PROVINCIA DI FOGGIA COPIA CONFORME ALL ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

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1 COMUNE DI MATTINATA PROVINCIA DI FOGGIA COPIA CONFORME ALL ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL Mattinata lì Il Segretario Generale Dr.Ssa Piomelli Luciana OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI -TARI L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di giugno alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : Avv. Prencipe Michele P TOTARO ANGELO P QUITADAMO ANNA GIULIA P ARMIENTO LIBERO P PERNA ANGELO P PRENCIPE LUCIO ROBERTO P D'APOLITO RAFFAELE P PRENCIPE RAFFAELE P RICUCCI VALENTINA A CICCONE ROSA PIA A ARMILLOTTA MICHELINA P MARTINO ROBERTO A ARENA PASQUALE P ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3. Assume la presidenza il Signor Avv. Prencipe Michele in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signor Dr.Ssa Piomelli Luciana Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

2 Preliminarmente, il Consigliere D Apolito Raffaele dichiara la mancata osservanza dei termini previsti dallo Statuto in ordine alla trasmissione delle proposte consiliari relative agli atti propedeutici all approvazione del bilancio di previsione (art.33 dello Statuto Comunale) Il Sindaco, Presidente, replica che sono state rispettate le modalità e i termini di trasmissione degli atti consiliari, ai sensi del Regolamento Comunale di Contabilità approvato nel Aggiunge che tale procedura è stata seguita anche negli anni precedenti in ragione del fatto che il Regolamento di Contabilità è fonte normativa di dettaglio della materia ed è stato, nel tempo, aggiornato ed adeguato alle diverse disposizioni legislative che si sono succedute rispetto allo Statuto che è rimasto blindato alla data del IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO l art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; VISTO l art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l istituzione dell imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; VISTE, altresì, le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del 30 settembre 2014 e n.26 del 30/07/2015, con le quali, rispettivamente si è approvato e modificato il Regolamento per l applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI); TENUTO CONTO che: l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 ha disposto a partire dall'anno 2015 l assimilazione ad abitazione principale dell unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. la predetta disposizione ha previsto per tale fattispecie imponibile la riduzione di due terzi dell imposta dovuta a titolo di TASI e del tributo dovuto a titolo di TARI; la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di modificazioni dell imposta con particolare riferimento all esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull abitazione concessa in comodato, e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC; è necessario procedere introdurre disciplina regolamentare di recepimento e specificazione delle sopra richiamate disposizioni che introducono agevolazioni a favore di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza per TASI e TARI, nonché di adeguamento alle disposizioni legislative della Legge di Stabilità 2016; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 2 COMUNE DI MATTINATA

3 CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche nonché di aggiornarli anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia; RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l imposta unica comunale (IUC), per evitare che l eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; RILEVATA che: si è palesata l opportunità di apportare al regolamento della TARI alcune lievi modifiche finalizzate a semplificare in taluni casi gli adempimenti a carico dei contribuenti; le modifiche regolamentari proposte vengono qui di seguito descritte riportando, per una migliore e più agevole lettura, a fianco anche il testo del regolamento vigente e successivamente le motivazioni a sostegno delle medesime: TESTO VIGENTE Art. 31, comma 1 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO VIGENTE Art.16 comma 3, aggiunto: Dall anno 2015 per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'aire e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato. Art. 31, comma 1, Sostituito con: 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Art.31, comma 2 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. Art. 31, comma 2, Sostituito con: 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 3 COMUNE DI MATTINATA

4 Art. 36 bis aggiunto: ART. 36 bis INTERPELLO 1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l applicazione del tributo oggetto del presente regolamento. 2. L istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 3. Possono presentare l istanza di interpello anche i portatori di interressi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. 4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati da apposito regolamento comunale. Art. 36 ter aggiunto: ART. 36 ter RAVVEDIMENTO 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica entro 90 giorni dall omissione o dall errore; c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 4 COMUNE DI MATTINATA

