Fascicolo informativo
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- Enrico Ferrario
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1 Aedifica Assicura Contratto di Assicurazione C.A.R. Contractor s All Risks Fascicolo informativo Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione e l Informativa sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
2 Indice NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FAC-SIMILE DEL MODULO DI POLIZZA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4 pagine 2 pagine 9 pagine 3 pagine 2 pagine
3 Contratto di Assicurazione C.A.R. Contractor s All Risks - NotA INfoRmAtIvA NotA INfoRmAtIvA - Edizione 1/2012 la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IsvAp, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IsvAp. l Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione. A. Informazioni sull impresa di assicurazione 1. INfoRmAzIoNI generali La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., costituita in forma giuridica di società per azioni, ha: Sede legale in Corso Giulio Cesare, 268/D Torino ITALIA, tel , fax , sito internet indirizzo di posta elettronica [email protected] Uffici amministrativi in Viale Stelvio 55/ Milano ITALIA, tel La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dell 8/10/1996 e n del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n ; appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n INfoRmAzIoNI sulla situazione patrimoniale della società La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base a quanto riportato sul bilancio d esercizio 2010, dispone della seguente situazione patrimoniale: Patrimonio netto: ,00 euro Riserve patrimoniali: ,00 euro Capitale sociale: ,00 euro Indice di solvibilità: 2,77 Si precisa che l indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. Informazioni sul Contratto La Polizza ha una durata pari alla durata dei lavori, con un massimo di 36 mesi e non prevede il tacito rinnovo. AvvERtENzA. l Assicurato ha comunque facoltà di recedere annualmente dal Contratto, inviando alla società idonea comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni dalla scadenza di ciascun anno assicurativo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 10 Periodo di copertura, 12 Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione- delle Condizioni di Assicurazione. 3. CopERtuRE AssICuRAtIvE offerte limitazioni Ed EsClusIoNI Relativamente alla Sezione A Danni all immobile - la copertura assicurativa tutela l Assicurato dai danni materiali e diretti da qualunque causa determinati che colpiscano le cose assicurate, ubicate nel luogo di esecuzione indicato nel modulo di Polizza, durante il periodo coperto dall assicurazione. Relativamente alla Sezione B - Responsabilità Civile verso terzi - la presente copertura comprende i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cosa in conseguenza di un fatto accidentale verificatesi nel luogo di esecuzione indicato nel modulo di Polizza, durante il periodo coperto dall assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 1 Oggetto dell assicurazione, 2 Definizione di sinistro per terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e articolo 6 - Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. AvvERtENzA. sono presenti limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative che possono dare luogo al mancato pagamento dell indennizzo. per gli aspetti di dettaglio so rinvia agli articoli 3 delimitazione dell assicurazione, 7 Delimitazioni dell assicurazione, alla Sezione Condizioni Particolari e alla Sezione Condizione Speciale delle Condizioni di Assicurazione. AvvERtENzA. Il presente Contratto prevede per la sez. B Responsabilità Civile terzi 2 specifici massimali. per gli aspetti di dettaglio si rimanda all articolo 6 - oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Sono presenti limiti di indennizzo relativi agli eventi assicurati a termini di Contratto. Per gli aspetti di dettaglio si 1/4
4 Contratto di Assicurazione C.A.R. Contractor s All Risks - NotA INfoRmAtIvA rimanda all articolo 1 - oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Il presente Contratto prevede franchigie. per gli aspetti di dettaglio si rimanda all articolo 1 - oggetto dell Assicurazione ed all articolo 6 - oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Esempio numerico di applicazione di franchigia: Danno all immobile dovuto a crollo parziale di ammontare pari a ,00. Tale danno viene rimborsato, a norma dell articolo 14 Limiti di indennizzo e risarcimento, scoperti e franchigie delle Condizioni di Assicurazione, previa decurtazione della franchigia fissa pari a L indennizzo complessivo sarà dunque pari a: , ,00 (franchigia) = ,00 4. dichiarazioni dell AssICuRAto IN ordine AllE CIRCostANzE del RIsChIo - NullItà AvvERtENzA. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo 14 dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio - delle Condizioni di Assicurazione. AvvERtENzA. le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare, ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 c.c., la perdita totale o parziale dell indennizzo. 5. AggRAvAmENto E diminuzione del RIsChIo Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. A titolo esemplificativo, una circostanza che può determinare la modificazione del rischio può derivare, dopo la conclusione del Contratto, dalla variazione in corso d opera del progetto originario, dei materiali o dei sistemi di costruzione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo 11 Variazione del rischio - delle Condizioni di Assicurazione e agli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. 6. premi IIl premio di Polizza deve essere pagato in soluzione unica anticipata per tutta la durata del Contratto di assicurazione, senza possibilità di frazionamento in più rate annuali o infrannuali. Il pagamento a favore della Società può avvenire esclusivamente tramite addebito sul conto corrente indicato. L estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo 9 - Pagamento del premio delle Condizioni di Assicurazione. Nell importo del premio imponibile è incluso a carico dell Assicurato un costo pari al 36%. sul premio versato, al netto delle imposte, a copertura della garanzia prestata da Intesa sanpaolo Assicura s.p.a. verrà prelevato il costo così come riportato nella seguente tabella: Quota parte dei costi percepita dall'intermediario v totale dei costi a carico del Richiedente in % del premio versato al netto delle imposte Espressa in % del premio versato Espressa in % dei costi a carico del Richiedente Costo amministrativo applicato in caso di estinzione della polizza conseguente all estinzione o al trasferimento del Contratto di finanziamento 36,00% 25,00% 69,5% 0% In caso di estinzione anticipata della Polizza conseguente all estinzione o al trasferimento del Contratto di finanziamento, la Compagnia non applicherà spese amministrative. AvvERtENzA. In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento la Compagnia restituisce all Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza contrattuale, al netto delle imposte. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell Assicurato, fornisce le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale. Si rinvia all articolo 10 Cause di annullamento del Contratto, altri eventi relativi al finanziamento sottostante delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. 7. RIvAlsE AvvERtENzA. Conformemente alle norme di legge cui rinviano le condizioni contrattuali (articolo 27 Rinvio alle norme di legge), la società, dopo aver liquidato un danno, può rivalersi fino alla concorrenza 2/4
