FISCALNEWS N.3 DEL 16 APRILE 2008
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- Gianmaria Gigli
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1 FISCALNEWS N.3 DEL 16 APRILE 2008 Circolare informativa a carattere giuridico e fiscale a cura del Dr. Francesco Tramaglino In questo numero: - SPECIALE ESENZIONE IVA PER LE ATTIVITA EDUCATIVE E DIDATTICHE: ¾COMMENTO ALLA CIRCOLARE 22E DEL 18 MARZO 2008; ¾GLI ASPETTI FISCALI DI INTERESSE PER I COMITATI CSI E LE ASD E SSD AFFILIATE; ¾ALLEGATI: INTERPELLO IN MATERIA PRODOTTO DALLA PRESIDENZA NAZIONALE CSI. - RICEVUTE PER DETRAZIONE 19% DELL ATTIVITà SPORTIVA DEI MINORI: ALCUNI CHIARIMENTI - ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO SUI C/C BANCARI DEI COMITATI CSI: FACSIMILE LETTERA DA INVIARE A BANCHE 1
2 SPECIALE ESENZIONE IVA PER LE ATTIVITA EDUCATIVE E DIDATTICHE Il circuito associativo del CSI, tanto a livello nazionale che territoriale, è sempre stato ricco di iniziative formative e didattiche, molto spesso dirette all educazione della gioventù. La vocazione educativa del CSI, che ha trovato sempre positivo riscontro nel gradimento della collettività e delle istituzioni, non sempre ha potuto beneficiare dei benefici fiscali che la normativa riserva alle attività di contenuto formativo. Ciò nella maggior parte dei casi è stato addebitabile ad aspetti soggettivi della nostra associazione che non godendo dello status di ONLUS non è riuscito a cogliere in pieno il regime di esenzione IVA ex art. 10 c.20 dpr 633/1972 attribuito in prima istanza solo a questa tipologia di enti. Nondimeno l esenzione IVA per le attività formative ed educative, di cui al richiamato articolo di legge, sussiste anche per tutti gli altri soggetti (a prescindere quindi dalla natura di ONLUS) a condizione che godano di specifico riconoscimento (nelle materia di pertinenza) da parte della Pubblica Amministrazione competente. Su questa seconda possibilità si sono quindi concentrati gli sforzi dell associazione degli ultimi anni. Per un verso ottenere sempre più riconoscimenti istituzionali dell attività del CSI dall altro favorire una prassi favorevole da parte dell amministrazione finanziaria utilizzando all uopo gli strumenti messi a disposizione dall ordinamento e in particolare il c.d. diritto di interpello. Oggi è possibile godere dei primi importanti frutti di questa attività, tanto più importanti quanto corrispondenti alla situazione soggettiva reale del CSi, sia a livello nazionale che a livello territoriale. In questa sezione cercheremo pertanto di illustrare: a) la recente posizione espressa dall amministrazione finanziaria in materia di esenzione iva per le attività educative e in particolare il venir meno dell obbligo della presa d atto ministeriale dei corsi; b) quali comportamenti suggerire ai comitati CSI e alle associazioni affiliate per cogliere i vantaggi della nuova prassi ministeriale e dunque godere dell esenzione iva per le attività educative da essi svolte; c) gli interpelli promossi in materia dal CSi. COMMENTO ALLA CIRCOLARE 22E DEL 18 MARZO 2008 Il regime di esenzione dall'iva delle prestazioni educative e didattiche è disciplinato dall'articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972 il quale esige che siano soddisfatti i due seguenti requisiti: a. le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale 2
3 b. le prestazioni anzidette devono essere rese da ONLUS oppure da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Sinteticamente ricordiamo che il requisito del riconoscimento di cui al precedente punto b) è stato fin qui inteso dall amministrazione finanziaria sotto un duplice punto di vista: 1) riconoscimento soggettivo dell ente che deve essere accreditato presso la pubblica amministrazione, anche tramite iscrizione in albi, registri, ecc.;ù 2) riconoscimento oggettivo dell attività o del corso educativo-formativo che deve godere di espresso e specifico riconoscimento, generalmente attuato tramite lo strumento della presa d atto. La novità contenuta nella circolare 22 è il venire meno dell obbligo della presa d atto quale strumento di riconoscimento oggettivo del corso. Tale risultato è la conseguenza della riforma attuata dalla legge 62/2000 e dal Dl 250/2005, per le scuole non statali. Con l'abrogazione della "presa d'atto", accade che i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie (es. i comitati del CSI) possono svolgere attività di natura educativa e didattica nelle materie di competenza del ministero della Pubblica istruzione, a prescindere da qualsiasi forma di vigilanza e di riconoscimento da parte del ministero stesso. Ci si chiede, dunque, come possano i soggetti interessati ottenere un riconoscimento utile agli effetti fiscali, comunque necessario per fruire dell'esenzione dall'iva? la circolare spiega che i soggetti che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle materie di insegnamento di competenza