POLIZZA ALL RISKS Attività commerciali e Studi professionali

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1 POLIZZA ALL RISKS Attività commerciali e Studi professionali CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 1 di 16

2 Polizza ALL RISKS Il presente documento descrive la totalità delle condizioni di polizza redatte per fornire una copertura assicurativa di un Esercizio o Studio Professionale, come di seguito definito. Resta comunque inteso che, sulla base delle scelte del Contraente e/o dell Assicurato, saranno valide ed operanti a tutti gli effetti esclusivamente le partite per le quali nel Modulo di Polizza viene descritta la relativa somma assicurata, nonché le limitazioni e le condizioni aggiuntive di assicurazione presenti nel Modulo stesso con l indicazione OPERANTE o inserite negli allegati eventuali. Assicurato Assicuratori Bilancio dei membri Consumatore Contenuto Contraente Contratto di Assicurazione Esercizio Fabbricato Fondi dei Membri presso Lloyd s Franchigia Indennizzo/Massimale Modulo di Polizza Oggetti pregiati DEFINIZIONI il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. il membro o membri di Lloyd s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto di Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione. l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd s. è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. le merci ed in genere il complesso dei beni mobili ad uso dell attività dichiarata nel presente contratto, nonché i beni ad uso delle attività complementari alla stessa, compresi i beni ad uso domestico e/o personale delle persone addette all attività assicurata, trovandosi sia all interno dell esercizio assicurato, che nelle dipendenze dello stesso. Si intendono automaticamente comprese anche senza obbligo di dichiarazione, nella misura massima del 20% del totale, le merci appartenenti ad una tipologia di rischio diversa da quelle dichiarate. il soggetto che stipula il Contratto d Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall Assicurazione. il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. il luogo in cui si effettua l attività commerciale dichiarata, e/o la vendita al dettaglio e/o all ingrosso di beni (esercizio commerciale) o la prestazione di servizi (studio professionale) e vi si esercita qualsiasi attività complementare. il complesso delle opere murarie che costituiscono l Esercizio assicurato descritto nel Modulo di Polizza, compresi gli infissi, i fissi per destinazione ed uso e gli impianti di qualsiasi genere stabilmente installati nelle stesse e comprese le dipendenze. Il Fabbricato assicurato, in base alle sue caratteristiche costruttive fornite dal Contraente e descritte nel Modulo di Polizza, appartiene ad una delle seguenti classi: A. adibito ad uso civile; B. adibito ad uso industriale/commerciale; C. costruito in materiali diversi da laterizi e/o cemento armato e/o incombustibili; tali caratteristiche costruttive non riguardano i soli solai, che possono essere realizzati anche con materiali combustibili. i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro. importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita e l Assicurato non ha possibilità di assicurarla con altra compagnia assicuratrice. l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto di Assicurazione. il documento allegato all Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la Decorrenza, il Premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall Assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell Assicurazione. opere d arte in genere, mobili di antiquariato, quadri, arazzi, sculture, argenteria, raccolte e collezioni di particolare pregio, il tutto non costituente oggetto dell attività commerciale assicurata. Il valore globale degli oggetti pregiati non può essere superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con un limite per singolo oggetto di Euro 5.000,00. CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 2 di 16

3 Premio Questionario-Proposta Rischio Scoperto Sindacato Sinistro Sottolimite Ubicazione del rischio Valori il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori. il documento allegato alla presente Contratto di Assicurazione e che ne forma parte integrante sottoscritto dall Assicurando, riepilogante tutte le informazioni circa ciascun esercizio assicurato, attraverso le quali gli Assicuratori hanno determinato la scelta circa l assunzione del rischio, nonché il premio da far corrispondere al Contraente. la probabilità che si verifichi il sinistro. importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso e che l Assicurato stesso non ha la possibilità di assicurare con altra compagnia assicuratrice. è definito Sindacato il membro di Lloyd s o il gruppo di membri di Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council di Lloyd s. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. il complesso dei locali ove si svolge l attività dichiarata; tali locali devono essere tutti comunicanti fra loro per vie interne al complesso stesso, salvo pertinenze, quali cantine e/o magazzini di ridotte dimensioni e situati nelle immediate vicinanze al complesso di locali medesimo. denaro, carte valori e titoli di credito in genere. * * * CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 3 di 16