5 Contratto di Assicurazione C.A.R. Contractor s All Risks - NotA INfoRmAtIvA dell importo pagato verso i terzi responsabili del danno medesimo in virtù del principio di surrogazione. 8. diritto di RECEsso AvvERtENzA. la società ha facoltà di recedere dal Contratto dopo il secondo sinistro, inviando all Assicurato idonea comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. Come riportato alla lettera B Informazioni sul Contratto della presente Nota Informativa, l Assicurato può recedere dal Contratto dandone disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 60 gg. dalla scadenza dell anno assicurativo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all articolo 20 Diritto di recesso delle Condizioni di Assicurazione. 9. prescrizione E decadenza dei diritti derivanti dal CoNtRAtto I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile). 10. legge ApplICABIlE Al CoNtRAtto Al Contratto si applica la legge italiana. 11. REgImE fiscale Al Contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Si precisa che l aliquota fiscale in vigore all atto della redazione della presente Nota informativa è pari al 22,25%. B. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. sinistri liquidazione dell INdENNIzzo AvvERtENzA. In caso di sinistro l Assicurato deve: a) Darne immediata notizia scritta alla società; b) Inviare al più presto alla Società un dettagliato rapporto scritto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare a: Intesa sanpaolo Assicura s.p.a. - ufficio sinistri Corso giulio Cesare, 268/d torino c) Provvedere tempestivamente, per quanto possibile, a limitare l entità del danno. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all articolo 16 - Denuncia dei sinistri obblighi dell assicurato - delle Condizioni di Assicurazione. 13. REClAmI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Intesa sanpaolo Assicura s.p.a. - ufficio Relazioni Clienti Corso giulio Cesare, 268/d torino fax [email protected]. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni (quarantacinque giorni), potrà rivolgersi a: I.s.v.A.p. - servizio tutela degli utenti via del Quirinale, Roma corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria Ordinaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. ARBItRAto AvvERtENzA. Il presente Contratto prevede, in caso di controversie, la possibilità di ricorrere all arbitrato. per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all articolo 17 Arbitrato in caso di controversia - delle Condizioni di Assicurazione. 3/4
6 Contratto di Assicurazione C.A.R. Contractor s All Risks - NotA INfoRmAtIvA si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti al presente fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, l Assicurato potrà consultare il sito internet di Intesa sanpaolo Assicura s.p.a. ( nell apposita sezione dedicata al prodotto Aedifica Assicura polizza C.A.R.. Intesa sanpaolo Assicura s.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Intesa sanpaolo Assicura s.p.a. L Amministratore Delegato (Alessandro Scarfò) 4/4
7 Contratto di Assicurazione C.A.R. Contractor s All Risks - glossario glossario glossario Ai termini e alle locuzioni seguenti, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie e delle estensioni di garanzia prestate nel presente Contratto: A pie d opera I beni nell ambito del luogo di esecuzione delle opere posti nell immediata vicinanza della costruzione in attesa di utilizzo. AppAltAtoRE Il soggetto che, nell ambito di un Contratto di appalto, si impegna a proprio rischio alla realizzazione di un opera per il Committente. AssICuRAto Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. AssICuRAzIoNE Il Contratto di assicurazione. CommIttENtE Il soggetto che, nell ambito di un Contratto di appalto, si impegna a corrispondere il denaro all Appaltatore quale controprestazione per la realizzazione di un opera da parte di quest ultimo. CoNtRAENtE Il soggetto che stipula l assicurazione. CoNtRAtto di AppAlto Il Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, ai sensi dell articolo1655 del Codice Civile. danno liquidabile Il danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, entro il limite della somma assicurata, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie). EsplosIoNE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. EvENtI AtmosfERICI Gli uragani, le trombe d aria, le bufere, le tempeste, il vento e quanto da esso trasportato, la grandine, la pioggia, la neve, il gelo, gli sbalzi o eccessi termici ed ogni altro fenomeno analogo od assimilabile ai predetti, poichè detto fenomeno sia caratterizzato da violenza riscontrabile negli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non poste nelle vicinanze. franchigia La somma stabilita contrattualmente in cifra fissa che viene dedotta dall ammontare del danno liquidabile, rimanendo comunque a carico dell Assicurato. furto L impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell articolo 624 del Codice Penale. INCENdIo La combustione con fiamma, che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. INdENNIzzo/RIsARCImENto La somma dovuta dalla società in caso di sinistro, dopo l applicazione di limiti di indennizzo, franchigie, scoperti eventualmente previsti in Polizza. 1/2
