Protezione. Polizza Responsabilità Civile verso Terzi. UNIQA Protezione SpA. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi

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1 Polizza Responsabilità Civile verso Terzi Edizione maggio 2013 Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Gruppo UNIQA ITALIA (Albo gruppi n. 007)

2 N FOGLIO N. 1 DI 5 Nota Informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Nella presente Nota informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali è un impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA, autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966, iscritta all albo delle Imprese di Assicurazione al n Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n R.E.A. n Sede Legale e Direzione Generale: Viale Venezia Udine. Recapito Telefonico: Sito Internet: postaprotezione@uniqagroup.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L Impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2012, dispone di un patrimonio netto pari a 21,89 milioni di Euro di cui 5,20 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 16,69 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L indice di solvibilità al 31/12/2012, rappresentato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 1,83. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, 2 comma del Codice Civile. In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all art comma 2 per iodo. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato, per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all esercizio dell attività identificata in polizza. Ulteriori particolari sono descritti all art. 1 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di Assicurazione e sul frontespizio di polizza, dove viene descritto e identificato il rischio assicurato.

3 N FOGLIO N. 2 DI 5 Le seguenti garanzie sono sempre operanti: A) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) Ulteriori particolari sono descritti all art. 18 delle Condizioni di Assicurazione. Il premio può essere convenuto in base ad elementi variabili (fatturato lordo annuo, retribuzioni lorde annue, numero giorni/persona, ecc.) dichiarati al momento della stipulazione della polizza. Qualora il Contraente dovesse omettere di comunicare nei termini le variazioni negli elementi variabili (consuntivo) originariamente dichiarato, in caso di sinistro la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali e sottolimiti ridotti in eguale proporzione ai sensi dell art del Codice Civile - regola proporzionale). Ulteriori particolari sono descritti all art. 2 Premio minimo Comunicazioni Applicazioni delle Condizioni di Assicurazione Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli artt. 4 Persone non considerate terzi e 5 Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione, che elencano rispettivamente le persone non considerate terze ai fini dell assicurazione, i rischi esclusi e l area geografica in cui operano le garanzie. Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. È prevista una franchigia che viene addebitata all Assicurato. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia: a) somma assicurata: Euro 5.000,00 b) b) franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 c) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) danno risarcibile al terzo danneggiato: Euro 3.000,00 e) franchigia addebitata all Assicurato: Euro 100,00 Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società. Esempio di massimale: Massimale: Euro ,00 Danno: Euro ,00 Danno risarcibile: Euro ,00 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente o dall Assicurato alla Società. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell art del Codice Civile. In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell art del Codice Civile. Ulteriori particolari sono descritti all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

4 N FOGLIO N. 3 DI 5 6. Premio Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale. Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento: - denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; - assegni bancari e circolari; - bonifici bancari; - bollettini postali; - bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS). Ulteriori particolari sono descritti all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. 7. Rivalse Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l assicuratore che ha pagato l indennità subentra nei diritti dell Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato. 8. Diritto di recesso È prevista la possibilità di recedere dal contratto solo da parte della Società. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l art. 13 delle Condizioni di Assicurazione. II presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni. In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all art comma 2 per iodo del Codice Civile. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Come disciplinato dall art del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contatto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto prevede garanzie di Responsabilità Civile soggette all imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket; Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve farne denuncia all intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell art del C.C.

5 N FOGLIO N. 4 DI 5 Ai sensi di legge l assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all assicurato qualora quest ultimo lo richieda espressamente. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Le spese per resistere all azione promossa contro l assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: All attenzione dell Ufficio Reclami - Via Carnia, Milano Fax: 02/ reclami@uniqagroup.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, fax n /745, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l esponente potrà rivolgersi a quest ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato Non è previsto l arbitrato. In ogni caso è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria

6 N FOGLIO N. 5 DI 5 GLOSSARIO Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Assicurazione Casa Assicurata Collaboratori Contraente Cose Dimora abituale Franchigia Garanzia Indennizzo Infortunio Invalidità permanente Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Nucleo Familiare Parti Polizza Premio Sinistro il soggetto la cui responsabilità è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione l abitazione indicata in polizza prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese baby sitter il soggetto che stipula il contratto, nell interesse proprio e/o di altri soggetti gli oggetti materiali e gli animali l abitazione dove l Assicurato dimora abitualmente l importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall importo indennizzabile e rimane a carico dell Assicurato insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio la somma dovuta ai sensi di polizza da UNIQA PROTEZIONE in caso di sinistro ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. La definizione di infortunio è estesa: 1) agli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; 2) al l asfissia non dipendente da malattia; 3) all avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze; 4) all annegamento, l assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo. l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso l insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell abitazione indicata in polizza il Contraente ed UNIQA PROTEZIONE il documento comprovante l esistenza ed il contenuto del contratto di l assicurazione la somma dovuta dal Contraente ad UNIQA PROTEZIONE il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione, per il quale UNIQA PROTEZIONE risponde fino al massimale indicato in polizza. UNIQA Protezione S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. I Rappresentanti Legali Michele Meneghetti Gottfried Nagler

