MOD. 7A 7B, E PRIVACY UNIFICATI
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- Livia Perrone
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1 MOD. 7A 7B, E PRIVACY UNIFICATI Mod. 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI La preghiamo di leggere con attenzione il presente documento e di restituircene copia da Lei sottoscritta per presa visione. Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento Isvap n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell esercizio dell attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: A) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo qualora i dati dell intermediario si siano modificati, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n.7b del regolamento Isvap) che contiene notizie sull intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; B) Prima della sottoscrizione di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un informativa completa e corretta; C) Sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengano utile; D) Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; E) Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; F) Possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 1
2 NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente il presente Documento che contiene notizie sull intermediario stesso su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari. L addetto all intermediazione in occasione del primo contatto professionale, in ossequio a quanto previsto dal regolamento Isvap n.5 del 2006, fornisce tutte le notizie ed informazioni di carattere generale in ordine alle regole di comportamento di cui al D.Lgs 209 del 2005 (codice delle assicurazioni). Il Contraente, sottoscrivendo copia del presente modello, dà atto di aver ricevuto adeguata ed esauriente informazione sulle regole di comportamento professionale dell addetto all intermediazione. Gentile cliente, La ringraziamo di aver scelto la nostra Società e desideriamo fornirle alcune informazioni prima della conclusione del contratto. PARTE 1^ - INFORMAZIONI GENERALI SULL INTERMEDIARIO Regolamento IVASS (ex ISVAP) N. 5/2006 art. 52 Mod.7B RAGIONE SOCIALE TELEFONO FAX- DATI DELL INTERMEDIARIO PER CUI VIENE SVOLTA L ATTIVITA DP BROKER SRL VIA TUSCOLANA, ROMA ISVAP RUI B del 05/05/2011 P.IVA / / / [email protected] [email protected] DATI DELL INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE QUALIFICA COLLABORATORE INTERMEDIARIO NOME COGNOME ISCRIZIONE RUI MARCO CIMINI RUI SEZIONE E N. E DEL 30/07/2009 I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet PARTE 2^ - INFORMAZIONI RELATIVE A CONFLITTI DI INTERESSE ED IMPARZIALITA DELL INTERMEDIARIO A) L Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale o al diritto di voto superiore al 10% delle imprese di assicurazione rappresentante; B) Le imprese di assicurazione o le società controllanti delle imprese di assicurazione non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale superiore al 10% o del corrispondente diritto di voto, delle società di intermediazione di cui al presente modello; C) In relazione al contratto di assicurazione proposto, l intermediario dichiara di aver consigliato al contraente, anche in base alle informazioni dallo stesso fornitegli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene ampiamente illustrato le caratteristiche essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l impresa di assicurazione. La DP BROKER SRL, come sopra rappresentata, dichiara di fornire la propria consulenza in base ad un analisi imparziale, fondata sulla valutazione di altri contratti delle imprese rappresentate per la copertura di rischi analoghi; che la stessa società non è ad obblighi contrattuali di esclusiva con una impresa di assicurazione, ma ha contratti o rapporti con più imprese e con altri broker grossisti. Il contraente ha diritto di richiedere alla DP BROKER SRL la denominazione delle imprese di assicurazione e degli altri intermediari con le quali quest ultima ha o potrebbe avere rapporti d affari. D) Adempimenti in base al Regolamento ISVAP n. 23 del 2008: - L intermediario di Assicurazione dichiara di percepire dalle Compagnie le aliquote provvigioni come sotto riportato: I IMPRESA COMPAGNIA CATEGORIA VEICOLO-NATANTE SETTORE TARIFFARIO ALIQUOTA PROVV.LE Autovetture, motocicli, ciclomotori % 2
3 PARTE 3^ - TUTELA DEL CONTRAENTE Si rende noto al contraente che: - I premi pagati all intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell intermediario stesso, oppure risultano adeguatamente garantiti ai sensi dell art. 117 comma III bis del Dlgs n. 209/2005; - L attività di intermediazione è garantita da Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile che copre tutti i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali della DP BROKER SRL o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato la DP BROKER SRL deve rispondere a norma di legge; - Il contraente ha diritto di reclamare per iscritto presso la DP BROKER o in mancanza di riscontro entro il termine di 45 giorni presso l IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, allegando la documentazione relativa all argomento reclamato e salva in ogni caso la facoltà di ricorrere all autorità giudiziaria. Di seguito si riportano le compagnie assicuratrici (o relative agenzie) per le quali DP BROKER S.r.l., ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle assicurazioni e dell'articolo 55 del regolamento Isvap numero 5 del 2006, svolge attività di incasso dei premi: Aec Underwriting; Allianz Lloyd Adriatico; Atradius; Axa; Carige; Cdl/Onix; Chartis Europe; Coface; Dual Italia; Elba Assicurazioni; Fondiaria Sai; Generali; Geseco Yacht Insurance; Groupama; HDI; S2C;Sace-bt; Trust Risk Group; Unipol. Si ricorda che in presenza di accordo che autorizza l'intermediario ad incassare i premi ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle assicurazioni e dell'articolo 55 del regolamento Isvap numero 5 del 2006 il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In assenza di tale accordo l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa. 3
