Condizioni generali d assicurazione (CGA)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Condizioni generali d assicurazione (CGA)"

Transcript

1 Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione veicoli a motore Flotta, edizione 2018 Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon INDICE A. DISPOSIZIONI COMUNI Pagina 1. Basi del contratto 3 2. Tipi d assicurazione 3 3. Veicolo assicurato/veicolo di sostituzione 3 4. Validità temporale e territoriale 3 5. Modifica del rischio 3 6. Entrata in vigore e durata delle assicurazioni 3 7. Modifica della tariffa 4 8. Disdetta in caso di sinistro 4 9. Cambiamento di detentore/cambiamento di proprietario Sconto di flotta Premi Deposito delle targhe di controllo/sconto di sospensione Targhe trasferibili Targhe professionali Violazione degli obblighi contrattuali Accettazione senza riserva della polizza Colpa grave Comunicazioni alla Compagnia Foro competente e diritto complementare 6 B. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Pagina 20. Oggetto dell assicurazione Persone assicurate Prestazioni assicurate Franchigia Restrizioni all estensione della copertura Rischio lavoro Obbligo in caso di sinistro Trattamento dei sinistri Regresso Partecipazione all eccedenza dei premi nell assicurazione 9 responsabilità civile 30. Cross Liability 9 C. ASSICURAZIONE CASCO Pagina 31. Oggetto dell assicurazione Definizione dei danni assicurabili 10 Generali Assicurazioni Generali SA Avenue Perdtemps Nyon 1 Svizzera T nonlife.ch@generali.com generali.ch 1/20

2 33. Tipi d assicurazione Estensioni della copertura Restrizioni all estensione della copertura Prestazioni assicurate Relitto Prestazioni supplementari Franchigia Obblighi dello stipulante in caso di sinistro Commissione arbitrale Cessione di diritti e costituzione in pegno Copertura d assicurazione preventiva Partecipazione all eccedenza dei premi nell assicurazione casco 15 D. ASSICURAZIONE INFORTUNI Pagina 45. Oggetto dell assicurazione Restrizioni all estensione della copertura Persone assicurate Persone non assicurate Decesso Invalidità Indennità giornaliera Indennità giornaliera in caso di ospedalizzazione Spese di cura Danneggiamento di effetti di viaggio e di accessori del veicolo Concorso di malattie e infermità Relazioni con la responsabilità del detentore Obblighi dello stipulante e degli assicurati in caso d infortunio Cessione di diritti 20 Generali Assicurazioni Generali SA Avenue Perdtemps Nyon 1 Svizzera T nonlife.ch@generali.com generali.ch 2/20

3 A. DISPOSIZIONI COMUNI 1. Basi del contratto Le basi del contratto sono costituite dalla proposta, dalla distinta del parco veicoli, dalla polizza, dalle condizioni generali e particolari, nonché dalle eventuali aggiunte. 2. Tipi d assicurazione Il contratto può comprendere le tre assicurazioni seguenti: l assicurazione responsabilità civile; l assicurazione casco (integrale, parziale); l assicurazione infortuni. Le assicurazioni concluse dallo stipulante sono indicate nella polizza. I dettagli delle coperture di ogni veicolo sono riportati nella distinta del parco veicoli. Le disposizioni comuni relative alle tre assicurazioni figurano sotto A e le disposizioni particolari di ogni assicurazione sotto B (assicurazione responsabilità civile), C (assicurazione casco) e D (assicurazione infortuni). 3. Veicolo assicurato/veicolo di sostituzione L assicurazione copre i veicoli che figurano nella distinta del parco veicoli (in seguito indicato come veicolo assicurato). Se il detentore utilizza temporaneamente, con l autorizzazione dell autorità competente, in sostituzione del veicolo assicurato e con le stesse targhe, un veicolo della medesima categoria (nell assicurazione casco, della stessa classe di prezzo), l assicurazione copre esclusivamente il veicolo di sostituzione. Tuttavia, se esiste un assicurazione casco, essa resta in vigore anche per il veicolo sostituito, ma soltanto per i rischi incendio, forze della natura e furto. Se il veicolo di sostituzione è utilizzato per più di 30 giorni consecutivi, il detentore deve avvisare subito la Compagnia. Se omette di avvisare la Compagnia o se l autorizzazione dell autorità per l utilizzazione del veicolo di sostituzione non è stata rilasciata, la Compagnia è esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti della persona assicurata. L assicurazione del veicolo di sostituzione cessa quando il veicolo sostituito viene rimesso in circolazione con le sue targhe o il veicolo di sostituzione non è più utilizzato dal detentore. 4. Validità temporale e territoriale Le assicurazioni sono valide in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in tutti i paesi dell UE e del SEE e nel Principato di Andorra. Per i paesi europei che non sono membri né dell UE né del SEE può essere richiesta alla Compagnia una carta verde. Per i paesi o le regioni cancellati o esclusi dalla carta verde non viene concessa alcuna copertura. Nei paesi in cui è obbligatorio sottoscrivere un assicurazione frontiera, quest ultima è sempre prioritaria. I premi e le spese relative all assicurazione frontiera sono a carico dello stipulante. In caso di trasporti oltremare la copertura non viene sospesa se il luogo d imbarco e il luogo di sbarco si trovano all interno dell ambito di validità territoriale dell assicurazione. Tuttavia, se il detentore trasferisce il suo domicilio all estero (eccettuato il Principato del Liechtenstein) oppure se il veicolo dichiarato viene immatricolato con targhe straniere, l assicurazione si estingue alla scadenza dell anno assicurativo in cui avviene uno di questi cambiamenti. Se lo stipulante chiede lo scioglimento anticipato del contratto, la Compagnia accetterà la sua richiesta con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione scritta, al più presto però a decorrere dalla data di deposito delle targhe svizzere o del Liechtenstein. 5. Modifica del rischio Se, nel corso della durata del contratto, un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in altro modo subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve darne subito avviso per iscritto alla Compagnia. L assicurazione si estende in seguito anche ad un tale aggravamento del rischio, salvo nel caso in cui la Compagnia disdica il contratto entro 14 giorni dal ricevimento dell avviso. Se lo stipulante omette di effettuare questa comunicazione, in futuro la Compagnia non è più vincolata dal contratto. In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia riduce proporzionalmente il premio a partire dal ricevimento della comunicazione scritta dello stipulante. 6. Entrata in vigore e durata delle assicurazioni Il contratto è sottoscritto per la durata menzionata nella polizza. L assicurazione responsabilità civile entra in vigore alla data menzionata nell attestato di assicurazione e dopo che è stata rilasciata l autorizzazione ufficiale per il veicolo. 3/20

4 L assicurazione casco e l assicurazione infortuni entrano in vigore solo dopo che la Compagnia ha confermato per iscritto la propria accettazione o alla data menzionata nella polizza. Se la Compagnia ha accordato una copertura casco provvisoria, si applicano le disposizioni dell art. 43 delle presenti condizioni. La Compagnia può rifiutare la proposta per iscritto fino al momento della consegna della polizza o del rilascio di una dichiarazione di garanzia definitiva. In caso di rifiuto, la copertura assicurativa provvisoria si estingue tre giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la relativa notifica. Il premio è dovuto pro rata della durata del contratto. Una volta accettata la proposta, il contratto viene concluso per la durata indicata nella polizza. Indipendentemente dalla durata del contratto, nell assicurazione casco sono possibili delle modifiche di copertura che comportano una riduzione del premio, purché siano richieste dallo stipulante dopo una durata ininterrotta di almeno un anno. Al termine della durata del contratto, questo si rinnova di anno in anno a condizione che una delle parti non riceva per iscritto la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza. Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a un anno, esso si estingue il giorno menzionato nella polizza. 7. Modifica della tariffa 1. Se i premi o il regolamento delle franchigie della tariffa cambiano per uno dei rischi assicurati, la Compagnia può richiedere l adeguamento del contratto con effetto a partire dall anno di assicurazione successivo. A tal fine deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell anno di assicurazione. 2. Lo stipulante ha in questo caso il diritto di disdire il contratto in rapporto alla parte oggetto della modifica o nel suo insieme per la fine dell anno di assicurazione in corso. Per essere valida, la disdetta deve giungere alla Compagnia al più tardi l ultimo giorno dell anno di assicurazione. In mancanza di disdetta si presume che lo stipulante ac consenta all adeguamento del contratto. 3. Al termine della durata del contratto, la Compagnia si riserva il diritto di adeguare i premi secondo l andamento dei sinistri della polizza, procedendo conformemente al capoverso 1 qui sopra. 4. In caso di modifica imperativa di norme di legge, la Compagnia si riserva il diritto di adeguare il contratto. In tal caso non sussiste alcun diritto di disdetta. 8. Disdetta in caso di sinistro Dopo il verificarsi di un sinistro per il quale è dovuto un risarcimento, la Compagnia e lo stipulante possono disdire l assicurazione interessata o il contratto nel suo insieme. La disdetta della Compagnia deve aver luogo al più tardi al momento del pagamento del risarcimento, quella dello stipulante al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza del pagamento. In caso di disdetta del contratto da parte dello stipulante o della Compagnia, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo l avvenuta comunicazione della disdetta all altra parte. Se un veicolo coperto dall assicurazione casco subisce un danno totale, per questo veicolo l assicurazione casco si estingue al momento del verificarsi del danno totale. 9. Cambiamento di detentore/ Cambiamento di proprietario 1. Se il veicolo assicurato cambia detentore o proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dall assicurazione responsabilità civile passano automaticamente al nuovo detentore o proprietario. L assicurazione responsabilità civile non passa al nuovo detentore o proprietario se questo notifica per iscritto alla Compagnia, entro 14 giorni dal cambiamento di detentore, che rifiuta il trasferimento dell assicurazione. Il presente contratto si estingue in ogni caso se la nuova licenza di circolazione viene emessa sulla base di un altro contratto di assicurazione. La Compagnia ha la facoltà di disdire per iscritto la copertura di assicurazione di responsabilità civile entro i 14 giorni successivi alla data in cui è venuta a conoscenza del cambiamento di detentore. In questo caso il contratto si estingue a 30 giorni dalla disdetta. Qualora vi sia un cambiamento di detentore, la Compagnia può definire un nuovo sconto di flotta. 2. Per contro, le assicurazioni casco e occupanti si estinguono a seguito del cambiamento di detentore o di proprietario. 10. Sconto di flotta A seconda del rischio da assicurare, al premio di base vengono applicati degli sconti di flotta. Gli sconti sono determinati dalla Compagnia al momento dell offerta definitiva. Gli sconti sono fissi per tutta la durata del contratto, fatti salvi l art. 7, cpv. 1 e 2, l art. 8 e l art. 9. Non si applica nessun sistema di grado di premi all assicurazione. 4/20