4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO - DURATA DEL CONTRATTO Ai sensi dell Art del Codice Civile, l Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento; l Assicurazione cessa, in ogni caso, alle ore 24 del giorno di scadenza descritto nel Modulo stesso, senza l applicazione della prassi del tacito rinnovo. Eventuali rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto. I Premi delle rate frazionate successive alla prima sono comunque dovuti dal Contraente. È facoltà delle Parti di recedere in qualsiasi momento dal contratto, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 30= (trenta) giorni. Se il recesso viene effettuato dal Contraente in corso di contratto, gli Assicuratori rimborseranno al Contraente stesso il rateo di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte e degli eventuali accessori descritti nel Modulo di Polizza, mentre se il recesso viene effettuato dagli Assicuratori gli stessi rimborseranno il rateo di Premio imponibile pagato e non goduto. Art. 2 FORMA DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni del presente Contratto di Assicurazione debbono essere provati per iscritto. Art. 3 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE Gli Assicuratori determinano il Premio in base alle dichiarazioni dell Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori stessi; detti fatti sono riepilogati nel Questionario-Proposta. Le Parti prendono atto che l assenza e/o la mancata completa compilazione e/o la mancata sottoscrizione del citato Questionario-Proposta da parte dell Assicurando (uno per ciascuna singola ubicazione da assicurare) rende non operativa ed inefficacie la copertura assicurativa disciplinata dal presente Contratto di Assicurazione, da considerarsi pertanto come mai intervenuta; pertanto, in caso di stipula del contratto senza la preventiva compilazione e sottoscrizione del Questionario-Proposta, gli Assicuratori s impegnano a restituire il premio ricevuto, al netto delle imposte. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile, che riducono totalmente o parzialmente il diritto all indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo od appendice. Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione dell Assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del Rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell Assicurato e/o del Contraente, salva la loro facoltà di recedere dall Assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 6 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI Gli Assicuratori hanno sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 7 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALL ASSICURAZIONE La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. Spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni, fermo restando che l indennizzo non verrà corrisposto se non nei confronti e con il consenso del titolare dell interesse assicurato. Art. 8 COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma: a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: alla All Risks tramite la quale è stata effettuata l assicurazione od al Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s; b) per quanto riguarda le comunicazioni all Assicurato e/o al Contraente: all ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori. CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 4 di 16

5 Art. 9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro, l Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi Indennizzo dovranno: a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza ai sensi dell Art del Codice Civile; b) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; c) in caso di ipotesi di reato, denunciare l evento all Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dello stesso e l importo approssimativo del danno. Deve essere inviata copia via fax agli Assicuratori. d) fornire agli Assicuratori o ai Periti da questi incaricati, informazioni e prove conservando al riguardo tracce e residui del sinistro che possono ragionevolmente contribuire a facilitare la liquidazione del danno. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSE COMPAGNIE Se sullo stesso interesse e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato e/o il Contraente devono dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori ed a tutte le altre Compagnie ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi escluso dal conteggio l assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, gli Assicuratori del presente Contratto di Assicurazione saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre Compagnie. Gli Assicuratori, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di quindici giorni. Art. 11 VALIDITÀ TERRITORIALE L assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati europei. Art. 12 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente assicurazione sono comunque a carico del Contraente. Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana. Art. 14 FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 15 CESSAZIONE DEL RISCHIO Nel caso di cessazione del Rischio durante il periodo di Assicurazione, il Contraente non è liberato dall obbligo del pagamento dei Premi fino a quando non ha comunicato agli Assicuratori la cessazione stessa. È peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione. Art. 16 RICHIESTA FRAUDOLENTA Qualora l Assicurato o il Contraente avanzassero una richiesta falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l importo richiesto sia altrimenti, decadrà il diritto all Indennizzo di cui alla presente Assicurazione. Art. 17 CONDIZIONI ESSENZIALI PER L EFFICACIA DELLA GARANZIA L Assicurato deve garantire che tutte le protezioni dei locali assicurati (quali ad esempio impianti d allarme, impianti antincendio, casseforti, grate, cancelli, serrande, lucchetti, ecc.), presenti nei locali assicurati, indipendentemente se siano state o meno dichiarate nel Questionario Proposta e sia attive che passive siano attivate ogni qualvolta i locali stessi siano lasciati incustoditi. L Assicurato ha inoltre l obbligo di verificare mediante personale specializzato l efficienza di dette protezioni. Per quanto riguarda le perdite e/o danni relativi al furto, inoltre, è condizione indispensabile perché la garanzia sia operativa che tutte le chiavi ed i vari duplicati relative a chiusure dei locali assicurati e/o a casseforti siano rimosse dai locali assicurati stessi. L Assicurato deve prendere ogni ragionevole precauzione per mantenere i beni assicurati in buone e degne condizioni e prendere ogni ragionevole misura di sicurezza per proteggerli. Art. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità: a) dagli Assicuratori o da un Perito, da questi incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due Periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo è per metà a carico dell Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall indennizzo dovutogli. CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 5 di 16

6 Art. 19 MANDATO CONFERITO AI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente e/o l Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all Art. 9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO delle condizioni generali di assicurazione; d) procedere alla stima del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell Art. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO lettera b) delle condizioni generali di assicurazione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 20 NORMATIVA IN CASO DI RECUPERO Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso agli Assicuratori appena ne hanno avuto notizia. Il valore dei recuperi realizzati dopo aver effettuato il pagamento del Risarcimento, spetterà all Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione mentre il resto spetterà agli Assicuratori. Per le cose sottratte che siano state recuperate prima del pagamento dell Indennizzo gli Assicuratori sono obbligati al Risarcimento soltanto per i danni eventualmente subiti dalle stesse in conseguenza del Sinistro. Art. 21 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell Indennizzo entro sessanta giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. * * * CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 6 di 16

