Aiuti di Stato/Italia Aiuto n. N 777/2007 Aiuto concesso a "G.C. Partecipazioni / Gruppo Ciccolella"

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C (2008) 7930 corr. Oggetto: Aiuti di Stato/Italia Aiuto n. N 777/2007 Aiuto concesso a "G.C. Partecipazioni / Gruppo Ciccolella" Signor Ministro, 1. PROCEDURA 1) Con lettera del 28 dicembre 2007, la Rappresentanza permanente d'italia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il presente aiuto singolo agli investimenti. Il 28 febbraio 2008 sono stati richiesti complementi d'informazione da fornire entro un mese. Con lettera del 26 marzo 2008, protocollata il 28 marzo 2008, le autorità italiane hanno chiesto una proroga dei termini di due settimane. Con lettera del 4 aprile 2008 i servizi della Commissione hanno accettato tale proroga dei termini. Le autorità italiane hanno fornito i complementi d'informazione richiesti mediante lettera del 15 aprile 2008, protocollata lo stesso giorno. I servizi della Commissione hanno richiesto complementi d'informazione con lettera del 13 giugno 2008, a cui le autorità italiane hanno risposto mediante lettera dell'11 luglio 2008, protocollata lo stesso giorno. Le autorità italiane hanno notificato tali complementi d'informazione mediante posta elettronica spedita il 4 settembre 2008, protocollata lo stesso giorno. I servizi della Commissione hanno richiesto complementi d'informazione con lettera del 23 ottobre 2008, a cui le autorità italiane hanno risposto mediante lettera del 12 novembre ) La Commissione non solleva obiezioni alla presente misura notificata dalla Repubblica italiana, in quanto compatibile con il trattato CE. 3) Per prendere questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti. S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1 IT Roma

2 2. DESCRIZIONE 2.1 Titolo 4) Aiuto concesso a "G.C. Partecipazioni / Gruppo Ciccolella" 2.2 Durata degli aiuti 5) Il finanziamento pubblico sarà concesso una tantum dalle autorità italiane sotto forma di sovvenzione diretta, soltanto dopo l'approvazione della Commissione. Si stima che il progetto sarà concluso entro il 30 giugno Bilancio 6) Costo totale dell'investimento: la delibera del CIPE 1 del 21 dicembre ha approvato il costo totale dell'investimento che ammonta a 55,725 milioni di euro. I costi non ammissibili 3 sono stati calcolati dalle autorità italiane per un ammontare di 3,248 milioni di euro. Di conseguenza, il costo totale ammissibile dell'investimento è il seguente: 55,725 milioni 3,248 milioni = 52,477 milioni di euro. 7) Aiuti pubblici: la sovvenzione pubblica del governo italiano da concedere sotto forma di sovvenzione diretta ammonta a euro, che rappresenta quindi un'intensità di aiuto di circa il 33%. 2.4 Descrizione e obiettivi del progetto 8) Il presente progetto d'investimento è stato approvato nel contesto di un Contratto di Programma istituzionale stipulato fra le autorità italiane e l'investitore privato (il beneficiario degli aiuti: G.C. Partecipazioni). Il progetto d'investimento punta allo sviluppo economico di una determinata zona (regione Puglia) ed è stato creato dalle autorità italiane sulla base del sistema di procedura di "programmazione negoziata" approvato dalla Commissione nell'ambito dell'aiuto di Stato N 729/A/ che estendeva ai settori dell'agricoltura e della pesca gli strumenti previsti dalla "programmazione negoziata" ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Delibera del CIPE del 21 dicembre 2007 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del "Contratto di Programma" fra il Ministero dello Sviluppo Economico e la società "Nuova Biozenit s.p.a." (attualmente "G.C. Partecipazioni soc. agricola a r.l.") Aggiornamento della delibera n. 169/2007. Acquisti di attrezzature, software e materiali di consumo. Decisione della Commissione del 13 marzo SG (2001) D/ Cfr. tabella a pagina 5 (floricoltura) e il paragrafo I della valutazione. 2

