CAPITOLO 9.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER L APPROVAZIONE DEI VEICOLI

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1 CAPITOLO 9.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER L APPROVAZIONE DEI VEICOLI Campo di applicazione e definizioni Campo di applicazione Definizioni Le disposizioni della Parte 9 si applicano ai veicoli delle categorie N ed O, come definiti nell'allegato 7 della Risoluzione Consolidata sulla Costruzione dei Veicoli (R.E.3) 1, destinati al trasporto di merci pericolose. Queste disposizioni si applicano ai veicoli, per quanto concerne in particolare la costruzione, l approvazione del tipo, l approvazione ADR e la visita tecnica annuale. Ai fini della Parte 9, si intende per: Veicolo : ogni veicolo, che sia completo, incompleto o completato, destinato al trasporto di merci pericolose per strada; Veicolo EX/II o Veicolo EX/III : un veicolo destinato al trasporto di materie od oggetti esplosivi (classe 1); Veicolo FL : a) un veicolo destinato al trasporto di liquidi che hanno un punto d infiammabilità che non supera 60 C (eccetto i carburanti diesel che soddisfano la norma EN 590:2004, il gasolio e l'olio da riscaldamento (leggero) - N ONU aventi un punto d infiammabilità specificato nella norma EN 590:2004) in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container cisterna o cisterne mobili ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³; oppure b) un veicolo destinato al trasporto di gas infiammabili in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container cisterna, cisterne mobili o CGEM ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³; oppure c) un veicolo-batteria di capacità totale superiore a 1 m³ destinato al trasporto di gas infiammabili; Veicolo OX : un veicolo destinato al trasporto di perossido di idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa stabilizzata, contenente più del 60% di perossido di idrogeno (classe 5.1, N ONU 2015) in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 m³ o in container cisterna o cisterne mobili ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³; Veicolo AT : a) un veicolo, diverso da un veicolo EX/III, FL od OX oppure da una MEMU, destinato al trasporto di merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 m³ o in container cisterna, cisterne mobili o CGEM ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³; oppure b) un veicolo-batteria di una capacità totale superiore a 1 m³ diverso da un veicolo FL; MEMU : è un veicolo conforme alla definizione di unità mobile di fabbricazione di esplosivi del Documento della ECE-ONU Commissione Economica per l'europa delle Nazioni Unite TRANS/WP.29/78/Rev.1, così come modificato.

2 Veicolo completo : ogni veicolo completamente terminato (per esempio furgone, camion, trattore, rimorchio, costruito in una sola fase); Veicolo incompleto : ogni veicolo che non è stato ancora terminato e che richiede almeno una ulteriore fase (per esempio telaio-cabina, telaio di rimorchio); Veicolo completato : ogni veicolo risultante da un procedimento di fasi multiple completamente terminato (per esempio telaio o telaio-cabina dotato di una carrozzeria); Veicolo omologato per tipo : ogni veicolo che è stato omologato conformemente al Regolamento ECE N o alla Direttiva 98/91/CE 3 ; Approvazione ADR : la certificazione dell autorità competente di una Parte contraente l'adr che un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose soddisfa le pertinenti disposizioni tecniche della presente parte come veicolo EX/II, EX/III, FL, OX, AT o come MEMU Approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e delle MEMU Generalità NOTA: Nessun certificato speciale di omologazione è richiesto per i veicoli diversi dai veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e dalle MEMU, tranne quelli prescritti dai regolamenti generali di sicurezza applicabili abitualmente ai veicoli nel paese di origine. I veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e le MEMU devono soddisfare le pertinenti disposizioni della presente parte. Ogni veicolo completo o completato deve essere oggetto di una prima ispezione tecnica da parte dell autorità competente secondo le disposizioni amministrative del presente capitolo, per verificare la conformità alle pertinenti disposizioni tecniche riportate dal capitolo 9.2 al 9.8. L autorità competente può esonerare dalla prima ispezione un trattore per semirimorchio approvato per tipo in conformità al per il quale il costruttore, il suo rappresentante debitamente accreditato o un organismo riconosciuto dall autorità competente abbia emesso una dichiarazione di conformità alle disposizioni del capitolo 9.2. La conformità del veicolo deve essere certificata mediante il rilascio di un certificato di approvazione secondo Quando i veicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di frenatura antibloccaggio, il costruttore o il suo rappresentante debitamente accreditato deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato 5 del Regolamento ECE N Questa dichiarazione deve essere presentata alla prima ispezione tecnica Disposizioni per i veicoli omologati per tipo Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante debitamente accreditato, i veicoli sottoposti all approvazione ADR secondo , possono essere oggetto di una approvazione per tipo da parte di una autorità competente. Le pertinenti disposizioni tecniche 2 Regolamento No. 105 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione). 3 Direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 concernente i veicoli a motore e loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose per strada e modificante la Direttiva 70/156/CE relativa al recepimento CE per prototipo dei veicoli a motore e loro rimorchi (G.U. delle Comunità Europee N L 011 del 16 gennaio 1999, pagine 0025 a 0036). 4 Regolamento No. 13 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto concerne la frenatura).

3 del capitolo 9.2 devono essere considerate come rispettate se è stato rilasciato un certificato di omologazione da una autorità competente conformemente al Regolamento ECE N 105² o alla Direttiva 98/91/CE³ con riserva che le disposizioni tecniche del suddetto Regolamento o della suddetta Direttiva corrispondano a quelle del capitolo 9.2 della presente parte e che nessuna modifica del veicolo metta in discussione la sua validità. Nel caso delle MEMU, il marchio di omologazione del tipo applicato conformemente al Regolamento ECE No. 105 può identificare un veicolo sia come MEMU che come EX/III. Le MEMU devono essere identificate come tali nel certificato di approvazione rilasciato conformemente al Questa omologazione del tipo, rilasciata da una Parte contraente, deve essere accettata dalle altre Parti contraenti come garanzia della conformità del veicolo quando ogni veicolo è sottoposto alla ispezione per l approvazione ADR. Durante l ispezione per l approvazione ADR di un veicolo completato, la conformità con le applicabili disposizioni del capitolo 9.2 deve essere verificata soltanto per le parti aggiunte al veicolo incompleto omologato per tipo o modificate in rapporto a questo nel processo di completamento Ispezione tecnica annuale I veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e le MEMU devono essere sottoposti nel loro paese di immatricolazione ad una ispezione tecnica annuale per verificare che essi rispondano alle disposizioni applicabili della presente parte e alle disposizioni generali di sicurezza (freni, illuminazione, ecc.) della regolamentazione del loro paese di origine. La conformità dei veicoli deve essere certificata o mediante estensione della validità del certificato di approvazione, o mediante il rilascio di un nuovo certificato secondo Certificato di approvazione La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e delle MEMU con le disposizioni della presente parte deve essere attestata da un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall'autorità competente del paese di immatricolazione per ogni veicolo la cui ispezione tecnica ha dato esito positivo, o per il quale sia stata rilasciata una dichiarazione di conformità alle disposizioni del capitolo 9.2 in base al Un certificato di approvazione rilasciato dall autorità competente di una Parte contraente per un veicolo immatricolato sul territorio di questa Parte contraente deve essere accettato durante la sua durata di validità dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti Il certificato di approvazione si deve presentare come il modello del Le sue dimensioni devono essere del formato A4 (210 mm x 297 mm). Possono essere utilizzati il fronte e il retro. Il colore deve essere bianco, con una diagonale rosa. Esso deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese che lo rilascia. Se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, il titolo del certificato di approvazione, come pure ogni osservazione che figura al punto N 11 devono essere redatte in inglese, in francese o in tedesco. Il certificato di approvazione per una veicolo-cisterna per rifiuti operante sotto vuoto deve portare la seguente iscrizione: "veicolo-cisterna per rifiuti operante sotto vuoto" La validità di un certificato di approvazione deve scadere, al più tardi, un anno dopo la data dell ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità successivo dipende, tuttavia, dall'ultima data di scadenza nominale, se l ispezione tecnica è effettuata nel mese che precede o nel mese che segue questa data. Tuttavia nel caso delle cisterne sottoposte all'obbligo di controlli periodici, questa disposizione non ha lo scopo di imporre le prove di tenuta, le prove di pressione idraulica o gli esami interni delle cisterne ad intervalli più ravvicinati di quelli che sono previsti ai capitoli 6.8 e 6.9.

