Non serve l impegno ad emettere la definitiva se la cauzione provvisoria è rilasciata come da dm 123/2004
|
|
- Angelina Forti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Non serve l impegno ad emettere la definitiva se la cauzione provvisoria è rilasciata come da dm 123/2004 Dopo l entrata in vigore del DM 124/2004 sulle polizze tipo da esibire per la partecipazione ad appalti di lavori, non c è più bisogno di allegare alla cauzione provvisoria, se presentata con la scheda tecnica costituente parte integrante dello schema tipo, l impegno del fideiussore ad emettere, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva. Ente emittente Tar l'emilia-romagna, Parma, sentenza numero 554 del 24 novembre 2005 Ricorrente Numerose ditte escluse da un appalto di lavori Atto sottoposto a ricorso l atto di aggiudicazione provvisoria dell appalto per lavori di adeguamento dell impianto elettrico della scuola elementare e media del Comune di Borgonovo Val Tidone e ogni altro atto connesso adottato da tale Comune, fra cui l esclusione delle stesse ricorrenti dalla gara, disposta per essere mancante l impegno di un fideiussore alla prestazione della cauzione definitiva. Legittimato passivo Il comune committente Argomenti trattati Le ricorrenti deducono la violazione dell art. 30, 1 comma, della legge n. 109/94 e del D.M. n. 123/04, e l eccesso di potere per perplessità; carenza di motivazione e contraddittorietà, e osservano che la semplice presentazione, in unico contesto con la prestazione della cauzione provvisoria della scheda tecnica costituente parte integrante dello schema tipo 1.1 di cui al D.M. 13/03/04 n. 123, è consentita da tali disposizioni e costituisce equipollente all atto di prestazione della cauzione definitiva. il parere del giudice Le concorrenti escluse hanno correttamente provveduto a prestare, in un unico contesto con la cauzione provvisoria, l impegno incondizionato del fideiussore (con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) alla prestazione della garanzia definitiva, impegno che è contenuto nella scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. 12/03/04, n. 123, la quale a norma degli artt. 1, 2 c., e 4 del citato D.M., è parte integrante dello schema tipo di fideiussione (le cui condizioni sono formalmente e integralmente accettate dal fideiussore) essendo quindi incongrua la richiesta di un impegno contenuto in atto separato. Esito della sentenza
2 Gli atti impugnati devono quindi essere annullati; non può disporsi alcuna condanna al risarcimento di danni non dettagliatamente esposti e provati Precedenti giurisprudenziali Legittima esclusione per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d impegno per la cauzione definitiva, il tutto in applicazione al DM 123/2004 richiamato dalla lex specialis di gara Il concorrente allega alla domanda di partecipazione, come permesso dal punto 4 dell articolo 1 del dm 123/2004, unicamente la scheda di polizza relativa alla garanzia provvisoria, ma dalla documentazione in possesso dell amministrazione, non si evince anche l impegno del fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva. Il Tar Puglia, Prima Sezione di Bari, con la sentenza numero 1293 decisa il 9 marzo 2005 si occupa di una fattispecie relativa all applicazione del Decreto Ministeriale n. 123 entrato in vigore il 27 maggio 2004 e contenente i testi delle polizze tipo per gli appalti pubblici di lavori Per meglio comprendere la complessità della diatriba, va sottolineato che per schema si intendono le <condizioni di polizza>, mentre per scheda quello che uno volta veniva denominato <frontespizio di polizza> Il ricorso è stato presentato avverso il bando di gara per un appalto mediante pubblico incanto di lavori, nella parte in cui non consentirebbe la possibilità di allegare le scheda tecnica, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Attività Produttive del 12 marzo 2004, n.123, e/o di chiarire, integrare la documentazione prodotta in relazione alla cauzione Nella fattispecie, la ditta ricorrente si è limitata a presentare documento che riguarda la sola garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, come in esso espressamente indicato, anche nel riferimento ivi contenuto allo Schema Tipo 1.1 e Scheda Tecnica 1.1 ; ed infatti la scheda sottoscritta dall assicuratore e dal contraente ha il contenuto tipico della scheda tecnica 1.1, riferita alla sola cauzione provvisoria Le motivazioni delle lamentele della ricorrente si basano sul presupposto di: Violazione art. 1 comma 1 d.m. 12 marzo 2004, n Eccesso di potere, perché è stata presentata scheda tecnica conforme allo schema tipo sub 1.1) di cui agli allegati al citato decreto ministeriale che, a fini di semplificazione, abilita i concorrenti alle pubbliche gare a presentare anche le sole schede tecniche debitamente compilate e sottoscritte L adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: 1. il bando di gara al paragrafo 8) lettera a) punto due e lettera b) nel richiedere la prestazione, a mezzo di polizza fideiussoria, della cauzione provvisoria e dichiarazione d impegno per la prestazione della cauzione definitiva non può ritenersi preclusivo delle diverse modalità stabilite dal d.m. 12 marzo 2004, n. 123, che, ai sensi dell art. 1 comma 4 dispone che: A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell allegato al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti ;
