Convegno Deontologia Torino, 15 aprile 2016 TITOLO II RAPPORTI PROFESSIONALI
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- Leonzia Sassi
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1 SLIDE 1 Convegno Deontologia Torino, TITOLO II RAPPORTI PROFESSIONALI Alfredo Robella Anna Maria Mangiapelo
2 SLIDE 2 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 1) Elementi del comportamento con i colleghi: Correttezza Lealtà Considerazione Cortesia Cordialità Assistenza reciproca
3 SLIDE 3 CORRETTEZZA Comportamento secondo le buone regole della morale ed educazione, anche civica LEALTA Onestà dichiarata ed ammirevole, costantemente associata a franchezza o sincerità CONSIDERAZIONE Stima, reputazione, riguardo, rispetto CORTESIA Comportamento rispettoso nei rapporti personali CORDIALITA Manifestazione spontanea di simpatia e stima
4 SLIDE 4 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 1) Assistenza reciproca: Disponibilità alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.
5 SLIDE 5 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 2) Divieto di utilizzo espressioni offensive nei confronti di un collega, anche in caso di ritorsione per comportamento scorretto subito. (comma 3) Rapporto giovane professionista con collega più anziano
6 SLIDE 6 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 4) Astensione da giudizi o azioni che possano ledere la reputazione del collega, senza fondato motivo. Vietati addebiti di responsabilità se il nesso condotta/danno chiesto a risarcimento viene argomentato e giustificato dal collega.
7 SLIDE 7 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 5) Il professionista deve astenersi da tutte le condotte atte ad acquisire in MODO SCORRETTO un cliente assistito da altro collega. (comma 6) Tale articolo si applica anche nei rapporti fra colleghi di studio associato o legati da rapporto di collaborazione o societario.
8 SLIDE 8 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 7) Qualsiasi corrispettivo ricevuto deve essere correlato ad una prestazione effettivamente svolta. L indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista non è considerata prestazione professionale per la quale si possa esigere il pagamento di un corrispettivo. Fatti salvi i pagamenti per cessione dello studio o parti anche immateriali di esso.
9 SLIDE 9 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 2) Prima di accettare incarico: Accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione, con recesso formale. In difetto avvisare il collega senza indugio. Accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell incarico del collega, al riconoscimento delle legittime spettanze di quest ultimo
10 SLIDE 10 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 2) Prima di accettare incarico: Invitare il cliente a pagare il compenso dovuto al precedente collega, salvo che questo sia stato contestato. (comma 3) Il professionista sostituito deve prestare piena collaborazione, trasmettere la documentazione previo consenso del cliente. Il tutto senza arrecare pregiudizio al cliente.
11 SLIDE 11 CODICE CIVILE ART Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (1) (2). (1) Tale diritto attiene solo ai documenti necessari per la dimostrazione dell'opera svolta. (2) La violazione dell obbligo di restituzione potrebbe configurare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
12 SLIDE 12 CASSAZIONE N depositata 30/04/2014 Integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista a restituire la documentazione contabile richiesta dal contribuente suo cliente. (nel caso di specie con aggravante dell abuso di prestazione d opera ai sensi art. 61 C.P. n.11)
13 SLIDE 13 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 4) Nelcasodisubentronelcorsodiattivitàprofessionaliilnuovo professionista dovrà avvisare del proprio incarico il collega sostituito e non dovrà arrecare pregiudizio alle attività in corso. Entrambi devono collaborare LEALMENTE per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso.
14 SLIDE 14 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 5) Il professionista DEVE declinare l incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti necessari per la corretta esecuzione del mandato.
15 SLIDE 15 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 6) In caso di decesso di un collega il professionista incaricato alla sostituzione temporanea da parte del Presidente del Consiglio dell Ordine ha l OBBLIGO di accettare l incarico, salvo giustificato motivo. Il successore deve agire con DILIGENZA, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori.
