CASSA FORENSE RC PROFESSIONALE AVVOCATI
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- Italo Ricciardi
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1 Generali Italia S.p.A. CASSA FORENSE RC PROFESSIONALE AVVOCATI Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Convenzione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
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3 CASSA FORENSE RC PROFESSIONALE AVVOCATI Nota Informativa CASSA FORENSE RC PROFESSIONALE AVVOCATI Mod. R59A/01 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurato Assicurazione Contraente Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione. Franchigia La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo/ Risarcimento Polizza La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell assicurazione. Scoperto Sinistro Società La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. La richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l assicurazione. Generali Italia S.p.A. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Generali Italia S.p.A. Gruppo Generali; b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14 Italia; c) recapito telefonico: , sito internet: [email protected]; d) L impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n dell Albo delle imprese di assicurazione; e) collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Nota informativa - Edizione Pagina 1 di 6
4 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Il patrimonio netto ammonta a euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro. L indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,35 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La polizza Convenzione alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo (la garanzia assicurativa ha durata minima di un anno anche nel caso in cui la polizza Convenzione dovesse cessare). Si rinvia agli artt. 4 - Decorrenza e durata della garanzia e 14 - Rinnovazione della Convenzione delle condizioni di assicurazione contenute nella polizza Convenzione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura tiene indenne l'assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino a concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento: - per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione di avvocato per dettagli si rinvia allart. 1 - Descrizione dell attività e oggetto della garanzia, Allegato A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale della Polizza Convenzione; - per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale, nonché per infortuni di lavoratori subordinati e parasubordinati per dettagli si rinvia agli artt. 1 - Proprietà e conduzione dello studio, 2 - Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, Allegato B - Assicurazione della Responsabilità Civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro. Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Le principali delimitazioni sono riportate negli articoli: - da art. 2 a art. 9, Allegato A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale; - art. 4 - Esclusioni, Allegato B - Assicurazione della Responsabilità Civile per la Proprietà e Conduzione dello Studio e verso i Prestatori di Lavoro. La copertura decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza. Qualora il premio non venisse pagato entro il termine stabilito dall art. 1901, secondo comma, del codice civile la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di effettivo pagamento. Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. Si rinvia pertanto alle relative condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia agli art. 1 - Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia e 8 - Massimali di garanzia e relativo scoperto dell'allegato A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale. Esempio numerico di massimale/limite di indennizzo: ammontare del danno = euro ,00 massimale/limite di indennizzo = euro ,00 danno indennizzabile/risarcibile = euro ,00 Esempio numerico di scoperto: ammontare del danno stimato = euro ,00 scoperto 10% con un minimo di euro 500,00 = euro 1.000,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale = euro 9.000,00 Pagina 2 di 6 Edizione Nota informativa
5 Esempio numerico di franchigia: se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00: - i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti - i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti) se la franchigia relativa pattuita è di euro 500,00: - i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti - i sinistri superiori a euro 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all art. 10 Premio, Allegato A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per gli aspetti di maggior dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché degli artt e 1898 del codice civile. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione (cessazione) del rischio è, a titolo esemplificativo, la radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall ordine professionale oppure la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. 6. Premi Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio. Il Contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio annuo viene aumentato del 4% per rateizzazione quadrimestrale e del 5% per rateizzazione trimestrale. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia; per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all intermediario su ccp dedicato(*); con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*); con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità; per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell intermediario; per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Note: (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide Nota informativa - Edizione Pagina 3 di 6
6 con la data apposta dall ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o all intermediario nei casi previsti. Avvertenza : la Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: - concordando con il Contraente limitazioni di garanzia; - concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; - concordando con il Contraente l attivazione di più sezioni di garanzia assicurativa; - sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Rivalse Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell art del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. 8. Diritto di recesso Avvertenza: il contratto prevede, per il Contraente, la facoltà di recedere dal contratto con modalità e limiti previsti dall articolo 12 - Recesso dell assicurato della Polizza Convenzione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall art. 8 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell assicurato della polizza Convenzione (entro trenta giorni da quando l assicurato ne ha avuto conoscenza, presentando apposita denuncia di sinistro presso l Agenzia ove è stata stipulata la polizza con cui si è aderito alla Convenzione. Si rinvia agli articoli 8 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell assicurato e 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza della Polizza Convenzione. Pagina 4 di 6 Edizione Nota informativa
7 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP fax [email protected]. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'ivass, nel reclamo deve essere indicato: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet Prima di interessare l Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. 14. Arbitrato e mediazione L Assicurato per le sole controversie riguardanti il diritto all indennizzo conferirà alla cassa forense apposito mandato demandando la decisone alla commissione che si costituirà a tal fine in un collegio arbitrale e che deciderà secondo diritto con lodo impugnabile a norma degli artt. 827 e seguenti del c.p.c. Si rinvia all art Commissione paritetica Arbitrato della Polizza Convenzione. L istanza di attivazione dell arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa Mogliano Veneto (TV) Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia S.p.A. Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Via Silvio d Amico, Roma Fax [email protected] Nota informativa - Edizione Pagina 5 di 6
8 * * * Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 6 di 6 Edizione Nota informativa
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