La riforma delle province e lo stato dell arte sul processo di attuazione
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1 La riforma delle province e lo stato dell arte sul processo di attuazione Il processo di attuazione regionale: a che punto siamo SPISA, 28 aprile 2015 Francesca Palazzi, Regione Emilia-Romagna
2 I tempi di attuazione della riforma nella Legge Delrio Comma 91: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (8 luglio 2014), lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze. Comma 92: entro tre mesi (8 luglio 2014) con d.p.c.m. sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti
3 I tempi di attuazione della riforma nella Legge Delrio Comma 95: entro sei mesi dall entrata in vigore della Legge la Regione provvede a dare attuazione all Accordo Previsione del potere sostitutivo statale in caso di inerzia Comma 144: entro 12 mesi dall entrata in vigore della Legge le regioni adeguano la propria legislazione alle nuove disposizioni
4 La stipula dell Accordo e dell intesa sul d.p.c.m. Conferenza Unificata del 5 agosto 2014: approvazione del protocollo di intenti tra Stato, regioni, comuni e province circa l attuazione della legge n. 56/2014, con l impegno di Stato e regioni a presentare l accordo alla prima Conferenza Unificata di settembre. Conferenza Unificata dell 11 settembre 2014: sottoscrizione dell Accordo e dell intesa sullo schema di d.p.c.m.
5 La tempistica dell Accordo sottoscritto in Conferenza Unificata impegno delle Regioni ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre Impegno dello Stato ad adottare il d.p.c.m. di cui al comma 92 contestualmente alla sottoscrizione dell Accordo in Conferenza Unificata (adozione 26 settembre 2014)
6 I tempi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.p.c.m. D.P.C.M. Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali, pubblicato in GU il Nel frattempo, si è insediato l Osservatorio nazionale con importanti funzioni di impulso e raccordo per l attuazione della legge n. 56 e di coordinamento con le apposite sedi di concertazione istituite a livello regionale.
7 Leggi regionali approvate Leggi regionali approvate : 1. L.R. Toscana 3 marzo 2015, n L.R. Marche Deliberazione legislativa 31 marzo 2015 (in attesa di pubblicazione) 3. L.R. Umbria 2 aprile 2015, n L.R. Liguria 10 aprile 2015, n. 15
8 Iniziative legislative delle Giunte regionali Progetti di legge adottati dalle Giunte regionali : 1. Abruzzo (Delib. 897 del 29/12/2014); 2. Basilicata (Delib del 10/10/2014); 3. Calabria (31 marzo 2015); 4. Campania (Delib. 769 del 30/12/2014); 5. Emilia-Romagna (è imminente l approvazione in Giunta regionale); 6. Lazio (proposta n del 30/12/2014); 7. Lombardia (Delib del 30/12/2014);
9 Iniziative legislative delle Giunte regionali Segue 1. Molise (Delib. 759 del 31/12/2014); 2. Piemonte (29 dicembre 2014; il 16 aprile 2015 è stata approvata la Legge per il Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ); 3. Puglia (Delib. 37 del 30/12/2014); 4. Veneto (Delib. 35 del 29/12/2014).
10 Motivi del ritardo nell attuazione della legge 56 Elevata complessità del processo di riordino istituzionale delineato dalla l. 56 (analisi dei costi delle funzioni e del relativo personale); Legge di stabilità 2015 (tempistica procedure di mobilità) Questione finanziaria (evidenziata anche nel Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni il 2 aprile 2015)
11 Spunti di analisi delle leggi regionali Alcuni spunti di analisi delle LL.RR. oggetto e finalità delle leggi regionali il riordino delle funzioni (riallocazione ovvero conferma delle funzioni non fondamentali delle province) le Città metropolitane di Firenze e Genova
12 Oggetto e finalità delle leggi regionali Quasi tutte le leggi regionali approvate sposano una prospettiva di riordino che va ben oltre il profilo della mera riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province; Sotto questo profilo, già l Accordo prevede l impegno dello Stato e delle Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ad adeguare le normative di settore al quadro di funzioni di province e Città metropolitane, come disciplinato dalla Legge.
13 Oggetto e finalità delle leggi regionali importante rivisitazione delle discipline regionali settoriali (vedi Liguria che detta Prime disposizioni di adeguamento legislativo per ciascuna materia interessata dal riordino delle funzioni ma anche Toscana che all art. 1, c. 4, attribuisce alla Giunta il compito di adottare proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e programmazione di settore. Anche la Regione Umbria prevede, entro un anno, il riordino della normativa regionale nelle materie interessate dal riordino).
