L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE IN RELAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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1 Allegato A REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Area Sistema regionale di prevenzione collettiva L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE IN RELAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

2 pag. 2

3 1. INTRODUZIONE I principi di economicità, semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, stabiliti nell'ormai nota Legge 241/90 e ripresi, con rinnovato vigore, dal cosiddetto "pacchetto Bassanini", impongono una completa rivisitazione delle procedure di rilascio di pareri, nulla osta o altri atti di consenso comunque denominati da parte del Dipartimento di Prevenzione. La normativa di riferimento, ovvero il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 ed il DPR 20 ottobre 1998 n.447 come modificato dal D.P.R. 440/00, prevede, come innovazione fondamentale, che la realizzazione, l ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie, facciano capo ad un'unica struttura a livello comunale: lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il SUAP riconduce in un unico procedimento l'acquisizione dei diversi pareri, nulla osta o atti di consenso comunque denominati, connessi all'esercizio di una qualsivoglia attività produttiva, da parte dei cosiddetti Enti terzi. Concorrono alla definizione del concetto di insediamento produttivo, utile all'attività di valutazione preventiva in questione, la Legge 833/78 e il D.P.R. 447/98. L'art. 20 della Legge 833 prevede una verifica della compatibilità dei progetti di insediamenti industriali e delle attività produttive in genere con le esigenze di tutela della salute della popolazione e dei lavoratori. L'art. 1 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00 classifica come impianti produttivi le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, quelle turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione. Inoltre, in attuazione dell'art. 6 comma 6 del D.P.R. 447 la Regione Toscana ha individuato (D.C.R. n. 248 del 21/09/99) gli impianti a struttura semplice, ovvero quelli per i quali la realizzazione del progetto si intende autorizzata se entro 45 giorni il SUAP non comunica le motivazioni del dissenso all'interessato. pag. 3

4 2. TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 2.1. Procedimento Unico Il D.Lgs. 112/98 stabilisce, all'art. 25, che "il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico" e che "l'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza". Il DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, dispone che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Pertanto tutte le domande, volte al legittimo esercizio di una qualsiasi attività produttiva, devono essere ricomprese nell'unica procedura gestita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. Le altre amministrazioni pubbliche, ovvero gli enti terzi, delle quali il SUAP può avvalersi nelle forme concordate ed alle quali può affidare singoli atti istruttori del procedimento, non possono rilasciare al singolo utente nessun tipo di atto, parere o nulla osta anche a contenuto negativo. Eventuali atti di enti terzi devono essere sempre ricondotti all'interno del procedimento unico comunale e rilasciati dal SUAP, pena la loro nullità. Pertanto l'attività del Dipartimento di Prevenzione finalizzata al rilascio di pareri all insediamento di attività produttive deve rapportarsi unicamente con il SUAP quale esclusivo soggetto titolare e responsabile del procedimento. Il DPR 447/98 prevede due tipologie di procedimento: semplificato e mediante autocertificazione. In entrambi i casi l'intervento del Dipartimento di Prevenzione deve essere coordinato, integrato ed esaustivo rispetto alle diverse discipline di competenza. La modulistica inerente le informazioni di competenza del Dipartimento deve essere redatta alla luce dei nuovi schemi procedurali, concordata con le amministrazioni comunali e tenendo conto dei criteri regionali ove presenti Procedimento semplificato Il procedimento semplificato prevede che il cittadino presenti una domanda al SUAP il quale invita ogni amministrazione a far pervenire i pareri, nulla osta o atti di consenso comunque denominati (art. 4 D.P.R. 447/98). pag. 4