dell'amministrazione scolastica potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come "riconoscimento" utile ai fini fiscali, anche da altri soggetti pubblici diversi dal ministero della Pubblica istruzione. La predetta preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate, competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti uffici scolastici regionali del ministero della Pubblica istruzione, in conformità alla circolare del 18 gennaio 2008, protocollo A00DGOS n. 602/PI. Per quanto riguarda invece gli organismi privati che svolgono attività educativa, didattica e formativa, nelle aree riconducibili nella competenza di Amministrazioni ed enti pubblici diversi dal ministero della Pubblica istruzione, il riconoscimento utile agli effetti fiscali continua a essere operato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, enti locali eccetera), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento). Seguendo le istruzioni Altra novità importantissima soprattutto agli effetti pratici per i molti comitati CSi e associazioni che collaborano a progetti istituzionali in campo educativo - è l introduzione del riconoscimento per atto concludente quando l attività educativa è commissionata da un ente pubblico. 3
4 Accade, infatti, che molte attività di questo tipo siano appaltate da enti pubblici ad associazioni senza scopo di lucro. Orbene nel finanziare la gestione e lo svolgimento del progetto educativo e didattico, l'ente pubblico svolge un'attività di controllo e di vigilanza, avente a oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che lo stesso ente è chiamato a tutelare. In altri termini con il finanziamento del progetto da parte dell'ente pubblico, si configura direttamente il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa che dunque beneficierà senza ulteriori necessità burocratiche della esenzione iva prevista. Come vedremo quest ultimo aspetto, che corrisponde ad un fondamentale sforzo di deburocratizzazione del sistema è, in parte anche frutto di un preciso impegno da parte del CSI testimoniato dagli allegati pareri inviati all amministrazione finanziaria. GLI ASPETTI FISCALI DI INTERESSE PER I COMITATI CSI E LE ASD E SSD AFFILIATE Possiamo sintetizzare adesso alcune linee di comportamento da tenersi per comitati CSI e soggetti affiliati alla luce di quanto sopra descritto: - per l esenzione IVA relativa ai corsi di formazione sportiva (questione di interesse fondamentale per molte SRL sportive dilettantistiche) si deve rilevare che lo sport è materia di insegnamento ministeriale ma anche attività di specifica competenza del CONI che è altresì il principale riferimento istituzionale nazionale in materia, nonchè l unico certificatore legale della stessa. Venuta meno la necessità della presa d atto, l amministrazione finanziaria spiega che il riconoscimento si attua attraverso la valutazione effettuata anche da altri organismi pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione e, nella fattispecie dal soggetto pubblico competente per materia, anche per il tramite di iscrizione in albi, registri, ecc. ovvero di protocolli di accreditamento. Orbene le ASD e SSD affiliate al CSI e regolarmente iscritte nel registro CONI possono far valere tale iscrizione ai fini del godimento dell esenzione IVA sulle attività di scuola sportiva. La rispondenza dei suddetti corsi ai principi tecnici ed educativi potrà invece essere documentata tramite apposita certificazione del corso emessa dagli organi del CSI. In alternativa le SRL sportive interessate possono chiedere direttamente all amministrazione finanziaria di valutare se o meno ricorrano nelle proprie attività formative i requisiti per l esenzione IVA; - per l esenzione IVA relativa alle attività educative della gioventù di contenuto più prettamente sociale, ove l aspetto predominante sia la promozione della persona del giovane si ritiene che il riconoscimento valido sia quello del ministero della solidarietà sociale contenuto nell iscrizione ai registri APS. In proposito si rammenta che dal marzo 2006 i comitati CSI sono iscritti individualmente nel registro nazionale tramite la procedura automatica prevista dall art. 7 della legge 383 del Il riconoscimento è altresì valido per tutte le ASD che hanno fatto esplicita domanda di inserimento nel registro secondo le specifiche contenute sul sito nell apposita sezione dedicata al registro APS; 4