5 pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore; d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella Ravvedimento. Le modifiche riguardano principalmente le novità normative introdotte in tema di sanzioni ed interpello. Di a seguito si riportano le motivazioni: SANZIONI: Da quest'anno, infatti, sono state dimezzate le sanzioni anche per le violazioni commesse dai contribuenti per Imu, Tasi, Tari e, in generale, per tutti gli altri tributi amministrati dagli enti locali. Le penalità, poi, possono essere ulteriormente ridotte se i contribuenti provvedono alla regolarizzazione spontanea nei tempi previsti dalla legge. Le nuove sanzioni si applicano non solo alle violazioni commesse dal 2016, ma anche a quelle commesse negli anni precedenti. La legge di Stabilità 2016 (208/2015) ha anticipato l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio rinviata in un primo momento al L'articolo 1, comma 133, della suddetta legge, invece, ha disposto la decorrenza a partire dal 1 gennaio 2016 delle norme contenute nel decreto legislativo 158/2015. In particolare, con la riforma del sistema sanzionatorio sono state dimezzate le penalità per i ritardi nei versamenti di imposte e tasse non superiori a 90 giorni, con l'abbattimento alla metà della sanzione ordinaria del 30% prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Inoltre, per i pagamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza si ha l'ulteriore beneficio di pagare, in caso di accertamento della violazione, solo l'1% per ogni giorno di ritardo. Ferma restando la facoltà riservata ai contribuenti di avvalersi del ravvedimento operoso, veloce, breve, intermedio o lungo per fruire della mini sanzione, rapportata al momento in cui interviene l'adempimento spontaneo. La nuova disciplina delle sanzioni tributarie ha delineato un quadro delle mini sanzioni diverso rispetto al passato. In particolare, entro 14 giorni dalla commissione della violazione gli interessati possono fruire di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). In alternativa, hanno la possibilità di avvalersi del ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%). Si può poi sanare la violazione entro 90 giorni da quando è stata commessa, con la sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%). Infine, come in passato, l'ultima chance è rappresentata dal ravvedimento lungo, entro un anno dalla violazione, ma la misura della sanzione si innalza al 3,75% (1/8 del 30%). Naturalmente, la sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali. Va posto in rilievo che l'interesse nella misura dell'0,5% deve essere conteggiato fino alla fine del A partire dal 2016 il saggio degli interessi legali è stato ridotto allo 0,2%. Gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 5 COMUNE DI MATTINATA

6 tassi in vigore nei diversi periodi d'imposta. Va posto in rilievo che, in virtù del principio del favor rei, le nuove sanzioni ridotte si applicano non solo alle violazioni commesse dal 2016, ma anche a quelle commesse prima dell'entrata in vigore della riforma. Per esempio, ci si può ravvedere nei vari tempi stabiliti dalla legge fruendo del dimezzamento delle sanzioni anche per gli omessi, parziali o tardivi versamenti del saldo Imu e Tasi 2015, la cui scadenza era fissata per lo scorso 16 dicembre. Tra l'altro, le nuove disposizioni più favorevoli, producono effetti anche per le violazioni già contestate con gli atti di accertamento che non siano ancora divenuti definitivi. INTERPELLO: L art. 6, co. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 231, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri. In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contezioso tributario, che è intervenuto a modificare la disciplina dell interpello prevista dall articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). Dal 1 gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l attività di accertamento e contenzioso). Si precisa tuttavia che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte applicabili ai tributi comunali: - interpello ordinario: riguarda l applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; l interpello ordinario è applicabile ai tributi comunali; - interpello probatorio: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società non operative (articolo 30 della legge 724 del 1994); l interpello probatorio nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali; - interpello antiabuso: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo; l interpello antiabuso è applicabile ai tributi comunali; - interpello disapplicativo: riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; l interpello disapplicativo è inapplicabile ai tributi comunali. L art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1 gennaio L art. 8, co. 3 del decreto dispone che «Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dal presente Titolo I» Pertanto, nelle more dell aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal d.lgs. n. 156 del 2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1 gennaio 2016, e ciò ovviamente anche nell ipotesi in cui il Comune non abbia mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello. Per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine del 30 aprile 2016 (in quanto termine previsto per l approvazione dei bilanci di previsione), ovvero quello attualmente previsto per l adozione delle delibere tributarie. Nel rispetto del termine previsto nell art. 8, co. 3 del D.lgs. n. 156 del 2016, l approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1 luglio 2016, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 6 COMUNE DI MATTINATA

