Polizza XME Protezione
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- Erico Grosso
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1 Nota Informativa Polizza XME Protezione Modulo Proprietario dell'abitazione La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali della Polizza XME Protezione e delle Condizioni particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione prima di sottoscrivere il Modulo di Polizza o l'appendice di Polizza.
2 1/9 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28. b) Indirizzo della sede legale e della direzione Generale, Uffici amministrativi, sito internet e indirizzo di posta elettronica, recapiti telefonici Sede legale e Direzione Generale: Corso Inghilterra, Torino Uffici amministrativi: Via San Francesco 10, Torino tel fax Viale Stelvio, 55/ Milano - Italia, tel Sito internet è: Indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]. Servizio Clienti: numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore e il sabato dalle 8.30 alle ore Indirizzo di posta elettronica: [email protected] c) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società In base al bilancio d'esercizio 2017, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dispone della seguente situazione patrimoniale: Patrimonio netto Capitale sociale Riserve patrimoniali Indice di solvibilità ,82 Si evidenzia che in data 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo 12 maggio n che ha recepito la Direttiva 2009/138/CE e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) - e dagli Atti Delegati, emanati con Regolamento Delegato UE n. 35/2015, che integrano la direttiva citata. Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Società sono disponibili sul sito www. intesasanpaoloassicura.com. B. Informazioni sul contratto Il contratto è riservato ai correntisti delle banche italiane del gruppo Intesa Sanpaolo Il contratto di Assicurazione può essere sottoscritto esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una delle banche italiane del gruppo Intesa Sanpaolo. È possibile concludere il contratto presso una Filiale della propria Banca oppure, per i titolari del contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono" tramite un'offerta a distanza proposta dalla Filiale o dalla Filiale on line. Art. 1 Modalità di sottoscrizione delle Condizioni Generali di assicurazione della polizza XME Protezione.
3 2/9 Tacito rinnovo alla scadenza La polizza XME Protezione ha durata annuale e decorre dalla data di conclusione del contratto o dalla diversa data indicata nel Modulo di polizza. Le coperture assicurative del Modulo Proprietario dell'abitazione decorrono dalla data di conclusione del contratto o dell'appendice contrattuale della polizza XME Protezione ovvero dalla diversa data indicata nei medesimi documenti e cessano alla scadenza annuale della polizza XME Protezione. In assenza di disdetta del Modulo Proprietario dell' Abitazione le coperture si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno. In assenza di disdetta della polizza XME Protezione, la polizza XME Protezione e le coperture del Proprietario dell' Abitazione si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno, a condizione che i premi siano stati pagati alle scadenze mensili pattuite ovvero successivamente regolarizzati. Art. 2 Durata della Polizza e tacito rinnovo delle Condizioni Generali di assicurazione della polizza XME Protezione e Art. 6 Durata delle coperture e tacito rinnovo delle Condizioni Particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. Avvertenza Il Contraente può dare disdetta dalla Polizza XME Protezione o dal Modulo Proprietario dell'abitazione inviando a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. idonea comunicazione, a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo sotto indicato, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza dell'anno assicurativo della polizza XME Protezione. La Società può dare disdetta da uno o più Moduli acquistati dal Contraente, dandone comunicazione al Contraente entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza XME Protezione. Per effetto della disdetta dalla polizza XME Protezione, le coperture assicurative di tutti i Moduli acquistati cesseranno alle ore del giorno di scadenza. Per effetto della disdetta dal Modulo Proprietario dell'abitazione, le coperture assicurative di tale modulo cesseranno alle ore del giorno di scadenza. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Via San Francesco d'assisi, Torino 3. Coperture assicurative offerte e verifica della correttezza dei servizi contrattualmente previsti La Società, nell'ambito dei servizi offerti, potrà sottoporre all'assicurato questionari volti a verificare la correttezza dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti La Polizza permette di soddisfare molteplici esigenze assicurative relative alla protezione della casa, potendo scegliere un pacchetto minimo di garanzie e alcune coperture facoltative. Per il proprietario dell'abitazione la Polizza offre il seguente pacchetto base di garanzie: ASSISTENZA + FABBRICATO + RICORSO TERZI a cui è possibile aggiungere la copertura CONTENUTO.
