Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

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1 Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile Autorità: Cassazione civile sez. un. Data: 20/06/2007 n Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - In genere LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente di sezione - Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere - Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: DPT DUROPLAST-TECHNIK VERWALTUNGS GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del notaio Dott. Dobereiner di Gotha, rep. 756/05 del 19/05/05, in atti; - ricorrente - contro CHEMIPLASTICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 64, presso lo studio dell'avvocato VITI ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI DE BIASI, giusta delega in calce al controricorso; - controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente (decreto ruolo 23428), del Tribunale di MILANO; udito l'avvocato Alfredo VITI; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/06/07 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale, visti l'art. 41 c.p.c. e ss., e art. 375 c.p.c., chiede, in via principale, che le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del proposto regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice italiano; in subordine, rimettano gli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee perchè decida in via pregiudiziale sulla questione interpretativa di cui all'art. 5, n. 1, lett. b, del Regolamento CE n. 44/2001. Fatto Pagina 1 di 5

2 PREMESSO IN FATTO Con istanza notificata il 31.5,2005 alla Chemiplastica s.p.a., la DPT Duroplasti - Technik Verwaltungs GmbH, società di diritto tedesco, con sede in (OMISSIS) ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, per sentire dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito (Tribunale di Milano). Assume la DTP che il aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei suoi confronti ed in favore della Chemiplastica per il pagamento della somma di Euro 5.483,90 per la fornitura di materiali, di cui alla fattura del (OMISSIS), eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, essendo, peraltro, l'asserito debito estinto con suo assegno in favore della Chemiplastica e da questa girato ad un'associazione ONLUS. Sostiene, in particolare la DPT che, in virtù dell'accordo del , in mancanza di deroghe o proroghe alla giurisdizione, con la formula "franco stabilimento compreso imballaggio", luogo dell'adempimento è lo stabilimento della ricorrente in (OMISSIS), dove dovevano essere consegnati i beni mobili oggetto del contratto, e che non troverebbe applicazione l'art c.c., come, invece, ritiene la controparte nella sua comparsa di risposta. Resiste con controricorso la Chemiplastica ed assume che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), del reg. CE n. 44/2001, ciò che conta, ai fini della giurisdizione, è l'obbligazione dedotta in giudizio e che nella fattispecie tale obbligazione è il pagamento delle merci; che, in ogni caso, nella fattispecie l'obbligazione caratteristica è costituita dalla fornitura della merce, per cui la giurisdizione si appartiene al giudice italiano, perchè in Italia vi è la sede della società che ha effettuato la prestazione caratteristica, in virtù dell'art. 4, della Convenzione di Roma, applicabile anche in virtù della L. n. 218 del 1995, art. 57. Secondo la Chemiplastica allo stesso risultato si giungerebbe in base all'art. 57, capo 3, sez. 1, lett. a), della Convenzione di Vienna dell' , che prevede che, in mancanza di scelta della legge applicabile al contratto, il pagamento del prezzo debba essere effettuato nella sede del venditore, nonchè in base all'art. 2, della convenzione dell'aja del , che stabilisce che la vendita sia regolata dalla legge interna del paese ove il venditore ha la residenza abituale al momento dell'ordine, ed infine in base all'art c.c., comma 3, in virtù del quale le obbligazioni di pagare una somma di denaro debbono essere adempiute al domicilio del creditore. Infine la Chemiplastica sostiene che la formula "franco stabilimento compreso imballaggio" significa che il bene venduto deve essere consegnato alla porta dello stabilimento del venditore e che, ove questa formula dovesse significare che la consegna doveva avvenire in (OMISSIS), tale clausola non era stata da lei accettata. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritengono queste Sezioni Unite che vada dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano. Va, anzitutto, premesso che la lite è soggetta al Reg. CE n. 44/2001, entrato in vigore l' (art. 76 reg.), perchè si tratta di materia civile o commerciale (art. 1 reg.); di soggetto ingiunto, domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'unione Europea (art. 2 reg.); di azione promossa successivamente all'entrata in vigore del regolamento (art. 76, comma 1, reg.). Il foro generale della DTP è, ai sensi dell'art. 2 reg., la (OMISSIS). Tuttavia, ai sensi dell'art. 5, Reg. n. 44/2001, n. 1, lett. a), la persona domiciliata nel territorio di uno stato può essere convenuta in materia contrattuale davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. La Chemiplastica a tal fine invoca tale norma ed inoltre le convenzioni di Roma del 1980,di Vienna del 1980 e dell'aja del 1955, nonchè l'art c.c Sennonchè, nella fattispecie la norma di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), del Regolamento va coordinata con il disposto della lett. b), dello stesso art. 5, n. 1, reg. n. 44/2001 che statuisce: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso di compravendita, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto". Ritiene questa Corte che la norma in questione di cui all'art. 5, nn. 1 e 2, del Regolamento individua in modo preciso ed inequivoco, sia pure ai limitati fini della giurisdizione, quale sia il luogo di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita, e cioè il luogo della consegna, individuando per tale tipo di contratto una "competenza speciale", accanto alla competenza generale di cui all'art. 2. Pagina 2 di 5

