MUNICIPIO DI CREMA SETTORE GESTIONE FINAZIARIA, TRIBUTARIA E COMMERCIALE

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1 MUNICIPIO DI CREMA SETTORE GESTIONE FINAZIARIA, TRIBUTARIA E COMMERCIALE SERVIZIO COMMERCIO ORDINANZA n. 2010/00571 del 06/12/2010 CALENDARIO DELLE APERTURE DOMENICALI E FESTIVE AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI - ANNO 2011 IL SINDACO Visto il D.Lgs. 31/3/1998 n 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59" che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio; Visto la Legge Regionale n. 22/2000 e s.m.i. in materia di vendite straordinarie e di orari degli esercizi commerciali adesso confluita nella L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 (Testo Unico in materia di commercio e fiere); Dato conto che occorre procedere anche per l anno 2011 alla definizione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e attività equiparate. Dato atto che in data 30 novembre 2010, è stato definito l'accordo in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e delle attività equiparate con le Associazioni di Categoria delle Imprese, Operatori del Settore della vendita in esercizi di MSV GSV e Centri Commerciali, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello locale; Visto gli artt. 7/bis e 50 del D.Lgs n. 267, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 3 del e dalla Legge n. 116 del ; Visto l'art. 22 dello Statuto comunale adottato con deliberazione consiliare n. 168 del , così modificato con deliberazioni n. 61 del , n. 63 del e n. 76 del ; DISPONE che per i motivi in narrativa esposti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa e attività equiparate osservano dal 1 gennaio 2011 le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico. DISPOSIZIONI GENERALI (1) ORARIO GIORNALIERO Tenuto conto di quanto successivamente disposto in materia di domeniche o festività, gli esercizi commerciali possono restare aperti a partire dalle ore 7 (sette) fino alle ore 22 (ventidue). Nel rispetto di tali limiti, l esercente determina liberamente l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque complessivamente le 13 (tredici) ore giornaliere di apertura. All esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall esterno. 1

2 Si precisa che l orario da pubblicizzare deve avere "carattere settimanale" (non potendo cioè essere variato nel corso della stessa settimana ed essendo quindi necessario attendere la domenica per modificarlo) e deve riguardare tutti i giorni, evidenziando l eventuale chiusura infrasettimanale prescelta. (2) GIORNATE ESCLUSE DALLE APERTURE a) Non è consentita l'apertura al pubblico, per tutti gli esercizi la vendita al dettaglio in sede fissa nelle seguenti giornate: Art. 103 comma 14 - L.r. n. 6/2010 (Testo Unico in materia di commercio e fiere) a) Sabato 1 Gennaio e) Lunedì 15 Agosto b) Domenica 24 Aprile Pasqua f) Domenica 25 Dicembre - pomeriggio c) Lunedì 25 Aprile g) Lunedì 26 Dicembre d) Domenica 01 Maggio (3) GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE Deroghe totali e parziali di apertura e orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa delle Medie Strutture di Vendita (MSV) - Grandi Strutture di Vendita (GSV) - Centri Commerciali a) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV) - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (GSV) - CENTRI COMMERCIALI Nel rispetto dei limiti di cui all art. 103 comma 11, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq. (MSV e GSV e Centri Commerciali) è consentita l apertura al pubblico: Art. 103, comma 5 lett. a), b), d) L.r. n. 6/2010 (Testo Unico in materia di commercio e fiere) Giovedì 6 Gennaio Domenica 3 Luglio Domenica ( ) 9 Gennaio Domenica 7 Agosto Domenica 6 Febbraio Domenica 4 Settembre Domenica 6 Marzo Domenica 2 Ottobre Domenica 27 Marzo Domenica 30 Ottobre Domenica 3 Aprile Domenica 6 Novembre Domenica 17 Aprile Domenica 20 Novembre Domenica ( ) 8 Maggio Domenica 27 Novembre ( ) Domenica 5 Giugno ( ) Nel principio sancito dalle disposizioni legislative regionali che prevedono che i predetti esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nella prima domenica dei mesi di gennaio a novembre - comma 5 lett. a) - per un totale di 11gg/anno, si determina quanto segue: 2