5 - infine per i comitati CSi e le ASD o SSD beneficiarie di contratti di appalto o di convenzioni con enti pubblici in materia di formazione o di educazione della gioventù, si assume in ossequio a quanto ritenuto dall agenzia delle entrate con la commentata circolare 22/2008) che il contratto stesso di appalto o l atto di convenzione costituiscano riconoscimento e presa d atto dell attività educativa. Ricorrendo le condizioni di cui sopra i soggetti interessati possono esentare le proprie prestazioni dall imposta sul valore aggiunto ai sensi dell art. 10 c. 20 DPR indicando tale notazione in fattura e altresì il tipo di riconoscimento che giustifica l esenzione richiesta. INTERPELLO IN MATERIA PRODOTTO DALLA PRESIDENZA NAZIONALE CSI Pubblichiamo il testo dell interpello proposto dalla Presidenza nazionale CSI nel luglio 2007 e che anticipa la posizione assunta dall Agenzia delle Entrate con riferimento all esenzione IVA relativa alle attività educative svolte sulla base di contratto di appalto o convenzione con enti pubblici. Roma, 3 luglio 2007 Alla Agenzia delle Entrate Dir. Regionale Lazio Via dei Capranesi Roma ISTANZA DI INTERPELLO EX ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000 N. 212 Il sottoscritto Edio Costantini, nato a ::::::::::::::::::::::nella sua qualità di Legale Rappresentante del Presidenza Nazionale (di qui in poi CSI) con sede in Roma, alla Via della Conciliazione n.1, C.F , in relazione all imposta sul valore aggiunto (IVA), PREMESSO - Che il CSI, come da documentazione che si allega alla presente, gode dei seguenti riconoscimenti di Pubbliche Amministrazioni: 1) è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI; 2) Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro nazionale di cui all art. 7 della legge 383 del 2000; 3) È ente con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell Interno 4) È riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola. Con lo stesso Ministero ha stipulato un Protocollo d'intesa per l'organizzazione e la promozione di azioni di sensibilizzazione e di 5
6 informazione rivolte a studenti, docenti e genitori sul valore della pratica sportiva,nonché di percorsi di formazione, aggiornamento e occasioni di incontro per docenti e genitori; 5) Ha un protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia per la promozione di attività di reinserimento e inclusione sociale destinate ai minori gravitanti nell'area penale esterna. 6) È ente accreditato in prima classe dall'ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la gestione dei progetti di servizio civile volontario - che il CSI come associazione mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Scopo di cui all allegato atto del Notaio :::::::::::::::::: registrato il , è risultato aggiudicatario del Servizio sperimentale di progettazione, realizzazione, gestione e adattamento del modello/metodo Strengthening Families Program SFP, relativo al rafforzamento dei fattori di protezione della famiglia, da attuarsi in almeno 40 centri di sperimentazione distribuiti a livello nazionale valorizzando la sinergia tra il sistema educativo di istruzione e di formazione e i centri sociali di aggregazione come stabilito con il Decreto Direttoriale n. 14 del 17/05/2006 del M.I.U.R - Direzione Generale per lo Studente che si allega alla presente e al successivo contratto tra MIUR e l RTS ripassato in data ; - che l oggetto del servizio come stabilito dal relativo allegato CAPITOLATO D ONERI SPECIALE DI GARA, all art.2 e segg., prevede lo svolgimento di un complesso programma educativo dell infanzia e della gioventù - denominato Strengthening Families Program SFP - basato sul coinvolgimento dei genitori e dei nuclei familiari dei minori e diretto al rafforzamento dei fattori di protezione delle famiglie rispetto al manifestarsi di condizioni di vulnerabilità individuale dei giovani, nonché rispetto all assunzione di comportamenti e stili di vita dannosi per la salute; - che il medesimo articolo individua nelle attività sportive, culturali e ricreative lo strumento di attuazione del suddetto programma educativo in piena conformità con le finalità istituzionali del CSI, come si evincono dallo statuto dell ente allegato al presente interpello; - che l'articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'iva per le "prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti e scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni ; - che sussiste un oggettiva situazione di incertezza circa l applicabilità dell esenzione di cui al punto precedente al caso di specie per la quale l associazione scrivente ritiene opportuno avvalersi del diritto di interpello di cui all art. 11 legge 212/2000 SOLUZIONE PROSPETTATA DALL ISTANTE La scrivente associazione ritiene, sulla base della copiosa prassi elaborata in materia dall Amministrazione Finanziaria, che l attività educativa svolta in convenzione con il M.I.U.R., dedotta in premessa, possa beneficiare dell esenzione IVA disposta dall art. 10 n. 20 DPR 633 del Sotto il profilo soggettivo il CSI gode, infatti, di una molteplicità di riconoscimenti rilasciati da parte delle competenti amministrazioni pubbliche che sono applicabili alla specifica attività di servizio da svolgersi in convenzione con il M.I.U.R.. In particolare le finalità di promozione sociale, assistenziali ed educative del CSI sono sancite nei riconoscimenti accordati dal Ministero della Solidarietà Sociale, dal Ministero dell Interno e dal Ministero di Grazia e 6
