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1 2 SERBATOIO FISSO GPL SULLE AUTOCARAVAN: installazione, revisione, rifornimento di Pier Luigi Ciolli Come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti siamo intervenuti anche in merito allo spinoso problema dei serbatoi di GPL installati permanentemente sulle autocaravan per i servizi di bordo, considerato il rifiuto dei gestori delle stazioni di servizio di provvedere al loro rifornimento. Su questa tematica abbiamo sollecitato allestitori, rivenditori di autocaravan nonché le associazioni che dovrebbero difendere i diritti dei camperisti; ma, come di consueto, ci siamo trovati a dover agire da soli. Il nostro impegno, però, non è stato vano, e un primo passo in avanti è stato compiuto. Infatti, anche in seguito alle azioni da noi intraprese, il Ministero dell Interno è intervenuto sul tema di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dello Sviluppo Economico per ribadire che la normativa di riferimento NON vieta il rifornimento GPL dei serbatoi installati permanentemente sulle autocaravan per alimentare i servizi di bordo. In particolare, con decreto del 20 aprile 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2018, il Ministero dell Interno ha precisato che il rifornimento dei serbatoi di GPL installati permanentemente sui veicoli per l alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione e, quindi, per i servizi di bordo è ammesso purché i serbatoi e i relativi accessori siano conformi al regolamento UNECE 67 che riguarda l omologazione di componenti specifici di veicoli che utilizzano GPL per il sistema di propulsione e i sistemi da alimentare siano conformi al regolamento UNECE 122. Il Ministero ammette altresì il rifornimento anche sui veicoli immessi in circolazione prima dell entrata in vigore del regolamento UNECE 122, fermo restando l obbligo della conformità dei serbatoi inamovibili e dei relativi accessori al regolamento UNECE 67. Prima del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di GPL deve verificare l ammissibilità del rifornimento dei serbatoi per l alimentazione dei servizi di bordo sulla base delle indicazioni contenute nella Carta di Circolazione. Dunque, la Carta di Circolazione andrà esibita su richiesta del personale addetto al rifornimento di GPL che potrà rifiutare la fornitura qualora il serbatoio non risulti dalla Carta di Circolazione. La Carta di Circolazione attesterà la regolare presenza del serbatoio installato sin dall origine oppure installato successivamente alla prima immatricolazione e sottoposto con esito positivo alla visita e prova da parte del competente Ufficio della Motorizzazione Civile. ATTENZIONE L installazione di un serbatoio di GPL obbliga alla visita e prova del veicolo da parte del competente Ufficio della Motorizzazione Civile con aggiornamento della Carta di Circolazione anche nell ipotesi in cui sia destinato ad alimentare i soli servizi di bordo. Ciò deriva dagli articoli 71, 78 del Codice della Strada nonché 227 e 236 del regolamento di esecuzione e attuazione trattandosi di modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo.

2 SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO Ai sensi dell articolo 71 comma 1 del Codice della Strada, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore che interessano vari aspetti della sicurezza della circolazione e della protezione dell ambiente da ogni tipo di inquinamento, sono soggette ad accertamento. L articolo 78 del Codice della Strada prescrive la visita e prova del veicolo presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile ogni volta che sia apportata una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali ovvero ai dispositivi d equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72. La norma prevede la sanzione pecuniaria da euro 422,00 a euro 1.697,00 oltre quella accessoria del ritiro della Carta di Circolazione in caso di circolazione con 3 un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella Carta di Circolazione. Dalla lettura dell articolo 236 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, dell appendice V) da esso richiamato nonché della normativa comunitaria recepita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i decreti di cui all articolo 71, commi 2 e 3 del Codice della Strada, si deduce che l installazione di un serbatoio di GPL per alimentare i servizi di bordo costituisce una modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo risultanti anche dal fascicolo dell omologazione del tipo di veicolo e del tipo di impianto e dispositivo di riscaldamento. Da ciò l obbligo di sottoporre a visita e prova il veicolo con aggiornamento della Carta di Circolazione che attesterà, in caso di positivo collaudo, l installazione del serbatoio a regola d arte e in conformità alle norme di legge in materia. Alla richiesta di aggiornamento della Carta di Circolazione del veicolo dovrà essere allegata la dichiarazione di installazione del serbatoio e di tutti i componenti accessori a perfetta regola d arte e in conformità al regolamento UNECE 122 resa dal titolare dell officina di autoriparazione installatrice nonché nulla osta del costruttore dell autocaravan. Con circolare prot del 3 agosto 2018, di seguito integralmente riportata, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito i modelli di dichiarazione di installazione a regola d arte del serbatoio e di tutti i componenti accessori e di nulla-osta del costruttore dell autocaravan. SERBATOIO FISSO GPL SULLE AUTOCARAVAN n.187 novembre - dicembre 2018