8 Contratto di Assicurazione C.A.R. Contractor s All Risks - glossario limite di INdENNIzzo/mAssImAlE L importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate, ferma l applicazione delle eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) previste in Polizza. luogo di EsECuzIoNE delle opere Il cantiere ovvero l area circoscritta da apposita recinzione o comunque interdetta al libero ingresso, al cui interno vengono eseguiti i lavori assicurati. modulo di polizza Il documento contrattuale che riporta i dati del Contraente, l indicazione dell Assicurato, le relative dichiarazioni, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, i massimali, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo, il premio, la sottoscrizione delle Parti e ogni altro elemento utile o necessario alla gestione del Contratto. polizza Insieme dei documenti che forniscono la prova dell esistenza del Contratto di assicurazione. premio La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio della copertura assicurativa. RApINA L impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (o facendosela consegnare), per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell articolo 628 del Codice Penale. RIfIutI pericolosi I rifiuti di cui al D. Lgs. n. 22 del 5/2/1997 e successive modifiche e integrazioni nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche e integrazioni. RIsChIo La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. scoperto L importo eventualmente stabilito nel Contratto, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, che deve essere dedotto da quest ultimo rimanendo comunque a carico dell'assicurato. sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e l insieme dei danni cagionati da tale evento o da più eventi garantiti direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima. società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Giulio Cesare 268/D Torino, uffici amministrativi in Viale Stelvio 55/ Milano. terremoto Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il sommovimento marino di grande ampiezza, causato da scosse sismiche sottomarine, si definisce Maremoto. 1/2
9 contratto di assicurazione c.a.r. contractor s all risks - condizioni DI assicurazione condizioni DI assicurazione SEZIONE a - DaNNI all IMMOBILE articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse, che colpiscano le cose assicurate, ubicate nel luogo di esecuzione delle opere indicato nel modulo di Polizza, durante il periodo coperto dell'assicurazione. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, entro i limiti di indennizzo previsti e per la parte eccedente l'importo di franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. SOMME assicurate E FraNchIgIE Partite Partita 1 Opera Partita 2 Costi di demolizione o di sgombero Somme assicurate Costo di costruzione dell immobile 10% della Partita 1 con un massimo di Franchigie per singolo sinistro e per ogni causa ,00 Nessuna LIMITI DI INDENNIZZO Limiti di indennizzo per singolo sinistro In caso di FURTO/RAPINA ((Il limite di indennizzo indicato per singolo sinistro è valido anche per l intera durata contrattuale) In caso di TERREMOTO, MAREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO, ERUZIONE VULCANICA, FRANA, SMOTTAMENTO, VALANGA, SLAVINA (Il limite di indennizzo indicato per singolo sinistro è valido anche per l intera durata contrattuale) In caso di INCENDIO In caso di OGNI ALTRO EVENTO INDENNIZZABILE A TERMINI CONTRATTUALI 10% della Partita 1 con un massimo di % della Partita 1 100% della Partita 1 80% della Partita 1 articolo 2 - Definizione di sinistro per terremoto, maremoto, eruzione vulcanica In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi garantiti, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno liquidabile a termini di Polizza. articolo 3 - Delimitazione dell'assicurazione La Società non è obbligata ad indennizzare: a) I costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui b) I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte; c) I danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita d) I danni in qualunque modo connessi a variazioni delle caratteristiche della falda freatica e) I danni in qualunque modo connessi ad amianto od elettromagnetismo f) Le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti g) Le perdite o i danni riguardanti schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili h) Gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche 1/9
10 contratto di assicurazione c.a.r. contractor s all risks - condizioni DI assicurazione i) I danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo j) Le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto k) I danni causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato l) I danni causati da errori di progettazione o di calcolo m) I danni ad opere od impianti preesistenti, intendendosi per tali opere, impianti e in genere cose esistenti nel luogo di esecuzione delle opere alla decorrenza della Polizza che, per volume, peso e destinazione, non possono essere rimossi, e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati n) I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo o) I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione p) I danni a macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere q) I danni verificatisi in occasione di: - atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere; - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. articolo 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - regolazione del premio La somma assicurata alla Partita 1 (Opera) della SEZIONE A del modulo di Polizza deve corrispondere, all'inizio dei lavori, a tutti i costi per: - Lavori a corpo - Lavori a misura - Prestazioni a consuntivo - Lavori in economia - Installazione di impianti e macchinari - Ogni altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione. Al riguardo, più precisamente, devono essere considerati tutti gli impianti e le opere realizzati o in corso di realizzazione, compreso qualsiasi materiale, approvvigionamento o componente destinato a rimanere definitivamente incorporato nella costruzione, da chiunque sia fornito. Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari: a) In caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo di materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa; b) In caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo: a) In caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o i compensi per variazioni del progetto originario b) In caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi di materiali e manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata. Occorre sempre prescindere, in ogni caso, dal valore dell area su cui l opera insiste e dagli oneri di urbanizzazione. Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso della Polizza più le eventuali maggiorazioni stabilite. In caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi documenti per la regolazione del premio, che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società. articolo 5 - Interventi provvisori e modifiche I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili. 2/9
