CASSAZIONE CIVILE - Sezione III - sentenza n. 20 del 2 gennaio 2009

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1 SENTENZE IN SANITÀ CORTE DI CASSAZIONE CASSAZIONE CIVILE - Sezione III - sentenza n. 20 del 2 gennaio 2009 IL PAZIENTE È UN CONSUMATORE E PUÒ AVVALERSI DELLE TUTELE DI CATEGORIA Il paziente, considerato quale consumatore, può avvalersi delle disposizioni introdotte dal Legislatore a tutela della specifica categoria e,quindi, anche di quelle norme dirette a porlo nella condizione di richiedere tutela giudiziaria là dove è per lui più agevole, ovverosia nel luogo in cui risiede. La domanda di condanna al risarcimento del danno proposta in confronto di un medico allegando che da una prestazione da lui eseguita presso il proprio studio è derivato all'attore un danno, deve essere qualificata come domanda fondata su contratto di prestazione d'opera professionale, di cui si fa valere un a- dempimento inesatto. Paziente e medico e per esso la struttura sanitaria in cui opera, assumono, pertanto, nel contratto di prestazione d'opera professionale medica, le rispettive qualità di consumatore e professionista. Il paziente può proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, sia stato o no il contratto di prestazione di opera professionale concluso per iscritto. omissis Svolgimento del processo 1. è stata depositata in cancelleria, il , la relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., che viene riprodotta di seguito: 1. - La società X. ha presentato istanza di regolamento di competenza con ricorso consegnato per la notifica il e la cui notifica, in confronto di S.F. e P. M.T. è stata eseguita il ed in confronto della Ras ora Allianz il 28 dello stesso mese. Il ricorso è stato depositato l' S.F. e P.M.T. hanno resistito depositando una memoria. È impugnata sentenza, non definitiva, con cui il tribunale di Treviso sezione staccata di Conegliano ha dichiarato la propria competenza per territorio sulla domanda. La sentenza è stata depositata il ; 2. - La sentenza è stata pronunciata su domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale medica, proposta con citazione notificata il Gli attori, nella citazione, hanno narrato di risiedere a Conegliano, dove avevano trasferito la loro residenza, dalla X., dopo i fatti che hanno dato origine alla causa. La domanda è stata proposta deducendo che in occasione del parto, il figlio Domenico ha subito lesioni che lo hanno reso completamente invalido e ciò a causa della negligente condotta dei sanitari e dell'inadeguato apparato strutturale organizzativo della casa di cura della società X., dove il parto è avvenuto. 1

2 La società convenuta si è costituita tempestivamente e nella comparsa di risposta ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio, indicando come competente il tribunale di Palmi, sede della società e dove i fatti sono accaduti. La stessa eccezione è stata reiterata dalla società Ras, chiamata in causa dalla convenuta. L'eccezione è stata rigettata. Il tribunale ha affermato che la competenza sulla domanda deriva dall'applicazione di quanto disponeva l'art bis c.c., comma 3, n. 19, ed ora dispone l'art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n La ricorrente chiede che la questione di competenza sia decisa statuendo che la competenza spetta al tribunale di Palmi in base agli artt. 19 e 20 c.p.c., che assume siano stati violati. Il ricorso svolge quattro motivi, che si concludono ciascuno con la esposizione di un quesito di diritto Sulla questione di competenza la Corte, se condividerà i principi di diritto di seguito espressi, potrà statuire nel senso che essa spetta al tribunale di Treviso sezione staccata di Conegliano Il primo quesito è stato così formulato: - Se può il tribunale dichiararsi competente per territorio quale Giudice del luogo di residenza del consumatore, nonostante la palese fondatezza dell'eccezione di incompetenza ritualmente e tempestivamente sollevata ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., con riferimento al luogo in cui ha sede la persona giuridica convenuta ed a quello in cui è sorta e doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, sul presupposto che il d.lgs. n. 265 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), istituisca un foro esclusivo speciale. La risposta a tale quesito sta nel principio di diritto - noto alla ricorrente - enunciato da questa Corte a sezioni unite nella sentenza 1 ottobre 2003 n , di lì in poi applicato in modo costante dalla giurisprudenza della stessa Corte, sino a Cass. 6 settembre 2007 n Questa la formulazione del secondo quesito: - Se può il tribunale ritenere sussistente il foro esclusivo del consumatore ex art. 33 comma, 2 lett. u), del Codice del consumo, in deroga agli ordinari criteri di individuazione della competenza per territorio indicati dall'art. 18 c.p.c. e ss., nel caso di obbligazione insorta nell'ambito di un'attività non commerciale e/o non operante nei canali distributivi di massa, ancorché esercitata con i caratteri della professionalità, e dunque al di fuori di un rapporto di consumo. Il principio di diritto in base al quale dare risposta al quesito è il seguente. La domanda di condanna al risarcimento del danno proposta in confronto di un medico allegando che da una prestazione da lui eseguita presso il proprio studio è derivato all'attore un danno, deve essere qualificata come domanda fondata su contratto di prestazione d'opera professionale, di cui si fa valere un adempimento inesatto. Il paziente può proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, sia stato o no il contratto di prestazione di opera professionale concluso per iscritto: ciò, in base all'art bis c.c., commi 1 e 3, n. 19), se la domanda è stata proposta prima della entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e di tale decreto art. 33, commi 1 e 2, lett. u), se proposta dopo. 2

