La polizza Responsabilità Civile per l azienda artigiana

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1 Imprenditore & Successo La polizza Responsabilità Civile per l azienda artigiana Modello R 28/E - Azienda Artigiana - Edizione maggio 2011 Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. UNIQA Protezione SpA

2 Indice a) Nota Informativa, comprensiva del glossario (pag. 1 di 6) Nota Informativa A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione...1 B. Informazioni sul contratto...1 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami...5 Glossario...6 b) Condizioni di Assicurazione (pag. 1 di 8) Condizioni di Assicurazione Garanzie assicurative Art. 1 - Oggetto dell assicurazione...1 Art. 2 - Soggetti non considerati terzi...1 Art. 3 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà...2 Art. 4 - Esclusioni...2 Art. 5 - Estensione territoriale...2 Adempimenti Art. 6 - Validità temporale della garanzia...3 Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione...3 Art. 8 - Aggravamento del rischio...3 Art. 9 - Diminuzione del rischio...3 Art.10 - Tolleranza nella variazione degli addetti...3 Art.11 - Assicurazioni complementari...3 Art.12 - Obblighi in caso di sinistro...3 Disposizioni varie Art.13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza...4 Art.14 - Recesso in caso di sinistro...4 Art.15 - Indicizzazione...4 Art.16 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione...4 Art.17 - Foro competente...4 Art.18 - Forma delle comunicazioni...5 Art.19 - Imposte...5 Art.20 - Rinvio alle norme di legge...5 Condizioni particolari...5 Clausole speciali Cod. 01- R.C. Postuma estesa...7 Cod. 02- Aumento dei limiti di indennizzo per danni a cose nell ambito dei lavori e per danni da incendio...7 Cod. 03- Estensione per utilizzo di personale non dipendente...7 Cod. 04- Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana Senza somministrazione di cibi e/o bevande...7 Cod. 05- Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana Con somministrazione di cibi e/o bevande...8 Cod. 06- Franchigia per danni materiali...8 Cod. 07- Esclusione garanzia R.C.O....8 UNIQA Protezione SpA Indice La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011

3 UNIQA Protezione SpA Pagina bianca La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011

4 a) Nota Informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: UNIQA Protezione SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione 1. Informazioni generali UNIQA Protezione SpA è un impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966, iscritta all albo delle Imprese di Assicurazione al n Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n R.E.A. n Sede Legale e Direzione Generale: Viale Venezia Udine. - Recapito Telefonico: Sito Internet: postaprotezione@uniqagroup.it. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L Impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2010, dispone di un patrimonio netto pari a 16,35 milioni di Euro di cui 5,20 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 11,15 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L indice di solvibilità al 31/12/2010, rappresentato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 1,72. B. Informazioni sul contratto Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Pertanto, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 1 di 6

5 AVVERTENZA Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza, e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all art comma 2 periodo. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni corporali e /o materiali involontariamente cagionati in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi identificati in polizza. Ulteriori particolari sono descritti all art. 1 - Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Le seguenti garanzie sono sempre operanti A) Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.). B) Garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.). Ulteriori particolari sono descritti all art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. Le seguenti Condizioni particolari sono sempre operanti: a) qualifica di terzi ai titolari ed ai dipendenti di altre ditte; b) danni a cose nell ambito dei lavori; c) danni a mezzi sotto carico e scarico; d) danni da incendio; e) garanzie addizionali; f) proprietà e/o conduzione di fabbricati; h) detenzione di cani; i) scavi e condutture sotterranee; l) veicoli di terzi in consegna; m) R.C. postuma. Ulteriori particolari sono descritti alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), delle Condizioni di Assicurazione. Le seguenti garanzie sono operanti a pagamento, solo se espressamente richiamato in polizza il relativo codice di Clausola Speciale: Cod R.C. Postuma estesa; Cod Aumento dei limiti di indennizzo per danni a cose nell ambito dei lavori e per danni da incendio ; Cod Estensione per utilizzo di personale non dipendente; Cod Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana senza somministrazione di cibi e/o bevande; Cod Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana con somministrazione di cibi e/o bevande; Ulteriori particolari sono descritti ai codici 01, 02, 03, 04 e 05 delle Clausole speciali delle Condizioni di Assicurazione. Il premio di tariffa applicato in polizza può essere ridotto in forma percentuale nel caso in cui vengano richiamati i seguenti codici di Clausole speciali: Cod Franchigia per danni materiali; Cod Esclusione garanzia R.C.O. Ulteriori particolari sono descritti ai codici 06 e 07 delle Clausole speciali delle Condizioni di Assicurazione. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 2 di 6