7 Sezione ALL RISKS CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 22 ENTI E SOMME ASSICURATI LIMITI DI RISARCIMENTO Il presente Contratto di Assicurazione si intende prestato a copertura delle ubicazioni assicurate descritte nel Modulo di Polizza, fino a concorrenza dei capitali indicati nel Modulo stesso per ogni partita. La garanzia non è operante per le partite per le quali non vengono indicati nel Modulo di Polizza i relativi capitali assicurati e non è pagato il relativo Premio. La somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza per ciascuna partita assicurata rappresenta il massimo Risarcimento per sinistro e per anno assicurativo che gli Assicuratori potranno essere tenuti a pagare, fermo comunque il disposto dell Art. 25 SOMMA ASSICURATA RIDOTTA A SEGUITO DI SINISTRO E SUO REINTEGRO delle presenti Condizioni Particolari di Assicurazione ed eventuali ulteriori riduzioni di tale massimo Risarcimento disciplinate nel presente Contratto di Assicurazione. Art. 23 RISCHI ASSICURATI Per il Fabbricato, il Contenuto ed i Cristalli: la garanzia assicurativa relativa alla presente Sezione è prestata contro tutti i rischi di perdita e/o danneggiamento materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, salvo quanto previsto nelle esclusioni di cui all Art. 24 ESCLUSIONI delle presenti Condizioni Particolari di Assicurazione. Qualora per la somma assicurata relativa al Fabbricato sia operante la limitazione al Rischio locativo, a parziale deroga di quanto precedentemente descritto nel presente articolo circa la partita Fabbricato stessa, la garanzia assicurativa viene limitata esclusivamente, ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, alle somme che l Assicurato sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile per i danni materiali e diretti causati al Fabbricato tenuto in locazione dall Assicurato stesso, sempre fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza alla partita Fabbricato. Per la partita Merci in refrigerazione: gli Assicuratori indennizzeranno l Assicurato dei danni alle merci in refrigerazione provocati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da mancata climatizzazione o da uscita del fluido frigorigeno conseguenti a qualsiasi evento, salvo quanto previsto nelle esclusioni di cui all Art. 24 ESCLUSIONI delle presenti condizioni particolari di assicurazione. Se il danno fosse dovuto a mancata od anormale produzione di energia elettrica, la garanzia è valida esclusivamente se detta mancata od anormale produzione di energia elettrica si sia protratta per un periodo di tempo non inferiore a 12 ore; i risarcimenti relativi alla partita di Merci in refrigerazione verranno effettuati previa detrazione di una franchigia di Euro 250,00 per ciascun sinistro. Per gli enti assicurati posti all aperto, diversi dal Fabbricato e comunque di pertinenza dell esercizio assicurato descritto nel Modulo di Polizza: ciascun danno relativo ad enti assicurati posti all aperto, di qualsiasi origine o natura, risarcibile ai sensi della presente polizza, sarà rimborsato previa la detrazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro. Art. 24 ESCLUSIONI La presente assicurazione non copre le perdite e/o i danni che non siano materiali e/o diretti sulle cose assicurate e le perdite e/o i danni direttamente od indirettamente causati o dovuti o risultanti anche solo parzialmente, da: 1. furto, rapina, estorsione, saccheggio o perdite imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 2. terrorismo, colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare od usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia centrali che regionali o locali; 3. dolo del Contraente e/o dell Assicurato e/o delle persone delle quali il Contraente e/o l Assicurato devono rispondere a norma di legge; 4. ammanchi e/o sparizioni di enti assicurati riscontrati nel corso d inventario e/o prelevamento di merci e/o smarrimento; 5. appropriazione indebita; 6. normale assestamento e/o restringimento od espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti; 7. difetti noti all Assicurato e/o al Contraente all atto della stipulazione del Contratto di Assicurazione; 8. eventi per i quali deve rispondere per legge e/o per contratto il costruttore od il fornitore; 9. crollo di fabbricati conseguente ad errore di progettazione e/o costruzione ed a difetti di materiale; 10. corrosione, incrostazione, ossidazione, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici vizio di prodotto, contaminazione (esclusi i sinistri provocati da fumi o gas causati da incendio, scoppio, esplosione, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse), evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, termiti, insetti, vermi o roditori salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza o che tali danni siano provocati da un sinistro non altrimenti escluso; 11. errori di progettazione e/o di lavorazione che influiscono direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione o già prodotte; 12. messa in esecuzione di ordinanze della Autorità o di legge che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati; 13. mancanza delle operazioni di manutenzione prescritte per le cose assicurate; CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 7 di 16

