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1 "':~.. ; o -Ussembu Per ilcancelliere,,'folii},stf},.j o J lt j t II ~~TI Amministratore principale TRIBUNALE DI VICENZA SEZIONE DISTACCATA DI SCHIO Il Giudice, dotto Edoardo Buonvino, nella causa iscritta al n.1845/09 RG, promossa da ELECTROSTEEL EUROPE S.A., nei confronti di EDIL CENTRO S.p.A. ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. ESPOSIZIONE DELL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA (Par. 22 delle indicazioni pratiche di cui alla nota 2009/C 297/01) 'o Edil Centro S.p.A. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Electrosteel Europe S.A., società di diritto francese, per ottenere il pagamento della somma di 36588,26, oltre interessi ed accessori di legge, quale corrispettivo per la vendita di merci. 1\ ricorso è stato accolto, con decreto n.569/09 del 17 aprile Awerso tale prowedimento ha proposto opposizione, ex art. 645 c.p.c., la soci~» ingiunta, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, ai sensi delle disposizioni di cui al reg. 44/01 CE. A sostegno di tale eccezione, l'opponente ha dedotto di avere sede in Francia, e che, pertanto, la presente controversia, <aisensi dell'art. 2 del citato regolamento comunitario, avrebbe dovuto essere instaurata in tale Stato membro. Ha, inoltre, dedotto, che il contratto stipulato tra le parti si sarebbe concluso presso la sede dell'opponente in Arles. Sul punto, parte opposta ha preso posizione deducendo che il contratto oggetto di controversia si sarebbe, in realtà, concluso presso la propria sede, sul territorio italiano, in Piovene Rocchette (VI). l \ \
2 La convenuta medesima ha aggiunto: "Ai fini della competenza del giudice italiano a conoscere della presente vertenza si indica inoltre la consegna della merce "Franco n. sede presso Edil Centro S.p.A.". Per tali ragioni la competenza giurisdizionale sulla presente controversia spetterebbe al Giudice italiano. E' invero, pacifico, e risulta, comunque, dall'esame dei documenti depositati in atti, che la merce oggetto del contratto controverso è stata consegnata all'odierna opponente mediante vettore, che ha preso in carico la merce medesima in Italia, presso la sede della parte convenuta, e l'ha consegnata in Francia, ad Arles, presso la sede dell'opponente. 2. LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE EX ART. 234 DEL \ Poichè la presente controversia ha ad oggetto un contratto di vendita di merci tra :~,.i -.--;~<><jimprenditori con sede in due diversi Stati membri dell'unione Europea, ai fini della ~ TRATTATO UE (Art. 267 TFUE). LE DIVERSE OPZIONIINTERPRETATIVE 44/01. (Par. 22 delle indicazioni pratiche di cui alla nota 2009/C 297/01) DEL REG. -,/1 risoluzione della questione di giurisdizione è applicabile la disciplina di cui al Reg. 44/01 (h j;j CE. Per tale ragione sembrano irrilevanti (e non verranno prese in considerazione nel prosieguo della presente ordinanza) Ie deduzioni delle parti aventi ad oggetto il luogo di conclusione del contratto, che, secondo il codice di procedura civile, costituisce criterio di ripartizione della competenza tra Giudici dello Stato italiano, ma non viene preso in considerazione dal richiamato regolamento comunitario ai fini della ripartizione della competenza giurisdizionale. Atteso che l'odierna opponente ha sede in Francia (e che, pertanto, la parte avrebbe potuto essere convenuta avanti al Giudice francese in applicazione dell'art. 2 del citato regolamento), si deve verificare se la competenza giurisdizionale di questo giudicante 2 \
3 sussista alla luce delle altre norme contenute nel Regolamento 44/01, e, segnatamente, in applicazione dell'art. 5. A mente dell'art. 5, par. 1 lett b), primo trattino, infatti, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. La norma richiamata ha dato luogo ad interpretazioni difformi in giurisprudenza, tanto da parte dei Tribunali di merito, quanto da parte della Corte di Cassazione. In particolare, poiché il Regolamel)to non scolpisce i caratteri di una precisa nozione di "luogo di consegna", si è reso necessario stabilire, se, con tale espressione, il legislatore :~~ :' d.1 diversa interpretazione a seconda della legge nazionale o delle norme di diritto ~. materiale uniforme dettate dalle convenzioni internazionali in concreto applicabili..-'" Dapprima il Giudice di legittimità ha ripetutamente statuito che, "in tema di vendita internazionale implicante trasporto di merci, luogo della consegna - ai sensi dell'art. 31, primo comma, lettera a), della Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 11 dicembre 1985, n. 765) - è quello nel quale i beni sono trasmessi al vettore, salvo specifica deroga pattizia in ordine alfa diversa consegna rilevante ai fini della liberazione del venditore. Sicché, ove la consegna delle merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente debba awenire in Italia, la giurisdizione in ordine alla controversia sull'esecuzione e sull'adempimento del contratto è devoluta al giudice italiano, a nulla rilevando che detto contratto contenga anche una pattuzione sulla destinazione finale della merce nei magazzini, all'estero, della società 3