4 PRIVACY INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (DL. 196 del 30/06/2003) Il richiedente e contraente dichiara di prendere atto che i dati contenuti nella Richiesta di emissione del contratto assicurativo e nell eventuale altra documentazione richiesta, saranno trattati, con le garanzie di cui al decreto legislativo numero 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dati personali), dal broker DP BROKER S.r.l. (via Tuscolana, Roma), in qualità di titolare del trattamento, ai soli fini dell adempimento delle prestazioni assicurative, rese anche tramite terzi, ed eventualmente per l invio di comunicazioni e, o, materiale relativo a nuove proposte assicurative. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati per le finalità dirette esclusivamente all espletamento dell attività di intermediazione assicurativa (ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo numero 209 del 2005 e dai regolamenti Isvap in materia) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad esempio banche e Sim); società che effettuano l acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al broker dai clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, etc. ; società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc. ; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamenti dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l informatica per consentire l esecuzione di operazione e, o, servizi richiesti dal cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap e Ministero dell industria e del commercio e dell artigianato, Consap, Uci, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio italiano cambi, Casellario centrali infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza; a Pubbliche amministrazioni, ai sensi di legge; a società preposte alla certificazione di qualità. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento di tali dati è facoltativo ed un eventuale mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non pregiudicherà l esecuzione delle polizze assicurative stipulate. Fonte e natura dei dati personali I dati personali trattati dal Broker DP BROKER SRL sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione di proposte e/o trattative pre-contrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze, limitatamente a quelli che consentono di contattare i clienti e di individuarne le eventuali esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte assicurative personalizzate. Resta in ogni caso escluso qualsiasi trattamento per fini sopra indicati di dati sensibili. I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi. 4
5 Regolamento IVASS (ex ISVAP) N. 5/2006 art. 52 INFORMAZIONI DA RENDERE ALL'INTERESSATO SULL ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO Desideriamo informarla che in occasione della presentazione del contratto di assicurazione, alla luce delle informazioni da Lei ricevute dall intermediario è importante: - Che Ella abbia compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta; - Che il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle esigenze individuate e condivise con l intermediario. La preghiamo quindi di rispondere alle domande del questionario con riferimento al contratto/i proposto/i INOLTRE Prima della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che è importante che Le sia chiaro che le risposte da Lei fornite alle domande contenute nel questionario da Lei compilato hanno anche rilevanza ai sensi dell art 52 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) per la valutazione dell adeguatezza dei contratti offerti. Prima della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che è importante che le siano chiare le caratteristiche dei contratti offerti. Prima della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che è importante che le siano state spiegate in modo chiaro le esclusioni, le limitazioni e le decadenze previste nei contratti. Prima della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che è importante che le siano chiari i contenuti della Nota Informativa e delle Condizioni Generali di assicurazione relative ai contratti offerti. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA Con riferimento alle informazioni fornite dal contraente e raccolte dall Intermediario in occasione della presentazione del contratto offerto La informiamo che lo stesso dovrebbe risultare adeguato rispetto alle esigenze individuate e condivise. Tale giudizio di adeguatezza si fonda sulla consapevolezza condivisa con il contraente che egli abbia ricevuto e compreso tutte le informazioni riguardo al contratto offerto con particolare riferimento alla sua tipologia, al premio, alla durata, alle eventuali limitazioni, esclusioni e decadenze ivi previste. Qualora Lei dichiarasse di non voler fornire una o più delle informazioni richieste è consapevole che ciò potrebbe pregiudica la valutazione dell adeguatezza del contratto alle Sue esigenze assicurative. L intermediario si impegna ad informare il contraente dei principali motivi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative e il contraente dichiarasse di voler comunque stipulare il relativo contratto. 5
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