6 AVVERTENZA Il premio è convenuto in base al numero degli addetti dichiarati al mometo della stipulazione della polizza. Qualora il Contraente dovesse omettere di comunicare nei termini le variazioni del numero degli addetti originariamente dichiarato, in caso di sinistro la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero degli addetti dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali e sottolimiti ridotti in eguale proporzione ai sensi dell art del Codice Civile - regola proporzionale. Ulteriori particolari sono descritti all art Tolleranza nella variazione degli addetti delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli artt. 2 - Soggetti non considerati terzi, 4 - Esclusioni e 5 - Estensione territoriale delle Condizioni di Assicurazione, che elencano rispettivamente le persone non considerate terze ai fini dell assicurazione, i rischi esclusi e l area geografica in cui operano le garanzie. Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene addebitata all Assicurato. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00 b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) Danno risarcibile al terzo danneggiato: Euro 3.000,00 e) Franchigia addebitata all Assicurato Euro 100,00. Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene calcolato sull importo da risarcire. Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio di applicazione dello scoperto: f) Somma assicurata: Euro 5.000,00 g) Scoperto previsto dal contratto: 15% h) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 i) Danno risarcibile: Euro 3.000,00 j) Scoperto addebitato all Assicurato: Euro 450,00. Su alcune delle coperture è previsto un limite di risarcimento che limita l importo da risarcire. I limiti di risarcimento, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio di applicazione del limite di risarcimento: k) Limite di risarcimento: Euro ,00 l) Ammontare del danno subito: Euro ,00 m) Danno risarcibile: Euro ,00. Il corrispondente risarcimento viene quindi determinato come segue: Danno subito Euro ,00 > Limite di risarcimento Danno risarcibile Euro ,00. Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società. Esempio di massimale: Massimale: Euro ,00 Danno: Euro ,00 Danno risarcibile: Euro , Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 3 di 6

7 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente o dall Assicurato alla Società. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell art del Codice Civile. In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell art del Codice Civile. Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 8 e 9 delle Condizioni di Assicurazione. 6. Premio Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale. Tuttavia, è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo. Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento: - denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; - assegni bancari e circolari; - bonifici bancari; - bollettini postali; - bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS). 7. Rivalse AVVERTENZA Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l assicuratore che ha pagato l indennità subentra nei diritti dell Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA È prevista la possibilità di recedere dal contratto solo da parte della Società. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA II presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni. In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 60 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all art comma 2 periodo. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Come disciplinato dall art del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contatto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 4 di 6

8 11. Regime fiscale Il contratto prevede garanzie di Responsabilità Civile soggette all imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: - 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket; Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati. C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Sinistri - liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve farne denuncia all intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. Ai sensi di legge l assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all Assicurato qualora quest ultimo lo richieda espressamente. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Le spese per resistere all azione promossa contro l Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: All attenzione dell Ufficio Reclami UNIQA Protezione SpA - Via Carnia, Milano Fax: 02/ reclami@uniqagroup.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l esponente potrà rivolgersi a quest ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato Non è previsto l arbitrato. AVVERTENZA In ogni caso è possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 5 di 6

9 Glossario Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Contraente Danni corporali Danni materiali Franchigia Scoperto Sinistro Società il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto. il soggetto che stipula il contratto. morte o lesioni personali. distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali. la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. il verificarsi del danno per il quale è prestata l assicurazione. UNIQA Protezione SpA. UNIQA Protezione SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. I Rappresentanti Legali Michele Meneghetti Gottfried Nagler UNIQA Protezione SpA Nota Informativa La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 6 di 6

10 b) Condizioni di Assicurazione Garanzie assicurative Art. 1 - Oggetto dell assicurazione A) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza, compresi i servizi strettamente connessi ed accessori, svolta anche in sedi diverse da quella indicata in polizza, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. B) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: 1)ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; 2)ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un Invalidità Permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. I lavoratori parasubordinati soggetti all I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell Assicurato a tutti gli effetti. I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L. In ogni caso è per questi dovuto il relativo premio. La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S., ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n Art. 2 - Soggetti non considerati terzi Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo; c) i dipendenti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione; d) le società che - rispetto all Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell art del Codice Civile, nonché gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata delle medesime. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 1 di 8

11 Art. 3 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Fermo quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di assicurazione di Responsabilità Civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze. Art. 4 - Esclusioni Dall assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni: a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato (ad eccezione dei familiari coadiuvanti) e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; b) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni dell Assicurato o che lo stesso detenga; d) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguano i lavori; e) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti all esecuzione od omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera; f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, nonché i danni alle persone trasportate; g) derivanti dall uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16 anno d età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; h) da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, che sia suscettibile di sfruttamento. Dall assicurazione R.C.T. e R.C.O. sono inoltre esclusi i danni: i) verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; l) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; m) derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati; n) verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici; o) derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto. Art. 5 - Estensione territoriale L assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all ex U.R.S.S. L assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 2 di 8