7 Giustizia, mentre la specializzazione dell ente nell offerta di servizi sportivi e ludici è espressa nel precipuo riconoscimento del CONI quale ente di promozione sportiva. Inoltre per quanto concerne il requisito relativo al riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni, l'amministrazione Finanziaria ha piu' volte precisato, da ultimo con la risoluzione n. 53 del (che richiama le risoluzioni n /E del 26 aprile 1994 e n. 77//E del 2001) che il precetto contenuto nella norma in esame deve ritenersi ugualmente soddisfatto e l'esenzione operante se, in base alle disposizioni vigenti, il riconoscimento sia effettuato, per ragioni di specifica competenza, da una altra amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica. In ordine al riconoscimento oggettivo di cui deve godere il programma educativo della gioventù da assoggettare al beneficio dell esenzione IVA la scrivente ritiene che esso sia implicito nelle stesse norme contenute nel CAPITOLATO D ONERI SPECIALE DI GARA attraverso cui la Pubblica amministrazione nella fattispecie il M.I.U.R. - impone con estremo dettaglio: l oggetto del servizio, i suoi destinatari, le modalità di realizzazione, il piano di lavoro e l avvio delle attività, il monitoraggio, le verifiche e la valutazione. Tale minuziosa e puntuale descrizione di tutte le fasi e le procedure comprese quelle attinenti al controllo e alla valutazione assicura la piena corrispondenza del corso educativo agli standard qualitativi stabiliti a livello ministeriale e svolge una funzione di garanzia superiore a quella ordinariamente svolta dalle c.d. prese d atto. CIO PREMESSO E CONSIDERATO La scrivente chiede al Vs Spettabile Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000 N. 212, di esprimere l interpretazione dell Amministrazione Finanziaria con l avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui al menzionato articolo si atterrà all interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge. ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO SUI C/C BANCARI DEI COMITATI CSI: FACSIMILE LETTERA DA INVIARE A BANCHE/POSTE Su richiesta di un comitato CSI provvediamo a pubblicare un facsimile di lettera da inviare agli istituti bancari che non applicano l esenzione del bollo sui c.c. Spett.le, il nostro comitato CSI di con sede in, titolare del conto n. acceso presso la sede, lamenta che il vs istituto non ha provveduto ad applicare sul conto in questione l esenzione da imposta di bollo prevista dall art. 90 della legge 289 del 2002 a beneficio degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. A sostegno di tale comportamento gli uffici della menzionata sede hanno sostenuto che il beneficio fiscale disposto dalla normativa è applicabile esclusivamente all organismo centrale del CSI, denominato CSI Presidenza Nazionale e non anche alle articolazioni territoriali in quanto queste ultime - dotate di autonoma soggettività contabile e tributaria non sarebbero oggetto di specifico riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La scrivente ente non condivide tale opinione. Il CSI è infatti una organizzazione di tipo federale costituita da enti di diverso livello territoriale (Presidenza nazionale, comitati regionali e 7
8 provinciali) tutti retti dal medesimo statuto il quale stabilisce le funzioni, i poteri e l autonomia di ciascuno al fine di conseguire il comune obiettivo della diffusione e promozione della pratica sportiva di base sul territorio nazionale. Tale statuto è stato approvato dalla Giunta Nazionale CONI in data 22 marzo 2005; pertanto il riconoscimento CONI riguarda l intera organizzazione denominata ivi compresi i suoi comitati regionali e provinciali e non solo la Presidenza Nazionale CSI. Alla luce di quanto sopra riferito si chiede di applicare, con ogni sollecitudine, al menzionato comitato CSI di Cremona l esenzione da imposta di bollo di cui all art. 90 della legge 289 del In attesa di vs gentile riscontro porgiamo i più distinti saluti. RICEVUTE PER DETRAZIONE 19% DELL ATTIVITà SPORTIVA DEI MINORI: ALCUNI CHIARIMENTI Molti comitati CSi e ASD affiliate chiedono ragguagli sui soggetti abilitati a rilasciare le ricevute detraibili per l attività sportiva dei minori. Sul punto si osserva che la legge finanziaria 2007, istitutiva del beneficio, ha previsto che la detrazione spetta nel caso in cui il soggetto che eroga la prestazione sportiva dilettantistica sia: :1) una asd o ssd iscritta nel registro coni; 2) una palestra, piscina o altro impianto gestito anche da soggetti imprenditoriali (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali). Quindi se non si è asd o ssd è necessario che il soggetto che rilascia la ricevuta sia il gestore di un impianto sportivo. Ufficio Fiscale CSI Dr. Francesco Tramaglino 8
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