3 Risulta, quindi, modificata per effetto di questa norma del Regolamento relativamente ai contratti di compravendita, la normativa preesistente della convenzione di Bruxelles del 1968 e la giurisprudenza (che in merito si era formata) della Corte di Giustizia CE Infatti la CGCE, con sentenza , De Bloos, in C- 14/76, statuì che l'obbligazione dedotta in giudizio significava obbligazione posta a base dell'azione concretamente esercitata, con l'effetto che per le obbligazioni nascenti dallo stesso contratto si potevano avere diversi giudici competenti (CGCE , Leathertex, C-420/97; CGCE, , Curtom Made Commerciai LTD, C 288/92). Ne conseguiva, secondo la giurisprudenza della CGCE relativa all'art. 5, della Convenzione di Bruxelles, che il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita, andava determinata in conformità alla legge che disciplinava l'obbligazione controversa "secondo le norme di conflitto del giudice adito". L'impiego esclusivo del criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio aveva originato discussioni, sotto il profilo che ne poteva risultare individuato un Giudice con il quale il rapporto non presentava un effettivo collegamento (sentenze Custom Made, cit, e Gie Croup Concorde, , C /97). La Corte aveva rifiutato di impegnarsi in un'operazione ermeneutica analoga a quella condotta sul contratto di lavoro e questo a causa delle difficoltà di tipizzare nell'ambito della materia contrattuale situazioni rispetto alle quali risultasse adeguato l'impiego del criterio dell'obbligazione caratterizzante Su questo aspetto della precedente disciplina è appunto intervenuto il Regolamento, che, se ha mantenuto fermo il precedente criterio di collegamento per la generalità dei contratti, ne ha fatto però un criterio solo residuale, destinato ad applicarsi nei casi in cui la lite sorga da contratti diversi da quelli di compravendita di beni o di prestazioni di servizi. Il senso della norma di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), è che anche per i contratti di compravendita (come per quelli di prestazioni di servizi e quelli di lavoro), per l'obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo l'obbligazione caratterizzante il contratto, e, perciò, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene. Fattore di localizzazione diventa, così, il luogo in cui i beni sono stati consegnati o avrebbero dovuto esserlo, secondo il contratto. "Secondo il contratto" significa che o il luogo è stabilito dalle stesse parti o deve tornarsi a fare riferimento, per la sua Individuazione alla legge regolatrice del rapporto. Pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo del bene compravenduto, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello della consegna del bene problema si sposta sul concetto di "consegna", a norma dell'art. 5, n. 1, lett. b, reg. n. 44/2001. Non può condividersi l'assunto del P.G., secondo cui - sebbene il termine "consegna" dal punto di vista giuridico può assumere un contenuto diverso da quello del linguaggio corrente - esso va interpretato secondo la visione pragmatica e fattuale, che ispira il Regolamento, il quale preclude la invocabilità di norme sostanziali, di fonte interna o internazionale, e privilegia con l'art. 5, n. 1, lett. b), il luogo materiale della consegna, a prescindere dalla circostanza che quest'ultima coincida o meno con il trasferimento della proprietà, superandosi, per quanto concerne problematiche che vedono coinvolti soggetti comunitari, le varie previsioni di cui alle Convenzioni internazionali ed alle norme interne. In buona sostanza, secondo l'interpretazione propugnata dal P.G., il luogo di consegna della merce venduta, ove non sia specificamente e diversamente indicato nel contratto, coinciderebbe con il luogo di destinazione finale della merce stessa Tale interpretazione non ha base normativa nel regolamento nè trova riscontro nella giurisprudenza della CGCE. L'art. 5, n. 1, lett. b), si limita infatti a riferirsi al luogo di consegna indicato dal contratto e non vi è motivo per ritenere che non si sia voluto dare un significato e contenuto giuridico a tale termine. Allorchè il regolamento ha voluto riferirsi al luogo di destinazione finale della merce, l'ha detto espressamente. Infatti, con riferimento alla norma in questione e come eccezione alla stessa, l'art. 63, comma 1, del reg. n. 44/2001, statuisce che: "Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta dinanzi ad un Giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'art. 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale Giudice qualora il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo". Ne consegue che la novità introdotta dall'art. 5, n. 2, del regolamento consiste, in buona sostanza, Pagina 3 di 5