3 4 LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE AUTOCARAVAN Il comma 2 dell articolo 78 del Codice della Strada demanda al regolamento di esecuzione e attuazione l indicazione delle caratteristiche costruttive e funzionali nonché dei dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo nonché le modalità per gli accertamenti e l aggiornamento della Carta di Circolazione. Ai sensi dell articolo 236, comma 1 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell appendice V al presente titolo e individuate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante. Per completezza si riporta altresì il comma 2 dell articolo 236 in base al quale: Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. L appendice V) richiamata dall art. 236 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada menziona alla lettera C) il riscaldamento dell abitacolo e, alla lettera F), le caratteristiche delle autocaravan. Più nel dettaglio, circa le caratteristiche costruttive delle autocaravan, l articolo 2, comma 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 13 marzo 2006 stabilisce che le autocaravan debbono contenere nel vano abitabile le attrezzature speciali previste dalle pertinenti direttive comunitarie, inerenti all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il comma 2 della stessa norma prevede che Le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono quelle previste dalle disposizioni recate dalle direttive comunitarie inerenti ai veicoli delle categorie M e O, di cui all allegato XI della direttiva n. 2001/116/CE, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti. Al comma 3 si precisa che Le autocaravan ed i caravan debbono inoltre rispondere alle caratteristiche costruttive di cui alle norme UNI EN 1646 ed UNI EN 1645 sui requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute. L allegato XI alla Direttiva 2001/116/CE recepita con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 20 giugno 2002 menziona tra le caratteristiche costruttive delle autocaravan i serbatoi di carburante (n. 3) e i sistemi di riscaldamento (n. 36). Circa i sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore si sono susseguite direttive comunitarie recepite con decreti ministeriali emessi ai sensi dell articolo 71 commi 2 e 3 del Codice della Strada.

