotachigrafo digitale di un certo veicolo, deve trasferire i dati sul lavoro in esso contenuti, sia per metterli a disposizione dell azienda di trasporti, sia su un supporto informatico avente funzione di copia di sicurezza. La copia di sicurezza deve essere conservata dal centro tecnico per un anno e poi deve essere distrutta, redigendo nel contempo un apposito documento di riscontro di tale operazione. Infine, una quarta card è prevista per le autorità di controllo, al fine di effettuare la verifica dei dati

16 memorizzati nel cronotachigrafo digitale, in itinere mediante la stampa di apposito scontrino. Un veicolo dotato di cronotachigrafo digitale, dalla data di immatricolazione, deve essere sottoposto all operazione di prima taratura dell apparecchio entro 15 giorni. Decreto DM Decreto pdf Domanda di carta dell'azienda DM pdf Domanda di carta del conducente Domanda di carta dell'azienda.pdf Domanda di carta dell'officina Domanda di carta del conducente.pdf DM Domanda di carta dell'officina.pdf Reg. UE DM_ pdf Reg. UE pdf

17 Capitolo n. 13 Le modifiche ai tempi di guida ed alla disciplina del cronotachigrafo introdotte dal Regolamento CE n. 561/06 Sulla G.U.C.E. n. L 102 dell 11 aprile 2006 è pubblicato il regolamento (CE) n. 561/06 del 15 marzo 2006 che, oltre a rendere definitivamente obbligatorio dal 1 maggio 2006 il cronotachigrafo digitale per autocarri ed autobus di nuova immatricolazione, modifica la normativa sui tempi di guida e di riposo dei conducenti, disciplina questa in vigore dall 11 aprile In merito alle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 561/06, di seguito si riporta un analisi dettagliata ed una tabella di raffronto che sono state redatte dall Associazione vettoriale A.N.I.T.A. di Roma. Si sottolinea in particolare, l aspetto della conservazione dei dischi cartacei a bordo dei veicoli dotati di cronotachigrafo analogico (quindi, quello di vecchio tipo): già dal 1 maggio 2006, dovranno essere a bordo, oltre ai dischi relativi alla settimana in corso, anche quelli relativi ai 15 giorni precedenti; dal 1 gennaio 2008 i dischi presenti a bordo dovranno essere quelli relativi ai 28 giorni precedenti, ciò in conformità ai dati registrati dalla carta del conducente del cronotachigrafo digitale, che si ricorda, diventerà obbligatorio dal 1 maggio 2006 per gli autocarri e gli autobus di nuova immatricolazione. Fonte: ANITA - Roma Tutte le attività diverse dalla guida comprese nella definizione di orario di lavoro dalla direttiva n. 2002/15/CE, nonché ogni operazione svolta per il medesimo o per altro datore di lavoro, sono considerate altre mansioni e non possono di conseguenza rientrare nella definizione di riposo (art. 4, lettera e). Fermo restando il limite massimo del tempo di guida, fissato in 90 ore nell arco di 15 giorni, viene introdotto un limite settimanale di 56 ore. Il motivo di tale limite va ricercato nel fatto che la direttiva n. 2002/15/CE sull orario di lavoro dei conducenti (ancora non recepita in Italia ed in altri nove Stati membri che non hanno rispettato il termine del 23 marzo 2005 per la trasposizione nei rispettivi ordinamenti nazionali) prevede il limite dell orario medio in 48 ore settimanali, con la possibilità di portarle fino a 60 ore (art. 6, comma 2). Fermo restando il periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore e la possibilità di frazionarlo portandolo a 12 ore in totale, la suddivisione deve prevedere al massimo due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Ne consegue che se la prima pausa eccede le 3 ore, la seconda deve comunque essere di 9, arrivando così ad un periodo totale di riposo superiore alle 12 ore (art. 4, lettera g). Resta invece ferma la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di tre volte nell arco di una settimana (art. 8, comma 4). Anche la durata delle interruzioni fra due periodi di guida resta fissata in 45 minuti, ma la possibilità di frazionamento passa da tre a due volte, di cui la prima almeno di 15 minuti, seguita da un altra di almeno 30 minuti. Anche in questo caso se la prima interruzione eccede i 15 minuti, la seconda dovrà essere comunque almeno di 30, con la conseguenza che l interruzione supererà i 45 minuti (art. 7). In presenza di cronotachigrafo analogico (quindi, quello di vecchio tipo), a decorrere dal 1 maggio 2006 dovranno essere presenti a bordo del veicolo, oltre ai fogli di registrazione relativi alla settimana in corso, i fogli di registrazione relativi ai 15 giorni precedenti. A far data dal 1 gennaio 2008, i fogli da tenere a bordo devono essere relativi ai 28 giorni precedenti, equivalenti a quelli registrati dalla cara del conducente del cronotachigrafo elettronico (art. 26, che modifica il regolamento (CE) n. 3821/85). Le imprese sono responsabili per le infrazioni commesse dai loro conducenti anche all estero, pur prevedendo la possibilità di tener conto di ogni prova per dimostrare che l impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell infrazione commessa (art. 10, comma 3). I conducenti possono essere sanzionati per infrazioni al regolamento commesse all estero, ma agli stessi devono essere fornite le prove delle suddette sanzioni, ad evitare che possano incorrere in ulteriori sanzioni per la medesima infrazione (artt. 19 e 20). Sanzioni possono essere applicate anche ai committenti ed agli spedizionieri per il mancato rispetto del regolamento (CE) n. 561/06 e del regolamento (CE) n. 3821/85 (art. 19, comma 4), in analogia a quanto previsto dalle nuove norme italiane sull autotrasporto. Tabella A.N.I.T.A. di raffronto.pdf