11 contratto di assicurazione c.a.r. contractor s all risks - condizioni DI assicurazione SEZIONE B - responsabilità civile VErSO TErZI (operante solo se esplicitamente richiamata nel modulo di Polizza) articolo 6 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE B, pari a nel caso in cui la somma assicurata alla Sez. A non sia superiore a oppure pari a nel caso la somma assicurata alla Sez.A sia superiore a , di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia prevista in Polizza e specificata nella tabella riportata sotto - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato nel modulo di Polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione. FraNchIgIE Franchigia per singolo sinistro Per danni a cose Per danni a persone Nessuna articolo 7 - Delimitazione dell'assicurazione Non sono considerati terzi: a) Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente b) Quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a) c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, a prescindere dalla natura del rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. L'assicurazione non comprende: a) I danni a macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione b) I danni ad opere od impianti preesistenti, intendendosi per tali opere, impianti e in genere cose esistenti nel luogo di esecuzione delle opere alla decorrenza della Polizza che, per volume, peso e destinazione, non possono essere rimossi, e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati; c) I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati, in occasione del loro uso, ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 d) I danni causati da natanti o aeromobili e) La responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori f) I danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui g) I danni in qualunque modo connessi a variazioni delle caratteristiche della falda freatica; h) I danni in qualunque modo connessi ad amianto od elettromagnetismo i) I danni causati da abbandono di fori e/o trivellazioni, siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati j) I danni derivanti da polvere k) I danni da inquinamento di qualsiasi natura, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazione delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento l) Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali m) I danni da furto 3/9
12 contratto di assicurazione c.a.r. contractor s all risks - condizioni DI assicurazione n) I danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi o) I danni a cose dovuti a vibrazioni p) I danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere q) I danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee r) I danni connessi al fatto che l Assicurato non abbia previsto e messo in atto tutte le necessarie misure di sicurezza comunque conformi alle normative specifiche stabilite da leggi, regolamenti, contratti d appalto o da espresse richieste del Committente o del Direttore dei lavori s) I danni verificatisi in occasione di: - atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. articolo 8 - gestione delle controversie/spese legali La Società assume, fino a quando ne ha l interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati né, comunque, spese da essa non autorizzate e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto. NOrME comuni PEr LE SEZIONI a e B articolo 9 - Pagamento del premio Il premio deve essere pagato mediante addebito del conto corrente che il Contraente ha in essere presso una della banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. e conseguente accredito del conto corrente della Società. L estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento. Le condizioni contrattuali si applicano ai titolari di un conto corrente delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrici del prodotto e che abbiano sottoscritto un finanziamento appartenente alla Linea Aedifica. articolo 10 - cause di annullamento del contratto, altri eventi relativi al finanziamento sottostante Nel caso in cui l Assicurato estingua anticipatamente il contratto di finanziamento, ovvero si surroghi nel contratto di finanziamento un altro ente finanziatore non appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito trasferimento ), le coperture assicurative cessano alle ore del giorno di perfezionamento dell estinzione o del trasferimento del finanziamento. L Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell estinzione o del trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione. La Società provvederà a rimborsare la parte di premio unico imponibile pagato e non goduto, calcolata in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza originaria della copertura, senza l applicazione di costi aggiuntivi. In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell estinzione o del trasferimento del finanziamento, potrà essere richiesta la riattivazione delle coperture assicurative. In tal caso la copertura assicurativa sarà riattivata dalla data di ricezione in Società della relativa richiesta. L Assicurato si impegna a compilare e sottoscrivere al momento del trasferimento o dell estinzione anticipata totale del mutuo l apposito modello disponibile presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrici del prodotto 4/9
13 contratto di assicurazione c.a.r. contractor s all risks - condizioni DI assicurazione e sul sito internet della Compagnia indicando in modo chiaro: a) L IBAN del suo c/c, per il rimborso della parte di premio pagato e non goduto determinata secondo quanto specificato nel presente articolo b) In alternativa, l intenzione che la copertura assicurativa continui a dispiegare i suoi effetti fino alla scadenza originariamente prevista, provvedendo in tal caso a segnalare il nuovo beneficiario del contratto. I termini della liquidazione dell importo pari alla parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato sono fissati in 30 giorni dalla ricezione della domanda completa dell Assicurato. In caso di estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento, le coperture assicurative resteranno in vigore alle condizioni originariamente pattuite e riportate nel modulo di Polizza. articolo 11 - Periodo di copertura La Polizza ha una durata pari alla durata dei lavori, con un massimo di 36 mesi e non prevede il tacito rinnovo. L'assicurazione decorre dalle ore 24 della data iniziale e termina alle ore 24 della data finale. Per data iniziale si intende l ultima, in ordine temporale, delle seguenti date: - quella di decorrenza indicata nel modulo di Polizza - quella di pagamento del premio riportato sul modulo di Polizza - quella di ultimazione dello scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. Per data finale si intende la prima, in ordine temporale, delle seguenti date: - quella di scadenza indicata nel modulo di Polizza - in caso di esistenza di contratto d'appalto, quella stabilita nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere - quella di rilascio del certificato provvisorio di collaudo - quella di consegna - anche provvisoria - delle opere al Committente o di sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori - quella in cui inizi l uso - anche parziale o temporaneo - delle opere secondo destinazione; qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia assicurativa cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. Nell ipotesi in cui la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di Polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nel modulo di Polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate. A prescindere dall evento che determina la data finale della Polizza, la Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione. articolo 12 - Variazione di rischio Se, durante l'esecuzione dell'opera, si verificano variazioni del progetto originario, dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società, che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura. articolo 13 - cessazione, interruzione o sospensione della costruzione In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 45 giorni consecutivi, il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta inteso l'obbligo del Contraente di darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo o al risarcimento. In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 45 giorni consecutivi, la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o della sospensione, l'assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo o al risarcimento, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni in qualunque modo connessi con tale periodo di fermo. articolo 14 - Ispezione delle cose assicurate I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione delle opere in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio. 5/9
14 contratto di assicurazione c.a.r. contractor s all risks - condizioni DI assicurazione articolo 15 - Dichiarazioni del contraente influenti sulla valutazione del rischio La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze e tutti i mutamenti che possono influire sul rischio. articolo 16 - assicurazione parziale - regola proporzionale Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'articolo 4 (Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio) delle Condizioni di Assicurazione, se, al momento del sinistro, la somma assicurata alla Partita 1 (Opera) della SEZIONE A (base di riferimento per il calcolo del premio) del modulo di Polizza copre solo parte dell'ammontare che doveva essere assicurato, gli importi indennizzabili/risarcibili a termini di ciascuna delle due Sezioni di Polizza si intendono ridotti nella stessa proporzione, ferma restando la piena applicazione di franchigie e scoperti eventualmente previsti. Non si applica la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale è operante per l eccedenza. articolo 17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve: a) Darne immediata notizia scritta alla Società b) Inviare al più presto alla Società un dettagliato rapporto scritto, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Intesa Sanpaolo assicura S.p.a. - ufficio Sinistri corso giulio cesare, 268/D Torino c) Provvedere tempestivamente, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno d) Fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutti i documenti, le informazioni e le prove che possano essergli richiesti e) Conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto al punto a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'assicurato, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5 (Interventi provvisori e modifiche) delle Condizioni di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'assicurato è tenuto ad informare immediatamente, tramite denuncia, anche l'autorità di Polizia. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di Polizza. articolo 18 - arbitrato in caso di controversia Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi, da nominarsi, uno per ciascuna, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non siano riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di Parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro, quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'assicurato. articolo 19 - Pagamento dell'indennizzo Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società con accredito del conto corrente dell Assicurato entro 30 giorni dalla data dell accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di Parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società stessa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno. 6/9
15 contratto di assicurazione c.a.r. contractor s all risks - condizioni DI assicurazione art Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della Polizza. In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di Polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta. I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. art Danni - Facoltà di recesso Avvenuto il secondo sinistro - ed anche prima della sua definizione - qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60 giorno da quello in cui l'indennizzo o il risarcimento è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dal presente contratto, mediante lettera raccomandata indirizzata al Contraente, con preavviso di 30 giorni; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio relativo al periodo di copertura pagato e non goduto al netto delle imposte. L assicurato ha comunque facoltà di recedere annualmente dal contratto, inviando alla Società idonea comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni dalla scadenza di ciascun anno assicurativo. articolo 22 - Onere della prova In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'a non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche limitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento. articolo 23 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte del danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni. articolo 24 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. articolo 25 - Oneri fiscali e parafiscali Qualsiasi onere fiscale e parafiscale - presente e futuro - relativo all'assicurazione è sempre a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato o il Contraente sono tenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 16 punto a) delle Condizioni di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società. articolo 27 - Foro competente Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società. articolo 28 - rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. 7/9