5 11. Premi 1. Pagamento del premio Un premio provvisorio è calcolato sulla base della distinta del parco veicoli valida alla data di effetto del contratto. Il premio provvisorio è esigibile ogni anno alla data indicata nella polizza. Se è stato convenuto il pagamento rateale del premio, la Compagnia può applicare un supplemento per ogni rata. 2. Rimborso del premio a) Se il premio è stato pagato in anticipo dallo stipulante per un determinato periodo di assicurazione e il contratto è stato annullato prima della fine di tale periodo, la Compagnia gli rimborsa il premio corrispondente al periodo d assicurazione non trascorso e rinuncia ad eventuali rate non ancora pagate. b) Lo stipulante non ha diritto al rimborso del premio se l assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio (danno totale); se disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso in seguito ad un caso di danno parziale. 3. Mutazioni e conteggio definitivo del premio Le mutazioni (nuovi veicoli, cambiamento di veicoli, sospensioni, rimesse in vigore, annullamenti) comportano immediatamente una corrispondente modifica contrattuale. Tuttavia, durante l anno contrattuale in corso non viene fatturato un nuovo premio, né viene emessa una nuova polizza. La Compagnia si impegna tuttavia a confermare che le mutazioni sono state registrate. Lo stipulante può esigere in qualsiasi momento dalla Compagnia di fornirgli il testo delle eventuali clausole particolari che disciplinano l estensione della copertura dei differenti rischi assicurati. All inizio di ogni anno viene effettuato il conteggio definitivo del premio per l anno precedente, tenendo conto delle mutazioni. 4. Adeguamento del premio provvisorio Dopo il calcolo del conteggio definitivo dell anno precedente, il premio provvisorio è riadeguato in base alla distinta del parco veicoli al 1 o gennaio dell anno in corso. Le condizioni contrattuali restano invariate. Il pagatore o i pagatori dei premi ricevono il rimborso o la differenza da pagare tra il vecchio e nuovo premio provvisorio. 5. Pagatori multipli Per i contratti con pagatori multipli, ogni pagatore riceve da pagare il premio corrispondente ai veicoli che gli sono attribuiti nella distinta del parco veicoli. Lo stipulante è responsabile delle conseguenze dell eventuale mancato pagamento dei premi. Egli viene avvisato, fin dal primo sollecito, in merito a eventuali premi e riceve l ultima diffida prima della cessazione della copertura. La cessazione della copertura per mancato pagamento del premio è applicabile alla polizza nel suo insieme, indipendentemente dai versamenti effettuati da altri pagatori dei premi. 6. Spese In caso di mora nel pagamento, con l invio della diffida vengono addebitati allo stipulante un importo fino a CHF 30. e un importo di CHF 100. per ogni set di targhe ritirate dall Ufficio cantonale della circolazione. La Compagnia può fatturare spese pari a CHF 200. per la stesura della polizza. 12. Deposito delle targhe di controllo/ Sconto di sospensione Se le targhe del veicolo assicurato vengono depositate presso l autorità competente, l assicurazione viene sospesa, sotto riserva delle eccezioni menzionate nel capoverso seguente, fino alla ripresa delle targhe. Per i sinistri che non si verificano su una strada aperta alla circolazione pubblica, la copertura assicurativa resta in vigore durante il periodo del deposito delle targhe come segue: nell assicurazione responsabilità civile e per i danni dovuti a collisione nell assicurazione casco totale, durante al massimo sei mesi dopo il deposito delle targhe [art. 32 lett. a) CGA]; per gli altri rischi assicurati nell assicurazione casco totale e per tutti i rischi assicurati nell assicurazione casco parziale, durante tutto il periodo del deposito delle targhe. Il premio per i veicoli con targa depositata è rimborsato pro rata al momento dell allestimento del conteggio dei premi definitivo. Per gli autoveicoli di lavoro e i veicoli a uso agricolo, l assicurazione di rischio lavoro cessa con il deposito delle targhe come prescritto all art Targhe trasferibili Per i veicoli con targhe trasferibili designati come tali nella distinta del parco veicoli le assicurazioni sono valide nel modo seguente: 1. per il veicolo munito regolarmente delle targhe, in modo completo; 2. per il veicolo non munito di queste targhe, solo se il danno non si verifica su una strada aperta alla circolazione pubblica. Se i due veicoli sono utilizzati contemporaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica e se in questa occasione si verifica un sinistro, la Compagnia è esonerata dai suoi obblighi. Se però, in virtù della legislazione sulla circolazione stradale, la Compagnia deve intervenire per un sinistro di responsabilità civile, ha il diritto di esigere dallo stipulante e dalle persone assicurate il rimborso delle sue prestazioni. 5/20

6 14. Targhe professionali L assicurazione è valida unicamente per il veicolo munito di targhe professionali indicate nella distinta del parco veicoli, conformemente alle disposizioni legali. Se la targa professionale viene utilizzata per viaggi vietati conformemente alle vigenti prescrizioni legali o contrattuali e se in tale occasione si verifica un sinistro, la Compagnia è esonerata dai suoi obblighi. Se però, in virtù della legislazione in materia di circolazione stradale, la Compagnia deve intervenire in un sinistro di responsabilità civile, ha il diritto di esigere dallo stipulante e dalla persona assicurata il rimborso delle sue prestazioni. 15. Violazione degli obblighi contrattuali Se lo stipulante o la persona assicurata violano i loro obblighi o se infrangono le regole della buona fede, la Compagnia è esonerata dai suoi impegni. Resta allo stipulante e alla persona assicurata la possibilità di provare che la violazione degli obblighi non sia imputabile a una colpa da parte loro o che non abbia influito sul danno o sui diritti e sugli obblighi della Compagnia. Se l obbligo consiste nel dare informazioni o fornire documenti [per es. conformemente agli art. 40 cpv. 1 lett. b) e art. 57 lett. a) e c) CGA] la sanzione prevista al capoverso 1 è applicabile solo se l avente diritto non provvede a farlo entro il termine previsto nel contratto. Se non è fissato un termine, le informazioni devono giungere alla Compagnia entro 14 giorni. Il termine decorre dal giorno in cui la Compagnia ha chiesto per iscritto la presentazione dei documenti, pena la decadenza dei diritti. 16. Accettazione senza riserva della polizza Se il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concorda con gli accordi intervenuti, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento dell atto. In caso contrario, il contenuto si ritiene da lui accettato. b) al momento dell incidente sia titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in prova. Le licenze di condurre straniere sono considerate licenze di condurre in prova fino a quando non vengono convertite nella licenza di condurre svizzera definitiva; Per categorie di veicoli senza licenza di condurre in prova: c) al momento dell evento assicurato non abbia ancora compiuto 25 anni oppure non sia da almeno due anni in possesso della licenza di condurre che lo autorizza a guidare il veicolo assicurato; d) abbia causato l evento superando sensibilmente il limite massimo di velocità ai sensi dell art. 90 cpv. 4 LCStr. 18. Comunicazioni alla Compagnia Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse alla rappresentanza della Compagnia indicata sull ultima polizza o sul conteggio dei premi oppure alla sede centrale della Compagnia. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all art. 26 cifra 2 CGA (responsabilità civile) e all art. 57 lett. a) CGA (infortuni). 19. Foro competente e diritto complementare 1. Foro competente A condizione che in base alle prescrizioni di legge obbligatorie non siano da considerarsi competenti i tribunali del luogo dell incidente, la Compagnia riconosce come foro competente per le controversie relative all esecuzione del presente contratto il domicilio svizzero della persona assicurata o la sede svizzera della Compagnia. 2. Diritto complementare A titolo complementare delle presenti condizioni si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) e della Legge sulla circolazione stradale. 17. Colpa grave Se ulteriormente concordato nella polizza, la Compagnia rinuncia al diritto legale di regresso o di riduzione di cui all art. 14 cpv. 2 della Legge federale sul contatto di assicurazione (LCA) e all art. 65 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) in caso di eventi assicurati che siano stati cagionati da colpa grave del conducente di uno dei veicoli indicati nella distinta del parco veicoli, tranne nel caso in cui il conducente: a) abbia causato l evento in stato di inattitudine alla guida (ad es. sotto l effetto di alcol, droghe, farmaci o in condizioni di stanchezza eccessiva); 6/20