4 3/9 Le coperture offrono le seguenti garanzie, con le modalità e nei limiti indicati nella Polizza: Assistenza in caso di danni o guasti all'abitazione La Società fornisce assistenza all'assicurato in Italia tramite una Struttura Organizzativa che provvede a: inviare artigiani specializzati (fabbro, idraulico, elettricista, vetraio, termoidraulico, muratore; personale specializzato in tecniche di asciugatura, tecnico del gas) 24 ore su 24, 7 giorni su 7 compresi i festivi per interventi urgenti; prenotare e pagare un soggiorno in albergo in caso di inagibilità del fabbricato; organizzare e pagare il viaggio di rientro dell'assicurato qualora a seguito di un Sinistro sia necessaria la sua presenza presso l'abitazione; inviare una guardia giurata in caso di furto tentato o consumato se i mezzi di chiusura a protezione dell'abitazione sono stati danneggiati o non sono più funzionanti; ricercare artigiani qualificati a tariffe convenzionate; fornire informazioni legali o burocratiche legate all'abitazione. Art.2.2 Incendio Fabbricato, Art. 2.3 Altri eventi al Fabbricato, Art.2.4 Estensione delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato; Art. 2.8 Responsabilità civile Fabbricato delle Condizioni Particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. Fabbricato La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da Incendio, Esplosione, Scoppio; fenomeni atmosferici causati da vento e precipitazioni atmosferiche; atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, rimborsando anche eventuali spese per riparare o sostituire le tubature; fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi; fenomeni elettrici, ovvero correnti e scariche a impianti e apparecchi elettrici ed elettronici. La Società indennizza/ rimborsa, sempre nei limiti indicati nelle Condizioni, anche i guasti per impedire o contenere il danno e le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del fabbricato danneggiato. Art. 2.1 Le prestazioni di Assistenza, Art Validità territoriale delle Condizioni Particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. Contenuto La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Contenuto causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, fenomeni atmosferici causati da vento e precipitazioni atmosferiche; atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi; danni derivanti da fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche e da fenomeni elettrici, ovvero correnti e scariche a impianti e apparecchi elettrici e elettronici. La Società indennizza/rimborsa anche i guasti per impedire o contenere i danni e altre spese conseguenti agli eventi assicurati. La Sezione copre anche i danni derivanti dal Furto del contenuto riposto all'interno dell'abitazione, sempreché quest'ultima garanzia venga prescelta. Art. 3.1 Incendio Contenuto, Art. 3.2 Altri eventi al Contenuto, Art. 3.3 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto, Art. 3.6 Furto delle Condizioni Particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. Ricorso Terzi La Società risarcisce, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da Incendio, Esplosione e Scoppio. Art. 2.9 Ricorso terzi delle Condizioni Particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione.