16 contratto di assicurazione c.a.r. contractor s all risks - condizioni DI assicurazione condizioni ParTIcOLarI (sempre operanti) a - anticipo indennizzo L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00. L acconto non potrà comunque essere superiore a ,00. L obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società l acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti. B - costi di demolizione o di sgombero La Società rimborsa - sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Partita 2 (Costi di demolizione o di sgombero) della SEZIONE A del modulo di Polizza e senza applicazione della regola proporzionale di cui all articolo 1907 C.C. - i costi di demolizione o di sgombero, fino al più vicino posto di raccolta o di scarico autorizzato disponibile, dei residui delle cose assicurate alla Partita 1 (Opera) della SEZIONE A che siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Gli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" sono comunque esclusi dalla presente garanzia. In ogni caso nulla è dovuto dalla Società se non in dipendenza di un sinistro che la stessa sia tenuta a liquidare, con un esborso effettivo, nell ambito delle garanzie contrattuali diverse dalla presente di cui alla SEZIONE A. c - costruzione su pali La Società non indennizza l Assicurato per: Perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti ad errori di posizionamento, infissione e/o estrazione Costi sostenuti in caso di lavori su palificazioni poi abbandonate per qualunque causa, anche se dovuta all impossibilità di raggiungere le profondità necessarie per impreviste condizioni del terreno. D - Delimitazione della garanzia in zone sismiche In caso di danni causati da terremoto, la garanzia è subordinata alla prova da parte dell Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche. E - Furto di materiali e impianti Resta convenuto che la garanzia Furto si intende operante solo se le cose assicurate alla Partita 1 (Opera) della SEZIONE A del modulo di Polizza sono poste all interno di fabbricati e/o baraccamenti situati sul luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, di superfici, di lastre di vetro e cristalli. F - Lavori in presenza di traffico Qualora l esecuzione delle opere assicurate avvenga, in tutto o in parte, in presenza di traffico da pubblica circolazione lungo il cantiere, chi effettua i lavori è obbligato - pena la decadenza delle garanzie di Polizza - a prevedere e a mettere in atto le necessarie misure di segnalazione stradale secondo il migliore standard di sicurezza, comunque conforme alle normative specifiche stabilite da leggi, regolamenti, contratti d appalto o da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori, onde prevenire eventuali danni di qualunque natura. g - Materiali a piè d opera L efficacia dell assicurazione, per i materiali e gli impianti dislocati a piè d opera, è subordinata alla condizione - ritenuta essenziale - che, per gli stessi, siano state adottate misure di prevenzione e protezione che ne garantiscano: Sempre la buona conservazione, ovvero i suddetti beni devono essere riposti in aree di ricovero debitamente attrezzate in relazione alle caratteristiche degli stessi (su superfici livellate, sotto pensiline, in baraccamenti, all interno di container, su scaffalature sopraelevate rispetto al terreno, in capannoni coperti, ecc.) ed alla natura del luogo ove si svolgono i lavori oggetto della presente copertura assicurativa (aree non soggette ad inondazioni, alluvioni o allagamenti, fenomeni franosi, mareggiate e quant altro di simile) L ottimale custodia durante le fasi in cui non c è attività lavorativa, ovvero i suddetti beni, al termine dell impiego giornaliero o della giornata lavorativa, devono essere riposti in aree o luoghi chiusi mediante sistemi di chiusura opportunamente preposti e dimensionati per la loro custodia (le cui chiavi devono essere conservate altrove) o per i quali è presente un servizio di guardiania operante 24 ore su 24. 8/9
17 contratto di assicurazione c.a.r. contractor s all risks - condizioni DI assicurazione h - Misure antincendio Ferma restando ogni altra condizione di Polizza, i danni causati da incendio sono garantiti solo se i dispositivi antincendio delle opere assicurate sono stati, compatibilmente con l avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. Inoltre i danni causati da incendio ed esplosione sono garantiti solo se i materiali e le attrezzature, a piè d opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose sono state convenientemente eseguite. I - Misure di sicurezza (precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti) La Società indennizza l Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni o allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell opera. A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa, e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 10 anni. La Società non indennizza l Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che non si sia provveduto, a suo tempo, all eliminazione di ostacoli (ad esempio: sabbia, alberi) da corsi d acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d acqua degli stessi. J - Prosciugamento La Società non rimborsa all Assicurato i costi sostenuti per: Iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione pompaggio delle acque, finalizzato al loro smaltimento, anche nell ipotesi in cui le quantità d acqua originariamente previste vengano superate Perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento potesse essere evitato con riserve sufficienti Isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche Riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l Assicurato non abbia preso le misure necessarie Rimozione di terreno franato per Qualsiasi causa Perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto Crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità. condizione SPEcIaLE (operante solo se esplicitamente richiamata nel modulo di Polizza) K - garanzia ridotta Ad integrazione di quanto previsto all articolo 3 (Delimitazione dell'assicurazione) nonché a parziale deroga delle condizioni contrattuali fin qui esposte, la Società non risponde in alcun caso dei danni determinati da terremoto, maremoto, alluvione, inondazione, allagamento, eventi atmosferici, furto, rapina, atti vandalici e dolosi di qualsiasi natura. VINcOLO (operante solo se esplicitamente richiamata nel modulo di Polizza) In relazione al finanziamento indicato sul modulo di Polizza, il presente contratto, limitatamente alla Sezione A - Danni alle cose, è vincolato a tutti gli effetti a favore dell Ente indicato nel modulo di Polizza come Vincolatario, fino alla concorrenza del credito di quest ultimo. Pertanto la Società si obbliga a: a) Riconoscere detto vincolo come l unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione b) Non apportare alla Polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell assicurazione c) Mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che dovessero sostituire la presente d) Non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso scritto del Vincolatario, che - fino alla concorrenza del credito di quest ultimo - il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno e) Pagare esclusivamente al Vincolatario - fino alla concorrenza del suo credito e anche in presenza di procedure concorsuali - qualsiasi indennizzo per sinistro garantito a termini contrattuali, salvi limiti e impedimenti di legge f) Comunicare tempestivamente al Vincolatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l eventuale mancato pagamento del premio e considerare valida a tutti gli effetti l assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta g) Accettare l eventuale pagamento del premio da parte del Vincolatario. 9/9