3 9) Le autorità italiane hanno comunicato che, al 31 dicembre 2007, l'aiuto N 729/A/2000 non è stato adeguato ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale , (in appresso gli "Orientamenti") e che dal 31 dicembre 2007 non è stato concesso alcun aiuto nell'ambito di tale programma. 10) Più in particolare, il Contratto di Programma che definisce il quadro giuridico ed economico del presente progetto d'investimento, prevede un progetto d'investimento di notevole entità nel settore agricolo (floricoltura) e, in questo contesto, prevede la concessione di un singolo finanziamento diretto agli investimenti a favore della "G.C. Partecipazioni società Agricola s.a.r.l.", società beneficiaria, di proprietà della principale società madre "Gruppo Ciccolella" 6 (cfr. punto 21). In base a quanto riferito dalle autorità italiane, il beneficiario è un importante operatore, sia nazionale che europeo, nel campo della produzione di fiori recisi. 11) Il singolo aiuto è previsto per la costruzione di strutture e l'acquisto di attrezzature e materiale per la produzione di fiori recisi (rose 7 ) su una superficie delimitata di 20 ettari in serre, per una superficie totale di m². Più in particolare, il progetto di investimento prevede la costruzione di dieci blocchi di serre di diverse dimensioni, tutti dotati di moderni sistemi di climatizzazione/riscaldamento, irrigazione, trattamento, gestione e controllo che aumenteranno gli standard di qualità dei prodotti. 12) Gli interventi d'investimento saranno integrati da due impianti di riscaldamento/produzione di energia al fine di integrare il fabbisogno termico del ciclo di coltivazione nelle serre mediante un sistema di cogenerazione (per ottimizzare l'efficienza energetica) con la vicina centrale elettrica del "Gruppo Edison" che non funziona permanentemente. Le centrali elettriche fungeranno da riserva della centrale elettrica Edison quando quest'ultima è chiusa, soprattutto in inverno. Il beneficiario degli aiuti ha stipulato con la società Edison (nell'ambito di trattative private fra contraenti privati) un contratto di fornitura energetica in esclusiva con un regime preferenziale a determinate condizioni estremamente positive per il beneficiario in termini di riduzione dei normali costi energetici (termoriscaldamento, elettricità e gas) da sostenere per la manutenzione di un investimento di questo tipo. La riduzione dei costi energetici e, in generale, dei costi operativi del progetto, sarà determinata principalmente dalla prospettiva positiva di risparmio energetico/efficienza del progetto, per lo più grazie alla vicina centrale elettrica Edison e alla possibilità di attivare con essa un sistema di cogenerazione. 13) Uno dei punti chiave del progetto di investimento è, quindi, la vicinanza e il collegamento con la centrale elettrica Edison, che sorge nei pressi della sede GU C 319 del , pag. 1. Si tratta di un gruppo con 250 dipendenti che detiene il primo posto sul mercato nazionale dei fiori recisi. Il Gruppo occupa anche un'importante posizione sullo stesso mercato a livello dell'ue. Mediante l'applicazione del cosiddetto sistema di coltivazione "idroponico" (fuori dal suolo) di rose: coltivazione a ciclo chiuso fuori dal suolo in un ambiente protetto. Il vantaggio di un sistema di questo tipo sarebbe la riduzione del 70% dell'impiego di fertilizzanti e del 50% del fabbisogno idrico. 3