7 VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Settore Economico Finanziario; ACQUISITO altresì ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell organo di revisione economico-finanziaria; Con voti favorevoli n. 9, contrari 1 (d Apolito) astenuti n. 0 DELIBERA Alla luce di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto: 1) di approvare sulla base delle motivazioni sopra esposte, le modifiche di seguito descritte al vigente regolamento della TARI: TESTO VIGENTE Art. 31, comma 1 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO VIGENTE Art.16 comma 3, aggiunto: Dall anno 2015 per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'aire e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato. Art. 31, comma 1, Sostituito con: 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Art.31, comma 2 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. Art. 31, comma 2, Sostituito con: 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Art. 36 bis aggiunto: DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 7 COMUNE DI MATTINATA

8 ART. 36 bis INTERPELLO 1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l applicazione del tributo oggetto del presente regolamento. 2. L istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 3. Possono presentare l istanza di interpello anche i portatori di interressi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. 4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati da apposito regolamento comunale. Art. 36 ter aggiunto: ART. 36 ter RAVVEDIMENTO 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica entro 90 giorni dall omissione o dall errore; c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 8 COMUNE DI MATTINATA

9 termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore; d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella Ravvedimento. Le modifiche riguardano principalmente le novità normative introdotte in tema di sanzioni ed interpello. Di a seguito si riportano le motivazioni: SANZIONI: Da quest'anno, infatti, sono state dimezzate le sanzioni anche per le violazioni commesse dai contribuenti per Imu, Tasi, Tari e, in generale, per tutti gli altri tributi amministrati dagli enti locali. Le penalità, poi, possono essere ulteriormente ridotte se i contribuenti provvedono alla regolarizzazione spontanea nei tempi previsti dalla legge. Le nuove sanzioni si applicano non solo alle violazioni commesse dal 2016, ma anche a quelle commesse negli anni precedenti. La legge di Stabilità 2016 (208/2015) ha anticipato l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio rinviata in un primo momento al L'articolo 1, comma 133, della suddetta legge, invece, ha disposto la decorrenza a partire dal 1 gennaio 2016 delle norme contenute nel decreto legislativo 158/2015. In particolare, con la riforma del sistema sanzionatorio sono state dimezzate le penalità per i ritardi nei versamenti di imposte e tasse non superiori a 90 giorni, con l'abbattimento alla metà della sanzione ordinaria del 30% prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Inoltre, per i pagamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza si ha l'ulteriore beneficio di pagare, in caso di accertamento della violazione, solo l'1% per ogni giorno di ritardo. Ferma restando la facoltà riservata ai contribuenti di avvalersi del ravvedimento operoso, veloce, breve, intermedio o lungo per fruire della mini sanzione, rapportata al momento in cui interviene l'adempimento spontaneo. La nuova disciplina delle sanzioni tributarie ha delineato un quadro delle mini sanzioni diverso rispetto al passato. In particolare, entro 14 giorni dalla commissione della violazione gli interessati possono fruire di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). In alternativa, hanno la possibilità di avvalersi del ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%). Si può poi sanare la violazione entro 90 giorni da quando è stata commessa, con la sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%). Infine, come in passato, l'ultima chance è rappresentata dal ravvedimento lungo, entro un anno dalla violazione, ma la misura della sanzione si innalza al 3,75% (1/8 del 30%). Naturalmente, la sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali. Va posto in rilievo che l'interesse nella misura dell'0,5% deve essere conteggiato fino alla fine del A partire dal 2016 il saggio degli interessi legali è stato ridotto allo 0,2%. Gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d'imposta. Va posto in rilievo che, in virtù del principio del DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 9 COMUNE DI MATTINATA