3 2. il suddetto allegato comprende però distinti schemi e schede, di cui quelli sub 1.1 riguardano precipuamente la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, laddove quelli sub 1.2 attengono, invece, alla garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva; 3. nemmeno nel successivo documento inviato alla stazione appaltante, denominato condizioni generali di assicurazione, è contenuta una scheda tecnica che abbia contenuto di cui a quella sub 1.2, relativa alla cauzione definitiva; 4. che, quindi, essendo mancata l allegazione, sostitutiva della dichiarazione di cui al paragrafo 8) lettera b) del bando, della scheda tecnica 1.2, concernente la cauzione definitiva, ed in assenza totale del suddetto documento essenziale per la partecipazione alla gara non potrebbe farsi luogo e ipotizzarsi l esercizio di alcun potere istruttorio integrativo Morale. Per l adito giudice amministrativo, la ditta doveva: o allegare anche le condizioni di polizza della provvisoria (schema) dalle quali si evinceva l impegno del fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva o presentare anche il frontespizio (scheda) della polizza definitiva A cura di Sonia LAZZINI R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE DI PARMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi riuniti nn e 153/2005, proposti da *** *** *** contro Comune di Borgonovo Val Tidone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cella e Luca Gatti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell avv. Paolo Malvisi, in Parma, vicolo dei Mulini, 4; e nei confronti della S.r.l. ***, non costituita in giudizio; per l annullamento
4 del provvedimento (non conosciuto) adottato dal Comune di Borgonovo Val Tidone con verbale del 28/1/05, con il quale le società ricorrenti sono state escluse dalla partecipazione alla gara per l affidamento di lavori di adeguamento impianto elettrico scuola elementare e media ; nonchè per l affidamento dei lavori stessi alla società controinteressata *** S.r.l.; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato; Viste le memorie prodotte dal Comune resistente a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti delle cause; Uditi alla pubblica udienza del 22 novembre 2005 gli avv.ti Frati Pasetti per le ricorrenti e Malvisi, in sostituzione dell avv. Cella, per il Comune Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO Con sei analoghi ricorsi, iscritti ai nn /R.G. 2005, le imprese menzionate in epigrafe hanno impugnato l atto di aggiudicazione provvisoria alla S.r.l. *** dell appalto per lavori di adeguamento dell impianto elettrico della scuola elementare e media del Comune di Borgonovo Val Tidone e ogni altro atto connesso adottato da tale Comune, fra cui l esclusione delle stesse ricorrenti dalla gara, disposta per essere mancante l impegno di un fideiussore alla prestazione della cauzione definitiva. Le ricorrenti deducono la violazione dell art. 30, 1 comma, della legge n. 109/94 e del D.M. n. 123/04, e l eccesso di potere per perplessità; carenza di motivazione e contraddittorietà, e osservano che la semplice presentazione, in unico contesto con la prestazione della cauzione provvisoria della scheda tecnica costituente parte integrante dello schema tipo 1.1 di cui al D.M. 13/03/04 n. 123, è consentita da tali disposizioni e costituisce equipollente all atto di prestazione della cauzione definitiva. Chiedono altresì il risarcimento dei danni. Il Comune intimato si è costituito in giudizio e ha sostenuto che il bando prevede la separata dichiarazione d impegno di fideiussione definitiva e che comunque mancherebbe la sottoscrizione del documento. E stata pronunciata in tutti i ricorsi ordinanza di sospensione degli atti impugnati; risulta inoltre che il Comune aveva improvvidamente provveduto a restituire la documentazione ai concorrenti esclusi. Il Comune ha depositato memorie. Osserva il Collegio che i ricorsi devono essere riuniti per evidente connessione ed accolti essendo pienamente fondate le censure dedotte. Infatti le concorrenti escluse hanno correttamente provveduto a prestare, in un unico contesto con la cauzione provvisoria, l impegno incondizionato del fideiussore (con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) alla prestazione della garanzia definitiva, impegno che è contenuto nella scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. 12/03/04, n. 123, la quale a norma degli artt. 1, 2 c., e 4 del citato D.M., è parte integrante dello schema tipo di fideiussione (le cui condizioni sono formalmente e integralmente accettate dal fideiussore) essendo quindi incongrua la richiesta di un impegno contenuto in atto separato.