4 del progetto. Questo elemento contribuirebbe a far sì che il progetto faccia uso, mediante un sistema di cogenerazione, del calore (calore refluo) generato dalla centrale, che sarà utilizzato per riscaldare le serre. Questo sistema risulterà quindi vantaggioso sia in termini di risparmio energetico e tutela ambientale, sia in termini di riduzione dei costi operativi del progetto. 14) Il piano aziendale non contempla investimenti di sostituzione e materiali di seconda mano. Il progetto non prevede l'acquisto di terreni. 15) Per quanto riguarda l'ubicazione del progetto, le autorità italiane hanno comunicato che l'investimento sarà realizzato nella provincia di Foggia, nella zona di Candela (Puglia) a seguito della decisione, assunta delle autorità italiane d'accordo con l'investitore privato beneficiario, di delocalizzare in questa zona l'intero progetto d'investimento la cui realizzazione era inizialmente prevista in un'altra zona in Calabria. 16) L'intervento, la cui realizzazione è a carico del beneficiario con il parziale sostegno del presente finanziamento pubblico, costituisce soltanto parte di un grande piano di investimento concordato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Regione Puglia e dal beneficiario (il "Gruppo Ciccolella"), nel contesto di un più ampio quadro che prevede un totale di 80 ettari di serre e impianti annessi, al fine di puntare a un solido sviluppo economico e alla riqualificazione territoriale della zona. 2.5 Impatto positivo su occupazione, ambiente ed energia 17) In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, ivi compreso il piano aziendale del progetto, il presente aiuto agli investimenti dovrebbe avere un forte impatto sull'occupazione, per la quale si prevede la creazione di posti di lavoro calcolati in 130 nuove unità di lavoro. Questa prospettiva per l'occupazione è indicata dalle autorità italiane nella delibera del CIPE di cui sopra. 18) Le autorità italiane hanno fornito informazioni a dimostrazione del fatto che gli interventi di investimento avrebbero anche un impatto positivo sia in termini di tutela ambientale (riduzione della coltivazione intensiva del terreno, riduzione dell'uso di fertilizzanti e di acqua) sia in termini di risparmio energetico/efficienza, con la conseguente riduzione del normale consumo di energia e dei costi energetici (grazie al sistema di cogenerazione con la centrale elettrica Edison), previsti normalmente per questo tipo di investimento agricolo. Il collegamento con la centrale elettrica a ciclo combinato Edison, e quindi la possibilità di utilizzare l'energia elettrica e termica di quest'ultima a condizioni favorevoli, rappresenta una chiara riduzione dei costi. 4

5 2.6 Il quadro giuridico del progetto: il Contratto di Programma 19) Il Contratto di Programma 8 che definisce il piano di investimento/aziendale è un istituto giuridico italiano che definisce il quadro giuridico e finanziario di un contratto/partenariato pubblico/privato stipulato fra un'autorità pubblica ed una società o consorzio di PMI al fine di realizzare investimenti di grande portata. Il contratto di programma è stipulato sulla base della procedura di "programmazione negoziata" fra le autorità pubbliche e gli operatori privati, per realizzare interventi volti al raggiungimento di obiettivi ben finalizzati. 20) La negoziazione e la definizione del presente contratto di programma sono state portate avanti dal Ministero dello Sviluppo Economico (autorità che concede gli aiuti) e dal "CIPE" (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) che approva in via definitiva il contratto e quindi il piano di investimento. Il procedimento e le norme applicabili al contratto di programma sono disciplinati dalla delibera del CIPE n. 26 del 25 luglio ) Le autorità italiane hanno presentato documentazione probante che il presente progetto è mirato ad affrontare esigenze strutturali già identificate in precedenza. A questo riguardo, hanno fornito alla Commissione la delibera della Regione Puglia (n del 21 novembre 2006) che dichiara l'intervento del progetto compatibile con la programmazione economica e dello sviluppo regionale. Inoltre, la Regione ha approvato un parere il 4 aprile (in risposta ad un'interrogazione posta su questo punto dal Ministero dello Sviluppo Economico il 27 marzo ) che conferma la coerenza e la pertinenza del piano di investimento con il "Piano di sviluppo rurale"(psr) della Regione Puglia. 22) Le autorità italiane hanno anche fornito documentazione probante che il progetto è stato esonerato dalla "Valutazione di impatto ambientale" (VIA). Hanno fornito, a questo riguardo, una nota ufficiale della Regione 12, alla quale il beneficiario (che ha comunque effettuato uno studio di impatto ambientale) ha rivolto un'interrogazione su questo punto, che attesta che il progetto non è da considerarsi assoggettabile alla procedura di VIA. 23) Le autorità italiane, interrogate su questo punto specifico, hanno anche riferito che il presente progetto di investimento non è finanziato da nessun altro tipo di aiuto pubblico. L'unico sostegno pubblico previsto è il presente aiuto notificato alla Commissione. In base al piano aziendale, alle tabelle finanziarie ed ai complementi d'informazione forniti dalle autorità italiane, le altre risorse di finanziamento del progetto sarebbero soltanto operazioni finanziare intragruppo "Ciccolella" La legge n. 662 del 23 dicembre 1996 G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 1996 fornisce la definizione di Contratto di Programma. G.U.R.I. n. 215 del 16 settembre Nota n. 38/A/2507. Nota n Nota n. 526 del 14 novembre