7 B. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 20. Oggetto dell assicurazione La Compagnia copre le pretese di responsabilità civile avanzate nei confronti delle persone assicurate, in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile, in caso di: 1. decesso o ferimento di persone (lesioni corporali); 2. distruzione o danneggiamento di cose (danni materiali) in seguito all uso del veicolo a motore indicato nella distinta del parco veicoli e di rimorchi o veicoli rimorchiati; in seguito ad un infortunio della circolazione cagionato da detti veicoli quando non sono in esercizio; in seguito all assistenza prestata per infortuni della circolazione in cui detti veicoli sono coinvolti. È inoltre assicurata la responsabilità civile per rimorchi sganciati secondo l art. 2 dell Ordinanza concernente la responsabilità civile e l assicurazione in materia di circolazione stradale (OAV). Alle persone assicurate la Compagnia concede altresì copertura assicurativa per pretese di natura civile derivanti da infortuni verificatisi alla salita e alla discesa, all apertura o alla chiusura di parti mobili della carrozzeria (ad es. porte, cofano motore, tetto scorrevole o bagagliaio) o nelle operazioni di aggancio e di sgancio di un rimorchio o di un veicolo rimorchiato. Se, in seguito ad un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di un sinistro assicurato, l assicurazione si estende anche alle spese a carico della persona assicurata per prevenire tale pericolo tramite misure appropriate (spese di prevenzione del sinistro). 21. Persone assicurate Sono assicurati, ai sensi dell art. 20 CGA, il detentore e le persone per le quali è responsabile conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale. 22. Prestazioni assicurate 1. L assicurazione comprende il risarcimento delle pretese giustificate e la difesa contro quelle ingiustificate. 2. Le prestazioni della Compagnia sono limitate alle somme di garanzia indicate nella polizza, compresi gli eventuali interessi sul credito risarcitorio, le spese legali e processuali. 3. Se l ammontare delle somme garantite della Compagnia è superiore alla somma minima di copertura prevista per legge, le prestazioni della Compagnia per lesioni corporali e danni materiali dovuti ad incendio, esplosione o energia nucleare e le spese di prevenzione del sinistro, restano limitate a tale somma per evento, compresi senza pregiudizi del diritto del danneggiato gli eventuali interessi sul credito risarcitorio, le spese legali e processuali. Se la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive una garanzia più elevata, è determinante quest ultima. Resta riservato l art. 24 cifra 4 CGA. 23. Franchigia 1. Franchigia convenuta Per ogni sinistro lo stipulante deve pagare la franchigia prevista nel contratto. 2. Franchigia soppressa La franchigia a carico dello stipulante viene soppressa quando devono essere versate delle prestazioni benché nessuna colpa sia imputabile ad una persona assicurata (responsabilità puramente causale); in caso di viaggi con veicoli utilizzati illecitamente, allorché nessuna colpa sia imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo; per i sinistri che si verificano durante le lezioni di scuola guida, date da un maestro di guida autorizzato dalle autorità o durante l esame ufficiale per ottenere la licenza di condurre. 24. Restrizioni all estensione della copertura Sono escluse dall assicurazione, sotto riserva del capoverso 2: 1. le pretese del detentore nei confronti di persone per le quali è responsabile ai sensi della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), per i danni materiali da lui subiti; sono altresì escluse le pretese del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi ascendenti o discendenti e dei suoi fratelli e delle sue sorelle che vivono in comunione domestica con lui, per i danni materiali da loro subiti; 2. le pretese per danni al veicolo assicurato, ai rimorchi o ad altri veicoli rimorchiati o spinti, come pure per danni a cose fissate a questi veicoli o trasportate da tali veicoli, eccetto quelle che il danneggiato porta con sé, in particolare bagagli e simili; 7/20

8 3. le pretese avanzate da danneggiati stranieri derivanti da incidenti all estero che accadono in occasione di corse, rally e simili competizioni, nonché di corse di prova su circuito; per manifestazioni di questo genere in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein le pretese di terzi secondo l art. 72, cpv. 4 LCStr sono escluse soltanto se è stata stipulata l assicurazione prescritta dalla legge per queste manifestazioni; 4. le pretese derivanti da danni per i quali la legislazione sull energia nucleare prevede una responsabilità; 5. la responsabilità civile del conducente del veicolo che non possiede la necessaria licenza di condurre o la licenza per allievo conducente prescritta dalla legge o che, possedendo la sola licenza per allievo conducente, non è accompagnato conformemente alle prescrizioni di legge; la responsabilità di persone che mettono il veicolo assicurato a disposizione di un tale conducente, malgrado sappiano o, prestando la dovuta attenzione, avrebbero dovuto sapere che non possiede la licenza richiesta o che effettua il viaggio in qualità di allievo conducente senza l accompagnamento prescritto per legge; 6. in caso di viaggi con veicoli usati illecitamente: la responsabilità civile delle persone che hanno sottratto il veicolo assicurato con l intenzione di farne uso e quella del conducente che, dall inizio del viaggio, sapeva o poteva sapere, prestando la dovuta attenzione, che il veicolo era stato sottratto; 7. la responsabilità civile per viaggi non ufficialmente autorizzati dall autorità e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per viaggi a cui non erano autorizzate; 8. salvo accordo contrario, la responsabilità civile derivante dal trasporto di materie pericolose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale come pure dall uso del veicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale. Il trasporto o il noleggio professionale è consentito quando è subordinato a un autorizzazione ufficiale. Le restrizioni di cui alle cifre 5 8 non possono essere opposte al danneggiato, salvo nel caso in cui le prescrizioni legali lo permettano. 25. Rischio lavoro a) In estensione all art. 20 CGA, è coperta anche la responsabilità civile risultante dall utilizzo di un veicolo impiegato per lo svolgimento di un lavoro. b) A complemento dell art. 24 CGA, sono escluse dall assicurazione: 1. le pretese per lesioni corporali e danni materiali riportati dallo stipulante nonché le pretese dei familiari di un assicurato avanzate contro quest ultimo. Con «familiari» si intendono il coniuge, il partner registrato del detentore, i suoi parenti in linea ascendente e discendente nonché i fratelli e le sorelle conviventi con lo stesso in comunione domestica; 2. le pretese per lesioni corporali riportate da una persona impiegata dallo stipulante in virtù di un contratto di locazione di personale nel compimento delle proprie obbligazioni professionali al servizio dell azienda assicurata. L esclusione è limitata alla parte del danno di cui lo stipulante non avrebbe dovuto rispondere se avesse pagato personalmente i premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; 3. la responsabilità civile per danni da ritenersi altamente probabili (ad es. il deterioramento del suolo a seguito del passaggio di persone e di veicoli o del deposito di detriti, materiali, macchinari e apparecchi), o per danni la cui insorgenza era stata consapevolmente accettata con la scelta di un metodo di lavoro volto a ridurre i costi o ad accelerare il lavoro; 4. le pretese per danni a cose prese in carico o ricevute da un assicurato a fini di utilizzo, lavorazione, custodia, trasporto, oppure prese in affitto o locazione dallo stesso. Detto principio vige anche per danni a cose insorti dall esercizio o dall omissione di un attività di un assicurato (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo); 5. la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo all interno di un contratto di locazione di personale sottoscritto con lo stipulante per danni provocati a cose di tale terzo. 6. Ove non sia contemplata la responsabilità ai sensi della LCStr, nei confronti dei lavoratori dipendenti e del personale ausiliario dello stipulante con mansioni non inerenti la direzione o il monitoraggio dell azienda, sono esclusi dalla copertura assicurativa i diritti di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni erogate alla parte lesa. c) Lo stipulante è tenuto a garantire il rispetto delle direttive e delle prescrizioni emanate dalle autorità e dagli organi d esecuzione della LAINF nonché delle norme di edilizia generalmente riconosciute. Prima dell avvio dei lavori di sterro, scavo, pilotaggio, trivellazione, infissione di tubi ecc., lo stipulante deve consultare i progetti presso gli uffici competenti e procurarsi informazioni complete sull esatta ubicazione delle condutture sotterranee. Detto obbligo viene meno qualora gli ingegneri o gli architetti che intervengono nei lavori o nella direzione degli stessi abbiano fornito le indicazioni necessarie allo stipulante. L inadempimento dei propri obblighi da parte di un assicurato comporta la decadenza dell obbligo di erogazione della prestazione della Compagnia. Questa sanzione non si applica qualora la violazione non sia imputabile all assicurato o se il sinistro si sarebbe verificato anche con l adempimento degli obblighi. 8/20