3 è stabilito che domenica 2 gennaio 2011 (prima domenica del mese) non è consentita l apertura al pubblico di tali attività - chiusura totale e che detta giornata viene recuperata nella domenica 9 gennaio 2011; è stabilito che domenica 1 maggio 2011 (prima domenica del mese che coincide con quelle dove non è consentita l apertura al pubblico di tutte le attività di vendita in sede fissa - comma 14,) che detta giornata viene recuperata nella domenica 8 Maggio 2011; ( ) E stata scelta l ultima domenica di novembre (27) come domenica di apertura al pubblico di tutte le attività di vendita in sede fissa - comma 5 lett. b) ; b) ESERCIZI DI VICINATO ESV Nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi una superficie di vendita fino a 250 mq (ESV Esercizi di Vicinato) è sempre consentita l apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive fatto salvo quelle di cui al precedente punto (2). c) CHIUSURA INFRASETTIMANALE: La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa. d) MESE DI DICEMBRE: Deroga dell obbligo di chiusura domenicale e festiva. (4) FIERE E MANIFESTAZIONI a) I MERCATINI SOTTO IL TORRAZZO nelle seguenti domeniche e/o festività: Domenica 17 Aprile Domenica 25 Settembre Domenica 29 Maggio Domenica 30 Ottobre b) I MERCATINI SOTTO IL TORRAZZO NATALIZI nelle seguenti domeniche e/o festività: Domenica 4 Dicembre Domenica 18 Dicembre c) I MERCATINI di CARNEVALE nelle seguenti domeniche e/o festività: Domenica 20 Febbraio Domenica 6 Marzo Domenica 27 Febbraio d) Per la FIERA di S. LUCIA nelle seguenti giornate - domeniche e/o festività: Domenica 11 Dicembre L orario di apertura degli esercizi la vendita al dettaglio è prorogato alle ore 24,00 Lunedì 12 Dicembre e) Per la FIERA di S. MARIA nelle seguenti giornate - domeniche e/o festività: Sabato 26 Marzo Domenica 27 Marzo Lunedì 28 Marzo L orario di apertura degli esercizi la vendita al dettaglio (ESV) è prorogato alle ore 24,00 3

4 (5) PANIFICATORI Non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive. Deroga al divieto di panificazione e vendita è consentita nel mese di dicembre. (6) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Per il MERCATO PUBBLICO COMUNALE DI VIA VERDI a) attività ordinaria annuale - nelle seguenti giornate - domeniche e/o festività: Giovedì 6 Gennaio Apertura consentita Giovedì 2 Giugno Apertura consentita Martedì 1 Novembre Apertura consentita Giovedì 8 Dicembre Apertura consentita b) iniziative commerciali straordinarie - nelle seguenti giornate - domeniche e/o festività: Domenica 9 Gennaio Domenica 10 Luglio Domenica 10 Aprile Domenica 9 ottobre Domenica 8 Maggio Domenica 13 Novembre Domenica 19 Giugno (*) Apertura consentita - Esercizi di Vicinato (ESV) ad esclusione degli esercizi di Media (MSV) e Grande Struttura di Vendita (GSV) e a quelli all interno di un Centro Commerciale (**) L Amministrazione Comunale può revocare o modificare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di rilascio dell autorizzazione all effettuazione dell iniziativa commerciale straordinaria, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che la rendono non più possibile o diversamente realizzabile o per inosservanza delle prescrizioni all uopo stabilite, senza prevedere alcun suo recupero. Per il MERCATO LA VENDITA DIRETTA DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI VIA B. TERNI c) attività ordinaria annuale - nelle prime e terze domeniche di ogni mese, come da calendario annuo adottato nel rispetto ed esecuzione della Convenzione stipulata allo scopo tra il Comune e le Associazioni di categoria. (7) EVENTI PARTICOLARI Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative, festa patronale, sagre o feste di carattere "rionale" promosse o organizzate, cioè in ambiti urbani (vie o piazze) ben definiti al fine di rivitalizzarli, riqualificarli e promuoverli possono essere autorizzate dall'amministrazione Comunale protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi di vendita ubicati nelle vie e/o piazze interessate, previa attenta valutazione dei programmi e della loro valenza economico-sociale. Analoghe facoltà possono essere concesse in occasione di iniziative direttamente promosse dall Amministrazione Comunale tese alla riqualificazione ambientale e sociale del territorio (come nel caso delle giornate ecologiche). 4

5 (8) ATTIVITA PARTICOLARI Anche in deroga a quanto in precedenza stabilito, nonché ad ulteriore specificazione di quanto disposto al successivo punto 9), negli impianti di distribuzione carburanti, nelle farmacie, nelle rivendite di giornali e riviste e generi di monopolio, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività considerate "principali". E consentita la possibilità di apertura domenicale per i concessionari di auto, moto ed autoveicoli in genere, in occasione di campagne pubblicitarie promozionali su scala nazionale. Per usufruire della deroga, è fatto obbligo alle ditte di comunicare preventivamente al Comune l iniziativa. (9) SFERA DI APPLICAZIONE Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano ai soggetti di cui all art. 5 bis, comma 12 della Legge Regionale Lombardia n. 30 del 28 novembre 2007, e della Legge Regionale Lombardia 29 giugno 2009, n. 9, e adesso confluite nella L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 (Testo Unico in materia di commercio e fiere) e agli industriali che vendono nel luogo di produzione le merci ivi prodotte nonché alle seguenti tipologie di attività: 1 Le rivendite di generi di monopolio 2 Le rivendite di giornali, riviste e periodici 3 Gli esercizi posti all interno di sale cinematografiche, nonché nelle stazioni ferroviarie 4 Gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie 5 Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d arte, oggetti d antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale Si precisa in merito che: 6 Per stabilire la "prevalenza" dell attività, il criterio cui far riferimento è l esercizio in forma esclusiva o comunque su almeno l 80 per cento della superficie di vendita dell esercizio 7 Nel caso di esercizio svincolato dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza in base alla "prevalenza" dell attività svolta, nello stesso è comunque e sempre ammessa anche la vendita di altri generi 8 La "prevalenza" deve essere permanente, non essendo consentite improvvise o momentanee variazioni dell esercizio (in altre parole un negozio che normalmente vende in prevalenza certi generi non può stare aperto la domenica solo perché quel giorno li sostituisce con altri esclusi dall applicazione della presente ordinanza) (10) ATTIVITÀ ARTIGIANALI Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita al pubblico degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione, nel rispetto ed esecuzione della Legge Regionale Lombardia 30 aprile 2009, n. 8 di Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell azienda. Da parte delle imprese artigiane è consentito il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione degli alimenti di propria produzione, tramite l utilizzo degli arredi dell azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. 5