6 24) Le autorità italiane hanno dichiarato che gli aiuti non saranno legati agli investimenti in prodotti soggetti a restrizioni della produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende o impianti di trasformazione nell'ambito di un'organizzazione comune del mercato (compresi i programmi di sostegno diretto) finanziata dal FEAGA, che aumenterebbe la capacità produttiva oltre tali restrizioni o limitazioni. 25) Le autorità italiane hanno comunicato che il beneficiario non è un'azienda agricola in difficoltà e che gli aiuti non possono essere concessi per l'acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali, per la semina di piante annuali o per opere di drenaggio. Nessuna parte degli aiuti sarà utilizzata per l'acquisto di terreni. 2.7 Beneficiari 26) Il beneficiario del singolo aiuto è "G.C. Partecipazioni Società Agricola (S.a.r.l.) 13 " una società agricola interamente di proprietà della "Ciccolella Holding S.p.A.", controllata a sua volta al 100% dalla principale società controllante "Ciccolella S.p.A. 14 " 27) Il 5 marzo 2007, la "G.C. Partecipazioni Società Agricola (S.a.r.l.)", società beneficiaria degli aiuti, ha rilevato l'intero ramo aziendale ivi compreso il progetto d'investimento de quo della società "Nuova Biozenit S.p.A. 15 " (anch'essa controllata interamente dalla "Ciccolella Holding S.p.A.") che era stata precedentemente indicata come la beneficiaria degli aiuti e, in quanto tale, responsabile degli interventi di investimento. 28) Pertanto, a seguito di questa riorganizzazione intragruppo, il beneficiario finale degli aiuti, stabilito nel contratto di programma definitivo, è la società "G.C. Partecipazioni Società Agricola (S.a.r.l.)", che sarà quindi la società beneficiaria responsabile di realizzare l'investimento in una nuova zona (Puglia), diversa dalla zona indicata inizialmente (Calabria). 29) In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, la delocalizzazione dell'investimento in una zona diversa sarebbe il risultato di diversi fattori fra La società è stata fondata nel 2001 con sede a Molfetta, Bari (Italia), con un capitale di base di 10 milioni di euro interamente versato e sottoscritto dalla "Ciccolella Holding S.p.A." che ne ha così il controllo totale. Società quotata nella borsa di Milano. La società "Nuova Biozenit S.p.A." ha ceduto la sua filiale aziendale alla "G.C. Partecipazioni Società Agricola (S.a.r.l.) dopo la decisione di delocalizzare il progetto in una nuova zona e, di conseguenza, di modificare il Contratto di Programma. 6

7 cui logistica, specificità territoriali e prossimità alla centrale elettrica Edison, la cui partecipazione al processo di cogenerazione di energia elettrica determinerebbe una consistente riduzione dei normali costi energetici per questo tipo di investimento e avrebbe un impatto positivo in termini di efficienza energetica. 2.8 Base giuridica 30) Delibera del CIPE n. 169 del 21 dicembre (principale base giuridica). 31) Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (articolo 2, paragrafo 201 e seguente) 32) Delibera del CIPE del 25 febbraio ) Delibera del CIPE del 21 marzo ) Delibera del CIPE del 25 luglio ) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre Intensità degli aiuti 36) In base al calcolo fornito dalle autorità italiane, gli aiuti sarebbero concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico in ragione di circa il 33% (ESL 17 ) dei costi di investimento ammissibili (cfr. i punti 6 e 7 di cui sopra), al di sotto quindi dell'intensità degli aiuti permessa (40%) a norma del regolamento n. 1857/ ) I costi ammissibili sono quelli relativi alla costruzione, all'acquisto o al miglioramento di proprietà immobiliari; i costi di acquisto o leasing di macchinari e attrezzatura e i costi generali connessi quali parcelle di ingegneri, architetti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze. È esclusa la sostituzione di attrezzature. Non è concesso alcun aiuto per l'acquisto di attrezzature di seconda mano Pubblicata sulla G.U.R.I. n. 149 del 27 giugno "Equivalente Sovvenzione Lorda". 7