16 SLIDE 16 DEONTOLOGIA Insieme di regole morali che disciplinano l esercizio di una determinata professione DILIGENZA Assiduità, precisione, scrupolo (nello svolgimento di un lavoro o di un compito)
17 SLIDE 17 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA NON QUOTATE (CNDCEC settembre 2015) NORMA 1,3 L attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell incarico che determina un obbligazione di mezzi e non di risultato.
18 SLIDE 18 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 8) In presenza di pratiche iniziate dal deceduto e completate dal successore, la liquidazione dei compenso avviene, nei casi dubbi o di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell Ordine.
19 SLIDE 19 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 9) In caso di sospensione o temporaneo impedimento, il collega chiamato alla sostituzione cura la gestione dello studio con diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.
20 SLIDE 20 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 17 ASSISTENZA CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE (comma1) I professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di collaborazione nell ambito dei rispettivi compiti. E richiesta la reciproca informazione sullo stato dell arte e la consultazione per definire il comune comportamento.
21 SLIDE 21 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 17 ASSISTENZA CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE (comma2) Il professionista che ravvisa condotta scorretta da parte del collega ha il dovere di informare il Consiglio dell Ordine di appartenenza, il quale informa il Consiglio di Disciplina.
22 SLIDE 22 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 18 ASSISTENZA A CLIENTI AVENTI INTERESSI IN CONFLITTO CON CLIENTI ASSISTITI DA ALTRO PROFESSIONISTA (commi 1 e 2) La tutela degli interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà. Il professionista deve comportarsi secondo le regole generali di colleganza, evitando motivi di contrasto personale ed astenendosi dal trattare con il cliente del collega.
23 SLIDE 23 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 18 ASSISTENZA A CLIENTI AVENTI INTERESSI IN CONFLITTO CON CLIENTI ASSISTITI DA ALTRO PROFESSIONISTA (commi 3 e 4) Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull operato del collega. Usa la massima moderazione all insorgere di contrasti di opinione sullo svolgimento della pratica. Il professionista non trae profitto da eventuale impedimento del collega. Non si giova di informazioni confidenziali o elaborati riservati che il collega gli abbia fornito.
24 SLIDE 24 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 19 CORRISPONDENZA TRA COLLEGHI Il professionista non può divulgare informazioni riservate ricevute da colleghi o altri professionisti. Non può divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega o degli altri partecipanti (in caso di video conferenze). Nelle comunicazioni a distanza deve rendere nota la partecipazione di terzi agli interlocutori.
25 SLIDE 25 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 20 PRINCIPI GENERALI (commi 1 e 2) Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha diritto di scegliere il professionista e sostituirlo in qualsiasi momento. Cliente e professionista possono limitare l esercizio del diritto di recesso da parte del cliente. In tal caso, in presenza di recesso anticipato del cliente si può prevedere (già nel mandato) la corresponsione dell intero compenso concordato per il completamento dell incarico.
26 SLIDE 26 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 20 PRINCIPI GENERALI (commi 3 e 4) Il professionista ha diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le proprie prestazioni professionali. Al professionista è VIETATO acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori, nonché corrispondere compensi od omaggi in cambio di acquisizioni.
27 SLIDE 27 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 21 ACCETTAZIONE DELL INCARICO Prima di accettare un incarico, il professionista deve valutare se l accettazione viola i principi del codice (coinvolgimento del cliente in attività illegali). Dopo tale disamina il professionista deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione. Il professionista che accetta deve assicurare specifica competenza e adeguata organizzazione dello studio.
28 SLIDE 28 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 21 ACCETTAZIONE DELL INCARICO Con l accettazione il professionista informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri (elencati nel mandato, ad esempio). Informa altresì il cliente dell esistenza del codice deontologico.
29 SLIDE 29 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 22 ESECUZIONE DELL INCARICO (commi 1 e 2) Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in LIBERTA AUTONOMIA INDIPENDENZA Il professionista deve usare DILIGENZA e PERIZIA richieste dalle norme.