12 Adempimenti Art. 6 - Validità temporale dalla garanzia L assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto. Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, I Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 8 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società ovvero all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 9 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Tolleranza nella variazione degli addetti Premesso che all atto della stipulazione della polizza il numero delle persone addette all azienda artigiana è quello indicato in atti, si conviene fra le parti che, ove nel corso del contratto l Assicurato dovesse non intenzionalmente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Società rinuncerà all applicazione del disposto dell ultimo comma dell art del Codice Civile a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato. Art Assicurazioni complementari L Assicurato deve comunicare alla Società l esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art del Codice Civile). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art del Codice Civile). UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 3 di 8

13 Disposizioni varie Art Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art del Codice Civile). La Società non riconosce spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall Assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, salvo che il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art Indicizzazione Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita ) elaborato dall Istituto Centrale di Statistica. Non sono soggetti a tale adeguamento le franchigie ed i limiti di indennizzo contenuti nelle Condizioni particolari ed aggiuntive o nelle Clausole speciali. L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di agosto dell anno precedente a quello della stipulazione del contratto, con quello del mese di agosto dell anno solare successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicate a decorrere dalla prima scadenza annuale del premio successiva al 31 dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà dell Assicurato rinunciare all adeguamento della polizza e le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall ultimo adeguamento effettuato. Art Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per 1 anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 14 Recesso in caso di sinistro. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Foro competente Il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 4 di 8

14 Art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata. Art Imposte Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza si applicano le disposizioni di legge. Condizioni particolari L assicurazione comprende: a) Qualifica di terzi ai titolari ed ai dipendenti di altre ditte le lesioni corporali subite dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori o clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto dell assicurazione. La garanzia è operante sempre che dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall art. 583 Codice Penale. b) Danni a cose nell ambito dei lavori il risarcimento dei danni alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, ferma l esclusione dei danni a cose che l Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 150,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di Euro ,00. c) Danni a mezzi sotto carico e scarico il risarcimento dei danni ai veicoli da trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni. Sono altresì compresi, eccetto che per le carrozzerie, autofficine ed elettrauto, i danni agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell ambito dei luoghi ove si svolge l attività dell Assicurato. Sono comunque esclusi i natanti. Tale estensione viene prestata con una franchigia fissa di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui veicoli stessi. d) Danni da incendio i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l esclusione dei danni a cose che l Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Tale estensione di garanzia opera limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi ed è prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di Euro ,00. e) Garanzie addizionali i rischi derivanti dalle operazioni di consegna e ritiro dei prodotti; dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall allestimento e lo smontaggio di stands; dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, ovunque installati nel territorio nazionale. f) Proprietà e/o conduzione di fabbricati i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato adibito a sede dell attività artigianale. L assicurazione vale anche per gli impianti fissi (compresi i cancelli azionati elettricamente) ed insegne installate sul fabbricato e per i lavori di ordinaria manu- UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 5 di 8

15 tenzione, mentre sono esclusi i danni conseguenti a stillicidio ed insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro. g) Responsabilità Civile personale di tutti gli addetti dell Azienda la Responsabilità Civile personale e diretta degli addetti dell Azienda per danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati a terzi (escluso l Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti, sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di R.C.O., anche gli addetti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 Codice Penale. h) Detenzione di cani la responsabilità derivante all Assicurato per danni cagionati da cani detenuti nell Azienda artigiana. Limitatamente ai danni a cose, questa garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 70,00 per sinistro. i) Scavi e condutture sotterranee i danni derivanti da lavori di scavo complementari alle attività descritte in polizza, purché non eseguiti con mezzi meccanici (ad eccezione di utensili elettrici) e necessari per il collegamento alla rete (elettrica, idrica, fognaria) principale, compreso il risarcimento dei danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 e fino a concorrenza del limite massimo di Euro 8.000,00. La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per artigiani che effettuano: lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici in civili abitazioni ed in stabilimenti; riparazione di impianti idraulici; lavori di installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento. l) Veicoli di Terzi in consegna i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia dell Assicurato, purché detti danni si verifichino nell ambito del luogo dove si esercita l attività cui si riferisce l assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o di manutenzione. La garanzia viene prestata con uno scoperto obbligatorio del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00 e fino a concorrenza del limite massimo di Euro 8.000,00, ferma restando l esclusione dei danni da furto ed incendio, nonché alle cose trovantisi sui veicoli stessi. La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per artigiani che effettuano lavori di riparazione e manutenzione di autoveicoli. m) R.C. Postuma i danni conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione, dopo l ultimazione dei lavori, compiuti dall Assicurato e/o dai suoi dipendenti, per danni corporali e danni materiali, a parziale deroga dell art. 4 lettera e) delle Condizioni di Assicurazione, ferma l esclusione per i danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi. L assicurazione non comprende i danni: a) agli impianti installati e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, subiti dagli autoveicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; b) subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo; c) da vizio o difetto originario dei prodotti, da chiunque fabbricati; d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo; e) da inidoneità all uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati. Validità temporale della garanzia: la presente garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo, purché tali danni si verifichino non oltre 1 anno dopo l ultimazione dei lavori stessi. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 6 di 8