8 14. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; 15. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da mancata climatizzazione o da uscita del fluido frigorigeno conseguenti ad eventi dei quali deve rispondere il costruttore od il venditore del macchinario contenente la merce in refrigerazione od avvenuti durante le attività di manutenzione o riparazione di detti macchinari contenenti la merce in refrigerazione; 16. umidità, stillicidio e gelo; 17. bagnamento comunque causato di merci poste in seminterrati, ovvero al di sotto del piano terreno, la cui base è posta ad altezza inferiore a 20 cm dal pavimento, nonché di merci poste al piano terreno a meno di 12 cm dal terreno; 18. la presente assicurazione, inoltre, non copre le perdite e/o danni subiti da: macchinari/attrezzature assicurati, salvo il caso in cui tali perdite e/o danni non siano provocati e/o originati da causa esterna garantita nella presente polizza a detti macchinari/attrezzature; in ogni caso sono comunque escluse le perdite e/o danni verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio dei macchinari/attrezzature e le perdite e/o danni connessi a lavori di manutenzione, revisione, collaudo o prova degli stessi; boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; aeromobili, natanti, veicoli terrestri in genere, salvo che l attività assicurata non sia di commercializzazione di detti aeromobili, natanti, veicoli terrestri in genere. 19. scheggiature e/o rigature dei cristalli. Art. 25 SOMMA ASSICURATA RIDOTTA A SEGUITO DI SINISTRO E SUO REINTEGRO In caso di sinistro la somma assicurata alla partita colpita dal sinistro stesso si intende ridotta di un importo pari a quello del danno liquidato, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti. Gli Assicuratori, salvo il caso di annullamento del Contratto di Assicurazione esercitato da una delle Parti, si impegnano a reintegrare detto importo a termini e condizioni da definire dopo le necessarie perizie relative al danno verificatosi. Relativamente all ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO O RAPINA ed alla partita assicurata Merci in refrigerazione e qualora la presente assicurazione sia prestata su una pluralità di ubicazioni, l importo liquidato s intende automaticamente reintegrato per tutte le ubicazioni non colpite dal Sinistro, dietro corresponsione del rateo di premio calcolato proporzionalmente all importo del reintegro stesso ed ai giorni mancanti alla data di scadenza della copertura assicurativa, che il Contraente stesso s impegna a versare entro 15 giorni dall emissione dell appendice di reintegro. Art. 26 RACCOLTE E/O COLLEZIONI Si conviene che in caso di danno e/o perdita di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una collezione, il danno indennizzabile a termini del presente Contratto di Assicurazione sarà determinato in proporzione equa rispetto al valore totale della raccolta e/o collezione, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell intera raccolta e/o collezione. Art. 27 EVENTI CATASTROFALI In caso di danno causato da terremoto, eruzione vulcanica, smottamento del terreno, frane, inondazione, alluvione, uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, temporali, od eventi similari a quelli appena descritti, gli Assicuratori corrisponderanno all Assicurato l indennizzo liquidabile a termini di polizza fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, del 70% della somma assicurata e previa la detrazione di una franchigia fissa di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro. Art. 28 FENOMENI ELETTRICI In caso di danno agli enti assicurati alle partite Fabbricato e Contenuto causati da fenomeni elettrici di qualsiasi genere, provocati da qualsiasi causa, gli Assicuratori corrisponderanno all Assicurato l indennizzo liquidabile a termini di polizza fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% delle somme rispettivamente assicurate alle medesime partite Fabbricato e Contenuto e previa la detrazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per ciascun sinistro. Art. 29 DANNI DA ACQUA CONDOTTA Fermo quanto espressamente escluso nei comma 16 e 17 dell Art. 24 ESCLUSIONI delle presenti condizioni particolari di assicurazione, in caso di danni agli enti assicurati alle partite Fabbricato e Contenuto causati da fuoriuscita di acqua condotta provocata da qualsiasi causa, gli Assicuratori corrisponderanno all Assicurato l indennizzo liquidabile a termini di polizza previa la detrazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per ciascun sinistro. Sempre in caso di danno risarcibile ai sensi del presente contratto e dovuto e/o causato da fuoriuscita di acqua condotta, gli Assicuratori rimborseranno all Assicurato le spese da lui sostenute per la ricerca e la riparazione delle parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d acqua, previa la detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro e con un limite massimo d indennizzo di Euro 3.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo. Art. 30 VALUTAZIONE DELLE COSE ASSICURATE Premesso che la valutazione del danno viene effettuata separatamente per ciascuna partita assicurata, l attribuzione del valore al momento del Sinistro si effettua secondo i seguenti criteri: Fabbricato: si stima l intero costo di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell area su cui è costruito. L ammontare del danno si determina sottraendo al costo di ricostruzione il valore delle parti illese e dei residui delle parti danneggiate. 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9 Contenuto: - Merci: L ammontare del danno si determina sottraendo dalla stima del valore delle merci al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali il valore delle merci illese e dei residui di quelle danneggiate. - Altri enti: si stima il valore di rimpiazzo a nuovo. L ammontare del danno si determina sottraendo al valore di rimpiazzo a nuovo degli enti distrutti il valore degli enti illesi e dei residui degli enti danneggiati. - Oggetti pregiati: sia per gli oggetti pregiati stabilmente installati nel Fabbricato e facenti parte a tutti gli effetti dello stesso, sia costituenti parte del Contenuto, si stima il valore commerciale delle singole opere. In caso di danno materiale all opera assicurata indennizzabile ai sensi del presente Contratto di Assicurazione, l ammontare del danno sarà costituito dalle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo delle parti danneggiate, con il massimo del valore dell opera stessa. Art. 31 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE La garanzia assicurativa relativa alla presente Sezione è prestata nella forma a valore intero, pertanto se dalle stime fatte in base a quanto stabilito nell Art. 30 VALUTAZIONE DELLE COSE ASSICURATE delle presenti condizioni particolari di assicurazione risulta che i valori di una o più partite, prese separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate alle relative partite stesse, gli Assicuratori rispondono del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Regola Proporzionale). Resta comunque inteso che non si procederà all applicazione della sopra descritta Regola Proporzionale qualora l eccedenza del valore reale rispetto a quello assicurato non risulti superiore al 10%. Art. 32 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO Gli Assicuratori indennizzeranno le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica, dei residuati del sinistro. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato. Art. 33 ONORARI PERITI Gli Assicuratori indennizzano inoltre, fino alla concorrenza massima della somma di Euro ,00 le somme a carico dell Assicurato relativamente alle spese sostenute per gli onorari del Perito eventualmente nominato dall Assicurato stesso in caso di sinistro, in conformità a quanto previsto dall Art. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO e Art. 19 MANDATO CONFERITO AI PERITI delle condizioni generali di assicurazione del presente contratto. Art. 34 ANTICIPO INDENNIZZI L Assicurato può richiedere, trascorsi almeno 30 giorni dalla data del Sinistro, un anticipo pari al 50% del presumibile ammontare dell Indennizzo liquidabile, purché detto Indennizzo liquidabile sia presumibilmente superiore ad Euro ,00. Tale anticipo sarà versato dagli Assicuratori successivamente all acquisizione di elementi sufficienti a stabilire la risarcibilità del danno ed entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell Assicurato. ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO e RAPINA Valida solo se sono descritti i relativi limiti di indennizzo nel Modulo di Polizza Art. 35 FURTO E RAPINA Fermo quanto descritto nell Art. 24 ESCLUSIONI delle Condizioni Particolari di Assicurazione della presente Sezione, gli Assicuratori indennizzeranno l Assicurato per le perdite e/o danni materiali e diretti dovuti a furto e/o rapina, sia consumati che tentati sul complesso dei beni mobili ad uso dell attività commerciale dichiarata nel Modulo di Polizza, nonché i beni ad uso delle attività complementari alla stessa, trovantisi all interno dei locali assicurati, con i limiti massimi di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo descritti nel Modulo stesso ed in base a quanto di seguito riportato nel presente articolo. Per quanto riguarda il caso di rapina, viene inclusa in garanzia la rapina iniziata all esterno dei locali assicurati, purché detta rapina sia però perpetrata all interno dei locali stessi. Sono comunque esclusi i danni e/o le perdite relativi al furto con destrezza. Relativamente ai valori all esterno dei locali (Portavalori), gli Assicuratori indennizzeranno esclusivamente i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione o danneggiamento di denaro, carte valori e titoli di credito in genere causati da furto, scippo, rapina, estorsione e/o sottrazione a seguito di malore della persona, commessi sugli addetti dell esercizio, sia durante che fuori dell orario di lavoro. Relativamente ai valori non riposti in cassaforte, gli Assicuratori indennizzeranno esclusivamente i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione od il danneggiamento di denaro, carte valori e titoli di credito in genere contenuti nei registratori di cassa, nei cassetti, negli armadi e nei mobili dell attività commerciale assicurata. Relativamente alla garanzia per guasti cagionati dai ladri descritta nel Modulo di Polizza, questa è limitata ai danni cagionati al Fabbricato assicurato durante un furto e/o una rapina, sia tentati che consumati. Resta comunque inteso fra le Parti che i limiti di Risarcimento indicati nel Modulo di Polizza per la presente ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO e RAPINA rappresentano il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, fermo comunque il disposto dell Art. 25 SOMMA ASSICURATA RIDOTTA A SEGUITO DI SINISTRO E SUO REINTEGRO delle Condizioni Particolari di Assicurazione della presente Sezione ed eventuali ulteriori riduzioni di tale massimo Risarcimento disciplinate nel presente Contratto di Assicurazione. Per le merci poste all interno di vetrine esterne e non comunicanti con i locali assicurati, comunque di pertinenza dell esercizio assicurato e che non siano protette da serrande metalliche e/o vetri blindati e/o porte blindate e/o grate CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 9 di 16