5 Inoltre l affermazione generica della difesa comunale secondo cui la scheda non sarebbe sottoscritta (evidentemente desunta dalla produzione avversaria in semplice copia informe) è completamente irrilevante e, contrastata dal semplice fatto che il Comune non l ha addotta in motivazione del provvedimento il quale, anzi, presuppone che la garanzia provvisoria sia regolare in quanto contenuta in un atto regolarmente sottoscritto. Né rileva (a prescindere dal fatto che, come già osservato, non si tratta di motivazione a base del provvedimento) che un funzionario comunale abbia dichiarato per iscritto di ricordarsi che l atto di garanzia non fosse firmato. Gli atti impugnati devono quindi essere annullati; non può disporsi alcuna condanna al risarcimento di danni non dettagliatamente esposti e provati. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia-romagna, Sezione staccata di Parma, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti in epigrafe, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune resistente a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna di tali parti, in euro 1.200,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il giorno 22 novembre f.to Gaetano Cicciò Presidente Rel.est. Depositata in Segreteria ai sensi dell art.55 L. 27/4/82, n.186. Parma, lì 24 novembre 2005
L adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
Legittima esclusione per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d impegno per
DettagliIl testo di polizza provvisoria di cui al DM 123/2004 implicitamente prevede anche l impegno ad emettere la definitiva
Il testo di polizza provvisoria di cui al DM 123/2004 implicitamente prevede anche l impegno ad emettere la definitiva Il giudice di appello è molto chiaro: qualora una cauzione provvisoria sia stata presentata
DettagliRiportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A
La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere
DettagliNon è errore sanabile un minor importo della provvisoria
Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative La somma da garantire deve tener conto degli oneri della sicurezza! Sarà da prestare altrettanta
DettagliClassificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:
L aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad 2.200,00, calcolando il 2%, non sull importo complessivo dell appalto, ma su una sola annualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01315/2011 REG.PROV.COLL. N. 01010/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliAnche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica
Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'assenza di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00183/2012 REG.PROV.COLL. N. 00980/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00132/2011 REG.PROV.COLL. N. 00880/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pagina 1 di 5. 04269/2010 REG.SE.. 00798/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliMerita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1553 del 2 dicembre 2008, emessa dal Tar Sicilia, Palermo
Annullamento di una procedura ad evidenza pubblica attraverso un provvedimento in autotutela per presunta,ingiustificata, restrizione della concorrenza:.la dicitura materia tipo corrisponde a quella o
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2006, n. 1314 Competenze degli organi degli Enti locali - Conferimento di incarico di progettazione per lavori di pubblica illuminazione - Competenza - Spetta
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00440/2011 REG.PROV.COLL. N. 01144/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01907/2012 REG.PROV.COLL. N. 01439/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pubblicato il 02/05/2017 N. 00912/2017 REG.PROV.COLL. N. 00076/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
N. 00167/2012 REG.PROV.COLL. N. 00501/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliClausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali
N. 00604/2016 REG.PROV.COLL. N. 01766/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliVisto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 810 del
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00937/2011 REG.PROV.COLL. N. 00557/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva
Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. Sul ricorso proposto da: Cooperativa Sociale IN CAMMINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent.29/05 RG.n.117/2003 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE PRIMA Composto dai Signori: Dott. Bartolomeo Perricone
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 25/07/2012 8.03 N. 01829/2012 REG.PROV.COLL. N. 00358/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 20/09/2017 N. 09838/2017 REG.PROV.COLL. N. 00064/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Il contratto di brokeraggio, che ha ad oggetto l attività di consulenza e di intermediazione nel campo assicurativo, ove stipulato con un ente pubblico assume le caratteristiche proprie di un appalto pubblico
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Page 1 of 7 N. 00774/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2388/06 Reg. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione SENTENZA
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it REPUBBLICA ITALIANA N. 0409/07 Reg. Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2388/06 Reg. Gen. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 30/01/2017 N. 00643/2017 REG.PROV.COLL. N. 04941/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.729/2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N. 933/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 02909/2010 REG.SEN. N. 01226/1998 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliN /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)
