LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 17
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1 PUBBLICATA NEL BUR EMILIA-ROMAGNA DEL LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 17 MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117 CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: INDICE TITOLO I - NORME GENERALI Art. 1 - Finalita' Art. 2 - Atti ricognitivi Art. 3 - Principi per la legislazione regionale Art. 4 - Procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale della Comunita' montana Alta Valmarecchia Art. 5 - Struttura organizzativa interistituzionale. Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e imprese TITOLO II - DISPOSIZIONI SETTORIALI Art. 6 - Norme transitorie in materia di governo del territorio Art. 7 - Modalita' d'esercizio di attivita' autorizzate Art. 8 - Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale Art. 9 - Funzioni comunali in materia sismica Art Esercizio attivita' venatoria per la stagione Art Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini Art Entrata in vigore TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), al fine di garantire continuita' sia nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati. 2. Gli adempimenti di competenza della Regione Emilia-Romagna, in conformita' all'articolo 2, comma 1, della legge n. 117 del 2009, ove richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono attuati d'intesa tra la Regione stessa, la Regione Marche, le Province e gli altri enti interessati, nonche' il Commissario. Gli accordi possono riguardare, altresi', enti ed aziende strumentali facenti capo alle rispettive regioni interessate. Art. 2 Atti ricognitivi 1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo
2 1, comma 1, adotta decreti ricognitivi degli interventi che la Regione deve porre in essere al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione. 2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorita', con particolare riguardo all'esigenza di tutelare l'incolumita' pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l'obiettivo di garantire parita' di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente della Regione Emilia-Romagna. 3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresi', a fornire supporto al Commissario nello svolgimento delle attivita' e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 117 del 2009 e sono adottati sentiti i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, oltre agli altri livelli istituzionali interessati. 4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove necessario, ulteriori norme regionali di adeguamento, hanno ad oggetto: a) la ricognizione degli effetti gia' integralmente prodotti dalla legge n. 117 del 2009 all'atto della sua entrata in vigore, che richiedono solo misure operative concrete, al fine di garantire la continuita' delle prestazioni e dei procedimenti, ed in particolare la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti subregionali competenti; b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 117 del 2009 richiedono necessariamente atti della Regione o di altri enti o aziende regionali o l'emanazione o l'adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa; c) l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori e abilitativi che, prossimi alla scadenza, si ritiene debbano essere rinnovati sulla base della disciplina della Regione Marche; d) l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori, abilitativi e delle certificazioni ad efficacia permanente che si ritiene debbano essere adeguati alla disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un termine da stabilire; e) l'individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalita' di garantire la parita' di accesso a tali misure con la popolazione gia' residente in Emilia-Romagna; f) l'individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorita' per gli atti di pianificazione sovraordinati; g) l'individuazione, in raccordo con la Regione Marche, dei casi in cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di Pesaro e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese tra i livelli interessati. 5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera b), nelle more dell'adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali ivi previsti ed entro i termini di adeguamento previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge n. 117 del 2009: a) continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti amministrativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa sono conclusi dalle amministrazioni locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione delle norme della Regione Marche vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 117 del 2009, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti, ferma restando la loro autonomia; i provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano ove necessario un congruo termine per l'adeguamento alla disciplina della
3 Regione Emilia-Romagna. Con successivi accordi tra le due Regioni potranno essere diversamente disciplinate le modalita' di conclusione dei procedimenti concernenti sovvenzioni, contributi, concessioni, sussidi e ausili finanziari in genere ed il soggetto competente al rilascio del provvedimento finale. 6. Ai fini dell'adeguamento alla disciplina della Regione Emilia-Romagna delle modalita' di esercizio delle attivita' gia' autorizzate in base alla normativa della Regione Marche, la Regione puo' disporre con proprio atto modalita' e termini entro i quali l'adeguamento deve essere completato. 7. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, restano in vigore i piani ed i programmi della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino fino alla loro ridefinizione da parte della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b). 8. Resta fermo che ove la competenza e' statale o di altre amministrazioni, le ulteriori norme, nonche' gli ulteriori adempimenti amministrativi, sono adottati dalle competenti autorita'. Art. 3 Principi per la legislazione regionale 1. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di cui all'articolo 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a: a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attivita' e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell'efficacia degli atti; b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l'adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali; c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l'adeguamento all'ordinamento della Regione Emilia-Romagna; d) servizi, al fine di garantire la continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico; e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuita' nella loro realizzazione. Art. 4 Procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale della Comunita' montana Alta Valmarecchia 1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) la parola "nove" e' sostituita dalla parola "dieci". 2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane prevista all'articolo 4, commi da 2 a 7, della legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un proprio decreto di ridelimitazione della Comunita' montana, confermandone o modificandone l'ambito territoriale ovvero disponendone la soppressione con eventuale contestuale trasformazione in Unione di Comuni ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2008, con riferimento alla procedura di ridelimitazione da parte del Presidente della Giunta regionale ed ai relativi termini. 4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla conseguente revisione dello statuto e della disciplina degli organi della Comunita' montana in adeguamento al Capo I del Titolo II della legge regionale n. 10 del 2008, la Comunita' montana dell'alta Valmarecchia continua ad operare nel rispetto del
4 proprio vigente statuto, con gli organi in carica in regime di prorogatio. 5. Le funzioni in materia di agricoltura e di vincolo idrogeologico conferite alle Comunita' montane da leggi della Regione Emilia-Romagna sono esercitate per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, dalla Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale della Comunita' montana dell'alta Valmarecchia. 6. Per le domande di autorizzazione relative al vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 150, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), presentate ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni sulla pubblicazione all'albo pretorio previste al punto della direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, approvata con deliberazione della Giunta regionale n del Art. 5 Struttura organizzativa interistituzionale. Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e imprese 1. La Regione promuove apposita intesa con la Regione Marche, le Province ed i Comuni interessati ed il Commissario, allo scopo di istituire una struttura organizzativa interistituzionale, con il compito di coordinare l'attivita' necessaria a garantire la piena realizzazione della procedura di aggregazione, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale. 2. Compete alla stessa struttura la funzione di sportello informativo, con il compito di fornire costanti informazioni ai cittadini, alle imprese ed agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi. TITOLO II DISPOSIZIONI SETTORIALI Art. 6 Norme transitorie in materia di governo del territorio 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, in relazione al nuovo ambito del territorio regionale e provinciale. 2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della legge regionale n. 20 del A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale o di copianificazione previste dalla medesima legge regionale. 3. Fino all'approvazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i procedimenti di pianificazione in corso secondo le disposizioni definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di Rimini, previa acquisizione degli atti istruttori e di eventuali pareri dell'amministrazione provinciale precedentemente competente. 4. Per gli stessi Comuni e' applicabile la disciplina straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo di cui al Titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio). A tal fine, entro sessanta
5 giorni dall'approvazione della presente legge, i Comuni interessati individuano gli ambiti nei quali non sono consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2009, e possono stabilire limitazioni ai medesimi interventi ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 55. Art. 7 Modalita' d'esercizio di attivita' autorizzate 1. Ove le modalita' di esercizio delle attivita' autorizzate siano disciplinate da regolamenti comunali sulla base di leggi regionali, i regolamenti devono essere adeguati alla legislazione della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo l'esercizio delle attivita' si conforma alla disciplina contenuta nei regolamenti in vigore. Art. 8 Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale 1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell'ambito della ricognizione e' compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonche' il patrimonio immobiliare. 2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, il personale dei livelli regionale, provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, puo' essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna. 3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottati accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuita' nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi. Art. 9 Funzioni comunali in materia sismica 1. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che, nell'osservanza degli standard minimi di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l'atto di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro tale termine, i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali. 3. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni della legge regionale n. 19 del 2008 trovano applicazione dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1. Art. 10 Esercizio attivita' venatoria per la stagione Fino al termine della stagione , l'esercizio dell'attivita' venatoria nel territorio dei comuni individuati all'articolo 1, comma 1 e' regolato in ottemperanza al calendario venatorio ed alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Marche. Art. 11
6 Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini 1. La Giunta regionale e' autorizzata, d'intesa con la Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa Provincia, a sottoscrivere l'intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini allo scopo di estendere le misure del Documento unico di programmazione anche ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, per effetto della loro aggregazione al territorio della Regione Emilia-Romagna. Art. 12 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 4 novembre 2009 VASCO ERRANI
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