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1 (XI Legislatura) Legge Regionale n. 19 del Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici e di urbanistica. Disposizioni relative all'ente acquedotti siciliani. (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 28) la seguente legge: Regione Siciliana L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato Il Presidente regionale promulga ARTICOLO 1 Modifiche alle procedure di adozione, per il 1994, dei programmi triennali delle opere pubbliche e del piano triennale per l'ambiente I commi 3, 4 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, ed il comma 2 dell'articolo 5 della stessa legge, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 18 e 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi di opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1994 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della predisposizione del piano triennale per l'ambiente e limitatamente all'anno finanziario 1994, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n Al trasferimento dei fondi per la realizzazione degli interventi, previsti dal piano triennale per l'ambiente, si provvederà in conformità delle procedure di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. ARTICOLO 2 Adeguamento alla normativa statale in materia di lavori pubblici 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua la propria legislazione sui lavori pubblici alle norme fondamentali di riforma economico-sociale e di principio dettate in materia dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 rimangono in vigore le norme della legislazione regionale in materia di lavori pubblici, salvo quanto disposto dai commi 3, 4 e Trovano immediata applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 32, 34, 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

2 4. Sono fatti salvi i bandi di gara già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni in materia di lavori pubblici relative ai procedimenti di affidamento ed ai criteri di scelta del contraente si applicano ai soggetti privati nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 5 del medesimo articolo Sono abrogati l'articolo 35 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ed il comma 7 dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. ARTICOLO 3 Cottimi fiduciari 1. Fino all'approvazione della normativa di cui all'articolo 2, comma 1, è sospesa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dei commi 6 e 7 dell'articolo 75 della medesima legge regionale n. 10 del ARTICOLO 4 Interpretazione autentica dell'articolo 152, comma 1, della legge regionale n. 25 del Il comma 1 dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è così interpretato: 'Fermo restando il requisito dell'approvazione del progetto, per lavori finanziati si intendono tutti quelli che alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, siano stati oggetto di decreto di finanziamento ovvero siano stati inseriti in piani o programmi regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali, assistiti da relativo impegno di spesa.'. ARTICOLO 5 Limite all'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori 1. Per i lavori di cui all'articolo 77, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, di importo inferiore a 5 milioni di ECU l'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori, anche oltre il limite del triennio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è consentito fino al 31 dicembre 1994, fatte salve le altre condizioni di legge. ARTICOLO 6 Copertura delle spese di progettazione delle opere marittime e portuali 1. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali redatti dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime e finanziati dalla Regione in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è prevista fra le somme a disposizione dell'amministrazione l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che verrà utilizzata per indennità di missioni e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento, per gestione mezzi di trasporto, per spese postali, telefoniche e telegrafiche. ARTICOLO 7

3 Appalti di forniture di beni di valore inferiore a ECU 1. Per gli appalti di fornitura di beni di cui all'articolo 65, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, le norme concernenti i contratti dei singoli enti possono essere modificate, nell'esercizio della potestà regolamentare degli enti medesimi, anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n Per quanto non disciplinato da norme speciali di legge o da norme regolamentari, si applicano le disposizioni del regio decreto 23 maggio 1924, n ARTICOLO 8 Inserimento dei progetti nei programmi regionali di finanziamento Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno Il comma 3 dell'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente: '3. Le procedure per l'affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo sono avviate purchè i progetti medesimi siano muniti delle autorizzazioni e dei pareri conseguibili nelle rispettive fasi di elaborazione progettuale, ivi compresi quelli relativi all'eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi dello Stato, nonchè dell'approvazione amministrativa. Resta escluso l'affidamento di lavori su progetti di massima, fatti salvi i casi di cui all'articolo 149.' 3. Per l'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi dell'articolo 150, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, della medesima legge. ARTICOLO 9 Affidamento incarichi di progettazione relativi ad opere pubbliche assistite da impegno di spesa 1. Per le opere pubbliche da progettare e realizzare sulla base di piani regionali di finanziamento assistiti da impegno di spesa, la comunicazione del decreto di impegno all'ente realizzatore costituisce autorizzazione e copertura finanziaria per l'affidamento dei relativi incarichi di progettazione, indagini geologiche, geotecniche ed altre indagini preliminari. ARTICOLO 10 Attività di progettazione 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non si applicano ai lavori di cui all'articolo 77, comma 7, della medesima legge regionale n. 10 del 1993, che siano stati già finanziati e concessi sulla base di progetto di massima regolarmente approvato e la cui convenzione sia stata registrata entro la data di approvazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. ARTICOLO 11 Adempimenti burocratici 1. Le disposizioni di cui all'articolo 76 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche a procedure e

4 pratiche, diverse da quelle relative ad appalti di lavori pubblici o di pubbliche forniture, di competenza dell'amministrazione regionale, nonchè degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 12 Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche 1. Per la redazione di progetti di opere pubbliche, gli enti appaltanti possono istituire, presso gli istituti tesorieri, un fondo di rotazione per l'anticipazione ai progettisti incaricati delle competenze tecniche, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera. ARTICOLO 13 Utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 1979 per la redazione degli strumenti urbanistici 1. Nelle more della concessione del contributo previsto dall'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni sono autorizzati ad utilizzare per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per la redazione degli strumenti urbanistici i fondi assegnati ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n Ad avvenuto accreditamento del contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'importo relativo sarà utilizzato a reintegra dei fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. ARTICOLO 14 Oneri di urbanizzazione - Adeguamento 1. Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche, devono essere adeguati entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni triennio. Il provvedimento di adeguamento non può, in ogni caso, avere decorrenza retroattiva. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il consiglio comunale abbia provveduto, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, con proprio decreto, anche senza preventiva diffida, un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento non adottato. Restano salve le responsabilità a carico degli amministratori inadempienti.'. ARTICOLO 15 Rilascio di provvisorio certificato di agibilità per immobili commerciali sottoposti a sanatoria 1. Nel caso di immobili abusivi per i quali è stata presentata istanza per il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, può procedersi all'eventuale rilascio del certificato di agibilità per lo svolgimento di attività commerciali e produttive dietro presentazione di copia dell'istanza di sanatoria, delle ricevute di pagamento dell'oblazione, e di una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che attesti che l'immobile è conforme a tutte le prescrizioni richieste per consentire il rilascio della concessione in sanatoria, nonchè previo accertamento dei dovuti requisiti igienico-sanitari. 2. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'eventuale diniego della sanatoria o alla mancata osservanza delle condizioni poste in sede di rilascio della concessione in sanatoria.

5 ARTICOLO 16 Tariffe EAS 1. Le tariffe di utenza idrica praticate dall'ente acquedotti siciliani a decorrere dal 1 gennaio 1995 sono riscosse nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi. 2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo sarà determinato sulla base del bilancio di previsione dell'ente.'. ARTICOLO 17 Modifica ed integrazione di norme 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è sostituito dal seguente: '1. Ai comuni dell'isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995.'. 2. Al comma 1 dell'articolo 136 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, la parola 'Ai' è sostituita con l'altra 'Nei'. 3. All'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1, alla lettera e), le parole 'strade, fogne,' sono sostituite con le altre 'strade urbane, quando la sede stradale sia superiore a metri 12; strade extraurbane, qualunque sia la dimensione della sede stradale,'; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: '1 bis. Non è richiesto il nulla osta per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su opere preesistenti.'. ARTICOLO 18 Soppressione di norme non promulgate 1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: <>. 2. E' altresì abrogato l'articolo 15 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993, recante: <>. xx ARTICOLO La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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