N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
N. 00078/2012 REG.PROV.COLL. N. 01010/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00780/2013 REG.PROV.COLL. N. 00464/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 00394/2009 REG.SEN. N. 01635/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha pronunciato la presente (Sezione Terza)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00055/2015 REG.PROV.COLL. N. 01655/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliMerita di essere segnalata la particolare fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato nella decisione numero 1894 del 28 aprile 2008
E legittima l esclusione di un impresa per mancanza del timbro di congiunzione fra le pagine della polizza assicurativa e la dichiarazione di attestazione notarile, relative al deposito cauzionale provvisorio
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
DettagliL ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE
L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE E legittima un ingiunzione, disposta da un Comune, di pagamento della sanzione prevista dall art. 3, comma 2,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA
N. 10753/2015 REG.PROV.COLL. N. 04871/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00265/2015 REG.PROV.COLL. N. 03026/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01776/2010 REG.SEN.. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00118/2013 REG.PROV.COLL. N. 00594/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 05358/2011REG.PROV.COLL. N. 09333/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliN /2014 REG.RIC. file:///users/chiara/desktop/n _2014 REG.RIC..html IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 08943/2014 REG.PROV.COLL. N. 01138/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01989/2012 REG.PROV.COLL. N. 01565/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliMerita di essere segnalata la decisione numero 5502 del 22 ottobre 2007 del Consiglio di Stato che ci insegna che:
Come devono essere composte le Commissioni di gara? Possono essere tollerati l avvicendarsi di componenti diversi di seduta in seduta e la presenza di supplenti? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliMerita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino
L amministrazione, in sede di fissazione del corrispettivo da porre a base della gara, deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Gara da aggiudicarsi col metodo previsto dall articolo 23, comma 1, alinea a del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 «e in favore del prezzo più basso»:. tra gli elementi da valutare vi può essere
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00223/2016 REG.PROV.COLL. N. 00160/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01137/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliMerita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:
Se ad una trattativa privata per il servizio di vigilanza balneare dei laghi, partecipa anche una Onlus (soggetto esente dall IVA) a cui la Stazione Appaltante aggiudica l appalto in quanto l offerta economica
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 5 N. 00917/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01162/2011 REG.PROV.COLL. N. 01291/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliScritto da Valentina Magnano Lunedì 18 Luglio :07 - Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio :13
N. 01840/2016 REG.PROV.COLL. N. 00427/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza.
N. 00015/2011 REG.PROV.COLL. N. 01306/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente
DettagliSENTENZA. sul ricorso n.975 del 2004 proposto dalla ***, con sede in Fano, in persona del legale
Pubblica udienza del 10 gennaio 2005. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Sentenza n. 114 del 4 febbraio 2005. Titoletto: Opere pubbliche appalto esclusione dalla gara ex art.
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
In relazione al riproposto motivo di prime cure racchiuso nel ricorso introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, motivo assorbito nella sentenza gravata, deve essere considerato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Page 1 of 7 N. 00315/2011 REG.PROV.COLL. N. 00023/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 02/01/2014 9.19 N. 10833/2013 REG.PROV.COLL. N. 10681/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliConsiglio di Stato, Sez. IV, 21/4/2008 n. 1778
Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/4/2008 n. 1778 I consorzi di imprese stabili o ordinari devono dimostrare di possedere i requisiti economici e finanziari di tutti i consorziati nel caso di partecipazione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliPage 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00618/2011 REG.PROV.COLL. N. 02115/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 01045/2015 REG.PROV.COLL. N. 00454/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l annullamento
N. 00370/2012 REG.PROV.COLL. N. 01479/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01094/2011 REG.PROV.COLL. N. 00463/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pagina 1 di 6. 00212/2011 REG.PROV.COLL.. 00490/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato
DettagliN /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01404/2014 REG.PROV.COLL. N. 00382/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliS E N T E N Z A. contro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01364/2012 REG.PROV.COLL. N. 02775/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagli