Polizza XME Protezione

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1 Nota Informativa Polizza XME Protezione Modulo Infortuni La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali della Polizza XME Protezione e delle Condizioni particolari del Modulo Infortuni prima di sottoscrivere il Modulo di Polizza o l'appendice di Polizza.

2 1/8 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28. b) Indirizzo della sede legale e della direzione Generale, Uffici amministrativi, sito internet e indirizzo di posta elettronica, recapiti telefonici Sede legale e Direzione Generale: Corso Inghilterra, Torino Uffici amministrativi: Via San Francesco 10, Torino tel fax Viale Stelvio, 55/ Milano - Italia, tel Sito internet è: Indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]. Servizio Clienti: numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore e il sabato dalle 8.30 alle ore Indirizzo di posta elettronica: [email protected] c) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società In base al bilancio d'esercizio 2017, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dispone della seguente situazione patrimoniale: Patrimonio netto Capitale sociale Riserve patrimoniali Indice di solvibilità ,82 Si evidenzia che in data 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo 12 maggio n che ha recepito la Direttiva 2009/138/CE e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) - e dagli Atti Delegati, emanati con Regolamento Delegato UE n. 35/2015, che integrano la direttiva citata. Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Società sono disponibili sul sito www. intesasanpaoloassicura.com. B. Informazioni sul contratto Il contratto è riservato ai correntisti delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo La Polizza XME Protezione e il Modulo Infortuni possono essere sottoscritti esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una delle banche italiane del gruppo Intesa Sanpaolo. È possibile concludere il contratto presso una Filiale della propria Banca oppure, per i titolari del contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono" tramite un'offerta a distanza proposta dalla Filiale o dalla Filiale on line. Art. 1 Modalità sottoscrizione polizza XME Protezione delle Condizioni generali di assicurazione della polizza XME Protezione.

3 2/8 Tacito rinnovo alla scadenza La Polizza XME Protezione ha durata annuale e decorre dalla data di conclusione del contratto o dalla diversa data indicata nel Modulo di polizza. Le coperture assicurative del Modulo Infortuni decorrono dalla data di conclusione del contratto o dell'appendice contrattuale della polizza XME Protezione ovvero dalla diversa data indicata nei medesimi documenti e cessano alla scadenza annuale della polizza XME Protezione. In assenza di disdetta del Modulo Infortuni le coperture si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno. In assenza di disdetta della polizza XME Protezione, la polizza XME Protezione e le coperture del Modulo Infortuni si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno, a condizione che i premi siano stati pagati alle scadenze mensili pattuite ovvero successivamente regolarizzati. Art. 2 Durata della Polizza e tacito rinnovo delle Condizioni Generali di assicurazione della polizza XME Protezione e Art. 4 Durata delle coperture e tacito rinnovo delle Condizioni Particolari del Modulo Infortuni. Il Contraente può dare disdetta dalla polizza XME Protezione o dal Modulo Infortuni inviando a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. idonea comunicazione, a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo sotto indicato, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza dell'anno assicurativo della polizza XME Protezione. La Società può dare disdetta da uno o più Moduli acquistati dal Contraente, dandone comunicazione al Contraente entro 60 giorni dalla scadenza annuale della XME Protezione. Per effetto della disdetta dalla polizza XME Protezione, le coperture assicurative di tutti i Moduli acquistati cesseranno alle ore del giorno di scadenza. Per effetto della disdetta dal Modulo Infortuni, le coperture assicurative di tale Modulo cesseranno alle ore del giorno di scadenza. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Via San Francesco d'assisi, Torino 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede la copertura a seguito di un infortunio occorso all'assicurato nello svolgimento dell'attività professionale, nonché in ogni altra attività che non abbia carattere professionale. In particolare è prevista una copertura base: Morte da Infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero, Assistenza. Per la copertura base sono previsti differenti pacchetti caratterizzati da livelli di somme assicurate crescenti. In caso di sottoscrizione di più Assicurati del medesimo nucleo familiare, ogni componente assicurato potrà personalizzare la propria offerta scegliendo tra i pacchetti indicati nella tabella. PACCHETTI / GARANZIE Morte da infortunio Invalidità permanente da infortunio Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero Assistenza BASE SI PREMIUM SI GOLD SI

4 3/8 : Le coperture "Inabilità temporanea da infortunio/diaria da ricovero" sono alternative fra loro a seconda della professione dell'assicurato: per i lavoratori autonomi è prevista la garanzia "Inabilità temporanea da Infortunio" per tutti gli altri Assicurati lavoratori non autonomi e non lavoratori è prevista la garanzia "Diaria da ricovero" : In caso di scelta dei massimali Premium e Gold possono essere sottoscritti soltanto dagli Assicurati con età maggiore di 18 anni. Alle coperture principali è possibile aggiungere coperture accessorie, acquistabili singolarmente e eventualmente distinte per i diversi assicurati che compongono il nucleo familiare: Perdita anno scolastico da infortunio Danni estetici da infortunio Indennizzo fratture da infortunio Ogni Assicurato, può scegliere tra due valori di indennizzo: Base o Plus come indicato in tabella. INDENNIZZO Perdita anno scolastico da infortunio Danni estetici da infortunio Indennizzo fratture da infortunio BASE PLUS Allegato 4 delle Condizioni Particolari Allegato 4 delle Condizioni Particolari : Per il dettaglio dei singoli indennizzi relativi alla copertura "Indennizzi fratture da infortunio", si rimanda all' allegato 4 delle Condizioni Particolari del Modulo Infortuni. : La copertura "Perdita anno scolastico da infortunio" è riservata agli assicurati con età 19 anni (minore o uguale). Per maggiori dettagli relativi alle singole coperture si rinvia ai seguenti art.2 Garanzie previste dal Modulo assicurativo, delle Condizioni Particolari del Modulo Infortuni. Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 5 Esclusioni, 8 Validità territoriale, 2 Garanzia previste dal Modulo assicurativo, 12 Obblighi dell'assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri delle Condizioni Particolari del Modulo Infortuni.

5 4/8 Sono previsti scoperti e franchigie minime a carico dell'assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt.: 2 Garanzie previste dal Modulo assicurativo, art. 13 Criteri di indennizzabilità, art. 14 Valutazione del sinistro e pagamento dell'indennizzo delle Condizioni Particolari del Modulo Infortuni. A titolo di esempio: 1) Invalidità totale permanente L'invalidità comporta la perdita di un rene con integrità del rene superstite. La valutazione del danno viene effettuata sulla base della c.d. Tabella INAIL (prevista dal D.P.R. n. 1124) che prevede per la predetta lesione un grado di Invalidità permanente pari al 25%. L'indennizzo che sarà corrisposto al cliente terrà conto della deduzione della franchigia contrattualmente prevista nell'ordine del 4%. Si otterrà il seguente schema di liquidazione: Danno quantificato da Tabella INAIL: 25% Franchigia: 4% Indennizzo = Danno quantificato da Tabella INAIL - Franchigia = 25% - 4% = 21% Somma assicurata: ,00 Indennizzo = ,00 x 21% = ,00 2) Inabilità temporanea da infortunio - Pacchetto Premium Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di inabilità temporanea Franchigia: 4 giorni Indennizzo = Danno quantificato (10 giorni) - Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati Somma assicurata: 100 Indennizzo = 100 x 6 = 600,00 3) Diaria da ricovero - Pacchetto Premium Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di ricovero in istituto di cura Somma assicurata: 100 Indennizzo = 100 x 10 = 1.000,00 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Le dichiarazioni del Contraente (e - per il suo tramite - dell'assicurato) riguardano la presa d'atto e la conoscenza delle condizioni di inassicurabilità e di non operatività dell'assicurazione; l'assicurato è tenuto a comunicare con esattezza i dati forniti a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ogni aggravamento o diminuzione del Rischio va comunicato Le dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c., la perdita totale o parziale dell'indennizzo. I casi di nullità sono quelli derivanti dalle disposizioni di legge. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 6 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio delle Condizioni particolari del Modulo Infortuni.

6 5/8 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, con particolare riferimento alla variazione dell'attività professionale dichiarata o relative condizioni di esercizio. Per maggiori dettagli - anche in ordine alle conseguenze che possono derivare dalla mancata comunicazione - si invita a leggere attentamente l'art. 16 Variazioni di rischio cambio attività delle Condizioni di particolari del Modulo Infortuni, nonché gli artt e 1898 del Codice Civile. Si precisa che la classificazione delle attività professionali è disciplinata nell'allegato 3 Tabella Professioni e classi di rischio. Esempio degli effetti derivanti dalla mancata comunicazione di variazione dell'attività professionale. Risultando, in sede di liquidazione del sinistro, una differenza tra attività dichiarata nel modulo di polizza e attività svolta al momento del sinistro, si darà applicazione lla regola prevista dalla tabella per la definizione degli indennizzi dell'art Variazioni di rischio cambio attività - aggravamento e diminuzione del rischio, delle Condizioni Particolari del Modulo Infortuni. Esempio: attività dichiarata in polizza - classe di rischio 1 - albergatore attività al momento del sinistro - classe di rischio 3 - tornitore Ipotizzando un indennizzo di , l'indennizzo effettivamente liquidato sarà pari a Verrà corrisposto un indennizzo ridotto pari al 60% come riportato nella tabella dell'art. 16 Variazioni di rischio cambio attività - Aggravamento e diminuzione del rischio delle Condizioni Particolari del Modulo Infortuni. 6. Premio Il Premio si paga con addebito sul conto corrente Il pagamento del Premio avviene tramite autorizzazione all'addebito sul conto corrente del Contraente presso una delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo. L'estratto conto bancario costituisce quietanza di pagamento. Le coperture del Modulo Infortuni decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza o dell'appendice contrattuale se il Premio è stato pagato, altrimenti decorrono dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Modulo Infortuni è stato acquistato successivamente, le coperture decorrono dalle ore 24:00 del giorno indicato nell'appendice contrattuale. Il Premio è addebitato mensilmente, senza applicazione di nessun interesse. In caso di mancato pagamento è prevista la sospensione dell'assicurazione Se il Contraente non paga la prima rata di premio o la rata del premio di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 rispettivamente del giorno indicato nel modulo di polizza o del giorno di rinnovo e viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento.