10 favor rei, le nuove sanzioni ridotte si applicano non solo alle violazioni commesse dal 2016, ma anche a quelle commesse prima dell'entrata in vigore della riforma. Per esempio, ci si può ravvedere nei vari tempi stabiliti dalla legge fruendo del dimezzamento delle sanzioni anche per gli omessi, parziali o tardivi versamenti del saldo Imu e Tasi 2015, la cui scadenza era fissata per lo scorso 16 dicembre. Tra l'altro, le nuove disposizioni più favorevoli, producono effetti anche per le violazioni già contestate con gli atti di accertamento che non siano ancora divenuti definitivi. INTERPELLO: L art. 6, co. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 231, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri. In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contezioso tributario, che è intervenuto a modificare la disciplina dell interpello prevista dall articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). Dal 1 gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l attività di accertamento e contenzioso). Si precisa tuttavia che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte applicabili ai tributi comunali: - interpello ordinario: riguarda l applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; l interpello ordinario è applicabile ai tributi comunali; - interpello probatorio: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società non operative (articolo 30 della legge 724 del 1994); l interpello probatorio nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali; - interpello antiabuso: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo; l interpello antiabuso è applicabile ai tributi comunali; - interpello disapplicativo: riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; l interpello disapplicativo è inapplicabile ai tributi comunali. L art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1 gennaio L art. 8, co. 3 del decreto dispone che «Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dal presente Titolo I» Pertanto, nelle more dell aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal d.lgs. n. 156 del 2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1 gennaio 2016, e ciò ovviamente anche nell ipotesi in cui il Comune non abbia mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello. Per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine del 30 aprile 2016 (in quanto termine previsto per l approvazione dei bilanci di previsione), ovvero quello attualmente previsto per l adozione delle delibere tributarie. Nel rispetto del termine previsto nell art. 8, co. 3 del D.lgs. n. 156 del 2016, l approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1 luglio 2016, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 10 COMUNE DI MATTINATA

11 2) di approvare il regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo integrato dalle modifiche apportate e composte da n. 41 articoli che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 3) di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli n. 9, contrari 1 (d Apolito) astenuti n. 0 DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell art comma del D. Lgs. n.267/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 11 COMUNE DI MATTINATA

12 COMUNE DI MATTINATA -Provincia di Foggia- Servizio/Ufficio RESPONSABILE DEL SETTORE 2 Deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI -TARI IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO (per la propria competenza) Eseguita a termini di Legge l istruttoria della proposta per l adozione del provvedimento finale da parte dell organo deliberante; Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la materia; Visto lo Statuto Comunale; Visto per la competenza l art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000; Visto il TUEL D Lgs. n. 267/2000; esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA parere Favorevole Gli atti vengono rimessi all Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all attuazione dell obiettivo programmatico espresso dall organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell Ente, fatta salva ogni altra competenza di Legge e/o regolamentare, Mattinata, Il Responsabile del Settore Interessato f.to Minuti Michele DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 12 COMUNE DI MATTINATA

13 COMUNE DI MATTINATA -Provincia di Foggia- Servizio/Ufficio RESPONSABILE DEL SETTORE 2 Deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI -TARI IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO (per la propria competenza) Eseguita a termini di Legge l istruttoria della proposta per l adozione del provvedimento finale da parte dell organo deliberante; Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la materia; Visto lo Statuto Comunale; Visto per la competenza l art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000; Visto il TUEL D Lgs. n. 267/2000; esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE parere Favorevole Gli atti vengono rimessi all Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all attuazione dell obiettivo programmatico espresso dall organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell Ente, fatta salva ogni altra competenza di Legge e/o regolamentare, Mattinata, Il Responsabile del Settore Interessato f.to Minuti Michele DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 13 COMUNE DI MATTINATA

14 COMUNE DI MATTINATA PROVINCIA DI FOGGIA Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il SEGRETARIO GENERALE f.to Dr.Ssa Piomelli Luciana Il Presidente f.to Avv. Prencipe Michele Prot. n. del Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del TUEL D. Lgs. n.267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. Il Segretario Generale f.to Dr.Ssa Piomelli Luciana Il sottoscritto Segretario Generale Dr.Ssa Piomelli Luciana, visti gli atti d'ufficio, Che la presente deliberazione: A T T E S T A E' stata affissa all'albo on line del comune con pubblicazione n. 505, per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : Dalla Residenza Comunale li Il Segretario Generale f.to Dr.Ssa Piomelli Luciana DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del pagina 14 COMUNE DI MATTINATA

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