7 Condizioni di Assicurazione N FOGLIO N. 1 DI 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Premessa Il massimale indicato in polizza rappresenta l importo massimo che UNIQA PROTEZIONE potrà pagare nel corso dell anno assicurativo per ogni sinistro in garanzia, indipendentemente dal numero delle coperture acquistate. La copertura opera per le ubicazioni assicurate. Art. 1 Oggetto dell assicurazione A) Garanzia R.C. Conduzione Locali UNIQA PROTEZIONE si impegna a tener indenne l Assicurato per la sua responsabilità in qualità di conduttore dell appartamento preso in affitto temporaneo, per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere, per i danni a terzi ferme le esclusioni di cui all'art. 5 - Esclusioni. Tale garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla conduzione dell'appartamento, compreso l'uso di impianti fissi di pertinenza dell'appartamento stesso, antenne radiotelevisive anche radioamatoriali o satellitari, apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti, sono compresi i danni da spargimento d acqua. La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale previsto in polizza alla specifica garanzia. Restano comunque esclusi i danni da proprietà del fabbricato e parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà o uso di animali in genere. B) Garanzia Responsabilità verso il proprietario della casa in affitto UNIQA PROTEZIONE si impegna a tenere indenne l Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., per danni materiali, direttamente cagionati da incendio, implosione, esplosione, scoppio o fumo, ai locali tenuti in locazione dallo stesso. La responsabilità verso il proprietario della casa è operante anche per i danni materiali e diretti causati da incendio, implosione, esplosione e scoppio all arredamento dell abitazione locata, qualora appartenga al proprietario della casa in affitto. FRANCHIGIA Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato per singolo sinistro previa detrazione di Euro 200,00 per qualsiasi tipo di danno indennizzabile. SECONDO RISCHIO Qualora il rischio sia assicurato anche da altre polizze, la presente polizza opera in eccedenza rispetto ai massimali garantiti da detti contratti. Art. 2 - Premio Minimo/Comunicazioni Applicazioni La presente polizza è stipulata a favore delle persone che sottoscrivono l applicazione rendendo pienamente operante l assicurazione. Art. 3 - Effetto Prestazioni Assicurative Le garanzie assicurative prestate dalla presente polizza per i singoli assicurati, decorrono dalla data di attivazione del contratto di affitto e cessano allo scadere dello stesso. Saranno considerati in copertura gli affitti segnalati con le comunicazioni mensili disciplinate all art.2 e quelli stipulati nei 30 giorni successivi all ultima comunicazione mensile effettuata. Si precisa che in presenza di disdetta data dalle Parti, le garanzie tutte di polizza prestate per i singoli assicurati devono intendersi operanti fino allo scadere del contratto di affitto sempreché tale contratto sia stato stipulato dal singolo assicurato antecedentemente alla data di annullamento della polizza.

8 Condizioni di Assicurazione N FOGLIO N. 2 DI 3 Che cosa non è assicurato Art. 4 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente con l Assicurato, salvo quanto previsto per i figli minori dell Assicurato limitatamente alle lesioni corporali. Art. 5 Esclusioni Sono esclusi i danni: 1) alle cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diverso da quanto riportato in Responsabilità verso il proprietario della casa in affitto ; 2) da furto; 3) derivanti dalla proprietà o uso di animali in genere; 4) cagionati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall Assicurato e dal proprio nucleo familiare; 5) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; 6) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 7) derivanti da campi elettromagnetici; 8) per soggiorni la cui durata sia superiore a 120 giorni; 9) per conduttori che non abbiano la cittadinanza italiana che prenotano soggiorni in immobili ubicati all estero. conseguenti a: - inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; - trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. Inoltre relativamente alla Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto sono esclusi i danni: 1) derivanti da case diverse da quella assicurata; 2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 3) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportate nella clausola Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto ; In caso di sinistro Art. 6 - Obblighi In caso di sinistro Il Contraente e/o l Assicurato devono dare avviso scritto del sinistro all Agenzia di Cesena 454 (fax 0547/ mailto: posta1237@uniqagroup.it) alla quale è assegnato il contratto o ad UNIQA PROTEZIONE entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell articolo 1915 C.C. Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza UNIQA PROTEZIONE assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L Assicurato deve trasmettere ad UNIQA PROTEZIONE o all Agenzia l atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

9 Condizioni di Assicurazione N FOGLIO N. 3 DI 3 Nel caso in cui l Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, UNIQA PROTEZIONE si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di UNIQA PROTEZIONE le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra UNIQA PROTEZIONE e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. UNIQA PROTEZIONE non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale. Norme comuni Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze che Influiscono sul rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 9 - Altre assicurazioni Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato al momento del sinistro deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell articolo 1910 C.C. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad UNIQA PROTEZIONE. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vig ore dalle ore del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di UNIQA PROTEZIONE al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell articolo 1901 C.C. Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta data dal Contraente o da UNIQA PROTEZIONE, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto. Art Recesso In caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente e/o UNIQA PROTEZIONE, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato da UNIQA PROTEZIONE, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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