10 metalliche o che non siano dotate di opportuni sistemi di chiusura quali lucchetti o serrature, ciascun danno risarcibile ai sensi della presente ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO e RAPINA, sarà rimborsato previa la detrazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro e con un limite massimo di risarcimento pari al 10% della somma assicurata alla partita contenuto esclusi i valori della presente ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO e RAPINA, con l intesa fra le Parti che qualora tale limite massimo di Risarcimento sia inferiore alla citata franchigia non si procederà ad alcun indennizzo; resta inoltre comunque inteso fra le Parti che gli Assicuratori, per tali merci poste nelle sopra citate vetrine esterne e non comunicanti di cui sopra, non procederanno ad alcun rimborso in caso di Sinistro avvenuto durante i periodi di chiusura dei locali. La presente estensione di garanzia non copre i danni e/o le perdite agevolate da: 1. persone che abitano con l Assicurato e/o il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; 2. persone legate con l Assicurato e/o con il Contraente da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell Art. 649 del Codice Penale (numeri 1, 2 e 3) sia coabitanti che non; 3. incaricati della sorveglianza degli enti assicurati o dei locali che li contengono; 4. incaricati della custodia delle chiavi dei locali che contengono gli enti assicurati. Art. 36 GARANZIA LIMITATA AL FURTO E RAPINA Qualora nelle somme assicurate della Sezione ALL RISKS, descritte nel Modulo di Polizza, non sia indicato un valore assicurato per il Contenuto, la copertura assicurativa descritta nella presente ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO e RAPINA, qualora operante, s intende prestata esclusivamente per i danni e/o le perdite relative alle partite assicurate descritte nel Modulo stesso nella tabella ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO e RAPINA, così come disciplinata nella presente ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO e RAPINA. Art. 37 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 31 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE, la sola garanzia relativa alla presente ESTENSIONE DI GARANZIA FURTO e RAPINA è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale prevista dall Art del Codice Civile e descritta in precedenza. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE Valida solo se sono descritti i relativi massimali nel Modulo di Polizza CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 38 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Gli Assicuratori, nel limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, si obbligano a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività descritta nel Modulo di Polizza. L assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) Gli Assicuratori, nel limite del massimale indicato nel Modulo, si obbligano a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: b.1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni (escluso le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro, dipendenti dell Assicurato ed addetti all attività descritta nel Modulo, inclusi i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ivi compreso il rischio in itinere, così come disciplinato dal d.lgs n. 38 del 23 febbraio b.2) ai sensi del Codice Civile e del D.L. 626 el 19 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 2.500,00 per ogni persona infortunata. Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di attività lavorativa, i dipendenti dell Assicurato, sempre relativamente all attività descritta nel Modulo, non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni colporali da essi subite in occasione di lavoro o servizio. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con l assicurazione di legge; non sia in regola con gli obblighi derivanti dall assicurazione di legge, a condizione che ciò consegua da comprovata, inesatta interpretazione delle norme di legge in materia. Sono comunque escluse le malattie professionali. La presente assicurazione R.C.T. ed R.C.O.) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell Art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 10 di 16