5 4/9 Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZE Le coperture hanno limiti ed esclusioni Sono presenti Massimali, Scoperti e Franchigie Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Art Esclusioni e precisazioni Assistenza, Art. 2.6 Esclusioni delle garanzie Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato, Art Persone non considerate terze, Art Esclusioni Responsabilità civile Fabbricato; Art. 3.5 Esclusioni delle garanzie Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto, Art Esclusioni Furto, Art Limiti di Indennizzo Furto delle Condizioni Particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. Il contratto prevede Limiti di Indennizzo e di Risarcimento, Scoperti e Franchigie. Per una visione sintetica dei limiti di Indennizzo, di Franchigie e Scoperti si rinvia alla lettura delle apposite tabelle, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. Art Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo/Risarcimento, Franchigie e Scoperti Incendio Fabbricato; Art Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Altri eventi al Fabbricato; Art Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Estensione delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato; Art Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Responsabilità civile Fabbricato; Art Riepilogo delle coperture con limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti Ricorso Terzi; Art Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Altri eventi al Contenuto; Art Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al contenuto; Art Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Furto delle Condizioni Particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. Esempi di applicazione di limiti di Indennizzo/Risarcimento, Franchigie e/o scoperti Fabbricato esempio numerico applicazione limite di Indennizzo Danno causato da grandine (Fenomeni atmosferici). La grandine rovina le tapparelle in plastica. I danni provocati dalla grandine a istallazioni esterne e manufatti in plastica sono indennizzabili fino ad un massimo di euro per sinistro e per periodo assicurativo La parte del danno a carico dell'assicurato è di 500 euro (Franchigia). ipotesi A: l'ammontare del danno è di 400 euro: nessun indennizzo; ipotesi B: l'ammontare del danno è di 800 euro: indennizzo di 300 euro; ipotesi C: l'ammontare del danno è di euro: indennizzo di 900 euro ( ). Fabbricato e Contenuto L'indennizzo per la fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/ o dai relativi raccordi, non può essere superiore a euro per Sinistro e per periodo assicurativo (limite di indennizzo). La parte del danno a carico dell'assicurato è di 200 euro (Franchigia). ipotesi A: l'ammontare del danno è di 200 euro: nessun indennizzo; ipotesi B: l'ammontare del danno è di 800 euro: indennizzo di 600 euro; ipotesi C: l'ammontare del danno è di euro: indennizzo di euro
6 5/9 4. Dichiarazioni dell'assicurato riguardanti le circostanze del Rischio Dichiarazioni false o reticenti possono compromettere l'indennizzo Se il Contraente non comunica - o comunica in modo inesatto - alla Società circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'assicurazione stessa può cessare, come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle Circostanze del Rischio, rese dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto, possono causare la perdita totale o parziale dell'indennizzo/risarcimento e l'assicurazione stessa può cessare Art. 4 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio delle Condizioni particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni aggravamento del Rischio va comunicato Diminuzione del rischio Il Contraente o l'assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società ogni eventuale aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di diminuzione del Rischio, la Società s'impegna a sostituire e riformulare l'assicurazione sulla base delle nuove esigenze del Contraente. Ad esempio, il cambiamento nella destinazione d'uso del Fabbricato o di una sua porzione può costituire circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio. Art. 5 Aggravamento e riduzione del rischio delle Condizioni particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. 6. Premio Il premio si paga con addebito sul conto corrente Il pagamento del Premio avviene tramite autorizzazione all'addebito sul conto corrente del Contraente presso una delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo. L'estratto conto bancario costituisce quietanza di pagamento. Le coperture del Modulo Proprietario dell'abitazione decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza o dell'appendice contrattuale se il Premio è stato pagato, altrimenti decorrono dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il ModuloProprietario dell'abitazione è stato acquistato successivamente, le coperture decorrono dalle ore 24:00 del giorno indicato nell'appendice contrattuale. Il Premio è addebitato mensilmente, senza applicazione di nessun interesse. In caso di mancato pagamento è prevista la sospensione dell'assicurazione Se il Contraente non paga la prima rata di premio o la rata del premio di rinnovo, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 rispettivamente del giorno indicato nel modulo di polizza o del giorno di rinnovo e viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento.