5 Il Dipartimento di Prevenzione rilascia il parere di competenza entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del SUAP (salvo procedura VIA) e partecipa alla eventuale conferenza di servizi convocata dal responsabile del procedimento Procedimento mediante autocertificazione Questa tipologia di procedimento prevede l'autocertificazione, da parte dei professionisti congiuntamente ai titolari dell'impresa, della conformità dei progetti alle singole prescrizioni contemplate dalle norme (art. 6 D.P.R. 447/98). E' previsto il ricorso all autocertificazione anche per gli aspetti inerenti la sicurezza degli impianti, la tutela sanitaria e ambientale. In questo caso il Dipartimento di Prevenzione ha il compito di verificare, allo stato degli atti, la conformità dell autocertificazione alla normativa vigente per le materie di competenza. La durata dell'intero procedimento è di 60 giorni o di 45 per le strutture semplici di cui alla delibera C.R. n. 248 del 21/09/99. Entro tali termini il Dipartimento della Prevenzione può esprimersi in merito ai contenuti dell'autocertificazione. Decorso il termine massimo di 60 o 45 giorni, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte (silenzio assenso) Attività soggette a DIA (art. 6 comma 15) Ai sensi dell art.19 della L. 241/90, fatto espressamente salvo dall art.6 comma 15 del DPR 447/98, nel caso in cui l esercizio di una attività privata sia soggetto ad atti autorizzativi di qualunque natura il cui rilascio dipende esclusivamente dall accertamento della sussistenza di determinati requisiti stabiliti dalla legge, l autorizzazione si intende sostituita da una denuncia di inizio attività (DIA). La DIA abilita il soggetto che la presenta all'esercizio immediato dell attività, ad esclusione di quelle fattispecie per le quali la legge ne preveda una efficacia differita ad un termine espressamente stabilito. Ricevuta la DIA il SUAP provvede a trasmetterla al Dipartimento di Prevenzione per le verifiche di competenza entro i termini ordinari previsti per il procedimento semplificato e di autocertificazione. pag. 5

6 Le modalità di verifica variano a seconda che la DIA esaurisca o meno gli atti autorizzatori dell'intero procedimento unico piuttosto che un singolo procedimento interno: A) qualora la DIA esaurisca tutto il procedimento, ed essendo verosimile prevedere che l attività sia avviata, il Dipartimento procede alle verifiche di competenza con le modalità che ritiene più opportune ivi incluso il sopralluogo; B) qualora la DIA rappresenti soltanto parte degli adempimenti necessari per l esercizio dell attività, essendo verosimile che questa non possa essere avviata prima della conclusione dell'intero procedimento, il Dipartimento verifica l autocertificazione prodotta allo stato degli atti, analogamente a quanto accade per il procedimento mediante autocertificazione. Il SUAP comunica al Dipartimento quale dei due casi (A o B) ricorra nella fattispecie trasmessa. In entrambi i casi il Dipartimento comunica al SUAP gli esiti della verifica effettuata entro un termine da concordare con lo stesso SUAP e comunque congruo a consentire l'adozione di eventuali provvedimenti. La modulistica per la DIA è redatta e concordata con le amministrazioni comunali, tenendo conto dei criteri regionali ove presenti. 3. COLLAUDO L art. 9 del DPR n. 447/98, in attuazione a quanto disposto dall'art. 25 co. 2 lett. h del D.Lgs. 112/98, disciplina la procedura di collaudo per i casi in cui questo sia previsto dalla normativa vigente specifica di settore. E' dunque importante sottolineare che tanto l'art. 9 quanto l'art. 25 non estendono l'esperimento del collaudo a nuove fattispecie, diverse da quelle previste dalle norme specifiche. Nel dettaglio la norma richiamata fissa in proposito alcuni principi: a) il collaudo viene esperito quando sia previsto dalle norme vigenti ; b) il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente; c) al collaudo partecipano i tecnici della struttura, la quale può avvalersi anche del personale di altre amministrazioni; d) l impresa chiede alla struttura la fissazione della data del collaudo; in caso di inerzia l impresa può procedere autonomamente; pag. 6