30 SLIDE 30 LIBERTA Stato di autonomia sentito come diritto e come tale garantito da una volontà e coscienza di ordine morale, sociale, politico AUTONOMIA Posizione giuridica di enti o persone nella cui sfera di attività non vi sia ingerenza da parte di altri INDIPENDENZA Capacità di sussistere e di operare in base a principi di assoluta autonomia
31 SLIDE 31 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 22 ESECUZIONE DELL INCARICO Il professionista deve illustrare al cliente gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi con la pratica affidata. Il professionista ha l obbligo di aggiornare in corso di mandato il cliente dello stato della pratica. Il professionista non deve esorbitare dai limiti dell incarico conferito, salvo i casi di urgente necessità. Egli deve assumere con prudenza le iniziative opportune e confacenti con lo scopo concordato con il cliente.
32 SLIDE 32 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 22 ESECUZIONE DELL INCARICO Il professionista non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico professionale negli affari del cliente, tali da compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all esercizio di specifiche funzioni professionali.
33 SLIDE 33 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 23 RINUNCIA ALL INCARICO (comma 1) Il professionista non deve proseguire nell incarico qualora ci siano circostanze o vincoli che possano influenzare la propria libertà di giudizio, o condizionare il proprio operato (mancato pagamento degli onorari) o porlo in conflitto di interessi o far venir meno la propria indipendenza ed obiettività.
34 SLIDE 34 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 23 RINUNCIA ALL INCARICO (comma 2) Il professionista non deve proseguire nell assolvimento dell incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
35 SLIDE 35 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 23 RINUNCIA ALL INCARICO (comma 3) Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, per sopravvenute modifiche alla natura dello stesso o per difficoltà della pratica, deve informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
36 SLIDE 36 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 23 RINUNCIA ALL INCARICO (comma 4) Nel caso di rinuncia all incarico il professionista deve avvisare il cliente tempestivamente. Se il cliente è irreperibile il professionista deve comunicare la rinuncia mediante raccomandata r.r. o p.e.c.. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli ( comunque non oltre 60 gg. dall avvenuta notifica) a incaricare altro professionista, il professionista rinunciatario non è responsabile per la mancata successiva assistenza, rimanendo l obbligo di informazione delle comunicazioni pervenutegli.
37 SLIDE 37 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 23 RINUNCIA ALL INCARICO Il professionista è obbligato a restituire senza ritardo al cliente la documentazione ricevuta per l espletamento del mandato (previo rilascio di ricevuta). Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per la liquidazione del compenso, non oltre l avvenuto pagamento.
38 SLIDE 38 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 24 FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI (commi da 1 a 3) Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie PATRIMONIALI O PERSONALI al cliente o per conto di questi. Il professionista che detiene somme del cliente deve operare con la massima diligenza e applicare i principi di buona amministrazione e della corretta contabilità. Il professionista che riceve somme per il versamento delle imposte, deve fornire ricevuta attestante il pagamento eseguito.
39 SLIDE 39 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 24 FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI (commi 4 e 5) Il professionista, in caso di deposito fiduciario, deve ottenere istruzioni scritte e seguirle. Il professionista ha diritto a trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente a rimborso delle spese sostenute, dando avviso allo stesso. In ogni altro caso egli è tenuto mettere a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo.
40 SLIDE 40 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 25 COMPENSO PROFESSIONALE (comma 1) Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all importanza dell incarico, alle conoscenze tecniche e all impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
41 SLIDE 41 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 25 COMPENSO PROFESSIONALE (commi 2 e 3) La misura del compenso è pattuita per iscritto all atto del conferimento dell incarico, con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi. Il compenso può essere costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell incarico.
42 SLIDE 42 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 25 COMPENSO PROFESSIONALE Il professionista non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all attività svolta o da svolgere (per gli acconti). Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
43 SLIDE 43 CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 25 COMPENSO PROFESSIONALE (commi 5 e 6) La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistono congiuntamente un cliente o che partecipino ad un associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi. E fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.
44 SLIDE 44 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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