3 Paziente e medico e per esso la struttura sanitaria in cui opera, assumono, nel contratto di prestazione d'opera professionale medica, le rispettive qualità di consumatore e professionista e la disposizione dettata dalle disposizioni richiamate si applica anche se il contratto non è stato concluso per iscritto ed indipendentemente perciò dal fatto che sia stata pattuita per iscritto una clausola di proroga della competenza. Invero, il d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, nel delineare le condizioni di applicazione delle norme generali sui contratti del consumatore - se letto alla stregua delle definizioni contenute nell'art. 3, non esclude da tale ambito contratti che pur intervenendo tra un consumatore ed un professionista non abbiano natura di contratti di massa. La natura del bene o servizio dedotto in contratto assume rilevanza - a norma dell'art. 33, comma 4, a art. 33, comma 6, e dell'art. 34, comma 1, al diverso fine di condizionare o limitare l'applicabilità di talune previsioni contenute nell'art. 33, ovvero a fini di valutazione della vessatorietà della clausola contrattuale. Rientra dunque nell'ambito di applicazione delle norme di disciplina dei contratti del consumatore quello avente ad oggetto prestazioni proprie della professione medica, conclusi con la struttura sanitaria in cui il medico opera Il quesito che conclude il terzo motivo di ricorso è il seguente: - Se può il tribunale dichiarare la propria competenza del d.lgs. n. 265 del 2005, ex art. 33, comma 2, lett. u), quale Giudice del luogo di residenza del consumatore, quando l'attore abbia implicitamente rinunciato a valersi del foro esclusivo al momento della introduzione della lite ed abbia dedotto ed allegato la sussistenza dei relativi presupposti solo nel corso della udienza di trattazione. Nell'illustrazione del motivo è sostenuta la tesi che l'attore deve indicare nell'atto introduttivo le ragioni della scelta del foro da lui compiuta e non ne possa dare giustificazione in risposta alla eccezione del convenuto. La tesi sostenuta non appare fondata. L'attore non ha onere di dichiarare le ragioni della scelta di adire un determinato foro: se le indica, nel caso di foro derogabile, l'effetto che ne deriva è di delimitare a quelle sole ragioni l'onere del convenuto, che, eccependo l'incompetenza del Giudice adito ed indicando la competenza di un diverso foro, ha altrimenti l'onere di contestare la scelta dell'attore in rapporto a ciascuno dei fori pertinenti alla domanda. Se la domanda trae origine da un contratto tra professionista e consumatore ed è proposta da questi; siccome pertinente criterio di collegamento della competenza è quello del luogo della sua residenza o del domicilio eletto nel contratto; quand'anche tale residenza o domicilio non siano dichiarati nell'atto introduttivo; essendo questo il pertinente criterio di collegamento delle cause del consumatore, che l'attore può quindi scegliere, spetta al convenuto contestare che il convenuto abbia lì residenza o domicilio e, per il caso che il consumatore risulti non aver agito davanti al proprio foro, il convenuto professionista dovrà contestare anche che il foro adito sia competente in base ai criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.. Ne risulta il seguente principio di diritto. 3