8 3. IMPEGNI 38) Le autorità italiane hanno comunicato che la delibera del CIPE del 21 dicembre 2007 (cfr. punto 23), che rappresenta la principale base giuridica del progetto di investimento, potrebbe essere aggiornata alla luce del programma in corso di delocalizzazione dell'investimento in Puglia. Tuttavia, la Commissione desidera informare l'italia che qualsiasi potenziale modifica in termini di ammontare degli aiuti e di diverso calcolo dei costi d'investimento ammissibili le devono essere notificati. 39) Per quanto riguarda la coerenza con il Piano di sviluppo rurale (PSR) della Puglia, le autorità italiane hanno dichiarato che nell'ambito del presente progetto di investimento si rispetterà il requisito contenuto nella misura n. 121 del PSR della Puglia, secondo cui qualsiasi incremento della superficie delle serre non deve superare il 30%. 40) Le autorità italiane, interrogate in proposito, si sono impegnate a far sì che non sia concesso alcun altro aiuto pubblico, sotto qualsiasi forma, a favore del presente progetto di investimento. Il presente aiuto non può essere cumulato con altri aiuti aventi gli stessi obiettivi o intesi a coprire gli stessi costi ammissibili. 41) Le autorità italiane hanno dichiarato che il presente aiuto pubblico sarà erogato soltanto dopo l'approvazione della Commissione. 3.1 Effetto incentivante 42) Le autorità italiane hanno confermato che sarà soddisfatto il requisito di incentivo di cui al punto 16 degli Orientamenti. A questo riguardo, hanno dichiarato che gli aiuti non saranno concessi se non dopo l'approvazione della Commissione e in base all'importo degli aiuti approvato da quest'ultima ) Le autorità italiane hanno dichiarato che gli aiuti non saranno utilizzati retroattivamente in relazione ad attività già intraprese dai beneficiari prima dell'approvazione del programma da parte della Commissione, bensì soltanto per la realizzazione identificata e programmata di una serra di 20 ettari per la coltivazione di rose recise. 18 Delibera del CIPE n. 169 del 21 dicembre 2007 (paragrafi 1 e 3). 8

9 4. VALUTAZIONE 44) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono proibiti, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o la produzione di certi beni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 45) Queste condizioni sono soddisfatte nel presente programma per le seguenti ragioni: 46) Gli aiuti sono finanziati dal bilancio dello Stato membro direttamente dal governo, mediante la concessione di una singola sovvenzione diretta a favore del beneficiario. 47) La misura conferisce un vantaggio selettivo al destinatario finale (G.C. Partecipazioni società Agricola s.a.r.l.) in quanto favorisce soltanto un operatore economico configurando così una selettività materiale. Il destinatario degli aiuti, quindi, ottiene un vantaggio selettivo accedendo al sostegno finanziario pubblico diretto e beneficiando così di una riduzione dei normali costi legati ad investimenti di questo tipo, rispetto ad altri operatori economici che si trovano in una situazione comparabile non avendo però accesso a tale sostegno finanziario. Il progetto di investimento, infatti, in condizioni di mercato normali, senza il beneficio di un sostegno pubblico, risulterebbe più costoso ed oneroso per l'operatore senza l'intervento del presente aiuto pubblico. Gli aiuti, infatti, hanno come risultato la creazione sul mercato locale, a disposizione diretta e a vantaggio del beneficiario finale, di condizioni economiche più favorevoli per la realizzazione di un progetto di investimento. 48) Esiste un importante commercio transfrontaliero nel settore dei prodotti orticoli 19. Le autorità italiane hanno fornito informazioni ed analisi economiche che dimostrano che l'italia è uno dei principali produttori di fiori nell'ue e che gli incrementi locali in termini di qualità e produzione di rose recise, derivanti da questo progetto di investimento, avrebbero come risultato l'aumento della produzione totale nazionale di fiori e ridurrebbero di conseguenza i flussi di importazione di fiori da altri Stati membri dell'ue e da paesi terzi. Il presente aiuto è quindi atto a distorcere la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri. 49) Alla luce di quanto sopra, quindi, è possibile concludere che la presente misura può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 5. COMPATIBILITÀ 50) Una volta stabilito l'elemento di aiuto di Stato a favore di un unico beneficiario, si dovrebbe valutare di conseguenza la possibilità di concedere una deroga al 19 Il commercio intra-ue di frutta nel 2005 ammontava a t; quello di ortaggi a t. Fonte: L'agricoltura nell'unione europea Informazioni statistiche ed economiche

10 principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 51) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE stabilisce che possono considerarsi compatibili con il trattato CE gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 52) La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato nel settore agricolo siano compatibili con il mercato comune qualora soddisfino le pertinenti disposizioni sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La Commissione osserva che gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale , (in appresso gli "Orientamenti") 20 risultano applicabili al presente programma di aiuti di Stato. 53) La presente misura di aiuto deve essere quindi esaminata sulla base degli Orientamenti al fine di valutarne la conformità alle disposizioni e alle condizioni contenute nel capitolo IV.A, punti 27 e seguenti, relative agli aiuti per investimenti nelle aziende agricole. 54) Occorre innanzitutto osservare che il punto 16 degli Orientamenti dispone che non si possano concedere aiuti per lavori iniziati o attività intraprese se non dopo aver debitamente presentato una specifica richiesta all'autorità competente e che quest'ultima l'abbia accettata, e che gli aiuti nell'ambito di un programma di aiuti debbano essere concessi esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione del programma di aiuti e dopo la dichiarazione di compatibilità del programma con il Trattato da parte della Commissione. Queste condizioni sono soddisfatte nel presente aiuto. Inoltre, le autorità italiane hanno riferito che gli aiuti non sono stati resi esecutivi e che non saranno concessi ad attività intraprese prima della dichiarazione di compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione. 55) In base al punto 27 degli Orientamenti, il capitolo IV.A (investimento in aziende agricole) riguarda esclusivamente gli investimenti legati alla produzione primaria di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato I del Trattato. Esso non riguarda invece gli investimenti fatti su un'azienda agricola a favore dell'elaborazione e della commercializzazione di tali prodotti. Questa condizione è soddisfatta nel presente aiuto in quanto l'investimento si riferisce esclusivamente alla produzione primaria di fiori. 56) In base al punto 29 degli Orientamenti, gli aiuti per investimenti in aziende agricole devono essere dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se sono conformi alle seguenti condizioni applicabili ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 1857/ ) In base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti possono essere concessi a concorrenza massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 40% degli investimenti ammissibili. Il presente aiuto è conforme a tale soglia massima del 40% in quanto la sua intensità è stata calcolata ad un tasso inferiore di circa il 33%. 20 GU C 319 del , pag

11 58) In base all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti agli investimenti possono perseguire i seguenti tipi di obiettivi: a) riduzione dei costi di produzione; b) miglioramento e riconversione della produzione; c) miglioramento della qualità; d) conservazione e miglioramento delle condizioni ambientali o igieniche oppure del livello di benessere degli animali. 59) Gli obiettivi del presente aiuto possono rientrare negli obiettivi a), b) e c) menzionati sopra in quanto rappresentano il nucleo del presente progetto di investimento. Gli obiettivi perseguiti dalla presente misura di aiuti rientrano, quindi, negli obiettivi ammessi ai sensi degli Orientamenti e sono ad essi conformi. Di conseguenza, la condizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1857/2006 è soddisfatta. 60) In base all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1857/2006, i costi ammissibili possono comprendere: a) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di proprietà immobiliari; b) l'acquisto o il leasing con riscatto di macchinari e attrezzature, compreso il software informatico fino al valore di mercato degli attivi; c) costi generali legati all'investimento, come ad esempio parcelle di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze. 61) A questo riguardo, le autorità italiane hanno dichiarato che i costi ammissibili comprenderanno la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di proprietà immobiliari, l'acquisto e il leasing con riscatto di macchinari e attrezzature (attrezzature di sostituzione e di seconda mano escluse), consulenze e studi di fattibilità, l'acquisto di brevetti e licenze legati all'investimento. Di conseguenza, la condizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1857/2006 è soddisfatta. 62) In base all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà. Le autorità italiane hanno confermato che il destinatario degli aiuti non è un'impresa in difficoltà (cfr. il punto 25 di cui sopra). Di conseguenza, la condizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1857/2006 è soddisfatta. 63) In base all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti non saranno concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabilite nei regolamenti del Consiglio che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare questa disposizione, pertanto la condizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1857/2006 è soddisfatta. 11

