Provincia di Foggia SETTORE I Affari Generali
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- Gino Pasini
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1 COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia SETTORE I Affari Generali REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981 Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI Il presente regolamento, adottato nell ambito dell autonomia normativa conferita ai comuni, disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi e per gli effetti della L. 24 novembre 1981 n. 689, per le violazioni di tutte quelle disposizioni normative statali e regionali che prevedono quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso l Ente locale o uno dei suoi organi. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le violazioni di disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali, nelle Ordinanze del Sindaco,- con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell art. 54 comma 2 del D. Lgs n. 267,- e dei Responsabili dei Servizi. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell azione amministrativa. Art. 2 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Il procedimento amministrativo sanzionatorio è un procedimento complesso, che comporta lo svolgimento di numerose fasi: a) accertamento; b) contestazione; c) pagamento in misura ridotta; d) rapporto del funzionario o agente che ha eseguito l accertamento; e) difese dell interessato; f) ordinanza di ingiunzione e/o ordinanza di archiviazione; g) richiesta di pagamento rateale; h) pagamento della somma quantificata nell ingiunzione; i) opposizione giudiziale avverso l ordinanza di ingiunzione. Tutte le fasi sopra descritte sono dettagliatamente disciplinate dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 a cui si fa espresso rinvio. Art. 3 TERMINE PER L EMISSIONE DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI Il termine per l emissione dell ordinanza-ingiunzione o dell ordinanza di archiviazione è di 5 anni dalla data di contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento, ai sensi dell art. 28 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, termine prescrizionale del diritto di riscossione delle sanzioni amministrative. Tale termine viene interrotto,- e quindi ricomincia a decorrere per intero,- dall emissione dell ordinanza di ingiunzione di pagamento. Art. 4 COMPETENZA Sono di competenza dirigenziale, ciascuno per la propria attribuzione, le ordinanze-ingiunzioni emesse per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di polizia o a seguito di decisione
2 di memorie difensive, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, ivi compresa l eventuale audizione del ricorrente. La competenza è così ripartita: Dirigente del Settore Tecnico: violazione di norme che prevedono l irrogazione di sanzioni amministrative in materia edilizia/urbanistica ivi compresi regolamenti ed ordinanze ed, in generale, di tutto quanto di propria competenza; Dirigente del Settore Ambiente: materia ecologico - ambientale ivi compresi regolamenti ed ordinanze ed, in generale, di tutto quanto di propria competenza; Dirigente del Settore Amministrativo: violazione di norme che prevedono l irrogazione di sanzioni amministrative in materie di commercio compresi regolamenti comunali ed ordinanze sindacali ed, in generale, di tutto quanto di propria competenza; Dirigente del Settore Economico finanziario: violazione di norme che prevedono l irrogazione di sanzioni amministrative in materia di Tributi Minori, COSAP, Pubblicità, Affissioni ecc., compresi regolamenti comunali ed ordinanze sindacali ed, in generale, di tutto quanto di propria competenza. Qualora la sanzione amministrativa sia stata contestata direttamente dal medesimo organo (es. nel caso di atto di contestazione emesso dal Responsabile del Servizio) o qualora dovessero presentarsi altri motivi di opportunità,- quali eventuali incompatibilità accertate,- al fine di assicurare la terzietà ed imparzialità dell autorità amministrativa giudicante, la competenza è attribuita al Segretario Comunale. Il Dirigente competente provvede anche alle audizioni di cui all art. 18 comma 1 della L. 689/81 eventualmente richieste dall interessato in sede di presentazione degli scritti difensivi. Art. 4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA Ciascun dirigente competente per materia, nell emettere l ordinanza-ingiunzione per l applicazione delle sanzioni amministrative, determina l ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e nel rispetto del minimo e del massimo edittale previsto dalla legge, tenendo conto della gravità della violazione, dell opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. 1) La gravità della violazione è desunta dall entità del danno o dal pericolo conseguente all illecito e dall opera svolta dall agente per attenuare le conseguenze dell illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall oggetto e da ogni altra modalità. 2) La personalità del trasgressore è desunta dall accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico. 3) Al fine di rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, le condizioni economiche sono valutate solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore in sede di presentazione di scritti difensivi e/o nell eventuale sede di audizione. Non sono valutabili autodichiarazioni di indigenza generiche o di incapacità economica al pagamento della sanzione. In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell ammontare delle sanzioni amministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento: a) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI: Per la prima violazione verrà comminata la sanzione indicata nel verbale quale pagamento in misura ridotta aumentata del 10% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento. Per la violazione successiva alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione è pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta aumentata del 20% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento. b) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:
3 Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Dirigente competente all organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l organo accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta, l Ufficio che ha in carico l istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti. Fatta salva l eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell accertamento o per altra causa, per la prima violazione, la sanzione da ingiungere nell ordinanza è determinata singolarmente dal Dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 della L. 689/1981. Nel caso in cui si sia accertato che il soggetto si è adoperato per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione si applicherà il minimo edittale previsto aumentato del 10%. Analogamente si procederà nel caso di accertata totale assenza di pericolo conseguente all illecito. Per la violazione successiva alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione da ingiungere nell ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta aumentata del 20% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 della L. 689/1981. Nel caso in cui si sia accertato che il soggetto si è adoperato per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione si applicherà la sanzione prevista per il pagamento in misura ridotta aumentata del 20%. Analogamente si procederà nel caso di accertata totale assenza di pericolo conseguente all illecito. c) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI: Per la prima violazione si applicherà la sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 20% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento. Per la violazione successiva alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento è aumentata del 30% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento. d) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI: Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Dirigente competente all organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l organo accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l Ufficio che ha in carico l istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti. Fatta salva l eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell accertamento o per altra causa, per la prima violazione la sanzione da ingiungere nell ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il
4 terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 10% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 della L. 689/1981. Nel caso in cui si sia accertato che il soggetto si è adoperato per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione si applicherà il minimo edittale previsto dalla normativa aumentata del 10%. Analogamente si procederà nel caso di lieve entità del danno o di totale assenza di pericolo conseguente all illecito. Per la violazione successiva alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta la sanzione da ingiungere nell ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 30% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 della L. 689/1981. Nel caso in cui si sia accertato che il soggetto si è adoperato per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione si applicherà la sanzione prevista per il pagamento in misura ridotta aumentata del 30%. Analogamente si procederà nel caso di accertata totale assenza di pericolo conseguente all illecito. Art. 5 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E MISURE RIPRISTINATORIE Le sanzioni amministrative accessorie di cui all art. 20 della L. 689/81 sono le seguenti: a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; b) obbligo di rimozione di opere abusive; c) obbligo di sospendere una determinata attività. Nell ipotesi in cui le norme statali, regionali, i regolamenti o le ordinanze comunali dispongano che ad una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria, questa si applica di diritto, contestualmente alla contestazione della violazione. Difatti l agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimandone l esecuzione in un termine congruo in relazione all entità delle attività o interventi da effettuare. Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non provvedano all esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d ufficio dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico del contravventore e degli obbligati in solido a mezzo dell ordinanza ingiunzione, qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ovvero attraverso apposito atto. Art. 6 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ E DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere. Nei casi previsti al comma 2 del presente articolo, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto in stato di necessità o di legittima difesa. Art. 7 PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Previa apposita richiesta, gli interessati, qualora si trovassero in condizioni economiche disagiate documentabili, possono chiedere ai sensi dell articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 il pagamento rateale della somma stabilita dall ordinanza ingiunzione.
5 La richiesta di rateizzazione deve pervenire all Ufficio competente entro il termine perentorio di 30 gg. dalla notifica della ordinanza-ingiunzione. Alla richiesta deve essere allegata una autocertificazione o certificazione (dichiarazione dei redditi, certificazione ISEE, ecc.) che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in una unica soluzione, ovvero altra documentazione ritenuta utile ad attestare le condizioni economiche disagiate. Certificazioni ISEE inferiori a 7.000,00 sono ritenute meritevoli di accoglimento. Se la richiesta dell interessato è accolta, l Ufficio competente comunica all interessato tramite raccomandata A/R, l avvenuto accoglimento della richiesta di rateizzazione indicando il numero di rate e l importo di ciascuna tenuto conto che, così come previsto dall art. 26 della L. 689/81, le rate mensili possono essere da n. 3 a n. 30 e che ciascuna rata non può essere inferiore a 15. Il provvedimento di accoglimento indica inoltre la scadenza entro la quale l importo deve essere pagato. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l obbligato decade, senza necessità di ulteriore avviso, dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo della sanzione amministrativa pecuniaria oltre alle spese di procedimento, in unica soluzione. Art. 8 ESECUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell ordinanza ingiunzione si procederà al recupero coattivo delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nell ipotesi di sentenza di rigetto dell opposizione proposta dall interessato avverso all ordinanza ingiunzione alla competente Autorità Giudiziaria, l Ufficio competente inviterà l interessato al pagamento delle somme dovute nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito della pronuncia. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è diventata esigibile. Art. 9 NORME TRANSITORIE E FINALI Per quanto non espressamente disposto si applica la legge 24 novembre 1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Delibera che lo approva.
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