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1 ESSERE PROFESSIONISTI COMMERCIALISTA Modello F1228 ed. 10/2007

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3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2 DEFINIZIONI 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 3 Art. 1 Rischi assicurati 3 A) Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) 3 B) Altri rischi compresi in garanzia 3 Art. 2 Efficacia dell assicurazione 4 Art. 3 Persone non considerate terzi 4 Art. 4 Esclusioni 4 Art. 5 Limiti di risarcimento 6 Art. 6 Scoperto obbligatorio 6 Art. 7 Inizio e termine della garanzia 6 Art. 8 Estensione territoriale 6 Art. 9 Vincolo di solidarietà 6 SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 8 Art. 10 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro 8 Art. 11 Recesso in caso di sinistro 8 Art. 12 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 8 ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 9 Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 9 Art. 14 Pagamento del premio 9 Art. 15 Aggravamento dei rischio 9 Art. 16 Diminuzione del rischio 9 Art. 17 Cessazione del rapporto assicurativo 9 Art. 18 Sostituzione di contratto 10 Art. 19 Altre assicurazioni 10 Art. 20 Durata dell assicurazione 10 DISPOSIZIONI VARIE 10 Art. 21 Modifiche dell'assicurazione 10 Art. 22 Oneri fiscali 10 Art. 23 Rinvio alle norme di legge 10 Pagina 1 di 10

4 Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSICURATO: ASSICURAZIONE: CONTRAENTE: COSE: DANNO: FRANCHIGIA: MASSIMALE: PERDITE PATRIMONIALI: POLIZZA: PREMIO: RISARCIMENTO: SCOPERTO: SINISTRO: SOCIETÀ: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; il contratto di assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; sia gli oggetti materiali sia gli animali; morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose; la parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato; la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo; il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose; il documento che prova l'assicurazione; la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società; la somma dovuta dalla Società per i danni causati a terzi dall Assicurato; la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato; la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l assicurazione; INAASSITALIA S.p.A. Pagina 2 di 10

5 Art. 1 Rischi assicurati A) Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, entro il limite del massimale di Euro ,00 per sinistro ed anno assicurativo, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini previsti dalle leggi che disciplinano la professione stessa. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da: a) fatto doloso dei suoi dipendenti; b) fatto colposo dei dipendenti, dei collaboratori, dei praticanti e dei sostituti di concetto, limitatamente all attività svolta in nome e per conto dell Assicurato, purché indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo Albo Professionale, ove previsto; c) proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività professionali per le quali è prestata l assicurazione, fatto salvo quanto stabilito all art. 4 Esclusioni lettera j) numero 3.; d) perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti, sempreché l Assicurato s impegni a conservare e/o a far conservare dai propri Clienti, presso le loro sedi, un esemplare di detta documentazione e fatto salvo quanto stabilito all art. 4 Esclusioni lettera b). B) Altri rischi compresi in garanzia Sanzioni di Natura Fiscale, Multe ed Ammende L'assicurazione comprende altresì le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso. La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1/3 del massimale indicato nel frontespizio di polizza per ogni sinistro e periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 1.500,00. Tutela della privacy La copertura vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La Pagina 3 di 10

6 presente estensione è prestata sino alla concorrenza di 1/3 del massimale indicato nel frontespizio di polizza per ogni sinistro e periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 1.500,00. Art. 2 Art. 3 Art. 4 Efficacia dell assicurazione L efficacia dell assicurazione è subordinata all iscrizione dell Assicurato nell Albo del relativo Consiglio ed al possesso da parte dell Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti richiesti dalle norme in vigore per lo svolgimento dell attività per la quale è operante l assicurazione o delle attività ad essa strumentali alle quali sono preposti detti soggetti da parte dell Assicurato. Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato; b) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; c) i dipendenti dell'assicurato e soggetti ad essi equiparati che subiscano il danno in occasione di lavoro; d) le società e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato o le persone indicate alla lettera b) del presente articolo rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo. Esclusioni L'assicurazione non vale per: a) le richieste di risarcimento determinate da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita; b) le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, comprese quelle derivanti da furto, rapina o incendio; c) le richieste di risarcimento determinate da interruzione o sospensione totale o parziale di attività, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi; d) le consulenze in materia di fonti di finanziamento per i clienti; e) le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti; f) la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 Legge 6 febbraio 1996, n. 52 ); Pagina 4 di 10