7 6/9 Avvertenza Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a. applica i seguenti sconti sul premio complessivo della polizza XME Protezione sulla base del numero dei moduli acquistati: Numero Moduli Sconto Applicato 2 5% 3 8% 4 12% 5 17% 6 23% >6 30% La Società può riconoscere una tariffa convenzionata al personale dipendente, in esodo o in quiescenza appartenente alle Banche e Società Italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo. L'indicazione dell'eventuale sconto applicato è riportato nel Modulo di Polizza o nell'appendice di Polizza. 7. Rivalse La Società rinuncia alla rivalsa 8. Diritto di recesso Recesso Recesso per contratto concluso tramite offerta a distanza Avvertenza Art. 3 Decorrenza della polizza e pagamento del Premio delle Condizioni Generali della polizza XME Protezione. In caso di Incendio e Altri eventi, la Società rinuncia, salvo nel caso di dolo, al diritto di rivalsa, a condizione che anche l'assicurato/contraente non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile. Per l'elenco dei soggetti sui quali la Società non esercita il diritto di rivalsa si rimanda all'art. 17 Rinuncia alla rivalsa delle Condizioni Particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. Diritto ripensamento dalla polizza XME Protezione In caso di acquisto della polizza XME Protezione mediante tecniche di comunicazione a distanza (tramite Offerta a Distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line), il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza dei Moduli acquistati senza penali e senza indicare il motivo e di ottenere la restituzione del Premio al netto delle imposte, a condizione che non si siano verificati Sinistri. Per far valere tale diritto, il Contraente deve inviare alla Società entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza XME Protezione (fa fede la data del timbro postale di invio) la comunicazione scritta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R. Entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso, Intesa Sanpaolo Assicura provvede alla restituzione del Premio al netto di Imposte. Come riportato alla lettera B - Informazioni sul contratto della presente Nota Informativa, il Contraente può recedere dal contratto dandone disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata alla Società entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno assicurativo o recandosi presso la filiale con la quale è intrattenuto il rapporto bancario. La Società può dare disdetta dalla polizza XME Protezione ovvero da uno o più Moduli acquistati dal Contraente, dandone comunicazione al Contraente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza XME Protezione. Art. 4 Diritto di ripensamento delle Condizioni Generali della polizza XME Protezione.
8 7/9 9. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 10. Legge applicabile al contratto Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Regime fiscale E' prevista un'imposta sul premio Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Le aliquote d'imposta applicate sul premio sono quelle di seguito riportate a seconda del ramo assicurativo: Incendio e altri danni ai beni: 22,25% RC Generale: 22,25% Assistenza: 10,00% C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Al verificarsi del sinistro, è necessario fare Denuncia In caso di Sinistro, il Contraente deve avvisare la Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con una comunicazione scritta a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Rami Elementari Via San Francesco d'assisi, Torino In alternativa può inviare un fax al numero o una al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. La Società paga l'indennizzo/ Risarcimento entro 30 giorni AVVERTENZA Una volta ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo/risarcimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte dell'assicurato, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si verifichi uno dei casi previsti nelle condizioni contrattuali per cui l'assicurazione non opera. Art. 10 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro, Art. 11 Procedura per la valutazione del danno, Art. 12 Mandato dei periti, Art.13 Determinazione del danno, Art.14 Applicazione delle Franchigie, Art.15 Pagamento dell'indennizzo/risarcimento, Art. 16 Anticipo dell'indennizzo, Art.18 Recupero dei beni rubati, Art. 19 Esagerazione dolosa del danno, Art.20 Gestione delle controversie sul danno, Art.21 Assicurazione presso diversi Assicuratori delle Condizioni particolari del Modulo Proprietario dell'abitazione. La Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza a IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
9 8/9 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del servizio Via San Francesco d'assisi 10, Torino Fax [email protected]. oppure [email protected] In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Società, è possibile rivolgersi direttamente all Ivass, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all' IVASS" disponibile sul sito nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo. I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società, a: IVASS Via Del Quirinale, Roma Fax: [email protected] Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: finnet/ index_en.htm). In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero , appositamente istituito dalla Società per fornire tutti i chiarimenti necessari. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di Altri eventi e Furto il contraente ha facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte nell'articolo 11 delle Condizioni Particolari "Procedura per la valutazione del danno". Resta salva la facoltà di interessare l'autorità Giudiziaria, ma prima gli aventi diritto devono comunque avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. In tutti i casi la/e richiesta/e può/possono essere inviate a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Francesco d' Assisi, Torino [email protected] fax: Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a. ( nell'apposita sezione dedicata alla polizza "XME Protezione".
10 9/9 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Il Rappresentante Legale (Alessandro Scarfò)
11 Polizza XME Protezione Mod
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