4 acquirente, trattandosi di clausola non destinata ad incidere sulla determinazione del luogo di consegna in senso giuridico" (Cass. n.7/07, in ). A tale indirizzo si è conformata buona parte della giurisprudenza di merito. Si è, inoltre, ritenuto, che "il patto relativo allocus destinatae solutionis debba riguardare specificamente la consegna, e non la destinazione finale della merce, sicché non rileva la mera circostanza che il contratto contenga anche una pattuizione sulla destinazione finale della merce ne; magazzini all'estero dell'acquirente, trattandosi di una clausola non destinata ad incidere sulla determinazione del luogo di consegna in senso giuridico: a sostegno di tale conclusione, si è osservato che l'art. 31, lett. a) della Convenzione di Vienna non può essere interpretato nel senso che la liberazione del venditore con la ~ consegna delle merci al primo trasportatore opera solo se non risulta identificato alcun,~ "- "C.""... ~..., 1,3~-\luogospecifico in cui il venditore è obbligato a consegnare, un'interpretazione siffatta t~. 7i~J:~resupponendo, infatti, il ritener vero che, nella vendita internazionale di beni mobili con :! trasporto di merci, il luogo di consegna possa non essere indicato e che, conseguentemente, la Convenzione abbia inteso fissare una regola suppletiva, volta a.,~ colmare una lacuna contrattuale. (Le prassi negoziali sulle quali la regola si innesta sono, come è noto, di segno opposto: il luogo di consegna è sempre indicato, essendo logicamente pressoché inconcepibile un difetto pattizio di indicazione di destinazione nel trasporto di merce venduta e destinata all'acquirente: "la regola posta dalla Convenzione è dunque volta non già a colmare una lacuna, ma a stabilire invece che, fermo il fatto che la destinazione finale delle merci è sempre indicata, tuttavia l'obbligo di consegna del venditore è adempiuto... mediante consegna al primo vettore"; Casso Sez. Un., 3 gennaio 2007, n. 1; 20 giugno 2007, n ; 20 giugno 2007, n ; 24 agosto 1989, n. 3751, tutte in )". In base alla richiamata giurisprudenza, poichè le merci oggetto del contratto sono state rimesse al vettore presso la sede della convenuta opposta in Italia, per essere, 4
5 successivamente, consegnate all'opponente in Francia, e, di conseguenza, Edil Centro S.p.A. si è liberata della propria obbligazione, con la rimessione delle merci al vettore, in Italia, competente a conoscere la presente controversia dovrebbe essere il Giudice italiano. Con la recente Ordinanza n del 5 ottobre 2009, tuttavia, le Sezioni Unite hanno sancito il seguente principio di diritto: "In tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "Iuogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "Iuogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente -, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato..1\/\, l f rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella ( { :irelativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal '(,( W Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, "in subiecta materia", \; dalla Convenzione di Vienna. L'art. 31 di detta Convenzione, relàtivo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all'individuazione de/luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una "regula iuris" idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione." Alla luce di tale nuovo arresto, nel caso di specie questo giudicante dovrebbe ritenersi privo di competenza giurisdizionale, atteso che il luogo di destinazione finale della merce oggetto del contratto, è la sede dell'opponente, in Francia. Sarebbe, quindi, l'autorità giurisdizionale francese a dover esaminare il caso. 3. IL PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO (Par. 23 delle indicazioni pratiche di cui alla nota 2009/C 297/01) 5