11 Art. 39 RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI L assicurazione R.C.T./R.C.O. comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a Terzi escluso il datore di lavoro od ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre nel limite del rispettivo massimale pattuito in Polizza, la Società risponde: per quanto riguarda l assicurazione della responsabilità civile verso Terzi, nei termini ed alle condizioni di cui all Art. 38 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE comma a) delle presenti condizioni particolari di assicurazione; per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini ed alle condizioni di cui all Art. 38 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE comma b) delle presenti Condizioni Particolari di Assicurazione. Art. 40 RESPONSABILITÀ DERIVANTE ALL ASSICURATO DA LAVORATORI NON DIPENDENTI L assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull Assicurato per danni cagionati a Terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l espletamento dell attività oggetto dell assicurazione, ivi compresi i lavoratori interinali ovvero assunti da Terzi e non dall Assicurato che prestano la propria attività sulla base di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche od integrazioni. Art. 41 LESIONI PERSONALI SUBITE DA LAVORATORI NON DIPENDENTI L assicurazione R.C.T. è estesa, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, escluse le malattie professionali, ai danni subiti dalle persone di cui l Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, sempre che dall evento derivi all Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d ufficio, commesso dall Assicurato o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere. La presente garanzia è prestata entro i limiti del massimale convenuto per l assicurazione di responsabilità civile verso Terzi. Art. 42 ESTENSIONI DI GARANZIA L assicurazione R.C.T. è altresì operante per i danni derivanti da: a) detenzione ed impiego di veicoli, macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in Polizza; b) proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate. Limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di ,00 per anno assicurativo; c) partecipazione dell Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivanti dall allestimento e smontaggio degli stand; d) esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande. Sono considerati terzi i dipendenti; e) proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell ambito dell azienda; f) operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce, da lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute. Sono esclusi i danni alle cose oggetto delle predette attività; g) servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge; h) organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore; i) servizi di vigilanza e/o guardia nell ambito dell azienda a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso. Sono altresì compresi i danni subiti da : j) professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte anche nell eventualità di una loro partecipazione manuale all attività cui si riferisce il Contratto di Assicurazione; k) titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all attività assicurata o formanti oggetto dell assicurazione; l) dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere. Art. 43 RICORSO TERZI DA INCENDIO L assicurazione R.C.T. comprende i danni a cose altrui, escluso cose di Terzi in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell Assicurato o da lui detenuti e/o condotti, relativamente alla/e attività ed all ubicazione/i assicurata/e descritta/e nel Modulo. Tale garanzia è prestata fino ad un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, del 50% del massimale R.C.T. descritto nel Modulo di Polizza, comunque con il massimo di Euro ,00. Art. 44 DANNI A COSE NELL AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI L assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose che si trovano nell ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso Terzi, che per natura, volume o peso non possono essere rimosse. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo di ,00 e con uno Scoperto per ogni Sinistro a carico dell Assicurato del 10% e con il minimo Scoperto di 250,00. CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 11 di 16

12 Art. 45 DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ L assicurazione R.C.T. comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini della presente polizza. Questa garanzia è prestata per un massimo Risarcimento per Sinistro e per periodo assicurativo di ,00 e con uno Scoperto a carico dell Assicurato del 10% con il minimo di 5.000,00 per ciascun Sinistro. Art. 46 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO L assicurazione R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni da incendio e mancato uso. Questa garanzia é prestata con una Franchigia a carico dell Assicurato di 250,00 per sinistro. Art. 47 COMMITTENZA VEICOLI L assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell Art del Codice Civile per danni cagionati a Terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida, di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente, nonché il coniuge, i genitori ed i figli del citato conducente, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lo stesso conducente stabilmente convivente. Art. 48 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI L assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell esercizio per il quale è prestata la presente Assicurazione, in quanto adibiti esclusivamente all attività dichiarata. La garanzia comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; relativamente a quest ultima, la garanzia è limitata alla responsabilità dell Assicurato quale committente dei lavori. Sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96. La garanzia non comprende i danni derivanti da: a) spargimenti d acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o conduttore nel qual caso il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa a carico dell Assicurato di 250,00 per ciascun sinistro; b) umidità, stillicidio e insalubrità dei locali. Se la presente assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, la stessa garantisce tanto la responsabilità per i danni dei quali l Assicurato deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni per i quali deve rispondere la proprietà comune, comunque esclusi maggiori oneri eventualmente derivanti da obblighi solidali con altri condomini. Questa garanzia è prestata comunque entro il limite del massimale assicurato descritto nel Modulo, con un massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di ,00. Art. 49 DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO L assicurazione R.C.T. comprende i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di Terzi e/o dei dipendenti dell Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell esercizio descritto nel Modulo, esclusi i danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia a carico dell Assicurato di 250,00 per sinistro e per veicolo. Art. 50 SMERCIO E SOMMINISTRAZIONE L assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti da cose vendute dall'assicurato, esclusi i danni da vizio originario del prodotto fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti (somministrati o smerciati) nell esercizio assicurato direttamente al consumatore. L'assicurazione riguarda esclusivamente i danni cagionati da cose consegnate nel territorio europeo a condizione che il danno si verifichi nell'ambito dell'europa stessa ed entro il periodo di validità della presente polizza. Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti da mancato uso o mancata disponibilità, nonché le spese di sostituzione o riparazione delle cose vendute. Il massimale per sinistro descritto nel Modulo rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Art. 51 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 per perdite patrimoniali cagionate a Terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell errato trattamento dei dati personali di Terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito. Art. 52 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi ai fini della presente assicurazione: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a); c) i dipendenti, anche di fatto, nonché coloro che riportano il danno in conseguenza della partecipazione manuale all attività cui si riferisce l assicurazione, salvo quanto previsto all Art. 41 LESIONI PERSONALI SUBITE DA LAVORATORI NON DIPENDENTI delle presenti condizioni particolari di assicurazione. Sono considerati Terzi i dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 12 di 16