12 64) In base all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti non possono limitarsi a specifici prodotti, tuttavia questa condizione non è applicabile nel caso di notifica degli aiuti. 65) In base all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti non possono essere concessi per: l'acquisto di diritti di produzione, di animali e piante annuali, la semina di piante annuali, opere di drenaggio o impianti ed opere d'irrigazione, a meno che non comportino una riduzione del 25% dell'uso di acqua, e semplici investimenti di sostituzione. Cionondimeno, occorre notare che il punto 29 degli Orientamenti ammette la copertura di costi d'irrigazione in caso di notifica degli aiuti, di conseguenza questo divieto non riguarda i presenti aiuti. Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate specificamente a non concedere i presenti aiuti a copertura degli altri tipi di opere o attrezzature suindicati. Su questo punto, le autorità italiane hanno anche indicato nel piano finanziario un elenco di costi ben definiti non ammissibili nell'ambito dei presenti aiuti (cfr. il punto 6 e la nota a piè di pagina 3 di cui sopra). Di conseguenza, anche la condizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1857/2006 è soddisfatta. 66) L'articolo 4, paragrafo 8, e l'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento n. 1857/2006 sono rispettati in quanto i presenti aiuti non sono concessi per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia e non sono concessi per la fabbricazione di prodotti caseari (cfr. i punti 14 e 25 di cui sopra). 67) A norma del punto 36 degli Orientamenti, le notifiche di aiuti agli investimenti in aziende agricole devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che gli aiuti sono coerenti con il Programma di sviluppo rurale dello Stato membro e che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali. A questo riguardo, le autorità italiane hanno fornito informazioni che dimostrano che il sostegno finanziario è mirato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali che richiedono un tale progetto di investimento (cfr. punto 21 di cui sopra). Le autorità italiane hanno anche dimostrato che la misura prevista è coerente con il "Programma di sviluppo rurale" (PSR) della Regione Puglia ( ). Di conseguenza, questa condizione si può considerare soddisfatta. In particolare, la Regione ha dichiarato che si rispetterà il requisito contenuto nella misura n. 121 del PSR della Puglia, che specifica che qualsiasi incremento della superficie delle serre non deve superare il 30% (cfr. il punto 40 di cui sopra). 68) A norma del punto 37 degli Orientamenti, non si possono concedere aiuti agli investimenti se questi comportano un aumento della produzione dell'impresa qualora un'organizzazione comune del mercato, compresi i programmi di sostegno diretto finanziati dal FEAGA, imponga restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario. Questa disposizione è rispettata in quanto non sono applicabili tali restrizioni (cfr. il punto 24 di cui sopra). 12

13 69) Il punto 39 degli Orientamenti è rispettato in quanto il presente programma non prevede l'acquisto di attrezzature di seconda mano (cfr. il punto 14 di cui sopra). 70) Alla luce di quanto sopra è possibile concludere che il presente programma di aiuti è conforme alle condizioni contenute nel capitolo IV.A, punti 27 e seguenti degli Orientamenti. 6. CONCLUSIONI 71) In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che il presente aiuto è compatibile con l articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE. 72) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non pubblicare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere corredata delle informazioni pertinenti e inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione M Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 Bruxelles Fax Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 13

(3) La modifica è stata effettuata con deliberazione del governo provinciale n del (in prosieguo: la deliberazione ).

(3) La modifica è stata effettuata con deliberazione del governo provinciale n del (in prosieguo: la deliberazione ). COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 09-XI-2006 C(2006) 5457 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Provincia autonoma di Bolzano) - Aiuto n. N 404/2006 - Aiuti per gli investimenti nel settore dell agricoltura (Provincia

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