18 Capitolo n. 14 Tempi di guida per i conducenti di autobus: ripristino della deroga per i servizi occasionali Il regolamento CE n. 561/06 (sul cronotachigrafo digitale ed i tempi di guida) aveva soppresso la possibilità per i conducenti di autobus di posticipare il riposo settimanale al termine del dodicesimo giorno nei trasporti internazionali occasionali di passeggeri. Il regolamento CE n. 1073/09 del 21 ottobre 2009 (di riordino della normativa sull accesso al mercato internazionale del trasporto passeggeri e di modifica contestuale al regolamento n. 561/06), all art. 29 ha ripristinato la deroga consentendo ai conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di viaggiatori, di rinviare il periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni: a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio; b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca 1) di due regolari periodi di riposo; oppure 2) di un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione deve tuttavia essere compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga; c) dopo il 1 gennaio 2014 l autobus deve essere munito di cronotachigrafo digitale; d) dopo il 1 gennaio 2014, in caso di guida tra le ore 22 e le ore 6 vi siano più conducenti a bordo dell autobus oppure il periodo di guida delle classiche 4,5 ore sia ridotto a tre ore. La disposizione in deroga introdotta dal regolamento CE n. 1073/09 si applica dal 4 giugno Reg. CE art. 29.pdf

19 Capitolo n. 15 I nuovi cronotachigrafi intelligenti Abrogrando l ormai vecchio regolamento CE n. 3821/85 sul cronotachigrafo per autocarri ed autobus, il Consiglio UE ha promulgato il nuovo regolamento CE n. 165/14. Il regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all installazione, all uso, alla prova e controllo dei cronotachigrafi (calibrature) per verificare la conformità al regolamento CE n. 561/06. Il provvedimento disciplina altresì le condizioni ed i requisiti applicabili all utilizzo delle informazioni e dei dati, diversi dai dati personali, registrati, elaborati o memorizzati dai cronotachigrafi per fini diversi dalla verifica di conformità. Diverse sono le innovazioni tecnologiche previste dai nuovi apparecchi: - registrazione dell ubicazione mediante sistema di posizionamento satellitare che consentirà di sostituire la registrazione manuale con quella automatizzata; - comunicazione a distanza al fine di incrementare l efficienza dei controlli stradali; - interfaccia specifica che consente l integrazione nei sistemi di trasporto intelligenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati; - norme più rigorose nei confronti delle officine che installano e procedono alla taratura del cronotachigrafo, al fine di ridurre le manipolazioni e le frodi; - aggiornamento continuo delle specifiche del cronotachigrafo per garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza; - formazione ed equipaggiamenti per le autorità di controllo per una migliore capacità di identificazione di possibili frodi. I nuovi cronotachigrafi intelligenti dovranno essere installati su tutti i mezzi di nuova immatricolazione dopo che la Commissione avrà stabilito, con appositi provvedimenti attuativi, le nuove specifiche tecniche dello strumento: l anno di prima installazione è ipotizzabile nel 2018, anche se il regolamento CE n. 165/14 entra in vigore il 2 marzo Potranno comunque continuare a circolare per diversi anni anche i veicoli con cronotachigrafi delle precedenti tipologie. In sostanza, i nuovi cronotachigrafi intelligenti potranno essere controllati a distanza dalla forze di polizia, tramite apparecchi elettronici inseriti a bordo del mezzo: gli apparecchi elettronici registreranno automaticamente la velocità del veicolo, la posizione iniziale e quella finale, permettendo di monitorare lo stato di guida e di riposo del conducente. Inoltre, consentiranno di scaricare i dati e sarà possibile un controllo remoto grazie alla trasmissione senza fili degli stessi dati.

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