7 g) le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato in qualità di componente di organi amministrativi/gestionali di società; h) le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato in qualità di componente di membro di organi di controllo di società; i) la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi; j) le perdite patrimoniali derivanti: 1. dall attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi di revisore contabile, nonché curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di liquidatore, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; 2. dall attività eventualmente svolta in suo nome e per conto da altri soggetti nel periodo di sospensione dal relativo Albo Professionale; 3. da difetti e/o errori del software utilizzato per l elaborazione dati dall Assicurato, realizzato e adattato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, amministratore o socio; 4. dall apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante); 5. dall attività svolta nell ambito o per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF); 6. dalla responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da attività di assistenza fiscale svolta dall Assicurato ai sensi della lettera q bis dell Art. 1 comma 3 del D.Lgs 28 giugno 2005 n. 139 (così come modificato dal D.L. 17 agosto 2005 n. 163) in favore dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all Art. 34, comma 4 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241; 7. dalla gestione di aste giudiziarie sugli immobili. Restano comunque esclusi dalla garanzia: k) le sanzioni, multe o ammende inflitte all Assicurato e/o quelle delle quali l Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento; l) gli inadempimenti di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge; m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici Pagina 5 di 10

8 o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte. Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Limiti di risarcimento Il massimale di Euro ,00 indicato nel frontespizio di polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo, ancorché riferite ad eventi verificatisi nel periodo di pregressa concessa. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. Il massimale stabilito per le perdite o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. Scoperto obbligatorio Resta fra le parti convenuto che l assicurazione è prestata previa applicazione dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza pari al 10% dell ammontare del danno con un minimo di 1.500,00 ed un massimo di 5.000,00. Inizio e termine della garanzia L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi non oltre un anno prima dalla data di effetto della polizza. La garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all Assicurato, almeno 6 mesi dopo la decorrenza dell assicurazione, qualora relative ad eventi verificatisi anteriormente a tale data. Inoltre, agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile, l'assicurato dichiara e la Società ne prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, richieste di risarcimento conseguenti a fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza. Estensione territoriale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà unicamente per la quota di pertinenza dell Assicurato stesso, con Pagina 6 di 10

9 esclusione quindi di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sull Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà. Pagina 7 di 10

10 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art Codice Civile). Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norme dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzionale del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'assicurato, né delle spese di giustizia penale. Pagina 8 di 10

11 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art Codice Civile). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Aggravamento dei rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art Codice Civile). Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (Art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Cessazione del rapporto assicurativo Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo si considera risolto nei seguenti casi: 1. decesso dell'assicurato; 2. cessazione da parte dell'assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'albo professionale; 3. sospensione o radiazione per qualsiasi motivo dall'albo professionale. Nei casi di cui ai punti 1. e 2. il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza. Nei casi di cui al punto 3. il rapporto assicurativo viene rispettivamente sospeso o risolto con effetto immediato. Pagina 9 di 10

12 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Sostituzione di contratto A parziale deroga di quanto previsto dal 1 comma dell Art. 7 Inizio e termine della garanzia, l Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente da eventuale altra assicurazione stipulata con la Società per il medesimo rischio. Nell eventualità che la presente polizza, senza soluzione di continuità, ne sostituisca altra in corso con la Società per lo stesso rischio, alla garanzia prestata con il nuovo contratto non verrà applicato alcun periodo di carenza. In caso di esistenza di precedente copertura assicurativa stipulata per il medesimo rischio, con altra Società, la presente garanzia opererà per l eccedenza rispetto alle somme ivi previste e nei limiti del massimale indicato nella presente polizza. Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art Codice Civile). Durata dell assicurazione La presente polizza ha durata triennale e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 21 Art. 22 Art. 23 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 10 di 10

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