13 Art. 53 ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i danni: a) da furto; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; d) alle cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall Assicurato, nonché alle cose sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni; e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell Assicurato o da lui detenuti; f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto all Art. 44 DANNI A COSE NELL AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI delle presenti condizioni particolari di assicurazione; g) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi, salvo quanto previsto all Art. 42 ESTENSIONI DI GARANZIA comma f) delle presenti condizioni particolari di assicurazione; h) da detenzione od impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia; i) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati; j) di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; k) da assunzione volontaria di responsabilità e non direttamente dalla legge; l) a condutture ed impianti sotterranei in genere e a quelli ad essi conseguenti; m) arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvale nell esercizio dell attività assicurata, salvo quanto disciplinato nell Art. 40 RESPONSABILITÀ DERIVANTE ALL ASSICURATO DA LAVORATORI NON DIPENDENTI delle presenti condizioni particolari di assicurazione; n) derivanti da attività esercitate dall Assicurato differenti da quelle indicate nel Modulo. Art. 54 INSTALLAZIONE PRESSO TERZI - RC POSTUMA ANNUALE A parziale deroga del comma g) dell Art. 53 ESCLUSIONI delle presenti condizioni particolari di assicurazione, la garanzia comprende: a) i danni provocati dall Assicurato e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori durante l esecuzione dei lavori di installazione e/o manutenzione dei prodotti venduti e/o installati e/o manutenuti dall Assicurato stesso relativamente all ubicazione assicurata ed all attività dichiarata descritte nel Modulo; sono inclusi in garanzia i danni derivanti da incendio verificatisi durante i lavori di cui sopra, per i quali la garanzia s intende prestata nel limite del massimale assicurato e descritto nel Modulo e comunque non oltre Euro ,00. Sono altresì compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovatisi nell ambito di esecuzione degli stessi lavori che per natura, volume o peso non possono essere rimosse. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto d installazione e/o manutenzione, nonché le spese per le relative sostituzioni o riparazioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ciascun sinistro. b) la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni avvenuti dopo il compimento dei lavori d installazione, manutenzione e riparazione di beni installati e/o mantenuti dall Assicurato stesso relativamente all ubicazione assicurata ed all attività dichiarata descritte nel Modulo esclusivamente in conseguenza di difettose esecuzione dei lavori e verificatisi entro un anno dalla data del loro compimento. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza e per i sinistri denunciati agli Assicuratori non oltre la data di scadenza della polizza medesima, fermi comunque i termini di denuncia dei sinistri previsti nel presente documento. Sono comunque esclusi i danneggiamenti alle cose installate od oggetto dei lavori di riparazione o manutenzione e le spese per le relative riparazioni o sostituzione, nonché i danni conseguenti al mancato uso o disponibilità; tale garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato del 20% di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 500,00, nel limite del massimale assicurato e descritto nel Modulo e comunque non oltre Euro ,00. Art. 55 RISCHI ATOMICI E DANNI ALL AMBIENTE Sono esclusi dall assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Limitatamente all assicurazione R.C.T. sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione; impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Art. 56 PLURALITÀ DI ASSICURATI In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, i massimali previsti nella presente polizza rappresentano, in ogni caso, il limite del risarcimento complessivo dovuto dagli Assicuratori. CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 13 di 16

14 Art. 57 VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADDETTI Il premio relativo alla presente Sezione è convenuto in base al numero degli addetti dichiarati dal Contraente o dall Assicurato e descritti nel Modulo di Polizza, intendendosi per tali i titolari, i familiari che prestano la loro opera nell esercizio assicurato, nonché i dipendenti e collaboratori, soggetti o meno alle norme del D.P.R. n ed in regola con gli obblighi di legge. In caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, l Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale descritta nel Modulo. Il premio di polizza verrà adeguato in relazione alla variazione comunicata, a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione stessa. Qualora l Assicurato abbia omesso di comunicare le variazioni in aumento degli addetti, gli Assicuratori in analogia al disposto dell Art del Codice Civile, risponderanno in caso di sinistro in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive. Art. 58 GESTIONE DELLE VERTENZE Gli Assicuratori assumono, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato medesimo. Gli stessi Assicuratori garantiscono comunque la prosecuzione dell assistenza dell Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l Assicurato sono a carico degli Assicuratori entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata. Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Gli Assicuratori ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Gli Assicuratori non rispondono in ogni caso delle spese sostenute dall Assicurato per legali e tecnici da essi non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale. * * * CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 14 di 16