4 Modello di certificato di approvazione per i veicoli trasportanti alcune merci pericolose CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada (ADR) 4. N. di immatricolazione 1. Certificato n.: 2. Costruttore del veicolo: 3. N. di identificazione del veicolo: (se del caso): 5. Nome e sede di esercizio del trasportatore, utilizzatore o proprietario: 6. Descrizione del veicolo: 1 7. Designazione o designazioni del veicolo secondo il dell'adr: 2 EX/II EX/III FL OX AT MEMU 8. Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata: 3 Non applicabile L'efficacia secondo il dell'adr è sufficiente per una massa totale dell'unità di trasporto di t 4 9. Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria (all'occorrenza): 9.1 Costruttore della cisterna: 9.2 Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria: 9.3 Numero di serie di costruzione della cisterna /identificazione degli elementi del veicolo-batteria: 9.4 Anno di costruzione: 9.5 Codice-cisterna secondo il o il dell'adr: 9.6 Disposizioni speciali TC e TE secondo il dell'adr (ove applicabile) 6 : 10. Merci pericolose autorizzate al trasporto: Il veicolo soddisfa le condizioni richieste per il trasporto delle merci pericolose assegnate alla/alle designazioni dei veicoli indicati al No Nel caso dei veicoli EX/II oppure EX/III Nel caso di un veicolo-cisterna/veicolo-batteria 3 merci della classe 1, compreso il gruppo di compatibilità J merci della classe 1, eccetto il gruppo di compatibilità J possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice cisterna ed ogni disposizione speciale indicate al No. 9 5 oppure possono essere trasportate solo le seguenti materie (classe, N ONU, e, se necessario, gruppo di imballaggio e designazione ufficiale di trasporto): Possono essere trasportate soltanto le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni, degli equipaggiamenti e dei rivestimenti protettivi (se applicabile). 11. Osservazioni: 12. Valido fino al: Timbro del servizio emettitore Luogo, data, firma

5 Secondo le definizioni dei veicoli a motore e dei rimorchi delle categorie N ed O come definite nell'allegato 7 della Risoluzione consolidata sulla Costruzione dei Veicoli (R.E.3) o nella Direttiva 97/27/CE Cancellare ogni menzione non appropriata. Segnare la menzione valida. Indicare il valore appropriato. Un valore di 44 tonnellate non limiterà la "massa massima ammissibile di immatricolazione / in servizio" indicato nel/nei documenti di immatricolazione. Materie assegnate al codice cisterna indicato al N.o 9 o ad un altro codice cisterna autorizzato secondo la gerarchia di cui al o , tenuto conto, se il caso, della o delle disposizioni speciali. Non richiesto se le materie autorizzate sono elencate al No. 10.2

6 13. Estensioni di validità Validità estesa fino al Timbro del servizio emettitore, luogo, data, firma: NOTA: Questo certificato deve essere restituito al servizio emettitore quando il veicolo è ritirato della circolazione, in caso di trasferimento ad altro trasportatore, utilizzatore o proprietario come specificato al No. 5, alla scadenza della durata di validità ed in caso di variazione di una o più caratteristiche essenziali del veicolo.

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