18 AEDIFICA ASSICURA MODULO DI POLIZZA C.A.R. N. Polizza: Cod. Cantiere/Convenzione: Presenza di vincolo: Data scadenza vincolo: Ente Vincolatario: Contratto di finanziamento n.: Data: a rogito del Notaio: Decorrenza Polizza: ore 24 del Scadenza Polizza: ore 24 del Tacito rinnovo: NO Sostituisce Polizza n.: DATI DEL CONTRAENTE Denominazione/Ragione sociale: P. IVA/Cod. Fiscale: Sede legale (indirizzo): Comune: Provincia: CAP: DATI DELL ASSICURATO Denominazione/Ragione sociale: P. IVA/Cod. Fiscale: Sede legale (indirizzo): Comune: Provincia: CAP: DATI DEL CANTIERE Ubicazione/Indirizzo: Comune: Provincia: CAP: Descrizione del rischio: SEZIONE A DANNI ALLE COSE Partite Somme assicurate Franchigie per singolo sinistro e per ogni causa Partita 1 Opera Partita 2 Costi di demolizione o di sgombero Partita 1 Opera In caso di FURTO/RAPINA (Oltre al limite di indennizzo per singolo sinistro è previsto comunque un limite di indennizzo di ,00 valido per l intera durata contrattuale) In caso di TERREMOTO, MAREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO, ERUZIONE VULCANICA, FRANA, SMOTTAMENTO, VALANGA, SLAVINA (Il limite di indennizzo indicato per singolo sinistro è valido anche per l intera durata contrattuale) In caso di INCENDIO In caso di OGNI ALTRO EVENTO INDENNIZZABILE A TERMINI CONTRATTUALI Limiti di indennizzo per singolo sinistro Mod. CAR Modulo di Polizza Ed. 01/2012 Pagina 1/3
19 SEZIONE B RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della Polizza Per singolo sinistro Massimali assicurati Franchigia per singolo sinistro limitatamente alle cose Allegati formanti parte integrante della presente Polizza: Mod. CAR - Ed. 01/2012 Condizioni Speciali operanti: Nessuna Premio di polizza unico anticipato per l intera durata della copertura Imponibile: Imposte: Totale: Premio alla firma unico anticipato per l intera durata della copertura (inclusivo di eventuali conguagli per sostituzione di Polizza) Imponibile: Imposte: Totale: Nell importo del premio unico sono inclusi i seguenti costi a carico dell Assicurato: di cui provvigioni percepite dall intermediario pari a. PAGAMENTO DEL PREMIO L unica modalità consentita di pagamento del premio è il versamento in un unica soluzione, tramite addebito sul conto corrente indicato di seguito, al momento della sottoscrizione del contratto. Il pagamento del premio avviene direttamente a favore della Società; l estratto conto costituisce quietanza di pagamento. Il sottoscritto autorizza la Banca sotto indicata ad addebitare sul suo conto i premi assicurativi, le franchigie e ogni altro importo che verrà comunicato dalla Società, dovuto in forza della presente polizza, dandone corrispondente credito alla Società stessa. Il premio alla firma è stato addebitato, salvo buon fine, sul c/c: [IBAN] Timbro e firma Filiale (comprensivo della denominazione della Banca e della Filiale) X Il Titolare del conto DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione e l Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell articolo 13 del D.lgs 196/2003, relativi alla Polizza C.A.R di cui al Mod. CAR - Ed. 01/2012. X Il Contraente Il Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1910 C.C., dichiara che: 1) Non ha in corso altre assicurazioni con altre Compagnie per i rischi previsti nella presente Polizza 2) La descrizione delle opere assicurate e la loro ubicazione sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura dei rischi in garanzia 3) Non ha, comunque, omesso, taciuto od alterato alcuna circostanza che possa influire sulla valutazione dei rischi previsti dalla presente Polizza 4) Non è a conoscenza, alla data di decorrenza del presente contratto, di circostanze o situazioni che possano determinare sinistri liquidabili ai sensi della presente Polizza, occasionati da atti o fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza stessa 5) Altri cantieri pertinenti a sue attività imprenditoriali non hanno subito nell ultimo triennio sinistri della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente Polizza, al di fuori di quelli esplicitamente dichiarati 6) Tutto quanto riportato nel "Questionario Aedifica Assicura" corrisponde al vero. X Il Contraente Mod. CAR Modulo di Polizza Ed. 01/2012 Pagina 2/3
20 DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO Il Contraente prende altresì atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Il Contraente dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. CAR - Ed. 01/2012: Articolo 3 Delimitazione dell assicurazione; Articolo 7 Delimitazione dell assicurazione; Articolo 9 Pagamento del premio; Articolo10 Cause di annullamento del contratto, altri eventi relativi al finanziamento sottostante; Articolo 13 Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione; Articolo 17 Denuncia dei sinistri Obblighi dell Assicurato; Articolo 18 Arbitrato in caso di controversia; Articolo 20 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro; Articolo 21 Danni Facoltà di recesso; Articolo 22 Onere della prova; Articolo 23 Limitazione dell assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni; Articolo 27 Foro competente; Condizioni particolari. X Il Contraente CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 riportata nella Documentazione contrattuale di riferimento (Mod Ed. 01/2012) di seguito denominata l Informativa ) Lei può esprimere, apponendo la sua firma in calce, il consenso: (i) alla comunicazione dei suoi dati personali e loro successivo trattamento da parte delle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a) della predetta Informativa, per le finalità di cui al punto 2, lett. a) e b) dell Informativa (finalità assicurative contrattuali e obblighi di legge); (ii) al trasferimento all estero dei suoi dati come indicato al punto 5, lett. a) dell Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE), sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. a) e b) dell Informativa. Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale. X Il Contraente Inoltre, barrando l opzione sottostante e apponendo la sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso: (i) al trattamento dei suoi dati effettuato da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. anche per il tramite di società terze specializzate nel settore marketing, per rilevazioni sulla qualità dei servizi/prodotti offerti o dei bisogni della clientela e per iniziative d informazione e promozione commerciale di propri prodotti o servizi, ovvero effettuato da società del Gruppo Intesa Sanpaolo anche per il tramite di società terze specializzate nel settore marketing, per iniziative promozionali di prodotti e servizi di tali società, con l utilizzo dei mezzi indicati nell Informativa stessa (posta ordinaria, telefono anche cellulare, posta elettronica, telefax, SMS, ecc.); (ii) alla comunicazione dei suoi dati personali (non sensibili e non giudiziari) alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett. b) della predetta Informativa, nonché al trattamento da parte di questi ultimi sempre per le finalità di cui al punto 2 lett. c) (finalità promo-commerciale). Presto il consenso Nego il consenso X Il Contraente La presente Polizza è stata emessa in 3 esemplari lì. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. L Amministratore Delegato (Alessandro Scarfò) Mod. CAR Modulo di Polizza Ed. 01/2012 Pagina 3/3