16 Le somme assicurate indicate in polizza rappresentano i limiti di risarcimento a carico della Società anche per i sinistri risarcibili a norma della presente condizione particolare. Tale garanzia viene prestata con lo scoperto a carico dell Assicurato del 10% dell importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 150,00 e con il massimo di Euro 5.000,00. La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per artigiani che effettuano lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti, macchinari ed attrezzature varie nonché di autoveicoli e loro parti. Clausole speciali Operanti solo se il relativo codice è riportato in polizza alla voce Codici di Clausole speciali Cod R.C. Postuma estesa Nel caso l Assicurato: - sia un artigiano che effettua lavori di installazione, riparazione e manutenzione di impianti, anche non installati dall Assicurato medesimo; - sia in possesso di regolare abilitazione ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del ; l assicurazione, fermo quant altro precedentemente disciplinato per la garanzia R.C. Postuma opera, in relazione alla Validità temporale della garanzia per i danni derivanti da lavori effettuati durante il periodo di validità del contratto, purché denunciati entro 6 mesi dall uscita di vigore del contratto stesso. L assicurazione comprende anche la responsabilità personale facente capo ai responsabili tecnici dell Impresa assicurata. Cod Aumento dei limiti di indennizzo per danni a cose nell ambito dei lavori e per danni da incendio A parziale deroga di quanto indicato alle Condizioni particolari b) Danni a cose nell ambito dei lavori e d) Danni da incendio, il limite massimo di risarcimento contenuto in tali garanzie, fermo il limite della somma assicurata in polizza per danni a cose, viene elevato a Euro ,00. Cod Estensione per utilizzo di personale non dipendente Premesso che l Assicurato si avvale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di disciplina del lavoro, dell opera di personale non dipendente per l esecuzione di parte dei lavori, resta convenuto che sono compresi in garanzia, a deroga di quanto previsto alla lettera a) dell art. 4 Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione, i danni imputabili all Assicurato e cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto dell Assicurato stesso. L Assicurato dichiara che in ogni singolo lavoro non partecipano più di due persone non alle sue dipendenze e che la misura dei lavori eseguiti da tali persone non può superare il 50% del valore del singolo lavoro medesimo. L Assicurato dichiara di tenere regolare documentazione amministrativo-contabile in merito all utilizzo di tale personale. Cod Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana Senza somministrazione di cibi e/o bevande La garanzia si intende prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato nella sua qualità di esercente un punto vendita annesso all azienda artigiana assicurata. L assicurazione vale fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza. L assicurazione comprende il deterioramento delle cose portate o indossate dai clienti dell esercizio, escluse comunque le cose in consegna o custodia a qualunque titolo all Assicurato, con il limite di Euro 260,00 per ogni cliente danneggiato. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 50,00 per ogni sinistro. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 7 di 8

17 Cod Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana Con somministrazione di cibi e/o bevande Nel caso di somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande, purché non destinati alla rivendita, la garanzia comprende oltre a quanto disciplinato nella precedente Condizione Aggiuntiva 04 anche, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) dell art. 4 Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione, i danni corporali a persone derivanti da specialità e prodotti somministrati e smerciati, purché la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell assicurazione. Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Cod Franchigia per danni materiali Resta fra le parti convenuto che l assicurazione deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta dell importo indicato in polizza, nel senso che l Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino a detto importo per ciascun sinistro e che la Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, si intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni aggiuntive e particolari, mentre restano confermate le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste. Cod Esclusione garanzia R.C.O. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la garanzia di cui all art. 1 lettera B) - Garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - si intende abrogata. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 05/2011 pag. 8 di 8

18 Mod. R 28/E - Azienda Artigiana - ed. 05/2011 UNIQA Protezione SpA Sede Legale e Direzione Generale: Viale Venezia Udine - Tel Fax postaprotezione@uniqagroup.it Capitale Sociale ,00 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Udine n R.E.A. n Autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966 Albo delle Imprese di Assicurazione n Gruppo UNIQA ITALIA (Albo gruppi n. 007) Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA

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