7 6/8 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a. applica i seguenti sconti sul premio complessivo della polizza XME Protezione sulla base del numero dei moduli acquistati: Numero Moduli Sconto Applicato 2 5% 3 8% 4 12% 5 17% 6 23% >6 30% La Società può riconoscere una tariffa convenzionata al personale dipendente, in esodo o in quiescenza appartenente alle Banche e Società Italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo. L'indicazione dell'eventuale sconto applicato è riportato nel Modulo di Polizza o nell'appendice di Polizza. Per maggiori dettagli si rinvia all' art. 3 Decorrenza della Polizza XME Protezione pagamento del premio delle Condizioni generali della polizza XME Protezione. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad indicizzazione o ad adeguamento; pertanto sia le somme assicurate che il premio annuale non subiranno alcuna variazione per tutta la durata contrattualmente prevista. 8. Diritto di recesso Recesso per contratto concluso tramite offerta a distanza Disdetta Diritto ripensamento dalla Polizza XME Protezione In caso di acquisto della polizza XME Protezione mediante tecniche di comunicazione a distanza (tramite Offerta a Distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line), il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza dei Moduli acquistati senza penali e senza indicare il motivo e di ottenere la restituzione del Premio al netto delle imposte, a condizione che non si siano verificati Sinistri. Per far valere tale diritto, il Contraente deve inviare alla Società entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza XME Protezione (fa fede la data del timbro postale di invio) la comunicazione scritta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R. Entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso, Intesa Sanpaolo Assicura provvede alla restituzione del Premio al netto di Imposte. Come riportato alla lettera B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO della presente Nota Informativa, il Contraente può recedere dal contratto dandone disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata alla Società entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno assicurativo o recandosi presso la filiale con la quale è intrattenuto il rapporto bancario. La Società può dare disdetta da uno o più Moduli acquistati dal Contraente, dandone comunicazione al Contraente entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza XME Protezione. Per maggiori dettagli si rinvia all' art. 4 Diritto di ripensamento delle Condizioni generali della polizza XME Protezione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti nascenti dalla polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art c.c).

8 7/8 10. Legge applicabile al contratto Legge applicabile al Al contratto si applica la legge italiana. contratto 11. Regime fiscale Regime fiscale Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Le aliquote d'imposta applicate sul premio sono quelle di seguito riportate a seconda del ramo assicurativo: per il ramo Infortuni 2,50% per il ramo Assistenza 10% C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Al verificarsi del sinistro, è necessario fare Denuncia In caso di Sinistro, il Contraente deve avvisare la Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con una comunicazione scritta a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Rami Elementari Via San Francesco d'assisi, Torino In alternativa può inviare una al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. 13. Reclami Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti artt. 12 Obblighi dell'assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri, art. 13 Criteri di indennizzabilità, art. 14 Valutazione del sinistro e pagamento dell'indennizzo, art.15 Anticipo dell'indennizzo. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del servizio Via San Francesco d'assisi 10, Torino Fax [email protected]. oppure [email protected] In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Società, è possibile rivolgersi direttamente all Ivass, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all' IVASS" disponibile sul sito nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo. I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società, a: IVASS Via Del Quirinale, Roma Fax: [email protected]

9 8/8 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: finnet/ index_en.htm). In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero , appositamente istituito dalla Società per fornire tutti i chiarimenti necessari. Resta salva la facoltà di adire l'autorità Giudiziaria. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio, o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente l'assicurato o gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi alla Società per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici, secondo le modalità descritte all'art. 9 "Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie foro competente" delle Condizioni Particolari del Modulo Infortuni a cui si rimanda per i dettagli. Il Collegio stesso si riunirà nella città in cui vi è la sede dell'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'assicurato. Prima di adire l'autorità Giudiziaria, gli aventi diritto devono avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. In tutti i casi le richieste possono essere inviate a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Francesco d' Assisi, Torino [email protected] fax: Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a. ( nell'apposita sezione dedicata alla polizza "XME Protezione". Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Il Rappresentante Legale (Alessandro Scarfò)

10 Polizza XME Protezione Mod

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