6 La fascia oraria entro la quale gli esercenti devono scegliere gli orari di apertura e chiusura al pubblico è compresa: apertura: ore 6,00 (sei) chiusura: ore 24,00 (ventiquattro) All interno dei suddetti limiti orari ciascun esercente può liberamente determinare l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando il limite comunque delle 13 ore (tredici) ore giornaliere, per tutti i giorni settimanali. E fatto obbligo pubblicizzare gli orari mediante appositi cartelli e di esporre l elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati. Gli acquirenti non devono consumare i prodotti in spazi esterni al locale ove si svolge l attività artigianale e che devono essere assenti impianti ed attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati: in tal caso, infatti l attività si configurerebbe come somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e soggetta alle relative disposizioni. (11) FERIE La chiusura dell esercizio di vendita per ferie non comporta l obbligo della comunicazione preventiva all Amministrazione Comunale, qualora questa non superi i 30 giorni consecutivi. La sospensione dell attività di vendita per un periodo superiore ad un anno comporta la decadenza dell esercizio di vicinato (ESV) e la revoca dell autorizzazione nei casi di medie e grandi strutture (MSV e GSV). (12) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE Commercio itinerante: gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma ITINERANTE dovranno operare nel rispetto del vigente Regolamento per il commercio su aree comunali in forma itinerante, in particolare nelle zone dove tale commercio non è espressamente inibito, nei soli giorni feriali e nel rispetto del seguente orario: dalle ore 7:00 alle ore 22:00 Nei giorni di mercato è inibita la vendita su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di 500 metri dal mercato. (13) CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA (Phone Center e internet point.) I centri di telefonia possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana, per un limite massimo di 13 (tredici) ore giornaliere. La fascia oraria entro la quale gli esercenti devono scegliere gli orari di apertura e chiusura è: dalle ore 7:00 alle ore 22:00 L orario adottato deve essere reso noto al pubblico mediante esposizione di idoneo cartello visibile dall esterno; devono inoltre osservare un giorno di chiusura settimanale. Nei locali adibiti a centri di telefonia, non potrà essere svolta attività commerciale se non quella di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico. (14) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Si rimanda all apposita Ordinanza per la disciplina della materia degli orari e turni dei distributori di carburanti assunta nel rispetto ed in esecuzione della normativa della Regione Lombardia L/r n. 5/2004 e n. 25//2008, adesso confluite nella L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 (Testo Unico in materia di commercio e fiere); Per le autonome attività artigianali e commerciali presenti nell area di distribuzione dei carburanti non sono assoggettabili alla nuova disciplina di apertura/chiusura degli impianti di erogazione di carburante di cui alla DGR 10359/09, ma seguono le disposizioni statali e regionali loro afferenti e definite nell ordinanza sopra richiamata. 6

7 (15) PUBBLICI ESERCIZI Si rimanda all apposita Ordinanza per la disciplina della materia degli Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento assunta nel rispetto ed in esecuzione della Disciplina dei Pubblici Esercizi. (16) SANZIONI Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi del Decreto legislativo 114/98 e altre norme di legge e regolamentari in materie di commercio in sede fissa, su aree pubbliche e attività artigianali e dell art. 5 ter (sanzioni per le violazioni della disciplina degli orari) della Legge Regionale Lombardia n. 30 del 28 novembre 2007, e della Legge Regionale Lombardia n. 9 del 29 giugno 2009, e adesso confluite nella L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 (Testo Unico in materia di commercio e fiere); (17) NORME TRANSITORIE E FINALI Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l orario di lavoro previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori. La presente ordinanza, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa e su aree pubbliche con questa incompatibile. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n 114/1998, alla L.R. Lombardia n 14/1999, al Regolamento Regionale Lombardia 3/2000 così come modificato e integrato, alla l.r. Lombardia 5/2000, alla l.r. Lombardia n. 30/2003, alla l.r. n. 30/2007, alla l.r.. 9/2009 e adesso confluite nella L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 (Testo Unico in materia di commercio e fiere); Di dare comunicazione dei provvedimenti di cui sopra alle Associazioni di Categoria delle Imprese, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello locale; Alla Polizia Locale, agli uffici e agli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza. Crema 06/12/2010 IL SINDACO f.to Bruno Bruttomesso 7

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