21 Contratto di Assicurazione C.A.R. Contractor s All Risks - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (informativa aggiornata al 1 gennaio 2012) Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice Privacy ) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito la Società ) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, La informa nella Sua qualità di Interessato (Contraente) circa l utilizzo dei dati personali che La riguardano e sui Suoi diritti. A tal proposito, Le chiediamo gentilmente di leggere l informativa di cui sotto e di concederci, se lo ritiene opportuno, il Suo consenso nei termini e con le modalità precisate nell informativa stessa. 1. FONTE DEI DATI PERSONALI I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi 1 per le finalità di cui al successivo punto 2 in occasione dell instaurazione del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione del rapporto stesso. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI I Suoi dati personali sono trattati nell ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità: a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale 2 b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo 3 c) Finalità di carattere commerciale volte a migliorare i prodotti/servizi della Società quali la rilevazione del grado di soddisfazione delle clientela sulla qualità dei prodotti/servizi offerti o a far conoscere i prodotti/servizi (compresa la partecipazione a manifestazioni a premio) della Società o di altre società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo. Tali attività potranno essere compiute direttamente dalle singole società interessate ovvero potranno essere svolte per il tramite di società terze specializzate nel settore marketing mediante interviste personali, somministrazione di questionari, con l ausilio della posta ordinaria, del telefono (anche cellulare), della posta elettronica, del telefax o di altre tecniche di comunicazione a distanza anche automatizzate (ad es. SMS). 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei Suoi dati personali è previsto mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. Il trattamento viene effettuato dal Titolare per il tramite degli incaricati del trattamento nel rispetto: (i) delle indicazioni fornite dal Responsabile al trattamento dei dati personali, (ii) della normativa interna in materia di protezione dei dati personali. 4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al contratto di assicurazione. Ne consegue che l eventuale rifiuto di rispondere può comportare l impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati trattati per le sole finalità di carattere promo-commerciale è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma inibisce la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lett. c). 5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI a) Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, può essere necessario comunicare i Suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano in Italia o all estero (anche al di fuori dell Unione Europea) 5 come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come auto- 1/2
22 Contratto di Assicurazione C.A.R. Contractor s All Risks - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI nomi titolari del trattamento) ed il trattamento dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale. b) Per le finalità di cui al punto 2, lett. c) i Suoi dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società specializzate per l informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione della clientela; a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); a studi e società nell ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. c) ed è facoltativo. Le precisiamo infine che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società ( e può anche essere richiesto scrivendo a [email protected]. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. 6. DATI DI SOGGETTI TERZI La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. beneficiario, terzo pagatore, ecc.) da Lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere a obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b). 7. DIRITTI DELL INTERESSATO Ai sensi dell articolo 7 del Codice Privacy Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare 268/D, CAP Per ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all articolo 7 del Codice Privacy, Lei può rivolgersi al Responsabile Area Sviluppo Prodotti e Gestione Portafoglio pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento e domiciliato per le funzioni presso gli uffici amministrativi della Società siti in Torino (CAP 10154), Corso Giulio Cesare 268, palazzina D. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a [email protected]. 1. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui Lei risulti Contraente, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell Ordine e altri soggetti pubblici. 2. A titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali; ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione; prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell Contraente. 3. Ad esempio la valutazione dell adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e il Casellario centrale infortuni. 4. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. catena assicurativa : - Soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori - Agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.) - Società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di consulenza e gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, carrozzerie convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti - Società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest ultima attività di consulenza e assistenza - Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.) - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi - Organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate - Nonché altri soggetti, quali: ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Banca d Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell Ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 5. A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell Unione Europea per motivi inerenti all esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione assicurativa (per es. riassicurazione). 2/2
23 Mod. CAR Ed. 01/2012
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