15 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE Le condizioni che seguono sono valide ed operanti a tutti gli effetti solo se sono espressamente richiamate nel Modulo di Polizza con l indicazione OPERANTE e prevalgono in caso di discordanza con altre condizioni previste nella presente polizza ESCLUSIONE TERREMOTO A parziale deroga di quanto precedentemente descritto, sono comunque esclusi i danni causati alle cose assicurate da terremoto, eruzione vulcanica, smottamento del terreno, slavine, valanghe e simili. ESCLUSIONE EVENTI ATMOSFERICI A parziale deroga di quanto precedentemente descritto, sono comunque esclusi i danni causati alle cose assicurate da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria. ESCLUSIONE EVENTI SOCIO POLITICI A parziale deroga di quanto precedentemente descritto, sono comunque esclusi i danni causati alle cose assicurate da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi. ESCLUSIONE DEL RICORSO TERZI DA INCENDIO A parziale deroga di quanto precedentemente descritto, sono in ogni caso esclusi i danni da incendio a cose di Terzi comunque occasionati. ESCLUSIONE DELLO SMERCIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A parziale deroga di quanto precedentemente descritto, nella garanzia disciplinata nell Art. 50 SMERCIO E SOMMINISTRAZIONE delle condizioni particolari di assicurazione della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE vengono esclusi i danni relativi allo smercio ed alla somministrazione di generi alimentari e/o bevande, entrambi di qualsivoglia natura. ESCLUSIONE DELL INSTALLAZIONE PRESSO TERZI - RC POSTUMA ANNUALE A parziale deroga di quanto precedentemente descritto, la garanzia disciplinata nell Art. 54 INSTALLAZIONE PRESSO TERZI - RC POSTUMA ANNUALE delle condizioni particolari di assicurazione della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE viene totalmente abrogato e pertanto sono comunque esclusi i danni avvenuti durante lo svolgimento dei lavori di installazione, riparazione o manutenzione presso Terzi, nonché quelli avvenuti successivamente alla citata installazione, manutenzione o riparazione, comunque occasionati. LIMITAZIONE DELLA COPERTURA ALLA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI ED AL RICORSO TERZI DA INCENDIO A parziale deroga di quanto precedentemente descritto, la garanzia disciplinata nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE è prestata esclusivamente in merito a quanto previsto nell Art. 48 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI ed all Art. 43 RICORSO TERZI DA INCENDIO, diventando, dunque, non operative tutte le altre garanzie prestate nella citata Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE. La garanzia prestata nei due citati articoli della medesima Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE è comunque limitata alla sola proprietà di fabbricati. FRANCHIGIA A parziale deroga di quanto precedentemente descritto, ciascun sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza verrà liquidato previa detrazione della FRANCHIGIA GENERALE descritta nel Modulo di Polizza; qualora nelle Condizioni di Polizza o nel Modulo stesso fossero già presenti delle Franchigie inferiori alla FRANCHIGIA GENERALE di cui sopra, dette franchigie inferiori s intendono sostituite dalla citata FRANCHGIA GENERALE; qualora, invece, le Franchigie presenti nelle citate condizioni di polizza o nel Modulo stesso fossero superiori, le stesse prevalgono sulla FRANCHIGIA GENERALE che non verrebbe applicata. * * * CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 15 di 16

16 INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY (Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs n. 196/2003) Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei Dati personali (di seguito "Legge"), prevede in capo a ALL RISKS s.r.l., con sede in Via Leonida Bissolati, Roma, in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro Dati personali (di seguito Dati ). 1. Finalità del trattamento dei Dati I Dati, da lei forniti per il calcolo del preventivo e per l eventuale successiva stipula della polizza assicurativa, saranno oggetto di trattamento da parte di ALL RISKS s.r.l.: a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del PREMIO di POLIZZA, per l eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui ALL RISKS s.r.l. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi; b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze, effettuazione di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi a mezzo posta, posta elettronica, telefono, o sms. 2. Modalità del trattamento dei Dati Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione di ALL RISKS s.r.l. 3. Dati sensibili In caso di sinistro, ALL RISKS s.r.l. potrebbe avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 a), per le sole finalità di cui al punto 1 a). 4. Comunicazione dei Dati a) I suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto: agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di ALL RISKS s.r.l; ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (quali ad esempio l'ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile); ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'uci (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione. I suoi Dati circoleranno all interno della nostra azienda tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione. b) I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili per finalità di cui al punto 1b), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. 5. Diritti dell interessato Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato. 6. Conferimento dei Dati Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. L eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati comporterebbe l impossibilità da parte di All Risks s.r.l. di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 b) è invece facoltativo, e l eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi. 7. Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è All Risks s.r.l. Via Leonida Bissolati, ROMA. Il Responsabile per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 è il Rappresentante Legale. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da All Risks s.r.l. è disponibile presso la sede del titolare. * * * CondPolPropAllRisks14.01 Pagina 16 di 16

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