9 26. Obbligo in caso di sinistro La persona assicurata deve avvertire immediatamente la Compagnia per iscritto: 1. quando si verifica un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l assicurazione; 2. quando, in relazione a un tale sinistro, nei suoi confronti vengono avviati dei procedimenti penali o vengono avanzate delle pretese in via giudiziale o extragiudiziale. Deve trasmettere alla Compagnia, senza ritardo e debitamente compilato, il modulo che le è stato rilasciato e fornire tutte le informazioni e i documenti complementari richiesti per l accertamento del caso. I casi di decesso devono essere denunciati immediatamente alla sede centrale della Compagnia, a mezzo telefono o , con specificazione dei seguenti dati: nome e luogo di domicilio dello stipulante, numero di polizza, nome e luogo di domicilio del danneggiato, data e luogo del sinistro. 27. Trattamento dei sinistri La Compagnia conduce a sua scelta, quale rappresentante della persona assicurata o a nome proprio, le trattative con il danneggiato. In caso di sinistri sopravvenuti all estero, la Compagnia è autorizzata ad incaricare della liquidazione delle pretese del danneggiato le autorità competenti designate come competenti nella carta d assicurazione internazionale («carta verde») o, in sua vece, in una convenzione internazionale e nelle leggi straniere sulle assicurazioni obbligatorie. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte della Compagnia è in tutti i casi vincolante per la persona assicurata. La persona assicurata ha l obbligo di assistere la Compagnia nell accertamento dei fatti e di astenersi da qualsiasi presa di posizione personale circa le pretese del danneggiato (buona fede contrattuale). In particolare, non deve né riconoscere domande di risarcimento, né effettuare pagamenti al danneggiato; inoltre, deve lasciare alla Compagnia la scelta dell avvocato, se del caso, e la conduzione di un processo civile. applicazione delle regole concernenti le restrizioni dell estensione assicurativa (art. 24 cifre 5 8 CGA); violazione degli obblighi contrattuali in caso di sinistro (art. 15 CGA); sinistro causato per colpa grave. La Compagnia ha pure il diritto di regresso nei confronti dello stipulante e della persona assicurata quando, sulla base della carta d assicurazione internazionale («carta verde») o, al suo posto, di una convenzione internazionale o delle leggi straniere sulle assicurazioni obbligatorie, deve ancora versare dei risarcimenti dopo la cessazione dell assicurazione. 29. Partecipazione all eccedenza dei premi nell assicurazione responsabilità civile Se è stata convenuta una partecipazione alle eccedenze dei premi, lo stipulante ha diritto ad una parte dell eventuale eccedenza realizzata dal suo contratto d assicurazione. Il conteggio sarà effettuato alla scadenza del periodo convenuto. L eccedenza è determinata deducendo dalla parte dei premi presi in conto e menzionata nella polizza l ammontare delle prestazioni per i casi d assicurazione intervenuti nel corso del periodo del conteggio. Lo stipulante partecipa ad un eventuale eccedenza in base alla percentuale fissata nella polizza. Il conteggio è effettuato non appena i premi del periodo di conteggio sono stati pagati e i casi d assicurazione corrispondenti sono liquidati. Un eventuale perdita non è riportata al seguente periodo di conteggio. Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue quando il contratto d assicurazione viene sciolto prima della fine del periodo di conteggio. 30. Cross Liability Se previsto nella polizza, in caso di collisione fra veicoli assicurati dal presente contratto la Compagnia li considera come veicoli di terzi e liquida il sinistro su questa base. 28. Regresso Per i risarcimenti versati, comprese le spese legali e processuali, la Compagnia ha il diritto di regresso nei confronti dello stipulante e della persona assicurata nella misura in cui il presente contratto, la legislazione sulla circolazione stradale o la Legge federale sul contratto d assicurazione l autorizzano a rifiutare o a ridurre le sue prestazioni. Questa regola è applicabile qualora vi sia stata inosservanza delle disposizioni contrattuali in caso di: uso abusivo del veicolo di sostituzione (art. 3 cpv. 3 CGA); uso contemporaneo su strade aperte alla circolazione pubblica di due veicoli assicurati con targhe trasferibili (art. 13 cpv. 2 CGA); 9/20

10 C. ASSICURAZIONE CASCO 31. Oggetto dell assicurazione a) Sono assicurati i danni che, indipendentemente dalla volontà del contraente o del conducente, subisce il veicolo dichiarato, come pure i pezzi di ricambio, gli accessori e gli attrezzi che gli appartengono. b) Per le autovetture e i motoveicoli vale quanto segue: gli equipaggiamenti e gli accessori che non sono compresi nella normale dotazione di serie e per i quali si è dovuto pagare un supplemento, sono risarciti, senza che sia stato pattuito un accordo speciale, fino a un valore totale massimo pari al 10 % del prezzo di catalogo del veicolo dichiarato. Se, in occasione di un sinistro, si constata che il valore degli equipaggiamenti e degli accessori summenzionati è superiore al 10 % del prezzo di catalogo oppure alla percentuale indicata nella distinta del parco veicoli, la Compagnia risarcisce anche tale differenza fino a concorrenza di un ulteriore 10 % del prezzo di catalogo, a condizione che si tratti di equipaggiamenti che non esistevano al momento della stipulazione del contratto. c) Per i veicoli utilitari (tutti gli autoveicoli, senza le autovetture e i motoveicoli), vale quanto segue: gli equipaggiamenti opzionali e gli accessori sono assicurati solamente se sono stati dichiarati nella proposta con il valore a nuovo. Le prestazioni di assicurazione vengono ridotte proporzionalmente se il suddetto valore e/o il prezzo catalogo è stato dichiarato con un importo inferiore alla realtà. Nel caso dei motoveicoli, il danneggiamento, la distruzione o la perdita di indumenti di protezione in seguito a un evento assicurato ai sensi dell art. 32 lett. a) j) sono assicurati fino a un importo di CHF d) Gli accessori e gli apparecchi che possono essere impiegati indipendentemente dall uso del veicolo non sono assicurati; lo stesso vale per i supporti di dati, video e audio. 32. Definizione dei danni assicurabili a) danni da collisione: quelli causati dall azione repentina violenta e involontaria di una forza esterna (per es.: urto collisione, caduta, sprofondamento), ad esclusione dei danni menzionati all art. 32 lett. b) k) qui sotto. I danni dovuti a graffi, come pure il deterioramento di autoadesivi, compresa la lacerazione di tetti in tela o simili, sono coperti come danni da collisione assicurati. Per i veicoli utilitari (tutti i veicoli a motore tranne le autovetture e i motoveicoli) i danni da torsione e piegatura del telaio, del ponte ribaltabile o della piattaforma di carico causati durante l impiego e le operazioni di carico e scarico del veicolo sono assimilati ai danni da collisione; b) danni da furto: la scomparsa, la distruzione od il deterioramento delle cose assicurate in seguito a furto, sottrazione per uso o rapina, come pure la distruzione od il deterioramento, in occasione di un tentativo delle suddette infrazioni. Sono tuttavia esclusi i danni per effetto di appropriazione indebita. Per i motoveicoli, il furto di indumenti protettivi (ivi compresi i caschi) è assicurato unicamente se questi sono fissati al veicolo assicurato mediante una catena antifurto o un altro sistema di protezione o se si trovano in uno scomparto portaoggetti chiuso a chiave che è parte integrante del veicolo assicurato o fissato a quest ultimo. La copertura è garantita soltanto se il furto è conseguente alla rottura (scasso) della catena antifurto o del sistema di protezione in cui l oggetto rubato era messo al sicuro o dello scomparto portaoggetti in cui si trovava. c) danni da incendio: quelli causati dal fuoco (ma non da bruciature che non sono cagionate da un vero e proprio incendio), da cortocircuito, da esplosione (eccetto i danni cagionati dallo scoppio delle gomme) e da fulmini. Sono altresì assicurati i danni conseguenti alle operazioni di spegnimento; d) danni da forze della natura: quelli cagionati dall azione immediata di sassi o rocce che cadono sul veicolo, scoscendimento, valanghe, pressione di masse di neve, tempeste (vento di almeno 75 km/ora), grandine, piene ed inondazioni. Tutti gli altri danni dovuti a forze della natura sono esclusi; e) danni da caduta di una massa di neve: quelli causati direttamente dalla caduta di una massa di neve o di ghiaccio sul veicolo; f) danni ai vetri: la rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto, come pure del tetto in vetro (compresi i materiali utilizzati al posto del vetro). Questa enumerazione è esaustiva. Se il veicolo non viene più riparato, non viene versato alcun risarcimento. Mediante accordo speciale possono essere assicurati anche la rottura dei vetri dei fari e delle lampadine dei fari o dei fari allo xeno e LED, ad eccezione dei danni causati da un difetto interno o da normale usura; g) danni causati da animali: quelli che sono causati unicamente da una collisione con un animale. Gli altri danni che sono collegati solo indirettamente a una tale collisione o a una manovra di scansamento, si tratta di danni di collisione ai sensi dell art. 32 lett. a) e 39 CGA e non sono, di conseguenza, assicurati sotto la presente rubrica. È fatta riserva per le disposizioni dell art. 40 CGA, ultimo capoverso; h) danni causati da martore, faine e roditori: Sonno assicurati danni diretti o e consecutivi provocati da mordi di martora, faine e roditori. Tuttavia, l art. 35 lett. b) CGA non è applicabile; 10/20

