Il sottoscritto Vincenzo GOLINI
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- Ottavia Calo
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1 1 Il sottoscritto Vincenzo GOLINI ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell Accordo Stato- Regione del 5 novembre 2009, dichiara x che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario; che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario:
2 2 Mancata Vigilanza delle misure precauzionali :.quali Responsabilità? Dott. Inf. Vincenzo Golini Infermiere Legale e Forense
3 3 MISURE PRECAUZIONALI?, Per ridurre il rischio? Allora!!! la mancata Vigilanza porta a delle RESPONSABILITA
4 4 COSA DICE UN ANTICO PROVERBIO Vale più un etto di prevenzione....che un chilo di cure!
5 5 CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITA Le caratteristiche fondamentali che qualificano l agire con Responsabilità, si reggono secondo questi principi: Giuridici; Etici e Deontologici; Professionali.
6 6 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Perché l Infermiere è responsabile del proprio agire professionale?
7 7 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto ministeriale 14 settembre 1994 n.739 art. 1 c. 1 l Infermiere è l operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell iscrizione all Ordine professionale è responsabile dell assistenza generale Infermieristica.
8 8 RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 26 febbraio 1999 n. 42 Viene abrogato il mansionario. Il campo proprio di attività e responsabilità definito dal Profilo Professionale, dal Codice Deontologico, dalla formazione di base e post-base.
9 9 RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 10 agosto 2000 n. 251 Gli operatori svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi Profili Professionali e dai Codici Deontologici, ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell assistenza.
10 10 RIFERIMENTI NORMATIVI Codice deontologico dell infermiere approvato dalla Federazione IPASVI il 17 gennaio 2009 specifica che l assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività (art. 1.2) precisa che la responsabilità dell Infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell individuo (art.1.3)
11 11 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Legislativo n.229/99, art. 15 Limitazione della responsabilità attraverso l attribuzione al medico apicale delle funzioni di organizzazione e direzione e controllo di tutto il personale sanitario, dal punto di vista medico nonchè della sicurezza antinfortunistica e di bestpractice in generale.
12 12 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Legge 158/2012 (Decreto Balduzzi) convertito in Legge 189/2012 art 3 L esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
13 13 RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n.190/14 (Legge Stabilità 2015), comma 566 Implementazione delle competenze infermieristiche: Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia (...), sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari.
14 14 RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n.24/2017 (Legge Gelli) Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti delle professioni sanitarie.
15 15 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Diversi ambiti di responsabilità: Responsabilità giuridica: obbligo di rispettare delle norme giuridiche (Leggi); Responsabilità non giuridica: obbligo di rispettare altre norme (disciplinare, ordinistica, etica, morale,...)
16 16 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 1. Giuridica: - Penale - Civile 2. Non giuridica: - Disciplinare - Ordinistico-disciplinare - Etica e morale
17 17 RESPONSABILITÀ GIURIDICA Obbligo di rispettare delle norme giuridiche (codice penale, codice civile, leggi, ) Il mancato rispetto costituisce un illecito, cui consegue una sanzione * Responsabilità Penale * Responsabilità Civile
18 18 RESPONSABILITÀ PENALE Responsabilità Penale: l obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato - sanzione penale (limitazione della libertà, ammenda, )
19 19 RESPONSABILITÀ PENALE Esempi di reati: * Omicidio colposo * Lesione personale colposa * Violenza privata * Interruzione di pubblico servizio * Omissione di soccorso * Rifiuto di atti di ufficio * Rivelazione del segreto professionale * Falsità materiale in atti pubblici
20 20 RESPONSABILITÀ CIVILE Responsabilità Civile: l obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato -> risarcimento economico (art c.c. e art 185 c.p.) * La quantificazione del danno (patrimoniale/non patrimoniale) compete al giudice; * Il danno può essere risarcito dall azienda o da una polizza assicurativa ad hoc.