4 Non avere il consumatore indicato nell'atto introduttivo di avere scelto il foro adito appunto in quanto foro di sua residenza o domicilio, non significa che egli abbia rinunciato a valersene. Una volta sollevata l'eccezione dal convenuto ed estesa l'eccezione a contestare il foro adito come foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, spetterà all'attore, e ne avrà la possibilità nel rispetto dell'art. 183 c.p.c., di produrre i documenti che ritenga idonei a dimostrare i presupposti di fatto del collegamento tra domanda e foro adito. Ciò che risulta sia avvenuto Il quarto motivo si conclude col seguente quesito di diritto: - Se può il Giudice ritenersi competente quale foro esclusivo del consumatore ritenendo che, ai sensi del d.lgs. n. 265 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), il criterio di collegamento sia da individuare nel luogo di residenza del consumatore al momento dell'instaurazione della lite anziché in quello di residenza al momento in cui è sorta o doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Al quesito si può dare risposta in base al seguente principio di diritto: - L'art. 33, lett. u), del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si interpreta nel senso che la residenza del consumatore cui la norma ha riguardo è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto che ha dato origine alla domanda. Tuttavia, il giudice adito dal consumatore può riconoscere il proprio difetto di competenza se accerti che lo spostamento di residenza del consumatore sia stato fittizio o compiuto al solo fine di radicare colà la lite. Ciò per queste considerazioni La disposizione dettata dal d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), ciò di cui la ricorrente non dubita - individua nella residenza del consumatore od alternativamente nel domicilio da lui eletto nel contratto, il foro delle controversie che traggono origine dai contratti del consumatore, prescindendo così dalla posizione che le parti assumono nella causa Siccome si tratta di norma sul processo, lo stato di fatto rilevante è in linea di principio, rispetto alla residenza, quello in essere alla data della domanda La disciplina della competenza interna che si trae dall'art. 33 del codice del consumo, così interpretata, rispecchia quella stabilita, per la competenza giurisdizionale, dall'art. 16, comma 1, del Regolamento (Ce) 44/2001 e già dall'art. 14, comma 1, della Convenzione di Bruxelles e, in forza del richiamo operato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, comma 2, a proposito delle domande proposte davanti al Giudice italiano in confronto di convenuti non domiciliati nel territorio di uno Stato cui si applica la disciplina comunitaria appena richiamata L'ancoraggio del foro allo stato di fatto esistente al momento della conclusione del contratto, anziché a quello della domanda - opzione interpretativa prospettata dalla ricorrente - non consentita né dalla natura né dalla lettera della norma, contrasta con la ragione che è al fondo della disposizione, che è quella di mettere il consumatore nella condizione di richiedere la tutela giudiziaria là dove è per lui più agevole, ovverosia nel luogo in cui risiede Il limite per cui il foro delle cause del consumatore, in tutti i casi in cui il consumatore cambia in seguito il luogo della sua residenza, anziché essere riferito alla data della domanda, 4

5 andrebbe riferito alla data in cui è concluso il contratto della cui esecuzione si discute, finirebbe col dare rilievo, come criterio di collegamento della competenza, ad un luogo che può non coincidere né col foro del convenuto né con quello di conclusione del contratto La circostanza che il luogo di residenza sia stato spostato in coincidenza temporale con l'inizio della causa e per converso a distanza di tempo dai fatti che hanno dato origine alla controversia può giustificare nel caso concreto un accertamento di abuso del processo e giustificare una dichiarazione di difetto di competenza a favore del Giudice della precedente residenza. Ma non è stato dedotto che lo spostamento di residenza sia stato compiuto in funzione del radicare la causa davanti al Giudice poi adito Le considerazioni svolte nella memoria dei resistenti circa l'incompletezza dell'eccezione di competenza dovrebbero restare assorbite La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte né le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. - Il collegio, esaminati gli scritti delle parti e la relazione, ha condiviso di questa gli argomenti e la soluzione. A proposito degli argomenti svolti al punto 5.4. e successivi il collegio considera che nello stesso senso la sezione ha deciso con la ordinanza 26 settembre 2008 n E' dichiarata la competenza del tribunale di Treviso sezione distaccata di Conegliano. Per la riassunzione è assegnato il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza Sulle spese di questa fase del giudizio provvedere in sede di decisione della causa il tribunale dichiarato competente. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Treviso sezione distaccata di Conegliano; assegna per la riassunzione il termine perentorio di tre mesi della comunicazione della presente ordinanza; rimette al tribunale dichiarato competente di provvedere sulle spese di questa fase del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre Depositato in cancelleria il 2 gennaio

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