11 i) danni causati per dolo o scherzo di terzi: danneggiamento di elementi fissati all esterno del veicolo, o sul veicolo nel caso dei motoveicoli, quando questo è parcheggiato, consistente nell asportazione dell antenna, dei retrovisori, dei tergicristalli o di ornamenti, nella foratura di pneumatici, aggiunta di sostanze nocive nel serbatoio del carburante. Questa enumerazione è esaustiva. Per tutti i veicoli, fatta eccezione per i motoveicoli, è coperta altresì l applicazione sul veicolo di uno strato di vernice o di altre sostanze oppure la vaporizzazione di uno spray. Questa enumerazione è esaustiva. Sono esclusi i danni dovuti a collisione; j) aerei che si schiantano al suolo o effettuano un atterraggio di fortuna: danni causati da aerei, veicoli spaziali, missili o parti di questi che si schiantano al suolo o effettuano un atterraggio di fortuna; k) danni da azioni di soccorso: quelli arrecati alle parti interne del veicolo in seguito all assistenza prestata a persone vittime di un infortunio. La Compagnia paga la pulitura dell interno del veicolo sino ad un importo massimo di CHF La copertura per i danni causati da azioni di soccorso è applicabile a tutti i veicoli, tranne i motoveicoli. È fatta riserva per le disposizioni dell art. 35 CGA. 33. Tipi d assicurazione 1. Assicurazione casco totale Copre tutti i danni definiti all art. 32 CGA. 2. Assicurazione casco parziale Copre tutti i danni definiti all art. 32 lett. b) k) CGA, eccetto i danni da collisione [art. 32 lett. a) CGA]. 34. Estensioni della copertura 1. Effetti personali e/o professionali Ove così concordato, la Compagnia rimborsa i costi fino all importo previsto nella polizza e nella distinta del parco veicoli per ogni sinistro per: la sostituzione o la riparazione degli effetti personali e/o professionali trasportati dai passeggeri in caso di smarrimento, distruzione o danneggiamento in relazione a un danno coperto dall assicurazione arrecato al veicolo stesso e in caso di furto. A tal fine è condizione necessaria che gli effetti oggetto del furto si trovassero nel veicolo completamente chiuso a chiave (compresi i finestrini) con tetto chiuso e bloccato. 2. Trattamento veterinario di animali domestici trattamento veterinario di animali domestici trasportati dagli occupanti del veicolo a causa di lesioni riportate da tali animali in seguito ad un danno arrecato al veicolo assicurato. Sono esclusi i danni in relazione al trasporto di animali. 3. Noleggio di un veicolo sostitutivo In caso d inclusione, la Compagnia rimborsa, in base alla tariffa ufficiale, le spese effettive di noleggio di un veicolo dello stesso valore di quello assicurato, durante il periodo necessario per eseguire le riparazioni che derivano da un danno assicurato. L indennizzo ammonta al massimo a CHF Questa copertura è valida anche in caso di danno totale o di furto del veicolo. 4. Danni causati ad autovetture parcheggiate a) Parking-Plus In caso d inclusione, la Compagnia risarcisce i danni causati da sconosciuti al veicolo parcheggiato (solo per autovetture). Per questa copertura speciale vale quanto segue: la franchigia casco collisione conformemente all art. 39 eventualmente pattuita non si applica ai suddetti danni. La copertura è valida per i danni sopravvenuti e dichiarati durante la durata del contratto. La copertura Parking-Plus è valida fino alla data indicata nella distinta del parco veicoli, dopodiché diventa automaticamente una copertura Parking. b) Parking La copertura Parking corrisponde alla copertura Parking Plus con le restrizioni seguenti: la garanzia copre al massimo un sinistro per veicolo assicurato avvenuto e dichiarato per anno di assicurazione; il risarcimento massimo per sinistro è limitato a CHF Restrizioni all estensione della copertura Sono esclusi dall assicurazione: a) i danni verificatisi in occasione dell uso del veicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale, salvo se la polizza o una sua aggiunta preveda la copertura di tali danni; b) i danni causati agli organi meccanici del veicolo, indipendentemente da qualsiasi forza esterna, in particolare i danni causati dai carichi, da rottura o usura del materiale, rottura di molle provocata dalle scosse subite dal veicolo durante la circolazione su strada; i danni causati dalla mancanza di olio lubrificante, dalla mancanza o dal gelo dell acqua refrigerante, anche se la mancanza di olio lubrificante o d acqua refrigerante è imputabile a un evento assicurato (tale esclusione non è applicabile in caso di furto del veicolo); c) i danni che si verificano quando il veicolo è guidato da un conducente che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o che, essendo soltanto in possesso della licenza per allievo conducente, non è accompagnato secondo quanto impone la legge, qualora lo stipulante sapesse o avrebbe dovuto saperlo prestando la dovuta attenzione imposta dalle circostanze; 11/20

12 d) i danni in caso di guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione e quelli dovuti alle misure adottate per fronteggiare tali situazioni, come pure in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell atomo, salvo se lo stipulante può dimostrare che il danno non ha alcun rapporto con questi eventi; dopo più di due anni di servizio, il valore di base del veicolo al momento del sinistro, come definito dalle direttive di valutazione dell Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (ASEAI), oppure 2. se il veicolo rubato non può essere ritrovato entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro in forma scritta, la Compagnia versa il seguente risarcimento: in caso di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose perpetrati in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dovuti alle misure adottate per fronteggiare tali situazioni, a meno che lo stipulante o, se del caso, il conducente dimostri in modo attendibile di aver preso tutte le precauzioni che ci si poteva attendere da lui per evitare il danno; e) i danni causati durante il sequestro del veicolo da parte delle autorità; f) i danni causati durante la guida su piste o circuiti di gara o su superfici di circolazione destinate a tali scopi, e in caso di partecipazione a corse di allenamento o a competizioni fuoristrada o durante dei corsi di guida. Tuttavia sono assicurati i danni verificatisi in Svizzera, in occasione di corsi di guida prescritti per legge e impartiti da istruttori titolari della necessaria licenza; g) il deprezzamento, la minore efficacia funzionale, la diminuita possibilità d uso, come pure la privazione dell uso del veicolo; h) i danni alla batteria dovuti a cortocircuito, ad apparecchi elettrici/elettronici e componenti causati da difetti interni; i danni agli pneumatici in seguito al loro scoppio, se tali danni non sopravvengono contemporaneamente ad altri coperti dall assicurazione. 36. Prestazioni assicurate Anno di servizio nel 1 anno nel 2 anno nel 3 anno nel 4 anno nel 5 anno nel 6 anno nel 7 anno più di 7 anni Per i motoveicoli Anno di servizio nel 1 anno nel 2 anno nel 3 anno nel 4 anno nel 5 anno nel 6 anno più di 6 anni Risarcimento (con valore venale maggiorato) 95 % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo valore venale Risarcimento (con valore venale maggiorato) % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo % del prezzo di catalogo valore venale, ma al massimo il 35 % del prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato a) La Compagnia eroga prestazioni per la riparazione in relazione al sinistro e paga i costi per il recupero e il trasporto all officina più vicina e idonea a effettuare la riparazione del danno. Qualora cattiva manutenzione, usura o danni preesistenti abbiano notevolmente aumentato le spese di riparazione, oppure se la riparazione ha notevolmente migliorato lo stato del veicolo, lo stipulante deve sostenere una parte equa di queste spese, fissata tramite perizia; b) tutti i rischi assicurati con valore venale maggiorato dell assicurazione casco (rischio di collisione e/o rischi dell assicurazione casco parziale), secondo l art. 32 CGA, sono risarciti come segue. Per le autovetture e i veicoli utilitari 1. Se le spese di riparazione raggiungono o superano nei primi due anni di esercizio, il 65 % del risarcimento risultante dalla tabella qui sotto, Nel caso dei motoveicoli si è in presenza un danno totale se il veicolo rubato non viene ritrovato entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro o se le spese di riparazione raggiungono o superano il valore reale del veicolo al momento del sinistro, come definito dalle direttive di valutazione dell Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (ASEAI). Se il risarcimento è superiore al prezzo pagato dallo stipulante per l acquisto del veicolo, gli viene rimborsato soltanto tale prezzo, ma al minimo il valore venale. Per le autovetture e i motoveicoli il cui valore venale al momento del sinistro, come definito dalle direttive di valutazione dell Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (ASEAI), supera il valore venale maggiorato secondo la tabella di cui sopra, la Compagnia risarcisce il valore venale, ma al massimo il prezzo pagato per il veicolo. La franchigia secondo l art. 39 CGA e il valore del relitto secondo l art. 37 CGA sono dedotti da tale importo. E fatta riserva per le disposizioni dell art. 38 delle CGA. 12/20