6 La seconda soluzione interpretativa, sostenuta, da ultimo, dalle Sezioni Unite con la citata ordinanza n , sembra preferibile a questo giudicante. Si ritiene, infatti, che vada considerata la ratio ispiratrice delle norme contenute nel Regolamento n.44/01, che corrisponde all'esigenza di individuare in modo univoco il Giudice competente a pronunciarsi su una determinata controversia, dettando una regola processuale applicabile a prescindere dall'individuazione e dall'interpretazione della normativa sostanziale che regola il singolo caso. Aderendo alla tesi di cui alla Sent. n.7/07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al contrario, l'individuazione del Giudice competente dipenderebbe in massima parte dall'interpretazione della normativa sostanziale in tema di obbligazioni contrattuali, normativa la cui individuazione.può essere, a seconda dei casi, controversa, e, soprattutto, prestarsi ad interpretazioni confliggenti da parte di giudici di uno o più stati.~l~.,.~<)... :o,q..., \\~.,~\-... ~:~ ';'~. ~ l "versi. :;~/~a seconda opzione interpretativa, (fatta propria dalla Corte di Cassazione con Ord. A /I, ~~.21191/09) che consente di attribuire rilevanza al luogo di destinazione finale della o\j merce, a prescindere dalla considerazione del luogo in cui il venditore si è liberato dalla propria obbligazione di consegna, rimettendo la merce al vettore, sembra, dunque, meglio rispondere alle esigenze di armonizzazione tenute in considerazione dal Regolamento n.44/01. A favore di tale seconda opzione, sembra doversi richiamare anche una recente pronuncia di Codesta Corte, in causa C-386/05, secondo cui "la disciplina sulla competenza speciale in materia di contratti di compravendita di beni prevista dall'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino del regolamento (Ce) n. 44/2001 è applicabile anche in caso di consegne in diversi luoghi di uno stesso Stato membro. In caso di controversia relativa a beni mobili, riferibili al/o stesso contratto di compravendita e consegnati in diversi luoghi di un medesimo Stato membro, il giudice competente è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna 6
7 principale, da determinarsi in base a criteri economici. Se tale determinazione non è possibile, è competente il giudice di uno qualsiasi dei luoghi di consegna a scelta dell'attore". Sebbene la sentenza richiamata non prenda direttamente in considerazione la questione oggetto della presente ordinanza di rimessione, essa indica il criterio economico come quello più adeguato alla risoluzione delle questioni riguardanti il riparto di competenza ai sensi dell'art. 5 Reg. 44/01 CE, anche al fine di evitare che si possa prospettare la competenza di più Giudici sulla medesima controversia. Sembra, quindi, che l'adozione del criterio economico possa essere utilmente estesa anche alle questioni riguardanti il riparto di competenza tra Giudici di diversi Stati membri, essendo ciò, almeno apparentemente, consentito dal tenore letterale del richiamato art.5. L'esistenza di due pronunce del Giudice nazionale di ultima istanza sul punto costituente oggetto della presente ordinanza di rinvio, l'una di tenore opposto rispetto all'altra, 1IL l i r succedutesi a breve distanza di tempo, induce questo giudicante a ritenere che esista un (.V( dubbio sull'interpretazione del Regolamento n.44/01 CE, tale da giustificare la rimessione ~\ \J., ':~\della questione alla Corte di Giustizia. j' 4. LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE SOTTOPOSTA ALLA CORTE (Par. 24 delle indicazioni pratiche di cui alla nota 2009/C 297/01) Si ritiene pertanto che debba essere sottoposta alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la seguente questione pregiudiziale: Se l'art. 5, par. 1 lett b) del Regolamento n.44/01 CE, e, comunque, il diritto comunitario, laddove esso statuisce che il luogo di esecuzione dell'obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, vada interpretato nel senso che il 7
8 luogo della consegna, rilevante ai fini della individuazione del Giudice dotato di /( competenza giurisdizionale, sia quello di destinazione finale delle merci oggetto del contratto ovvero quello in cui il venditore si libera dell'obbligazione di consegna, in base alla normativa sostanziale applicabile al singolo caso, ovvero, ancora se sia prospettabile una diversa Interpretazione della norma citata. P.Q.M. Dispone che la presente decisione di rinvio, nonché copia del fascicolo di causa, sia inviata direttamente alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'unione Europea, mediante plico raccomandato. SI comunichi alle parti. Schio, /"" DEPOSITATO IN CANCELLERIA ~~ ~,-~3~FE~B~.2~O~10 -- /I 8
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