4 5 Il primo intervento comunitario in materia sembra rappresentato dalla direttiva 78/548/CEE abrogata dalla successiva 2001/56/CE recepita con D.M. Trasporti del 13 maggio La direttiva 2001/56/CE elenca i requisiti per l omologazione dei veicoli muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione e dei dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti. Il passaggio dalla direttiva 78/548/ CEE alla direttiva 2001/56/CE è particolarmente significativo anche per lo specifico riferimento ai dispositivi di riscaldamento a combustione del vano riposo delle autocaravan alimentati a GPL con funzionamento indipendente dal motore. La direttiva 2001/56/CE recepisce, tra le altre, la comunicazione del 28 settembre 1998 con la quale la Commissione europea suggeriva di estendere il campo di applicazione della direttiva 78/548/CEE del Consiglio in modo da comprendere non solo i veicoli M1 (autovetture), ma tutte le categorie di veicoli M, N, O (veicoli per il trasporto di passeggeri e di merci, rimorchi). Inoltre sono aggiunte nuove disposizioni relative ai sistemi di riscaldamento a combustione, il cui funzionamento è indipendente dal motore, in modo da garantire che questi si rifacciano a elevati standard di sicurezza ed ecologicità nonché alle moderne tecnologie. Infine la proposta allinea le disposizioni amministrative della direttiva a quelle della direttiva quadro che istituisce la procedura di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (direttiva 70/156/CEE del Consiglio e relative modifiche). Infatti, la direttiva 2001/56 dà espressamente atto del fatto che alla luce del progresso tecnico, vari tipi di veicoli sono attualmente muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione, generalmente alimentati a gasolio, benzina o gas di petrolio liquefatto, per il riscaldamento del vano passeggeri (ad esempio negli autobus), del vano di carico (ad esempio autocarri e rimorchi) o del vano di riposo (ad esempio autocarri e autocaravan), in modo efficace ed evitando il rumore e le emissioni gassose prodotte dal funzionamento del motore di trazione quando il veicolo staziona. Per motivi di sicurezza, è necessario ampliare l ambito di applicazione al fine di introdurre i requisiti relativi ai dispositivi di riscaldamento e alla loro installazione. Detti requisiti devono rispecchiare le norme più rigorose compatibili con le attuali tecnologie. La direttiva 2001/56/CE è stata modificata: con direttiva 2004/78/CE recepita con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 21 settembre 2004 per esigenze di adeguamento al progresso tecnico e, in particolare, agli elementi del regolamento UNECE 67 del 2001 contenente: Prescrizioni uniformi riguardanti: I. l omologazione di componenti specifici di veicoli appartenenti alle categorie M ed N che utilizzano gas di petrolio liquefatti per il loro sistema di propulsione; II. L omologazione di veicoli appartenenti alle categorie M ed N muniti di componenti specifici per l utilizzo di gas di petrolio liquefatti per il loro sistema di propulsione, per quanto riguarda l installazione di siffatti componenti. con direttiva 2006/119/CE recepita con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 22 giugno 2007 per esigenze di coordinamento con il regolamento UNECE 122 del Il Regolamento UNECE 122 contiene le prescrizioni tecniche uniformi relative all omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda i loro impianti di riscaldamento. Dunque, come evidenziato anche dal Ministero dell Interno nel D.M. 20 aprile 2018, i serbatoi di GPL installati permanentemente sulle autocaravan devono essere conformi al regolamento UNECE 67 anche se destinati ad alimentare soltanto i servizi di bordo e gli impianti di riscaldamento da alimentare devono essere conformi al regolamento UNECE 122. SERBATOIO FISSO GPL SULLE AUTOCARAVAN n.187 novembre - dicembre 2018

5 6 Di seguito il testo integrale del decreto ministeriale del 20 aprile 2018 estratto dalla serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2018

6 7 Di seguito la circolare prot del 3 agosto 2018 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti circa l aggiornamento della Carta di Circolazione delle autocaravan sulle quali è installato un serbatoio fisso GPL per l alimentazione dei servizi di bordo SERBATOIO FISSO GPL SULLE AUTOCARAVAN n.187 novembre - dicembre 2018

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11 12 COSA FARE QUANDO RIFIUTANO IL RIFORNIMENTO GPL IN UNA STAZIONE DI RIFORNIMENTO Fate rifornimento all autocaravan con 5 euro di carburante facendovi rilasciare la ricevuta e poi inviatela a info@incamper.org. Nel testo della mail scrivete il vostro cognome, nome, indirizzo, targa autocaravan. In tal modo avremo il documento certificante che eravate proprio passati da detta stazione di rifornimento e l Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti potrà intervenire per far rispettare la legge. BOMBOLE GPL MOBILI Consiglio: quando acquistate una bombola di GPL mobile chiedete sempre la fattura con sopra trascritto il tipo e il numero di serie. Ciò perché, nel malaugurato caso che risulti difettosa e/o che attivi un incendio procurando danni, il venditore non potrà dire non è quella che le ho venduto...

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