13 La Compagnia si riserva il diritto di fornire all assicurato un nuovo veicolo. Per anno d esercizio s intende ogni periodo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima entrata in circolazione. Nel corso di un anno d esercizio il tempo trascorso fino al momento del sinistro è computato proporzionalmente. Per prezzo di catalogo s intende il prezzo di catalogo ufficiale valido al momento della costruzione del veicolo. Se non esiste un tale prezzo di catalogo (p. es. per costruzioni speciali) è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo. Le regole di questo capoverso b) si applicano ugualmente agli equipaggiamenti e agli accessori. c) Per tutti i rischi assicurati senza valore venale maggiorato dell assicurazione casco (rischio di collisione e/o rischi dell assicurazione casco parziale), secondo l art. 32 CGA, la Compagnia paga, per uno dei danni descritti all art. 32 lett. a) k) CGA, le spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore venale del veicolo, dopo deduzione del valore del relitto. Per valore venale del veicolo dichiarato s intende il suo prezzo di catalogo, da cui viene dedotto il deprezzamento dovuto all età, all uso o all usura o ad altri motivi. Se non è possibile trovare un accordo sul valore venale, il calcolo è effettuato in base alle direttive di valutazione dell ASEAI, valide per il veicolo dichiarato. c) in caso di sinistro assicurato verificatosi all estero, per i motoveicoli la Compagnia rimborsa, fino a concorrenza di CHF 500. per sinistro in totale: le spese derivanti dal sinistro sostenute dal conducente e dai passeggeri del veicolo assicurato per il pernottamento e il viaggio di ritorno in treno fino al domicilio svizzero; le spese per il trasporto del veicolo in Svizzera qualora questo non possa essere ricondotto dal conducente stesso. 39. Franchigia La franchigia pattuita è dedotta dal risarcimento ad ogni sinistro. Se sono assicurati sia il veicolo trainante che il rimorchio (o semirimorchio) e i veicoli subiscono simultaneamente un danno da collisione secondo l art. 32 lett. a) CGA, si applica soltanto la franchigia convenuta per il veicolo trainante. Per i motoveicoli viene dedotta una franchigia di CHF 200. in caso di danno da furto [art. 32 lett. b) CGA]. Le franchigie sopra specificate sono applicabili per singolo caso di sinistro. Tale franchigia non è dedotta in caso di danno da collisione all estero, se nessuna colpa è imputabile alla persona assicurata. Ciò implica che lo stipulante ceda alla Compagnia i suoi diritti nei confronti del responsabile per permettere di esigere la franchigia da quest ultimo. 37. Relitto Dal risarcimento (dedotta la franchigia secondo l art. 39 CGA) si deduce sempre il valore del relitto (cioè del veicolo non riparato). Se questo valore non viene dedotto dall ammontare del risarcimento, con il versamento del risarcimento il relitto o il veicolo diventa proprietà della Compagnia. 38. Prestazioni supplementari a) In caso di sinistro assicurato, la Compagnia rimborsa i diritti doganali che lo stipulante è tenuto a pagare; b) In caso di sinistro assicurato, per autovetture o veicoli utilitari la Compagnia rimborsa fino a: CHF 750. per sinistri verificatisi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein; CHF per sinistri verificatisi all estero, entro i limiti della validità territoriale dell assicurazione. Le spese derivanti dal sinistro sostenute dal conducente e dai passeggeri del veicolo assicurato: per il pernottamento e il viaggio di ritorno in treno fino al domicilio svizzero; per il trasporto del veicolo in Svizzera, qualora questo non possa essere ricondotto dal conducente stesso; 40. Obblighi dello stipulante in caso di sinistro In caso di sinistro, lo stipulante deve, pena la decadenza di ogni suo diritto all assicurazione: a) avvertire immediatamente la Compagnia in modo che essa possa accertare i danni prima dell inizio delle riparazioni. Lo stipulante non è obbligato ad avvertire la Compagnia se il veicolo subisce, all estero, dei danni il cui costo a carico dell assicurazione non oltrepassa CHF ; b) trasmettere alla Compagnia, senza ritardo e debitamente compilato, il modulo che gli è stato rilasciato e fornire tutte le informazioni complementari richiestegli per l accertamento del caso. Se non è possibile giungere a un accordo in merito al preventivo o al metodo di riparazione, la Compagnia ha il diritto di designare essa stessa le officine in cui dovrà essere eseguita la riparazione. La Compagnia non è tenuta ad alcuna prestazione se, nonostante una sua domanda scritta indicante le conseguenze del ritardo, lo stipulante non fornisce entro otto giorni tutte le informazioni richiestegli sulle circostanze del sinistro o se, entro lo stesso lasso di tempo, non inoltra alla Compagnia i documenti che permettano di stabilire i danni. 13/20

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Assicurazione trasporti Disposizioni di base (DB CGAR 2006) Edizione 06.2006 8001450 10.08 Sommario Durata dell

Dettagli

Entusiasmo? «Flotte assicurate in modo efficiente.»

Entusiasmo? «Flotte assicurate in modo efficiente.» Entusiasmo? «Flotte assicurate in modo efficiente.» Helvetia Assicurazione flotte veicoli a motore. Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco. La Sua Assicurazione svizzera. 1/8 Helvetia Assicurazione

Dettagli

Dati generali Generali Assicurazioni. Premio CHF

Dati generali Generali Assicurazioni. Premio CHF Assicurazione Impresa La vostra offerta in un colpo d occhio Dati generali Generali Assicurazioni Suo interlocutore diretto: MODULA Responsabilità Civile d'impresa Premio CHF 200.00 Premio annuo totale

Dettagli

Assicurazione infortuni/

Assicurazione infortuni/ Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) Assicurazione infortuni/ Assicurazione obbligatoria e facoltativa contro gli infortuni ai sensi della Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF

Dettagli

Mobilità senza confini/

Mobilità senza confini/ Assicurazione di veicoli a motore OPTIMA Mobilità senza confini/ L assicurazione di veicoli a motore OPTIMA è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di sicurezza e flessibilità delle prestazioni.

Dettagli

Condizioni generali di assicurazione

Condizioni generali di assicurazione Condizioni generali di assicurazione per l assicurazione moto LIBERTÀ Indice A. DISPOSIZIONI COMUNI Pagina 1. Basi del contratto 3 2. Genere d assicurazione 3 3. Veicolo assicurato / Veicolo di sostituzione

Dettagli

Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione

Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione Edizione 01.2017 Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta telefonare! Siamo sempre a

Dettagli

Condizioni Generali. Edizione Assistance «Home»

Condizioni Generali. Edizione Assistance «Home» Condizioni Generali Edizione 01.01.2016 Assistance «Home» 2 Condizioni Generali Vaudoise Indice Introduzione 4 Introduzione...4 Regole da rispettare in caso di richiesta d assistenza...4 A Definizioni

Dettagli

Informazione alla clientela

Informazione alla clientela Informazione alla clientela per l assicurazione della mobilia domestica combinata PRISMA Flex, Edizione 2017 Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon INDICE Art. Pagina 1. Partner contrattuale 2 2.

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come

Dettagli

Direttiva all esame modulare

Direttiva all esame modulare Direttiva all esame modulare Assicurazione cose Versione 0.1.011 Seite 1 Obiettivi indicativi Il candidato / la candidata sa - determinare un fabbisogno di copertura in considerazione di vuoti di copertura

Dettagli

Assicurazione LAINF. Condizioni generali di assicurazione (CGA) Versione 1/2017. Help Point

Assicurazione LAINF. Condizioni generali di assicurazione (CGA) Versione 1/2017. Help Point Versione 1/2017 Assicurazione LAINF Condizioni generali di assicurazione (CGA) Basta telefonare! Siamo sempre a vostra disposizione Help Point 0800 80 80 80 Dall Estero +41 44 628 98 98 Indice Cifra Pagina

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 12 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come

Dettagli

Le Condizioni integrative della Sezione R.C.

Le Condizioni integrative della Sezione R.C. Le Condizioni integrative della Sezione R.C. (sempre operanti) A. Committenza veicoli a motore L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art. 2049 del Codice

Dettagli

ASSICURAZIONE AUTO OPEL

ASSICURAZIONE AUTO OPEL ASSICURAZIONE AUTO OPEL SPALLE COPERTE. opel-assicurazioneauto.ch ASSICURATI DAL PARTNER OPEL FIN DA SUBITO IN BUONE MANI, GARANTITO. ASSICURARSI DIRETTA- MENTE DAL PARTNER OPEL E BENEFICIARE DI MOLTI

Dettagli

Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione

Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione Edizione 01.2017 Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta telefonare! Siamo sempre a

Dettagli

EDIZIONE Condizioni complementari d assicurazione (CC) per l assicurazione vacanze e viaggi VACANZA secondo LCA PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO

EDIZIONE Condizioni complementari d assicurazione (CC) per l assicurazione vacanze e viaggi VACANZA secondo LCA PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO EDIZIONE 2017 Condizioni complementari d assicurazione (CC) per l assicurazione vacanze e viaggi VACANZA secondo LCA PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO Sommario pagina Assicurazione vacanze e viaggi VACANZA 3 I

Dettagli

SENSO DI SICUREZZA INCLUSO

SENSO DI SICUREZZA INCLUSO SENSO DI SICUREZZA INCLUSO con le soluzioni assicurative di FCA Insurance Services Distribuito da TENIAMO ALLA VOSTRA SICUREZZA. Affidatevi alla vasta gamma di prodotti assicurativi di FCA Insurance Services.

Dettagli

DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI POLIZZA R.C.AUTO (Autovetture) DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: FCA Leasing Autovetture Le informazioni precontrattuali

Dettagli

Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile La Sua Assicurazione svizzera.

Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile La Sua Assicurazione svizzera. Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile 2017 La Sua Assicurazione svizzera. Indice Informazione sui clienti 4 1 Partner contrattuale 4

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione veicoli a motore smile.car edizione MOT 8.0

Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione veicoli a motore smile.car edizione MOT 8.0 Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione veicoli a motore smile.car edizione MOT 8.0 Indice G Disposizioni comuni 3 G.1 Inizio e fine della copertura assicurativa 3 G.2 Diritto applicabile,

Dettagli

Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione Helvetia. Edizione giugno 2011

Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione Helvetia. Edizione giugno 2011 Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione Helvetia Edizione giugno 2011 semplice. chiaro. helvetia. La Sua Assicurazione svizzera. Sommario A Informazione al cliente 4 1 Partner

Dettagli

Condizioni generali di assicurazione (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto

Condizioni generali di assicurazione (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Condizioni generali di assicurazione (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile 2017 Semplice. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24h), www.helvetia.ch Informazione sui clienti

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Assicurazione garanzia di costruzione Polizza d applicazione Edizione 04.2012 8001122 04.12 Sommario La sua assicurazione garanzia di costruzione in sintesi

Dettagli

Legge federale sul contratto d assicurazione

Legge federale sul contratto d assicurazione Legge federale sul contratto d assicurazione Modifica del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2003 1, decreta: I

Dettagli

Condizioni generali Edizione Oggetti di valore in proprietà privata

Condizioni generali Edizione Oggetti di valore in proprietà privata Condizioni generali Edizione 01.03.2015 Oggetti di valore in proprietà privata Sommario Informazioni allo stipulante 3 A. Estensione della copertura 6 A1 Oggetto dell assicurazione...6 A2 Validità territoriale...6

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

DIRETTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 maggio 2005

DIRETTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 maggio 2005 NORMATIVA DIRETTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 maggio 2005 Sull assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Assicurazione CVT. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia DARAG CVT GAP

Assicurazione CVT. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia DARAG CVT GAP Assicurazione CVT Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni Edizione 01/2019 DARAG Italia DARAG CVT GAP Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e

Dettagli

Le assicurazioni obbligatorie Parte IV. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo

Le assicurazioni obbligatorie Parte IV. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo Le assicurazioni obbligatorie Parte IV Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo I sistemi di indennizzo: il Fondo di garanzia per le vittime della strada. I sinistri verificatisi nel territorio

Dettagli

Regolamento parcheggi

Regolamento parcheggi Regolamento parcheggi 1. L introduzione del veicolo nell area parcheggio comporta l accettazione del seguente regolamento. 2. L accesso all area parcheggio è consentita unicamente a seguito di esibizione

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 14 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione dei veicoli del 20 novembre 1959 1 è modificata come

Dettagli

Assicurazione trasloco/

Assicurazione trasloco/ Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) Assicurazione trasloco/ Edizione 11.2016 15583IT 2016-10 D Sommario Parte A Estensione del contratto di assicurazione A1 Chi è lo stipulante dell assicurazione?

Dettagli

Proprietario:

Proprietario: Polizza n. 0541446791 Veicolo Targa: DF800CW AGENZIA: GROSSETO (0541) (0541) VIA DELLA PACE 27-58100 GROSSETO (GR) Tel.: 0564418656 Fax: 05641979042 e-mail: AG541@HDIARETE.IT Proprietario: CONTRAENTE:

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA)

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione veicoli a motore smile.car edizione maggio 2018 / novembre 2018 Indice G Disposizioni comuni 4 G.1 Inizio e fine della copertura assicurativa

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS) 512.421 del 30 novembre 1995 (Stato 17 settembre 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA)

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione motocicli smile.bike edizione maggio 2018 / novembre 2018 Indice G Disposizioni comuni 4 G.1 Inizio e fine della copertura assicurativa 4 G.1.1

Dettagli

Condizioni generali di assicurazione. Helvetia Assicurazione sonde geotermiche. Edizione dicembre La Sua Assicurazione svizzera.

Condizioni generali di assicurazione. Helvetia Assicurazione sonde geotermiche. Edizione dicembre La Sua Assicurazione svizzera. Condizioni generali di assicurazione Helvetia Assicurazione sonde geotermiche Edizione dicembre 2010 La Sua Assicurazione svizzera. Indice A Disposizioni generali A1 Inizio della copertura assicurativa

Dettagli

Condizioni Complementari (CC) Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA)

Condizioni Complementari (CC) Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) Capital Assicurazione di capitale d invalidità e di decesso in seguito a infortunio e malattia Condizioni Complementari (CC) Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione

Dettagli

Assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group

Assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group Edizione 1/2015 (previdenza individuale libera 3b) Assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group Condizioni generali di assicurazione (CGA) Indice Cifra Pagina

Dettagli

«Travel» Spese d annullamento di viaggio

«Travel» Spese d annullamento di viaggio Condizioni generali Edizione 01.01.2016 «Travel» Spese d annullamento di viaggio 2 Condizioni generali Vaudoise Indice Introduzione 4 Introduzione...4 A Copertura d'assicurazione 5 A1 Estensione territoriale...5

Dettagli

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sulle imprese filoviarie del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 e 64 bis della Costituzione

Dettagli

malattia grave, infortunio, decesso e complicazioni ritardo o indisponibilità del mezzo di trasporto al momento della partenza

malattia grave, infortunio, decesso e complicazioni ritardo o indisponibilità del mezzo di trasporto al momento della partenza Secure Trip Classic Secure Trip Premium Secure Trip Premium PLUS Riepilogo delle prestazioni Spese di annullamento Spese di ricerca e recupero Prestazioni assicurative in CHF Spese di annullamento 50 000.

Dettagli

CVT EXTRA. Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse. 2. Spese di immatricolazione

CVT EXTRA. Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse. 2. Spese di immatricolazione CVT EXTRA 1. Tassa di proprietà Tassa di circolazione In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita Incendio od Incidente della circolazione

Dettagli

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, ASSISTENZA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO, INFORTUNI PER I PASSEGGERI. Premio lordo per Assicurato

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, ASSISTENZA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO, INFORTUNI PER I PASSEGGERI. Premio lordo per Assicurato ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, ASSISTENZA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO, INFORTUNI PER I PASSEGGERI Premio lordo per Assicurato Premio Lordo per persona: 5,50 per tratta per persona Nucleo Famigliare composto

Dettagli

Assicurazione complementare PPA per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group

Assicurazione complementare PPA per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group Edizione 1/2015 (Ambito della promozione della proprietà d abitazioni) Assicurazione complementare PPA per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group Condizioni generali di assicurazione (CGA) Indice

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL UNIONE RENO GALLIERA

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL UNIONE RENO GALLIERA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL UNIONE RENO GALLIERA Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina la modalità di gestione e l uso degli autoveicoli, scuolabus e mezzi di trasporto

Dettagli

POLIZZA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

POLIZZA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE POLIZZA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE Il contratto è operante per i veicoli di proprietà del Consorzio Servizi Sociali del Verbano per il massimale R.C. di 6.000.000,00 e i capitali rispettivamente indicati

Dettagli

Helvetia Assicurazioni veicoli a motore per flotte: Casco AllRisk

Helvetia Assicurazioni veicoli a motore per flotte: Casco AllRisk Condizioni Complementari (CCA 856) Helvetia Assicurazioni veicoli a motore per flotte: Casco AllRisk Edizione aprile 2017 La Sua Assicurazione svizzera. Sommario Casco 4 C1 Che cosa é assicurato? 4 C2

Dettagli

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti (OACC) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 marzo 1971 1 concernente gli

Dettagli

Capital Assicurazione di capitale d invalidità e di decesso in seguito a infortunio e malattia. Condizioni Complementari (CC)

Capital Assicurazione di capitale d invalidità e di decesso in seguito a infortunio e malattia. Condizioni Complementari (CC) Linea di prodotti Wincare Capital Assicurazione di capitale d invalidità e di decesso in seguito a infortunio e malattia Condizioni Complementari (CC) Edizione gennaio 2017 (versione 2017) Ente assicurativo

Dettagli

UDG Il ramo furto. le caratteristiche del furto per essere coperto dall assicurazione. Il furto e l assicurazione

UDG Il ramo furto. le caratteristiche del furto per essere coperto dall assicurazione. Il furto e l assicurazione UDG UDG Il ramo furto Il furto e l assicurazione le caratteristiche del furto per essere coperto dall assicurazione I rischi assicurabili che cosa è assicurabile e che cosa è escluso dall assicurazione

Dettagli

Assicurazioni incluse. Informazioni importanti sulle assicurazioni comprese nella vostra Cornèrcard/Diners Club.

Assicurazioni incluse. Informazioni importanti sulle assicurazioni comprese nella vostra Cornèrcard/Diners Club. Assicurazioni incluse. Informazioni importanti sulle assicurazioni comprese nella vostra Cornèrcard/Diners Club. Indice Assicurazioni Informazioni importanti sulle assicurazioni comprese nella vostra Cornèrcard/Diners

Dettagli

Legge federale sulla circolazione stradale

Legge federale sulla circolazione stradale Termine di referendum: 23 gennaio 2003 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 4 ottobre 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Stato 1 gennaio 2019 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni

Dettagli

Condizioni generali Edizione Animalia Assicurazione per gli animali da compagnia

Condizioni generali Edizione Animalia Assicurazione per gli animali da compagnia Condizioni generali Edizione 01.12.2016 Animalia Assicurazione per gli animali da compagnia Sommario Informazione per lo stipulante 4 Introduzione...4 Informazione per lo stipulante...4 Protezione dei

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI C O M U N E D I P R I Z ZI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 9 in data 06/03/2018 Pubblicato all'albo Pretorio dal 09/03/2018

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione. Assicurazione Helvetia oggetti di valore, strumenti e apparecchi. Edizione 2006

Condizioni generali d assicurazione. Assicurazione Helvetia oggetti di valore, strumenti e apparecchi. Edizione 2006 Condizioni generali d assicurazione Assicurazione Helvetia oggetti di valore, strumenti e apparecchi Edizione 2006 Semplice. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Indice Cose assicurate

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Assicurazione cauzione d affitto Edizione 01.2014 C&P 4179 It 08.14 Sommario La vostra assicurazione in sintesi........... 2 Condizioni Generali di Assicurazione.........