21 21 RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 26 del C.C.N.L. (Integrativo del Comparto Sanità) 20/09/2001 Le aziende sanitarie devono garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente allo loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Legge 244/ Finanziaria 2008 art. 3 comma 59 Divieto di stipula di coperture assicurative per la responsabilità civile da colpa grave -> Danno erariale Legge 24/2017 (Legge Gelli) art 10 e 11 Obbligo di assicurazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie (mancanodecreti attuativi)
22 22 RESPONSABILITÀ GIURIDICA Criteri di attribuzione della responsabilità. Negli ordinamenti attuali affinché sorga il dovere di sottostare alla sanzione è necessario che il comportamento sia volontario. L autore può aver agito con: Dolo: illecito commesso con intenzione e consapevolezza di agire in modo illegittimo; Colpa: illecito commesso senza deliberata volontà.
23 23 RESPONSABILITÀ GIURIDICA Colpa: A. Colpa lieve (o lievissima) B. Colpa grave * La colpa grave è una grave negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o norme
24 24 POLIZZA ASSICURATIVA PER COLPA GRAVE Caratteristiche? All atto della sottoscrizione della polizza occorre valutare: 1. Retroattività: 10 anni (Legge 24/2017) 2. Massimale: Attendiamo le indicazioni dei decreti attuativi della Legge 24/2017
25 25 RESPONSABILITÀ NON GIURIDICA Responsabilità disciplinare: l obbligo di rispettare gli obblighi contrattuali e di comportamento professionale * Responsabilità ordinistico-disciplinare * Responsabilità etica e morale
26 26 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Principali sanzioni disciplinari: * Rimprovero verbale * Rimprovero scritto (censura) * Multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione * Sospensione dal lavoro e dalle retribuzioni fino ad un massimo di 10 giorni Sospensione dal lavoro e dalle retribuzioni da 11 giorni fino UPD ad un massimo di 6 mesi COMPETENZA UPD * Licenziamento con preavviso * Licenziamento senza preavviso
27 27 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE REGALIE!! Doveri di comportamento dei dipendenti pubblici: * Legge n.190/2012 (anticorruzione) * Codice di comportamento dei dipendenti ANAC * DPR 16 aprile 2013, n. 62 Include anche il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d uso di modico valore (non superiore a 150 euro) - anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali.
28 28 RESPONSABILITÀ ORDINISTICO DISCIPLINARE Il Codice Deontologico fissa le norme dell agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona assistita.
29 29 RESPONSABILITÀ ORDINISTICODISCIPLINARE L OPI (ex Collegio IPASVI ) esercita i controlli rivolti ad impedire comportamenti scorretti da parte dei professionisti. Le sanzioni disciplinari sono: * Avvertimento (diffida a non ricadere nella mancanza commessa) * Censura (dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa) * Sospensione dall'esercizio professionale * Radiazione dall'albo professionale
30 30 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE A chi viene attribuita la responsabilità?
31 31 RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE/COLLETTIVA 1. Responsabilità individuale: il soggetto sul quale grava la responsabilità è lo stesso che ha commesso l'illecito; 2. *Responsabilità collettiva: tutti i membri di una collettività (equipe) sono ritenuti responsabili per l'illecito commesso da uno o alcuni di loro.
32 32 RESPONSABILITÀ DIRETTA/INDIRETTA * Responsabilità diretta: il soggetto sul quale grava la responsabilità è lo stesso che ha commesso l'illecito; * Responsabilità indiretta: un soggetto è responsabile per l'illecito commesso da un altro, in virtù di una certa relazione intercorrente tra i due.
33 33 RESPONSABILITÀ DIRETTA/INDIRETTA Con l attribuzione di una attività (anche attraverso un piano di lavoro) l OSS è responsabile della corretta esecuzione della stessa Responsabilità dell Infermiere: * Culpa in eligendo: colpa nella scelta dell operatore di supporto; * Culpa in vigilando: colpa per mancata sorveglianza da parte dell infermiere sull operato degli operatori di supporto.
34 34 RESPONSABILITÀ COMMISSIVA/OMISSIVA * Responsabilità commissiva: comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione; * Responsabilità omissiva: condotta omissiva del soggetto agente, quando le norme impongono a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi dell art. 40 c.p. non impedire un evento, che si aveva l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
35 35 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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