14 Oggetto e finalità delle leggi regionali Promozione dell esercizio da parte delle province, quali nuovi enti di area vasta, delle funzioni di centrali di committenza, di stazione appaltante, di organizzazione di concorsi e procedure selettive; promozione del riordino delle partecipazioni societarie delle province (vedi Umbria) Nuova disciplina di Unioni e fusioni di Comuni
15 Il riordino delle funzioni Delle funzioni provinciali, tornano in regione: Agricoltura, caccia e pesca, orientamento e formazione professionale, compresa quella degli operatori turistici, funzioni in materia ambientale, compresa la difesa del suolo, energia, funzioni in materia di osservatorio sociale, strade regionali, IN TOSCANA
16 Il riordino delle funzioni Segue Funzioni in materia ambientale (rifiuti e risorse idriche), energia, governo del territorio (controllo piani regolatori, vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica, funzioni in materia paesaggistica, controllo su attività edilizia abusiva), attività produttive (industria, commercio e artigianato, cave e miniere), caccia, pesca, turismo, valorizzazione del patrimonio culturale, politiche attive del lavoro, formazione professionale, diritto allo studio, IN UMBRIA
17 Il riordino delle funzioni Segue difesa del suolo, turismo, formazione professionale, caccia e pesca, cultura sport e spettacolo (per le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale mentre ai Comuni vanno le funzioni sui servizi di interesse locale), IN LIGURIA
18 Il riordino delle funzioni Segue turismo, informazione e accoglienza turistica, beni e attività culturali, trasporto pubblico locale e viabilità, protezione civile, difesa del suolo, caccia e pesca, formazione professionale, servizi sociali, artigianato, agricoltura ed edilizia pubblica, NELLE MARCHE (nella materie indicate tornano alla Regione solo le funzioni indicate nelle norme di cui all allegato A).
19 Elementi di uniformità nel riordino delle funzioni Sono riallocate presso le Regioni, in maniera uniforme, le seguenti funzioni: Agricoltura, caccia e pesca (con l eccezione della Regione Umbria che attribuisce funzioni in materia agricola ai Comuni, che le esercitano in forma associata con il limite demografico minimo di ab.); Formazione professionale; Turismo (con l eccezione della Toscana che trasferisce le relative funzioni ai comuni, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici)
20 Elementi di uniformità nel riordino delle funzioni segue Difesa del suolo (con l eccezione della Regione Umbria che conferisce le relative funzioni alle nuove province di cui alla legge n. 56); Cultura, in parte alla Regione, in parte ai Comuni (Umbria, Liguria e Marche)
21 Elementi di differenziazione nel riordino delle funzioni Funzioni riallocate in modo differenziato: ambiente: trasferimento alla Regione di determinate funzioni, già esercitate dalle province, in Toscana. Conferma alle province delle competenze in materia, secondo l attuale ripartizione, in Liguria. Rifiuti alla Regione, la difesa del suolo alle nuove province, le risorse idriche, in parte alla Regione, in parte alle nuove province, in Umbria.
22 Elementi di differenziazione nel riordino delle funzioni Segue sport : trasferimento ai Comuni, in Toscana e Umbria. Trasferimento alla Regione delle funzioni già esercitate dalle province (relative, in particolare, alla concessione di contributi) in Liguria.
23 Le Città metropolitane di Firenze e Genova Art. 3 L.R. Liguria n. 15/2015 Città metropolitana di Genova Art. 5 L.R. Toscana 22/2015 Città metropolitana di Firenze
24 La Città metropolitana di Firenze L.R. Toscana : rafforzamento del ruolo della CM di Firenze attraverso la riforma della legislazione e degli atti di programmazione; intese per l attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare azioni e progetti per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio; istituzione della Conferenza Regione-Città metropolitana.
25 La Città metropolitana di Firenze Segue Funzioni consultive della CM di Firenze: In materia di governo del territorio (acquisizione del parere della CM sulla proposta di Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e su eventuali varianti); In materia di formazione professionale (acquisizione del parere della CM sugli atti di indirizzo e programmazione strategica regionale)
26 La Città metropolitana di Firenze Esercizio da parte della CM di funzioni comunali: 1. In materia di governo del territorio (approvazione del piano strutturale comunale a seguito di convenzione con i comuni interessati, con accesso ai finanziamenti regionali); 2. In materia di mobilità, se lo statuto lo prevede; 3. In materia di viabilità ed edilizia scolastica, se affidate dai comuni con convenzione
27 La Città metropolitana di Genova L.R. Liguria : rafforzamento del ruolo della CM di Genova in sede di riforma della legislazione e degli atti di programmazione; intese per concordare azioni e progetti di interesse della CM per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali per il rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.
28 La Città metropolitana di Genova Funzioni consultive della CM di Genova: In materia di formazione professionale (acquisizione del parere della CM sugli atti di indirizzo e programmazione strategica regionale); In materia di difesa del suolo (acquisizione del parere della CM sui piani di bacino e sulla programmazione degli interventi)
29 La Città metropolitana di Genova Intese tra Stazione unica appaltante regionale (SUAR) e Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana, al fine di definire forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti; In materia di informatizzazione e digitalizzazione Regione e CM collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali
30 La Città metropolitana di Genova La CM di Genova : nelle prime disposizioni di adeguamento legislativo (la CM, con i comuni e gli enti parco regionali liguri, valorizza le risorse turistiche del proprio territorio, in armonia con la programmazione turistica regionale) nelle norme transitorie (nell ambito delle leggi di riordino è riconosciuto il ruolo della CM quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma)
31 Considerazioni conclusive La classificazione delle leggi regionali per modelli Le leggi regionali punti di partenza : 1) per il riordino delle funzioni; 2) per la riforma delle discipline di settore; 3) Per il riconoscimento del ruolo strategico e di innovazione delle Città metropolitane
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