Dettagli

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Groupama Assicurazioni

Dettagli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) Modifica dell 11 aprile 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1976 1 sull ammissione alla circolazione

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione motocicli MRA 7.0

Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione motocicli MRA 7.0 Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione motocicli MRA 7.0 Indice Disposizioni generali 3 A Formalità del contratto 3 1 Preparazione del contratto 3 2 Perfezionamento del contratto

Dettagli

Condizioni Complementari (CC) Sanitas Corporate Private Care Edizione gennaio 2007 (versione 2013)

Condizioni Complementari (CC) Sanitas Corporate Private Care Edizione gennaio 2007 (versione 2013) ACCIDENT HIRSLANDEN Assicurazione complementare per le cure stazionarie Condizioni Complementari (CC) Sanitas Corporate Private Care Edizione gennaio 2007 (versione 2013) Indice Scopo e basi legali 3 1

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1

Dettagli

TABELLA CONDIZIONI DI GARANZIA SU MOTOCOMPRESSORI di seguito denominati PRODOTTO/I

TABELLA CONDIZIONI DI GARANZIA SU MOTOCOMPRESSORI di seguito denominati PRODOTTO/I Rev. 2-2011 TABELLA CONDIZIONI DI GARANZIA SU MOTOCOMPRESSORI di seguito denominati PRODOTTO/I 1) La ROTAIR S.p.A. garantisce al Concessionario/utilizzatore che i prodotti sono esenti, con i normali margini

Dettagli

Condizioni di noleggio

Condizioni di noleggio Condizioni di noleggio Autocaravan Vagamondo concede in noleggio i propri veicoli secondo le presenti condizioni di noleggio che costituiscono parte integrante della lettera di noleggio. Premessa Per guidare

Dettagli

ASSICURAZIONE INFORTUNI DELLA CIRCOLAZIONE. Condizione generali

ASSICURAZIONE INFORTUNI DELLA CIRCOLAZIONE. Condizione generali ASSICURAZIONE INFORTUNI DELLA CIRCOLAZIONE Condizione generali Edizione 01.06.2010 ASSICURAZIONE INFORTUNI DELLA CIRCOLAZIONE Condizioni generali (CGA) Edizione 01.06.2010 pagina Informazioni per lo stipulante

Dettagli

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza 2012 edta Modifica del regolamento decisa alla riunione del Consiglio di fondazione del 23 novembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017 Le nuove disposizioni sono

Dettagli

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) 2.6.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n.

Dettagli

"Travel" Spese d annullamento di viaggio

Travel Spese d annullamento di viaggio Condizioni generali Edizione 01.03.2019 "Travel" Spese d annullamento di viaggio 2 Condizioni generali Vaudoise Indice Introduzione 4 Introduzione...4 A Copertura d'assicurazione 5 A1 Estensione territoriale...5

Dettagli

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3092 del

Dettagli

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali di assicurazione (CGA) per oggetti di valore di proprietà privata

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali di assicurazione (CGA) per oggetti di valore di proprietà privata Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali di assicurazione (CGA) per oggetti di valore di proprietà privata Indice Informazioni per la clientela ai sensi della LCA 2 Condizioni

Dettagli

Assicurazione auto scaduta, dopo quando scatta la multa?

Assicurazione auto scaduta, dopo quando scatta la multa? Assicurazione auto scaduta, dopo quando scatta la multa? Autore : Redazione Data: 19/04/2017 La multa scatta dopo 30 giorni dalla scadenza del contratto di assicurazione, ossia dopo 15 giorni dal periodo

Dettagli

Le assicurazioni obbligatorie Parte I. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo

Le assicurazioni obbligatorie Parte I. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo Le assicurazioni obbligatorie Parte I Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo Premessa 1/3 La tecnologia ha favorito lo sviluppo di attività ritenute pericolose. Obbligo di assicurarsi Premessa

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 27 febbraio 2001)

Traduzione 1. (Stato 27 febbraio 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ai trasporti internazionali su strada Concluso il 14 aprile 1989 Entrato

Dettagli

CLICK2DRIVE.CH CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE (CGA)

CLICK2DRIVE.CH CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE (CGA) CLICK2DRIVE.CH CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE (CGA) Edizione 01.07.2007 pagina Informazioni allo stipulante 4-5 A. Responsabilità civile A1 Oggetto dell assicurazione 6 A2 Prestazioni assicurate 6

Dettagli

CGA. Assicurazione delle cure medico-sanitarie. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA.

CGA. Assicurazione delle cure medico-sanitarie. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. CGA (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valide dal 2017 Assicurazione delle cure medico-sanitarie Med Call (LAMal) Indice Pagina 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principi 2. Prestazioni

Dettagli

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito (OAE) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1995 1 concernente l amministrazione dell

Dettagli

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD LOTTO 2 CIG 7625482ACE Capitolato di Assicurazione RCA / ARD Sede Legale, Viale Lombrici, 27-06046 Norcia (PG) Partita Iva n. 02946640543 Salvatori Broker STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Dettagli

VADEMECUM ASSICURATIVO CONVENZIONE KASKO ARBITRI E OSSERVATORI FEDERALI (2351/131/24475)

VADEMECUM ASSICURATIVO CONVENZIONE KASKO ARBITRI E OSSERVATORI FEDERALI (2351/131/24475) VADEMECUM ASSICURATIVO CONVENZIONE KASKO ARBITRI E OSSERVATORI FEDERALI (2351/131/24475) Per informazioni sulle garanzie assicurative: 9.00 13.00 dal Lunedì al Venerdì 9.00 13.00 e 15.00 17.30 il martedì

Dettagli

REGOLAMENTO PARCHEGGIO BARDANZELLU

REGOLAMENTO PARCHEGGIO BARDANZELLU REGOLAMENTO PARCHEGGIO BARDANZELLU ART. 1 La sosta e la fermata sono ammesse nelle aree di parcheggio secondo la disciplina dettata dal presente Regolamento. Il parcheggio, al momento di approvazione del

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA)

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Compact Basic Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Assicurazione base) secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione

Dettagli

Assicurazione di veicoli a motore

Assicurazione di veicoli a motore Edizione 01/2015 Assicurazione di veicoli a motore Informazioni per la clientela Condizioni generali di assicurazione (CGA) Basta telefonare! Siamo sempre a vostra disposizione. Per le emergenze: 0800

Dettagli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del 28 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27

Dettagli

Animalia Assicurazione per gli animali da compagnia

Animalia Assicurazione per gli animali da compagnia La mia assicurazione per cani e gatti Condizioni generali Edizione 01.01.2018 Animalia Assicurazione per gli animali da compagnia Sommario Informazioni per lo stipulante 4 Introduzione...4 Informazioni

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N stipulata tra Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N stipulata tra Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A. ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 600061 stipulata tra Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A. CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO TARIFFA CPN3 Polizza

Dettagli

Condizioni generali di assicurazione

Condizioni generali di assicurazione Condizioni generali di assicurazione Assicurazione della Responsabilità Civile d Impresa (edizion 2013) GENERALI Assicurazione Generali SA, 1260 Nyon Table des matières Delimitazione della copertura d

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale

Dettagli

Condizioni complementari (CC) per l Assicurazione veicoli a motore

Condizioni complementari (CC) per l Assicurazione veicoli a motore llianz Suisse Società di ssicurazioni S Condizioni complementari (CC) per l ssicurazione veicoli a motore Edizione 01.2017 Partner convenzionati Disposizioni comuni Le seguenti condizioni complementari

Dettagli

Condizioni Generali (CGA)/

Condizioni Generali (CGA)/ Condizioni Generali (CGA)/ STRADA. L assicurazione veicoli a motore di AXA. STRADA BASIC STRADA COMPACT STRADA OPTIMA Edizione 10.2013 8054208 05.14 WGR 756 It Gentile cliente La ringraziamo per aver scelto

Dettagli

Assicurazione veicoli a motore. La vostra assicurazione autoveicoli su misura e al miglior prezzo

Assicurazione veicoli a motore. La vostra assicurazione autoveicoli su misura e al miglior prezzo Assicurazione veicoli a motore La vostra assicurazione autoveicoli su misura e al miglior prezzo L assicurazione più conveniente Prossimità Una soluzione assicurativa di prossimità. L assicurazione veicoli

Dettagli

FLYER-Assistance. In casi di emergenza. Svizzera Estero + 41 (0)

FLYER-Assistance. In casi di emergenza. Svizzera Estero + 41 (0) In casi di emergenza Z Svizzera 0800 11 11 66 Estero + 41 (0)31 389 81 80 2 FLYER-Assistance copertura di due anni Edizione 01.2016 Premesse Gli assicuratori della presente assicurazione sono la Mobiliare

Dettagli