4 nell'affermare la giurisdizione unica per il contratto di vendita di beni mobili in riferimento al luogo della consegna del bene, indipendentemente da quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio Se questo luogo della consegna del bene è individuato nel contratto, ad esso necessariamente occorrerà fare riferimento; se esso non è individuato, occorrerà fare riferimento ai principi già affermati dalla CGCE in tema di luogo in cui l'obbligazione va eseguita, con la particolarità che, a questi fini della giurisdizione, si tratta sempre dell'obbligazione di consegna del bene. Anche tale luogo, quindi, va determinato, secondo le norme di conflitto del Giudice adito (CGCE , GIE Group Concorde, C - 440/97) Non si pone un problema di rimessione alla Corte di Giustizia. Il Giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria rilevante ai fini della decisione sollevata da una delle parti, quando la corretta applicazione della stessa norma si impone con evidenza tale da non lasciar spazio a ragionevoli dubbi (Cass. 25/11/2003, n ; Cass. 14/09/1999, n. 9813), come nella fattispecie. Infatti il detto giudice non deve rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia o quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire, che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte, ovvero della "evidenza" dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (cfr. Corte Giustizia CE 6 ottobre 1982, C - 283/81, Cilfit). A ciò va aggiunto che nella fattispecie la soluzione della questione passa attraverso l'interpretazione del contratto, che rientra nell'esclusiva competenza del giudice nazionale Occorre, quindi, nella fattispecie accertare - ai fini della giurisdizione - quale sia il luogo della consegna del bene compravenduto, nonostante la controversia attenga al pagamento del prezzo. Questa Corte deve pertanto passare all'esame del contratto, in quanto in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del "fatto" e pertanto devono procedere direttamente all'apprezzamento dei fatti, allegati dalle parti ed emergenti dalle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice "a quo" (Cass. Sez. Unite, 10/08/2000, n. 560). Il contratto in questione non prevede, giusto quanto risulta dalla proposta contrattuale in atti (ed. ordine di acquisto), alcunchè in merito al "luogo della consegna". Prevede, invece, " condizioni per la consegna : franco stabilimento compreso imballaggio" ed inoltre "modalità di consegna: spedizione" Osserva questa Corte che, anche a ritenere che con la locuzione "franco stabilimento compreso imballaggio" si sia fatto riferimento allo stabilimento dell'acquirente, la clausola "franco" denota solo che le spese di trasporto sono a carico del venditore. Tale clausola (come le clausole FOB /CIF/FIO) non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà, trattandosi di una clausola riferibile, unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente. Tali clausole, quindi, comportano l'assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli oneri connessi ma non implicano di per sè lo spostamento convenzionale del luogo di consegna (Cass. S. U., 25/01/1995, n. 892; Cass. 04/11/2002, n ) Stante la mancata convenzionale indicazione nel contratto del luogo di consegna della merce, nel procedere all'individuazione di tale luogo deve farsi direttamente riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980, ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 765, che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti, le quali sono, pertanto, irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali (Cass. Sez. Unite, 20/09/2004, n.18902; Cass. S.U. n /2002; Cass, S.U. n. 7503/2003). La convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili prevale sulla disciplina dettata per le obbligazioni contrattuali dalla Convenzione di Roma del , in tal senso deponendo l'art. 21, di quest'ultima Convenzione (Cass. S.U , n. 7503) La Convenzione di Vienna all'art. 31, dispone che: "Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in Pagina 4 di 5

5 altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste: a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perchè le faccia pervenire all'acquirente; b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo; c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto". Nella fattispecie, poichè nell'ordine di acquisto non si indicava uno specifico luogo di consegna della merce, mentre si prevedeva espressamente che la modalità di consegna fosse la "spedizione" il luogo di adempimento dell'obbligo di consegna della merce oggetto della vendita era l'italia, con la consegna del bene al trasportatore (Cass. S.U , n. 7; Cass , n ) Così individuato il luogo di consegna della merce venduta, esso concretizza il criterio di collegamento per la giurisdizione del Giudice italiano per ogni controversia relativa ad obbligazione nascente dal contratto di vendita, ivi compresa quella relativa al pagamento del prezzo. 5. Va, quindi, dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla resistente. PQM P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del Giudice italiano. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 giugno Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007 Note Utente: casbb09 CASB BIBLIOTECA DIGITALE Copyright Giuffrè Tutti i diritti riservati. P.IVA Pagina 5 di 5

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