MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
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1 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 E SUCC. MODIFICHE INTERVENUTE ALL. 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell esercizio dell attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
2 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Per il ramo vita è fatto divieto assoluto di incassare premi in contanti. Milano, F & C INSURANCE BROKERS S.R.L. ALL 7B INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO. Ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto 1.1 dati relativi all'intermediario persona fisica Cognome e Nome Cognome e Nome RUI Iscritto/Addetto all'intero Numero iscrizione Data Sezione Qualifica N. Iscriz. Data Iscr. Sez Qualifica 1.2 dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è svolta l'attività di intermediazione Ragione Sociale Sede Legale Sede Operativa F & C INSURANCE BROKERS SRL Via Fantoli MILANO Via Fantoli MILANO Telefono 02/ Fax 02/ Posta Elettronica [email protected]
3 PEC Numero Data Sezione Iscrizione al Registro degli Intermediari: B /05/2007 B Gli estremi identificativi e di iscrizione dell intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: Autorità competente alla vigilanza sull attività svolta: IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Roma Via del Quirinale, 21 PARTE II Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d interessi 2.1 Informazioni generali a) F & C INSURANCE BROKERS SRL e le persone indicate nella Parte I non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione. b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di F & C INSURANCE BROKERS SRL. c) Con riguardo al contratto proposto F & C INSURANCE BROKERS SRL dichiara di: [ ] fornire consulenze basate su un analisi imparziale, specificando, ove possibile, il numero di contratti sul quale fonda le proprie valutazioni; [X] proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il Contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d affari.in tal caso l'intermediario su richiesta del contraente indicherà tali imprese. 2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA (in attuazione alle disposizioni dell art. 131 Codice delle Assicurazioni ed all art. 9 del Regolamento di attuazione n. 23/2008 emanato dall ISVAP che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
4 Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all intermediario dall impresa di assicurazione. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute all Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio 3.1 Informazioni generali PARTE III Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente Ai sensi dell articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell intermediario stesso. L attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l intermediario deve rispondere a norma di legge. L'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi al: "Fondo di garanzia per l attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione" istituito c/o CONSAP - Via Yser Roma Tel.: / e- mail: [email protected] per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto per farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall esercizio dell attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. Il contraente, l assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all intermediario o all impresa di assicurazione. Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami di F&C INSURANCE BROKERS SRL è il Sig. Maurizio Gessaghi Qualora il reclamo sia inoltrato all intermediario può essere inviato con le seguenti modalità a uno dei seguenti indirizzi: Posta ordinaria o raccomandata: F & C Insurance Brokers Srl, via Fantoli Milano Posta elettronica: [email protected] Posta elettronica certificata: [email protected]
5 Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l assicurato può rivolgersi all Ivass Servizio Vigilanza Intermediari Via del Quirinale Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall intermediario. Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione. 3.2 Informazioni sull'incasso dei premi del contratto proposto: Tra F & C INSURANCE BROKERS SRL e l' Impresa/Agenzia di assicurazioni Nome Impresa- Agenzia: Milano, F&C INSURANCE BROKERS SRL
Convenzione Rimborso Spese Mediche no Assicurazioni Generali
Scheda 130/2016 - ANM - Opzione 2 Figli conviventi di Magistrati già assicurati Convenzione Rimborso Spese Mediche no. 333669329 - Assicurazioni Generali Inviare a Marsh S.p.a. al n 049/8285474, eventualmente
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ALPHA BROKER s.p.a. 13900 Biella - Corso Europa, 5/7 - Tel. +39.015.848471 - Fax +39.015.8493702 Cap. Soc. 1.900.000,00 i.v. - Reg. Imprese BI. COD.FISC e P.IVA 03689560963 R.E.A. CCIAA 188312 BI - RUI
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