7 e) il certificato di collaudo è rilasciato a cura e sotto la responsabilità del collaudatore. f) l esito positivo del collaudo consente all impresa l inizio della propria attività. I tecnici della struttura, o di altre amministrazioni, partecipano alle procedure di collaudo per verificarne la regolarità delle operazioni a tutela dell'interesse pubblico. Infatti in ambito di collaudo la struttura svolge esclusivamente un ruolo di stimolo e di verifica della regolarità procedurale, senza intervenire direttamente nell'effettuazione delle operazioni. Il regista delle operazioni di collaudo, sul quale ricadono le responsabilità delle operazioni e degli esiti del collaudo stesso, è il collaudatore. Ne consegue che il Dipartimento di Prevenzione partecipa con propri operatori ad un eventuale collaudo, su richiesta della struttura ed all'unico fine di verificare la regolarità delle operazioni svolte dal collaudatore privato. 4. ORGANIZZAZIONE Operando in ambito di procedimento unico è necessario che tutti i pareri o atti di consenso comunque denominati, di competenza del Dipartimento di Prevenzione e relativi alla stessa pratica, siano convogliati in un'unica procedura che deve concludersi con un parere onnicomprensivo rilasciato allo Sportello Unico per le Attività Produttive. E' dunque opportuno individuare le modalità di collaborazione tra il SUAP e il Dipartimento, nonché il sistema di relazioni interne al Dipartimento funzionale allo svolgimento delle attività di competenza. L'organizzazione del Dipartimento e delle Aree Funzionali ad esso afferenti deve essere idonea a garantire: - la massima integrazione e il pieno coordinamento delle attività dipartimentali; - l'individuazione di un unico referente per ciascun SUAP; - l'unicità del procedimento, cioè la soluzione in un unico passaggio di più e specifiche autorizzazioni, o atti di consenso comunque denominati; pag. 7

8 - la trasparenza delle procedure; - la completezza del parere rispetto alle competenze del Dipartimento di Prevenzione, a fronte dell'istanza inoltrata; - il rispetto dei termini previsti per la risposta alla struttura. A questo scopo si definisce il ruolo del referente di Dipartimento per il SUAP e si individuano modalità organizzative di supporto a tale ruolo Il referente del Dipartimento di Prevenzione per il SUAP Il Dipartimento di Prevenzione interagisce con il SUAP attraverso un referente all'uopo nominato. Il referente di Dipartimento è colui che prende in carico la pratica ed ha la responsabilità del rispetto dei termini per l'invio al SUAP del parere o atto di assenso comunque denominato. E' il responsabile del procedimento di competenza del Dipartimento di Prevenzione ai sensi della L.241/90; ha il compito di garantire l espressione interdisciplinare del parere e di coordinare in un unico procedimento i pareri o atti di assenso comunque denominati qualora questi siano rilasciati dalle singole strutture organizzative del Dipartimento. Il referente collabora con il SUAP per la predisposizione di materiale informativo, modulistica e quant'altro necessario a garantire l'unicità del procedimento. Collabora inoltre con il SUP e con L'URP aziendale per garantire facilità di accesso, assistenza all'utenza e trasparenza delle procedure. Il referente di Dipartimento riceve la pratica dal SUAP, procede all'accettazione previa valutazione della completezza formale e competenza ed avvia il procedimento interno. Attiva i gruppi operativi interdisciplinari eventualmente previsti, o le singole Unità Funzionali competenti, secondo le modalità organizzative previste dall atto interno aziendale (regolamento della Azienda USL ovvero del Dipartimento di Prevenzione), garantisce il rispetto dei termini del procedimento ed assicura l'interdisciplinarietà e l'onnicomprensività del parere rilasciato al SUAP. Infine trasmette al SUAP il parere, o atto di assenso comunque denominato. In caso di Conferenza di servizi convocata dal SUAP, o di collaudo, il referente assicura la partecipazione del Dipartimento di Prevenzione nominando uno o più rappresentanti specificatamente incaricati. pag. 8

9 4.2. Le Commissioni interdisciplinari Ciascun Dipartimento costituisce una o più commissioni per la valutazione interdisciplinare delle pratiche inerenti gli insediamenti produttivi, valorizzando l'esperienza dei Gruppi Operativi NIP. La commissione è costituita secondo i criteri di massima integrazione delle competenze e delle professionalità presenti nel Dipartimento. La commissione può strutturare proprie articolazioni tecniche deputate ad esprimersi su specifiche tipologie di insediamenti produttivi presenti sul territorio. Ciascuna Azienda USL definisce inoltre le modalità organizzative e le responsabilità attraverso le quali sono assicurati il rispetto dei termini e la completezza delle competenze tecniche di supporto al ruolo del referente dipartimentale per il SUAP. Le nomine e l'organizzazione funzionale della Commissione sono definite dall'azienda USL con proprio atto del quale viene data informazione alla struttura competente del Dipartimento Diritto alla Salute della Regione Toscana. pag. 9

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